Avremo un`imposta federale sulle successioni e sulle donazioni in
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Avremo un`imposta federale sulle successioni e sulle donazioni in
8 IVA e imposte indirette Avremo un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni in sostituzione di quelle cantonali? Vittorio Primi Già capo dell’Ufficio imposte di successione e donazione della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino Approfondimento sui profili fiscali riguardanti l’iniziativa popolare federale “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)” 1. Introduzione Sul Foglio federale del 16 agosto 2011 è stata pubblicata l’iniziativa popolare federale dal titolo “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)” [1]. Il testo tedesco recita Eidgenössische Volksinitiative “Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)” [2]; quello francese recita Initiative populaire “Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)” [3]. Tale iniziativa popolare è stata lanciata dal Partito evangelico (PEV), dal Partito socialista (PS), dai Verdi, dal Partito cristiano sociale svizzero (PCS) e dall’Unione sindacale svizzera (USS). Gli iniziativisti intendono introdurre nella Costituzione federale (di seguito Cost.) le seguenti nuove disposizioni: articolo 112 capoverso 3 lettera abis , articolo 129a e articolo 197 n. 9 Cost. (quest’ultimo a valere quale disposizione transitoria degli altri due articoli). L’iniziativa si prefigge di introdurre un’imposta sulle donazioni e sulle successioni a livello federale, sottraendo ai Cantoni il diritto di imporre le donazioni e le successioni come avviene attualmente. Il testo dell’iniziativa prevede infatti che nel momento in cui le norme federali proposte entrassero in vigore, verrebbero abrogate tutte le normative cantonali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Il gettito delle citate imposte federali, che dovrebbe aggirarsi sui tre miliardi di franchi annui, andrebbe per due terzi a finanziare l’AVS (Fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti) e per un terzo spetterebbe ai Cantoni. Secondo gli iniziativisti le nuove imposte federali ristabilirebbero un certo equilibrio tra i contribuenti e, tenuto conto della franchigia (pari a due milioni di franchi) e delle esenzioni e degli sgravi previsti, risparmierebbero la classe media in quanto le stesse verrebbero applicate soltanto ai patrimoni milionari. Si ringrazia il signor Samuele Vorpe per la collaborazione fornita nella ricerca del materiale e nella rilettura del testo. Gli iniziativisti ritengono che le citate imposte permetterebbero di evitare un prelievo supplementare sui salari e che le stesse sarebbero eque poiché tasserebbero un trasferimento patrimoniale che non è frutto del lavoro. Si osserva che nelle presenti note, che non hanno la pretesa di essere esaustive, si esaminano le disposizioni dell’iniziativa da un profilo puramente tecnico, senza entrare nella questione politica che, a tempo debito, sarà affrontata dai circoli direttamente interessati a tale aspetto. Non mi esprimo quindi volutamente sulla questione a sapere se l’iniziativa in esame avrà, o meno, delle ripercussioni sulla presenza in Svizzera di persone facoltose, in particolar modo di quelle straniere e, per conseguenza, sulla possibile evoluzione del gettito fiscale relativo alle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza. L’iniziativa popolare in esame comprende alcuni punti che sono controversi. Oltre alla norma in base alla quale, in caso di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella stessa, le donazioni sono addizionate alla successione retroattivamente dal 1. gennaio 2012, vi sono altri disposti che danno adito a discussioni, quali: ◆ ◆ ◆ ◆ la mancata esenzione dei discendenti; l’aliquota unica del 20% che viene applicata senza tener conto del grado di parentela intercorrente tra le parti; la valutazione dei beni immobili al valore venale; la possibile coesistenza, per le donazioni eseguite tra il 1. gennaio 2012 e la data di entrata in vigore delle norme federali, di due imposte: quella cantonale e quella federale. Il contenuto dell’iniziativa popolare federale di cui alle presenti note sarà esaminato al punto 4, comparando, se del caso, le relative norme con quelle attualmente in vigore nel Canton Ticino. Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Occorre rilevare che il testo dell’iniziativa, pur essendo elaborato, non è esaustivo; esso risponde solo parzialmente alle questioni. In caso di accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, le “lacune” del testo costituzionale in esame dovranno essere colmate dalla relativa legge federale di applicazione, che oggigiorno non è evidentemente conosciuta. Anche se su diverse questioni non è possibile dare risposte certe, cercherò di evidenziare alcune problematiche che andranno affrontate e risolte nell’ambito delle norme di applicazione che dovranno essere messe in vigore in caso di accettazione dell’iniziativa popolare in esame. L’esito finale dell’iniziativa in esame non può evidentemente essere previsto. Dovrebbe essere scontato che la stessa raccoglierà le 100’000 firme necessarie per la sua validità entro il 16 febbraio 2013. Per contro, non è certo che la stessa sarà accolta in votazione popolare; occorrerà infatti vedere se il Popolo e i Cantoni saranno d’accordo di accettare un’iniziativa che costituisce un vero e proprio attentato alla sovranità dei Cantoni in materia delle imposte di successione e di donazione. Dovesse l’iniziativa in questione essere respinta, il tutto finirebbe in una bolla di sapone. Dovesse, per contro, essere accolta saranno introdotte, rispetto alla situazione attuale, delle novità di non poco conto. 2. La situazione attuale, a livello svizzero, in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni Attualmente in Svizzera le imposte sulle successioni e sulle donazioni rientrano nella competenza dei Cantoni, i quali possono estendere il diritto di imposizione anche ai loro Comuni. Tuttavia, soltanto nei Cantoni Friborgo, Grigioni e Vaud viene prelevata un’imposta comunale sulle successioni e sulle donazioni. I Comuni del Canton Lucerna possono prelevare un’imposta sulle successioni destinate ai discendenti del defunto, come pure sulle donazioni che sono state effettuate nei cinque anni precedenti l’apertura della successione, che sono assimilate alle successioni. I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Cost. ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione (articolo 3 Cost.). La Confederazione riscuote soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Cost. I Cantoni sono quindi liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Cost. non vieti loro espressamente di preleva- re determinate imposte o le riservi alla Confederazione. Tra le imposte prelevate dalla Confederazione non figurano, per il momento, le imposte sulle successioni e sulle donazioni. Una panoramica sulle imposte di successione e di donazione può essere desunta dalle pubblicazioni contenute nel sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) [4]. Nel Canton Ticino le imposte di successione e di donazione sono prelevate dal Cantone; i Comuni ticinesi non sono abilitati a prelevare tali imposte. In base all’articolo 168 della Legge tributaria del Cantone Ticino (di seguito LT), per le successioni che si aprono nel Cantone, sull’imposta di successione incassata il Cantone corrisponde il 10% al Comune ticinese di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto. Un unico Cantone non preleva le imposte di successione e di donazione: il Canton Svitto. Il Canton Lucerna non preleva l’imposta di donazione ma assoggetta talune liberalità all’imposta di successione. Le imposte di successione e di donazione non sono state oggetto di armonizzazione a livello federale. Infatti né l’articolo 42quinquies della previgente Cost. né la relativa legge federale di armonizzazione concernono direttamente tali imposte; tuttavia le norme contenute nella Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) possono avere, seppur indirettamente, degli effetti anche a livello delle imposte di successione e di donazione (ad esempio in materia di imposizione delle prestazioni assicurative in capitale versate al decesso dell’assicurato). Le imposte di successione e di donazione sono prelevate una tantum al verificarsi dei presupposti voluti dalla legge (devoluzioni di sostanza per causa di morte per successione legittima, per contratto successorio o per testamento; donazioni per causa di morte; determinati versamenti di prestazioni assicurative in capitale al decesso dell’assicurato; donazioni e trasferimenti di beni o diritti assimilati fiscalmente a donazioni). L’imposta di successione è prelevata al decesso di una persona soggetta alla sovranità fiscale del Cantone che la preleva. La sovranità fiscale del Cantone può essere (i) illimitata, allorquando la persona defunta aveva il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento dell’apertura della successione oppure quando la successione si è aperta nel Cantone, o (ii) limitata, allorquando alla sovranità fiscale del Cantone sono soggetti unicamente alcuni elementi della successione. I Cantoni prelevano sia l’imposta di successione sia quella di donazione sulla base di norme proprie; come detto, l’unico Cantone che non preleva le due citate imposte è il Canton Svitto. Le normative cantonali attualmente in vigore sono molto diverse l’una dall’altra per quanto riguarda i criteri di imposizione, la valutazione dei beni, in particolare degli immobili, la deduzione del passivo e per quel che concerne le aliquote d’imposta. 9 10 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 In Svizzera i sistemi in uso per il calcolo dell’imposta di successione sono i seguenti: c) ◆ ◆ ◆ applicazione di un’aliquota complessiva alla massa dei beni successorali, senza tener conto del grado di parentela esistente tra il defunto e i suoi successori (imposta sulla massa ereditaria; è quella che vorrebbe introdurre l’iniziativa in esame). Questo sistema di imposizione viene utilizzato dal Canton Grigioni; imposizione di ogni singolo beneficiario (erede, legatario, usufruttuario, beneficiario di prestazioni periodiche, di prestazioni assicurative, eccetera) sul valore fiscale dei beni e dei diritti che gli pertoccano, tenendo conto del relativo grado di parentela con il defunto (imposta sulle quote ereditarie). È il sistema utilizzato da quasi tutti i Cantoni; applicazione contemporanea dei due citati sistemi, come avviene nel Canton Soletta. d) e) f) Poiché le imposte sulle successioni e sulle donazioni non sono state armonizzate vige tuttora, a livello intercantonale, una certa qual concorrenza a livello di tali imposte. 3. Gli atti parlamentari federali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni Nell’ambito dell’imposizione delle successioni e delle donazioni, attualmente riservata come si è visto ai Cantoni ed eventualmente ai loro Comuni, si è assistito negli scorsi anni ad un fiorire di atti parlamentari tendenti all’introduzione di un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni o all’armonizzazione delle stesse. Quelli più recenti vengono qui riassunti[7]: ◆ ◆ ◆ Le imposte di donazione vengono prelevate dal Cantone competente in materia sul valore fiscale netto dei beni devoluti al donatario, tenuto conto del grado di parentela intercorrente tra le parti. Nel corso degli ultimi due decenni si sono verificate, a livello di imposte di successione e di donazione, due tendenze: dapprima si è fatta strada quella di esonerare le devoluzioni a favore del coniuge e, successivamente, quella di esonerare dall’imposta i discendenti in linea diretta. Taluni Cantoni – come il Canton Ticino – hanno pure scelto di esonerare gli ascendenti in linea diretta. Dopo l’introduzione del partenariato registrato[5] , i Cantoni hanno deciso di esonerare dal pagamento delle imposte di successione e di donazione il partner registrato, parificandolo dal profilo fiscale al coniuge. ◆ ◆ ◆ ◆ Attualmente, per quel che concerne le aliquote d’imposta, che sono molto diverse da Cantone a Cantone, si rileva, ad esempio, che ai fini dell’imposta di successione[6]: ◆ a) il coniuge e il partner registrato sono esonerati in tutti i Cantoni; b) i discendenti sono imposti a livello cantonale nei Cantoni di Appenzello Esterno, di Neuchâtel e di Vaud (aliquote massime dell’1%, del 3%, rispettivamente del 3.5%) e a li- vello comunale nel Canton Vaud e parzialmente nel Canton Lucerna; il genitore è imposto in 14 Cantoni (con un’aliquota massima che va dal 3 al 15%); il fratello e la sorella sono imposti in 24 Cantoni (con un’aliquota massima che va dal 5 al 23%); il concubino è imposto in 20 Cantoni (con un’aliquota massima che va dal 9 al 41%); i non parenti sono imposti in 25 Cantoni (con un’aliquota massima che va dal 15 al 49.5%). Mozione n. 96.3213 “Contribution au financement de l’AVS. Impôt sur les successions et donations”, del 4 giugno 1996, depositata in Consiglio nazionale da Ursula Hafner e cofirmatari (66), rigettata in data 24 giugno 1998; Iniziativa parlamentare n. 97.459 “Droits de succession et impôt sur les donations. Harmonisation”, depositata il 18 dicembre 1997 in Consiglio nazionale da Norbert Hochreutener e cofirmatari (13), ritirata il 7 luglio 1998; Interpellanza n. 97.3469 “Impôts sur les successions et les donations entre vifs. Harmonisation du droit fédéral”, presentata l’8 ottobre 1997 al Consiglio degli Stati da Paul Gemperli e cofirmatari (16), liquidata il 15 dicembre 1997; Mozione n. 98.3039 “Introduction d’un impôt fédéral sur les successions”, depositata in Consiglio nazionale in data 23 gennaio 1998 da Samuel Meier, stralciata il 19 marzo 1999 in quanto l’autore ha lasciato il Consiglio nazionale; Mozione n. 99.3087 “Impôt fédéral sur les successions et les donations”, depositata in Consiglio nazionale in data 17 marzo 1999 da Jacqueline Fehr e cofirmatari (48), rigettata il 2 ottobre 2000; Question ordinaire n. 00.1095 “Modèle de loi sur les successions et les donations”, depositata in Consiglio nazionale in data 2 ottobre 2000 da Hildegard Fässler-Osterwalder, liquidata il 20 dicembre 2000; Mozione n. 00.3688 “Impôt fédéral unique et unifié sur les successions”, depositata in Consiglio nazionale il 14 dicembre 2000 da Josef Zisyadis e cofirmatari (9); poiché la mozione è rimasta in sospeso per più di due anni, la stessa è stata archiviata il 13 dicembre 2002; Mozione n. 02.3358 “Création d’un impôt fédéral sur les successions et les donations”, depositata in Consiglio nazionale da Roberto Zanetti e cofirmatari (39) il 21 giugno 2002, ripresa da Hildegard Fässler-Oserwalder il 9 novembre 2003; poiché la mozione è rimasta in sospeso per più di due anni, la stessa è stata archiviata il 18 giugno 2004; Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Iniziativa parlamentare n. 03.422 “Introduction d’un impôt fédéral sur les successions et les donations”, depositata in Consiglio nazionale l’8 maggio 2003 da Heiner Studer e cofirmatari (11). Il Consiglio nazionale in data 7 ottobre 2004 ha deciso di non dare seguito a tale iniziativa parlamentare; Mozione n. 03.3112 “Pour la pérennité des entreprises familiales”, presentata in Consiglio nazionale il 20 marzo 2003 da Jean Fattebert e cofirmatari (10). Il 3 ottobre 2003 la mozione è stata trasformata in un postulato; Iniziativa parlamentare n. 05.416 “Imposta di successione per finanziare le cure”, depositata in Consiglio nazionale il 17 giugno 2005 da Hans-Jürg Fehr, con la quale si chiede che venga introdotta un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni e che i suoi introiti vengano divisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione dovrebbe utilizzare la totalità dei suoi introiti per finanziare le cure a lungo termine. Con decisione del 10 gennaio 2006 la Commissione dell’economia e dei tributi ha proposto di non dare seguito all’iniziativa, cosa che il Consiglio nazionale ha deciso in data 19 giugno 2006; Iniziativa parlamentare n. 08.439 “Imposta nazionale di successione a partire da un milione di franchi”, depositata in Consiglio nazionale il 13 giugno 2008 da Ursula Wyss. In data 19 marzo 2009 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all’iniziativa; Postulato n. 09.3988 “Pianificazione finanziaria e dei compiti durevole in seno alla Confederazione” nell’ambito del quale si chiede di esaminare esplicitamente la possibilità di introdurre un’imposta nazionale sulle successioni, depositato in Consiglio nazionale il 24 novembre 2009 da Marlies Bänziger e cofirmatari (17), poiché il postulato è rimasto in sospeso per più di due anni è stato tolto dal ruolo il 23 dicembre 2011; Mozione n. 10.3867 “Programma di consolidamento 2012/13. Rinuncia a riduzioni di uscite”, che tra l’altro propone l’introduzione di un’imposta federale sulle successioni, depositata il 1. ottobre 2010 dal Gruppo socialista (portavoce Marina Carobbio Guscetti). Con decisione del 24 novembre 2010 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. La stessa non è ancora stata trattata dal Consiglio nazionale (stato al 24 agosto 2012); Interpellanza n. 11.3191 “Valori di riferimento per un’imposta nazionale sulle successioni”, depositata in Consiglio nazionale il 17 marzo 2011 da Norbert Hochreutener, stralciata il 12 dicembre 2011 in quanto l’autore ha lasciato il Consiglio nazionale. Occorre rilevare che alcuni anni fa l’AFC, su richiesta dell’allora ministro delle finanze On. Kaspar Villiger, aveva già valutato la possibilità di introdurre un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni. Allora si era ipotizzato che le aliquote d’imposta avrebbero potuto essere determinate come segue: a) b) c) d) e) coniugi 0% (esenti); discendenti 8%; parenti in linea ascendente e fratelli 20%; altri parenti 40%; non parenti 50%. Per motivi demografici e dato che nei prossimi anni si sarebbe potuto prevedere la trasmissione ereditaria di grandi patrimoni costituiti nel dopoguerra, si ipotizzava che la base fiscale sarebbe aumentata. Le perdite fiscali dei Cantoni avrebbero potuto, secondo l’AFC, essere compensate tramite l’istituzione di quote cantonali sull’imposta nazionale di successione. Lo studio dell’AFC non ha trovato uno sbocco in quanto ci si è accorti che i tempi per l’introduzione di un’imposta federale sulle successioni non erano ancora maturi. Pertanto l’idea di introdurre un’imposta nazionale nella citata materia è stata accantonata. 4. Esame delle principali norme contenute nell’iniziativa o da introdurre nell’ambito della relativa legge federale di applicazione e, se del caso, comparazione con le norme contenute nella LT 4.1. Premessa Per il momento sono conosciute da un profilo generale le norme che gli iniziativisti vorrebbero introdurre nella Cost. In base alle stesse la Confederazione dovrebbe riscuotere l’imposta sulle donazioni e sulle successioni. I Cantoni perderebbero, a contare dall’entrata in vigore della normativa federale, il diritto di continuare ad imporre autonomamente le successioni e le donazioni. La normativa che si intende introdurre prevede che due terzi del gettito complessivo dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni siano destinati al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per superstiti ed un terzo sia destinato ai Cantoni. Nell’ambito di queste note si cercherà di dare indicazioni in merito alla nuova normativa che gli iniziativisti intendono introdurre nella Cost. È chiaro che una visione definitiva delle nuove norme la si potrà avere soltanto quando saranno conosciute nel dettaglio le norme contenute nella legge federale di applicazione, che sarà approntata soltanto nel caso in cui l’iniziativa fosse accolta dai Cantoni e dal Popolo. Il testo dell’iniziativa, che su certi punti è elaborato, su altri è laconico o silente, fornisce infatti delle indicazioni parziali, ad esempio, in merito alla nascita dell’obbligazione tributaria (particolarmente in materia di imposta sulle donazioni), alla portata dell’imposizione ed ai relativi criteri, alla deduzione dei 11 12 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 debiti, ai debitori dell’imposta, alla notifica della tassazione e alle norme relative all’incasso delle imposte federali previste dalla stessa. Quanto non espressamente regolamentato dalle norme costituzionali che si vorrebbero introdurre dovrà essere chiarito dalle relative norme di applicazione. Per il momento è possibile formulare soltanto delle ipotesi in merito agli elementi sopraccitati, in quanto, come detto, il supporto dato dal testo dell’iniziativa è soltanto parziale. Numerose questioni rimangono aperte, per il momento senza soluzione. Saranno, come detto, le norme di attuazione dei disposti costituzionali in esame, che saranno emanate a livello federale in caso di accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, che dovranno risolvere i punti attualmente ancora oscuri. Per il momento si possono unicamente evidenziare le problematiche non definite dalle norme proposte o definite solo parzialmente, senza tuttavia poterle risolvere. Riguardo alle norme di esecuzione sopra menzionate si osserva che il progetto di nuovo articolo 197 n. 9 Cost. prevede al capoverso 2 che il Consiglio federale emani disposizioni d’esecuzione per il periodo che intercorre fino all’entrata in vigore di una legge federale d’esecuzione, tenendo conto di quanto indicato alle lettere da a a d del citato capoverso. Le norme di esecuzione dovranno pronunciarsi, tra l’altro: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ sull’autorità cantonale competente ad imporre le donazioni e le successioni e a riscuotere tali imposte; sulla procedura di notifica delle donazioni e dei decessi; sulla procedura di inventario (obbligo di allestire l’inventario, contenuto dell’inventario, provvedimenti conservativi, obbligo di collaborare, obbligo di informare e di rilasciare informazioni, eccetera) e su quella di tassazione; sulle norme relative alla modificazione delle decisioni cresciute in giudicato (revisione, rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura, ricupero d’imposta); sulla procedura di riscossione e di garanzia delle imposte in esame; sulla restituzione delle stesse; sulle disposizioni penali (violazione degli obblighi procedurali; sottrazione d’imposta, relative norme procedurali, prescrizione dell’azione penale); sul trattamento riservato ai delitti fiscali; eccetera. Quanto indicato nei punti successivi costituisce quindi, sulle relative questioni, un tentativo di mettere a nudo le problematiche poste dalla normativa che si intende inserire nella Cost. Su alcune questioni che restano aperte tenterò, nel limite del possibile, di fornire un punto di vista personale che potrebbe però trovare una soluzione diversa nell’ambito della legge federale di applicazione delle norme in esame. Ai fini dell’esame delle norme in questione si parte evidentemente dal presupposto che le stesse potrebbero essere accolte in votazione popolare; così non fosse, rimarrebbero in vigore le normative cantonali e tutti i discorsi sulla normativa federale finirebbero in una bolla di sapone. Per chiarezza si osserva che le norme che si vorrebbero introdurre nella Cost. e, in caso di loro accettazione in votazione popolare, le relative norme di applicazione, riguarderebbero soltanto le persone facoltose, in quanto è prevista una franchigia sull’ammontare imponibile (definito dalla proposta norma transitoria di cui all’articolo 197 n. 9 capoverso 2 lettera a Cost.) di due milioni di franchi (proposta di nuovo articolo 129a capoverso 3 lettera a Cost.). Sono quindi interessate dalla normativa in questione soltanto le persone che potranno devolvere in donazione o in successione un importo superiore a quello previsto dalla citata franchigia. Si rileva che nel caso in cui fossero introdotte le norme federali previste dall’iniziativa si conseguirebbe praticamente un’armonizzazione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni su tutto il territorio nazionale, risultato che non è stato possibile conseguire nell’ambito della percezione di tali imposte da parte dei singoli Cantoni. In tal caso verrebbe quindi a cadere la concorrenza intercantonale in materia delle citate imposte. Per quel che concerne la ricevibilità dell’iniziativa in discussione si rimanda a quanto affermato dal Giudice del Tribunale d’appello del Canton Ticino avv. Matteo Cassina nell’articolo “L’effetto retroattivo dell’iniziativa popolare federale per la riforma dell’Imposta sulle successioni” apparso nella rivista “Novità fiscali” n. 11, novembre 2011, edita dal Centro di competenze tributarie della SUPSI[8]. In tale articolo l’autore afferma che appare alquanto verosimile che l’Assemblea federale non potrà far altro che confermare la ricevibilità dell’iniziativa popolare così come è stata formulata, raccomandandone l’accettazione o il rifiuto. Se l’Assemblea federale dovesse proporre il rifiuto dell’iniziativa potrebbe contrapporre alla stessa un controprogetto (articolo 139 capoverso 5 Cost.). 