e non potra` essere piu` definito come legge « salva Previti ». Se
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e non potra` essere piu` definito come legge « salva Previti ». Se
Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 33 SEDUTA DEL dimento non sarà più e non potrà essere più definito come legge « salva Previti ». Se cosı̀ sarà, ce ne rallegriamo, anche perché potremo pensare che ciò forse sarà stato frutto, almeno in parte, della mobilitazione e denuncia non solo nostra, ma anche di tutto il mondo giuridico di destra, di sinistra e di qualsiasi orientamento politico e professionale. La nostra opposizione a questo provvedimento certamente non verrà meno per un’ipotetica approvazione di un emendamento che finalmente sterilizzerà gli effetti dello stesso su buona parte dei processi e, quindi, anche sul processo che vede coinvolto l’onorevole Previti il quale, a mio avviso, ha ben poco da lamentarsi perché – mi permetto di dire – in questo caso in esame non diventerebbe una norma contro Previti, ma semplicemente una norma che, anziché concedere un favore legislativo all’onorevole Previti, lo farà venir meno. La nostra è e rimane un’opposizione di merito che va al di là dello scandalo della strumentalizzazione della funzione giudiziaria in favore dell’onorevole Previti. Per questo motivo invitiamo l’Assemblea a votare a favore dell’emendamento in esame e degli altri presentati. Nel prosieguo dell’esame della proposta di legge in questione illustreremo nel merito, come peraltro abbiamo già fatto, le nostre ragioni di contrarietà su di essa. PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Mantini. Ne ha facoltà. PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l’emendamento in esame risponde alle obiezioni mosse in precedenza dal collega La Russa: innanzitutto, perché il requisito dell’età (70 anni) ai fini della concessione delle attenuanti viene stabilito con riferimento al momento della commissione del fatto e non a quello della sentenza e, in secondo luogo, perché il secondo requisito è che non vi sia recidiva. Desidero dire qualcosa, per quanto riguarda questo secondo tema, non soltanto relativamente agli argomenti spesi dal col- Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 lega La Russa, ma anche in ordine all’impostazione proposta dal collega Cirielli. Si badi: noi siamo assolutamente favorevoli a che vi sia la percezione, anche nei messaggi che diamo al paese attraverso l’attività legislativa, di una linea di rigore nei confronti del crimine e di chi delinque; tuttavia, riteniamo sbagliato pensare di applicare demagogicamente, in nome della recidiva, misure sostanzialmente incostituzionali, che si basano su una particolare punizione di chi, da recidivo, sconta la pena in modo regolare. Si tratta di due cose diverse: una cosa è, se si sceglie questa strada, l’aumento delle pene edittali per alcuni reati; altra cosa è privare dei benefici di cui alla cosiddetta legge Gozzini chi sconta la pena in modo regolare. La situazione nelle nostre carceri è di una gravità inaudita (a proposito di essa ho parlato non a caso di illegittimità). Si verifica una vera e propria violazione, a partire almeno dal 25 settembre 2005, del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, che, a garanzia del rispetto della dignità nell’esecuzione della pena, prescrive che le nostre carceri possiedano alcuni precisi requisiti. Oggi, la situazione è davvero allarmante. Sono 18 mila i detenuti in più: in totale, circa 60 mila rispetto ai 42 mila previsti. Più specificamente, nelle nostre carceri la situazione è la seguente: il 70 per cento dei detenuti non ha l’acqua calda in cella; il 60 per cento delle detenute non dispone nella cella di un bidet; il 18,8 per cento dei detenuti vive in carceri dove il bagno non è situato in un vano separato, ma collocato accanto al letto; l’82,6 per cento dei detenuti vive in carceri dove non vi sono cucine ogni 200 persone ristrette; il 29,3 per cento dei detenuti non può direttamente accendere le luci dall’interno della cella; il 18,4 per cento dei detenuti vive in celle dove anche durante la notte vi è luce intensa e non fioca o attenuata; e via dicendo. Si tratta di situazioni incivili ed anche illegittime ! Allora, una cosa è il rigore contro il crimine, un’altra cosa sono le misure demagogiche e propagandistiche che, mentre cercano di non riconoscere ai detenuti che Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 34 SEDUTA DEL scontano la pena i benefici legali previsti dal principio costituzionale, tendono a riaffollare artatamente le carceri, punendo i cittadini più deboli. È una scelta che non condividiamo e che, francamente, non vi fa neanche onore ! Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 (Presenti e votanti .......... 520 Maggioranza ..................... 261 Voti favorevoli ......... 241 Voti contrari .......... 279). che e interviene fortemente, limitandolo, sul potere discrezionale del giudicante, che significa la possibilità ed il potere di valutare il caso concreto in tutte le sue particolarità. Di qui, la possibilità per il giudicante di esprimere, di articolare un giudizio quanto più aderente al fatto concreto. Allontanandosi dalla concretezza dei fatti ed avvicinandosi, viceversa, all’astrazione della norma, si compie un’operazione culturalmente conservatrice, se mi si consente questo termine, comunque un’operazione culturale che non va nel senso di un diritto penale più moderno, di un processo più equo e più giusto. Il fatto perde tutte le sue connotazioni concrete ed il giudizio è espresso in astratto dall’alto. Noi, questo, lo ostacoliamo e pensiamo sia sbagliato ripristinare una cultura giudiziaria e giurisdizionale che, lo confermo, appartiene ad altri tempi della storia giudiziaria e della cultura del diritto del nostro paese. Passiamo alla votazione dell’emendamento Kessler 1.22, che avrà luogo a scrutinio palese. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’articolo aggiuntivo Bonito 01.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l’emendamento in esame proponiamo di intervenire sull’articolo 62-bis del codice penale, la norma codicistica che – ne abbiamo già discusso – disciplina le attenuanti generiche. In ordine a queste, non ho alcuna difficoltà a ritenere fondate le precisazioni poc’anzi fornite all’Assemblea dal collega Cirielli. Tuttavia, tali precisazioni, a mio avviso, non spostano di un millimetro la questione culturale, politica e giurisdizionale che è alla base delle scelte molto importanti di politica del diritto. In altri termini, l’impostazione culturale di chi ha proposto la norma sostituiva dell’articolo 62-bis del codice penale, che osteggiamo, va nel senso di limitare al massimo l’utilizzo delle attenuanti generi- (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 509 Maggioranza ..................... 