ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. © World`s Vehicle
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ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. IDENTIFICAZIONE NELL'ATTIVITA' DI P.G. Norme di riferimento artt. 349, 357 co. 2 lett. e) in rel. artt. 66 e 161; art. 21 att. Organo procedente Documentazione Garanzie di difesa Utilizzabilità Ufficiali ed Agenti di p.g. Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l’atto ha contenuto semplice Non previste Piena sia fuori che nel dibattimento L’attività di identificazione consiste nell’accertare le esatte generalità di un soggetto, questa riguarda tanto l’ambito di operatività della polizia di sicurezza quanto quello di polizia giudiziaria. L’identificazione, pertanto, può essere definita rispettivamente quale attività preventiva finalizzata all’individuazione certa di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero, nel secondo caso, quale attività d’indagine volta all’individuazione certa del soggetto sottoposto alle indagini o di altre persone in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione dei fatti. Art. 349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (1). 2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero (2). 3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente (3). 5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. 6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. Note (1) In materia di pubblica sicurezza si rinvia all'art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 7, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Vedi, anche, l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, in L. 23 settembre 1992, n. 386, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia. (2) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 4 quater del suddetto articolo 10. Il testo del presente comma, in vigore prima della conversione in legge del citato decreto, era il seguente: «2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». (3) Comma modificato dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Il testo del presente comma, in vigore prima della conversione in legge del citato decreto, era il seguente: «4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete».Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 144 del 2005, era il seguente: «4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore». COSA FARE - COME FARE Competenza dell'atto ! Ufficiali e Agenti di P.G. (art. 349). Condizioni ! ! ! ! É richiesto che sia stato commesso un illecito di rilevanza penale, infatti la polizia giudiziaria procede all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 349, comma 1); E’ opportuno che si proceda sempre alla identificazione di tutti i soggetti rilevanti per le indagini, siano essi indagati o persone informate sui fatti, ma senza compiere gli atti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 349, riservati agli indagati; Si procederà invece alla identificazione con il compimento degli atti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 349 c.p.p. e alla richiesta di nominare un difensore di fiducia, preceduta dalla informazione all’indagato di quali siano le norme di legge che si assumono violate e della data e luogo del fatto reato (art. 369 c.p.p.), soltanto quando si tratti di reati non gravi per i quali si ritenga che l’informazione all’indagato che si procede contro di lui non possa pregiudicare le indagini; in nessun caso si compiranno senza esplicita richiesta del Pubblico Ministero atti riservati agli indagati per i seguenti reati: 1) delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articoli 314 – 328 c.p.) 2) delitti dei privati contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 346, 353, 354, 355, 356 c.p.; 3) delitti di cui agli articoli 572 c.p. e 612 bis c.p.; 4) delitti di cui agli articoli da 600 a 600 octies c.p.; 5) delitti di cui agli articoli da 609 bis a 609 octies c.p.; Parimenti non deve essere redatto alcun verbale di identificazione per tutti gli altri reati di analoga gravità ed in particolare tutti quelli previsti dall’art. 407 co. 2 cpp In caso di dubbio non procedere al compimento di atti riservati agli indagati e consultarsi con il Pubblico Ministero. L’indicazione di non procedere a identificazione per i reati gravi va seguita anche in caso vi siano richieste di identificazione provenienti da altri comandi per reati di competenza di questo ufficio. Per gli altri illeciti va inviato tale verbale, sempre che ciò non comporti un ritardo eccessivo. Diritto di difesa ! Il difensore non ha diritto di assistere (art. 356). Adempimenti della P.G. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! utilizzare apposito modello, che si allega, che indichi specificamente le disposizioni di legge (articoli 161 e 349 c.p.p.), specie con riferimento alle conseguenze dell’elezione di domicilio, del rifiuto di eleggerlo e dell’omissione della comunicazione delle variazioni del domicilio. indicare la località ove l'atto viene compiuto e a seguito di quale notizia di reato l'intervento viene eseguito; indicare i motivi che fanno ritenere che si tratti di persona da sottoporre ad indagini, con esatta qualificazione del reato commesso; Al fine di garantire la più ampia consapevole conoscenza da parte dell’indagato, l’organo che procede deve rappresentare nel verbale, in modo sintetico, ma chiaro, il “fatto” per cui si procede (L. n.67 28.04.2014). richiedere un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc.); indicare espressamente il documento mediante il quale la persona viene identificata; in assenza di documento, ammonire la persona circa le conseguenze giuridiche derivanti per chi si rifiuta di fornire le proprie generalità o le dà false (art. 66); l’indagato deve essere invitato comunque a dichiarate le proprie generalità (art. 66 c.p.p) ed a dichiarare o eleggere domicilio (art. 161 c.p.p.); verbalizzare, quindi, le generalità dichiarate, nonché soprannome, pseudonimo, condizioni di vita, beni patrimoniali ecc. (art. 21 D.L.vo 271/89); verificare l'autenticità dei documenti esibiti; se emergono dubbi sulla esatta identità della persona o sull'autenticità dei documenti oppure se la persona si rifiuta di fornire le generalità, si procede all'accompagnamento in ufficio. © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. se si tratta di persona pericolosa o sospetta, questa può essere obbligata, dall'Autorità di PS, a munirsi di carta d'identità (art. 4 TULPS); in mancanza di documento procedere a fotosegnalamento, dando atto che all’identificazione si è pervenuti solo mediante foto segnalamento; in tale caso comunicare il Codice identificativo individuo (CUI); indicare, in caso di stranieri identificati mediante documento di identità, domicilio e residenza all’estero; far eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni (art. 161); prestare la massima attenzione, nel recepire le indicazioni sul domicilio, ricordando che: si ha elezione di domicilio solo ed esclusivamente quando l’indagato indichi una persona diversa da sé stesso (difensore, parente, amico, conoscente) quale deputato a ricevere gli atti e le comunicazioni; in tale caso l’indirizzo è diverso da quello dell’imputato; qualora l’indagato/imputato indichi la propria residenza o comunque un luogo nella sua disponibilità (ufficio, seconda abitazione) senza indicare un destinatario dell’atto e delle comunicazioni, si ha dichiarazione di domicilio; prestare massima attenzione all’indicazione della residenza (o del domicilio), trascrivendo per intero, e senza abbreviazioni, l’indirizzo completo in modo da evitare attività inutile. recepire l’indicazione del difensore di fiducia, completa di nome, cognome, foro di appartenenza nonché indirizzo dello studio; tali indicazioni vanno redatte per esteso, non con le sole iniziali. nominare, in mancanza di indicazioni o anche semplicemente di riserva di indicazione, il difensore d’ufficio, secondo le indicazioni del call-center (sempre indicando per esteso nome, cognome, indirizzo dello studio). devono essere evitate dizioni quali “intendo nominare il difensore d’ufficio”, poiché creano confusione: o l’indagato nomina un difensore, e questi è quindi nominato di fiducia, oppure non lo nomina e il difensore è d’ufficio, indicato, appunto, dall’ufficio con la procedura sopra indicata. nel verbale di identificazione non devono essere indicate in alcun modo le fonti di prova, tanto meno le generalità delle persone che hanno presentato denuncia o querela: tali dati sono coperti da segreto e non devono essere rivelati fino al deposito degli atti di indagini; come già detto, l’indagato ai sensi dell’art. 369 cpp quando gli si da l’informazione di garanzia, deve essere informato soltanto del reato che si ritiene da lui commesso e della data e del luogo dello stesso Documentazione ! ! ! ! da redigersi contestualmente o immediatamente dopo (art. 357, 2° co., lett. e; 3° co.) in caso di stranieri l’atto deve essere redatto in lingua comprensibile all’indagato allorquando questi non conosca la lingua italiana, secondo le indicazioni dell’art. 143 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n.32. In base al nuovo testo dell’art. 143 c.p.p. ( diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali) si sottolinea l’assoluta importanza dell’accertamento relativo all’effettiva conoscenza o meno della lingua italiana da parte della persona sottoposta alle indagini sin dai primi atti posti in essere dalla Polizia Giudiziaria, accertamento che dovrà essere ben evidenziato nelle comunicazioni di notizie di reato, facendo riferimento a qualsiasi elemento dal quale sia possibile desumere, indipendentemente dalle dichiarazioni della persona indagata, una conoscenza della lingua italiana (periodo di permanenza in Italia, attività lavorative svolte, dichiarazioni di persone informate, rinvenimento di scritture in lingua italiana, di contatti telefonici con italiani ...). La