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cessione di quote sociali nelle snc e sas
SOCIETÀ DI PERSONE TRASFERIMENTO QUOTE società di persone CESSIONE DI QUOTE SOCIALI NELLE S.N.C. E S.A.S. SOMMARIO Artt. 2252, 2269, 2290, 2300, 2301, 2322 Codice Civile •schema di sintesi •approfondimenti Nell’ambito della società di persone, il socio può decidere di «uscire» dalla compagine sociale cedendo la propria quota di partecipazione. Tuttavia, in tale struttura aggregativa il socio non può trasferire liberamente la propria quota poichè occorre il, ha bisogno del consenso degli altri soci: il contratto di società di persone infatti, si presenta come un contratto basato sull’intuitus personae che vede l’identità e le qualità personali di ciascuno dei contraenti come determinanti. La sostituzione della persona del socio implica, inoltre, una modifica dell’atto costitutivo e, come tale, ai sensi dell’art. 2252 C.C., richiede il consenso di tutti i soci (unanimità), salvo che non sia pattuito diversamente, ossia che i soci abbiano inserito nell’atto costitutivo delle clausole che permettano di approvare a maggioranza il trasferimento della quota o addirittura consentano la libera trasferibilità. In ogni caso la modifica deve essere iscritta al registro imprese per conferirle validità nei confronti dei terzi. Esaminiamo pertanto le problematiche e le possibilità operative della cessione della quota del socio nelle società di persone, considerando le conseguenze relative alla responsabilità illimitata degli stessi. Si allega un promemoria per la predisposizione dell’atto e il fac-simile dell’atto di cessione quote (versione on line). SCHEMA DI SINTESI CESSIONE A TITOLO ONEROSO • Cessione subordinata al consenso unanime degli altri soci. Il trasferimento richiede Non è una fattispecie • Cessione subordinata al consenso della maggiol’unanimità dei consensi; espressamente contemranza dei soci. tuttavia, occorre l’analisi plata nel codice; pertanto ð si fa riferimento alle rego- ð dell’atto costitutivo che può ð • Clausole che prevedano il solo consenso del cedente e del cessionario con diritto di prelazione. prevedere diverse possibile generali sul contratto di • Clausole di gradimento. lità. vendita. • Principio della libera trasferibilità della quota. Perfezionamento di un ð Contratto preliminare FORMALITÀ contratto di compravendita PER IL ð avente per oggetto quote di TRASFERIMENTO ð Contratto definitivo partecipazioni sociali. CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI ALLA CESSIONE ð Semplice accordo fra le parti. ð Atto da iscrivere nel Registro delle Imprese. Il mancato consenso degli Il consenso dei soci è neFra cedente e cessionario si produrranno gli stessi altri soci non incide sul percessario per l’efficacia del ð contratto nei confronti ð fezionamento e la validità ð effetti della cessione dei soli diritti patrimoniali inerenti la quota. della cessione fra le parti. della società. È possibile escludere pattiziamente la necessità di consenso ð da parte degli altri soci. Il patto contrario deve essere contemplato nell’at- ð to costitutivo. Nella pratica, è necessaria FORMA • Atto pubblico. la forma scritta anche per la In teoria non sarebbe riDELL’ATTO DI ð ð pubblicità nel Registro del- ð • Scrittura privata autenticata. chiesta la forma scritta. TRASFERIMENTO le Imprese. ADEMPIMENTI Ai fini dell’ iscrizione del• Modello di deposito S2. L’atto non è opponibile ai terzi finchè non risulta AL REGISTRO ð la modifica della compa- ð • I ntercalare P per ogni socio ð dal Registro delle Imprese. IMPRESE gine sociale. fuoriuscito o subentrato. Il socio cedente risponde delle obbligazioni sociali sorte an- ð teriormente alla cessione. ð Esclusivamente nei confronti dei creditori sociali. RESPONSABILITÀ Socio cessionario che entra a far parte di una società già Risponde con gli altri soci per le obbligazioni soð costituita. ð ciali anteriori all’acquisto della qualità di socio. DEL SOCIO USCENTE • Dalla pubblicità della cessione nel Registro delle Imprese decorre il periodo annuaED ENTRANTE Fallibilità del socio uscile per l’estensione del fallimento al socio. ð to dalla società ð • Se è