255 Hanno votato sı̀ ...... 234 Hanno votato no .. 275). Prendo atto che l’onorevole Soro non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Passiamo alla votazione dell’emendamento Pisapia 1.42. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Pisapia. Ne ha facoltà. GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l’emendamento in esame tende a modifi- Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 35 SEDUTA DEL care la norma sostitutiva dell’articolo 62bis del codice penale che, come ben sappiamo, è stato introdotto nel settembre del 1944, al fine di dare al magistrato uno strumento teso ad adeguare la pena irrogabile e da erogare in concreto, tenendo conto della soggettività dell’autore, di chi ha commesso il reato, della sua condotta e della gravità o meno del fatto. Sappiamo anche che il nostro codice penale prevede le pene più elevate rispetto a quelle previste in tutti i codici moderni e proprio l’articolo 62-bis era ed è tuttora lo strumento che, quanto meno ai fini della commisurazione della pena (non sto parlando di prescrizione), dà al giudice la possibilità di erogare una pena equa, giusta, proporzionata e proporzionabile al fatto reato e a chi lo ha commesso. Le modifiche introdotte dall’originaria legge Cirielli non ci hanno visto d’accordo proprio perché limitano questo potere e, soprattutto, danno indicazioni ben precise al magistrato, che impediscono di valutare e di considerare l’autore del reato non solo rispetto al fatto reato, ma anche rispetto ad altri elementi estremamente importanti, quali le sue condizioni personali, sociali e le motivazioni che lo hanno indotto a delinquere, proprio al fine di rendere la pena aderente al dettato costituzionale, ossia una pena anche rieducativa. Per questo, appoggiamo questo emendamento e confidiamo che il Parlamento, nel suo complesso, possa approvarlo, in modo che vi possa essere una rivisitazione complessiva dell’articolo 62-bis del codice penale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista). PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Pisapia 1.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 (Presenti ............................. 508 Votanti ............................... 507 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 254 Hanno votato sı̀ ...... 226 Hanno votato no .. 281). Passiamo alla votazione dell’emendamento Carboni 1.21. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà. FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l’emendamento al nostro esame proponiamo di modificare, nell’ambito dell’articolo 62-bis, il termine « criteri » con quello di « disposizioni ». Riteniamo che tale modifica sia più coerente con il linguaggio tecnico-giuridico che deve essere patrimonio della formulazione codicistica. Peraltro, stiamo riferendo i criteri, ovvero le disposizioni, all’articolo 133 del codice penale, di cui si è poc’anzi occupato il collega Siniscalchi. L’articolo 133 del codice penale, norma fondamentale del nostro sistema giuridico, viene qui evocato per limitare il disposto della norma medesima: in quale maniera, forma e modi ? Escludendo il ricorso ai principi, alle disposizioni, alle formulazioni, alle descrizioni giuridiche dell’articolo 133 ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche; in altri termini, si sostiene con tale norma che contrastiamo e contestiamo che, nel momento in cui il giudice ritenga di dover applicare le attenuanti generiche, nello svolgere l’operazione processuale e giudiziaria, il giudice medesimo non debba tenere conto dell’articolo 133, primo comma, numero 3), norma che fa riferimento all’intensità del dolo e della colpa. In altri termini, si priva il magistrato di uno degli elementi strutturali del suo giudizio: cosa significa giudicare un comportamento se non valutare l’intensità dell’elemento psicologico che ha sostenuto nell’azione l’agente ? A noi sembra che questa limitazione, come prima sostenevo, risponda ad una esigenza culturale che appartiene – torno a ripetere – al passato della nostra storia. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 36 SEDUTA DEL PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Trantino. Ne ha facoltà. ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito, come tutti, l’evolversi di questa discussione e, soprattutto – ciò che più impressiona – l’attacco ai princı̀pi e alla certezza del diritto. Avevo prima convocato le mie energie nel silenzio; dopodiché mi sono determinato a dare una testimonianza di osservanza tecnica poiché, essendo uno dei tanti avvocati che siedono in questo Parlamento, ritengo di avere impiegato la mia vita ad interpretare la legge e mi sento violentato nella distorsione di principi che sino a ieri erano fondamenti della cultura di ognuno di noi impegnato nell’esercizio tecnico della legge. Devo subito dire che l’enfatizzazione, da un lato e dall’altro, è sempre deformante, nonché aggiungere che ognuno sta cercando di far uscire un messaggio che diventa « politica » e non tecnica novellatrice. Ho sentito da un collega esperto, avvocato apprezzato, dire che 50 mila detenuti – nientemeno ! – tornerebbero in libertà « nel mercato del crimine » (ho sentito questa espressione che riporto in modo assolutamente testuale). È sconvolgente, quando si apprende che l’intera popolazione carceraria rasenta quel numero impressionante (da grand-guignol) che è stato qui indicato, prossimo, se approvata la legge, alla libertà... Nella mia esperienza però – mi rivolgo a tutti i colleghi che svolgono la stessa attività – non ho mai avuto occasione di vedere un numero rilevante di cosiddetti « colletti bianchi » (per usare un’espressione giornalistica), vale a dire di detenuti per quei reati di cui si discute con toni apocalittici in tema di prescrizione. Il fatto è che abbiamo dimenticato che, davanti a questa improbabilità di detenzione, si è stabilita con forza l’esclusione dei soggetti pericolosi, in ordine all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale quando si vuole, di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 articoli 416, sesto comma (associazione a delinquere), 600, 601, 602-bis, 603 (sequestro di persona), 74 (reato associativo in tema droga) e cosı̀ di seguito. Vale a dire, i 50 mila detenuti che dovrebbero uscire dal carcere corrispondono, pur se in modo assolutamente approssimativo, al numero complessivo della popolazione carceraria; solo che i quattro quinti di