...

e non potra` essere piu` definito come legge « salva Previti ». Se

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

e non potra` essere piu` definito come legge « salva Previti ». Se
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
33
SEDUTA DEL
dimento non sarà più e non potrà essere
più definito come legge « salva Previti ». Se
cosı̀ sarà, ce ne rallegriamo, anche perché
potremo pensare che ciò forse sarà stato
frutto, almeno in parte, della mobilitazione e denuncia non solo nostra, ma
anche di tutto il mondo giuridico di destra,
di sinistra e di qualsiasi orientamento
politico e professionale.
La nostra opposizione a questo provvedimento certamente non verrà meno per
un’ipotetica approvazione di un emendamento che finalmente sterilizzerà gli effetti dello stesso su buona parte dei processi e, quindi, anche sul processo che
vede coinvolto l’onorevole Previti il quale,
a mio avviso, ha ben poco da lamentarsi
perché – mi permetto di dire – in questo
caso in esame non diventerebbe una
norma contro Previti, ma semplicemente
una norma che, anziché concedere un
favore legislativo all’onorevole Previti, lo
farà venir meno.
La nostra è e rimane un’opposizione di
merito che va al di là dello scandalo della
strumentalizzazione della funzione giudiziaria in favore dell’onorevole Previti. Per
questo motivo invitiamo l’Assemblea a votare a favore dell’emendamento in esame
e degli altri presentati.
Nel prosieguo dell’esame della proposta
di legge in questione illustreremo nel merito, come peraltro abbiamo già fatto, le
nostre ragioni di contrarietà su di essa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l’emendamento in esame risponde
alle obiezioni mosse in precedenza dal
collega La Russa: innanzitutto, perché il
requisito dell’età (70 anni) ai fini della
concessione delle attenuanti viene stabilito
con riferimento al momento della commissione del fatto e non a quello della
sentenza e, in secondo luogo, perché il
secondo requisito è che non vi sia recidiva.
Desidero dire qualcosa, per quanto riguarda questo secondo tema, non soltanto
relativamente agli argomenti spesi dal col-
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
lega La Russa, ma anche in ordine all’impostazione proposta dal collega Cirielli.
Si badi: noi siamo assolutamente favorevoli a che vi sia la percezione, anche nei
messaggi che diamo al paese attraverso
l’attività legislativa, di una linea di rigore
nei confronti del crimine e di chi delinque;
tuttavia, riteniamo sbagliato pensare di
applicare demagogicamente, in nome della
recidiva, misure sostanzialmente incostituzionali, che si basano su una particolare
punizione di chi, da recidivo, sconta la
pena in modo regolare. Si tratta di due
cose diverse: una cosa è, se si sceglie
questa strada, l’aumento delle pene edittali
per alcuni reati; altra cosa è privare dei
benefici di cui alla cosiddetta legge Gozzini
chi sconta la pena in modo regolare.
La situazione nelle nostre carceri è di
una gravità inaudita (a proposito di essa
ho parlato non a caso di illegittimità). Si
verifica una vera e propria violazione, a
partire almeno dal 25 settembre 2005, del
regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, che, a garanzia del
rispetto della dignità nell’esecuzione della
pena, prescrive che le nostre carceri possiedano alcuni precisi requisiti.
Oggi, la situazione è davvero allarmante. Sono 18 mila i detenuti in più: in
totale, circa 60 mila rispetto ai 42 mila
previsti. Più specificamente, nelle nostre
carceri la situazione è la seguente: il 70
per cento dei detenuti non ha l’acqua
calda in cella; il 60 per cento delle detenute non dispone nella cella di un bidet;
il 18,8 per cento dei detenuti vive in
carceri dove il bagno non è situato in un
vano separato, ma collocato accanto al
letto; l’82,6 per cento dei detenuti vive in
carceri dove non vi sono cucine ogni 200
persone ristrette; il 29,3 per cento dei
detenuti non può direttamente accendere
le luci dall’interno della cella; il 18,4 per
cento dei detenuti vive in celle dove anche
durante la notte vi è luce intensa e non
fioca o attenuata; e via dicendo. Si tratta
di situazioni incivili ed anche illegittime !