dichiarato il fallimento della società entro l’anno dalla fuoriuscita, la procedura coinvolge anche il socio receduto. CESSIONE DI QUOTE NELLA SAS ð Socio accomandatario ð Si applica stessa disciplina che per il socio di Snc. ð Socio accomandante ð La cessione richiede il consenso della maggioranza dei soci. R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 24.07.2013 N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 9 4 7 TRASFERIMENTO QUOTE società di persone APPROFONDIMENTI CESSIONE A TITOLO ONEROSO • Cessione quote sociali Art. 1470 C.C. e ss. • La cessione di quote sociali non è una fattispecie espressamente contemplata • Il trasferimento determina l’adal legislatore civilistico. lienazione dei diritti di natura: • Ai fini dell’individuazione della disci- .. amministrativa; plina applicabile, si fa riferimento alle .. patrimoniale. disposizioni generali dettate in materia di contratto di vendita. • Analisi atto costitutivo • È opportuno che il trasferimento sia pre- • Tali clausole saranno irrilevanceduto da una analisi dell’atto costituti- ti nelle società che richiedono vo della società per verificare la presen- l’unanimità dei consensi, ove za nello stesso di clausole di prelazione in ogni caso ciascun socio può o gradimento. Ciò in, particolare, nelle di per sè bloccare il trasferisocietà di persone che consentono la mento e, quindi, determinare la modifica dell’atto costitutivo a maggio- permanenza forzosa del socio nella società o il suo recesso. ranza. • Nell’atto costitutivo possono riscontrarsi diverse possibilità: .. cessione subordinata al consenso unanime degli altri soci. Si tratta della regola base che richiede l’unanimità dei consensi per ogni modifica dell’atto costitutivo. Tale consenso potrà essere prestato anteriormente o contestualmente (procedure preferibili) o in un momento successivo alla cessione; .. cessione subordinata al consenso della maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base della partecipazione agli utili qualora diversa rispetto alla quota di partecipazione al capitale; eventualmente l’atto costitutivo può introdurre anche regole specifiche (es.: per teste); .. clausole che prevedano il solo consenso del cedente e del cessionario, con attribuzione del diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla società. In questo caso i singoli soci potranno cedere la propria quota senza il vincolo del consenso a condizione che la offrano prima agli altri soci al medesimo prezzo e condizioni contrattate con il terzo; .. clausola di gradimento, con la quale il subentro in società dei nuovi soci è determinato dal possesso di determinati requisiti soggettivi (gradimento condizionato) o dal consenso di un organo sociale (mero gradimento); .. introduzione del principio della libera trasferibilità della quota. Un tale patto (anche se raro nella pratica operativa nelle società personali) è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza (Trib. Milano 22/12/89). FORMALITÀ PER IL TRASFERTIMENTO • Compravendita • Elementi dell’atto • L’atto con il quale si concretizza il tra- • Tali intese concluse nel pesferimento delle quote è necessario che riodo precontrattuale devono riporti tutti gli accordi raggiunti dai con- essere trasfuse o direttamente traenti nel corso delle trattative. nell’atto di cessione o in una scrittura privata, arricchita di condizioni o accordi collaterali e complementari. • La stipula definitiva è, solitamente preceduta da una scrittura privata preliminare, allo scopo di vincolare la volontà dei contraenti ed evitare i possibili ripensamenti. • Atto preliminare 8 R AT I O S o c i e t à N . 3 / 2 0 1 3 • Contratto avente per oggetto quote di partecipazioni sociali - • L’atto preliminare può assumere due for- • Nel primo caso, il contratto me diverse: si può stipulare, infatti: preliminare esprimerà una pro.. il cosiddetto “compromesso”; messa reciproca delle parti, che .. direttamente un contratto di compra- le obbligherà ad un comportavendita, con riserva di formalizzazione mento dovuto (obbligazione ad ufficiale. adempiere). • Nel secondo si avrà una compravendita già definitiva, ma con effetti giuridici limitati rispetto ai terzi. 