questa appartiene alla testé menzionata fascia di esclusione; quindi, questo esercito che dovrebbe trovare la libertà, troverà invece un aggravamento della pena, in certi casi addirittura con una severità tale da essere difficilmente condivisibile; verso tali proposizioni, nutro invero le mie perplessità tecnico-etiche. Si aggiunga poi che le leggi sul falso in bilancio e sulle rogatorie, già approvate da questa Assemblea, dovevano portare alle stesse conseguenze disastrose di apertura delle carceri e di invasione della popolazione di delinquenti – uso l’espressione utilizzata in questa sede; non è certo quella che adotterei io – per incrementare ulteriormente il mercato del crimine; ma si è appurato che quanti sono stati liberati da queste leggi agevolatrici risultano essere prossimi allo zero. Infine, una proposta emendativa presentata ha fatto, per cosı̀ dire, cadere la maschera dell’osservanza solamente formale, affermando che le previsioni ivi richiamate dovrebbero essere stabilite a favore dell’ottantenne perché sconti gli arresti domiciliari. Ciò è un augurio di lunga vita per chi è condannato a quell’età, ma l’ottantenne che sconti gli arresti domiciliari è in condizione di essere salvaguardato mentre il settantenne non lo è. Ditemi, dunque, voi se questa non sia la dichiarazione ufficiale che siamo dinanzi ad una legge contra personam. È chiaro infatti come nel caso di specie, per quel settantenne (l’onorevole Previti), che ha avuto nel suo odierno intervento grandi accenti di orgoglio, respingendo l’eventuale beneficio, si sia in presenza di un allungamento che può determinare un’eventuale situazione negativa, che nessuno augura, ma che l’ipocrisia aziona. Dunque, la prescrizione a cascata, non c’è bisogno che questa Assemblea la voti: Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 37 SEDUTA DEL è nelle cose, come è stato osservato sulla base delle cifre ufficiali. Oggi, registriamo numeri impressionanti di pronunce di prescrizione; nella mia città, in un anno, si è avuto un aumento del 200 per cento del numero delle prescrizioni perché gli uffici sono intasati, perché i magistrati, pur lavorando anche il sabato, non sono in condizioni di provvedere. Quindi, siamo dinanzi ad una responsabilità di questa legge o ad una situazione oggettiva che si verifica e che questa legge vorrebbe disciplinare ? L’evento negativo esiste e precede i nostri lavori. PRESIDENTE. Onorevole Trantino... ENZO TRANTINO. Dunque, la prescrizione limita il principio di presunzione di innocenza perché chi beneficia della prescrizione con eventuali attenuanti o senza si trova nelle condizioni di rinunciare al principio di innocenza, cosı̀ come nel « dibattito » tra Caselli ed Andreotti è stato ribadito più volte, ma siamo di corta memoria, quando conviene. Per concludere: la giustizia con il fuso orario non ci piace: il magistrato che lavora in condizioni di dare risposte pronte, celeri e spesso giuste definisce il destino del giudicato in modo drammaticamente diverso dal magistrato che, o troppo afflitto dal lavoro o troppo afflitto da pigrizia, si trova nelle condizioni di negare il dovuto, rapportato a tempi diversi. La clessidra non è giustizia. PRESIDENTE. Onorevole Trantino... ENZO TRANTINO. Noi ci chiediamo: la giustizia solerte e la giustizia affollata possono essere confuse ? Difendiamo il sentimento della giustizia; non apprezziamo il risentimento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale) ! PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che alle ore 13,10 dovremo sospendere i nostri lavori perché seguirà alle 13,30 – orario che non è nelle nostre disponibilità – la riunione del Parlamento in seduta comune. Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Pisapia. Ne ha facoltà. GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, in relazione all’articolo 1, ed in particolare sempre in relazione alle circostanze attenuanti generiche, qualcosa che troppo spesso si dimentica; quando si parla di discrezionalità e di potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, l’articolo 132 pone espressamente dei limiti. Tali limiti risiedono proprio nel fatto che il giudice, nel momento in cui applica la pena, deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale. Allora, sopprimere la possibilità per il giudice di merito – non stiamo parlando del pubblico accusatore, del pubblico ministero o del procuratore generale –, e dunque del giudice di primo grado, del giudice del giudizio abbreviato e del giudice d’appello, di non tener conto dell’intensità del dolo, o del grado della colpa dell’autore di un fatto rilevante sotto il profilo penale, significhi porre sullo stesso piano situazioni completamente diverse. Ciò vuol dire non tener conto, ad esempio, del grado di colpa, dell’intensità del dolo e della consapevolezza della condotta; significa, in altri termini, trattare in modo uguale situazioni diverse: il che, a mio avviso, appare inammissibile, oltre che inaccettabile ed incivile. Ritengo pertanto che, dal punto di vista della civiltà giuridica, sia doveroso approvare l’emendamento attualmente al nostro esame (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista). PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Carboni 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — Prendo atto che l’onorevole Volontè non è riuscito a votare. A questo punto, onorevoli colleghi, al fine di consentire l’allestimento delle apposite cabine per lo svolgimento delle votazioni previste nell’ambito della riunione del Parlamento in seduta comune, sospendiamo i nostri lavori, per riprenderli al termine della seduta comune, e comunque non prima delle 16. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta. Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo (ore 13,08). MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo a fornire una risposta a due interpellanze da me presentate, esattamente la n. 2-01172 e la n. 2-01579, poiché si tratta di argomenti delicati. La prima, infatti, riguarda l’indotto FIAT nell’area industriale di Melfi, mentre la seconda concerne questioni relative al Ministero della salute, con particolare riferimento ai cittadini colpiti da talune patologie. Auspico che la Presidenza solleciti il Governo a fornire tempestivamente una risposta a questi strumenti di sindacato ispettivo. AMORUSO. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. FRANCESCO MARIA AMORUSO. Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare la risposta ad un’interrogazione che ho presentato il 13 luglio 2005, in cui Camera dei Deputati — SEDUTA DEL (Presenti e votanti .......... 505 Maggioranza ..................... 