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Edizioni Simone - Vol. 29/2 - Legislazione e Ordinamento di Pubblica Sicurezza
Capitolo 8
Espatrio e Documenti di identificazione
Sommario
1. L’identificazione. - 2. La carta di identità. - 3. Espatrio.
1.L’identificazione
A) Premessa
Nell’ambito del panorama operativo ed investigativo proprio delle Forze di Polizia, lo strumento maggiormente impiegato per le indagini o per le attività di Polizia è rappresentato
dell’identificazione di persone.
Essa consente all’operatore di polizia di avere un primo ed iniziale contatto con la persona.
L’identità di un soggetto può individuarsi con certezza non soltanto attraverso il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, ma anche attraverso la paternità e la maternità dello
stesso. Tali dati sono sufficienti ad identificare una persona in modo inequivocabile, senza
rischiare di incorrere in problemi connessi all’ omonimia.
Per procedere all’identificazione, i dati di un singolo individuo vengono «ufficializzati» in
un documento amministrativo che ricopre valenza giuridica fornita allo stesso dalla Pubblica Amministrazione e, quindi, dal medesimo Ente che lo rilascia.
Attualmente sono riconosciuti validi diversi i documenti idonei ad identificare un cittadino,
alcuni hanno valenza nazionale, altri, internazionale.
Sotto il profilo strettamente giuridico, sussistono due differenti tipologie di identificazione,
relative ad ambiti diversi che sono:
—identificazione di pubblica sicurezza;
— identificazione di polizia giudiziaria.
B) L’identificazione di Pubblica Sicurezza
Si ha l’identificazione di pubblica sicurezza quando gli organi di polizia procedono a controlli sulla identità delle persone nel corso di operazioni volte a tutelare, in via preventiva,
la sicurezza della collettività.
In tali ipotesi, l’attività di controllo e di identificazione prescinde dalla commissione o dalla repressione di un reato e non rientra tra le attività di polizia giudiziaria, bensì parte
della polizia di prevenzione.
In particolare:
—l’Autorità di pubblica sicurezza deve provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico,
alla tutela della sicurezza dei cittadini e della proprietà; deve curare l’osservanza delle
leggi e deve provvedere al soccorso in caso di infortuni, nonché alla bonaria composizione dei dissidi. Per il raggiungimento di tali scopi, l’autorità di pubblica sicurezza può
procedere, in ogni caso e nei confronti di chiunque, alla identificazione delle persone;
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—i singoli individui dimostrano la propria identità mediante l’esibizione di appositi documenti (carta d’identità e titoli equipollenti, come il libretto di porto d’armi, la tessera
sanitaria, il passaporto etc.) o dichiarando le proprie generalità (vedi infra par. 2).
La carta d’identità ed i titoli equipollenti (1) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
Ufficiali e degli Agenti di pubblica sicurezza.
È punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad euro 206 (art. 651 c.p.)
chiunque, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale agli ufficiali ed agenti di polizia, ovvero rende agli stessi dichiarazioni false o esibisce documenti falsi (artt.
495-496 c.p.) (2).
Nei confronti di chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità, renda false dichiarazioni ovvero esibisca documenti in circostanze dalle quali si evincano sufficienti indizi per
ritenere la falsità delle informazioni fornite, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono, altresì, procedere al fermo-accompagnamento per identificazione (art. 11, D.L. 21-3-1978, n.
59, convertito con modifiche nella L. 18-5-1978, n. 191, contenente disposizioni penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati).
Le persone accompagnate possono essere trattenute per il tempo necessario all’identificazione e comunque non oltre le 24 ore. Dell’accompagnamento e del successivo rilascio
deve essere data tempestiva notizia al Procuratore della Repubblica.
La norma, che precede di circa un decennio l’introduzione del successivo art. 349 c.p.p., differisce dalla disposizione codicistica. Quest’ultima, infatti, individua i soggetti in riferimento ai quali si può procedere ad accompagnamento (indagati e potenziali testimoni) e limita la durata stessa della operazione ad un periodo non superiore alle dodici ore. Orbene, proprio l’introduzione di tale disposizione nell’attuale codice di procedura penale
ha indotto parte della dottrina a ritenere che il limite delle 12 ore debba analogicamente applicarsi anche per le
ipotesi contemplate nell’art. 11 del D.L. 59/1978.
