Collaudo affidato a dipendenti di altre pa Ricostruzione della
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Collaudo affidato a dipendenti di altre pa Ricostruzione della
..................... Il punto su... .................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. Incarichi Collaudo affidato a dipendenti di altre p.a. Ricostruzione della normativa per i compensi e le incompatibilità di diritto di Vincenzo Giannotti Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Frosinone ............................................................................................................................................................................................................................. L’articolo evidenzia l’evoluzione della remunerazione ai dipendenti pubblici per gli incarichi di collaudo affidati da altre pubbliche amministrazione, coinvolgendo tali attività sia il tema degli incentivi (in caso di opera effettuata all’interno della stazione appaltante), sia il tema del corretto corrispettivo, in caso di prestazione effettuata verso altra p.a. In caso di prestazione richiesta da altra p.a. al dipendente pubblico, l’articolo chiude con la verifica delle incompatibilità di diritto evidenziate dalla Funzione pubblica, particolarmente restrittiva per i dipendenti pubblici Premessa L’art. 61, c. 9 del D.L. n. 11 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede che ‘‘il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’’. Tale norma ha creato sin dall’origine una serie di quesiti e di interrogativi per una sua esatta applicazione, anzi la problematica nasce proprio sulla stessa possibilità da parte dei dipendenti pubblici di eseguire le prestazioni professionali del collaudo presso altre amministrazioni. Vediamo nel tempo l’evoluzione e le soluzioni adottate da vari organismi preposti alla corretta applicazione della normativa. Deliberazione n.12 del 2 aprile 2008 e la determinazione n. 2/2009 dell’Avcp L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione n. 12 del 2 aprile 2008 aveva modo di precisare che ai pubblici dipendenti non può essere conferito l’incarico di ‘‘collaudo’’ di opere pubbliche equiparando i requisiti professionali a quelli previsti per la progettazione di opere pubbliche in cui l’affidamento poteva avvenire solo a ‘‘liberi professionisti singoli o associati’’ (art. 90 D.Lgs. n. 163/2006). L’Autorità affermava correttamente che il suindicato requisito precludeva in assoluto ai dipendenti pubblici la possibilità di ottenere incarichi di ‘‘progettazione’’ esterna, non potendo i medesimi essere ‘‘liberi professionisti’’. Si richiamava, infatti, il principio fondamentale, stabilito dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per il quale ‘‘L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine 1/2014 ................ ........................ 23 ..................... Il punto su... .................................................................................................. di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.’’ Vi è, pertanto, incompatibilità tra libera professione e rapporto di pubblico impiego. Né, sosteneva l’Autorità, può intervenire l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/ 2001, giacché tale autorizzazione si riferisce ad attività saltuarie e occasionali, mentre per la progettazione interna è richiesto il requisito dell’esercizio continuato e professionale della relativa attività, di qui la conclusione della preclusione all’affidamento ai pubblici dipendenti delle attività di progettazione. Terminava, infine l’Autorità, come gli incarichi di collaudo esterno non siano dissimili da quelli della progettazione e a questa vanno riferiti, rendendo di fatto incompatibile l’affidamento dei citati incarichi a dipendenti pubblici esterni alla stazione appaltante. Tuttavia, il parere rilasciato dall’Autorità era in seguito smentito dallo stesso legislatore che con il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 inserendo all’art. 102 del D.Lgs. n. 163/2006 il c. 2-bis si precisava come ‘‘Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza ...’’. A fronte, pertanto, dell’intervento legislativo, l’Avcp con determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 aveva modo di precisare che: ‘‘L’art. 120, c. 2-bis, imponendo un rigoroso accertamento preventivo in capo alla stazione appaltante in merito alla possibilità di reperire nell’ambito del proprio personale la professionalità idonea alla prestazione, appare volta, quindi, a limitare il ricorso a professionalità esterne. A tale obbligo e strettamente connesso quello della necessità di stabilire i criteri e i requisiti per la scelta dell’affidatario, dovendo essere comunque garantito il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, espressamente richiamati al citato c. 2-bis dell’art. 120 del Codice. L’accertamento con esito negativo, peraltro, non esaurisce gli adempimenti preliminari della stazione appaltante, la quale è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. Per quanto riguarda il conferimento dell’incarico ai dipendenti, il legislatore ha attribuito particolare rilievo alla trasparenza, a tutela della quale è previsto espressamente che il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti ........................ ................ 