Allora, una cosa è il rigore contro il
crimine, un’altra cosa sono le misure demagogiche e propagandistiche che, mentre
cercano di non riconoscere ai detenuti che
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
34
SEDUTA DEL
scontano la pena i benefici legali previsti
dal principio costituzionale, tendono a
riaffollare artatamente le carceri, punendo
i cittadini più deboli. È una scelta che non
condividiamo e che, francamente, non vi
fa neanche onore !
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
(Presenti e votanti .......... 520
Maggioranza ..................... 261
Voti favorevoli ......... 241
Voti contrari .......... 279).
che e interviene fortemente, limitandolo,
sul potere discrezionale del giudicante, che
significa la possibilità ed il potere di
valutare il caso concreto in tutte le sue
particolarità. Di qui, la possibilità per il
giudicante di esprimere, di articolare un
giudizio quanto più aderente al fatto concreto.
Allontanandosi dalla concretezza dei
fatti ed avvicinandosi, viceversa, all’astrazione della norma, si compie un’operazione culturalmente conservatrice, se mi si
consente questo termine, comunque
un’operazione culturale che non va nel
senso di un diritto penale più moderno, di
un processo più equo e più giusto. Il fatto
perde tutte le sue connotazioni concrete
ed il giudizio è espresso in astratto dall’alto.
Noi, questo, lo ostacoliamo e pensiamo
sia sbagliato ripristinare una cultura giudiziaria e giurisdizionale che, lo confermo,
appartiene ad altri tempi della storia giudiziaria e della cultura del diritto del
nostro paese.
Passiamo alla votazione dell’emendamento Kessler 1.22, che avrà luogo a
scrutinio palese.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 1.22, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà
luogo a scrutinio segreto.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo aggiuntivo Bonito 01.03, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l’emendamento in esame proponiamo di intervenire sull’articolo 62-bis
del codice penale, la norma codicistica che
– ne abbiamo già discusso – disciplina le
attenuanti generiche.
In ordine a queste, non ho alcuna
difficoltà a ritenere fondate le precisazioni
poc’anzi fornite all’Assemblea dal collega
Cirielli.
Tuttavia, tali precisazioni, a mio avviso,
non spostano di un millimetro la questione culturale, politica e giurisdizionale
che è alla base delle scelte molto importanti di politica del diritto.
In altri termini, l’impostazione culturale di chi ha proposto la norma sostituiva
dell’articolo 62-bis del codice penale, che
osteggiamo, va nel senso di limitare al
massimo l’utilizzo delle attenuanti generi-
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 509
Maggioranza ..................... 255
Hanno votato sı̀ ...... 234
Hanno votato no .. 275).
Prendo atto che l’onorevole Soro non è
riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell’emendamento Pisapia 1.42.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente,
l’emendamento in esame tende a modifi-
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
35
SEDUTA DEL
care la norma sostitutiva dell’articolo 62bis del codice penale che, come ben sappiamo, è stato introdotto nel settembre del
1944, al fine di dare al magistrato uno
strumento teso ad adeguare la pena irrogabile e da erogare in concreto, tenendo
conto della soggettività dell’autore, di chi
ha commesso il reato, della sua condotta
e della gravità o meno del fatto.
Sappiamo anche che il nostro codice
penale prevede le pene più elevate rispetto
a quelle previste in tutti i codici moderni
e proprio l’articolo 62-bis era ed è tuttora
lo strumento che, quanto meno ai fini
della commisurazione della pena (non sto
parlando di prescrizione), dà al giudice la
possibilità di erogare una pena equa, giusta, proporzionata e proporzionabile al
fatto reato e a chi lo ha commesso.
Le modifiche introdotte dall’originaria
legge Cirielli non ci hanno visto d’accordo
proprio perché limitano questo potere e,
soprattutto, danno indicazioni ben precise
al magistrato, che impediscono di valutare
e di considerare l’autore del reato non solo
rispetto al fatto reato, ma anche rispetto
ad altri elementi estremamente importanti, quali le sue condizioni personali,
sociali e le motivazioni che lo hanno
indotto a delinquere, proprio al fine di
rendere la pena aderente al dettato costituzionale, ossia una pena anche rieducativa.