conoscenza o meno della lingua italiana dovrà inoltre essere puntualmente riferita nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio allegato, nell’apposito spazio. Ai fini di rispettare nel modo più completo il dettato normativo è necessario adottare gli opportuni provvedimenti affinchè tutti gli Uffici di PG siano dotati di una modulistica del verbale allegato già tradotto nelle lingue di maggiore diffusione tra gli stranieri presenti sul territorio italiano, modulistica da consegnare in copia alla persona sottoposta alle indagini che non conosca la lingua italiana, ovviamente compilata in tutte le sue parti ed unitamente alla copia dell’analogo atto redatto nella lingua italiana e parimenti integralmente compilato. Della consegna di copia tradotta del sopraindicato verbale all’indagato dovrà essere dato atto in calce al verbale(tradotto) che dovrà essere sottoscritto dallo stesso indagato. Verbale in duplice copia, come da schema che segue, indicando le modalità con cui si è pervenuti all’identificazione (art. 357, comma 2, lett. c, e comma 3); Termine di trasmissione del verbale ! Senza ritardo allegato all'informativa (art. 357, comma 4). Organo destinatario ! P.M. presso il giudice competente per materia e per territorio (artt. 51, 5-8 e 357, comma 4). Successive indagini ! ! Controllare gli schedari e archivi elettronici dello SDI, nonché quelli cartacei dell'ufficio; sviluppare l’esito dell’accertamento AFIS; © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. ! IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. Accertare se esiste scheda fotosegnaletica presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura o presso il Casellario Centrale d’Identità presso la Direzione Centrale Anticrimine. Norme di riferimento ! Artt. 349-66-161c.p.p.; art.21 D.L.vo 271/89. © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. Stampato INTESTAZIONE UFFICIO OGGETTO: Verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349, 161 bis e 66 C.P.P.) e 21 d.a. c.p.p., nomina del difensore ed informazione di garanzia e sul diritto di difesa (artt. 369 e 369 bis C.P.P.) ed effettiva conoscenza del procedimento.----------------------------------------------------------------------------In data (), alle ore (), in () negli Uffici della (); avanti al sottoscritto (), ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria, appartenente alla (), è presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per il reato previsto e punito dall’Art. () Codice Penale, in relazione al fascicolo processuale () pendente presso (), in quanto (descrivere in modo sintetico ma chiaro il fatto per sui si procede), commesso in ( ) in data ( ). ----------Espressamente interpellato l’indagato ha dichiarato: di comprendere la lingua italiana: [SI] [NO] di parlare e leggere la lingua italiana: [SI] [NO] di comprendere / parlare / leggere le seguenti lingue: ( ).-----------L’indagato viene reso edotto sul fatto che gli atti relativi al reato di cui sopra verranno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso ( ) e che potrà rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario nonché al difensore di seguito indicato per avere informazioni sullo stato del procedimento a proprio carico.-L’indagato, ai sensi dell'Art.66/1° comma c.p.p., viene invitato a declinare le proprie generalità e quant’altro valga ad identificarlo, edotto delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuti di darle o le dia false, l’indagato risponde di chiamarsi:----------------------------------------------------------------------------------------------------(), nato il () a (), residente (); identificato a mezzo di (), viene inoltre richiesto di dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo e quali siano le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale ().-------------L’indagato viene invitato ad eleggere il domicilio per le notificazioni degli atti giudiziari a norma dell'Art.161/1°comma c.p.p., e lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero se la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile, ovvero quando, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ex art. art.161/4° comma c.p.p..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preso atto di quanto sopra:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------" l'indagato elegge domicilio in ().presso (generalità persona).--------------------------------------------------------" l'indagato si rifiuta di eleggere domicilio.---------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'Art.96/1 com. c.p.p., viene invitato a nominare un difensore di fiducia.----------------------------------Si avverte che:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Nel processo penale italiano la difesa tecnica è obbligatoria.