24 1/2014 della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici debba riportare la motivazione, evidentemente anche tenendo conto del rispetto dei criteri preventivi fissati per le nomine, con l’indicazione degli specifici requisiti di competenza ed esperienza che hanno determinato la scelta. Questi elementi possono essere desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione’’. Inoltre, specificava l’Autorità, ‘‘è auspicabile che la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l’incentivo ex art. 92, c. 5 del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico’’. Circolare n. 2 del 22 gennaio 2010 della Ragioneria generale dello Stato Con circolare del 22 gennaio 2010 la Ragioneria generale dello Stato aveva avuto modo di precisare che: destinatari della normativa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche i professori universitari, il personale con qualifica dirigenziale e quello in particolari condizioni di impiego (part time, personale a tempo determinato ecc). Con particolare riferimento alla posizione di par-time, si fa presente che la stessa non modica il rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza, atteso che lo status di dipendente pubblico prevale anche nella condizione in cui il dipendente può essere autorizzato a svolgere la libera professione; per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo - tali enti non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall’amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente; in proposito si ritiene utile evidenziare che la riduzione del 50% dell’incentivo spettante alla figura del collaudatore dipendente pubblico, non trova ap- ..................... Il punto su... .................................................................................................. plicazione qualora lo stesso sia assegnatario di incarichi di collaudo già retribuiti con l’incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del Codice dei contratti; va segnalato inoltre, che qualora l’incarico sia eseguito da personale non dirigente, diversamente da quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli avvocati della Stato, per i quali figura un’apposita e diversa destinazione, la quota di compenso da versare al bilancio dello Stato va riassegnata al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche, la destinazione di quota delle conseguenti entrate alla contrattazione dall’art. 67. Parere del Consiglio di Stato n. 713 del 24 febbraio 2010 In merito al parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, riguardo al collaudo, aveva avuto modo di precisare che: ‘‘Relativamente all’art. 238, va anzitutto rilevato che non si condividono le previste modalità di compenso dei collaudatori interni alla stazione appaltante nel caso di commissioni di collaudo miste. Invero, nel caso di affidamento dell’incarico di collaudo a soggetto dipendente della stazione appaltante, siccome il collaudo è considerato attività propria istituzionale della stazione appaltante, non è previsto un compenso autonomo, ma solo la partecipazione all’incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del Codice. L’art. 92, c. 5 del Codice, dice infatti che l’incentivo va anche ai dipendenti incaricati del collaudo. Inoltre l’art. 120, c. 2-bis del Codice dice che il collaudo è attività propria delle stazioni appaltanti. L’Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 2/ 2009 ha fatto importanti affermazioni sul collaudo, tra cui quella della remunerazione dei dipendenti incaricati del collaudo mediante l’incentivo dell’art. 92, c. 5 del Codice. L’art. 238, schema, applica invece una diversa regola in caso di commissioni di collaudo a composizione mista, di professionisti esterni e dipendenti. In tale ipotesi i dipendenti vengono remunerati secondo le tariffe professionali. La regola è innovativa rispetto al Codice, secondo cui i collaudatori interni svolgono un’attività istituzionale, per la quale percepiscono lo stipendio e l’incentivo. La regola crea disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, non sembra avere copertura finanziaria, e si presta a facili elusioni. Va in secondo luogo rilevato come la formulazione sembri determinare un obbligo delle stazioni appaltanti di far riferimento alle tariffe professionali, mentre le forme di fissa- zione del compenso dei collaudatori possono essere le più varie; la disposizione, invece, andrebbe meglio coordinata con quanto dispone l’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), in ordine alla liberalizzazione delle tariffe professionali’’. Di tali rilievi il legislatore ne ha tenuto conto nel D.P.R. n. 207/2010. Parere Corte dei conti a sezioni riunite n. 58 del 6 dicembre 2010 Secondo la funzione nomofilattica chiamata a decidere una questione di massima rilevanza circa l’applicazione anche agli enti locali delle disposizioni di cui al citato art. 61, c. 9, D.L. n. 112/2008, con deliberazione n. 58 del 6 dicembre 2010 è precisato che: le Sezioni Riunite ritengono che il c. 9 dell’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, debba trovare applicazione anche nei confronti degli enti locali; prendendo nota delle conclusioni della Corte dei conti del Molise n. 27/2009 secondo la quale i compensi corrisposti per collaudi al proprio personale dipendente sono soggetti a dimidiazione sulla base delle regole incentivanti previste dall’art. 92, c. 5 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. del 12 aprile 2006, n.163; in merito al riversamento di tale riduzione del 50% le SS.RR. aderendo alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 2 del 22 gennaio 2010, dove è previsto che, fermo restando che nulla debba essere versato al bilancio dello Stato da parte degli enti territoriali, il 50 per cento del compenso spettante al dipendente per l’attività di componente o segretario del collegio arbitrale o di collaudo debba essere riassegnato dall’amministrazione territoriale ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente. Parere della Ragioneria generale dello Stato 17 gennaio 2012 A seguito di sollecitazione da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri la Ragioneria generale dello Stato con parere prot.123618 del 17 gennaio 2012 affronta il problema al collaudo svolto da professionisti dipendenti pubblici, in regime di rapporto part-time per conto di pubbliche amministrazioni. Il parere rilasciato affronta della compatibilità delle disposizioni di cui all’art. 61, c. 9, D.L. n. 1/2014 ................ ........................ 25 ..................... Il punto su... .................................................................................................. 112/2008 (riduzione del 50% dell’importo delle prestazioni) con le due seguenti problematiche: il destinatario della normativa. Per la RGS sono destinatari della disposizione della riduzione del 50% tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell’applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l’amministrazione che assegna l’incarico (quella di appartenenza o altra) bensı̀ la qualità di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale del lavoro che lega il personale all’amministrazione; conferimento a dipendente pubblico a tempo pieno o part-time. Secondo la RGS l’esclusione dell’abbattimento del 50% è legittimo solo qualora si sia in presenza di professionisti del tutto estranei all’amministrazione, e pertanto la stessa non potrebbe operare qualora si sia in presenza di pubblici dipendenti anche se in regime di part-time. Tuttavia, il quesito proposto è lasciato alla risoluzione del Dipartimento della Funzione pubblica. In merito alla riduzione del 50% operata dall’amministrazione locale, la RGS precisa come detto importo debba essere versato all’amministrazione o all’ente pubblico dove, sulla base dell’apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione, i dipendenti medesimi prestano servizio, affinché le relative somme possano confluire nei pertinenti fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale. Parere della Funzione pubblica 13 febbraio 2012 Il rimando da parte della RGS alla Funzione pubblica sulla compatibilità dello svolgimento di un incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente, quale incarico professionale svolto da titolare di partita Iva, è stata recepita con parere 6156 del 13 febbraio 2012. Secondo il Dipartimento per l’esame delle incompatibilità è necessario verificare la normativa e i principi di riferimento e in particolare: l’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’art. 53, c. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per i pubblici dipendenti secondo cui ’’L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro ...’’; tale principio è poi derogabile in presenza di pe- ........................ ................ 26 1/2014 culiari presupposti; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l’art. 1, c. 56, e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente l’iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; è, quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita Iva; si evidenzia, inoltre, che, in base al c. 56-bis dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, ‘‘Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche’’. Poiché tale disposizione non è stata abrogata, né risulta disapplicata, da norme successive, ivi incluso l’art. 61, c. 9 del D.L. n. 112 del 2008, e visto che l’ordinamento della professione di ingegnere previsto dal Regolamento per la professione d’ingegnere e d’architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2637, integrato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 non appare precludere la mera iscrizione all’albo dei dipendenti pubblici, si è dell’avviso che lo svolgimento di incarichi di collaudo conferiti da pubbliche amministrazioni sia comunque precluso al pubblico dipendente che svolga attività professionale abituale pur se in regime di part-time al 50 per cento. Deliberazione n. 269 del 2 ottobre 2013 Corte dei conti Emilia-Romagna Sull’argomento del collaudo si esprime anche un recente parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, la quale in merito alla risposta di un comune, in caso di conferimento di incarico a pubblico dipendente di altra pubblica amministrazione, dove vada versata la citata riduzione del 50% si esprime nel modo seguente: ‘‘Circa la risoluzione del quesito occorre aggiungere che dall’istruttoria compiuta è emerso che, nel caso di specie, i compensi a tariffa professionale previsti per l’espletamento del collaudo sono a carico dell’ente locale; in tale ipotesi deve ri- ..................... Il punto su... .................................................................................................. tenersi che i beneficiari del ‘‘risparmio di spesa’’ per il comune committente debbano essere i dipendenti dell’ente locale medesimo, indipendentemente dal fatto che il collaudo sia conferito a un soggetto terzo all’ente. La soluzione prospettata appare la più aderente alla ratio della norma intesa al contenimento della spesa corrente dell’ente, che vede contestualmente alimentato il fondo di amministrazione dei dirigenti dell’ente medesimo’’. Conclusione Come è stato possibile verificare sull’argomento dell’affidamento dell’incarico di collaudo ai dipendenti pubblici di