253 Hanno votato sı̀ ...... 231 Hanno votato no .. 274). FRANCESCO MARIA Chiedo di parlare. 38 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 sono evidenziati alcuni ritardi ed inadempienze da parte di certi uffici della procura di Foggia, in relazione ad alcune denunzie presentate dall’INPS relative ai falsi braccianti, circa il problema delle giornate agricole. Tale fenomeno sta diventando sempre più grave, tanto è vero che l’altro giorno quaranta facinorosi hanno invaso la sede regionale dell’INPS, minacciando il direttore regionale ed aggredendo un funzionario, che è stato ferito ed è stato successivamente ricoverato presso il policlinico di Bari. Sono fatti gravissimi, di fronte ai quali noi riteniamo necessario intervenire subito. Sollecito pertanto la Presidenza a far sı̀ che siano fornite risposte da parte della magistratura, del Ministero dell’interno e della prefettura di Foggia, che non può continuare a sostenere che bisogna andare incontro alle esigenze di tali cittadini, perché vi sono problemi. Coloro che risultano falsi braccianti di false aziende agricole non meritano di essere... PRESIDENTE. Onorevole Amoruso, lei sta facendo un intervento, come stesse svolgendo l’interrogazione citata. La sollecitazione è un intervento diverso... CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Onorevole Motta, mi richiamo al suo buon senso, perché bisogna allestire i seggi per la seduta comune. Ha facoltà di parlare. CARMEN MOTTA. Signor Presidente, sarò telegrafica. Intervengo per sollecitare la risposta ad un’interrogazione da me presentata il 21 settembre 2005, nella seduta n. 675. Si tratta dell’interrogazione n. 3-05036, relativa alla società Parmatour, una società coinvolta nel crac Parmalat, che in questo periodo sta vivendo problemi molto seri sul piano della propria riconversione. Credo di poter sollecitare una risposta, perché il tema è di estrema attualità. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, assicuro che le vostre sollecitazioni saranno trasmesse al Presidente della Camera affinché interessi il Governo. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 39 SEDUTA DEL Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune – che inizierà alle 13,30 –, e comunque non prima delle 16. La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16,35. PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI Missioni. PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bricolo, Caligiuri, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Cusumano, D’Alia, Delfino, Dell’Elce, Di Virgilio, Dozzo, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landolfi, Manzini, Martinat, Martinelli, Martusciello, Matteoli, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Romani, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremonti, Trupia, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali e Elio Vito sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantacinque, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna. Si riprende la discussione (ore 16,37). (Ripresa esame articolo 1 – A.C. 2055-B) PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato l’ulteriore subemendamento 0.10.54.1, che è in distribuzione. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l’emendamento Carboni 1.21. Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Passiamo agli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41. Sull’ordine dei lavori. ELIO VITO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ELIO VITO. Signor Presidente, ricordando che la legge 15 aprile 2005, n. 61, ha dichiarato il 9 novembre « Giorno della libertà », quale ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei paesi oppressi ed auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo, ed ha invitato tutte le istituzioni a ricordare annualmente questo giorno della libertà, mi sembrava opportuno che lo si potesse fare anche qui, alla Camera dei deputati. Non ho la malizia dell’onorevole Innocenti, il quale oggi ha affermato che abbiamo affrontato l’esame di un provvedimento piuttosto che di un altro utilizzando lo sciopero dei giornali. La mia malizia sicuramente non mi induce a credere che lo sciopero dei giornali, o delle televisioni, sia stato indetto per non ricordare il « Giorno della libertà », recentemente istituito con un voto della Camera, ma mi sembrava opportuno che potesse essere ricordato almeno in questa sede (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Lega Nord Federazione Padana – Commenti del deputato Maura Cossutta). Con l’occasione, desidero anche ringraziare i miei colleghi. Infatti, pur essendo tutti impegnati nella celebrazione del « Giorno della libertà », cui oggi parteciperà il Presidente del Consiglio, abbiamo ritenuto più opportuno, anche per la funzione che svolgiamo, rimanere in aula a fare il nostro dovere. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia). PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Elio Vito. Naturalmente, mi fa piacere che i colleghi abbiano deciso di festeggiare il Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 40 SEDUTA DEL « Giorno della libertà » restando in aula, come è compito e dovere dei parlamentari, e mi associo alle sue parole. Si riprende la discussione. (Ripresa esame dell’articolo 1 – A.C. 2055-B) PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41, non accettati dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 452 Maggioranza ..................... 227 Hanno votato sı̀ ...... 190 Hanno votato no .. 262). Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 455 Maggioranza ..................... 228 Hanno votato sı̀ ...... 195 Hanno votato no .. 