------------------------------------------------------------b) Gli articoli del Codice di Procedura Penale relativi alle facoltà e diritti attribuiti alla persona sottoposta alle indagini sono i seguenti: 37, 45, 54 quater, 61, 63, 64, 80, 86, 89, 96, 97, 98, 104, 109, 116, 121, 123, 141, 143, 145, 208, 246, 249, 250, 257, 263, 309, 310, 311, 313, 318, 322 bis, 325, 335, 327 bis, 355, 360, 374, 392, 396, 413, 415 bis, 419, 438, 441 bis, 444, 451, 453, 461, 462, 464, 482, 489, 519, 558, 574, 593, 599, 607, 701.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) La persona sottoposta ad indagini ha facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia (art.96 c.p.p.), in mancanza sarà assistito da quello nominato d’ufficio.-------------------------------------------------------------------------d) Salvo quanto previsto al punto successivo la persona sottoposta ad indagini ha l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio. In caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.------------------------------------------e) Le condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono previste nella Legge 30 luglio 1990 n.217 (istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti) di cui si riporta l’art.3 (condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato):---------------------------------------------------------------------------1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.776,33 €uro (fatte salve le elevazioni previste dalla legge 217/90). 2. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,91 €uro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazie e giustizia, emano di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto centrale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.--------------------Si avverte altresì che non ricorrendo i presupposti per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocino, sussiste l’obbligo di retribuire il difensore nominato d'Ufficio.----------------------------------------------------------------Preso atto di quanto sopra la persona sottoposta ad indagini dichiara:---------------------------------------------------" Di volersi avvalere del difensore di fiducia, che nomina nella persona dell'Avv. (), del foro di (), con studio a () in via () (tel.: () – cell.:().-------" All'indagato, che non ha inteso nominare alcun difensore, veniva designato il difensore d’ufficio nominato dal call-center, con richiesta nr. (), nell’Avv. (), del foro di (), con studio a () in via () (tel.: (), cell.: ().-------Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata alla persona indagata, (in caso di stranieri o unionali che non comprendo la lingua italiana indicare se si è proceduto alla traduzione dell’atto o si è assistiti da interprete), una viene trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente, e l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio.--------Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra -----------------------------La persona indagata © World's Vehicle Documents Il verbalizzante www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. Giurisprudenza Trib. Napoli Sez. IX, 8 ottobre 2008 L'accertamento dattiloscopico è dotato di piena efficacia probatoria e costituisce un mezzo di identificazione sicuro, anche in mancanza di altre prove, quando sussistono almeno sedici punti di corrispondenza. Cass. pen. Sez. feriale Sent., 28 agosto 2008, n. 34571 In tema di mandato d'arresto europeo, non viola l'art. 2 della L. n. 22 aprile 2002 n. 69 il mandato d'arresto europeo che utilizzi a fini probatori l'accertamento del DNA eseguito su prelievi di liquidi biologici acquisiti dall'imputato senza il suo consenso. (Fattispecie in tema di mandato d'arresto europeo emesso a fini processuali da autorità belghe). (Rigetta, App. Torino, 4 Luglio 2008). Cass. pen. Sez. feriale Sent., 21 agosto 2008, n. 34294 In tema di mandato di arresto europeo, non è in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma primo della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di colpevolezza costituiti da reperti biologici prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del DNA. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, nel quale gli indizi che avevano giustificato la custodia in carcere erano costituiti dalla prova del DNA, effettuata su prelievi ematici prelevati all'imputato durante un pregresso periodo di detenzione in Germania e ivi conservati in una apposita bancadati). (Rigetta, App. Bari, 19 Giugno 2008) Cass. pen. Sez. IV Sent., 25 giugno 2008, n. 38544 Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato. (Rigetta, App.Trento sez. dist. Bolzano, 12 Dicembre 2002) Cass. pen. Sez. VI Sent., 10 giugno 2008, n. 36162 È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti. (Annulla senza rinvio, App. Trento, 14 Ottobre 2005) Cass. pen. Sez. I Sent., 17 aprile .2008, n. 18682 L'impronta digitale assume valore probatorio a condizione che presenti almeno sedici punti di corrispondenza. (Fattispecie in tema di valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di misura cautelare personale). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 24 dicembre 2007) Cass. pen. Sez. II Sent., 2 aprile 2008, n. 16356 Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purchè evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 21 Settembre 2007) Cass. pen. Sez. I Sent., 13 novembre 2007, n. 43681 In tema di giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 26 Aprile 2006) Trib. Milano Sez. I, 19 dicembre 2005 L'art. 66 c.p.p. va interpretato nel senso che la mancata conoscenza delle esatte generalità del soggetto non impedisce l'esercizio dell'azione penale quando, mediante le altre modalità di identificazione quali rilievi antropometrici, dattiloscopici ecc. ecc. (art. 349 c.p.p.), sia possibile individuare con certezza la persona fisica alla quale deve addebitarsi il fatto. Cass. pen. Sez. II, 17 novembre 2005, n. 29558 Assoluzione "per non aver commesso il fatto" - Esclusione - Non doversi procedere "perché ignoto l'autore" - Esclusione. L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima nè la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", nè la dichiarazione di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato pur quando l'imputato sia poi risultato irreperibile. (Annulla con rinvio, Trib. Firenze, 19 Marzo 2002) Trib. Genova, 31 maggio 2005 In relazione alla verifica della identità personale dell'imputato, in assenza di precedenti rilievi fotodattiloscopici, idonei a cristallizzare documentalmente l'identità fisica della persona, l'unico mezzo di identificazione è la richiesta all'interessato di rendere dichiarazione circa le proprie generalità, talché gli elementi in tal modo raccolti, in assenza di prova contraria, debbono ritenersi oggettivamente attendibili e soggettivamente pertinenti a chi ha reso la dichiarazione sul punto (ex artt. © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. 66 e 349 c.p.p., art. 495 c.p.); pertanto, la attestazione di minore età, in assenza di altri riscontri, deve ritenersi, di per sé, veritiera, a maggior ragione ove corroborata da un aspetto complessivo della persona palesemente incompatibile con la maggiore età. Trib. Foggia Sez. II, 15 novembre 2004 È ammissibile l'acquisizione al processo del riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria tramite la «deposizione indiretta» del personale della polizia che ha ricevuto l'atto. App. Genova, 26 aprile 2004 La fotosegnalazione della persona operata dagli agenti all'atto del suo arresto in flagranza costituisce il mezzo certo per riferire a un soggetto privo dei documenti la descrizione dei tratti del viso e del corpo, il rilievo delle impronte digitali, nonché le foto di fronte e di profilo: ciò fatto la persona è con assoluta certezza individuata. App. Genova, 1 marzo 2004 L'articolo 349 c.p.p. non impone, per gli accertamenti della persona da identificare, particolari modalità e prevede che, ove ricorra, possano (e non debbano) essere eseguiti rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. Solo ove ricorrano sospetti di false generalità, la polizia giudiziaria può trattenere per gli accertamenti il soggetto, tramite il così detto fermo di identificazione. Cass. pen. Sez. II, 13 giugno 2003, n. 37103 L'identificazione dell'imputato avvenuta sulla base delle dichiarazioni da lui fornite alla polizia giudiziaria, consente di affermare in capo a lui la responsabilità in quanto l'ordinamento non impone l'espletamento delle procedure previste dall'art. 349 c.p.p. se non in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni. Cass. pen. Sez. IV, 28 marzo 2003, n. 25198 Il riconoscimento fotografico rientra tra gli atti di investigazione indiretta della polizia giudiziaria, segnatamente tra le identificazioni di persona previste dall'articolo 349 del c.p.p.: come tale trattasi di atto che può essere compiuto dalla polizia giudiziaria d'iniziativa, senza bisogno di delega da parte del pubblico ministero. Trib. Palermo, 30 marzo 2001 Le dichiarazioni rese dall'informatore della polizia giudiziaria non sono utilizzabili neppure dopo la morte dell'informatore medesimo. Osta infatti a tale utilizzo il disposto dell'art. 203 c.p.p. nel quale sono stati recepiti i criteri interpretativi che la Corte costituzionale aveva elaborato in relazione all'art. 349 c.p.p. abrogato, giacchè ogni eventuale utilizzo di quanto riferito dall'informatore di polizia, diverso da quello previsto dall'art. 203 c.p.p., costituirebbe una violazione del diritto di difesa. Cass. pen. Sez. II, 26 aprile 2000, n. 8105 Il fatto che non siano stati espletati gli accertamenti previsti dall'art. 349 comma 2 c.p.p. per la compiuta identificazione dell'imputato non incide sulla certezza dell'identità fisica di costui quando egli sia comparso e comunque sia stato generalizzato in un atto compiuto nel corso del procedimento (quale, nella specie, l'interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria su delega del p.m.). Risulta pertanto illegittima, in tale situazione, la pronuncia di sentenza di non doversi procedere "per