Tfr, lavoratore vecchio iscritto e periodi di lavoro all
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Tfr, lavoratore vecchio iscritto e periodi di lavoro all
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Tfr, lavoratore vecchio iscritto e periodi di lavoro all’estero Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi L’Inps, ai fini della verifica della prima occupazio ne antecedente al 29 aprile 1993, con riferimento alla precedente normativa in materia di previden za complementare, non ritiene validi i periodi di lavoro all’estero anche se effettuati in ambito Ue e in Paesi convenzionati N. 34 - 31 agosto 2007 14 L’Inps, con il messaggio n. 19225 del 25 luglio 2007 (vedi anche in Guida al Lavoro n. 3233/ 2007), ha precisato, a seguito di quanto comunica to dal Ministero del lavoro e della previdenza so ciale, che la contribuzione versata per attività svol ta all’estero, in ambito Unione Europea e/o in pae si extra Unione Europea con i quali l’Italia ha sotto scritto accordi di sicurezza sociale (cosiddetti paesi convenzionati), precedentemente al 29 aprile 1993, non può essere considerata utile al fine di qualificare il lavoratore, a norma dell’articolo 8 del Dlgs n. 124 del 1993, con prima occupazione antecedente alla citata data del 29 aprile 1993. Il citato Dlgs n. 124 del 1993, non più in vigore dal 1° gennaio 2007, in quanto sostituito dal Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza comple mentare), prevedeva che per i lavoratori di prima occupazione antecedente il 29 aprile 1993 che si iscrivevano a un fondo di previdenza complemen tare a decorrere dalla citata data, le fonti istitutive potevano prevedere la destinazione anche di una sola quota del Tfr annuale (cd. nuovi iscritti con prima occupazione precedente al 29 aprile 1993). Per i lavoratori con prima occupazione decorrente dal 29 aprile 1993 erano invece tenuti a versare l’intero Tfr al Fondo pensione di iscrizione (cd. nuovi iscritti a tutti gli effetti). Peraltro, l’osservanza dell’obbligo legislativo di versare il Tfr (parzialmente o interamente) al Fon do pensione di iscrizione, era, per i citati soggetti, condizione essenziale per godere della deduzione fiscale dei contributi versati al medesimo Fondo ed era, per i nuovi iscritti, il primo parametro di riferimento per determinare l’ammontare massi mo di detta deduzione (il doppio del Tfr versato, in ogni caso non superiore al 12% del reddito complessivo che a sua volta non poteva essere superiore a E 5.164,57). Va, peraltro ricordato, per completezza, che il Dlgs n. 124/1993 non prevedeva alcun obbligo di versare il Tfr al Fondo pensione da parte dei dipendenti che erano già titolari di posizione di previdenza integrativa alla data del 29 aprile 1993. L’interpretazione del Ministero del lavoro (un po’ tardiva) resa pubblica dal messaggio Inps in com mento, si basa sul fatto che la normativa in mate ria di trattamento di fine rapporto (Tfr) e quella in materia di previdenza complementare non rien trano nel campo di applicazione del regolamento comunitario e delle convezioni bilaterali in mate ria di sicurezza sociale. La riforma della previdenza complementare L’articolo 8, comma 7, lettera c), del Dlgs n. 252/ 2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007, abro gando il Dlgs n. 124/1993) stabilisce che «ai lavo ratori di prima iscrizione alla previdenza obbliga toria in data antecedente al 29 aprile 1993: … 2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito sce gliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mante nere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionisti ca complementare; …». Come sopra evidenziato, la situazione prevista dal Dlgs n. 252/2005 è diversa da quella del prece dente Dlgs n. 124/1993, infatti il nuovo provvedi mento fa riferimento «ai lavoratori di prima iscri zione alla previdenza obbligatoria in data antece dente al 29.4.1993» mentre il vecchio provvedi mento faceva riferimento «ai lavoratori di prima occupazione successiva (o precedente) al 29.4.1993». Si tratta ora di capire se il messaggio Inps valga anche per individuare la condizione prevista dal Dlgs n. 252/2005. Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE 24 ORE Tfr e previdenza complementare Dlgs n. 124/1993 (fino al 31.12.2006) Dlgs n. 252/2005 (dal 1° gennaio 2007) Lavoratori di prima occupazione anteriore al 29.4.1993 Lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29.4.1993 Si iscrive al fondo pensione dal 29.4.1993 Si iscrive per la prima volta al fondo pensione dal 29.4.1993 Non è tenuto a versare il 100% del Tfr Non è tenuto a versare il 100% del Tfr Non valgono i periodi prestati all’estero (Inps, msg. n. 19225/2007) In attesa di chiarimenti, si ritiene che siano utili anche i periodi contributivi per lavoro in ambito Ue e extra Ue convenzionati Inps - Messaggio 25 luglio 2007, n. 19225 Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Dlgs n. 124/1993 e destinazione del Tfr. N. 34 - 31 agosto 2007 Nel caso di destinazione del Tfr ad una forma pensionistica complementare, il Dlgs n. 124/1993 prevede regole diverse a seconda che il lavoratore sia di prima occupazione antecedente o successiva al 29.4.1993. Alla luce della normativa di cui sopra, alcune Sedi dell’Istituto hanno chiesto se, al fine di poter considerare il lavoratore di prima occupazione antecedente o successiva al 29.4.1993, debba essere considerata anche la contribuzione in Paesi comunitari o extracomunitari convenzionati.Pertanto, in considerazione della rilevanza della materia, è stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha comunicato che, poiché la normativa in materia di Tfr e quella in materia di previdenza complementare non rientrano nel campo di applicazione materiale del regolamento n. 1408/1971 e delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, i periodi contributivi svolti in Paesi comunitari o extracomunitari convenzionati non possono essere presi in considerazione ai fini sopra specificati. 15 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Il precedente La decorrenza dell’obbligo assicurativo era già stata, in passato, utilizzata dal legislatore per indi viduare l’obbligo di osservare il massimale contri butivo e pensionabile. La legge n. 335/1995 (cd. Legge Dini) ha stabilito (articolo 2, comma 18) che «per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e ..., ai sensi del comma 23 dell’arti colo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di E 87.187,00 (per l’anno 2007), ...». A tale proposito, l’Inps con circolare n. 21 del 2001 rifacendosi a un parere del Ministero del lavoro riguardante i periodi assicurativi fatti vale re in più Stati legati da regolamenti Cee ovvero da accordi di sicurezza sociale, ha precisato che il massimale annuo della base contributiva e pensio nabile sopra citato non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato in Paesi comuni tari o extracomunitari convenzionati, anterior mente al 1° gennaio 1996, un’anzianità contribu tiva, anche qualora la stessa sia inferiore a 18 anni e il prorata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Conseguentemente, in tale occasione, i periodi la vorati in detti Paesi esteri sono validi ai fini del l’anzianità contributiva nel regime obbligatorio. Osservazioni conclusive Si ritiene, in conclusione, che l’interpretazione mini steriale contenuta nel messaggio Inps n. 19225 del 25 luglio 2007 in commento, valga esclusivamente con riferimento al periodo di vigenza del Dlgs n. 124/1993 (vale a dire fino al 31 dicembre 2006) ai fini dell’individuazione della tipologia di nuovo iscritto alla previdenza complementare (con occu pazione precedente o successiva al 29 aprile 1993). Peraltro, detta interpretazione, tardiva, potrebbe N. 34 - 31 agosto 2007 16 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE generare problemi, con riferimento ai lavoratori rientranti nella situazione prospettata dal messag gio Inps, sia ai datori di lavoro sostituti d’imposta sia ai lavoratori, in quanto, oltre al minor versa mento effettuato ai Fondi pensione, potrebbero risultare errati i calcoli di deducibilità dal reddito dei contributi versati alla previdenza complemen tare ovvero risultare completamente indebita det ta deducibilità per non aver versato il corretto ammontare di Tfr al Fondo di iscrizione (natural mente nel limite della prescrizione). Non si comprende, comunque, il motivo dell’ema nazione del recente citato messaggio n. 19225 del 2007 da parte dell’Istituto nazionale di previden za (Inps). Si ritiene invece che la stessa interpretazione non possa essere applicata al Dlgs n. 252/2005, per le seguenti motivazioni e cioè: a) la condizione del Dlgs n. 252/2005 è quella di «prima iscrizione alla previdenza obbligatoria»; b) il messaggio n. 19225/2007 dell’Inps fa esclu sivamente riferimento al Dlgs n. 124/1993; c) nell’analoga situazione (riferimento alla posizio ne assicurativa nel regime obbligatorio) prevista dalla legge n. 335/1995, la contribuzione versata all’estero (nell’ambito dell’Unione europea e nel l’ambito dei Paesi extra Unione europea Stati cosiddetti convenzionati) concorre a formare an zianità contributiva. Un’interpretazione diversa comporterebbe: chiedere ai lavoratori interessati di rivedere il contenuto del modello Tfr1 o del modello Tfr2 a suo tempo consegnato al datore di lavoro (sempre che ciò sia possibile); procedere ad effettuare i conguagli. In ogni caso, risulta opportuno, un intervento defini tivo da parte degli organi interessati. In attesa di tale intervento si ritiene di poter asserire che quanto previsto nel messaggio Inps n. 19225 del 25 luglio 2007 non sia estendibile al Dlgs n. 252 del 2005.