Statuto dell`Associazione - Associazione Asini si nasce … e io lo
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Statuto dell`Associazione - Associazione Asini si nasce … e io lo
STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE 1.1. È costituita il giorno 27 Marzo dell’anno 2006 l’associazione senza scopo di lucro denominata “Asini si nasce … e io lo nakkui” sede regione Lombardia. 1.2. L’associazione è apartitica ed apolitica. ART. 2 SEDE 2.1. L’associazione ha sede in Solto Collina (BG), Via Sol, n. 1 che potrà in seguito essere variata con delibera del Consiglio Direttivo, e istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. ART. 3 OGGETTO E SCOPO 3.1. L’associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore sociale, culturale e tempo libero. 3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, l’Associazione si prefigge scopi di utilità generale sociale, e di finalità solidaristica, volti anche alla tutela e valorizzazione dell’asino concretizzanti nelle finalità istituzionali di seguito indicate: a) creare un punto di incontro, di studio e di confronto fra coloro che allevano asini per finalità di terapia (onoterapia) ai diversamente abili, ludiche, escursionistiche, produttive per il solo latte e per l’affezione e compagnia; b) creare un punto d’incontro, di studio e di confronto fra coloro che, allevando asini, proseguono obiettivi di selezione e tutela delle diverse razze asinine nella logica di valorizzare le loro bio-diversità; c) indicare valori culturali e norme comportamentali di allevamento che orientino l’approccio etico e professionale a tutti coloro che, per i titoli esposti al punto A e B, si occupano di asini; d) promuovere ed aiutare lo scambio di esperienze, di informazioni, di condizioni contrattuali con soggetti terzi e di cognizioni professionali tra gli operatori; e) assistere alla nascita di nuove iniziative professionali tra gli aderenti ed agevolare la attività di aspiranti operatori; f) promuovere e pubblicizzare le attività e le iniziative degli aderenti; g) favorire l’incontro tra gli operatori che possiedono asini e altri cittadini, organizzazioni ed istituzioni interessate allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio asinino del territorio; h) diffondere la conoscenza del valore economico, storico e culturale dell’asino nel quadro dell’attuale organizzazione sociale e diffondere la cultura scientifica e letteraria ad esso attinente; i) intraprendere o effettuare, anche per terzi, studi, progetti e collaborazioni rivolti alla utilizzazione e valorizzazione della popolazione asinina; j) curare la formazione dei suoi membri, nonché dei tecnici in generale per una migliore attuazione delle altre finalità. Potrà, in tale senso, istituire corsi teorici e pratici e si adopererà affinché questi figure assumano le professionalità necessarie anche tramite tirocinio presso i vari soci più qualificati; k) istituire percorsi di qualificazione professionale che determinano un riconoscimento di qualifica specifica rilasciato dall’Associazione; essere ente formatore o agenzia formativa. Pagina 1 di 8 l) attivare centri per le attività collegate all’asino anche gestiti direttamente dall’Associazione, con particolare risalto alle attività sociali di onoterapia a favore dei diversamente abili; m) organizzare incontri associativi di natura, culturale, artistica, ludica e sportiva, finalizzati alla realizzazione di eventi o attività quali, in via esemplificativa e non esaustiva, mostre, fiere, pubblicazioni letterarie, le attività previste tra i punti 1- 13 e quanto altro dia vita a momenti associativi e di ritrovo; n) valorizzare il libero associazionismo, operando nell’ambito del “no profit”, con assoluta indipendenza e neutralità rispetto a fedi religiose, appartenenze partitiche e sindacali, mediante iniziative di promozione e diffusione culturale rivolte alla tutela dell’ambiente naturale e dei valori tradizionali della cultura popolare. o) Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni e attività di tipo culturale e didattico 3.3. Ogni linea di indirizzo, ogni attività non prevista nei precedenti punti può essere assunta con delibera del Consiglio Direttivo. 3.4. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. 3.5. L' Associazione si propone inoltre di creare e raggiungere i seguenti scopi: ? ? ? ? ? ? ? di portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; creare un centro d' informazione, formazione e preparazione sulla materia del disaster management di protezione civile; divulgare e sviluppare l' attività associativa con scambi culturali nazionali, europei ed internazionali; creare delle sezioni di carattere storico, sportivo, ricreativo, turistico, fiscale, legale, medico, scientifico e per tutto quello oggi non prevedibile, ma comunque socialmente utile; realizzare la stampa e distribuzione di materiale finalizzato a divulgare la storia, attraverso anche siti internet e/o pubblicazioni on line,il lavoro e le aspirazioni dei disaster manager; promuovere ed organizzare convegni, ricerche e quant'altro sia utile a diffondere il servizio sociale dei disaster manager ai fini della cultura della prevenzione e protezione, sia in ambito pubblico e privato, promuovere ed organizzare studi e concorsi finalizzati ad accrescere la conoscenza tecnica nell'ambito delle finalità di protezione civile ed alla salvaguardia dell'ambiente, l’ innovazione apportata risulta dall’impiego di animali “Asini” per il supporto logistico in situazioni disagevoli. Gli animali possono essere impiegati per il supporto ludico ricreativo alle persone colpite da calamità. L'Associazione può aderire in ambito europeo ed internazionale ad altre associazioni e/o organizzazioni con finalità simili solo a condizione della totale salvaguardia dell'autonomia dell'Associazione stessa, e sempre che i rispettivi statuti non entrino in contrasto con quello dell'Associazione. L’Associazione si fa promotrice della tutela dell’ambiente attraverso l’impiego di persone e l’animale ASINO, intraprendere attività di didattica ambientale in collaborazione ad Enti, Associazioni già esistenti o in autonomia. Promuovere la cultura contadina attraverso la costituzione di fattorie pedagogiche e orto didattico, rivolte a scuole, centri diurni, organizzazioni Pagina 2 di 8 varie, famiglie e singoli individui, mirando sempre alla diffusione del benessere animale e della salvaguardia dell’ambiente. 3.6. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto svolgere anche attività commerciali e produttive marginali purché funzionali ed accessorie al raggiungimento degli scopi statutari e secondarie rispetto all’attività istituzionale, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 25 maggio 95. 3.7. Nell’ambito delle predette finalità - ma comunque entro i limiti della sua capacità giuridica - l’Associazione potrà compiere tutti i necessari atti patrimoniali e di disposizione di beni e servizi, ivi compresi quelli di acquistare supporti e strumenti necessari alla realizzazione degli scopi associativi, stipulare contratti anche immobiliari, sottoscrivere e stipulare a nome di tutti gli associati convenzioni con enti pubblici e privati, amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello provinciale. ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI 4.1. Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative. 4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione. 4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata. 4.4. Non sono soci, ma possono convenzionarsi con l’Associazione altre associazioni, aziende, enti ed istituti che abbiano finalità specifiche o principi generali affini e coerenti con le finalità sostenute dall’Associazione medesima. Questi possono beneficiare e contribuire alla vita sociale dell’Associazione nelle forme previste dalla convenzione e dal presente Statuto. Le altre associazioni, le aziende, gli enti che si convenzionano per svolgere attività di comune interesse con l’ Associazione possono farlo comunque a tempo determinato, secondo una procedura e nel rispetto delle linee di indirizzo che vengono deliberate ad hoc dal Consiglio Direttivo. 4.5. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. 4.6. L’Associazione dovrà munire tutti i soci della tessera sociale annuale. 4.7. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, nella misura deliberata dal Consiglio direttivo, che dovrà essere effettuata mediante versamento diretto al Cassiere dell’Associazione o ad altro mezzo individuato dal Consiglio Direttivo. 4.8. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative. Il diritto di voto è esercitato solo dai soci maggiorenni. 4.9. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. 4.10. I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive emanate dagli organi dell’Associazione. La mancata osservanza delle norme che regolano la vita associativa possono comportare l’esclusione del socio dall’Associazione. 4.11. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma. Pagina 3 di 8 4.12. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare per ogni mandato fino a 3 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione, i soci onorari non possono superare comunque in totale il numero di dieci. La qualifica di socio onorario è a vita ed esclude lo stesso dal pagamento della quota associativa annuale. ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO 5.1. Le domande di adesione dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo dell’Associazione che deve pronunciarsi sull’accoglimento entro 60 giorni dal ricevimento. Il giudizio di accoglimento è espresso in forma insindacabile. 5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione. 5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 5.4. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi. 5.5. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione. 5.6. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi. 5.7 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 5.8. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione. 5.9. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa. ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 6.1. Sono organi dell’associazione: - l’assemblea degli associati; - il consiglio direttivo; - il presidente; Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia - il collegio dei garanti; - il collegio dei revisori dei conti. ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 7.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro. 7.2. Ogni associato, che non sia organo dell’associazione, ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo associato. Pagina 4 di 8 7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati. 7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti: a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione; b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo; c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; d) approva eventuali regolamenti interni; e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei garanti ed il collegio dei revisori dei conti; f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione. ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA 8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione. 8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 8.3. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza. 8.4. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione. 8.5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega. 8.6. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. 8.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA 9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall’assemblea fra i propri associati. 9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente: a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea; d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea; Pagina 5 di 8 e) stabilisce l’entità delle quota associativa a carico degli associati. 9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati. 9.5.Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima seduta definisce il “regolamento di appartenenza” dell’Associazione che fissa i principi morali e comportamentali dei soci in relazione al loro rapporto con gli asini che, una volta deliberati, rappresentano le regole fondamentali cui attenersi per partecipare all’Associazione. Il regolamento di cui sopra, può essere modificato in qualunque successivo momento dal Consiglio Direttivo. 9.6. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione. 9.7. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica. 9.8. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea. In questo caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione dalla carica, il posto vacante viene assegnato, per il periodo di tempo mancante alla scadenza del quadriennio, al primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalla votazione. ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO 10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione. 10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sosituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. 10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 11.2. Il Collegio: - elegge tra i suoi componenti il Presidente; - esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; - riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti. Pagina 6 di 8 Art. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI 12.1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. 12.2. Il Collegio: - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE 13.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da: a)beni mobili ed immobili; b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) erogazioni, donazioni e lasciti. 13.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi degli associati e dei convenzionati; b) offerte dei sostenitori; c) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali e da da prestazioni di servizi convenzionati; d) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione; e) contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti Pubblici o Istituzioni Pubbliche, di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; f) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali; g) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche; h) proventi derivanti dalle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura consulenziale, commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali; i) ogni altra entrata compatibili con le finalità statutarie che concorra ad incrementare l’attivo sociale. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. 13.3. L’anno associativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Entro il mese di Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per predisporre il Bilancio preventivo dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. ARTICOLO 14 COSTITUZIONE DELLE SEZIONI LOCALI L’Associazione al fine di raggiungere i propri scopi può attivare sezioni locali munite di proprio statuto ed autonomia finanziaria. Pagina 7 di 8 Le sezioni sono attivate su approvazione vincolante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale. Le stesse eleggono i propri organi associativi. La sezione locale prima di costituirsi e adottare il proprio statuto dovrà sottoporre lo statuto medesimo all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale ed una volta registrato dovrà essere inviato in copia allo stesso. Lo statuto della sezione locale dovrà rispecchiare lo statuto dell’Associazione Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può richiedere alle sezioni di partecipare alle spese dell’Associazione Nazionale con le modalità da stabilire con apposito regolamento. ART. 15 SCIOGLIMENTO 14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 14.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni , utili e riserve agli aderenti. ART. 16 MODIFICHE DELLO STATUTO 15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART. 17 CONTROVERSIE 16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione. 16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia. 16.3. Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. 16.4. La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata. ART. 18 NORME INTEGRATIVE 17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia. Pagina 8 di 8