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Tfr, lavoratore vecchio iscritto e periodi di lavoro all

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Tfr, lavoratore vecchio iscritto e periodi di lavoro all
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Articoli
Guida al Lavoro
IL SOLE
SOLE 24
24 ORE
ORE
IL
Tfr, lavoratore vecchio iscritto
e periodi di lavoro all’estero
Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi
L’Inps, ai fini della verifica della prima occupazio­
ne antecedente al 29 aprile 1993, con riferimento
alla precedente normativa in materia di previden­
za complementare, non ritiene validi i periodi di
lavoro all’estero anche se effettuati in ambito Ue e
in Paesi convenzionati
N. 34 - 31 agosto 2007
14
L’Inps, con il messaggio n. 19225 del 25 luglio
2007 (vedi anche in Guida al Lavoro n. 32­33/
2007), ha precisato, a seguito di quanto comunica­
to dal Ministero del lavoro e della previdenza so­
ciale, che la contribuzione versata per attività svol­
ta all’estero, in ambito Unione Europea e/o in pae­
si extra Unione Europea con i quali l’Italia ha sotto­
scritto accordi di sicurezza sociale (cosiddetti paesi
convenzionati), precedentemente al 29 aprile
1993, non può essere considerata utile al fine di
qualificare il lavoratore, a norma dell’articolo 8 del
Dlgs n. 124 del 1993, con prima occupazione
antecedente alla citata data del 29 aprile 1993.
Il citato Dlgs n. 124 del 1993, non più in vigore
dal 1° gennaio 2007, in quanto sostituito dal Dlgs
n. 252/2005 (riforma della previdenza comple­
mentare), prevedeva che per i lavoratori di prima
occupazione antecedente il 29 aprile 1993 che si
iscrivevano a un fondo di previdenza complemen­
tare a decorrere dalla citata data, le fonti istitutive
potevano prevedere la destinazione anche di una
sola quota del Tfr annuale (cd. nuovi iscritti con
prima occupazione precedente al 29 aprile 1993).
Per i lavoratori con prima occupazione decorrente
dal 29 aprile 1993 erano invece tenuti a versare
l’intero Tfr al Fondo pensione di iscrizione (cd.
nuovi iscritti a tutti gli effetti).
Peraltro, l’osservanza dell’obbligo legislativo di
versare il Tfr (parzialmente o interamente) al Fon­
do pensione di iscrizione, era, per i citati soggetti,
condizione essenziale per godere della deduzione
fiscale dei contributi versati al medesimo Fondo
ed era, per i nuovi iscritti, il primo parametro di
riferimento per determinare l’ammontare massi­
mo di detta deduzione (il doppio del Tfr versato,
in ogni caso non superiore al 12% del reddito
complessivo che a sua volta non poteva essere
superiore a E 5.164,57). Va, peraltro ricordato,
per completezza, che il Dlgs n. 124/1993 non
prevedeva alcun obbligo di versare il Tfr al Fondo
pensione da parte dei dipendenti che erano già
titolari di posizione di previdenza integrativa alla
data del 29 aprile 1993.
L’interpretazione del Ministero del lavoro (un po’
tardiva) resa pubblica dal messaggio Inps in com­
mento, si basa sul fatto che la normativa in mate­
ria di trattamento di fine rapporto (Tfr) e quella in
materia di previdenza complementare non rien­
trano nel campo di applicazione del regolamento
comunitario e delle convezioni bilaterali in mate­
ria di sicurezza sociale.
La riforma
della previdenza complementare
L’articolo 8, comma 7, lettera c), del Dlgs n. 252/
2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007, abro­
gando il Dlgs n. 124/1993) stabilisce che «ai lavo­
ratori di prima iscrizione alla previdenza obbliga­
toria in data antecedente al 29 aprile 1993:
… 2) qualora non risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è consentito sce­
gliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mante­
nere il Tfr maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata
dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora
detti accordi non prevedano il versamento del Tfr,
nella misura non inferiore al 50%, con possibilità
di incrementi successivi, ad una forma pensionisti­
ca complementare; …».
Come sopra evidenziato, la situazione prevista dal
Dlgs n. 252/2005 è diversa da quella del prece­
dente Dlgs n. 124/1993, infatti il nuovo provvedi­
mento fa riferimento «ai lavoratori di prima iscri­
zione alla previdenza obbligatoria in data antece­
dente al 29.4.1993» mentre il vecchio provvedi­
mento faceva riferimento «ai lavoratori di prima
occupazione successiva (o precedente) al
29.4.1993».
Si tratta ora di capire se il messaggio Inps valga
anche per individuare la condizione prevista dal
Dlgs n. 252/2005.
Guida al Lavoro
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Articoli
IL SOLE 24 ORE
Tfr e previdenza complementare
Dlgs n. 124/1993
(fino al 31.12.2006)
Dlgs n. 252/2005
(dal 1° gennaio 2007)
Lavoratori di prima occupazione
anteriore al 29.4.1993
Lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria
in data anteriore al 29.4.1993
Si iscrive al fondo pensione
dal 29.4.1993
Si iscrive per la prima volta
al fondo pensione dal 29.4.1993
Non è tenuto a versare
il 100% del Tfr
Non è tenuto a versare
il 100% del Tfr
Non valgono i periodi
prestati all’estero
(Inps, msg. n. 19225/2007)
In attesa di chiarimenti, si ritiene
che siano utili anche i periodi
contributivi per lavoro in ambito
Ue e extra Ue convenzionati
Inps - Messaggio 25 luglio 2007, n. 19225
Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Dlgs n. 124/1993 e destinazione del Tfr.