4.2. Entrata in vigore In base al testo proposto dagli iniziativisti, gli articoli 112 capoverso 3 lettera abis , 129a della Cost. e la disposizione transitoria di cui all’articolo 197 n. 9 Cost. dovrebbero entrare in vigore il 1. gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Considerato che il termine per la raccolta delle firme scadrà il 16 febbraio 2013 e tenuto conto dell’iter che l’iniziativa dovrà seguire a livello di Parlamento e di Popolo, si presume che, se accettata, la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore al più presto il 1. gennaio 2017. Alla data di entrata in vigore delle nuove norme federali verrebbero automaticamente abrogati tutti gli atti normativi cantonali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Si deve tuttavia rilevare che la normativa federale proposta contiene una clausola, che ha suscitato non pochi patemi d’animo nell’ambito dei contribuenti facoltosi, secondo la quale le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 sono addizionate retroattivamente alla successione, a condizione, beninteso, che la successione abbia ad aprirsi dopo l’entrata in vigore della normativa federale prevista dall’iniziativa. 4.3. La procedura di imposizione e di riscossione dell’imposta Secondo il proposto articolo 129a capoverso 1 Cost., le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono riscosse dal- Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 la Confederazione. Tuttavia sono i Cantoni che provvedono all’imposizione della sostanza trasferita per donazione o per successione e all’esazione dell’imposta. Dal profilo organizzativo dovrebbe quindi modificarsi poco rispetto alla situazione attuale. L’Ufficio delle imposte di successione e donazione, che attualmente provvede all’imposizione delle donazioni e delle successioni imponibili nel Cantone, dovrebbe continuare anche in caso di accettazione dell’iniziativa ad occuparsi dell’imposizione delle donazioni e delle successioni che la legge federale di applicazione farà rientrare nelle sue competenze. L’Ufficio di esazione dovrebbe continuare a riscuotere le imposte di donazione e di successione che rientreranno nelle sue competenze[9]. Fintanto che non saranno state rese note le norme di applicazione è difficile stabilire quali saranno quelle applicabili alla procedura di inventario ed ai provvedimenti conservativi. Si può ipotizzare che potrebbero essere riprese nella nuova legislazione federale in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni le norme contenute nel titolo settimo della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD), relative all’inventario (articoli 154 e 155 LIFD), ai provvedimenti conservativi (articolo 156 LIFD), agli obblighi di collaborazione (articolo 157 LIFD) nonché all’obbligo di informare e di rilasciare attestazioni (articolo 158 LIFD). Le norme di applicazione dovranno inoltre designare chi deve notificare il decesso delle persone la cui successione è imponibile in Svizzera e chi deve notificare le donazioni qui imponibili. 4.4. L’aggiunta con effetto retroattivo delle donazioni eseguite a contare dal 1. gennaio 2012 L’iniziativa in esame contiene una norma controversa che ha avuto un notevole impatto nelle cerchie interessate. Secondo il proposto articolo 197 n. 9 capoverso 1 Cost. è previsto che la nuova normativa in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, se accolta in votazione popolare, entrerebbe in vigore il 1. gennaio del secondo anno successivo alla sua accettazione, presumibilmente al 1. gennaio 2017 o al 1. gennaio 2018. Tuttavia è previsto che le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione a contare dal 1. gennaio 2012. Quest’ultima norma, di carattere retroattivo, ha suscitato un notevole scalpore e non pochi grattacapi nelle cerchie interessate (avvocati, notai, consulenti fiscali e, soprattutto, contribuenti facoltosi). Le persone facoltose, preoccupate dalla citata clausola retroattiva, hanno cercato di dribblarla effettuando delle donazioni, in particolare ai loro discendenti, entro il 31 dicembre 2011. dell’iniziativa, addizionate alla successione ai fini della determinazione della relativa imposta. Si osserva che potrebbero essere addizionate alla successione anche le donazioni eseguite entro il 31 dicembre 2011, se effettuate con l’intento di eludere l’imposta (ad esempio le donazioni con clausola risolutoria). Non dovrebbero per contro rientrare in tale categoria di donazioni quelle realizzate con riserva del diritto di usufrutto e/o di abitazione a favore del donante e, congiuntamente, del suo coniuge. Si rileva che in taluni Cantoni le donazioni immobiliari gravate da ipoteche e/o da un diritto di usufrutto riservato al donante potrebbero far nascere un’imposizione ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari [11]. Esempio 1 Nel 2013 un padre, domiciliato a Lugano, decide di donare al figlio beni (capitali) aventi un valore (venale) di 4 milioni di franchi. La donazione viene dichiarata esente dall’imposta di donazione ticinese (donazione da padre a figlio). Nel 2019, quindi dopo l’entrata in vigore delle norme proposte dall’iniziativa in esame, il padre muore lasciando in eredità al figlio (suo erede) beni aventi un valore venale di 3 milioni di franchi. In base alla normativa prevista dall’iniziativa popolare, presumendo che la stessa venga accettata in votazione, il calcolo dell’imposta federale di successione sarebbe il seguente: Elementi Attivo netto successorio 3’000’000 + precedente donazione effettuata nel 2013 4’000’000 Totale devoluto 7’000’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 5’000’000 Poiché l’aliquota prevista a livello federale è del 20%, l’imposta dovuta dal figlio ammonterebbe ad un milione di franchi. Se il padre avesse effettuato entro il 31 dicembre 2011 una donazione di 5 milioni di franchi [12] mantenendo per sé un capitale di 2 milioni di franchi, il figlio non avrebbe pagato alcuna imposta di successione. Il conteggio, al momento del decesso del padre, sarebbe infatti stato il seguente: Elementi Sulla liceità della citata clausola retroattiva si è pronunciato l’avvocato Matteo Cassina, Giudice del Tribunale di appello del Cantone Ticino, nel già citato articolo “L’effetto retroattivo dell’iniziativa popolare federale per la riforma dell’imposta sulle successioni”, pubblicato nella rivista “Novità fiscali” n. 11 del mese di novembre 2011[10]. In base alla citata norma retroattiva, le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 verranno, in caso di accettazione Importi in franchi Importi in franchi Attivo netto successorio 2’000’000 + donazioni eseguite dopo il 1. gennaio 2012 0 Totale devoluto 2’000’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 0 13 14 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Si precisa, per chiarezza, che le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 possono essere aggiunte alla successione per il calcolo della relativa imposta soltanto a condizione che la successione del donante abbia ad aprirsi dopo l’entrata in vigore della normativa federale prevista dall’iniziativa. Detto in altre parole, nel caso in cui una persona effettuasse dopo il 1. gennaio 2012 una donazione, sulla stessa non potrebbe essere prelevata l’imposta federale prevista dall’iniziativa se il donante dovesse morire prima dell’entrata in vigore della normativa federale di cui all’iniziativa in esame. profilo del diritto civile la promessa di donazione di un fondo – che dev’essere fatta per atto pubblico (articolo 243 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 13 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, di seguito CO) – e la relativa accettazione da parte del donatario, debbono essere chiaramente distinte dall’esecuzione della donazione, che interviene soltanto con l’iscrizione del trapasso a registro fondiario e più precisamente nel giornale (articolo 242 capoverso 2 CO, articolo 972 capoverso 2 del Codice civile svizzero [di seguito CCS]) e ciò anche se l’atto pubblico allude al trasferimento immediato del dominio e del possesso. Ne consegue che se una donazione viene stipulata nel dicembre 2011 ma l’iscrizione nel giornale presso l’Ufficio dei registri avviene nel 2012, la donazione sarà considerata eseguita nel 2012 e non nel 2011. Nella legge tributaria ticinese, nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva ripetute devoluzioni dalla stessa persona, l’imposta è calcolata sull’importo complessivo delle devoluzioni. Tuttavia i trapassi risalenti ad oltre dieci anni dall’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati (articolo 165 LT). Esempio 2 Il signor X, domiciliato a Bellinzona, dona al figlio Y nel 2013 beni aventi un valore venale di 3 milioni di franchi. Egli muore nel 2015, prima quindi dell’entrata in vigore delle norme federali volute dagli iniziativisti, lasciando al figlio beni aventi un valore venale di 2 milioni di franchi. Nel caso in esame la donazione effettuata nel 2013 viene dichiarata esente dall’autorità fiscale ticinese, trattandosi di una donazione da padre a figlio. La successione viene pure dichiarata esente, trattandosi di una devoluzione per causa di morte da padre a figlio. L’imposta federale non è applicabile né alla donazione né alla successione, malgrado che la donazione in esame sia stata effettuata dopo il 1. gennaio 2012. La donazione, che avrebbe potuto essere ripresa nell’ambito della successione, non può essere considerata a livello federale in quanto la successione del signor X ha avuto luogo prima dell’entrata in vigore della normativa federale. In altre parole, essendo il donante deceduto prima dell’entrata in vigore della normativa prevista dall’iniziativa popolare in esame, la donazione non può essere assoggettata a tale normativa. La stessa situazione si verifica se una donazione viene effettuata dopo il 1. gennaio 2012, ma il donante lascia la Svizzera prima dell’entrata in vigore delle norme federali previste dall’iniziativa in esame. Si osserva che una donazione immobiliare si considera fiscalmente eseguita al momento dell’iscrizione dell’operazione nel giornale presso l’Ufficio dei registri e non al momento della stesura del contratto di donazione. Il Tribunale federale (di seguito TF) in una sentenza del 23 febbraio 1984 (in re C.) relativa ad un caso di donazione ticinese ha precisato che dal Al momento non si può sapere se, nell’ambito della normativa federale che si vuole introdurre, le donazioni saranno sempre addizionate alla successione oppure se le stesse non saranno più computate se risultano essere state eseguite scaduto un certo termine. 4.5. Le donazioni eseguite fino al 31 dicembre 2011 Come già precisato, le donazioni eseguite fino al 31 dicembre 2011 sono soggette alla relativa legge cantonale e non saranno considerate ai fini del calcolo dell’imposta di successione federale, salvo nel caso in cui le stesse siano state effettuate con intenti elusivi[13]. La normativa proposta dagli iniziativisti prevede, come si è visto, che le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione, se effettuate a contare dal 1. gennaio 2012. Le preoccupazioni suscitate dal testo dell’iniziativa popolare sono state tali che il numero delle devoluzioni di sostanza per donazione o per anticipo ereditario effettuate entro il 31 dicembre 2011 sarebbe stato notevole. È stato affermato che nel solo Canton Zurigo sarebbero stati devoluti, dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa, a titolo di donazione o di anticipo ereditario, beni aventi un valore di alcuni miliardi di franchi. Anche nel nostro Cantone il numero delle donazioni e degli anticipi ereditari effettuati nel secondo semestre del 2011 sarebbe stato particolarmente elevato[14]. 4.6. Coesistenza delle norme cantonali e delle norme federali In considerazione del fatto che la nuova normativa federale prevede che le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 sono addizionate alla successione per determinare la relativa imposta federale, le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2012 e la data di entrata in vigore delle norme federali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, saranno sottoposte sia alle normative cantonali sia alla normativa federale. Le stesse saranno quindi Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 dichiarate esenti o imposte a livello cantonale a dipendenza delle relative norme; esse saranno pure considerate a livello federale ai fini della determinazione dell’imposta federale di successione, a condizione che la successione del donante si apra dopo l’entrata in vigore della normativa che si vuol porre in essere. Esempio 3 Nel 2013 il signor X, domiciliato a Lugano, dona al figlio Y beni mobili aventi un valore venale di 2.8 milioni di franchi. Poiché al momento della donazione è in vigore la LT, la donazione viene dichiarata esente dalla relativa imposta in quanto l’articolo 154 capoverso 1 lettera f LT prevede che sono esonerati dall’imposta i discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi. Se il signor X dovesse morire dopo l’entrata in vigore della normativa federale proposta dagli iniziativisti (ad esempio nel 2019), l’importo di 2.8 milioni di franchi, trattandosi di una donazione eseguita dopo il 1. gennaio 2012, verrebbe aggiunto all’ammontare della sostanza lasciata da X. Se tale sostanza ammontasse a 1.2 milioni di franchi, il calcolo dell’imposta federale di successione verrebbe effettuato nel seguente modo: Elementi Importi in franchi Sostanza successoria netta 1’200’000 + donazione eseguita dopo il 1. gennaio 2012 2’800’000 Totale devoluto 4’000’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 2’000’000 La relativa imposta ammonterebbe a 400’000 franchi. Ai fini della determinazione dell’importo imponibile (che eccede la franchigia) si tiene conto della donazione effettuata nel 2013. Si osserva che nel caso in esame, malgrado che la donazione del 2013 sia stata considerata ai fini del calcolo dell’imposta federale, non coesistono effettivamente due imposte, una di donazione e l’altra di successione, in quanto la donazione è stata dichiarata esente a livello cantonale. Possono coesistere due imposte – un’imposta di donazione cantonale e l’imposta di successione federale – allorquando una donazione effettuata dopo il 1. gennaio 2012 viene sottoposta dapprima all’imposta di donazione cantonale e, successivamente, all’imposta di successione federale. Se X avesse donato al figlio i beni di cui sopra non nel 2013 ma bensì nel 2011, non vi sarebbe stata alcuna imposta a carico di Y. Infatti la donazione effettuata prima del 1. gennaio 2012 non verrebbe considerata. Rimarrebbe soltanto l’asse ereditario netto di 1.2 milioni di franchi che risulterebbe esente, non raggiungendo l’importo della franchigia di 2 milioni di franchi. Esempio 4 Nel 2012 il signor H, vedovo domiciliato a Lugano, dona al nipote affine Z (nipote della predefunta moglie) beni mobili aventi un valore venale di 2.8 milioni di franchi. Se H dovesse morire dopo l’entrata in vigore della normativa federale proposta dagli iniziativisti (ad esempio nel 2019), l’importo in questione verrebbe aggiunto all’ammontare della sostanza lasciata da H al nipote Z (erede testamentario). Se tale sostanza ammontasse a 1.2 milioni di franchi, si creerebbe la situazione evidenziata qui di seguito. Si deve innanzitutto rilevare che nel 2012 la donazione verrebbe assoggettata all’imposta ticinese di donazione che ammonterebbe a 1’148’000 franchi (41% di 2.8 milioni di franchi). Al momento del decesso di H il conteggio ai fini dell’imposta federale di successione sarebbe il seguente: Elementi Importi in franchi Sostanza successoria netta 1’200’000 + donazione eseguita dopo il 1. gennaio 2012 2’800’000 Totale devoluto 4’000’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 2’000’000 L’imposta di successione federale ammonterebbe a 400’000 franchi. L’imposta totale dovuta da Z sulla donazione e sulla successione ammonterebbe a 1’548’000 franchi. L’articolo 197 n. 9 (nuovo) capoverso 2 lettera b Cost. proposto dagli iniziativisti prevede che l’imposta sulle successioni è riscossa non appena l’importo di cui all’articolo 129a capoverso 3 lettera a Cost. (2 milioni di franchi calcolati sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all’imposta) viene superato. Il computo dell’imposta sulle successioni tiene conto dell’imposta sulle donazioni già corrisposta. Oggigiorno si può solo prendere atto del fatto che in una simile situazione coesistono due imposte; quella cantonale di donazione e quella federale di successione. Si potrebbe presumere, alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 197 n. 9 (nuovo) capoverso 2 lettera b Cost., che, ai fini del calcolo dell’imposta federale di successione (che considera anche l’importo donato), si terrà conto dell’imposta di donazione già corrisposta. Occorrerà tuttavia appurare se la norma di cui sopra sarà riferita unicamente alle imposte di donazione federali percepite dopo l’entrata in vigore della relativa normativa o se la stessa sarà applicata anche nei confronti delle imposte di donazione cantonali prelevate tra il 1. gennaio 2012 e la 15 16 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 data di entrata in vigore della normativa federale in esame. La questione non è al momento del tutto chiara [15]. Ad esempio, secondo il dottor Marco Bernasconi, professore SUPSI, nell’evenienza sopra descritta si dovrebbe probabilmente restituire al contribuente il 21%, pari alla differenza tra l’aliquota ticinese (41%) e l’aliquota federale (20%)[16]. Stante quanto precede, nei casi in cui dovessero coesistere un’imposta cantonale e un’imposta federale sul medesimo oggetto si potrebbe ipotizzare, tra le soluzioni tendenti ad evitare una doppia imposizione, la possibilità che si proceda al computo dell’imposta cantonale su quella federale oppure, come ritenuto dal professor Marco Bernasconi, alla restituzione di parte dell’imposta cantonale. La differenza tra le due soluzioni consisterebbe nel fatto che: a) in caso di computo dell’imposta cantonale su quella federale, sarebbe la Confederazione a dover rinunciare a tutta o a parte della propria imposta, soluzione che reputo sia la più corretta; b) in caso di restituzione di parte dell’imposta cantonale, la stessa andrebbe evidentemente a carico del Cantone che si vedrebbe privato di un gettito già realizzato sulla base delle sue norme in vigore al momento della donazione. Non nascondo che una simile soluzione sarebbe, dal mio punto di vista, estremamente urtante. quella di donazione cantonale potrebbe essere stata calcolata su di un importo diverso da quello considerato ai fini del calcolo dell’imposta federale. 