260). Ricordo che le restanti proposte emendative riferite all’articolo 1 sono state dichiarate inammissibili. Passiamo alla votazione dell’articolo 1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà. FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 sull’articolo 1, desidero annunziare l’orientamento contrario del mio gruppo. Le motivazioni di tale scelta sono state già ampiamente espresse sia nel corso della discussione sulle linee generali, sia a margine delle dichiarazioni di voto sulle diverse proposte emendative presentate. In questo momento, siamo chiamati a votare l’articolo in esame in tutta la sua interezza e sistematicità. Esso reca, a nostro avviso, norme sbagliate, che introducono principi non condivisibili e che attaccano uno degli istituti tradizionalmente accettati ed attualmente presenti nell’ambito dell’ordinamento giuridico penale: mi riferisco alle circostanze attenuanti generiche. Come ho già ricordato nella parte antimeridiana della seduta (ma giova riprendere il discorso anche questo pomeriggio), le circostanze attenuanti generiche costituiscono un istituto del diritto penale introdotto con un provvedimento del 1944. Esse vennero inserite nell’ordinamento penale per attenuare i caratteri di rigidità presenti nella codificazione del periodo fascista. Tale istituto venne introdotto, infatti, per consentire al magistrato giudicante di valutare il caso sottoposto al suo esame ed al suo giudizio in tutta la sua articolazione e, se mi consentite, in tutta la sua « ricchezza di vita ». Ciò per consentire che il giudizio espresso dal processo fosse perfettamente aderente al fatto che veniva, appunto, sottoposto al processo. Si compie un passo indietro, perché si limita la possibilità da parte del giudicante di valutare il fatto in tutta la sua ricchezza, e lo si fa sposando una cultura giuridica molto vicina ai principi propri dei regimi più autoritari. Per queste ragioni, rapidamente espresse, credo che la norma debba essere cassata. Tra l’altro, è una di quelle norme che, nell’ambito della schizofrenia di questo provvedimento, appartiene alla parte, per cosı̀ dire, « dura », alla parte che vuole esprimere un atteggiamento... PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bonito. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 41 SEDUTA DEL FRANCESCO BONITO. Concludo, signor Presidente. Dicevo, che tale norma appartiene alla parte che vuole esprimere un atteggiamento severo del legislatore. Poi parleremo, ovviamente, della parte del provvedimento che ha un segno schizofrenico completamente opposto. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 1. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti ............................. 463 Votanti ............................... 462 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 232 Voti favorevoli ......... 280 Voti contrari .......... 182). (Esame dell’articolo 2 – A.C. 2055-B) PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l’allegato A – A.C. 2055-B sezione 6). Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione. ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 2. PRESIDENTE. Il Governo ? LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento Magnolfi 2.6. Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà. FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l’articolo 2 del provvedimento in esame è stato introdotto dal Senato e riguarda l’articolo 644 del codice penale, ossia il reato di usura. Secondo le denunce fatte già nel corso della prima lettura del provvedimento, il reato di usura costituiva uno degli esempi per dimostrare quanto fosse sbagliato il provvedimento che stavamo esaminando, giacché per il medesimo reato di usura si registrava un’insopportabile diminuzione dei termini prescrizionali. Stiamo parlando di un reato particolarmente odioso; stiamo parlando di un reato di grandissima rilevanza sociale, soprattutto per alcune zone importanti del territorio nazionale. Per evitare tale conseguenza inaccettabile, i senatori hanno aumentato le pene edittali per il reato di usura; i nostri emendamenti sul punto seguono tale direzione e, per quanto riguarda la parte sanzionatoria pecuniaria e la parte sanzionatoria detentiva, propongono una severità ancora maggiore. Va rilevato inoltre che, nonostante la nuova riformulazione sanzionatoria del reato di usura, questo provvedimento comporterà come effetto e come conseguenza che i termini prescrizionali del reato di usura, in relazione ai processi pendenti, diminuiranno. Ciò deve essere chiaro a tutti, e di ciò tutti i colleghi debbono avere coscienza e consapevolezza. PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Mantini. Ne ha facoltà. PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, lei non aveva visto la mia richiesta di intervento nel corso della discussione dell’articolo 1 del provvedimento in esame. In ogni caso, intervengo sull’articolo 2, anche se il tema ora in discussione è quello della modifica del reato di usura; tuttavia, il tema generale è quello del senso sostanziale di questa proposta di Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 42 SEDUTA DEL legge, in relazione alla nuova disciplina delle circostanze attenuanti e della modifica della prescrizione. Noi non neghiamo – né abbiamo mai negato – che sia necessaria una riforma della disciplina della prescrizione del reato, che ha una natura complessa e che coinvolge istituti e valori delicati di politica criminale e costituzionale ed anche di democrazia e di libertà; una riflessione sulla prescrizione, che ha due motivazioni storiche e giuridiche: la prima è la ragione utilitaristica della prescrizione; la seconda è la garanzia nei confronti dell’imputato. La funzione utilitaristica nasce (in merito, è d’obbligo recitare Beccaria) dalla concezione liberale ed utilitaristica del diritto penale, in cui si sottolinea l’esigenza della prontezza della pena. Tuttavia, è chiaro che le osservazioni svolte dai colleghi della maggioranza nel corso di questo dibattito sono inaccettabili, perché il principio della ragionevole durata del processo si persegue con una politica giudiziaria adeguata a risolvere le molte incrostazioni di questo ircocervo, come altre volte è stato definito il nostro processo penale, in cui si sommano le garanzie proprie del rito inquisitorio e quelle del rito accusatorio. È un monstrum finale in cui valgono i molti gradi di impugnazione, ma anche gli obblighi di motivazione delle sentenze, tutte le garanzie tipiche del processo accusatorio negli incidenti probatori, e cosı̀ via. In questo modo, il processo è destinato – come le statistiche ci segnalano – alla prescrizione. Dunque, è necessario – certo – agire affinché vi sia la prontezza della pena; tuttavia, occorre farlo non semplicemente riducendo i termini prescrizionali per i processi più complicati, bensı̀ agendo sulla struttura del processo, cosa che questa maggioranza si è guardata bene dal fare. La seconda ragione riveste carattere di garanzia per l’imputato, affinché (sempre per usare le parole di Beccaria) non vi sia incertezza della sorte di un cittadino. Condividiamo anche questa ragione e l’abbiamo condivisa, tanto che abbiamo presentato alcune proposte (ve ne è anche una di cui sono primo e solitario firma- Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 tario) sulla riforma della prescrizione nell’ambito dell’affermazione del principio della ragionevole durata del processo. Ma nulla è stato fatto nel senso di aprire un confronto sulla riforma della prescrizione. Quindi, siamo dinanzi ad una misura legislativa che reca tutti i vizi già emersi nel corso del dibattito. Inoltre, tale riforma della prescrizione è tesa esclusivamente ad abbreviare, in modo sufficientemente casuale e, quindi, anche irragionevole, la disciplina delle prescrizioni in relazione ad una serie di reati anch’essi gravi, con qualche contemperamento, come nel caso dell’usura, ma con una notevole irragionevolezza. Si sarebbe dovuto, invece, collegare la prescrizione all’effettivo esercizio dell’azione penale, secondo criteri ormai affermati in altri ordinamenti. Questo è ciò che abbiamo proposto. Voi, invece, avete proposto tutt’altro, peraltro con fini reconditi e con misure che vengono modificate in corso d’opera. Mi sembra che non rendiate un buon servizio alla giustizia e al paese, né ai vostri compagni di strada. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Magnolfi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 507 Maggioranza ..................... 254 Voti favorevoli ......... 233 Voti contrari .......... 274). Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Finocchiaro 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 43 Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti ............................. 504 Votanti ............................... 503 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 252 Voti favorevoli ......... 220 Voti contrari .......... 283). (Presenti e votanti .......... 505 Maggioranza ..................... 253 Voti favorevoli ......... 227 Voti contrari .......... 278). Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Fanfani 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Bonito 2.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti ............................. 504 Votanti ............................... 503 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 252 Voti favorevoli ......... 230 Voti contrari .......... 273). (Presenti e votanti .......... 500 Maggioranza ..................... 251 Voti favorevoli ......... 225 Voti contrari .......... 275). Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Grillini 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti ............................. 498 Votanti ............................... 497 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 249 Voti favorevoli ......... 220 Voti contrari .......... 277). (Presenti e votanti .......... 501 Maggioranza ..................... 251 Voti favorevoli ......... 228 Voti contrari .......... 273). Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Fanfani 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). (Segue la votazione). Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 44 SEDUTA DEL Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 500 Maggioranza ..................... 251 Voti favorevoli ......... 226 Voti contrari .......... 274). Passiamo alla votazione dell’articolo 2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà. GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo articolo. Ricordo che esso è stato introdotto dal Senato. Si tratta di una novità che aumenta le pene minime e massime per il reato di usura. Evidentemente, è stato dichiaratamente un escamotage, uno strumento utilizzato dai senatori per neutralizzare gli effetti devastanti che la nuova disciplina della prescrizione, che si introduce con questa legge, avrebbe sui processi riguardanti un reato cosı̀ grave ed odioso come quello di usura. Sappiamo che la cosiddetta ex Cirielli andrebbe a ridurre da 15 a 7 anni e mezzo il termine massimo entro cui si compie il termine di prescrizione per questo reato, portando cosı̀ il fenomeno dell’usura ad una situazione di sostanziale impunità. Essendosi resi conto di questo problema, i senatori hanno trovato la scappatoia dell’aumento della pena edittale per il reato di usura, in modo tale che viene annullato l’effetto negativo della disciplina contenuta in questo provvedimento su tale reato. Non è una soluzione che ci piace. Non è una soluzione che ci piace, ma è una delle tante « zeppe » che dovete mettere a questa legge mal fatta per evitarne i suoi effetti negativi più evidenti ed estremi. Non è neanche una soluzione molto liberale: con una mano si abbassano e si dimezzano i tempi di prescrizione e, con l’altra mano, si aumentano le pene per i reati. Non ci sembra il modo di fare una politica criminale. Si tratta solo di un piccolo espediente di riduzione del danno limitatamente ad un solo reato, ad un solo fenomeno criminale. Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Nonostante questo, proprio nell’ottica della riduzione del danno, noi voteremo a favore di questo articolo. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 2. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 507 Maggioranza ..................... 254 Voti favorevoli ......... 366 Voti contrari .......... 141). (Esame dell’articolo 4 – A.C. 2055-B) PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 4 (vedi l’allegato A – A.C. 2055-B sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà. FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l’articolo 4 della proposta al nostro esame disciplina e riscrive l’articolo 99 del codice penale, recante la rubrica « Recidiva ». Pertanto, siamo in presenza di una delle norme importanti del provvedimento esaminato. Si tratta della norma attraverso la quale si opera un’importante trasformazione di questo antico istituto, per più versi ormai considerato superato dalla dottrina penalistica più avveduta ed avanzata. A noi preme sottolineare, in relazione a questa norma, che per più versi le modifiche apportate sono irrazionali e, spesso, anche non ragionevoli. Si è tentata una riscrittura che accentuasse i caratteri di rigore della norma stessa. D’altra parte, la Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL recidiva è un istituto che appartiene ad una cultura giuridica che si è ispirata molto ai principi dell’autoritarismo. Nel tentativo di edulcorare il rigore della norma iniziale, si è passati ad una modifica sostanziale. Com’è noto, l’istituto della recidiva, secondo la norma vigente, si applica a tutti i reati, ai delitti e alle contravvenzioni, ai reati colposi e a quelli dolosi. Nella versione che ci viene presentata, frutto di una proposta iniziale assai rigorosa, poi edulcorata da emendamenti, si limita l’applicazione dell’istituto ai delitti non colposi. Orbene, da parte nostra vi è una piena condivisione sulla necessità di limitare l’applicazione dell’istituto, ma tale limitazione dovrebbe rispondere a principi di ragionevolezza. Quelli scelti nella proposta che ci accingiamo a votare non ci appaiono per nulla ragionevoli. Faccio alcuni esempi per cercare di sostenere