Per questo, appoggiamo questo emendamento e confidiamo che il Parlamento,
nel suo complesso, possa approvarlo, in
modo che vi possa essere una rivisitazione
complessiva dell’articolo 62-bis del codice
penale (Applausi dei deputati del gruppo di
Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Pisapia 1.42, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
(Presenti ............................. 508
Votanti ............................... 507
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 254
Hanno votato sı̀ ...... 226
Hanno votato no .. 281).
Passiamo alla votazione dell’emendamento Carboni 1.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l’emendamento al nostro esame
proponiamo di modificare, nell’ambito
dell’articolo 62-bis, il termine « criteri »
con quello di « disposizioni ». Riteniamo
che tale modifica sia più coerente con il
linguaggio tecnico-giuridico che deve essere patrimonio della formulazione codicistica. Peraltro, stiamo riferendo i criteri,
ovvero le disposizioni, all’articolo 133 del
codice penale, di cui si è poc’anzi occupato
il collega Siniscalchi.
L’articolo 133 del codice penale, norma
fondamentale del nostro sistema giuridico,
viene qui evocato per limitare il disposto
della norma medesima: in quale maniera,
forma e modi ? Escludendo il ricorso ai
principi, alle disposizioni, alle formulazioni, alle descrizioni giuridiche dell’articolo 133 ai fini dell’applicazione delle
attenuanti generiche; in altri termini, si
sostiene con tale norma che contrastiamo
e contestiamo che, nel momento in cui il
giudice ritenga di dover applicare le attenuanti generiche, nello svolgere l’operazione processuale e giudiziaria, il giudice
medesimo non debba tenere conto dell’articolo 133, primo comma, numero 3),
norma che fa riferimento all’intensità del
dolo e della colpa. In altri termini, si priva
il magistrato di uno degli elementi strutturali del suo giudizio: cosa significa giudicare un comportamento se non valutare
l’intensità dell’elemento psicologico che ha
sostenuto nell’azione l’agente ? A noi sembra che questa limitazione, come prima
sostenevo, risponda ad una esigenza culturale che appartiene – torno a ripetere –
al passato della nostra storia.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
36
SEDUTA DEL
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Trantino. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho seguito, come tutti,
l’evolversi di questa discussione e, soprattutto – ciò che più impressiona – l’attacco
ai princı̀pi e alla certezza del diritto.
Avevo prima convocato le mie energie
nel silenzio; dopodiché mi sono determinato a dare una testimonianza di osservanza tecnica poiché, essendo uno dei
tanti avvocati che siedono in questo Parlamento, ritengo di avere impiegato la mia
vita ad interpretare la legge e mi sento
violentato nella distorsione di principi che
sino a ieri erano fondamenti della cultura
di ognuno di noi impegnato nell’esercizio
tecnico della legge.
Devo subito dire che l’enfatizzazione,
da un lato e dall’altro, è sempre deformante, nonché aggiungere che ognuno sta
cercando di far uscire un messaggio che
diventa « politica » e non tecnica novellatrice.
Ho sentito da un collega esperto, avvocato apprezzato, dire che 50 mila detenuti – nientemeno ! – tornerebbero in
libertà « nel mercato del crimine » (ho
sentito questa espressione che riporto in
modo assolutamente testuale). È sconvolgente, quando si apprende che l’intera
popolazione carceraria rasenta quel numero impressionante (da grand-guignol)
che è stato qui indicato, prossimo, se
approvata la legge, alla libertà...