4.7. La nozione di donazione Attualmente sono assoggettate all’imposta di donazione ticinese, in base all’articolo 142 capoverso 1 LT, tutte le liberalità ed assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. In base all’articolo 142 capoverso 2 LT sono in particolare donazioni (distinta esemplificativa ma non esaustiva): ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ le assicurazioni a favore di terze persone (articolo 78 della Legge federale sul contratto di assicurazione), per l’ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita; le assegnazioni di beni ad una fondazione costituita per atto tra vivi; gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione; le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (articolo 495 CCS); le liberalità contenute in un contratto misto o simulato; la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi. Non è tuttavia imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto. In caso di costituzione di un trust per atto tra vivi (Living trust) sono sottoposti all’imposta di donazione ticinese, a seguito della prassi instaurata dopo la pubblicazione della Circolare n. 30 del 22 agosto 2007 della Conferenza svizzera delle imposte (dal titolo “Imposizione dei trust”)[17], la costituzione o il trasferimento di beni ad un trust irrevocabile fisso (irrevocable fixed interest trust) e, nel caso in cui il settlor sia domiciliato all’estero, la costituzione o il trasferimento di beni ad un trust irrevocabile discrezionale (irrevocable discretionary trust), limitatamente ai beni imponibili nel Cantone. Nel caso in cui l’imposta di donazione prelevata a livello cantonale non fosse considerata a livello federale si potrebbe giungere, in taluni casi, a delle situazioni particolarmente gravose. Osservo che i due esempi di cui sopra (n. 3 e 4) rappresentano due casi limite. Nell’esempio 3 l’imposta di donazione cantonale non viene prelevata, nell’esempio 4 è invece pari al 41% del valore della donazione (aliquota massima prevista dalla LT). Nel mezzo stanno evidentemente tutte le possibilità offerte dalle varie aliquote previste dalla LT (aliquota massima per fratelli, eccetera 15.5%; aliquota massima per nipoti, eccetera 18.5%, aliquota massima per pronipoti, eccetera 27%). Ai fini di un eventuale computo di imposta si deve rilevare che Mentre per la costituzione o il trasferimento di beni ad un trust irrevocabile fisso, l’imposta di donazione è prelevata tenendo conto del grado di parentela intercorrente tra chi trasferisce i beni al trust (di regola, il settlor) e i beneficiari, per la costituzione o il trasferimento di beni ad un trust irrevocabile discrezionale (nel caso in cui colui che trasferisce i beni è domiciliato all’estero) l’imposta di donazione è prelevata con l’aliquota prevista per i beneficiari più lontani. In base all’articolo 143 LT i contratti di vitalizio (articoli 521 e seguenti CO) e di rendita vitalizia (articoli 516 e seguenti CO) sono soggetti all’imposta di donazione nella misura in cui rappresentano una liberalità. Il testo dell’iniziativa non lascia presagire quale sarà la nozione di donazione e quali saranno gli oggetti relativi a tale imposta che verranno recepiti nella relativa legge di applicazione. A proposito della nozione di donazione si può osservare quanto segue: secondo l’articolo 239 CO, donazione è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 beni senza corrispondente controprestazione. Giusta il capoverso 3 dell’articolo 239 CO, l’adempimento di un dovere morale non costituisce una donazione. Di regola, dal profilo fiscale la nozione di donazione si scosta in alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi della donazione fiscale sono anzitutto l’esistenza di un atto di attribuzione e la gratuità della devoluzione. Secondo la giurisprudenza del TF, la prassi di diversi Cantoni e la dottrina maggioritaria, la volontà di procedere ad una liberalità (animus donandi) costituisce un ulteriore elemento essenziale. rale di applicazione delle disposizioni costituzionali in esame. Sarà infatti in quella sede che verranno specificati in modo dettagliato gli elementi che faranno nascere un’obbligazione tributaria in Svizzera in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Per contro, alcune prassi cantonali e la dottrina minoritaria seguono invece una concezione puramente oggettiva della nozione di donazione, senza determinare se il donante ha avuto la volontà di effettuare una donazione. La differenza tra i due modi di concepire la donazione in senso fiscale è particolarmente importante in presenza di negozi nei quali si manifesta una sproporzione tra prestazione e controprestazione (ad esempio: i contratti misti). Solo le norme di applicazione del testo presentato dagli iniziativisti diranno se ci si atterrà alla nozione restrittiva (che prevede l’esistenza di tre elementi: (i) atto di attribuzione, (ii) effettuato a titolo gratuito o parzialmente gratuito, (iii) con l’intenzione di effettuare una donazione) o a una concezione meno restrittiva del concetto di donazione (che prevede l’esistenza di un atto di attribuzione con sproporzione tra prestazione e controprestazione, senza curarsi dell’esistenza, o meno, dell’animus donandi). Lo stesso discorso vale per gli oggetti dell’imposta di donazione; oggi non è possibile stabilire né ipotizzare quali atti o operazioni saranno considerati assoggettabili all’imposta di donazione federale. 4.8. La nascita dell’obbligazione tributaria Ai fini dell’imposta di successione l’obbligazione tributaria secondo la LT nasce (i) quando il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso, (ii) quando la successione si è aperta nel Cantone, (iii) quando alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e (iv) quando alla successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone (articolo 147 LT). Ai fini dell’imposta di donazione l’obbligazione tributaria secondo la LT nasce (i) quando il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale, (ii) quando vengono donati immobili situati nel Cantone, (iii) quando il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all’estero e (iv) quando vengono donati stabilimenti d’impresa nel Cantone (articolo 148 LT). In caso di accettazione dell’iniziativa popolare in discussione, in materia di nascita dell’obbligazione tributaria occorrerà evidentemente attendere le norme contenute nella legge fede- Per il momento disponiamo soltanto delle norme costituzionali che si intendono mettere in vigore. Si deve quindi rilevare che, in materia di imposte sulle successioni, l’iniziativa popolare in esame prevede che l’imposta è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione si è aperta in Svizzera (proposto articolo 129a capoverso 2 Cost.). Per persone fisiche domiciliate in Svizzera al momento del decesso si dovrebbero intendere quelle persone che hanno il domicilio o la dimora fiscali in Svizzera. Si tratterebbe in pratica delle persone fisiche che vengono imposte illimitatamente in Svizzera già prima del decesso ai fini del prelevamento delle imposte ordinarie. Si considera che una persona fisica ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (articoli 3 capoverso 2 LIFD e 2 capoverso 2 LT). La dimora fiscale in Svizzera è data quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 3 capoverso 3 LIFD e 2 capoverso 3 LT. Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato all’estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto (articolo 3 capoverso 4 LIFD). L’imposizione di una successione può aver luogo anche quando la stessa si è aperta in Svizzera. Si considera, di regola, che una successione si è aperta in Svizzera quando alla stessa tornano applicabili i disposti del capitolo 6 della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). In altre parole, si considera che una successione si è aperta in Svizzera quando la stessa rientra dal profilo del diritto civile nelle competenze del Giudice o dei Tribunali svizzeri. Si osserva che, nei rapporti internazionali, vi potrebbero essere dei casi in cui una successione viene aperta in Svizzera, senza che l’ultimo domicilio del defunto si trovi in Svizzera al momento dell’apertura della successione. Quali esempi di successioni apertesi in Svizzera e quindi quivi imponibili illimitatamente (con riserva di 17 18 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 quanto si dirà più sotto) malgrado che il defunto fosse domiciliato all’estero al momento del decesso possono essere citati i seguenti casi [18]: 1) la successione di un cittadino svizzero domiciliato all’estero si apre in Svizzera nel caso in cui l’autorità estera dovesse disinteressarsene; 2) la successione di un cittadino svizzero domiciliato all’estero si apre in Svizzera se il defunto ha sottoposto la sua successione al diritto svizzero (in tal caso la competenza è data al giudice o ai tribunali svizzeri); 3) la successione di un cittadino svizzero domiciliato all’estero che viene dichiarato scomparso da un giudice o da un tribunale svizzero si apre in Svizzera. La dichiarazione di scomparsa ha infatti l’effetto di far aprire la successione in Svizzera. Si deve tuttavia rilevare che in ambito internazionale restano evidentemente riservate le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati in vista di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, che dovrebbero prevalere, anche in materia di imposte federali di successione e di donazione, sulle disposizioni del diritto interno. beni immobili quivi situati, i beni di uno stabilimento d’impresa svizzero, i beni che fanno parte di una base fissa svizzera che serve all’esercizio di una professione liberale, eccetera) facenti parte di una successione apertasi all’estero. Occorrerà quindi attendere le norme di applicazione dell’iniziativa per sapere se una simile imposizione sarà possibile, o meno. Esempio 5 Il signor X, cittadino svizzero domiciliato a Milano, muore nel 2018, quindi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa federale, lasciando la seguente sostanza: a) beni immobili a Milano aventi un valore venale di 2 milioni di franchi, gravati da un debito ipotecario nei confronti di una Banca milanese di 900’000 franchi; b) beni mobili (azioni, obbligazioni, eccetera) aventi un valore venale di 6 milioni di franchi; c) beni immobili a Lugano aventi un valore venale di 3 milioni di franchi, liberi da ipoteche; d) un passivo successorio di 100’000 franchi. La questione che si presenta al momento dell’apertura della successione è quella di sapere se gli immobili posseduti a Lugano possono essere assoggettati all’imposta di successione in Svizzera (come avviene attualmente in base ai disposti della LT), o meno. Come detto, il testo dell’iniziativa precisa che “l’imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera”. Esso nulla dice in merito alla possibilità di imporre beni “svizzeri”, in particolare i beni immobili (ma si potrebbero anche ipotizzare gli stabilimenti d’impresa svizzeri, i beni facenti parte di una base fissa svizzera che serve all’esercizio di una professione liberale, le partecipazioni a società di persone svizzere, i crediti garantiti da pegno su fondi svizzeri), che fanno parte di una successione apertasi all’estero. Si osserva inoltre che tra le successioni apertesi in Svizzera possono essere citate anche quelle di persone straniere morte in Svizzera senza disporre di un permesso di domicilio o di dimora, che non dispongono all’estero di un domicilio effettivo. In mancanza di un effettivo domicilio altrove, la successione si apre nel luogo del decesso e quindi, nel caso sopra ipotizzato, in Svizzera. In tal caso, competenti per il trattamento civilistico della successione sarebbero il Giudice svizzero del luogo del decesso e i relativi Tribunali. Attualmente, nei casi sopra ricordati, l’imposizione illimitata della successione avrebbe luogo nel Canton Ticino in base all’articolo 147 lettera b LT. Si deve presumere che, in caso di accettazione dell’iniziativa, le successioni di cui sopra potranno essere imposte in Svizzera, quali successioni che si sono quivi aperte, riservate eventuali disposizioni contrarie contenute in convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati. Il testo dell’iniziativa nulla dice in merito alla possibilità di imporre limitatamente in Svizzera i beni “svizzeri” (ad esempio i Sarebbe estremamente urtante se gli iniziativisti avessero voluto, con il testo proposto, escludere scientemente dall’imposizione in Svizzera i beni “svizzeri” (nel senso sopraccitato) posseduti al momento del decesso da persone domiciliate all’estero. Se così fosse – cosa che evidentemente non ci si augura – si dovrebbe rilevare una disparità di trattamento tra i successori che dovessero ricevere beni “svizzeri” nell’ambito di una successione apertasi in Svizzera e quelli che li dovessero ricevere nell’ambito di una successione apertasi all’estero. Si osserva che la maggior parte delle convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati in vista di evitare una doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, esclusa quella stipulata con gli Stati Uniti d’America che conosce regole di imposizione particolari, prevedono che i beni immobili e i beni ad essi parificati sono imponibili nello Stato di situazione degli stessi. Diverse convenzioni prevedono inoltre che i beni mobili facenti parte di uno stabilimento d’impresa e i beni mobili facenti parte di una base fissa che servono all’esercizio di una professione liberale sono imponibili nello Stato in cui viene svolta l’attività dello stabilimento d’impresa o della base fissa. Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Nella convenzione con la Repubblica federale tedesca l’imposizione delle partecipazioni alle società di persone è pure oggetto di una norma particolare. Rinunciare ad imporre i beni “svizzeri” (nel senso sopra descritto) allorquando la successione si è aperta all’estero costituirebbe, a mio avviso, un atto estremamente discutibile che, come detto poc’anzi, comporterebbe una disparità di trattamento nel senso sopra descritto. Si rileva che attualmente la LT prevede che per le successioni apertesi all’estero l’imposta è dovuta sui beni immobili situati nel Cantone (e relativi accessori, articolo 644 CCS), sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili situati nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d’impresa nel Cantone (articolo 150 capoverso 2 LT). Nel caso in cui la nuova normativa federale dovesse prevedere espressamente l’imposizione dei beni “svizzeri” di una successione apertasi all’estero, si porrebbe la questione a sapere come considerare la franchigia di 2 milioni di franchi prevista dalla stessa. Una prima ipotesi, che a mio giudizio dovrebbe però essere scartata, potrebbe essere quella di dedurre tout court dal valore dei beni imponibili in Svizzera l’ammontare della franchigia, operando quindi, nell’esempio di cui sotto, il seguente conteggio: Elementi Importi in franchi Valore venale dei beni considerati “svizzeri” (immobili) ./. franchigia Totale imponibile Imposta dovuta 3’000’000 (2’000’000) 1’000’000 200’000 Applicando tale soluzione, che ritengo errata, si dovrebbe giungere alla conclusione che i beni “svizzeri”, quivi posseduti da una persona domiciliata all’estero, sarebbero sottoposti all’imposta di successione svizzera soltanto quando il loro valore dovesse superare quello della franchigia. L’imposta dovuta nel Cantone Ticino ammonterebbe in tale evenienza a 436’380 franchi, pari al 20% di 2’181’900 franchi. Una variante a questo conteggio potrebbe essere data nel caso in cui il passivo dovesse essere dedotto utilizzando il metodo oggettivo (e non quello proporzionale), come previsto, ad esempio, dal Modello OCSE di convenzione in materia di doppia imposizione nell’ambito delle imposte di successione e di donazione del 1982, oppure dall’articolo 9 della convenzione stipulata dalla Svizzera con la Repubblica federale di Germania in vista di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa il 30 novembre 1978. Si osserva che se la normativa federale dovesse dichiarare non imponibile (esonerare) in Svizzera la sostanza “svizzera” facente parte di una successione apertasi all’estero, la problematica sopra descritta non si porrebbe. Occorrerà attendere, in caso di entrata in vigore della normativa contenuta nell’iniziativa, le norme di applicazione per saperne di più. In materia di imposte sulle donazioni l’iniziativa popolare in esame si limita a precisare che “l’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore” (articolo 129a capoverso 2 ultima frase Cost.). Il testo tedesco recita: “Die Schenkungssteuer wird beim Schenker oder bei der Schenkerin erhoben”. Il testo francese recita: “L’impôt sur les donations est perçu auprès du donateur”. Occorre rilevare che tale disposizione risulta essere mal formulata, ambigua e per conseguenza di difficile interpretazione. Se si considera il contesto in cui la stessa è stata inserita si potrebbe ritenere di essere in presenza di una norma che si riferisce alla nascita dell’obbligazione tributaria in materia di imposte sulle donazioni. Se si fa riferimento al contenuto del proposto capoverso 2 dell’articolo 129a Cost., si potrebbe pensare che gli iniziativisti con tale disposizione abbiano inteso far dipendere l’imposizione di una donazione dal luogo in cui è domiciliato il donante. In tal caso occorrerà stabilire in quali casi il domicilio del donante farebbe nascere il diritto di imporre una donazione in Svizzera. Una seconda ipotesi, che ritengo più consona, potrebbe invece essere quella che considera la franchigia nell’ambito totale dei beni devoluti per successione. In tal caso il conteggio, riferito all’esempio di cui sotto, potrebbe essere il seguente: Elementi Beni imponibili (importi in franchi) Totale Svizzera Estero Attivo lordo 11’000’000 100.00% 3’000’000 27.27% 8’000’000 72.73% ./. passivo ripartito proporzionalmente (1’000’000) (272’700) (727’300) Attivo netto 10’000’000 2’727’300 7’272’700 ./. franchigia ripartita proporzionalmente (2’000’000) (545’400) (1’454’600) Totale imponibile 8’000’000 2’181’900 5’818’100 19 20 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Tuttavia si deve rilevare che il testo in esame non menziona espressamente la nascita dell’obbligazione tributaria in materia di imposte sulle donazioni e, come detto, il suo significato rimane ambiguo. Lo stesso sottoposto ad una interpretazione letterale potrebbe anche esprimere, così come è stato redatto nelle tre lingue sopra menzionate, un altro concetto e per conseguenza assumere un altro significato[19]. Anche in questo campo sarà quindi compito della legge federale di applicazione precisare quando nasce l’obbligazione tributaria in materia di imposte sulle donazioni. Si deve presumere che saranno sottoposte all’imposta federale di donazione, in caso di accettazione dell’iniziativa popolare in esame, le donazioni effettuate da una persona con domicilio o dimora fiscali in Svizzera al momento del trasferimento patrimoniale. Si spera che potranno essere sottoposte all’imposta di donazione federale anche le devoluzioni di beni da parte di persone domiciliate all’estero, che hanno una relazione economica con il nostro territorio, come, ad esempio, i beni immobili o i beni di uno stabilimento d’impresa in Svizzera. Si rimanda, a tal proposito, a quanto detto sull’imposizione dei beni “svizzeri” nell’ambito di una successione apertasi all’estero. Carobbio Guscetti e da 20 cofirmatari, con la quale si chiede di modificare e adeguare la LIFD per precludere – per motivi di equità – la possibilità di esentare immobili e stabilimenti d’impresa esteri, particolarmente in Paesi a bassa fiscalità, e relativi redditi da parte delle persone fisiche e giuridiche. Attualmente, a livello di imposta federale diretta, sono esonerati in Svizzera i redditi degli immobili, delle imprese e degli stabilimenti d’impresa siti all’estero (articoli 6 capoverso 1 e 52 capoverso 1 LIFD). Tuttavia, occorre pur rilevare che al momento attuale la situazione non è ancora del tutto chiara. Saranno le norme di applicazione, in caso di accettazione dell’iniziativa, che dovranno fare chiarezza anche su questo punto. Si osserva che se si prevedesse l’imposizione in Svizzera di tutti i beni facenti parte della successione, quindi anche di quelli “esteri”, si dovrebbe tener conto del fatto che nei rapporti con gli Stati con i quali la Svizzera ha sottoscritto una convenzione in vista di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, la tassazione dei beni facenti parte dell’asse ereditario e dei relativi debiti dovrebbe avvenire in consonanza con i disposti contenuti nelle diverse convenzioni. 