C) L’identificazione di Polizia Giudiziaria
Nell’ambito dell’attività investigativa diretta alla assicurazione delle fonti di prova personali, l’art. 349 c.p.p stabilisce che la polizia giudiziaria procede alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte indagini (indagato) e della persona in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (testimone).
A tal fine, la polizia giudiziaria può «accompagnare» presso i propri uffici coloro che rifiutino
di farsi identificare, ovvero forniscano generalità o documenti di identificazioni ritenuti falsi.
Tuttavia, anche se l’accompagnamento è previsto nei confronti sia dell’indagato che del
potenziale testimone ai fini dell’esatta identificazione personale, si precisa che, soltanto
sulla persona nei cui confronti sono svolte le indagini, potranno essere effettuati rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti.
(1) Ai sensi degli articoli 292 e 293 del Regolamento di P.S., sono considerati equipollenti alla carta d’identità: le tessere di
riconoscimento postale; i passaporti; i libretti di porto d’armi; le tessere ferroviarie degli impiegati statali; le tessere di riconoscimento, munite di fotografia e timbro a secco, rilasciate da organi delle amministrazioni statali.
(2) Nei confronti delle persone pericolose o sospette e nei confronti di coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità, l’Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che si proceda a rilievi segnaletici (descrittivi,
fotografici, dattiloscopici ed antropometrici) (art. 4 T.U.L.P.S).
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L’art. 349 c.p.p. combinato disposto con gli artt. 4 e 7 T.U.L.P.S.
La disposizione appena citata, contenuta nel secondo comma dell’art. 349 c.p.p., deve essere letta in combinato
disposto con gli articoli 4 del T.U.L.P.S. e 7 del relativo regolamento di esecuzione, i quali attribuiscono all’Autorità di P.S. il potere di sottoporre le persone pericolose, sospette, che si rifiutino o non siano in grado di provare le proprie identità, a rilievi segnaletici descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
Alla luce delle disposizioni esaminate, può concludersi che il potere in questione, a differenza di quanto previsto dall’art. 349 c.p.p. (relativo alla sola attività di polizia giudiziaria e non a quella di pubblica sicurezza), può
quindi esplicarsi anche nei confronti di persone «non indagate».
L’art. 349 c.p.p., tuttavia, sotto un altro profilo, sembra avere una portata più ampia, in quanto richiama anche
altri accertamenti (oltre a quelli dattiloscopici, fotografici e antropometrici), prevedendo la possibilità di utilizzare anche tutti quei mezzi di indagine (ad es. di tipo genetico) che, grazie al progresso tecnico-scientifico od
a causa della difficoltà del caso concreto, appaiano opportuni o necessari ai fini dell’identificazione.
La persona accompagnata coattivamente negli uffici di Polizia può esservi trattenuta per il
tempo strettamente necessario per l’identificazione e, comunque, non oltre le 12 ore (art.
349, comma 4, c.p.p.).
Dell’accompagnamento e dell’ora dello stesso è data immediata notizia al P.M., il quale, se
ritiene che non ricorrano le condizioni previste, ne ordina il rilascio.
In ogni caso, la polizia giudiziaria può (e deve), in ogni caso, rilasciare l’accompagnato,
quando l’identificazione è stata effettuata.
Quando procede all’identificazione (3), la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni,
invitandola a dichiarare le proprie generalità e quant’altro possa valere ad identificarla, ed
ammonendola circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di dare le proprie generalità o
le dà false (reati previsti e puniti dagli artt. 651, 495 e 496 c.p.).
Analizziamo di seguito i singoli documenti validi per l’identificazione, ponendone in luce
limiti e potenzialità.
2.La carta d’identità
A) Nozione
Il principale mezzo di identificazione delle persone è costituito dalla carta di identità, disciplinata dall’art. 3 del T.U.L.P.S.
Essa, infatti, è necessaria ai fini dell’identificazione in particolari circostanze dettate dal
T.U.L.P.S. quali:
a) per la presentazione agli albergatori ed affittacamere (art. 109 T.U.);
b) per ottenere la licenza di affissione e distribuzione di avvisi e manifesti (art. 115 T.U.);
c) per compiere operazioni presso agenzie pubbliche (art. 120 T.U.);
d) per compiere operazioni relative al commercio o alla fabbricazione di oggetti preziosi
(art. 128 T.U.).