9 5 9 4 Aggiornato al 24.07.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata SOCIETÀ DI PERSONE TRASFERIMENTO QUOTE società di persone VALENZA DELLA CESSIONE • Efficacia della cessione Cass. 9.09.1997, n. 8784 • La Corte di Cassazione ha ritenuto che il consenso • Lo stesso opera come dei soci riguardo il trasferimento di una quota di una "condicio iuris" per snc, risulti necessario per l’efficacia del contratto l'opponibilità del trasfenei confronti della società, ma non incida sul perfe- rimento della quota sozionamento e la validità della cessione fra le parti. ciale alla società. • Reciproco consenso • Il trasferimento, quindi, si perfeziona tra le parti con la prestazione del reciproco consenso, restando il consenso degli altri soci un elemento esterno al negozio, che può essere variamente manifestato ed anche desunto da fatti o comportamenti concludenti. • In pratica, il mancato consenso unanime dei soci comporta l’inefficacia del trasferimento della quota nei confronti della sola società, mentre la cessione resta valida ed efficace fra le parti. • Fra cedente e cessionario si produrranno, quindi, gli stessi effetti della cessione dei soli diritti patrimoniali inerenti la quota. • Diritti del cessionario • Il cessionario acquisisce: .. il diritto agli utili; .. diritto alla porzione di liquidazione • Unanimità dei consensi • L’unanimità dei consensi per la cessione della quota è richiesta anche qualora la stessa avvenga a favore di altro socio, poiché risulta comunque alterato il complessivo equilibrio delle relative partecipazioni fra soci. • Liceità delle clausole statutarie • Relativamente alla liceità, nel contratto sociale, di clausole che consentano di approvare a maggioranza il trasferimento di quota o addirittura di consentirne la libera trasferibilità, si osserva quanto segue. • Da un punto di vista operativo, si tratta di una sorta di consenso preventivo prestato dai soci, all’atto della stipula del contratto sociale (assimilabile a quello previsto dall’art. 1407, c. 7 C.C. in tema di cessione del contratto), assolutamente in linea con le disposizioni dell’art. 2252 C.C., che prevede per le modifiche dell’atto costitutivo l’unanimità dei consensi dei soci ”salvo il patto contrario”. • Tale clausola non minerebbe il principio dell’intuitus personae richiesto nelle società personali in quanto i soci, preventivamente alla sottoscrizione del contratto sociale, sarebbero consapevoli delle regole di quella società (che peraltro loro stessi hanno determinato) così come consapevoli ne saranno gli eventuali nuovi soci. • I creditori sociali non risultano danneggiati, poiché a fronte delle loro garanzie permangono le responsabilità del cedente (art. 2290) e del cessionario (art. 2269 C.C.). • Forma scritta • Non obbligatoria • Nella pratica, tuttavia, costituendo la cessione di quota una modifica dell’atto costitutivo, essa dovrà assumere la stessa forma di questo; quindi, sarà effettuata, di norma attraverso atto notarile o scrittura privata recante le firme delle parti autenticate da notaio. ESCLUSIONE PATTIZIA DEL CONSENSO UNANIME FORMA DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO • Non acquisisce la possibilità di amministrare la società. • La forma scritta è altresì richiesta per l’iscrizione della cessione ossia dell’atto di modificazione del Artt. 2296 e 2300 C.C. contratto sociale con variazioni nella compagine societaria, presso il Registro delle Imprese. • Gli amministratori devono richiedere, entro 30 giorni, l’iscrizione delle modificazioni dell’atto Art. 2300, c. 1, C.C. costitutivo al competente ufficio del Registro delle Imprese. • Anche motivi di certezza giuridica fra le parti e soprattutto nei confronti dei terzi rendono pressoché ineludibile la forma scritta, ritenuta necessaria, Cass. 31.10.1981, inoltre, da parte della giurisprudenza tutte le volte n. 5761. che il patrimonio sociale comprenda diritti o beni per il cui conferimento è necessario l’atto scritto (es.: immobili). R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 24.07.2013 N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 9 4 9 TRASFERIMENTO QUOTE società di persone REGISTRO