il mio assunto: limitare la recidiva al delitto non colposo significa – perdonatemi l’ovvietà – limitarla al delitto doloso. Sappiamo, tuttavia, che esistono delitti colposi particolarmente importanti. Dunque, vi sarà grande rigore per una persona che vent’anni fa è stata imputata di danneggiamento e che torna a commettere tale reato che non necessariamente, nei fatti, deve essere particolarmente grave, e non si applica l’istituto agli omicidi colposi. Non si applica la recidiva, ad esempio, a chi reiteratamente commette lesioni colpose connesse alla colpa professionale: tale circostanza ci sembra assolutamente irrazionale. Non è tutto: limitare la recidiva al delitto non colposo, quindi escludere la contravvenzione, significa, ad esempio, escludere dall’applicazione della recidiva contravvenzioni importanti come quelle edilizie. Anche in questo caso si può fare un confronto: massimo rigore per chi ha ingiuriato in più circostanze, magari vent’anni fa, dieci anni fa, cinque anni fa, e minor rigore possibile a chi consuma reati contravvenzionali di particolare importanza, come, ad esempio, quelli connessi alla tutela dell’ambiente ed i reati urbanistici. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 45 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Indı̀co la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 4. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). (Presenti ............................. 511 Votanti ............................... 510 Astenuti .............................. 1 Maggioranza ..................... 256 Voti favorevoli ......... 279 Voti contrari .......... 231). Prendo atto che l’onorevole Lezza non è riuscito ad esprimere il proprio voto. (Esame dell’articolo 6 – A.C. 2055-B) PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l’allegato A – A.C. 2055-B sezione 8). ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei richiamarmi all’articolo 49 del regolamento per porre una questione già sollevata in quest’aula con riferimento al provvedimento in esame ed alla votazione dell’articolo 6, l’articolo che introduce il tema della prescrizione. Come lei ricorderà, signor Presidente, nella seduta del 15 dicembre dello scorso anno, l’onorevole Violante sollevò la questione relativa al fatto che, sulla base dei precedenti e della decisione della Presidenza, nonché di una decisione adottata dalla Giunta per il regolamento nel 2002, restano escluse dal voto segreto le norme che riguardano la prescrizione. Tale questione è, a mio avviso, difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico. Allora l’onorevole Violante argomentò, a mio avviso in maniera Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — 46 SEDUTA DEL assolutamente soddisfacente, facendo notare come si voti a scrutinio segreto, come abbiamo fatto fino a questo momento, quando si tratta di circostanze aggravanti piuttosto che di circostanze attenuanti, e si voti, invece, a scrutinio palese per le questioni riguardanti l’estinzione del reato, dunque il cuore della questione. Mi permetto di ricordarle, signor Presidente, che in quell’occasione ella parve colpito dalla qualità della questione che, seppure con diversi accenti, venne ripresa anche dall’onorevole Vito ed affermò che vi sarebbe stata una riunione della Giunta per il regolamento che avrebbe affrontato nuovamente la questione proprio perché le motivazioni adoperate e la qualità stessa della questione, a suo avviso, meritavano che la Giunta per il regolamento vi ritornasse. Aggiunse anche che la Giunta per il regolamento non avrebbe avuto luogo durante i lavori parlamentari di quella giornata, ma che all’esito dell’approvazione del provvedimento la Giunta sarebbe stata convocata. Ciò non è avvenuto per varie e diverse ragioni, per i lavori che, come sempre, incalzano la Presidenza e la stessa Giunta che, pure, viene riunita per questioni, a mio avviso, meno rilevanti della suddetta. Ritengo che la questione vada oggi riproposta con la stessa identica forza con la quale venne sollevata allora. Mi permetto anche di aggiungere un’altra osservazione. Se la questione non è sostenibile, a mio avviso, dal punto di vista giuridico, qualcuno deve spiegarmi perché sugli elementi costitutivi del reato il voto è segreto, mentre sull’estinzione del reato il voto deve restare palese (potrei citare qualche latinorum, ma mi astengo). Non si rinvengono obiezioni nemmeno nel fatto che, per buona parte dell’iter di questo provvedimento (si sta esaminando in quarta lettura), avremmo votato sull’articolo 6 e su quelli riguardanti la prescrizione con il voto palese e che un’eventuale decisione in senso diverso, a mio avviso auspicabile e giusta, da parte della Giunta per il regolamento cambierebbe la regola. Camera dei Deputati — 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Il nostro ordinamento, infatti, conosce perfettamente la possibilità di cambiare la regola interpretativa, in questo caso si tratta della regola procedurale, nel corso del procedimento. Basti pensare che la Cassazione può restituire il processo al giudice di merito, suggerendo o imponendo, in realtà, un’altra interpretazione della regole da applicare nel caso concreto. Quindi, l’ordinamento conosce procedimenti che usano diversamente la dizione della norma, lo strumento processuale a seconda dell’interpretazione che ne viene data e che può essere difforme da quella con la quale è stata precedentemente applicata la norma stessa. Sono queste le ragioni per le quali le sottopongo la questione, anche in considerazione dell’attenzione che dimostrò allora (sono andata a rileggere i resoconti di quella giornata nel corso della quale più volte si tornò sulla questione), nella convinzione che si tratta di un tema centrale. PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, la ringrazio per il garbo con cui mi ha posto la questione e per la giustificazione che ha cercato di fornirmi per la mancata convocazione della Giunta per il regolamento. La ringrazio sentitamente e sinceramente, ma non si trattava del problema degli impegni che avrebbero consentito la convocazione della Giunta. Come lei sa, in dottrina si è dibattuto circa la natura processuale o sostanziale della prescrizione e l’interpretazione del regolamento che lei pone in discussione (stiamo parlando del regolamento della Camera, mentre diverso è il problema di altre sedi giurisdizionali), è già stata adottata in più occasioni. Ricordo, oltre che l’esame in prima lettura del provvedimento in discussione, le sedute nelle quali sono state esaminate la legge sulle rogatorie, la legge sul legittimo sospetto, nonché la legge di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione. Il voto segreto è stato analogamente negato sulle disposizioni riguardanti l’estinzione di reato (si faccia riferimento alle sedute riferite alla delega ambientale). Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 6, ad eccezione del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, del quale raccomanda l’approvazione e dell’emendamento Cirielli 6.50, sul quale esprime parere favorevole. Camera dei Deputati — SEDUTA DEL Tale interpretazione è indubbiamente restrittiva, ma trova il suo fondamento nella rigorosa enunciazione dei presupposti per la richiesta dello scrutinio segreto che è stata effettuata in sede di Giunta per il regolamento. Naturalmente, nessuna interpretazione, come lei ha ricordato, è definitiva e non suscettibile di cambiamento o, eventualmente, a seconda dei punti di vista, anche di miglioramento. Nella seduta del 15 dicembre 2004, il presidente Violante mi ha sollevato il problema ed io mi sono riservato di convocare la Giunta per il regolamento per una riflessione in ordine a tale punto. In quella sede, come risulta dai resoconti, ho, tuttavia, anche precisato che un’eventuale riconsiderazione della questione avrebbe potuto aver luogo solo a conclusione dell’iter del provvedimento in esame; dunque, convocherò la Giunta per il regolamento, che, evidentemente, non ho convocato non per questioni inerenti al tempo, una volta concluso l’esame del provvedimento. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, non posso quindi che confermare l’orientamento adottato nel corso della prima lettura dello stesso. Aggiungo, onorevole Finocchiaro, che lei ha perfettamente ragione. Non sarebbe stato un peccato di lesa maestà procedere a dei cambiamenti in questo momento, ma ritengo che sia preferibile uniformarsi all’atteggiamento assunto quando lo stesso provvedimento venne discusso in prima lettura dalla Camera dei deputati. Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all’articolo 6. PRESIDENTE. Il Governo ? 47 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Russo Spena 6.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 495 Maggioranza ..................... 248 Hanno votato sı̀ ...... 227 Hanno votato no .. 268). Passiamo alla votazione dell’emendamento Kessler 6.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà. GIOVANNI KESSLER. Con l’articolo 6 si entra nel merito di questo contestato provvedimento. Tale articolo è un inserto geneticamente modificato, frutto di un emendamento senza padri che ha modificato completamente una proposta di legge vertente su tutt’altro argomento, introducendo questa nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di un inserimento geneticamente modificato che è stato rifiutato dal padre naturale del provvedimento, l’onorevole Cirielli. Intendo ribadire i nostri motivi di contrarietà sul merito di questo provvedimento, che sono molti, ben fondati e gravi. Non è vero, colleghi, che abbassando drasticamente – come prevede l’articolo 6 – i termini di prescrizione di una serie di reati di media gravità, i processi avranno un iter più spedito. Questa è la tesi che anche oggi abbiamo visto sostenere dall’onorevole Pecorella, che tuttavia appare sbagliata ed illusoria, come se per magia, prevedendo un minor tempo per lo svolgimento del processo, quest’ultimo possa concludersi più rapidamente. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — DISCUSSIONI — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL Non è cosı̀, anzi è vero esattamente il contrario. Sappiamo che oggi tutto il processo penale è dominato ed inquinato dalla disciplina della prescrizione, che opera oggettivamente come un potente fattore per l’adozione di ogni tipo di espediente al fine di dilatare i tempi processuali; le stesse impugnazioni sono utilizzate per tale scopo. Se si dimezzano i tempi di prescrizione di un reato si rendono più appetibili, più facili e dunque largamente più praticate tutte le tecniche dilatorie che oggi costituiscono una delle cause della lunghezza dei processi. Chi non avrà modo di difendersi nel merito da una accusa potrà ricorrere, ancora più facilmente di quanto avvenga oggi, alle tecniche dilatorie che tendono ad allungare il processo perché tanto poi vi è il premio della prescrizione che fa terminare il processo. Questa non è certo una regola di buona giustizia, non potrà costituire un modo per far divenire i processi più veloci, che diverranno anzi più lunghi, mentre sarà sicuramente un modo per lasciare inevasa una larga parte della domanda di giustizia esistente in questo paese. Mi riferisco a quella delle persone sottoposte a processi, che desiderano che il processo finisca in quanto vogliono che si sappia che sono innocenti. Infatti, non sempre le persone sotto processo si vogliono difendere dal processo, ci sono anche quelle che hanno l’aspettativa di un processo e di una decisione finale dello stesso. Senza parlare dell’aspettativa delle vittime dei reati che chiedono che si faccia giustizia e che i processi giungano a conclusione, nonché dell’aspettativa della società che non può vivere senza giustizia. L’unico modo che noi abbiamo di fare giustizia è proprio quello di svolgere e terminare i processi, non quello di fulminarli perché non sono abbastanza veloci. Sarebbe come decidere di chiudere un ospedale perché non riesce a guarire i suoi malati in tempi ragionevoli, gettandoli per la strada. Non è questo il modo di fare giustizia. PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 48 9 NOVEMBRE 2005 — N. 702 Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 495 Maggioranza ..................... 248 Hanno votato sı̀ ...... 225 Hanno votato no .. 270). Indı̀co la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 6.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni). (Presenti e votanti .......... 499 Maggioranza ..................... 250 Hanno votato sı̀ ...... 221 Hanno votato no .. 278). Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e Kessler 6.14. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà. GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento tecnico, per quanto molto semplice, per chi avrà la pazienza di ascoltarlo. Gli emendamenti al nostro esame si propongono di abrogare un comma introdotto dal Senato. Il Senato – che come dicevo prima si è reso conto dell’enormità dello tsunami chiamato ex Cirielli che sta per abbattersi sulla giustizia italiana – ha cercato di porre alcuni piccoli rimedi, ovvero alcune « pezze ». Una di queste prescrive che, nel calcolo dei tempi della prescrizione, non si tenga conto delle disposizione di cui all’articolo 69 del codice penale, in poche