(3) Nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, nonché di prevenzione dei delitti contro la criminalità
organizzata, la legge prevede l’identificazione a scopi di pubblica sicurezza, cui possono procedere i militari delle forze armate.
Per porre in essere simile identificazione, i militari accompagnano la persona da identificare presso i più vicini uffici di polizia;
si applicano le disposizioni dell’art. 349 c.p.p.
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Capitolo 8
Come si evince dall’art. 3 del T.U.L.P.S. in commento, essa viene rilasciata dal Sindaco alle
persone che ne facciano richiesta e ha durata decennale salvo per i minori, per i quali la
validità è di:
—tre anni, se di età inferiore a tre anni;
—cinque anni, se di età compresa fra tre e diciotto anni.
Necessariamente deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce e, quelle di cui all’art. 7viciester del D.L. 7/2005, conv. in L. 4/2005, ovvero quelle in formato
elettronico, anche delle impronte digitali. Solo i minori di età inferiore a dodici anni sono
esentati da tale ultimo obbligo.
Ai sensi della L. 191/1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la data di scadenza.
È opportuno a tal proposito fare cenno alla legge di semplificazione e sviluppo, D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012,
che ha introdotto nell’articolo 7 una «proroga» della validità della carta di identità, rinviandola automaticamente al giorno e mese di nascita del suo titolare, immediatamente successivo alla scadenza prevista sul
documento stesso.
L’autorità di P.S. ha la facoltà, inoltre, di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di P.S.
In caso di smarrimento, distruzione o furto della carta di identità, l’interessato deve presentare alla Questura competente, anche per mezzo del Comune, la denuncia, chiedendo il
rilascio di un duplicato, rilascio per il quale è richiesto il nulla-osta della Questura.
Oltre che ai cittadini italiani, la carta d’identità può essere rilasciata, anche agli stranieri
che siano residenti nel territorio della Repubblica e siano iscritti all’Anagrafe comunale;
per gli stranieri residenti o dimoranti la carta di identità ha, tuttavia, solo funzione di documento di identificazione, ma non è valida anche per l’espatrio.
B) Carta d’identità come titolo valido per l’espatrio
Anche la carta d’identità costituisce titolo valido per l’espatrio. Con il D.P.R. 6-8-1974, n.
649, infatti, è stata dettata una nuova disciplina per l’uso della carta d’identità e di altri
documenti equipollenti al passaporto.
Il cittadino che voglia usufruire della carta d’identità per espatriare nei Paesi membri
dell’Unione Europea, all’atto della richiesta del detto documento in Comune, deve
redigere e firmare una dichiarazione scritta in cui attesti di non trovarsi in alcuna
delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. Ove tale dichiarazione non venga
rilasciata, sulla carta d’identità l’Autorità comunale apporrà la dicitura «Documento non
valido per l’espatrio».
Ove, successivamente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, sopravvengano
una o più circostanze relativamente alle quali l’art. 12 della L. 21-11-1967, n. 1185 prevede
il ritiro del passaporto, all’interessato, a cura delle Questure in Italia o delle rappresentanze
diplomatiche e consolari all’estero, dovrà essere notificato l’obbligo di esibire la carta
d’identità, perché su di essa venga apposta la detta dicitura, con diffida a non utilizzare il
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documento per l’espatrio, pena l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di cui
all’art. 24 della L. 1185/1967 (4).
Le Questure daranno comunicazione dell’apposizione di tale dicitura ai Comuni che hanno
rilasciato il documento. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata allorché vengano
meno le circostanze che hanno determinato l’emissione del detto provvedimento, sì da
consentire al Comune di rilasciare, a richiesta dell’interessato, altra carta d’identità valida
per l’espatrio.
La medesima normativa si applica anche ad altri documenti equipollenti, tra cui la tessera
di riconoscimento rilasciata ai dipendenti dello Stato e loro familiari in forza del D.P.R.
23-7-1967, n. 851.
C) Carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata a minori di 14 anni
L’articolo 3 t.u.l.p.s. al comma 4 aseguito di una modifica introdotta dal d.l. 1/2012
convertito con L. 27/2012, stabilisce che « la carta d’identita valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta delle parti, il nome dei
genitori o di chi ne fa le veci. L’uso di essa è però comunque subordinata alla condizione
chei minori viaggino in compagnia dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato, in una dichiarazione di chi può dare il consenso, il nome e cognome della persona,
dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato». Tale dichiarazione deve
essere convalidata dalla questura o dalle autorità consolari se il rilascio avviene all’estero.