IMPRESE • Obbligo di pubblicità • Ai fini dell’iscrizione della modifica della compagine sociale • La richiesta nel Registro delle imprese, si richiede la compilazione di: di iscrizio.. un modello di deposito S2; ne avverrà .. un intercalare P per ogni socio fuoriuscito o subentrato nella in forma compagine sociale, nonché per ogni socio la cui partecipaziotelematica ne nella società sia variata per effetto del trasferimento. • Inadempimento amministratori • In caso di inadempimento da parte degli amministratori al menzionato obbligo di pubblicità, sia il socio cedente sia il socio cessionario potrebbero provvedere, a spese della società, al deposito per l’iscrizione del trasferimento della quota sociale o, quanto meno, potrebbero ricorrere al tribunale affinché gli amministratori vengano condannati ad eseguire il deposito medesimo (estensione della disciplina prevista dall’art. 2296 C.C. anche alle modificazioni dell’atto costitutivo). • Mancata iscrizione • In mancanza dell’iscrizione dell’atto di cessione al Registro delle Imprese, il trasferimento non è opponibile ai terzi e il socio cedente risulta essere illimitatamente e solidalmente responsabile anche per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla cessione stessa ed alla sua fuoriuscita dalla società, a meno che egli non riesca a provare che i terzi conoscevano l’avvenuto scioglimento del vincolo sociale o avrebbero potuto conoscerlo utilizzando l’ordinaria diligenza (). Cass. 5.02.1979, n. 774 RESPONSABILITÀ DEI SOCI • Nuovo socio Art. 2269 C.C. • Diversa situazione invece, si profila per il nuovo socio che è responsabile infatti, per tutte le obbligazioni sociali, anche se sorte in data anteriore all’acquisto: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. • Scioglimento del rapporto sociale Art. 2290 C.C. • In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (vendita della quota, morte, recesso, esclusione), il socio è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, evento •Trib. che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi ido- Brescia 29.06.1989. nei. • Si ritiene che la società non sia legittimata ad avanzare al socio uscente richieste attinenti il pagamento dei debiti sociali. • R esponsabilità • In relazione alla responsabilità del cedente di quote di Snc, la Cassazione ha del cedente affermato: “In caso di cessione di quota di società in nome collettivo - qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali - lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota. Sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni, non hanno titolo a essere ritenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori” anche se tali debiti risultassero sorti anteriormente all’atto di cessione (Cass. 13.12. 2010, n. 25123). • L'onere derivante dal pagamento di obbligazioni contratte dalla società in epoca anteriore alla cessione della quota e non ancora estinte si riparte, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, unicamente in base al contenuto degli accordi contrattuali tra costoro intercorsi, essendo inapplicabili al riguardo sia le disposizioni degli artt. 2269 e 2290 C.C., in tema di responsabilità del socio verso i creditori sociali, sia quella dell'art. 2263 C.C., in tema di rapporti tra i soci, sia quella dell'art. 2289 C.C., in tema di liquidazione della quota del socio uscente (Cass. 12.01.2011, n. 525). Un eventuale patto contrario, quindi, non risulterebbe opponibile ai creditori ma sortirebbe una efficacia interna fra i soci. • Anche ai soci uscenti si applicano i principi della responsabilità sussidiaria rispetto alla società e del beneficium excussionis. In ogni caso, l’ex socio, se chiamato a pagare avrà diritto di regresso verso la società e gli altri soci della società. 10 R AT I O S o c i e t à N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 9 4 Aggiornato al 24.07.