4.9. L’imposizione dei beni nel caso in cui la persona defunta è domiciliata in Svizzera al momento del decesso o nel caso in cui la successione viene aperta in Svizzera Il testo dell’iniziativa si limita a precisare che “l’imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera” (articolo 129a capoverso 2 Cost.) e che “la successione assoggettata all’imposta si compone: 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso;[…]” (articolo 197 n. 9, capoverso 2 lettera a Cost.). La formulazione del testo dell’iniziativa non chiarisce pienamente la questione a sapere quali beni, nei casi sopra descritti, saranno imposti in Svizzera. Si procederà all’imposizione di tutti i beni immobili e mobili ovunque posti, oppure saranno esclusi dall’imposizione svizzera alcune categorie di beni “esteri” (ad esempio: gli immobili situati all’estero, gli stabilimenti d’impresa esteri, le basi fisse estere che servono all’esercizio di una professione liberale, le partecipazioni a società di persone estere)? Il fatto che il testo dell’articolo 197 n. 9 capoverso 2 lettera a Cost. contenuto nell’iniziativa precisi che la successione si compone degli attivi e dei passivi al momento del decesso potrebbe lasciar supporre che, per gli iniziativisti, nei casi sopra descritti, i beni da sottoporre all’imposta di successione svizzera sarebbero tutti quelli facenti parte dell’asse ereditario, quindi anche quelli “esteri” [20]. Anche la posizione assunta da ambienti vicini alla cerchia degli iniziativisti sembrerebbe non escludere la soluzione testé evidenziata, anzi sembrerebbe avvalorarla. Si veda, ad esempio, l’iniziativa parlamentare n. 11.498 depositata in Consiglio nazionale il 23 dicembre 2011 dall’on. Marina Riguardo alle disposizioni contenute nelle convenzioni in materia di doppia imposizione si osserva che i trattati internazionali approvati dall’Assemblea federale si incorporano nel diritto federale e, quando creano norme giuridiche vincolano autorità e cittadini, nella misura in cui – come avviene generalmente per le convenzioni in materia di doppia imposizione – siano direttamente applicabili. Attualmente le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate dalla Svizzera in vista di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, essendo incorporate nel diritto federale, sono preminenti su quelle contenute nei vari diritti cantonali. Se entrasse in vigore la normativa prevista dall’iniziativa popolare in esame ci si troverebbe confrontati con una nuova situazione; le imposte di successione e di donazione non sarebbero infatti prelevate in base a disposizioni del diritto cantonale bensì in base a disposizioni contenute nel diritto federale. Si porrebbe quindi la questione a sapere quale relazione esiste- Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 rebbe tra le norme federali in materia di imposte di successioni e di donazioni e quelle, pure di grado federale, contenute nelle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, quando tra le stesse esiste una divergenza. Si ritiene che in caso di conflitto tra le citate norme si dovrebbe dare la precedenza alle disposizioni di diritto internazionale. Di regola, le norme delle convenzioni, in quanto norme speciali, devono prevalere sulle norme interne anche perché si deve ossequiare il principio secondo il quale pacta sunt servanda. Se così non fosse, le convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati in vista di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di successione diventerebbero praticamente inapplicabili e potrebbero quindi restare lettera morta. Si ricorda che la Svizzera ha stipulato convenzioni in vista di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni con l’Austria, la Francia, la Repubblica federale tedesca, la Danimarca, l’Olanda, gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. Per completezza si rileva che la Svezia ha abolito l’imposta di successione a contare dal 1. gennaio 2005, mentre l’Austria ha abolito la medesima imposta con effetto 1. agosto 2008. Le convenzioni sopra menzionate si applicano attualmente, per quel che concerne la Svizzera, unicamente alle imposte sulle successioni riscosse dai Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni. La maggior parte delle convenzioni prevede che le stesse si applicano parimenti alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungono alle imposte considerate dal testo convenzionale o che le sostituiscono. Nel caso in cui entrasse in vigore l’imposta di successione federale, le convenzioni andranno completate nel senso che le stesse si applicheranno, a contare dalla data in cui entreranno in vigore le nuove norme federali, all’imposta sulle successioni riscossa dalla Confederazione per il tramite dei Cantoni. Se si prevedesse l’imposizione in Svizzera di tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, si dovrebbe dare per scontato che nei rapporti con gli Stati non convenzionati potrebbero nascere delle doppie imposizioni effettive, allorquando l’asse ereditario comprendesse dei beni “esteri” soggetti all’imposta anche nello Stato di situazione degli stessi. In materia di imposizione nei rapporti internazionali, il TF ha stabilito due regole che possono limitare il diritto di imposizione dei Cantoni svizzeri. Occorrerà valutare se tali regole possano valere anche quando l’imposizione di una successione avviene non a livello cantonale ma sulla scorta di una legge federale. In base alla prima regola stabilita dal TF vale il principio che nei rapporti internazionali il contribuente non dev’essere oggetto di un’imposizione che violi i principi generali del diritto delle genti (Völkerrecht). La seconda regola stabilita dal TF riguarda l’imposizione degli immobili situati all’estero; essi non devono essere imposti in Svizzera se tale imposizione dovesse causare una doppia imposizione[21]. Per quel che riguarda il Canton Ticino, la vigente LT prevede che per le successioni apertesi nel Cantone l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti e sui beni immobili situati nel Cantone facenti parte dell’asse ereditario (articolo 149 LT), riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione (articolo 1 capoverso 2 LT). Il Canton Ticino esclude quindi dall’imposizione ai fini dell’imposta sulle successioni unicamente i beni immobili situati all’estero ma non i beni esteri di natura aziendale (stabilimenti d’impresa esteri, basi fisse che servono all’esercizio di una professione liberale, partecipazioni a società di persone estere). Restano, come detto, riservate le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati in vista di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. I beni imponibili all’estero sono comunque considerati ai fini della determinazione dell’aliquota (articolo 166 LT) e, di regola, ai fini del riparto del passivo successorio (articolo 160 capoverso 4 LT). 4.10. L’esenzione di soggetti Attualmente nel Canton Ticino sono esonerati dal pagamento dell’imposta di successione e di donazione: a) b) c) d) e) il coniuge; il partner registrato; i discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi; gli ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi; gli Enti e le persone giuridiche di cui all’articolo 154 LT. Secondo il testo dell’iniziativa in esame sarebbero esonerate, in caso di accettazione dell’iniziativa: a) le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato; b) le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall’imposta. Per conoscere quali saranno le persone giuridiche affrancate dall’imposta si dovrà attendere l’emanazione delle norme di applicazione, che dovranno specificare quelle che saranno esonerate dal pagamento delle imposte di successione e di donazione. Si può presumere, a titolo esemplificativo, che potrebbero essere esonerate dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni la Confederazione e i suoi stabilimenti giusta il diritto federale, i Cantoni e i loro stabilimenti, i Comuni, le Parrocchie, i Patriziati, le collettività territoriali svizzere di diritto pubblico, le persone giuridiche con sede in Svizzera che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio o sede in Svizzera a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente destinate alla previdenza del personale, le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, eccetera. Non è dato di sapere, al momento, se potranno essere esonerate anche le persone giuridiche che perseguono uno scopo ideale, che sono attualmente esenti dalle imposte di succes- 21 22 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 sione e di donazione ticinesi (articolo 154 capoverso 1 lettera d LT), ma non dalle imposte ordinarie ostandovi la LAID. Riguardo alle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica si osserva che: a) una persona giuridica persegue scopi pubblici se adempie compiti strettamente legati agli scopi statali. Ciò non si verifica, di solito, se essa mira principalmente a scopi lucrativi, ancorché al servizio di fini di interesse pubblico[22]; b) la pubblica utilità in diritto fiscale è riconosciuta, secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza cantonale e federale, quando una persona giuridica svolge un’attività durevole a favore di una cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato. Devono in particolare essere adempiute le seguenti condizioni: ◆ ◆ ◆ lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione; il perseguimento di uno scopo di interesse generale disinteressato ed altruista, il che presuppone che la persona giuridica non abbia un fine di lucro e che i promotori, i membri o le persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici di una certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico; la devoluzione dei beni destinati ad uno scopo di interesse generale dev’essere durevole, irrevocabile ed effettuata in modo giuridicamente garantito. cese concernente il trattamento fiscale delle liberalità fatte a scopi di pubblica utilità, conchiuso il 30 ottobre 1979. Tale accordo è stato stipulato dal Consiglio federale svizzero agendo a nome e per conto di numerosi Cantoni. In applicazione di tale accordo la Repubblica francese (Stato, enti territoriali e regioni) ed organizzazioni francesi di pubblica utilità che esercitano la loro attività nel campo scientifico, artistico, culturale o caritatevole possono essere dichiarati esenti nei Cantoni che hanno aderito al citato accordo, a condizione che tale esenzione sia ammessa per gli organismi della stessa natura creati ed organizzati nel Cantone svizzero interessato alla successione o alla donazione. Nel caso in cui dovesse essere introdotta un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni occorrerà vedere se tale accordo, stipulato dal Consiglio federale per conto dei Cantoni, sarà confermato, o meno. Il Canton Ticino ha aderito a tale accordo con effetto 29 novembre 1982. 4.11. L’esenzione di quote La LT prevede che sono esenti dall’imposta di successione i primi 50’000 franchi di capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio (articolo 155 capoverso 2 LT). Inoltre, allo scopo di rendere fruibili al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall’imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un’istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall’imposta di successione ai sensi dell’articolo 154 LT, che si impegna ad esporli al pubblico (articolo 155 capoverso 3 LT). L’articolo 155 capoverso 1 LT prevede che sono esenti dall’imposta di donazione: Si rileva che dovrebbero essere esonerate dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni le istituzioni e le persone giuridiche svizzere che perseguono, a livello regionale, federale o internazionale, gli scopi sopra descritti. Ne consegue che le istituzioni e le persone giuridiche estere non dovrebbero poter beneficiare dell’esenzione per ragioni territoriali, mancando un aggancio con il territorio svizzero. A tale riguardo si osserva che in materia di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni è in vigore dal 5 gennaio 1982 l’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica fran- a) i doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 10’000 franchi all’anno per donatario. Interpretando detta disposizione la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (di seguito CDT) ha avuto modo di precisare che la nozione di “doni usuali e regali occasionali” va intesa come un’unica nozione identica nel contenuto a quella usata dalle leggi di altri Cantoni confederati che esentano, entro certi limiti, gli “übliche Gelegenheitsgeschenke”. L’esenzione in questione riguarda regali fatti per consuetudine in determinate ricorrenze quali il compleanno, l’onomastico, le festività ricorrenti, il conseguimento di titoli o diplomi[23]. L’esenzione prevista non riguarda tutte le donazioni bensì soltanto i doni usuali e i regali fatti in determinate occasioni/ricorrenze. Nella sentenza n. 80.1999.00242 del 10 gennaio 2000, la CDT ha precisato che tale limitazione corrisponde a quanto prevedono pure le legislazioni e la giurisprudenza degli altri Cantoni. Nel Canton Zurigo la giurisprudenza ha precisato che “Gelegenheitsgeschenke” sono quelli che si fanno per feste generalmente riconosciute (come Natale, Capodanno e Pasqua) o per particolari avvenimenti nella vita del donatario (per esempio: nascita, battesimo, compleanno, onomastico, cresima, fidanzamento, matrimonio, superamento di esami, Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 eccetera) o del donante (ad esempio feste commemorative o di giubileo, devoluzione di un’eredità, eccetera); b) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile; c) i premi d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma dell’articolo 154 LT. Il Consiglio di Stato può esonerare dall’imposta i premi d’onore conferiti da enti di chiara fama con sede all’estero. La LT non prevede altre quote esenti in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, oltre a quelle sopra descritte. L’iniziativa prevede una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione, comprese tutte le donazioni assoggettate all’imposta nonché i beni investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta. Il testo dell’iniziativa si limita a fissare nel citato importo la franchigia concessa a livello delle donazioni e delle successioni. Si deve presumere che eventuali beni soggetti ad altre sovranità fiscali sia a livello di donazione che di successione, se non imposti in Svizzera (ad esempio gli immobili situati all’estero), dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini della ripartizione della franchigia. Per quel che concerne la ripartizione della franchigia in caso di successione soggetta a più sovranità fiscali si rileva quanto segue: 1) successione di una persona domiciliata in Svizzera al momento dell’apertura della successione o che si è aperta in Svizzera. In questo ambito una ripartizione della franchigia sui beni soggetti all’imposta in Svizzera e su quelli soggetti ad altre sovranità fiscali avrà luogo unicamente nel caso in cui la futura normativa federale dovesse prevedere l’esenzione dall’imposta di successione svizzera di alcune categorie di beni “esteri” (ad esempio gli immobili o di beni di natura aziendale, commerciale o industriale). Per contro, qualora la nuova normativa federale dovesse prevedere l’imposizione in Svizzera di tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario (compresi quindi quelli “esteri”), un’eventuale ripartizione della franchigia non avrebbe luogo; 2) successione di una persona domiciliata all’estero al momento dell’apertura della successione. In questo caso si presume che un’eventuale ripartizione della franchigia ai fini del calcolo dell’ammontare imponibile in Svizzera avrebbe luogo soltanto nel caso in cui alcune categorie di beni “svizzeri” potrebbero essere assoggettati all’imposta in Svizzera. Nel caso in cui, invece, i beni “svizzeri” facenti parte dell’asse ereditario fossero esenti in Svizzera tale problematica non si porrebbe. Una ripartizione della franchigia può entrare in linea di conto anche in presenza di donazioni effettuate dopo il 1. gennaio 2012 (che dovrebbero quindi essere aggiunte retroattivamente per il calcolo dell’imposta di successione) qualora le stesse non risultassero essere imponibili in Svizzera. Le norme di applicazione chiariranno la situazione che si verrà a creare con l’entrata in vigore delle nuove norme federali in materia di imposizione delle successioni e delle donazioni e stabiliranno se vi dovrà essere, o meno, una ripartizione della franchigia tra i beni imponibili in Svizzera e eventuali beni quivi esonerati dall’imposta. Riguardo alla portata della franchigia proposta dagli iniziativisti, occorre segnalare una fattispecie particolare che si può verificare nell’ambito di una sostituzione fedecommissaria [24]. La stessa prevede che il disponente devolva dapprima i suoi beni, o parte di essi, all’erede istituito e successivamente, di regola al momento del decesso dell’erede istituito, venga prevista la devoluzione dei beni all’erede sostituito. Quest’ultimo è erede del disponente e non dell’erede istituito. Al decesso di quest’ultimo possono verificarsi due distinte devoluzioni di sostanza: 1) i beni personali, propri, dell’erede istituito, non soggetti al fedecommesso, vengono devoluti agli eredi (legali o testamentari) dello stesso; 2) i beni soggetti al fedecommesso vengono devoluti, per volontà del disponente, all’erede sostituito. Si tratta, anche dal profilo civilistico, della devoluzione di due distinti patrimoni. In tale evenienza ci si può chiedere se fiscalmente verranno conteggiate due franchigie, l’una relativa al patrimonio devoluto dall’istituito ai suoi eredi e l’altra relativa al patrimonio soggetto alla sostituzione fedecommissaria (che pertocca all’erede sostituito designato dal disponente). Le norme di applicazione ed eventualmente la prassi e la giurisprudenza dovranno chiarire il modo di calcolo della franchigia. Esempio 6 Il signor X muore nel 2018, dopo l’entrata in vigore della normativa in esame, lasciando quale erede istituita (esonerata dal pagamento della relativa imposta) la moglie Y e quale erede sostituito il nipote consanguineo Z. La moglie Y muore nel 2022; ella possiede una propria sostanza, non soggetta alla sostituzione fedecommissaria ordinata dal marito, avente un valore di 1’700’000 franchi. Il valore dei beni che pertoccano all’erede sostituito designato dal marito ammonta a 1’500’000 franchi. Al decesso di Y la sostanza di sua spettanza (1’700’000 franchi) viene devoluta ai suoi nipoti consanguinei M e N. La sostanza 23 24 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 di 1’500’000 franchi oggetto del fedecommesso pertocca al nipote consanguineo del marito Z, per disposizione di X. Riguardo alla franchigia si possono formulare le seguenti ipotesi: a) Ipotesi 1: la trasmissione dei beni a Z e quella a M e N vengono considerate, come avviene civilisticamente, anche dal profilo fiscale come due devoluzioni distinte, con la conseguenza che la franchigia di 2 milioni di franchi viene conteggiata due volte. In tale evenienza le citate devoluzioni di sostanza per successione non sarebbero assoggettate all’imposta di successione federale in quanto ogni trapasso di sostanza risulterebbe essere inferiore alla relativa franchigia di 2 milioni di franchi. b) Ipotesi 2: la trasmissione di beni a Z e quella a M e N vengono considerate alla stregua di un’unica devoluzione di beni che ha luogo al decesso di Y. In tal caso l’imposta di successione verrebbe calcolata come segue: Elementi Importi in franchi Trasmissione dei beni all’erede sostituito (Z) 1’500’000 Trasmissione dei beni agli eredi di Y (M e N) 1’700’000 Totale devoluto 3’200’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 1’200’000 L’imposta di successione federale ammonterebbe in tal caso a 240’000 franchi e andrebbe ripartita tra Z, M e N (in che modo?). L’iniziativa in esame prevede inoltre una franchigia sul valore complessivo di un’impresa facente parte della successione o di una donazione imponibile; al momento l’ammontare di tale franchigia non è noto. È inoltre previsto che il valore delle aziende agricole sia considerato nullo, ai fini del prelevamento delle imposte di successione e di donazione, sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l’azienda; se la stessa cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di 10 anni, l’imposta è riscossa a posteriori pro-rata. Il testo presentato dagli iniziativisti precisa inoltre che sono esentati dall’imposta i regali (testo tedesco: “Geschenke”; testo francese: “les présents”) di al massimo 20’000 franchi all’anno per donatario. Tale norma dovrebbe ricalcare quella prevista dall’articolo 155 capoverso 1 lettera a LT e da diversi altri Cantoni in merito all’esenzione dei doni usuali e dei regali occasionali. Con tale norma si ritiene che gli iniziativisti non abbiano inteso esonerare tutte le donazioni fino ad un massimo di 20’000 franchi per anno e per donatario, bensì soltanto i regali che un donatario può ricevere durante un anno, limitando l’esenzione all’importo di 20’000 franchi. Si deve tuttavia rilevare che, benché il testo di cui all’articolo 129a capoverso 3 lettera d Cost. proposto nell’iniziativa in esame si riferisca chiaramente ai “regali” (“Geschenke”; “présents”), si è evidenziata, nell’ambito delle discussioni sorte a seguito della pubblicazione di tale norma, un’interpretazione della stessa, a mio avviso errata, nel senso che sarebbero esonerate dall’imposta le donazioni (e non soltanto i regali) di al massimo 20’000 franchi per anno e per donatario. Conseguentemente, secondo questa teoria, le donazioni superiori a 20’000 franchi per anno e per donatario sarebbero immediatamente imponibili, indipendentemente dalla franchigia di 2 milioni di franchi. Tale interpretazione è, a mio giudizio, contraria al significato e alla reale portata della norma in esame. 4.12. Le facilitazioni previste per le imprese e le aziende agricole L’iniziativa in esame prevede che qualora la successione o la donazione comprenda un’azienda agricola o un’impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l’attività per almeno 10 anni, si applicano riduzioni particolari al fine di non pregiudicarne l’esistenza e preservare i posti di lavoro. Nel caso delle imprese la riduzione è concessa applicando una franchigia (non ancora conosciuta) sul valore complessivo dell’impresa e un’aliquota d’imposta ridotta sul valore residuo imponibile (pure non ancora conosciuta. Secondo quanto pubblicato dal quindicinale Area dell’8 giugno 2012, a pagina 4, l’aliquota sarebbe ridotta al 10%). Per 10 anni al massimo può inoltre essere autorizzato il pagamento rateale dell’imposta. Nel caso delle aziende agricole la riduzione sopraccitata è concessa considerando nullo il valore dell’azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l’azienda. Se l’azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di 10 anni, l’imposta è riscossa a posteriori pro-rata. Se la portata del termine “azienda agricola” sembra essere sufficientemente chiara, quella del termine “impresa” si presta a diverse interpretazioni. In una lettera-circolare di propaganda del 15 settembre 2011 emanata dal Partito socialista svizzero si afferma che “sono previste eccezioni (ndr: in materia di imposizione) per i titolari di piccole e medie imprese e le ditte famigliari”. Le norme di attuazione daranno certamente indicazioni più precise in merito alla portata del termine “impresa”. 4.13. Il momento determinante Il testo dell’iniziativa, in merito al momento determinante ai fini della percezione dell’imposta di successione, precisa che fa stato il valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso (e quindi dell’apertura della successione). Il testo in questione non precisa quando si è in presenza del momento determinante per la donazione di beni. Si deve ritenere che determinante ai fini del prelevamento dell’imposta di donazione dovrebbe essere il momento dell’esecuzione della liberalità. Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Come già indicato in precedenza si ricorda che in base alla giurisprudenza del TF e della CDT la donazione di beni immobili si considera eseguita, fiscalmente come pure civilisticamente, al momento dell’iscrizione della stessa nel giornale presso l’Ufficio dei registri e non al momento della stesura del rogito[25]. 4.14. La valutazione dei beni immobili Nella LT gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale (articolo 158 capoverso 1 LT). In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi (articolo 158 capoverso 2 LT). Nel testo presentato dagli iniziativisti si precisa unicamente che la successione assoggettata all’imposta si compone del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso, delle donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal defunto e dei beni investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta. Poiché il valore imponibile degli attivi è costituito dal loro valore venale, anche gli immobili facenti parte di una successione o di una donazione devono quindi essere valutati ed imposti al valore venale, inteso come valore commerciale (nel testo tedesco si parla di “Verkehrswert” e nel testo francese di “valeur vénale”). Occorre rilevare che per avere un trattamento uniforme in tutto il territorio della Confederazione, gli immobili dovrebbero essere valutati con criteri omogenei in tutta la Svizzera. glio di Stato decide gli aggiornamenti intermedi sulla base del preavviso del Servizio competente allestito dopo una verifica estesa a tutto il Cantone (articolo 7 capoverso 3 LSt). Le stime immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità; essi non servono per la determinazione dei valori espropriativi, per i quali è prevista la relativa procedura secondo la Legge di espropriazione (articolo 20 LSt). Occorre a mio avviso esaminare se il valore di stima ufficiale possa essere considerato il valore venale degli immobili ticinesi, o meno. In base all’articolo 15 capoverso 1 LSt (contenuto nel capitolo III dal titolo “Criteri di estimo per i fondi edificabili ed edificati”) i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione (articolo 16 capoverso 1 prima frase LSt). Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (articolo 16 capoverso 2 LSt). Cosa significa, dal profilo pratico, valutare gli immobili ticinesi facenti parte di una successione o di una donazione al valore venale? Esiste già un valore fiscale immobiliare che può essere assimilato al valore venale? Oppure bisognerà far capo ad una nuova valutazione degli immobili facenti parte delle donazioni e delle successioni imponibili? Nel Canton Ticino il valore immobiliare utilizzato quale base di calcolo per il prelievo dei pubblici tributi è il valore ufficiale di stima (articolo 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, di seguito LSt). Si deve innanzitutto rilevare che le stime ufficiali attualmente utilizzate sono state messe in vigore al 1. gennaio 2005 su tutto il territorio del Cantone. L’articolo 6 capoverso 3 LSt prevede che le revisioni generali successive sono ordinate dal Consiglio di Stato, trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima precedente. All’articolo 7 LSt sono regolamentati gli aggiornamenti intermedi. Nel periodo che intercorre tra due revisioni generali, i valori ufficiali di stima sono oggetto di aggiornamenti intermedi con l’adozione di percentuali d’incremento o di diminuzione se, secondo il Consiglio di Stato, i fattori influenti sulla valutazione dei fondi (menzionati all’articolo 19 LSt) registrano mutamenti rilevanti (articolo 7 capoverso 1 LSt). Gli aggiornamenti intermedi avvengono secondo cicli quadriennali e possono concernere anche solo singoli comprensori, come pure determinate zone di un Comune con caratteristiche analoghe (articolo 7 capoverso 2 LSt). Il Consi- Da tali norme discende che: a) il valore di stima di un fondo edificabile è determinato in base al suo valore venale, interpretato in modo prudenziale; b) il valore di stima di un fondo edificato è determinato in base al suo valore venale, di regola mediante una media ponderata fra valore metrico e valore di reddito. Pertanto, secondo la LSt, il valore ufficiale di stima entrato in vigore al 1. gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale rappresenterebbe il valore venale degli immobili ticinesi. Come ha osservato la CDT nella sentenza n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, al consid. 7.4., ai Cantoni è lasciato un certo margine di apprezzamento nel definire i criteri di stima, ma essi devono mantenersi entro i limiti dell’articolo 8 Cost. (principio di uguaglianza) e dell’articolo 127 capoverso 2 Cost. (principio di capacità contributiva). Sebbene sia ammessa una stima prudenziale del valore fiscale degli immobili, non è tuttavia ammissibile, come ha stabilito il TF, una riduzione sistematica o rilevante di tali valori[26]. 25 26 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Per avere una conferma del fatto che il valore ufficiale di stima degli immobili ticinesi potrebbe rappresentare il valore venale degli stessi occorre esaminare se non esista già una legge federale fiscale che prevede per gli immobili l’utilizzo del valore venale e per la sua esecuzione sia stato utilizzato, nel nostro Cantone, il valore ufficiale di stima. La LAID esige, all’articolo 14 capoverso 1 prima frase, che la sostanza venga stimata, ai fini del prelevamento dell’imposta sulla sostanza, al suo valore venale[27]. Il valore venale degli immobili, prescritto dalla citata norma, utilizzato nel Canton Ticino ai fini del prelevamento dell’imposta sulla sostanza è il valore ufficiale di stima. Da quanto precede non sembrerebbe, almeno a prima vista, fuori luogo presumere che il valore di stima ufficiale degli immobili ticinesi potrebbe essere considerato, ai fini fiscali, il valore venale degli stessi. In quest’ottica, tale valore potrebbe quindi costituire il valore di riferimento sul quale devono essere basati i conteggi relativi alle imposte sulle successioni e sulle donazioni previsti dall’iniziativa in esame. Non si vede infatti, almeno di primo acchito ed in base ad una valutazione sommaria, perché i valori ufficiali di stima ticinesi possono rappresentare il valore venale degli immobili ai fini del prelevamento dell’imposta sulla sostanza e non potrebbero invece essere utilizzati con il medesimo significato ai fini del calcolo di un’eventuale imposta di successione o di donazione federale. La possibilità di utilizzare i valori di stima ufficiale costituirebbe, dal profilo pratico, una notevole semplificazione in quanto non sarebbe necessario procedere, in caso di successione o di donazione, alla determinazione di nuovi valori immobiliari ai fini delle imposte federali, ma si continuerebbe ad utilizzare, come viene fatto attualmente ai fini delle imposte di successione e di donazione ticinesi e ai fini della determinazione dell’imposta ordinaria sulla sostanza, i valori immobiliari ufficiali determinati dall’Ufficio stima, entrati in vigore al 1. gennaio 2005 per tutto il territorio cantonale. Si deve tuttavia osservare che se vi è apparente identità di terminologia tra il testo proposto dagli iniziativisti e il valore ufficiale di stima – ambedue si riferiscono al valore venale degli immobili – non è detto che vi sia anche identità dal profilo sostanziale. Detto in altre parole, il valore venale (inteso come valore commerciale) cui si riferisce l’iniziativa è lo stesso valore venale cui fa riferimento la legge ticinese sulla stima della sostanza immobiliare? A questa domanda dovranno dare una risposta, se del caso e a tempo debito, le norme di esecuzione relative alle imposte di successione e di donazione previste dall’iniziativa popolare in esame. Malgrado l’identità di terminologia sopra ricordata, non è detto che le citate norme di esecuzione e l’autorità preposta alla loro applicazione possano riconoscere il valore ufficiale di stima ticinese quale valore venale degli immobili così come concepito dalle norme federali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Si osserva che nell’ambito delle discussioni volte a migliorare l’imposizione fiscale nel Canton Ticino è stato suggerito, tra l’altro, un adeguamento (aumento) dei valori ufficiali di stima degli immobili; si veda, a tal proposito, l’articolo di Marco Bernasconi e Samuele Vorpe “Appunti per una piccola rivoluzione fiscale” apparso nel Giornale del Popolo del 16 febbraio 2012, a pagina 4. Secondo gli estensori di tale articolo i valori ufficiali di stima ticinesi non sarebbero più sostenibili sotto il profilo del principio della parità di trattamento. Essi affermano infatti che “il valore di stima della sostanza immobiliare risulta di regola notevolmente inferiore a quello degli altri elementi della sostanza che sono calcolati al valore venale” e che sarebbe quindi indispensabile “un’attenta riflessione riguardo all’esigenza di una maggiore corrispondenza tra i valori di stima e i valori venali”. Il punto di vista dei citati autori, secondo il quale il valore ufficiale di stima degli immobili ticinesi non rispecchierebbe, di regola, il loro valore venale, era già stato sostenuto dalla CDT nella sentenza n. 80.2008.83, del 1. luglio 2009, al considerando 3.6. In tale sentenza la CDT ha osservato che non va dimenticato che i valori di stima ufficiali sono notoriamente prudenziali e l’esperienza quotidiana insegna che spesso essi si discostano dal valore venale anche in modo sensibile. La CDT ha quindi concluso che nel caso oggetto di giudizio era certamente plausibile ritenere che il valore venale dell’oggetto ceduto risultasse essere notevolmente superiore al valore del debito ipotecario rilevato dalla donataria (1’763’000 franchi) e quindi, implicitamente, molto superiore al relativo valore di stima ufficiale (788’416 franchi). D’altronde, anche la legge tributaria ticinese all’articolo 143 sembrerebbe confortare l’opinione secondo la quale il valore ufficiale di stima non si identificherebbe, di regola, con il valore commerciale degli immobili. Tale articolo prevede infatti che i contratti di vitalizio (articolo 521 e seguenti CO) e di rendita vitalizia (articolo 516 e seguenti CO) sono assoggettati all’imposta di donazione nella misura in cui rappresentano una liberalità, precisando – al capoverso 2 – che se il contratto comprendesse dei beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell’accertamento di un’eventuale liberalità, debba avvenire sulla base del loro valore commerciale (e non del valore ufficiale di stima). La valutazione degli immobili al loro valore commerciale per determinare se vi sia, o meno, una liberalità nei contratti di vitalizio o di rendita vitalizia è stata voluta affinché Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 i parametri che vengono messi a confronto siano omogenei e siano cioè valutati con i medesimi criteri. Stante quanto precede si possono nutrire giustificati dubbi sulla possibilità – che l’identità di terminologia contenuta nei vari testi potrebbe lasciar supporre dopo un esame prima facie – di considerare il valore ufficiale di stima quale valore venale degli immobili ticinesi nel senso previsto della normativa federale che si propone di mettere in vigore. Come ho detto, poiché l’imposta che si vuole introdurre è di natura federale occorrerebbe, per ossequiare i principi costituzionali della parità di trattamento, dell’uniformità dell’imposizione nonché il principio dell’imposizione secondo la capacità economica, che i valori immobiliari ai fini del prelevamento dell’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni siano calcolati per tutto il territorio della Confederazione applicando criteri omogenei. È da supporre che la problematica della relazione tra valore fiscale cantonale degli immobili e valore venale degli stessi si porrà anche in altri Cantoni; occorrerà quindi aspettare le norme di applicazione per vedere quale soluzione sarà scelta a livello nazionale. attraverso delle perizie eseguite in ogni caso di successione o di donazione che si ritiene potrebbe risultare imponibile ai fini dell’imposta federale; tale soluzione risulterebbe, a mio giudizio, inutilmente costosa, gravosa dal profilo amministrativo, aumenterebbe la litigiosità e risulterebbe dubbiosa quanto al risultato. Certo, per chi era chiamato a decidere se effettuare nel 2011, o meno, una donazione immobiliare ai discendenti sarebbe stato interessante sapere come verrà applicato il criterio del valore venale riferito agli immobili. Purtroppo nessuno è oggi in grado di precisare in modo sicuro quale sarà la prassi che sarà istituita in materia di imposizione degli immobili dalla competente autorità di tassazione. Non è quindi possibile dare una risposta giuridicamente certa che precisi come sarà determinato il valore degli immobili ticinesi che verrà utilizzato per il calcolo delle imposte di donazione e di successione federali. Qualora non si potesse far capo al valore ufficiale di stima degli immobili (in quanto lo stesso pur essendo definito il valore venale non rappresenterebbe in realtà il valore commerciale della sostanza immobiliare) si dovrebbe applicare, ai fini del calcolo delle imposte di successione e di donazione federali, un sistema di calcolo del valore venale immobiliare basato su criteri di prudenzialità e di schematicità (che dovrebbe valere per tutto il territorio della Confederazione); non si dimentichi che la sostanza immobiliare, diversamente da quella mobiliare, è gravata in caso di realizzo (vendita) della stessa dall’imposta sugli utili immobiliari. In quest’ottica l’autorità federale potrebbe applicare in luogo del valore ufficiale di stima il valore utilizzato ai fini dei riparti intercantonali (che viene pure utilizzato su tutto il territorio della Confederazione per il calcolo del premio AVS a carico di una persona senza attività lucrativa che possiede degli immobili in Svizzera), calcolato sulla scorta dei coefficienti determinati dalla Conferenza svizzera delle imposte[28]. In tale evenienza il valore venale degli immobili ticinesi verrebbe calcolato al 115% del valore ufficiale di stima, a condizione, beninteso, che in vista dell’entrata in vigore della legislazione federale in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni tale coefficiente non venga rivisto verso l’alto. L’utilizzo dei coefficienti testé indicati avrebbe anche il pregio di costituire, a livello nazionale, una soluzione semplice e di facile applicazione. 4.15. La valutazione dei beni mobili I beni mobili sono valutati, come gli immobili, al loro valore venale, come avviene già attualmente nella maggior parte dei Cantoni che prelevano l’imposta sulle successioni. Per quel che attiene alla valutazione delle imprese e delle aziende agricole nell’ambito della tassazione si rimanda al capitolo 4.12. 4.16. La deduzione delle passività e dei debiti La deduzione delle passività della successione e della donazione è regolata, a livello ticinese, dagli articoli 160 e 161 LT. Potrebbe però anche darsi che l’autorità federale applichi un altro sistema (ad esempio un coefficiente calcolato periodicamente ad hoc per ogni Cantone, indipendente dal coefficiente utilizzato nei riparti intercantonali), per determinare il valore venale degli immobili e per riportare gli stessi su di un piano di parità di valutazione a livello nazionale. Il testo presentato dagli iniziativisti prevede che la successione assoggettata all’imposta si compone del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso. Ciò significa che è assoggettato all’imposta l’attivo netto della successione comprensivo delle precedenti donazioni assoggettabili all’imposta federale e degli investimenti effettuati in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta. Mi sembra che dovrebbe essere scartata la soluzione secondo la quale il valore venale degli immobili verrebbe determinato Tuttavia non è possibile, oggigiorno, sapere quali passività della successione saranno ammesse in deduzione e quali no. 27 28 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Resta inoltre da chiarire, al verificarsi dei necessari presupposti[29] , se nei rapporti con altre sovranità fiscali il passivo della successione sarà dedotto con il metodo proporzionale (metodo attualmente usato nella maggior parte dei Cantoni e nei riparti intercantonali) o con il metodo oggettivo (per quanto attiene a quest’ultimo metodo si rinvia al Modello OCSE di convenzione fiscale del 1982 in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e all’articolo 9 della convenzione stipulata dalla Svizzera con la Repubblica federale tedesca in materia di imposte sulle successioni). parti. Tuttavia, in base ad un principio unanimemente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ai fini della determinazione dell’imposta, la situazione economica prevale rispetto alla configurazione civilistica se, allo scopo di eludere l’imposta, vengono adottate forme, negozi o procedure che non corrispondono alla reale situazione economica. Secondo la giurisprudenza del TF si è in presenza di un’elusione d’imposta se sono riunite le seguenti condizioni: ◆ Nulla dice il testo in esame in merito alla deduzione del passivo e degli oneri (ad esempio un diritto di usufrutto preesistente o costituito contemporaneamente al trasferimento dei beni a titolo gratuito o parzialmente gratuito) gravanti una donazione, ma è evidente che le donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal donante/defunto dovranno essere considerate al netto dei passivi e degli oneri che la gravano. Anche in questo caso non è possibile al momento sapere quali passività e quali oneri potranno essere dedotti. Occorrerà evidentemente attendere le norme di applicazione per avere maggiori dettagli in merito. ◆ ◆ la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare. La condizione oggettiva dell’elusione fiscale è data qualora il procedimento scelto dal contribuente appare nel suo complesso insolito, inappropriato o anormale rispetto a quello che si sceglierebbe di regola in casi analoghi; la scelta operata dal contribuente è abusiva ed ha il solo scopo di risparmiare delle imposte che sarebbero dovute se i rapporti fossero regolati in modo normale. La condizione soggettiva dell’elusione fiscale è data allorquando il carattere insolito dell’operazione trova la sua giustificazione in un risparmio abusivo di imposte; il procedimento adottato comporterebbe effettivamente un rilevante risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale. La terza condizione dell’elusione fiscale richiede che il metodo scelto conduca effettivamente ad un notevole alleggerimento del carico fiscale. In linea di principio l’onere della prova dell’esistenza dei presupposti di un’elusione fiscale incombe all’autorità fiscale. 4.17. L’imposizione delle costruzioni giuridiche effettuate per eludere l’imposta Il testo dell’iniziativa in esame prevede che la successione assoggettata all’imposta si compone anche dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l’imposta. Il termine “e simili” lascia aperto il campo a diverse interpretazioni che dovranno essere chiarite nell’ambito delle norme di applicazione. Potrebbero rientrare in tali categorie di beni anche alcune categorie di trust, in particolare quelle che prevedono che la sostanza in trust e i relativi redditi vengono imposti in capo al fondatore (settlor; trust revocabile; trust irrevocabile discrezionale). Si richiama a tal proposito la Circolare n. 30 del 22 agosto 2007 della Conferenza svizzera delle imposte[30]. Una delle eventuali costruzioni fatte per eludere l’imposta indicate nel testo dell’iniziativa è quella relativa alla fondazione di famiglia. Si osserva che una fondazione di famiglia è riconosciuta come tale unicamente se si dedicano dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione o assistenza dei suoi membri e per altro simile fine (articolo 335 capoverso 1 CCS). Una fondazione di famiglia non dev’essere iscritta al registro di commercio (articolo 52 capoverso 2 CCS) e non soggiace al controllo dell’autorità di vigilanza (articolo 87 capoverso 1 CCS). Una fondazione di famiglia che non persegue gli scopi elencati ma tende unicamente a migliorare il tenore di vita dei membri della famiglia (fondazione detta di mantenimento) è nulla e contraria al divieto di erigere fedecommessi di famiglia (articolo 335 capoverso 2 CCS) [31]. Riguardo al trattamento da riservare alle fondazioni di famiglia, il TF in una sentenza del 12 dicembre 2010 in re M. ha considerato, tra l’altro, quanto segue [32]: Con la norma sopraccitata si vorrebbe in pratica conglobare nella successione i valori patrimoniali che sono stati investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta. “10.1. Secondo giurisprudenza e dottrina, il confronto con una fondazione di famiglia comporta innanzitutto accertamenti di diritto civile volti alla verifica della sua esistenza quale persona giuridica. Chiarito tale aspetto – che impone a sua volta il confronto con l’art. 335 CCS – è quindi possibile esaminarne le reali finalità fiscali [….]. Occorre rilevare, proprio ai fini dell’elusione d’imposta, che in linea di principio l’autorità fiscale deve determinare le imposte tenendo conto della configurazione civilistica scelta dalle 10.2. La conformità al diritto civile di una fondazione di famiglia può essere controllata anche dalle autorità competenti in ambito fiscale. In principio, il loro potere d’esame si limita tuttavia alla constatazione Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 di lacune manifeste, che risultano così gravi da avere quale effetto la sua nullità (sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 1959 consid. 