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Resi in farmacia - Studio Brunello

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Resi in farmacia - Studio Brunello
Ai Sigg. Clienti Farmacisti,
Loro Sedi
Mestre, 1° febbraio 2011
Oggetto: procedura fiscale per il reso di merci e rimborso del prezzo di vendita
Con la presente circolare ricordiamo ai Clienti Farmacisti la procedura indicata
dall’Agenzia delle Entrate per il reso della merce con relativo rimborso del prezzo di
vendita.
Per le Farmacie la fattispecie in esame è tuttavia riconducibile alle sole cessioni di beni
effettuate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso delle cessioni di beni rientranti nel SSN l’operazione di vendita è documentata
dalla ricetta medica consegnata dal cliente e dalla distinta riepilogativa che
mensilmente viene presentata alla ASL. In questo caso indichiamo di seguito la prassi
operativa da adottare per la rilevazione dell’operazione di vendita di farmaci rientranti
nel regime del SSN:
emissione dello scontrino per la quota pagata dall'assistito a titolo di
partecipazione alla spesa (ticket) all’atto della cessione del farmaco;
emissione di uno scontrino globale per le quote a carico dell'ASL nel momento di
presentazione della distinta contabile riepilogativa all'ente erogatore. Tale
scontrino dovrà riportare la dicitura "corrispettivo non pagato";
emissione di uno scontrino globale al pagamento da parte dell'ente erogatore che
dovrà essere annotato con gli scontrini del giorno nel libro dei corrispettivi e
concorrerà alla liquidazione dell'IVA del periodo.
È prevista la possibilità di consegnare un medicinale con obbligo di prescrizione
medica in caso di estrema necessità e di urgenza senza presentazione della ricetta
1
Indirizzo internet: www.studiobrunello.it
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medica da parte del cliente nei casi previsti al D.M. 31 marzo 2008 del Ministero della
Salute (1):
per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete,
ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica (art.
2);
per non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di
un antibiotico (art. 3);
in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione
ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente
precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la
prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto (art. 4).
Rimandiamo al sopraccitato Decreto Ministeriale per l’esame delle particolari
condizioni operative richieste per l’applicazione di tale disposizione, ricordando che, ai
fini amministrativi, il Farmacista è tenuto ad annotare su apposito registro, le cui
pagine sono numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del
citato decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione
che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
RESO DELLA MERCE E RIMBORSO DEL PREZZO
Con la Risoluzione n. 219/E del 2003 l’Agenzia delle Entrate ha indicato una specifica
procedura di rettifica nel caso di rimborso integrale del prezzo a seguito della
restituzione della merce venduta, ammettendo la possibilità di emissione di uno
scontrino da registrare in diminuzione degli incassi giornalieri.
Seguiamo, quindi, i vari passi della procedura indicata dall’Amministrazione
Finanziaria, da ritenersi tassativa in quanto permette di tracciare attraverso i
documenti conservati nella pratica di reso l’iter dell’acquisto senza intralciare
un’eventuale attività di controllo:
1
Non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni.
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1. CESSIONE
DEL BENE ED EMISSIONE DELLO SCONTRINO:
all’atto della consegna del
bene al cliente il Farmacista deve emettere lo scontrino fiscale, salvo che si tratti
di cessione di farmaco soggetto a prescrizione medica per la quale va emesso lo
scontrino per la quota pagata dall’assistito a titolo di partecipazione della spesa
(Ticket) con contestuale rilascio della ricetta medica da parte del cliente.
Si ricorda che la mancata emissione di scontrini fiscali è punita con la sanzione
pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non documentato con un minimo
di € 516.
Inoltre, l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 dispone che qualora siano state
contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell'obbligo di
emettere lo scontrino fiscale è applicabile la sospensione dell'esercizio
commerciale per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
2. SUCCESSIVO
RESO DA PARTE DEL CLIENTE E APERTURA DELLE PRATICA DI RESO:
il
Farmacista deve identificare il reso con un numero progressivo riportando i dati
relativi all’operazione originaria (estremi dello scontrino originario di vendita)
conservando il tutto in apposito fascicolo;
3. RIPRESA IN CARICO DEL BENE RESTITUITO ED EMISSIONE DELLO SCONTRINO PER RESO: il
bene viene quindi restituito al Farmacista con emissione di uno scontrino
riportante la dicitura “rimborso per restituzione merce venduta” e l’indicazione
del numero identificativo della pratica di reso di cui al punto precedente;
l’Agenzia delle Entrate ha indicato che lo scontrino per reso non deve riportare
segno negativo ma semplicemente la causale “rimborso per restituzione merce”;
Esempio:
In data 13 gennaio 2011 il Farmacista ha venduto un bene al prezzo di € 110. Il 14
gennaio 2011 il cliente restituisce il bene richiedendo il rimborso del prezzo pagato.
All’atto del rimborso il Farmacista emette lo scontrino evidenziando l’ammontare
restituito alla voce “rimborso per restituzione merce venduta”, con il riferimento al numero
della pratica di reso:
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Farmacia xxx
Via xxxxx, n. xx – zzzz
P.IVA 000000000000
Nr. 00131
14/01/2011
Rimborso per
restituzione merce
pratica n. 010/2011
110,00 €
Totale
110,00 €
MF AB 88001316
4. RESTITUZIONE
DEL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO:
il Farmacista con la
restituzione del bene rimborsa al cliente il prezzo originariamente pagato, con
sottoscrizione di una ricevuta da parte del cliente che potrebbe essere
rappresentata dalla copia dello stesso scontrino integrato con l’apposizione dei
dati del cliente;
5. ANNOTAZIONE
NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI:
il Farmacista dovrà annotare il
reso in diminuzione dell’ammontare degli incassi del giorno evidenziando il
reso in una colonna a parte;
6. CONSERVAZIONE DELLA PRATICA DI RESO FINO ALLA SCADENZA DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO.
Lo Studio Brunello e Partner rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Brunello e Partner
A cura del Dott. Omar Tavella
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