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata SOCIETÀ DI PERSONE TRASFERIMENTO QUOTE società di persone RESPONSABILITÀ DEI SOCI (segue) • Responsabilità • In merito ai soci entranti, di contro, vigono le disposizioni di cui all’art. 2269 del cessionario C.C. (richiamate dall’art. 2293) “Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”. • Per nuovi soci si intendono evidentemente sia quelli che sostituiscono un precedente socio, sia quelli che si aggiungono ai soci esistenti. Essa non è neppure limitata dal fatto che le obbligazioni preesistenti al suo ingresso risultino dalle scritture contabili o, comunque, dalla documentazione della società (Cass. 20.04.2010, n. 9326). Tale responsabilità non si estende ai rapporti interni tra i soci antecedenti al suo ingresso. • È da evidenziare, tuttavia, che i soci entranti possano prevedere, attraverso espresse pattuizioni, limiti alla loro responsabilità. Tali limitazioni a favore di soci della Snc e dei soci illimitatamente responsabili della Sas avranno solo efficacia interna, consentendo l’azione di regresso fra soci. In pratica, il socio beneficiario di un eventuale patto dovrà pur sempre rispondere nei confronti dei creditori della società con il proprio patrimonio (anche in misura superiore alla quota posta a suo carico rispetto alla partecipazione sociale sottoscritta visto il principio di solidarietà tipico delle società personali), ma una volta adempiuta l’obbligazione, avrà azione di regresso per l’intero nei confronti degli altri soci. FALLIBILITÀ DEL SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ • Principio generale CESSIONE QUOTE DELLA SAS • Soci • Per i soci accomandatari della Sas si applica la disciplina del trasferimento «per accomandatari atto tra vivi» prevista per i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo e le conseguenti formalità presso il registro imprese. • Essendo anche nelle Sas. l’«intuitus personae» dei singoli soci accomandatari essenziale per lo svolgimento dell’attività economica e il conseguimento dello scopo della società stessa, ed esistendo uno stretto rapporto fiduciario tra accomandatari e tra gli stessi e gli accomandanti, la cessione delle quote e la sostituzione di un socio accomandatario con un nuovo socio accomandatario devono essere subordinate al consenso di tutti gli altri soci accomandatari e, almeno, al consenso di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale dagli stessi sottoscritto (art. 2319 C.C.). • Il socio accomandatario-cedente rimane illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente responsabile per le obbligazioni sociali fino alla data in cui avviene il trasferimento, sempreché lo stesso venga iscritto nel registro delle imprese e, quindi, portato a conoscenza dei terzi (art. 2290 C.C.). • Il nuovo socio accomandatario è, invece, responsabile illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente per tutte le obbligazioni sociali, anche se sorte in data anteriore all’acquisto • Soci accomandanti • La dichiarazione di fallimento della Snc comporta, come conseguenza, la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, ma, a norma del secondo comma dell’art. 147 “il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale”, ossia dalla pubblicizzazione della cessione presso il registro imprese. • In proposito la Suprema Corte ha ritenuto che in assenza di tale pubblicità il recesso non sia idoneo ad escludere l’estensione del fallimento al receduto pronunciata ai sensi dell’art. 147 legge fallimentare, nè a riguardo assume rilevo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 16.06.2004, n. 11304). • Il trasferimento «per atto a causa di morte» della quota sociale è sempre possibile, mentre il suo trasferimento «per atto tra vivi» può essere attuato con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2322 C.C.). Analogamente, come per le Snc, il consenso dei soci alla cessione potrebbe anche essere escluso con espressa clausola statutaria, aver luogo previo consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale richiesta nell’atto costitutivo o, infine, ma meno frequentemente, essere limitato da una clausola di «prelazione» o di «gradimento». • In pratica, la cessione per «atto tra vivi» della quota del socio accomandante, quando non sia vietata dall’atto costitutivo, può aver sempre luogo, anche in mancanza del consenso della maggioranza dei soci, ma il contratto di cessione è efficace soltanto «inter