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delibera n. 19506 del 3

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delibera n. 19506 del 3
 Delibera n. 19506
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra
dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed
integrato;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari n. 1 del 14
gennaio 2009;
VISTA la propria delibera n. 15337 del 28 febbraio 2006 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo
unico dei promotori finanziari della sig.ra Serena Emilia Serra, nata il 17 dicembre 1984 ad
Abbiategrasso (MI) e […omissis…];
PREMESSO che con note del 10 giugno 2015 (prot. n. 0047379/15), del 3 luglio 2015 (prot. n.
0053680/15) e del 1° ottobre 2015 (prot. n. 0075649/15), Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato
di avere adottato, in data 25 maggio 2015, il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti
della sig.ra Serra per il compimento di irregolarità da parte della stessa;
PREMESSO che, a seguito degli approfondimenti effettuati dall’Ufficio Ispettorato Rete di Banca
Mediolanum, sono state riscontrate anomalie rappresentate da appropriazioni di somme di denaro dei
clienti anche mediante distrazione, contraffazione delle firme dei clienti, perfezionamento di
operazioni non autorizzate dai clienti e omessa trasmissione di operazioni di investimento,
comunicazione di informazioni false, falsificazione di rendicontazioni finanziarie e accettazione di
mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
PREMESSO che, come risulta dalla nota del 10 giugno 2015 di Banca Mediolanum S.p.A., la sig.ra
Serra, convocata il 30 aprile 2015 presso la sede dell’intermediario per fornire spiegazioni in merito
alle anomalie sopra menzionate, “si è limitata a dichiarare genericamente di:
a) avere fornito ad un numero imprecisato di suoi clienti rassicurazioni esclusivamente verbali in
ordine al fatto che prodotti da loro sottoscritti fossero a capitale garantito e con cedole più alte di
quelle di mercato;
b) aver falsificato in taluni casi – senza fornire ulteriori precisazioni e/o dettagli al riguardo – la
firma dei clienti sui moduli di richiesta di disinvestimento fondi/polizze, giustificando tali operazioni
ai soggetti interessati come liquidazione degli interessi promessi;
1 c) aver anche acquisito preventivamente, in taluni casi, moduli di investimento fondi già firmati ma
non completamente compilati, proprio al fine di porre in essere operazioni simili a quelle del
precedente punto;
d) non essersi appropriata di alcuna somma di denaro di pertinenza dei clienti, ma anzi di aver
rimborsato loro, a titolo di presunte liberalità commerciali, diverse somme di denaro, in funzione
delle suddette promesse di rendimento rilasciate";
PREMESSO che, sulla base delle indagini effettuate da Banca Mediolanum S.p.A., la condotta
illecita del promotore ha riguardato i seguenti clienti:
1) sig.ra […omissis…]
Nel corso dell’incontro presso gli uffici della sede di Banca Mediolanum S.p.A. in data 15 aprile
2015, la sig.ra […omissis…] ha esibito n.2 moduli di richiesta di deposito sul conto corrente recanti
delle note manoscritte indicanti un (falso) rendimento superiore dello 0,5% rispetto al tasso realmente
applicato dalla Banca e riportanti la firma della sig.ra Serra. A seguito delle verifiche effettuate è
emerso che tali moduli non sono stati processati bensì, al loro posto, sono stati processati altri moduli
recanti il reale tasso applicato.
2) signori […omissis…], […omissis…], […omissis…] e […omissis…]
Nel corso dell’incontro presso gli uffici della sede di Banca Mediolanum S.p.A. in data 22 aprile
2015, i clienti hanno dichiarato di avere ricevuto rassicurazioni verbali sui rendimenti dei fondi
comuni di investimento sottoscritti e hanno affermato di ritenere che alcune somme accreditate sul
conto fossero riconducibili a interessi e non, come effettivamente è avvenuto, a disinvestimenti di
quote di capitale dei fondi sottoscritti. In proposito, le signore […omissis…] e […omissis…] hanno
disconosciuto le firme apposte in calce ai moduli di disinvestimento dei fondi.
3) signori […omissis…] e […omissis…]
Nel corso dell’incontro presso gli uffici della sede di Banca Mediolanum S.p.A. in data 9 settembre
2015, il sig. […omissis…] “ha asserito di non conoscere il beneficiario indicato sugli assegni, ovvero
il sig. […omissis…] e di ritenere, dopo aver visionato le copie fronte/retro dei titoli, apocrife le
relative firme di traenza apposte a nome […omissis…]”:
Tabella 1 - Assegni disconosciuti dal nucleo familiare […omissis…]
Data di addebito
Numero assegno
Importo (Euro)
Beneficiario
8/10/2013
…
30.000
…
26/2/2014
…
30.000
…
6/6/2014
…
30.000
…
17/9/2014
…
30.000
…
25/11/2014
…
30.000
…
26/3/2015
…
30.000
…
Totale
180.000
2 4) sig.ra […omissis…]
La sig.ra […omissis…], incontrata in data 23 giugno 2015 presso la sua abitazione, ha dichiarato ai
funzionari di Banca Mediolanum S.p.A. che la situazione patrimoniale ufficiale non corrispondeva
agli investimenti sottoscritti dalla medesima. Inoltre, la cliente ha disconosciuto le firme apposte a
suo nome sui seguenti assegni tratti dai conti correnti della stessa cliente.