incompiuta identificazione del reo", cioè con formula da considerarsi equivalente a quella rituale "per essere rimasti ignoti gli autori del reato". Cass. pen. Sez. II, 26 aprile 2000, n. 8105 In tema di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'art. 349 c.p.p., non impone - come si desume dalla espressione "può. ove occorra" - l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, così come il comma 4 della stessa disposizione non prevede come obbligatorio l'accompagnamento da esperirsi solo ove, quanto alla generalità fornite, sussistano elementi per ritenerne la falsità. Ne consegue che il mancato ricorso alle suddette modalità non comporta che sia ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità, ancorchè non successivamente rintracciato presso l'indirizzo indicato e che sulla scorta di ciò si debba pervenire alla declaratoria di "non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato". (Nella fattispecie il pretore aveva dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato nei confronti dell'imputato che, fermato dalla polizia giudiziaria, si era limitato a declinare le proprie generalità, non essendo in possesso di documenti. Lo stesso era successivamente comparso a prestare l'interrogatorio espletato dalla p.g. su delega del p.m. La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto che allorchè l'attribuzione di generalità alla persona avvenga in un atto formale, espletato alla presenza del difensore di fiducia, una formula di proscioglimento non può essere fondata sui dubbi personali del giudice procedente il quale se del caso potrà disporre i relativi accertamenti). Cass. pen. Sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 3421 Le ricognizioni fotografiche ben possono avvenire, con indubbio valore ai fini della misura cautelare, su iniziativa della polizia giudiziaria, come si evince dal fatto che questa deve adoperarsi (anche) per l'individuazione del colpevole e dalla locuzione "tra l'altro", contenuta nell'art. 348 comma 2 c.p.p., che dimostra come gli atti di assicurazione della prova ivi espressamente indicati non esauriscono i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria. Cass. pen. Sez. II, 28 ottobre 1997, n. 10004 Poichè con il ricorso "per saltum" non può essere denunciato il vizio della motivazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., deve essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 c.p.p., l'impugnazione del p.m. proposta direttamente in © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. sede di legittimità avverso la sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto", sul presupposto del mancato accertamento della sua reale identità; e ciò in quanto la violazione delle norme del codice di rito sulla identificazione dell'imputato o dell'indagato (art. 66 e 349) non comporta nessuna delle sanzioni processuali (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza) che devono caratterizzare, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., le disposizioni la cui violazione consente la denuncia degli errores in procedendo, ma si risolve bensì in un vizio di logicità della motivazione il quale non può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione se non vi sia stato, per le sentenze appellabili, anche il secondo giudizio di merito. (Nella specie il ricorrente, dedotta la violazione degli art. 66 e 349 c.p.p., aveva altresì testualmente affermato che "l'illogica presunzione ventilata dal pretore stravolge i normali criteri di giudizio"). Pret. Genova, 19 aprile 1997 L'accompagnamento coattivo per identificazione ex art. 349 comma 4 c.p.p. può essere disposto se gli agenti di polizia giudiziaria abbiano correttamente effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco - esigenze investigative ed esigenze di tutela della libertà personale - consistente in un giudizio di opportunità che può essere discrezionale ma mai arbitrario. Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994 Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sè meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo, potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Da ciò deriva, a corollario, che l'individuazione consente un'oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque, come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile. Cass. pen. Sez. I, 22 aprile 1993 Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali o riconoscimenti fotografici, sicchè nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purchè acquisiti non in violazione di specifici divieti. Cass. pen. Sez. VI, 18 dicembre 1992 Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio - e che ha validità di prova piena - dia esito negativo; soltanto la dimostrazione che tale esito negativo sia l'effetto di un mendacio potrebbe conservare valore indiziario al riconoscimento fotografico. Cass. pen. Sez. I, 26 maggio 1992 Allorché risulti rispettato il termine di cui all'art. 390 c.p.p. per la richiesta