partes» e non è opponibile alla società: pertanto il socio cessionario non può esercitare tutti i diritti connessi alla quota di partecipazione alla Sas. R AT I O S o c i e t à Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 24.07.2013 N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 9 4 11 TRASFERIMENTO QUOTE società di persone CLAUSOLE STATUTARIE • Prelazione DIVIETO DI CONCORRENZA • Con la clausola di prelazione, in generale si attribuisce ai soci il diritto di essere preferiti ai terzi, a parità di condizioni, nelle ipotesi in cui un altro socio della medesima società intenda alienare la propria partecipazione sociale. La finalità, in particolare, è quella di evitare l’ingresso di elementi non graditi nella compagine societaria e di non vedere alterati i rapporti di forza all’interno della stessa, senza escludere la possibilità, per chi lo desidera, di cedere la propria partecipazione. • Sotto il profilo operativo, la clausola di prelazione prevede la cosiddetta denuntiatio, vale a dire l’offerta in prelazione agli altri soci da effettuarsi prima di procedere al trasferimento della partecipazione al terzo. • Si tratta di una vera e propria proposta contrattuale da redigersi in forma scritta, in modo tale da consentire la conoscenza dell’avvenuta ricezione da parte degli altri soci. • Gradimento • Con l’introduzione nello statuto della clausola di gradimento, nelle società di persone i soci condizionano il trasferimento della partecipazione al consenso di uno, o come più frequentemente avviene, di tutti i soci. Così facendo la società viene a esercitare un controllo sulla composizione e sulla modifica della propria compagine. • Il socio che aliena la partecipazione sarà, infatti, sostituito solo da persona gradita agli altri soci secondo i criteri indicati in sede di statuto, evitando in tal modo che un vecchio socio (uscente totalmente o parzialmente) possa ingenerare l’ingresso di soggetti invisi agli altri soci. • Mancato rispetto • Cosa succede nel caso in cui la quota sia trasferita in spregio al diritto di gradimento o prelazione? Per la giurisprudenza più recente il trasferimento può considerarsi valido inter partes ma inefficace (e quindi inopponibile) nei confronti della società (Trib. Milano 28.12.2011). • Il socio non può svolgere un’attività economica che, per oggetto e luogo di svolgimento, sia in concorrenza con quella esercitata dalla società (art. 2301 C.C.). • Il divieto di concorrenza trova applicazione per tutti i soci della Snc inclusi quelli che non esercitano funzioni di amministrazione, e opera per tutto la durata del rapporto sociale, cessando naturalmente solo con la perdita della qualità di socio anche se la Cassazione ha ammesso che esso si possa estendere anche a periodi successivi (Cass. sent.,17.04.2003, n. 6169). • Anche il gradimento dovrà essere richiesto attraverso lettera raccomandata dal cedente agli altri soci presso la sede sociale della società (se i soci abbiano eletto domicilio presso la società o meno) o (preferibilmente) presso il domicilio di ciascun socio. • Per attività concorrenziale vietata si intende qualsiasi attività che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dall’impresa esercitata dalla società in nome collettivo. • Da valutare, quindi, la possibilità di configurazione del vincolo di cui all’art. 2557 C.C. il cui divieto di concorrenza è suscettibile di applicazione analogica in capo al soggetto che, anziché trasferire direttamente l’azienda, ponga in essere una cessione di partecipazioni societarie, ove detto trasferimento realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo a quello conseguente al trasferimento d’azienda vero e proprio (Cass. n, 9682 del 24.7.2000; Cass. n. 549 del 20.01.1997). • In pratica, si può ritenere applicabile l’art. 2557 C.C. per tutte le operazioni che, formalmente qualificate quali cessioni di quote societarie, di fatto attuano il trasferimento di complessi aziendali da un “imprenditore” a un altro. 12 R AT I O S o c i e t à N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 9 4 Aggiornato al 24.07.2013 Centro Studi Castelli S.r.l. 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