N. 34 - 31 agosto 2007
Nel caso di destinazione del Tfr ad una forma pensionistica complementare, il Dlgs n. 124/1993
prevede regole diverse a seconda che il lavoratore sia di prima occupazione antecedente o
successiva al 29.4.1993. Alla luce della normativa di cui sopra, alcune Sedi dell’Istituto hanno
chiesto se, al fine di poter considerare il lavoratore di prima occupazione antecedente o successiva
al 29.4.1993, debba essere considerata anche la contribuzione in Paesi comunitari o extracomunitari convenzionati.Pertanto, in considerazione della rilevanza della materia, è stato interessato il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha comunicato che, poiché la normativa in
materia di Tfr e quella in materia di previdenza complementare non rientrano nel campo di
applicazione materiale del regolamento n. 1408/1971 e delle convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale, i periodi contributivi svolti in Paesi comunitari o extracomunitari convenzionati non possono
essere presi in considerazione ai fini sopra specificati.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Articoli
Il precedente
La decorrenza dell’obbligo assicurativo era già
stata, in passato, utilizzata dal legislatore per indi­
viduare l’obbligo di osservare il massimale contri­
butivo e pensionabile.
La legge n. 335/1995 (cd. Legge Dini) ha stabilito
(articolo 2, comma 18) che «per i lavoratori privi
di anzianità contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e ..., ai sensi del comma 23 dell’arti­
colo 1, è stabilito un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di E 87.187,00 (per
l’anno 2007), ...».
A tale proposito, l’Inps ­ con circolare n. 21 del
2001 ­ rifacendosi a un parere del Ministero del
lavoro riguardante i periodi assicurativi fatti vale­
re in più Stati legati da regolamenti Cee ovvero da
accordi di sicurezza sociale, ha precisato che il
massimale annuo della base contributiva e pensio­
nabile sopra citato non deve essere applicato ai
lavoratori che abbiano maturato in Paesi comuni­
tari o extracomunitari convenzionati, anterior­
mente al 1° gennaio 1996, un’anzianità contribu­
tiva, anche qualora la stessa sia inferiore a 18 anni
e il pro­rata italiano sia calcolato esclusivamente
con il sistema contributivo.
Conseguentemente, in tale occasione, i periodi la­
vorati in detti Paesi esteri sono validi ai fini del­
l’anzianità contributiva nel regime obbligatorio.
Osservazioni conclusive
Si ritiene, in conclusione, che l’interpretazione mini­
steriale contenuta nel messaggio Inps n. 19225 del
25 luglio 2007 in commento, valga esclusivamente
con riferimento al periodo di vigenza del Dlgs n.
124/1993 (vale a dire fino al 31 dicembre 2006)
ai fini dell’individuazione della tipologia di nuovo
iscritto alla previdenza complementare (con occu­
pazione precedente o successiva al 29 aprile 1993).
Peraltro, detta interpretazione, tardiva, potrebbe
N. 34 - 31 agosto 2007
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
generare problemi, con riferimento ai lavoratori
rientranti nella situazione prospettata dal messag­
gio Inps, sia ai datori di lavoro sostituti d’imposta
sia ai lavoratori, in quanto, oltre al minor versa­
mento effettuato ai Fondi pensione, potrebbero
risultare errati i calcoli di deducibilità dal reddito
dei contributi versati alla previdenza complemen­
tare ovvero risultare completamente indebita det­
ta deducibilità per non aver versato il corretto
ammontare di Tfr al Fondo di iscrizione (natural­
mente nel limite della prescrizione).
Non si comprende, comunque, il motivo dell’ema­
nazione del recente citato messaggio n. 19225 del
2007 da parte dell’Istituto nazionale di previden­
za (Inps).
Si ritiene invece che la stessa interpretazione non
possa essere applicata al Dlgs n. 252/2005, per
le seguenti motivazioni e cioè:
a) la condizione del Dlgs n. 252/2005 è quella di
«prima iscrizione alla previdenza obbligatoria»;
b) il messaggio n. 19225/2007 dell’Inps fa esclu­
sivamente riferimento al Dlgs n. 124/1993;
c) nell’analoga situazione (riferimento alla posizio­
ne assicurativa nel regime obbligatorio) prevista
dalla legge n. 335/1995, la contribuzione versata
all’estero (nell’ambito dell’Unione europea e nel­
l’ambito dei Paesi extra Unione europea ­ Stati
cosiddetti convenzionati) concorre a formare an­
zianità contributiva.
Un’interpretazione diversa comporterebbe:
­ chiedere ai lavoratori interessati di rivedere il
contenuto del modello Tfr1 o del modello Tfr2 a
suo tempo consegnato al datore di lavoro (sempre
che ciò sia possibile);
­ procedere ad effettuare i conguagli.
In ogni caso, risulta opportuno, un intervento defini­
tivo da parte degli organi interessati.
In attesa di tale intervento si ritiene di poter asserire
che quanto previsto nel messaggio Inps n. 19225
del 25 luglio 2007 non sia estendibile al Dlgs n.
252 del 2005.
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