altre amministrazioni vi è stata effervescenza di posizioni dottrinali e legislative che hanno coinvolto le massime istituzioni pubbliche in materia, ottenendo su molti argomenti visioni non sempre identiche, creando con ciò grande incertezza sulla corretta attività da porre in essere. Riassumendo è possibile effettuare la seguente sintesi delle argomentazioni trattate, al fine di avere un giusto e corretto confine delle varie problematiche sopra dettagliate. Incentivi: il collaudo effettuato da personale interno è soggetto agli incentivi di cui all’art. 92, c. 5, D.Lgs. n. 163/2006 in base alla percentuale stabilita in modo autonomo dai regolamenti comunali, tale importo dovrà essere dimezzato e portato a incremento della contrattazione dirigenziale, se l’incarico è stato espletato da un dirigente, al personale dei livelli se il collaudo è stato svolto da personale non dirigenziale; il collaudo effettuato da pubblico dipendente non appartenente all’amministrazione, allo stesso sarà versato il 50% del compenso mentre l’ulteriore 50% dovrà essere versato all’amministrazione di cui il dipendente fa parte (aderendo alla posizione della RGS). Non convince, infatti, la posizione dei giudici contabili emiliano-romagnoli in quanto la riduzione del 50% non rappresenta un’economia per la stazione appaltante dovendo tale importo essere in ogni caso riversato al fondo del personale rendendo per tale verso neutra la partita contabile. Non si comprende, inoltre, come la stazione appaltante possa beneficiare di una riduzione operata dall’opera professionale resa da un personale pubblico a lei esterno, al contrario è comprensibile che l’ente pubblico che ha autorizzato il proprio personale per il collaudo potrà beneficiare della somma del 50% sui propri fondi di contrattazione decentrata, essendosi privato momentaneamente del proprio personale. Sulla possibilità prevista dall’Avcp di effettuare una collaborazione tra ammini- strazioni e retribuire il personale che effettua l’incarico professionale del collaudo con gli incentivi di cui all’art. 92, c. 5, D.Lgs. n. 163/2006 appare un’operazione alquanto difficile da realizzarsi, sia perché il personale esterno dovrebbe prestare la propria opera al di fuori dei propri doveri di ufficio (non potendo essere nominato dal dirigente dei lavori pubblici di altra amministrazione come se fosse interno) ossia su base volontaria, sia perché la sua remunerazione viene decisa da un regolamento della stazione conferente l’incarico con dimezzamento della remunerazione e con salvezza da parte della stessa stazione del 50% che resterebbe, in questo caso, all’interno dei fondi del salario accessorio del proprio personale, beneficiando della metà del compenso senza alcuna responsabilità. Incompatibilità: i dipendenti pubblici a tempo pieno non possono essere titolari di partita Iva per il principio di esclusività che li lega all’amministrazione di appartenenza. Essi, allora, possono svolgere l’attività di collaudo in quanto attività di natura occasionale e saltuaria e qualora autorizzata ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001; il pubblico dipendente a tempo parziale inferiore o uguale al 50% e autorizzato dalla propria amministrazione a svolgere attività esterna professionale (ai sensi del D.P.C.M. n. 117 del 17 marzo 1989 Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale - il quale riconosce infatti che ‘‘Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente’’), non potrà essere oggetto a conferimento di incarichi di collaudo da parte di altre amministrazioni per l’espresso diniego contenuto nell’art. 1, c. 56-bis della legge n. 662 del 1996, secondo il quale ‘‘Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche’’. La tavola 1 che segue mostra le varie incompatibilità di diritto a cui sono soggetti i dipendenti pubblici. 1/2014 ................ ........................ 27 ..................... Il punto su... .................................................................................................. Tavola 1 Compatibilità/Incompatibilità dipendenti pubblici Tipologia di incarichi Requisiti richiesti Normativa Tempo pieno Normativa Part-time non > 50% Iscritto Albo e con Iva Normativa Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (1) Liberi professionisti singoli od associati D.Lgs.n. 163/2006 NO Art. 90 lett. d) Art. 60 e ss. NO D.P.R. n. 3/1957 Art. 1, c. 56-bis Legge n. 662/1996 Direzione lavori (1) Liberi professionisti singoli od associati D.Lgs. n. 163/2006 NO Art. 90 lett. d) Art. 60 e ss. NO D.P.R. n. 3/1957 Art. 1, c. 56-bis Legge n. 662/1996 Collaudi (2) Iscrizione 5 anni relativo Albo professionale D.P.R. n. 207/2010 SI Art.215 Autorizzazione art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 Art. 1, c. 56-bis Legge n. 662/1996 NO (1) Non è possibile attribuire incarichi ai dipendenti per attività di progettazione (requisiti richiesti liberi professionisti con partita Iva), sia che svolgono la loro attività a tempo pieno (per il principio di incompatibilità con attività professionali), sia se a part time non superiore al 50% con titolarità della partita Iva (per l’incompatibilità rilevata ai sensi dell’art.1 c. 56-bis legge n. 662/1996). (2) È possibile se autorizzato (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001) effettuare attività di collaudo per il dipendente a tempo pieno, mentre il dipendente part time titolare di partita Iva non può essere autorizzato per incompatibilità di diritto (art.1 c. 56-bis legge n. 662/1996). ........................ ................ 28 1/2014