Carta d’identità elettronica: la CIE è il documento di identificazione destinato a sostituire la carta d’identità cartacea sul territorio italiano. L’art. 66, D.Lgs. 7-3-2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) detta le norme di principio aventi ad oggetto il rilascio della carta di identità elettronica.
I commi 3 e 4 prevedono che i documenti di riconoscimento dovranno contenere i dati personali e il
codice fiscale e possono contenere anche l’indicazione del gruppo sanguigno e le altre opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge.
Il D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437 ha fissato i principi e le norme generali per il rilascio dei nuovi documenti informatici.
Il documento d’identità elettronico è rilasciato dal Comune di residenza o d’iscrizione all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) a seguito della prima iscrizione anagrafica e può anche non essere
rinnovato. In tal caso conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.
La carta d’identità elettronica e il documento d’identità elettronico devono contenere:
— i dati identificativi della persona;
— il codice fiscale;
— i dati di residenza;
— la cittadinanza;
— la fotografia;
— l’eventuale indicazione di non validità ai fini dell’espatrio;
— il codice numerico identificativo del documento, il codice del Comune di rilascio, la data del rilascio
e la data di scadenza;
(4) L’art. 24 L. 1185/1967 così dispone «Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o
di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata
sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’ammenda da  15 a
 154. La pena è dell’arresto fino a sei mesi o della ammenda da  38 a  464 se il passaporto era stato negato o ritirato.
La pena è dell’arresto da un mese a un anno e dell’ammenda da  77­­a  774 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si
trovava nelle condizioni previste dall’articolo 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.».
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— la sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela;
— impronte digitali (art. 2, c. 2 T.U.L.P.S.).
Le regole tecniche della carta di identità elettronica sono previste dal D.M. 8-11-2001 in G.U. 9-112007, n. 261
3.Espatrio
A) Premessa
L’art. 16 della Costituzione al secondo comma sancisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Questo principio, che è espressione della più generale libertà di soggiorno ha trovato attuazione nella L. 21-11-1967 n. 1185 (riguardante norme sui passaporti) che all’art. 1 sancisce:
«ogni cittadino è libero, salvo gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi del passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi».
L’inciso «salvo gli obblighi di legge», evidenzia che il diritto di espatrio non è assoluto ma
è sottoposto ad obblighi che la legge sancisce nell’interesse generale quali:
—la sicurezza interna ed internazionale dello Stato;
—quando la vita, gli interessi economici o la salute dei cittadini possono correre grave
pericolo in altri paesi (CALESINI).
B) Il passaporto
Il passaporto è il documento necessario per il cittadino che vuole uscire dal territorio della
Repubblica.
Competente al rilascio del passaporto ordinario è il Ministero degli Esteri e per sua delega:
—in Italia, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani
all’estero;
—all’estero, dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Non possono ottenere il passaporto (art. 3):
—coloro che, sottoposti alla potestà parentale o alla potestà tutoriale e sono privi dell’assenso della persona che la esercita, e, in caso di affidamento a persona diversa dell’assenso di questa o in difetto dell’autorizzazione del giudice tutelare;
—i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l’autorizzazione del giudice tutelare.
L’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio, ovvero ai soli fini del rilascio
del passaporto di servizio quando sia militare o impiegato in missioni militari internazionali;
—coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale; o hanno una
multa o ammenda da soddisfare, salvo, in questo secondo caso, nulla-osta della Autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza;
—coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero a misura preventiva ex art. 3, L. 1423/1956;
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—coloro che, residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell’anno in cui compiono 20 anni, non hanno regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare;
—i condannati per i reati previsti dalla disciplina degli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) nei
cui confronti il giudice, con la sentenza di condanna, abbia disposto il divieto di espatrio
per un periodo di tempo non superiore a 3 anni.
Il Codice di procedura penale all’art. 281 prevede espressamente fra le misure coercitive il divieto di espatrio,
con cui il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice
che procede e a tal fine dà le disposizioni necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto.