di convalida dell'arresto, diviene irrilevante la questione dell'eventuale legittimità del precedente accompagnamento in commissariato. Proc. Rep. L'Aquila Trib. minorenni, 2 aprile 1992 La minore età dell'imputato e le scelte di politica criminale sottese al nuovo processo penale minorile, volte a favorire la rieducazione del minore reo e ad un suo rapido, definitivo esodo dal circuito penale, non legittimano da sole la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove queste risultino incompatibili con la gravità del fatto, la rilevante entità del danno, le concrete modalità esecutive dell'azione criminosa, il comportamento processuale dell'imputato e la personalità di quest'ultimo. Proc. Rep. L'Aquila Trib. minorenni, 2 aprile 1992 L'attendibilità della ricognizione formale di persona, avente efficacia di prova piena, non è infirmata, né indebolita dai precedenti atti di individuazione di persona disposta dalla polizia giudiziaria o dal p.m., poiché tali atti, pur avendo contenuto simile alla ricognizione formale, differiscono profondamente dalla ricognizione formale per struttura e funzione: mentre, infatti, la ricognizione di persona è un mezzo di prova tipico, per il quale sono previsti precisi requisiti di forma a pena di nullità, le individuazioni di persona poste in essere nel corso delle indagini dispiegano un'efficacia limitata alla fase di queste ultime, innestandosi nell'ambito dello svolgimento e dello sviluppo dell'attività investigativa. Cass. pen. Sez. V, 9 settembre 1991, n. 826 L'art. 349, secondo comma, cod. proc. pen., collocato nel titolo IV del libro V del codice, dedicato proprio alla disciplina dell'attività ad iniziativa della Polizia giudiziaria, cioè non delegata dal P.M., prevede espressamente che all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - attività che la Polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa - possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Se, quindi, la Polizia giudiziaria è autorizzata ad eseguire rilievi dattiloscopici finalizzati all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è evidente che la stessa può, anche di propria iniziativa, effettuare raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle di pregiudicati in precedenza acquisite ovvero tra le medesime e quelle della persona inquisita. Cass. pen. Sez. feriale, 27 agosto 1991 © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it ATTI DI P.G. IDENTIFICAZIONE 349 C.P.P. L'art. 349, 2° comma, c. p. p., collocato nel titolo IV del libro V, dedicato proprio alla disciplina dell'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, cioè non delegata dal pubblico ministero, prevede espressamente che alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - attività che la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti; se quindi è consentito, anzi è autorizzata la polizia giudiziaria ad eseguire rilievi dattiloscopici finalizzati alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è evidente che la stessa può anche di propria iniziativa, effettuare raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle dei pregiudicati in sua custodia ovvero fra le impronte rilevate e delle dell'inquisito, senza, quindi necessità di delega da parte del pubblico ministero. Cass. pen. Sez. II, 6 settembre 1990, n. 3278 Ai fini del computo delle dodici ore massime, il momento del fermo della persona accompagnata per l'identificazione decorre dal momento in cui inizia il predetto accompagnamento e non già dal momento della materiale stesura del verbale. Infatti l'art. 386, comma 3, parte seconda richiede che venga indicata l'ora del fermo, supponendola diversa da quella della stesura del verbale. Non può che ritenersi che la tardiva trasmissione del verbale di fermo possa giustificarsi con l'asserita necessità di identificare il fermato, in quanto per tale accertamento la p.g. deve avvalersi di quanto disposto dall'art. 349 c.p.p., osservando le prescrizioni della norma. Trib. Savona, 4 luglio 1990 Qualora l'ufficiale di polizia giudiziaria identifichi, tra le persone in assembramento illecito, persona di propria conoscenza e, anziché procedere alla identificazione a norma dell'art. 349 c. p. p., rediga verbale che fa constare quanto sopra, pone in essere un atto non ripetibile ex ante e perciò da includersi nel fascicolo per il dibattimento. Corte cost. (Ord.), 27 luglio 1989, n. 467 Sono palesemente riservate al potere discrezionale del legislatore, non essendo costituzionalmente obbligate, le scelte di fondo per la ricostruzione della disciplina della opponibilità del segreto di Polizia giudiziaria nel processo penale per quanto concerne, in particolare, l'"Autorità governativa" cui demandare il potere di verifica definitiva delle esigenze complessive della giustizia. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 109 Cost. Atti di P.G. Creato il Aggiornato il 349 c.p.p. 01.01.2010 20.06.2014 © World's Vehicle Documents www.vehicle-‐documents.it