Nella mia esperienza però – mi rivolgo
a tutti i colleghi che svolgono la stessa
attività – non ho mai avuto occasione di
vedere un numero rilevante di cosiddetti
« colletti bianchi » (per usare un’espressione giornalistica), vale a dire di detenuti
per quei reati di cui si discute con toni
apocalittici in tema di prescrizione. Il fatto
è che abbiamo dimenticato che, davanti a
questa improbabilità di detenzione, si è
stabilita con forza l’esclusione dei soggetti
pericolosi, in ordine all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale
quando si vuole, di procedimenti per i
delitti consumati o tentati di cui agli
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
articoli 416, sesto comma (associazione a
delinquere), 600, 601, 602-bis, 603 (sequestro di persona), 74 (reato associativo in
tema droga) e cosı̀ di seguito.
Vale a dire, i 50 mila detenuti che
dovrebbero uscire dal carcere corrispondono, pur se in modo assolutamente approssimativo, al numero complessivo della
popolazione carceraria; solo che i quattro
quinti di questa appartiene alla testé menzionata fascia di esclusione; quindi, questo
esercito che dovrebbe trovare la libertà,
troverà invece un aggravamento della
pena, in certi casi addirittura con una
severità tale da essere difficilmente condivisibile; verso tali proposizioni, nutro
invero le mie perplessità tecnico-etiche.
Si aggiunga poi che le leggi sul falso in
bilancio e sulle rogatorie, già approvate da
questa Assemblea, dovevano portare alle
stesse conseguenze disastrose di apertura
delle carceri e di invasione della popolazione di delinquenti – uso l’espressione utilizzata in questa sede; non è certo quella
che adotterei io – per incrementare ulteriormente il mercato del crimine; ma si è
appurato che quanti sono stati liberati da
queste leggi agevolatrici risultano essere
prossimi allo zero. Infine, una proposta
emendativa presentata ha fatto, per cosı̀
dire, cadere la maschera dell’osservanza solamente formale, affermando che le previsioni ivi richiamate dovrebbero essere stabilite a favore dell’ottantenne perché sconti
gli arresti domiciliari. Ciò è un augurio di
lunga vita per chi è condannato a quell’età,
ma l’ottantenne che sconti gli arresti domiciliari è in condizione di essere salvaguardato mentre il settantenne non lo è. Ditemi,
dunque, voi se questa non sia la dichiarazione ufficiale che siamo dinanzi ad una
legge contra personam. È chiaro infatti
come nel caso di specie, per quel settantenne (l’onorevole Previti), che ha avuto nel
suo odierno intervento grandi accenti di
orgoglio, respingendo l’eventuale beneficio,
si sia in presenza di un allungamento che
può determinare un’eventuale situazione
negativa, che nessuno augura, ma che l’ipocrisia aziona.
Dunque, la prescrizione a cascata, non
c’è bisogno che questa Assemblea la voti:
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
37
SEDUTA DEL
è nelle cose, come è stato osservato sulla
base delle cifre ufficiali. Oggi, registriamo
numeri impressionanti di pronunce di prescrizione; nella mia città, in un anno, si è
avuto un aumento del 200 per cento del
numero delle prescrizioni perché gli uffici
sono intasati, perché i magistrati, pur
lavorando anche il sabato, non sono in
condizioni di provvedere. Quindi, siamo
dinanzi ad una responsabilità di questa
legge o ad una situazione oggettiva che si
verifica e che questa legge vorrebbe disciplinare ? L’evento negativo esiste e precede
i nostri lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Trantino...
ENZO TRANTINO. Dunque, la prescrizione limita il principio di presunzione di
innocenza perché chi beneficia della prescrizione con eventuali attenuanti o senza
si trova nelle condizioni di rinunciare al
principio di innocenza, cosı̀ come nel « dibattito » tra Caselli ed Andreotti è stato
ribadito più volte, ma siamo di corta
memoria, quando conviene.
Per concludere: la giustizia con il fuso
orario non ci piace: il magistrato che
lavora in condizioni di dare risposte
pronte, celeri e spesso giuste definisce il
destino del giudicato in modo drammaticamente diverso dal magistrato che, o
troppo afflitto dal lavoro o troppo afflitto
da pigrizia, si trova nelle condizioni di
negare il dovuto, rapportato a tempi diversi. La clessidra non è giustizia.
PRESIDENTE. Onorevole Trantino...