2 segg., in ASA 29 pag. 333 segg.). Nel caso contrario è invece necessario lasciare l’accertamento della situazione giuridica al giudice civile e considerare data l’esistenza della fondazione in questione fino ad un giudizio definitivo in merito. Si osserva che, di regola, una fondazione del diritto del Liechtenstein è considerata irrevocabile, e quindi considerata un contribuente autonomo, se il fondatore ha perso il controllo della sostanza al punto da doverla considerare devoluta in modo definitivo[33]. In tal caso viene prelevata un’imposta di donazione al momento della costituzione della fondazione o al momento del trasferimento di beni alla stessa. Proprio in questo senso, il Tribunale federale ha ancora di recente riconosciuto quale soggetto giuridico autonomo una fondazione di famiglia, poiché la sua contrarietà al diritto civile non riguardava aspetti evidenti – segnatamente la non conformità all’art. 335 CCS degli scopi indicati nell’atto di fondazione – bensì unicamente questioni di natura organizzativa e gestionale, che avrebbero comportato al più il riconoscimento di una nullità parziale della fondazione in oggetto (sentenza 2A.668/2004 del 22 aprile 2005 consid. 3.4., in ASA 76 pag. 675 segg.). 10.3. Quando la conformità al diritto civile di una fondazione di famiglia sia invece data rispettivamente la sua qualità di soggetto giuridico autonomo non sia più in discussione, occorre ancora verificare se si possa giustificarne l’autonomia anche dal punto di vista del diritto fiscale, oppure se così non sia e vada pertanto proceduto ad un’imposizione “per trasparenza”. In questo contesto, in ambito di imposta federale diretta e di doppia imposizione, dove esso dispone di piena cognizione, il Tribunale federale è però restrittivo. Ammette infatti tale modo di procedere solo se la forma giuridica cui è stato fatto capo è insolita, inadeguata o anormale, e può essere concluso che essa sia stata scelta unicamente per evadere il fisco (DTF 136 I 49 consid. 5.4. pag. 60 seg.; sentenza 2P.92/2005 e 2A.145/2005 del 30 gennaio 2006 consid. 7.2. in StR 61 pag. 533)”. Dovrebbero quindi poter essere aggiunti all’attivo relitto da una persona defunta i beni di una fondazione di famiglia che presenta lacune manifeste così gravi da avere quale effetto la sua nullità rispettivamente quelli di una fondazione di famiglia che è stata costituita soltanto per evadere il fisco. Di regola, per una questione di buona fede, le contestazioni relative ad una fondazione di famiglia costituita per atto tra vivi dovrebbero già essere sollevate dal fisco al momento della sua costituzione. Sarebbe perlomeno strano che l’autorità fiscale lasciasse “vivere” autonomamente la fondazione di famiglia durante la vita del fondatore e che la contestasse poi nell’ambito della sua successione. Rientrano evidentemente nel novero delle fondazioni di famiglia che potrebbero non essere riconosciute fiscalmente anche le fondazioni di famiglia del diritto del Liechtenstein. Il riconoscimento, o meno, dal profilo fiscale di tale forma di fondazione di famiglia dipende, di regola, dall’ampiezza dei diritti che il fondatore si è riservato sul patrimonio devoluto alla stessa. Se dagli statuti, compresi gli statuti aggiuntivi (“Beistatuten”), risulta che il fondatore è il primo beneficiario della fondazione, che lo stesso si è espressamente riservato il diritto di revocarla, di disporre del relativo patrimonio e di modificare la cerchia dei beneficiari, la fondazione non viene riconosciuta. Conseguentemente il suo patrimonio e i relativi redditi continuano ad essere imposti “per trasparenza” nella partita fiscale del fondatore. Al suo decesso il patrimonio di pertinenza della fondazione di famiglia sarà considerato fiscalmente come facente parte della successione e sarà sottoposto, di conseguenza, all’imposta di successione. In base al testo in esame farebbero parte della successione fiscale anche le assicurazioni, che se assistite da una clausola beneficiaria, di regola, dal profilo civilistico non fanno parte dell’asse ereditario. Il beneficiario di una prestazione assicurativa ha infatti un diritto proprio sulla stessa, indipendente dal fatto che sia erede o meno. Si osserva che possono essere assoggettate all’imposta di successione soltanto le prestazioni assicurative che sono esonerate dall’imposta sul reddito (articoli 24 lettera b LIFD, 7 capoverso 4 lettera d LAID). Risultano quindi essere assoggettabili all’imposta di successione unicamente le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitale soggette a riscatto acquisite al decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante. Tutte le altre forme di assicurazione, come ad esempio le polizze puro rischio, sono imperativamente assoggettate dalla LIFD e dalla LAID all’imposta sul reddito. Come detto, sono assoggettabili all’imposta di successione unicamente le prestazioni assicurative in capitale acquisite al decesso dell’assicurato (quando il beneficiario non è identico allo stipulante), derivanti da quelle assicurazioni private che per il loro valore di riscatto facevano già parte del patrimonio della persona defunta e che, come tali, venivano già imposte a suo carico ai fini dell’imposta ordinaria sulla sostanza. Le prestazioni assicurative derivanti da assicurazioni senza valore di riscatto (rischio morte, infortuni, occupanti) che scadono al decesso dell’assicurato, devono essere imposte, in base alle disposizioni contenute nella LAID e nella LIFD, a carico del beneficiario con l’imposta sul reddito. 29 30 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Si osserva che nello stesso contratto di assicurazione potrebbero essere state stipulate delle prestazioni aventi valore di riscatto e delle prestazioni non aventi valore di riscatto. È il caso, ad esempio, delle polizze di assicurazione sulla vita (miste) che prevedono il doppio pagamento del capitale assicurato in caso di decesso (assicurazione di base e assicurazione rischio morte), eventualmente triplicato in caso di decesso per infortuni. Si porrebbe il problema, in tale evenienza, di sapere quale trattamento fiscale riservare a tali tipi di contratto di assicurazione. glio federale ha proposto alcune importanti novità. Per i redditi derivanti da obbligazioni e da titoli del mercato monetario lo stesso ha proposto il passaggio al principio della trattenuta dell’imposta da parte dell’agente pagatore in luogo della trattenuta operata attualmente dal debitore della prestazione; inoltre, per garantire le imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza, il disegno di legge estende l’oggetto dell’imposta preventiva agli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario esteri detenuti da persone fisiche domiciliate in Svizzera presso agenti pagatori svizzeri[36]. Secondo il TF il capitale versato al decesso dell’assicurato derivante da una polizza di assicurazione mista non può essere scomposto ai fini fiscali in somma assicurata che dev’essere versata in caso di vita o di morte e somma assicurata a titolo complementare (rischio) pagabile soltanto in caso di decesso [34]. Conseguentemente tutti gli importi versati al decesso del de cuius su una tale polizza di assicurazione vanno esonerati dall’imposta sul reddito e, se del caso, assoggettati all’imposta di successione. Nessuna modifica è invece stata prevista per quel che concerne le prestazioni da assicurazioni, per le quali l’obbligazione fiscale spetta come finora al debitore della prestazione[37] che è contemporaneamente, di regola, anche l’agente pagatore; il tasso dell’imposta preventiva sulle prestazioni da assicurazione rimane invariato all’8%, almeno stante quanto proposto dal Consiglio federale. Il 7 giugno 2012, il Consiglio degli Stati, come già aveva fatto il Consiglio nazionale, ha deciso di scindere il progetto di modifica della Legge federale sull’imposta preventiva in due tronconi; parte del progetto è stato rinviato al Consiglio federale per ulteriore esame e approfondimento. La parte rimanente è stata approvata il 15 giugno 2012 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati[38]. Per quel che concerne i versamenti in capitale provenienti dal II° pilastro (previdenza professionale) e dal III° pilastro A (previdenza individuale vincolata), versati a seguito del decesso dell’assicurato, occorre rilevare che gli stessi sono attualmente imposti a carico dei beneficiari attraverso l’imposta sul reddito (articoli 22 e 38 LIFD; articoli 7 e 11 capoverso 3 LAID; articoli 21 e 38 LT) e non attraverso l’imposta di successione. Si rileva che le prestazioni assicurative in capitale sono attualmente gravate da un’imposta preventiva dell’8% (articolo 13 capoverso 1 lettera c della Legge federale sull’imposta preventiva, di seguito LIP), inferiore all’aliquota dell’imposta di successione (20%) prevista dagli iniziativisti. Conseguentemente non potrebbe essere esclusa la possibilità che il beneficiario di una simile prestazione possa optare, nel caso in cui il contratto di assicurazione fosse sconosciuto al fisco, per non dichiarare l’importo ricevuto, pagando l’imposta preventiva ma “risparmiando” (in base alla norma attualmente in vigore) il 12% dell’imposta, commettendo tuttavia una sottrazione d’imposta sia a livello di imposta di successione sia a livello di imposte ordinarie, con tutte le conseguenze del caso qualora venisse scoperto. L’imposta preventiva ha infatti una funzione di garanzia e non ha effetto liberatorio. Ciò malgrado, la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita non dovrebbe costituire, di per sé, un atto elusivo dell’imposta di successione. Riguardo alla Legge federale sull’imposta preventiva si precisa che il 24 agosto 2011 il Consiglio federale ha presentato alle Camere federali un disegno di legge concernente la modifica di tale legge[35]. Nell’ambito di tale disegno di legge il Consi- Si osserva che il testo delle disposizioni costituzionali che si intenderebbe mettere in vigore non è esaustivo in merito ai valori patrimoniali investiti in costruzioni effettuate per eludere l’imposta. Infatti, il testo in questione, dopo aver menzionato i valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia e in assicurazioni, lascia aperto, con il termine “e simili per eludere l’imposta”, il campo alle più svariate interpretazioni. La portata del termine “e simili” usato dagli iniziativisti dovrà essere precisata dalle norme di attuazione ed eventualmente dalla prassi e dalla giurisprudenza. Dovrebbero rientrare nell’ambito di tali valori patrimoniali anche tutti i beni investiti in trust[39] non riconosciuti fiscalmente come tali, la cui sostanza viene imposta, ai fini delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza, nella partita fiscale del fondatore (settlor). Trattasi della sostanza investita in un trust revocabile (revocable trust) o in un trust irrevocabile discrezionale (irrevocable discretionary trust), per quest’ultima evenienza quando il settlor è domiciliato in Svizzera[40]. Un trust è considerato revocabile quando il settlor – cioè la persona che istituisce il trust – si riserva il diritto di revocare il trust oppure una serie di altri diritti sulla sostanza in trust in modo tale da mantenere il controllo economico sulla stessa; in tale forma di trust si può quindi affermare che il settlor non si è spossessato definitivamente della sostanza in trust [41]. Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Come detto, in tal caso i redditi e la sostanza del trust vengono imposti per trasparenza a carico dello stesso settlor. Gli affini, salvo quelli espressamente menzionati nella legge (vedi sopra), pagano l’imposta prevista per i non parenti. Per quel che concerne il trust irrevocabile discrezionale si osserva che, di regola, nel suo atto di costituzione (trust deed) sono stabilite delle categorie ideali di beneficiaries. La decisione finale su chi dovrà beneficiare delle elargizioni del trust viene demandata al trustee[42]. Anche la sostanza e i redditi di questo tipo di trust vengono imposti ordinariamente per trasparenza a carico del settlor se lo stesso è domiciliato in Svizzera. L’iniziativa in esame prevede un’aliquota unica del 20% per la parte che supera la franchigia di 2 milioni di franchi. Comparata con le aliquote contenute nell’articolo 164 LT la stessa non appare eccessiva, tenuto conto del fatto che nel Canton Ticino non sono previste delle franchigie; anzi, rispetto alle aliquote ticinesi in vigore per certi gradi di parentela (pronipoti, prozii, primi cugini, eccetera) e per i non parenti l’aliquota prevista dal diritto federale appare più generosa. La stessa aliquota risulta però sproporzionata per quel che riguarda i discendenti e gli ascendenti in linea diretta, che nel Canton Ticino e nella quasi totalità dei Cantoni (i discendenti) e in diversi Cantoni (gli ascendenti) sono esonerati dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni. Al decesso del settlor la sostanza detenuta in trust in una delle due categorie di trust sopraccitate sarà fatta confluire nell’asse ereditario e sarà imposta con gli altri beni facenti parte della successione con l’aliquota del 20% (evidentemente per la parte che supera la franchigia prevista dalle norme sull’imposta di successione federale che si intende mettere in vigore). Per contro, la sostanza devoluta ad un irrevocable fixed interest trust dovrebbe essere assoggettata all’imposta di donazione al momento della costituzione del trust o in caso di una successiva devoluzione di sostanza. In effetti nel caso di un fixed interest trust, i beneficiari e i rispettivi diritti risultano direttamente dall’atto di costituzione del trust. Contrariamente ad un discretionary trust, nel quale i diritti dei beneficiari costituiscono una semplice aspettativa, ai beneficiari di un fixed interest trust spetta una pretesa patrimoniale certa, che può essere fatta valere in giudizio. Ne consegue che il settlor dal momento della costituzione di un irrevocable fixed interest trust perde ogni diritto sulla sostanza in trust. La stessa e i relativi redditi non sono quindi più imposti ai fini ordinari a suo carico bensì a carico dei beneficiari [43]. Gli stessi possono infatti essere equiparati ad un usufruttuario [44]. 4.18. Le aliquote d’imposta Le aliquote attualmente in vigore nel Canton Ticino per coloro che non sono esonerati dall’imposta sono le seguenti: ◆ ◆ ◆ ◆ fratelli e figliastri: aliquota minima 5.95%, aliquota massima 15.5% (applicata a contare da una quota di 1’406’100 franchi per erede, legatario o donatario); nipoti (figli di fratelli o sorelle), figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna: aliquota minima 7.735%, aliquota massima 18.5% (applicata a contare da una quota di 913’000 franchi per erede, legatario o donatario); pronipoti (figli di figli di fratelli o sorelle), prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratellastri: aliquota minima 10.71%, aliquota massima 27% (applicata a contare da una quota di 1’159’400 franchi per erede, legatario o donatario); parenti di ogni altro grado e non parenti: aliquota minima 17.85%, aliquota massima 41% (applicata a contare da una quota di 789’900 franchi). Inoltre l’aliquota unica, indipendente dal grado di parentela intercorrente tra il defunto i suoi successori e tra il donante e i donatari, non tiene conto del fatto che attualmente, nella quasi totalità dei Cantoni, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono determinate a carico di ogni singolo beneficiario tenendo conto del grado di parentela che intercorre tra le parti in causa. L’aliquota unica proposta dagli iniziativisti suscita quindi, a mio avviso in modo del tutto giustificato, delle perplessità, poiché pone tutti i donatari e i successori sullo stesso piano, senza tener conto del grado di parentela che intercorre tra il donante e i donatari e tra il defunto e i suoi successori. Si osserva che nel caso in cui la successione o la donazione comprendessero un’impresa o un’azienda agricola si applicherebbero delle franchigie e delle norme particolari[45]. 4.19. Il calcolo dell’imposta e la notifica della tassazione Mentre nella LT l’imposta è calcolata a carico di ogni singolo beneficiario, tenuto conto dell’importo totale ricevuto sia a titolo di donazione sia a titolo di successione, nell’iniziativa si prevede di calcolare un’imposta unica a carico di tutti gli interessati per la parte che supera, comprese le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 nonché i beni investiti in costruzioni giuridiche volte ad eludere l’imposta, l’importo di 2 milioni di franchi, il che potrebbe creare qualche problema, specialmente quando i rapporti tra i successori non sono idilliaci, allorquando si tratta di suddividere l’imposta totale a carico di ogni singolo beneficiario delle donazioni, delle quote ereditarie e dei legati. Se i beneficiari ricevono quote diverse, sarà evidentemente diversa la loro partecipazione all’imposta globale dovuta all’Erario. Suddividere l’imposta complessiva su tutti i beneficiari potrebbe essere un’operazione non semplice. Questa operazione che oggigiorno viene effettuata dal fisco (che calcola le imposte dovute da ogni singolo beneficiario) dovrà essere presumibilmente effettuata dagli interessati in quanto è da presumere che il fisco si limiterà a notificare l’importo totale dovuto sul complesso dei beni imponibili al netto della franchigia. 31 32 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Esempio 7 Nel 2013 A dona al fratello B beni aventi un valore venale di 500’000 franchi. Nel 2014 A dona al fratello C beni aventi un valore venale di 700’000 franchi. Nel 2016 A dona al fratello D beni aventi un valore venale di 400’000 franchi. A muore nel 2019 lasciando a B beni aventi un valore venale di 1’600’000 franchi, a C beni aventi un valore venale di 1’300’000 franchi, a D beni aventi un valore venale di 1’500’000 franchi. A lega ai nipoti (figli di D) E, F e G l’importo di 300’000 franchi a testa. Il calcolo dell’imposta al decesso di A avviene nel seguente modo: Elementi Importi in franchi Attivo netto successorio 5’300’000 + donazioni effettuate tra il 1. gennaio 2012 e la data di apertura della successione 1’600’000 Totale devoluto 6’900’000 ./. franchigia (2’000’000) Totale imponibile 4’900’000 Imposta dovuta 980’000 Come si può rilevare l’imposta dovuta dalla massa ereditaria ammonta a 980’000 franchi. B ha ricevuto tra donazione e quota ereditaria beni aventi un valore di 2’100’000 franchi; C di 2’000’000 di franchi, D di 1’900’000 franchi e i suoi tre figli 300’000 franchi a testa. Si dovrà quindi scomporre l’imposta totale di 980’000 franchi suddividendola in quote da porre a carico dei diversi successori. Come detto, questa operazione non era necessaria allorquando l’imposta veniva calcolata applicando le regole contenute nella LT (e nelle leggi della quasi totalità dei Cantoni che riscuotevano le relative imposte). Con l’entrata in vigore della nuova normativa federale l’imposta non dovrebbe più essere concepita come un’imposta sulle quote ereditarie bensì come un’imposta sulla massa ereditaria (intesa in senso lato poiché può conglobare anche le precedenti donazioni e i beni investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta). Si tenga conto del fatto che l’imposta totale calcolata dal fisco applicando le regole contenute nella normativa federale che si vuole introdurre potrebbe essere dovuta complessivamente da eredi, da legatari, da beneficiari di donazioni e da beneficiari di beni investiti in costruzioni fatte per eludere l’imposta, ciò che potrebbe comportare gravi difficoltà allorquando si tratterà di ripartire sui vari beneficiari l’imposta dovuta sul totale dei beni imponibili (ad esempio a favore di chi viene conteggiata la franchigia di 2 milioni di franchi?). Un’altra questione di grande importanza che per il momento rimane senza risposta è quella che riguarda le regole che saranno applicate nell’ambito della notifica della tassazione. In presenza di più beneficiari (in senso lato del termine) a chi sarà notificata la tassazione e la relativa bolletta d’imposta? Si tenga conto del fatto che se l’imposta sulla massa dei beni imponibili riguardasse più beneficiari (eredi, legatari, donatari, eccetera), per esplicare i suoi effetti la tassazione dovrà essere intimata a tutti gli interessati o ad un loro rappresentante autorizzato. Se la tassazione dovesse essere notificata in modo irregolare, il termine di impugnativa della stessa non inizierà a decorrere fino al momento in cui la tassazione sarà conosciuta da tutti gli interessati in modo consono, tale da permettere agli stessi di far valere i loro diritti, se del caso contestando il conteggio emanato dall’autorità fiscale. È evidente che la tassazione dovrà essere motivata. I motivi della decisione devono essere resi noti a tutti gli interessati onde consentire loro di far uso, se del caso, con efficacia dei mezzi di impugnazione che saranno previsti dalla legge di applicazione. Come si comporterà il fisco con quei donatari (le cui donazioni rientrano nella massa dei beni imponibili) che non sono più rintracciabili (ad esempio perché nel frattempo sono deceduti o perché hanno lasciato il territorio nazionale) e con i beneficiari dei beni investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta (costruzioni giuridiche che, seppur non riconosciute fiscalmente, civilisticamente potrebbero essere autonome)? La questione della corretta intimazione della tassazione è estremamente importante ai fini dell’incasso dell’imposta; è infatti solo in presenza di una notifica corretta della tassazione che si potrà pretendere il pagamento della relativa imposta. Il testo dell’iniziativa non si pronuncia nemmeno sul trattamento fiscale riservato ad un istituto particolare del diritto successorio: la sostituzione fedecommissaria. Occorrerà quindi attendere, in caso di accettazione dell’iniziativa, le norme di applicazione per vedere se sarà riservato a tale istituto del diritto successorio un trattamento speciale, o meno. La sostituzione fedecommissaria, regolata dagli articoli 488492 CCS, ha per oggetto una doppia successione universale, cioè una devoluzione consecutiva dell’intero patrimonio – o di una quota dello stesso – nella sua interezza di elementi attivi e passivi, dapprima all’erede istituito e in seguito all’erede sostituito. Se invece dell’eredità – o di una quota di essa – oggetto della sostituzione è un legato (ossia una o più liberalità singole: articolo 484 capoverso 1 CCS) si è in presenza di una devoluzione successiva a titolo particolare del disponente al legatario istituito e successivamente al legatario sostituito. Il disponente può autorizzare l’erede istituito a consumare la sostanza; in tal caso si ha una sostituzione sulla rimanenza. La trasmissione dei beni all’erede sostituito avviene alla morte dell’erede istituito, salvo disposizione contraria da parte del disponente. L’erede gravato di sostituzione acquista l’eredità come ogni altro erede istituito; egli ne diventa proprietario con obbligo della trasmissione all’erede sostituito (articolo 491 CCS). L’erede sostituito acquista l’eredità se è in vita al momento previsto per la trasmissione dei beni a suo favore (articolo 492 capoverso 1 CCS). Se egli muore prima di tale momento la Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del disponente (articolo 492 capoverso 2 CCS). Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno o se rinuncia all’eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente (articolo 492 capoverso 3 CCS)[46]. Nella LT il trattamento delle sostituzioni fedecommissarie è previsto dall’articolo 167. In tale articolo è previsto che l’imposta dovuta dall’erede istituito è ridotta ad un terzo e che qualora si estinguesse la sostituzione sarebbe dovuta anche la differenza di due terzi. Se il disponente ha autorizzato l’erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommesso, è dovuta l’intera imposta. L’erede sostituito deve, al momento della trasmissione dei beni a suo favore, l’intera imposta sul valore della sostanza pertoccatagli, avuto riguardo al grado di parentela con il disponente. Come detto, poiché il testo dell’iniziativa nulla dice in merito e dato che non sono conosciute al momento quelle che saranno le norme di applicazione è difficile stabilire se il trasferimento dei beni all’erede istituito (che è colui che deve trasmettere, di regola intonsa, la sostanza all’erede sostituito al momento designato dal disponente, che solitamente viene fatto coincidere con il momento del decesso dell’erede istituito) godrà, o meno, di una tassazione di favore. c) la persona defunta devolve il diritto di usufrutto ad un/una beneficiario/a e la nuda proprietà ad uno o più successori. La determinazione del valore capitalizzato del diritto di usufrutto è importante, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, allorquando il nudo proprietario è imponibile e l’usufruttuario è esente (Esempio 9) o viceversa, quando l’usufruttuario è imponibile ed il nudo proprietario risulta essere esente (Esempio 10). Esempio 9 Il signor X muore nel 2019, quindi dopo l’entrata in vigore della normativa federale, lasciando una sostanza di 10 milioni di franchi. Egli nomina quale usufruttuaria generale della sostanza la moglie M (65 anni) e lascia la nuda proprietà ai figli Y e Z. Ai fini del calcolo dell’imposta di successione occorrerà tener conto, oltre che della franchigia di 2 milioni di franchi, anche del fatto che il valore capitalizzato del diritto di usufrutto è esonerato da tale imposta in quanto tale diritto pertocca ad una persona fisica esonerata dalla legge (coniuge). In caso di accettazione dell’iniziativa popolare in esame, le relative norme di applicazione dovranno pure precisare il trattamento riservato al diritto di usufrutto sia nel caso in cui lo stesso è oggetto di costituzione per donazione o per successione sia nel caso in cui lo stesso risulti essere preesistente rispetto alla devoluzione dei beni che ne sono gravati. Ai fini dell’imposta di successione possono verificarsi i seguenti casi: a) la persona defunta è usufruttuaria di beni la cui nuda proprietà compete ad un’altra persona. Dal profilo dell’imposta di successione tale situazione risulta essere neutra; al momento dell’apertura della successione dell’usufruttuario il diritto di usufrutto si estingue. L’estinzione del diritto di usufrutto non è colpita con l’imposta di successione; b) la persona defunta devolve ai suoi successori beni che sono gravati da un diritto di usufrutto (preesistente) a favore di una terza persona. In tal caso, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, si dovrebbe dedurre dal valore dei beni devoluti il valore capitalizzato del diritto di usufrutto (Esempio 8); Esempio 8 Il signor X muore nel 2019, quindi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa federale, lasciando una sostanza di 10 milioni di franchi ai figli Y e Z, già gravata dal diritto di usufrutto generale a favore della madre M che al momento dell’apertura della successione ha 75 anni. Per il calcolo dell’imposta di successione dovuta dai figli, oltre alla franchigia di 2 milioni di franchi, si dovrà tener conto del valore capitalizzato del diritto di usufrutto a favore di M, il cui modo di calcolo dovrà essere indicato dalle norme di applicazione della normativa federale. Esempio 10 Il signor X muore nel 2019, quindi dopo l’entrata in vigore della normativa federale, lasciando una sostanza di 10 milioni di franchi. Egli nomina usufruttuario della stessa il fratello F (55 anni) e lascia la nuda proprietà dei beni ad una fondazione avente uno scopo di pubblica utilità e quindi esonerata dal pagamento dell’imposta di successione. Occorrerà anche in questo caso stabilire il valore del diritto di usufrutto (imponibile) e il valore della nuda proprietà (esente). Nel caso in cui sia il beneficiario del diritto di usufrutto sia il nudo proprietario risultassero essere imponibili, l’imposta del 20% verrebbe percepita sulla parte che supera la franchigia. Il calcolo del valore del diritto di usufrutto e della relativa nuda proprietà dovrebbe essere effettuato unicamente per stabilire la ripartizione dell’imposta tra usufruttuario e nudo proprietario. Ai fini dell’imposta di donazione la casistica in materia di usufrutto, riferita evidentemente ai casi in cui il valore imponibile complessivo delle diverse devoluzioni (donazioni, successione e beni investiti in costruzioni giuridiche effettuate per eludere l’imposta) supera quello della franchigia, è più ampia; ci si può trovare confrontati con le seguenti operazioni: 33 34 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 1) costituzione di un diritto di usufrutto a titolo gratuito a favore di terze persone (senza trapasso dei beni che ne sono gravati); 2) rinuncia a titolo gratuito da parte dell’usufruttuario al diritto di usufrutto; 3) donazione della nuda proprietà a favore di una persona fisica o giuridica (che potrebbe essere esonerata dal pagamento dell’imposta di donazione, a dipendenza degli scopi perseguiti) e costituzione contestuale di un diritto di usufrutto a favore di una terza persona; 4) donazione della nuda proprietà gravata da un diritto di usufrutto preesistente, goduto da una terza persona. Le considerazioni di cui sopra dovrebbero valere anche ai fini del trattamento riservato al diritto di abitazione (che nel Canton Ticino è parificato, ai fini delle imposte di successione e donazione al diritto di usufrutto), a quello riservato alle prestazioni annue a titolo gratuito, alle pensioni e alle rendite. Nella LT le casistiche sopra descritte sono trattate, con alcune soluzioni anche particolari e originali, negli articoli 142, 143, 144, 145, 160 e 161 LT. La legge federale di applicazione delle norme che si vogliono mettere in vigore dovrà evidentemente regolamentare anche le modalità di rettifica di una tassazione cresciuta in giudicato (revisione; rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura; ricupero d’imposta) e d’incasso, rispettivamente di restituzione della relativa imposta non pagata o pagata in più. 4.20. I debitori d’imposta e la responsabilità solidale Poiché le imposte sulle successioni e sulle donazioni ticinesi sono prelevate tenendo conto della quota pertoccante ad ogni singolo beneficiario di una successione o di una donazione, debitori dell’imposta sono gli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, i legatari, gli usufruttuari, i beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità (articolo 151 LT). La responsabilità solidale è regolata dall’articolo 152 LT. Il testo dell’iniziativa non affronta la questione dei debitori dell’imposta e dalla relativa responsabilità solidale, precisando unicamente che l’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore (donante). Come ho già avuto modo di precisare al punto 4.8. tale formulazione è estremamente ambigua e si presta ad almeno due interpretazioni. merosi beneficiari (eredi, legatari, donatari considerato che le donazioni effettuate a contare dal 1. gennaio 2012 vengono addizionate alla successione). Si tenga inoltre conto del fatto che le donazioni che diventano imponibili nell’ambito della successione potrebbero essere state effettuate a favore di persone diverse dai successori della persona defunta o essere state effettuate a favore di persone nel frattempo defunte o che hanno lasciato il territorio svizzero. Per quel che concerne l’imposta di donazione, come si è detto, si prevede che la stessa è riscossa presso il donante. Se con tale infelice formulazione si intendesse affermare che l’imposta di donazione è incassata presso il donante si potrebbe restare perplessi se solo si pon mente al fatto che il donante è colui che si è spossessato dei beni; dopo aver eseguito la donazione il donante non ha, di regola, praticamente più alcun dominio sui beni donati. Sarebbe quindi più logico riscuotere l’imposta presso il donatario che è colui che si è arricchito con la donazione e prevedere per il donante una responsabilità solidale. Riscuotere l’imposta presso quest’ultimo e non presso chi si è arricchito con la donazione apparirebbe – se l’interpretazione della norma di cui sopra è da intendere in tal senso – perlomeno strano. Si osserva che la normativa federale che si vuole mettere in vigore non stabilisce che il debitore dell’imposta di donazione è il donante; essa prevede semplicemente che l’imposta è riscossa presso il donante. Tuttavia, come indicato, la norma in esame può essere interpretata anche in modo diverso per cui saranno le norme contenute nella legge federale di applicazione che dovranno chiarire la portata della stessa. Non è escluso che il pagamento dell’imposta da parte del donante, senza che lo stesso chieda il rimborso della stessa al donatario, possa configurare un’ulteriore donazione. Come si può constatare sussistono al momento alcuni dubbi a livello di esazione dell’imposta, in particolare sulle modalità di riscossione della stessa. Ad esempio presso chi viene incassata l’imposta in presenza di più beneficiari? La stessa potrebbe riferirsi alla nascita dell’obbligazione tributaria (se si considera il contesto in cui essa è inserita) o all’incasso dell’imposta di donazione (se la si interpreta letteralmente). Per quel che concerne l’imposta di successione si deve rilevare che la stessa non dovrebbe più essere calcolata a carico di ogni singolo successore ma dovrebbe venir calcolata, come imposta sulla massa ereditaria, sull’ammontare netto della successione, al quale vanno aggiunte le donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal defunto e i valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l’imposta, il che potrebbe creare qualche problema a livello di riscossione dell’imposta, specie in presenza di nu- Le norme di applicazione dovranno risolvere tutti i problemi che potrebbero porsi a livello di incasso dell’imposta, dissipando tutti i possibili dubbi e precisando presso chi viene incassata l’imposta (che dovrebbe essere concepita come un’imposta sulla massa ereditaria) e chi risponde solidalmente del relativo pagamento. Le problematiche relative all’incasso dell’imposta di successione potrebbero trovare soluzioni relativamente semplici in presenza di uno o più esecutori testamentari o di Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 un amministratore giudiziario della successione, a condizione che non risultino precedenti donazioni imponibili effettuate a favore di persone che non figurano tra gli eredi né beneficiari di beni investiti in costruzioni giuridiche fatte per eludere l’imposta, diversi dagli eredi. 4.21. Le conseguenze a livello comunale Al momento soltanto i Cantoni Friborgo, Grigioni e Vaud permettono ai loro Comuni di prelevare un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Comuni del Canton Lucerna possono prelevare un’imposta comunale di successione a carico dei discendenti (esenti a livello cantonale) e un’imposta sulle donazioni effettuate negli ultimi 5 anni prima dell’apertura della successione. In alcuni Cantoni, i Comuni partecipano al gettito dell’imposta cantonale (Vallese 2/3; Appenzello Esterno e Obvaldo 50%; Argovia, Lucerna e Uri 1/3; Berna, Giura e Nidvaldo 20%; Glarona 15%; Zugo almeno il 50%). Nel Canton Ticino, per le successioni che si aprono nel Cantone, sull’imposta di successione incassata lo Stato corrisponde il 10% al Comune di ultimo domicilio o dimora fiscali della persona defunta (articolo 158 LT). Nel caso in cui le norme federali proposte dall’iniziativa dovessero entrare in vigore, i Comuni che prelevano un’imposta sulle successioni e sulle donazioni perderebbero la loro prerogativa; quelli che partecipano al gettito cantonale potrebbero pure perdere il loro diritto di partecipazione, a meno che i Cantoni non decidano di far partecipare i loro Comuni al gettito delle imposte sulle successioni e sulle donazioni che è pari ad 1/3 del gettito effettivo derivante da tali imposte (2/3 dell’intero gettito sono destinati, come si è detto, al Fondo di compensazione dell’AVS). 4.22. L’organizzazione tributaria Nel caso in cui entrassero in vigore le norme federali proposte dall’iniziativa, l’organizzazione tributaria potrebbe essere leggermente diversa rispetto alla situazione attuale. L’applicazione della legge federale sarà presumibilmente affidata all’AFC che dovrebbe elaborare le direttive di applicazione della legge (ad esempio le circolari); essa dovrebbe inoltre controllare che l’applicazione della nuova legge federale nonché dei regolamenti e delle ordinanze ad essa correlati, avvenga in modo corretto ed uniforme su tutto il territorio della Confederazione. Poiché i Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione, a livello cantonale non dovrebbero esservi modifiche di rilievo. Come detto, l’Ufficio imposte di successione e donazione e l’Ufficio esazione dovrebbero provvedere all’imposizione delle successioni e delle donazioni, rispettivamente all’incasso delle relative imposte, nei casi che la legge federale sottoporrà alla loro competenza. Con l’entrata in vigore della normativa federale in esame, la nuova organizzazione tributaria che ne deriva dovrebbe quindi ricalcare mutatis mutandis quella attualmente prevista ai fini della tassazione e dell’incasso dell’imposta federale diretta. 4.23. I rapporti intercantonali Con l’entrata in vigore della normativa federale ci si dovrebbe chiedere se esisteranno ancora dei rapporti di natura fiscale tra i Cantoni a livello di tassazione e di incasso delle imposte sulle successioni e sulle donazioni. Attualmente i rapporti intercantonali a livello delle imposte sulle successioni e sulle donazioni sono regolati dalle disposizioni – dette norme di collisione – stabilite dal TF in applicazione del precetto costituzionale che vieta la doppia imposizione intercantonale (articolo 127 capoverso 3 Cost.). Tali regole vietano sia la doppia imposizione effettiva sia quella virtuale in ambito intercantonale. Si osserva che il divieto della doppia imposizione sancito dall’articolo 127 capoverso 3 Cost. vale unicamente nei rapporti intercantonali [47]. In base alla costante giurisprudenza del TF la devoluzione per successione di beni mobili soggiace alla sovranità fiscale del Cantone in cui il defunto era domiciliato al momento dell’apertura della successione[48]. I beni immobili sottostanno, per contro, alla sovranità fiscale del Cantone in cui essi sono situati[49]. La determinazione della sostanza imponibile nei vari Cantoni interessati alla successione avviene con il sistema del riparto intercantonale; pertanto i Cantoni interessati al riparto devono adottare un sistema di valutazione della sostanza uniforme[50]. I passivi della successione sono ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni interessati al riparto[51]. La sostanza immobiliare viene valutata, di regola, ai fini del riparto applicando i coefficienti stabiliti dalla Conferenza svizzera delle imposte, in modo da avere una valutazione uniforme su tutto il territorio della Confederazione[52]. Tuttavia, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta nei diversi Cantoni si deve poi tener conto del relativo valore fiscale cantonale[53]. I beni mobili sono, di regola, valutati al loro valore venale. Per costante giurisprudenza del TF la tassazione deve aver luogo per tutti i successori con il sistema della tassazione proporzionale. Ciascun successore, sia esso erede o legatario, viene imposto sulla propria quota di partecipazione alla 35 36 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 successione in tutti i Cantoni interessati alla successione, nella proporzione esistente tra il valore dei beni soggetti alla sovranità fiscale di ogni singolo Cantone e il valore complessivo dell’asse successorio[54]. Esempio 11 Nel 2018, dopo l’entrata in vigore delle norme federali, muore il signor X, domiciliato a Lugano, lasciando quale suo erede il figlio Z. Al momento del decesso il signor X possedeva: In materia di donazioni il TF ha stabilito che la donazione di beni mobili soggiace alla sovranità fiscale del Cantone in cui è domiciliato il donante al momento del trasferimento dei beni[55]; per contro, per quel che concerne gli immobili, la sovranità fiscale è data al Cantone in cui gli stessi sono situati[56]. a) beni immobili a Lugano aventi un valore venale di 2’000’000 di franchi, gravati da un debito ipotecario nei confronti della Banca S di 1’000’000 di franchi; b) capitali depositati presso la Banca S aventi un valore di 4’000’000 di franchi; c) beni immobili a Zurigo aventi un valore venale di 4’000’000 di franchi, gravati da un debito ipotecario nei confronti della Banca V di 2’900’000 franchi; d) il passivo chirografario e quello successorio ammontano a 100’000 franchi. Nel caso in cui entrasse in vigore la normativa in esame ci si troverebbe confrontati con un’imposta riscossa dalla Confederazione (l’imposizione e l’esazione della stessa spetta ai Cantoni) il cui gettito complessivo non confluirebbe, come è il caso per le altre imposte di natura federale, nelle casse federali ma spetterebbe per 2/3 al Fondo di compensazione dell’AVS e per 1/3 ai Cantoni. La Confederazione, pur trattandosi di imposte di natura federale, non incasserebbe alcunché a titolo di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Riguardo al terzo che spetta ai Cantoni ci si deve chiedere se ogni Cantone riscuoterà le imposte sulle successioni e sulle donazioni che interessano il suo comprensorio e tratterrà per sé 1/3 dell’imposta incassata o se il gettito complessivo verrà ripartito tra i Cantoni in base ad una chiave di riparto che dovrà essere stabilita a livello federale. L’imposta totale dovuta ammonta a 800’000 franchi (attivo lordo 10’000’000 di franchi ./. oneri ipotecari e altro passivo 4’000’000 di franchi = netto 6’000’000 di franchi ./. franchigia 2’000’000 di franchi = sostanza imponibile ai fini dell’imposta federale 4’000’000 di franchi, aliquota d’imposta 20%). Poiché la successione si è aperta a Lugano la competenza per la compilazione dell’inventario, il calcolo dell’imposta e l’incasso della stessa dovrebbe essere conferita all’autorità fiscale ticinese. Se l’imposta venisse ripartita tra i Cantoni dalla Confederazione – in base ad una chiave di riparto da essa stabilita – non sarebbe necessario regolamentare i rapporti tra i Cantoni. Infatti in simile evenienza il fatto che l’imposta venga prelevata su beni situati in più Cantoni sarebbe irrilevante. Si dovrebbe tuttavia, a mio giudizio, tener conto del fatto che una parte dei beni è situata nel Canton Zurigo e quindi 1/3 dell’imposta totale di 800’000 franchi dovrebbe essere ripartito tra i Cantoni Ticino e Zurigo, probabilmente sulla base di un riparto intercantonale nell’ambito del quale vengono ripartiti i passivi gravanti la successione e la franchigia di 2’000’000 di franchi (si veda la tabella di cui sotto). Se invece ogni Cantone dovesse trattenere per sé 1/3 del gettito delle imposte di successione e di donazione da esso incassate, sarebbe necessario, a mio giudizio regolamentare i rapporti tra i Cantoni interessati ai beni relitti dal de cuius. Si potrebbe anche ipotizzare che il Cantone di ultimo domicilio della persona defunta calcoli ed incassi l’imposta dovuta sugli immobili situati nel suo territorio e sui beni mobili della successione e che il Cantone di situazione degli immobili calcoli ed Elementi Beni imponibili Totale Ticino Zurigo Beni immobili 6’000’000 2’000’000 4’000’000 Beni mobili 4’000’000 4’000’000 Attivi lordi 10’000’000 100% 6’000’000 60% 4’000’000 40% ./. passivo ripartito proporzionalmente (4’000’000) (2’400’000) (1’600’000) Attivo netto 6’000’000 3’600’000 2’400’000 ./. franchigia ripartita proporzionalmente (2’000’000) (1’200’000) (800’000) Totale imponibile 4’000’000 2’400’000 1’600’000 Imposta dovuta 800’000 480’000 320’000 Imposta a favore del Cantone 1/3 266’667 160’000 106’667 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Beni imponibili Elementi Totale Ticino Zurigo Beni immobili 6’000’000 2’000’000 4’000’000 Beni mobili 4’000’000 4’000’000 Attivi lordi 10’000’000 100% 6’000’000 60% 4’000’000 40% ./. passivo ripartito per oggetto (4’000’000) (1’100’000) (2’900’000) Attivo netto 6’000’000 4’900’000 1’100’000 ./. franchigia ripartita proporzionalmente (2’000’000) (1’200’000) (800’000) Totale imponibile 4’000’000 3’700’000 300’000 Imposta dovuta 800’000 740’000 60’000 Imposta a favore del Cantone 1/3 266’667 246’667 20’000 incassi l’imposta dovuta sui beni situati nel suo comprensorio. Ogni Cantone potrebbe allora farsi carico dei rispettivi passivi (utilizzo del metodo di deduzione oggettivo in luogo di quello proporzionale); il passivo chirografario e quello successorio verrebbero considerati nell’ambito dei conteggi effettuati dal Cantone di ultimo domicilio del de cuius. La franchigia di 2 milioni di franchi verrebbe ripartita proporzionalmente come nel conteggio precedente. In simile evenienza si avrebbe la situazione indicata nella tabella di cui sopra. Un’ulteriore variante potrebbe essere data dal fatto che la franchigia di 2 milioni di franchi potrebbe essere ripartita proporzionalmente tenendo conto della sostanza netta imponibile nei due Cantoni (e non tenendo conto della sostanza lorda). Non si può tuttavia sottacere il fatto che il legislatore federale potrebbe anche optare per la soluzione più semplice (anche se la stessa non sarebbe necessariamente la più equa per i Cantoni), che prescinda dal considerare, ai fini dell’assegnazione dell’imposta ai Cantoni, il luogo di situazione dei beni, in particolare degli immobili. In tale evenienza il terzo dell’imposta incassata verrebbe integralmente incamerato dal Cantone che emette la tassazione ed incassa l’imposta (in caso di successione dovrebbe trattarsi del Cantone di ultimo domicilio della persona defunta o in quello nel quale si apre la successione; in caso di donazione dovrebbe trattarsi del Cantone di domicilio del donante o, eventualmente, del Cantone in cui sono situati i beni immobili oggetto di donazione, a meno che gli iniziativisti con l’espressione “l’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donante” intendano far prelevare l’imposta di donazione sugli immobili dal Cantone di domicilio del donante e non da quello di situazione degli stessi!). Nel caso in cui si optasse per la soluzione sopra descritta, nell’esempio di cui sopra 1/3 dell’imposta incassata verrebbe incamerato dal Canton Ticino e il Canton Zurigo non riceverebbe alcuna imposta, malgrado che l’asse ereditario comprenda beni immobili situati nel suo territorio. La questione di cui al presente capitolo verrà certamente regolamentata dalle norme di attuazione dell’iniziativa popolare in discussione. 