Tale misura è applicabile a coloro nei cui confronti si procede per delitti puniti con l’ergastolo e con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
C) Il passaporto ordinario individuale (art. 14, L. 1185/1967)
Il passaporto viene rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli Affari
esteri e per sua delega:
—in Italia dai Questori ed eccezionalmente il Dirigente dell’ispettorato di frontiera per gli
italiani all’estero;
—all’estero i rappresentanti diplomatici e consolari.
La disciplina del passaporto individuale è stata modificata ultimamente dalla L. 20-11-2009,
n. 166 di conversione del D.L. 25-9-2009, n. 135 che ne ha riformulato gli articoli 14 e 17
della citata L. 1185.
Pertanto, il passaporto ordinario è individuale e spetta ad ogni cittadino, anche minore,
salvo le cause ostative previste dalla legge (art. 3, L. 1185/1967).
Per i minori degli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato però alla condizione che viaggino con uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionata,
sul passaporto o documento di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, citato, il nome della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Tale dichiarazione deve però
essere vistata dall’Autorità competente al rilascio del passaporto.
Il passaporto ha validità di dieci anni (art. 17, L. 1185/1967) ma tale durata può essere
ridotta su richiesta di chi ne abbia facoltà a norma di legge e in base all’età del titolare:
—per i minori di anni tre la validità è di tre anni;
—per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto, la validità è di 5 anni.
Nei casi di urgenza può essere rilasciato un passaporto con validità di 1 anno.
Le nuove regole nascono dall’esigenza di contrastare il fenomeno della sottrazione di bambini ai genitori affidatari ma soprattutto per far fronte all’attività criminale che vede i minori vittime di tratte internazionali per scopi raccapriccianti come il traffico di organi. In
questo modo si vuole garantire maggiore individualità ai minori e quindi maggiore sicurezza quando essi affrontano un viaggio.
Tuttavia restano validi i passaporti con l’iscrizione dei minori, rilasciati fino ad oggi.
L’istanza, corredata dalla relativa necessaria documentazione, può essere presentata al Sindaco del Comune
di residenza o alla Stazione Carabinieri o al Commissariato di P.S. competente per territorio, i quali devono
trasmetterla alla Questura, con le informazioni di rito, entro cinque giorni dalla presentazione. Ricevuta l’istan-
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Capitolo 8
za, il Questore deve rilasciare il documento entro quindici giorni; il termine è prorogabile per altri quindici
giorni nel caso in cui sia necessario il completamento dell’istruttoria, previa comunicazione all’interessato.
L’Autorità deputata all’istruttoria della pratica è quella preposta all’Ufficio o alla rappresentanza all’estero
nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza; in casi particolari l’Autorità del luogo di residenza può
delegare quella competente per domicilio o dimora.
La L. 3/2003 ha modificato l’art. 17, L. 1185/1967 stabilendo che il passaporto ha validità per 10 anni. Nella
fase transitoria, cioè per tutti i documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la durata dei documenti potrà prorogarsi fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio. Anche prima della
scadenza il passaporto potrà essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo
indicato dalla legge, cioè 10 anni.
Si tenga presente che per quanto riguarda la marca da bollo (concessione governativa di  39,99) essa non
deve essere più allegata alla richiesta di rinnovo ma deve essere apposta sul passaporto salvo l’ipotesi in cui
ci si rechi in uno dei paesi non appartenenti all’Unione europea. In caso di smarrimento bisogna fare circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate dall’art. 5, L. 1185/1967. Si ha diritto peraltro, ad ottenere un
duplicato.
D)I passaporti speciali
La legge distingue i passaporti ordinari da quelli speciali, ossia: il passaporto diplomatico
e quello di servizio, entrambi rilasciati dal Ministro per gli affari esteri.
Il primo, oltre a consentire l’espatrio, serve per una più agevole identificazione del titolare
quale agente diplomatico che ha diritto ad un trattamento differenziato.
Il passaporto di servizio è rilasciato a funzionari dello Stato che si portino all’estero per
motivi inerenti al loro servizio.
E) Il passaporto collettivo
Trattasi del documento che abilita all’espatrio gruppi di persone di numero non inferiore a
cinque e non superiore a cinquanta, e può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi,
sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali.
L’istanza deve essere redatta dal capogruppo, il quale deve essere munito di passaporto individuale; essa deve
contenere le esatte generalità dei componenti del gruppo. Sul passaporto collettivo possono essere iscritti anche
minori, purché muniti dell’atto di assenso dei genitori.