ENZO TRANTINO. Noi ci chiediamo: la
giustizia solerte e la giustizia affollata
possono essere confuse ? Difendiamo il
sentimento della giustizia; non apprezziamo il risentimento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale) !
PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea
che alle ore 13,10 dovremo sospendere i
nostri lavori perché seguirà alle 13,30 –
orario che non è nelle nostre disponibilità
– la riunione del Parlamento in seduta
comune.
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente,
vorrei ricordare ai colleghi, in relazione
all’articolo 1, ed in particolare sempre in
relazione alle circostanze attenuanti generiche, qualcosa che troppo spesso si dimentica; quando si parla di discrezionalità
e di potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, l’articolo 132
pone espressamente dei limiti. Tali limiti
risiedono proprio nel fatto che il giudice,
nel momento in cui applica la pena, deve
indicare i motivi che giustificano l’uso di
tale potere discrezionale.
Allora, sopprimere la possibilità per il
giudice di merito – non stiamo parlando
del pubblico accusatore, del pubblico ministero o del procuratore generale –, e
dunque del giudice di primo grado, del
giudice del giudizio abbreviato e del giudice d’appello, di non tener conto dell’intensità del dolo, o del grado della colpa
dell’autore di un fatto rilevante sotto il
profilo penale, significhi porre sullo stesso
piano situazioni completamente diverse.
Ciò vuol dire non tener conto, ad
esempio, del grado di colpa, dell’intensità
del dolo e della consapevolezza della condotta; significa, in altri termini, trattare in
modo uguale situazioni diverse: il che, a
mio avviso, appare inammissibile, oltre
che inaccettabile ed incivile. Ritengo pertanto che, dal punto di vista della civiltà
giuridica, sia doveroso approvare l’emendamento attualmente al nostro esame (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Carboni 1.21, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
Prendo atto che l’onorevole Volontè
non è riuscito a votare.
A questo punto, onorevoli colleghi, al
fine di consentire l’allestimento delle apposite cabine per lo svolgimento delle
votazioni previste nell’ambito della riunione del Parlamento in seduta comune,
sospendiamo i nostri lavori, per riprenderli al termine della seduta comune, e
comunque non prima delle 16.
Il seguito del dibattito è rinviato al
prosieguo della seduta.
Per la risposta a strumenti del
sindacato ispettivo (ore 13,08).
MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente,
intervengo per sollecitare il Governo a
fornire una risposta a due interpellanze da
me presentate, esattamente la n. 2-01172 e
la n. 2-01579, poiché si tratta di argomenti
delicati. La prima, infatti, riguarda l’indotto FIAT nell’area industriale di Melfi,
mentre la seconda concerne questioni relative al Ministero della salute, con particolare riferimento ai cittadini colpiti da
talune patologie.
Auspico che la Presidenza solleciti il
Governo a fornire tempestivamente una
risposta a questi strumenti di sindacato
ispettivo.
AMORUSO.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MARIA AMORUSO. Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare la risposta ad un’interrogazione
che ho presentato il 13 luglio 2005, in cui
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
(Presenti e votanti .......... 505
Maggioranza ..................... 253
Hanno votato sı̀ ...... 231
Hanno votato no .. 274).
FRANCESCO
MARIA
Chiedo di parlare.
38
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
sono evidenziati alcuni ritardi ed inadempienze da parte di certi uffici della procura di Foggia, in relazione ad alcune
denunzie presentate dall’INPS relative ai
falsi braccianti, circa il problema delle
giornate agricole. Tale fenomeno sta diventando sempre più grave, tanto è vero
che l’altro giorno quaranta facinorosi
hanno invaso la sede regionale dell’INPS,
minacciando il direttore regionale ed aggredendo un funzionario, che è stato ferito
ed è stato successivamente ricoverato
presso il policlinico di Bari.
Sono fatti gravissimi, di fronte ai quali
noi riteniamo necessario intervenire subito. Sollecito pertanto la Presidenza a far
sı̀ che siano fornite risposte da parte della
magistratura, del Ministero dell’interno e
della prefettura di Foggia, che non può
continuare a sostenere che bisogna andare
incontro alle esigenze di tali cittadini,
perché vi sono problemi. Coloro che risultano falsi braccianti di false aziende
agricole non meritano di essere...