4.24. Le possibili conseguenze sulla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi Per invogliare gli eredi a notificare, nell’ambito della procedura d’inventario, i beni sottratti dal defunto all’imposizione, nella LIFD (articolo 153a) e nella LT (articolo 238a) sono in vigore, a contare dal 1. gennaio 2010, le norme sulla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi. Le condizioni poste dalla legge affinché si proceda al ricupero semplificato sono le seguenti: ◆ ◆ la sottrazione d’imposta non dev’essere nota ad alcuna autorità fiscale; chi intende beneficiare del ricupero semplificato deve aiutare senza riserva l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti nonché adoperarsi seriamente affinché l’imposta dovuta e i relativi interessi siano pagati. Si osserva che il ricupero semplificato d’imposta può essere chiesto da ogni erede, indipendentemente dagli altri eredi. Allorquando sono ossequiate le formalità previste dalla legge, il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno dell’apertura della successione. L’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora. Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio. Il ricupero semplificato d’imposta può essere chiesto anche dall’esecutore testamentario o dall’amministratore giudiziario della successione, anche senza il consenso degli eredi [57] . 37 38 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Nel caso in cui venisse accettata l’iniziativa popolare in discussione si vedrà se gli eredi di una persona facoltosa, che non abbia dichiarato tutti i suoi beni al fisco, saranno ancora interessati a far capo alle norme sopra ricordate. Un’aliquota del 20%, seppur con una franchigia di 2 milioni di franchi, può sollevare qualche dubbio in merito alla volontà degli eredi di una persona facoltosa di notificare i beni che la stessa ha sottratto all’imposizione durante la sua vita. 4.25. Le conseguenze dell’entrata in vigore delle norme federali sulle imposte di successione e di donazione L’entrata in vigore delle norme federali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni avrà le seguenti conseguenze: ◆ ◆ Oggigiorno i discendenti che ereditano della sostanza in nero possono notificare la stessa dovendo assumersi unicamente il pagamento delle imposte sottratte dal de cuius negli ultimi tre periodi prima dell’anno dell’apertura della successione e per l’anno in cui il decesso è avvenuto nonché dei relativi interessi di mora. Dal profilo dell’imposta di successione non subiscono alcun aggravio, essendo esonerati da tale imposta. Nel caso in cui venisse accettata l’iniziativa popolare qui in esame, oltre all’onere derivante dal ricupero d’imposta semplificato, essi dovrebbero accollarsi un’imposta di successione pari al 20% del valore dei beni che superano la franchigia di 2 milioni di franchi. Si sarebbe confrontati, in tale evenienza, con una situazione perlomeno contraddittoria; da un lato, si cerca di attenuare le conseguenze della mancata notifica da parte del de cuius di tutti i suoi beni e i suoi redditi, nell’intento di farli notificare dai suoi eredi nella procedura d’inventario, e, dall’altro, si intenderebbe gravare l’eredità con un balzello di non poco conto, se riferito a talune categorie di successori (discendenti, ascendenti). Le considerazioni espresse nel presente capitolo potrebbero valere anche nei confronti: a) dell’istituto dell’autodenuncia senza pena, pure in vigore dal 1. gennaio 2010 (articoli 258 capoverso 3 LT e 175 capoverso 3 LIFD), malgrado che nei primi due anni i casi di autodenuncia siano passati da 67 (anno 2010: incasso 17 milioni di franchi) a 128 (anno 2011: incasso 51 milioni di franchi). Nei prossimi anni si vedrà l’evoluzione del relativo gettito e si potranno quindi trarre le debite conclusioni; b) di un’eventuale amnistia fiscale. In tale evenienza ci si potrebbe legittimamente chiedere se contribuenti finanziariamente importanti sarebbero disposti a notificare beni in precedenza sottratti all’imposizione, sapendo che gli stessi potrebbero in futuro, in caso di accettazione dell’iniziativa in esame, essere assoggettati se devoluti per successione o per donazione ad un’imposta del 20%. La questione sarebbe particolarmente delicata nel caso in cui i beneficiari di una futura successione o donazione fossero dei discendenti, che sono attualmente esonerati in quasi tutti i Cantoni dal pagamento delle imposte sulle successioni e sulle donazioni e che, in caso di entrata in vigore dell’iniziativa in esame, potrebbero invece essere chiamati a pagare un’imposta del 20% sulla parte che supera la franchigia. Detto in altri termini, l’ipotizzata introduzione di un’imposta di successione e di donazione del 20% per la parte che supera la franchigia potrebbe rendere, agli occhi di contribuenti facoltosi, meno attrattiva un’eventuale amnistia fiscale. ◆ ◆ abolizione degli atti normativi cantonali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni; abbandono progressivo delle giurisprudenze e delle prassi cantonali; necessità di costruire ex-novo una prassi e una giurisprudenza a livello federale in materia delle citate imposte; necessità, se del caso, di adeguare alla nuova situazione il testo delle convenzioni internazionali stipulate dalla Svizzera con altri Stati in vista di evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. Si osserva che quelle attualmente in vigore si applicano, per quel che concerne la Svizzera, alle imposte sulle quote ereditarie o sulla massa ereditaria prelevate dai Cantoni e dalle loro suddivisioni politiche (mentre la nuova imposta verrebbe prelevata a livello federale). Tuttavia, buona parte delle convenzioni prevede che le stesse sono applicabili anche alle imposte future sulle successioni che vengono istituite dopo la firma del trattato. Allo scopo di tener aggiornate le convenzioni è previsto che le competenti autorità fiscali degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alla loro legislazione fiscale in materia di imposte sulle successioni. Si tratta, mutatis mutandis, di una norma analoga a quella contenuta nell’articolo 2 paragrafo 4 del Modello OCSE di convenzione fiscale in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. 5. Conclusioni In conclusione, dato per scontato che gli iniziativisti saranno in grado di raccogliere le 100’000 firme necessarie, sarà il Sovrano che dovrà decidere se accettare o se respingere in votazione l’iniziativa popolare in discussione. È certo che al momento della votazione non sarà ancora conosciuto il contenuto di quelle che potranno essere, se del caso, le soluzioni che saranno scelte nell’ambito della normativa di applicazione relativa all’iniziativa popolare in esame; si potrebbe quindi arrischiare di andare a votare senza conoscere nei particolari le soluzioni che saranno poi previste per le questioni che l’iniziativa non precisa in modo chiaro o non precisa del tutto. È da sperare che nell’ambito delle discussioni che dovrebbero, di regola, precedere la votazione sull’iniziativa in esame, tutte le questioni dubbie o non risolte possano essere esaminate e chiarite in modo tale da permettere ai cittadini di esprimersi con conoscenza di causa. Al momento opportuno ogni cittadino avrà quindi il diritto di esprimere il suo punto di vista in merito all’iniziativa popolare in esame; qualsiasi sarà l’esito della votazione, favorevole o contrario all’iniziativa in esame, esso dovrà essere democraticamente accettato e rispettato, sia che piaccia o meno. Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 Se l’iniziativa dovesse essere accettata dal Popolo e dai Cantoni, il prelevamento delle imposte di successione e di donazione subirebbe importanti modifiche rispetto alla situazione attuale; dovesse invece essere respinta si continuerebbe a prelevare tali imposte in ambito cantonale come avviene attualmente. h t t p : // w w w . h a n d e l s b l a t t . c o m / i m a g e s /e r b r e c h t /6 1 47 3 4 2 / 2 . jpg?format=format3 [24.08.2012] Elenco delle fonti fotografiche: http://www.linksrum.ch/bilder/Erbschaftssteuer.jpg [24.08.2012] http://www.linternaute.com/argent/impots/modifier-sa-successionou-une-donation/image/succession-430-argent-chlorophylle-fotolia_5518663_subscription_l-argent-impots-1159635.jpg [24.08.2012] http://www.luzernerzeitung.ch/storage/org/6/3/9/118936_0_89f07b78. jpg?version=1321034495 [24.08.2012] http://www.abendblatt.de/multimedia/archive/01118/politik_HA_ Sonstig_1118231c.jpg [24.08.2012] http://www.petitrenard.ch/images/ps_initiatives.jpg [24.08.2012] http://www.mauxa.com/media/images/2011/06/22/zio-paperone.jpg [24.08.2012] ht tp://w w w. 20 min .ch/d y im/05d1e3/B . M 6 0 0, 10 0 0/image s/content/2/2/4/22419650/2/topelement.JPG [24.08.2012] http://www.plusagency.it/fotolia_181323.jpg [24.08.2012] ht tp://w w w. 20 m in . ch/d y im/5b 8 b2f/B . M 6 0 0, 10 0 0/im a ge s/co ntent/2/2/1/22186665/2/topelement.jpg [24.08.2012] http://www.keysweb.it/public/notizie/Notizie-Dichiarazione-Successione.jpg [24.08.2012] h t t p : // w w w . s w i s s i n f o . c h /m e d i a /c m s / i m a g e s / k e y s t o ne/2011/11/37875085-31607022.jpg [24.08.2012] h t t p : // i m g . t i o . c h / t i o _ c o m m o n /m u l t i m e d i a /4 5/ 3 4 2 /_ _T F M F_ g a 2 m 1w j m e y t f e 1i j v x l v q w 55_7c 5 6 8 8 a 3- 6 9 4 a- 476 b -851f11944ea092d1_0.jpg [24.08.2012] http://www.tageswoche.ch/get_img?ImageWidth=555&ImageHeight=3 70&ImageCrop=center&ImageId=15578 [24.08.2012] http://w w w.impresalavoro.eu/wp-content/ uploads/2012/06/00005934_h_partb.jpg [24.08.2012] http://v2.suedostschweiz.ch/var/upload/news/image/80489_640.jpg [24.08.2012] http://media7.news.ch/news/680/269197-erbschaft.jpg [24.08.2012] http://www.engadinerpost.ch/sites/engadiner.localpoint-cms.com/files/styles/content_large/public/423781521.jpg [24.08.2012] http://www.1815.ch/images/33927_1.jpg [24.08.2012] [1] Il testo integrale dell’iniziativa popolare è disponibile al seguente link: http://www.admin.ch/ ch/i/ff/2011/5797.pdf [24.08.2012]. [2] Si veda: http://www.admin.ch/ch/d/ff/2011/6459. pdf [24.08.2012]. [3] Si veda: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/5997. pdf [24.08.2012]. [4] Si veda: http://www.estv.admin.ch/index. html?lang=it [24.08.2012], in particolare: http:// w w w.est v.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00734/01108/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU04 2l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd4R_ g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--[24.08.2012] e h t t p:// w w w. e s t v. a d m i n . c h /d o k u m e n t ation/00079/00080/00736/index.html?lang=fr&d ownload=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae 2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdYR6fmym162epY bg2c_JjKbNoKSn6A-- [24.08.2012]. [5] Si veda la Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD), del 18 giugno 2004, in: http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/211.231.it.pdf [24.08.2012]. [6] Le informazioni sono tratte dalla pubblicazione annuale del Credit Suisse, Panoramica delle imposte sulle successioni e donazioni nei Cantoni, Situazione 1. gennaio 2012, disponibile al seguente link: https://www.credit-suisse.com/ch/privatebanking/beratung/doc/imposte-successionidonazioni.pdf [24.08.2012]. [7] La banca dati degli atti parlamentari è consultabile al seguente link: http://www.parlament. ch/i/suche/Pagine/curia-vista.aspx [24.08.2012]. [8] Si veda: http://www.fisco.supsi.ch/Content/ main/uploaded/pdf/NovitaFiscali_11-2011.pdf [24.08.2012]. [9] In merito ad eventuali problemi a livello d’incasso dell’imposta si veda il punto 4.18. [10] Si veda la nota 8. [11] Seiler Moritz, Grundstückgewinnsteuerliche Folgen der Schenkung mit Nutzniessungsvorbehalt, in: ASA 80, n. 10-2011/2012, pagina 633 e seguenti. [12] Si veda il punto 4.5. [13] Jäggi Daniel M./Du Pasquier-Klein Anne Marie, Schwächen der Erbschaftssteuerinitiative, in: Der Schweizer Treuhänder, 1-2/2012, pagina 96, nota 6 con riferimenti. [14] Si veda per esempio la notizia riportata al seguente link: http://info.rsi.ch/home/channels/ informazione/info_on_line/2012/02/26--Triplicano-donazioni-di-immobil [24.08.2012]. [15] Si veda Jäggi Daniel M./Du Pasquier-Klein Anne Marie, Schwächen der Erbschaftssteuerinitiative, in: Der Schweizer Treuhänder, 1-2/2012, cifra 3, pagina 96. [16] Si veda in proposito l’articolo apparso sul Giornale del Popolo il 17 ottobre 2011, pagina 12. [17] Si veda: http://www.steuerkonferenz. c h/d ow n l o ads/k r e is s c h r e i b e n/k s 03 0_f. p d f [24.08.2012]. [18] Richner Felix, Das internationale Erbschaftssteuerrecht der Schweiz, in: ASA 69, n. 3-2000, pagine 139 e 140. [19] Si veda il punto 4.20. [20] Si veda, ad esempio, Jäggi Daniel M./Du Pasquier-Klein Anne Marie, Schwächen der Erbschaftssteuerinitiative, in: Der Schweizer Treuhänder, 1-2/2012, pagina 96, punto 4. [21] Primi Vittorio, Le imposte di successione e di donazione nei rapporti con l’estero, SUPSI, Manno 2007, pagina 59, nota a piè di pagina n. 74 con riferimenti. [22] Sentenza della CDT, del 2 aprile 2002, n. 80.2002.00031, in: RDAT II-2002, pagine 371 e 372. [23] Rapporto di maggioranza N. 4169R 1 della Commissione speciale in materia tributaria sul Messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria. [24] Si veda il punto 4.19. [25] Si veda il punto 4.4. [26] Si veda DTF 124 I 145 in merito alla riduzione al 60% del valore di mercato degli immobili zurighesi; DTF 124 I 159 in merito alla riduzione al 70% del valore di stima degli immobili ticinesi. [27] Capitolo 4: imposta sulla sostanza. Articolo 14 capoverso 1: “La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato”. [28] Determinati sulla base della Circolare n. 22, del 21 novembre 2006, della Conferenza svizzera delle imposte, disponibile al seguente link: http:// www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks022_f.pdf [24.08.2012]. [29] Per quanto concerne gli eventuali rapporti con altre sovranità fiscali si vedano i punti 4.8, 4.9 e 4.23. [ 3 0 ] S i ve d a : h t t p://w w w. s t e u e r ko n f e r e n z . c h/d ow n l o ads/k r e is s c h r e i b e n/k s 03 0_f. p d f [24.08.2012]. [31] DTF 93 II 439; DTF 108 II 393. 39 40 Novità fiscali / n.08 / agosto 2012 [32] Si veda la sentenza del TF n. 2C_157/2010 e 2C_163/2010, del 12 dicembre 2010. [33] Sentenza della CDT, n. 80.2004.149, del 15 febbraio 2005, in: RtiD II-2005, pagina 538 e seguenti. [34] Sentenza TF n. 2P.5/2002, del 30 giugno 2004, in: RDAF N. 4-5 del 2004, pagina 316 e seguenti, consid. 10.3. [35] Messaggio del Consiglio federale n. 11.047 del 24 agosto 2011, in: Foglio federale 2011, pagina 5885 e seguenti, disponibile anche ai seguenti link: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5885. pdf [24.08.2012] per quel che concerne il messaggio; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5929.pdf [24.08.2012] per quel che concerne il disegno di legge. [36] Articolo 4 capoverso 1 lettera a LIP; articolo 13 capoverso 1 lettera abis LIP (in: Foglio federale 2011, pagina 5887 in fine). [37] Foglio federale 2011, pagina 5928. [38] Per maggiori ragguagli e per un commento dottrinale sulle tesi sostenute dal Consiglio federale nell’ambito del citato disegno di legge si veda l’articolo di Vorpe Samuele, Verso un modello Rubik anche per i residenti in Svizzera?, in: Novità fiscali, Edizione speciale – Primavera 2012, Gli accordi fiscali sulla base del modello Rubik, SUPSI, 2012, pagine 9-17. Per quel che concerne l’iter del progetto di legge sull’imposta preventiva, si veda inoltre l’articolo di Vorpe Samuele, Le principali novità fiscali da Palazzo federale, in: Novità fiscali, n. 6, giugno, SUPSI 2012, pagina 7, punto 6.5. [39] In merito al trattamento fiscale riservato ai trust si rimanda alla Circolare n. 30 del 22 agosto 2007 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte, dal titolo “Imposizione dei trust”, nonché all’articolo di Barbuscia-Genini Simona/Piffaretti Filippo, L’imposizione del trust secondo la Circolare della Conferenza svizzera delle imposte, ripresa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, in relazione alla prassi fiscale ticinese, in: RtiD I-2008, pagine 231-259. [40] Si veda la Circolare n. 30 del 22 agosto 2007 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte, dal titolo “Imposizione dei trust”. [41] Si veda la cifra 3.7 e 3.7.1 della citata Circolare n. 30. [42] Si veda la cifra 3.7.3 della citata Circolare n. 30. [43] Nella forma e nella misura indicate alla cifra 5.2.2 della citata Circolare n. 30. [44] Si veda ASA 55, pagine 657 e seguenti. [45] Si vedano gli articoli 129a e 197 n. 9 capoverso 2 lettere c e d Cost. proposti dagli iniziativisti, nonché i punti 4.11. e 4.12. [46] In merito al trattamento fiscale attuale della sostituzione fedecommissaria in ambito cantonale, nazionale e internazionale si veda Primi Vittorio, L’istituto della sostituzione fedecommissaria può rappresentare uno strumento di pianificazione fiscale?, in: Novità fiscali, n. 4, aprile, SUPSI 2012, pagine 19 e seguenti. [47] Testo letterale della norma costituzionale; Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 relativo alla nuova Costituzione federale; Sentenza TF dell’11 maggio 2001 e relativi riferimenti, in: RDAF, ottobre 2001, pagina 271. [48] DTF 73 I 12; DTF 108 Ia 252; Sentenza TF n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003; DTF 123 I 264; Sentenza TF n. 2P.296/2005 del 29 agosto 2006; Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Manno 2010, pagina 69 e seguenti; Zweifel Martin/Beusch Michael/MäusliAllenspach Peter (curatori), Interkantonales Steuerrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea/ Zurigo 2011, pagina 179 e seguenti, in particolare pagine 185 e 186. [49] DTF 73 I 12; DTF 108 Ia 254 consid. 3 e 257 consid. 6; DTF 95 I 29; Sentenza TF n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003; Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Manno 2010, pagina 70; Zweifel Martin/Beusch Michael/ Mäusli-Allenspach Peter (curatori), Interkantonales Steuerrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea/Zurigo 2011, pagina 186. [50] Sentenza TF n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003. [51] DTF 73 I 17; Sentenza del TF del 23 dicembre 1970, in: ASA 41, pagina 341 e seguenti; Sentenza TF n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003, consid. 3.1. [52] Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Manno 2010, pagina 117. [53] Sentenza TF n. 2P.314/2001 del 23 settembre 2003, consid. 4.2 in fine. [54] DTF 73 I 19; Sentenza TF del 23 dicembre 1970, in: ASA 41, pagina 341 e seguenti; sentenza della CDT, n. 55/81 del 16 febbraio 1981; Zuppinger Ferdinand, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern im interkantonalen Verhältnis, in: ASA 42, pagina 138 e seguenti; Gelzer Bernhard, Die Nachlassbesteuerung im interkantonalen Verhältnis in der Schweiz unter Mitberücksichtigung der Besteuerungen des Vermàchtnisnehmers, in: Basler Juristische Mitteilungen, N. 5, settembre 1997, pagina 225 e seguenti. [55] DTF 51 I 304 consid. 3; sentenza della CDT, n. 177/91 del 28 giugno 1991, in: RDAT II-1992, pagina 139; Sentenza TF n. 2P.296/2005 del 29 agosto 2006, consid. 3; Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Manno 2010, pagina 70; Zweifel Martin/Beusch Michael/ Mäusli-Allenspach Peter (curatori), Interkantonales Steuerrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea/Zurigo 2011, pagina 185, nota 25. [56] Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Manno 2010, pagine 70 e 71; Zweifel Martin/Beusch Michael/Mäusli-Allenspach Peter (curatori), Interkantonales Steuerrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea/Zurigo 2011, pagina 186, nota 31. [57] Per maggiori dettagli si rinvia al Messaggio del Consiglio federale n. 06.085 pubblicato nel Foglio federale 2006 e al Messaggio n. 6166 del 17 settembre 2008 del Consiglio di Stato, nonché Bernasconi Marco/Ferrari Donatella, Le nuove norme relative alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in: RtiD I-2008, pagine 487-498.