Tabella 2 - Assegni disconosciuti dalla sig.ra […omissis…]
N° di conto
Data di addebito
Numero assegno
Importo (Euro)
Beneficiario
…
8/2/2012
…
10.000
…
28/3/2012
…
11.000
…
8/10/2012
…
20.000
…
3/1/2013
…
10.500
…
10/1/2013
…
6.500
…
Totale
58.000
27/3/2013
…
10.000
…
2/5/2013
…
12.000
…
9/7/2013
…
15.000
…
Totale
37.000
…
In proposito, il sig. […omissis…], beneficiario dell’assegno di 6.500 Euro (v. Tabella 2), tratto dalla
sig.ra […omissis…] e sopra riportato, è stato contattato in data 25 giugno 2015 dai funzionari di
Banca Mediolanum S.p.A. e ha dichiarato che tale titolo gli è stato a suo tempo consegnato
direttamente dalla sig.ra Serra.
5) sig. […omissis…]
Il sig. […omissis…], incontrato in data 12 giugno 2015 presso la sua abitazione, ha dichiarato ai
funzionari di Banca Mediolanum S.p.A. di non trovare sulla propria documentazione ufficiale un
investimento di 30.000 Euro relativo “all’ultimo rinnovo di precedenti investimenti similari”.
Con riferimento all’incasso degli assegni sopra riportati in cui il sig. […omissis…] è indicato come
beneficiario, il medesimo sig. […omissis…] ha precisato “di aver sempre consegnato alla sig.ra
Serena Serra, contestualmente al ricevimento di detti titoli, suoi assegni bancari tratti su Banca MPS
privi dell’indicazione del beneficiario, che, per quanto di sua conoscenza, sarebbero stati utilizzati
dalla sig.ra Serra per “rinnovare” gli investimenti asseritamente scaduti e liquidati a mezzo degli
assegni allo stesso intestati e disconosciuti dai relativi soggetti traenti”.
Tabella 3 - Assegni emessi dal sig. […omissis…] e asseritamente consegnati alla sig.ra Serra per
sottoscrivere “presunti” investimenti
Data di addebito
Numero assegno
Importo (Euro)
Beneficiario
20/10/2011
…
5.000
Serena Serra
3 22/11/2011
…
5.000
Serena Serra
2/2/2012
…
10.000
Serena Serra
6/4/2012
…
5.000
Serena Serra
20/4/2012
…
5.000
Serena Serra
25/10/2012
…
14.000
Serena Serra
21/3/2013
…
5.000
Serena Serra
4/4/2013
…
5.000
Serena Serra
15/5/2013
…
6.500
Serena Serra
24/7/2013
…
5.500
Serena Serra
20/2/2014
…
5.000
Serena Serra
12/6/2014
…
14.000
Serena Serra
7/7/2014
…
10.500
Serena Serra
11/9/2014
…
6.000
Serena Serra
26/9/2014
…
13.000
Serena Serra
19/11/2014
…
5.000
Serena Serra
3/12/2014
…
12.000
Serena Serra
11/12/2014
…
12.000
Serena Serra
7/3/2015
…
10.000
Serena Serra
19/3/2015
…
5.000
Serena Serra
Totale
158.500
RITENUTI pertanto esistenti, a carico del promotore sig.ra Serena Emilia Serra, in considerazione di
quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti
fattispecie:
- appropriazioni di somme di denaro dei clienti anche mediante distrazione;
- contraffazione delle firme dei clienti;
- comunicazione di informazioni false e falsificazione di rendicontazioni finanziarie;
- perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti e omessa trasmissione di operazioni di
investimento;
- accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
CONSIDERATO che i comportamenti del promotore sig.ra Serena Emilia Serra, come sopra
rappresentati, integrano ipotesi di violazione dei seguenti articoli della delibera Consob n. 16190 del
29 ottobre 2007:
a) art. 107, comma 1, per:
- appropriazione di somme di denaro dei clienti anche mediante distrazione;
- contraffazione delle firme dei clienti;
4 - comunicazione di informazioni false e falsificazione della rendicontazione;
- perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti e omessa trasmissione di operazioni di
investimento;
b) art. 108, comma 5, per la percezione di mezzi di pagamento non conformi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del
promotore finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora
sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di
disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui
all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la
gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le
quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta
illecita ed alla reiterazione della violazione;
CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l’affidabilità del
promotore nei confronti dei risparmiatori;
CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità,
dell’entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state
realizzate dal promotore finanziario sig.ra Serra, sono sanzionabili con la radiazione dall’Albo;
RITENUTA la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in
via cautelare la sig.ra Serra dall’attività di promotore finanziario;
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa
Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da
suffragare l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari
impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di
sospensione, in via cautelare, della medesima sig.ra Serena Emilia Serra dall’esercizio dell’attività di
promotore finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
D E L I B E R A:
La sig.ra Serena Emilia Serra, nata il 17 dicembre 1984 a Abbiategrasso (MI) e […omissis…], è
sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta
giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti
dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
5 3 febbraio 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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