Tutti i componenti del gruppo, ad esclusione dei minori degli anni quattordici, devono essere muniti, di un valido documento di identificazione.
Il passaporto collettivo è valido, per il solo viaggio all’estero al qualse il documento si riferisce e per una durata non superiore a quattro mesi.
Per ogni componente del gruppo, ad esclusione del capo gruppo e dei minori degli anni dieci, deve essere versata la tassa di  2,07.
Passaporto biometrico: allo scopo di garantire una maggiore sicurezza internazionale, l’Italia, come la
maggior parte degli Stati europei, ha introdotto il cd. passaporto biometrico. Trattasi di un passaporto
elettronico che dal 26 ottobre 2006 gradualmente le questure italiane e i consolati italiani all’estero
sono tenuti a rilasciare soprattutto ai richiedenti che devono recarsi negli Stati Uniti d’America. In
particolare, si tratta di un passaporto che, utilizzando le più moderne tecnologie, prevede l’inserimento nello stesso documento e in maniera nascosta, di un microchip capace di memorizzare le informazioni biografiche del titolare, la sua fotografia nonché — ultima innovazione ancora in fase di attuazione — le impronte digitali dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
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F) Il ritiro del passaporto
L’art. 12 della L. 21-11-1967, n. 1185 prevede che il passaporto debba essere ritirato allorché sopraggiungano circostanze che, ai sensi della medesima legge, ne avrebbero legittimato il diniego. Il passaporto è altresì ritirato quando:
—il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la
prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell’autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli
ascendenti e il coniuge non separato legalmente (art. 12, comma 2).
Il ritiro del passaporto è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Autorità amministrativa solo nel caso in cui il titolare sia un minore e venga accertato che abitualmente egli
svolge all’estero attività immorali o presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute (art. 12, comma 3).
Altri casi di ritiro del passaporto sono stati introdotti con la Legge 24-11-1981, n. 689, contenente norme sulla
depenalizzazione e sull’applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
L’applicazione della semidetenzione (art. 55 legge cit.) e della libertà controllata (art. 56), infatti, comporta per
l’organo di polizia, cioè l’ufficio di pubblica sicurezza del Comune in cui il condannato risiede o, in mancanza,
il Comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, l’obbligo del ritiro del passaporto e della
sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente in possesso del condannato.
Il provvedimento di ritiro del passaporto, che deve essere motivato con chiarezza e precisione e deve riportare tutti gli elementi di identificazione delle cause che ne hanno determinato l’emanazione, assume la forma dell’ordinanza. Il passaporto ritirato viene restituito
al titolare a sua richiesta non appena vengono meno i motivi del ritiro.
G)Altri documenti validi per l’espatrio (CALESINI)
Sono documenti validi per l’espatrio oltre al passaporto e alla carta d’identità di cui al §2 infra, anche:
—
—
—
—
libretto di navigazione;
documento di navigazione aerea;
tessera personale rilasciata ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari;
il certificato di stato civile con fotografia che abililita i minori di anni 15 all’espatrio nei Paesi aderenti
all’Accordo di Parigi.
Sono speciali documenti di espatrio:
— quei documenti che a seguito di convenzioni internazionali bilaterali, abilitano all’espatrio in un solo Paese;
ed esempio la tessera di frontiera con la Francia, la Svizzera, l’Austria;
— altri documenti possono essere rilasciati e rinnovati in base aspecifici accordi internazionali art 21 l. 1185/1967,
tra essi ricordiamo:
— documenti di viaggio per rifugiati legalmente residenti nel territorio dello Stato;
— titolo di viaggio per stranieri, xche si trovano sotto il mandato dell’Alto commissario ONU;
— titolo di viaggio per apolidi, che non hanno lo status di rifugiato. Puo assumere nei vari stati denominazioni diverse quali titoli di viaggio per apolidi, passaporto per apolidi, certificato di identità per
apolidi, ma tutti recano impressa sulla pagina la dicitura «Convenzione del 28 settembre 1954»;
— lasciapassare delle Nazioni Unite;
— documento rilasciato da un quartier generale della NATO, detto anche Travel order;
— lasciapassare foglio sostitutivo del passaporto usato da chi non avendo il regolare documento di viaggio
venga autorizzata a circolare fra i diversi Stati.
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