PRESIDENTE. Onorevole Amoruso, lei
sta facendo un intervento, come stesse
svolgendo l’interrogazione citata. La sollecitazione è un intervento diverso...
CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, mi richiamo al suo buon senso, perché bisogna
allestire i seggi per la seduta comune. Ha
facoltà di parlare.
CARMEN MOTTA. Signor Presidente,
sarò telegrafica.
Intervengo per sollecitare la risposta ad
un’interrogazione da me presentata il 21
settembre 2005, nella seduta n. 675. Si
tratta dell’interrogazione n. 3-05036, relativa alla società Parmatour, una società
coinvolta nel crac Parmalat, che in questo
periodo sta vivendo problemi molto seri
sul piano della propria riconversione.
Credo di poter sollecitare una risposta,
perché il tema è di estrema attualità.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, assicuro che le vostre sollecitazioni saranno
trasmesse al Presidente della Camera affinché interessi il Governo.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
39
SEDUTA DEL
Sospendo la seduta, che riprenderà al
termine della riunione del Parlamento in
seduta comune – che inizierà alle 13,30 –,
e comunque non prima delle 16.
La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa
alle 16,35.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Alemanno, Amoruso, Aprea,
Armani, Armosino, Ballaman, Berselli,
Boato, Bonaiuti, Bono, Bricolo, Caligiuri,
Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte,
Cusumano, D’Alia, Delfino, Dell’Elce, Di
Virgilio, Dozzo, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi,
Landolfi, Manzini, Martinat, Martinelli,
Martusciello, Matteoli, Moroni, Pecoraro
Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Romani,
Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa
Bonazza Buora, Stefani, Stucchi, Tanzilli,
Tassone, Tremonti, Trupia, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali e Elio Vito sono in missione a
decorrere dalla ripresa pomeridiana della
seduta.
Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono ottantacinque, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.
Si riprende la discussione (ore 16,37).
(Ripresa esame articolo 1 – A.C. 2055-B)
PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato l’ulteriore subemendamento 0.10.54.1, che è in distribuzione.
Ricordo che nella parte antimeridiana
della seduta è stato votato, da ultimo,
l’emendamento Carboni 1.21.
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Passiamo agli identici emendamenti
Bonito 1.20 e Pisapia 1.41.
Sull’ordine dei lavori.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, ricordando che la legge 15 aprile 2005, n. 61,
ha dichiarato il 9 novembre « Giorno della
libertà », quale ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo
per la liberazione dei paesi oppressi ed
auspicio di democrazia per le popolazioni
tuttora soggette al totalitarismo, ed ha
invitato tutte le istituzioni a ricordare
annualmente questo giorno della libertà,
mi sembrava opportuno che lo si potesse
fare anche qui, alla Camera dei deputati.
Non ho la malizia dell’onorevole Innocenti, il quale oggi ha affermato che abbiamo affrontato l’esame di un provvedimento piuttosto che di un altro utilizzando
lo sciopero dei giornali. La mia malizia
sicuramente non mi induce a credere che
lo sciopero dei giornali, o delle televisioni,
sia stato indetto per non ricordare il
« Giorno della libertà », recentemente istituito con un voto della Camera, ma mi
sembrava opportuno che potesse essere
ricordato almeno in questa sede (Applausi
dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di
Alleanza Nazionale, della Lega Nord Federazione Padana – Commenti del deputato
Maura Cossutta).
Con l’occasione, desidero anche ringraziare i miei colleghi. Infatti, pur essendo
tutti impegnati nella celebrazione del
« Giorno della libertà », cui oggi parteciperà il Presidente del Consiglio, abbiamo
ritenuto più opportuno, anche per la funzione che svolgiamo, rimanere in aula a
fare il nostro dovere. Grazie (Applausi dei
deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Elio Vito. Naturalmente, mi fa piacere che
i colleghi abbiano deciso di festeggiare il
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
40
SEDUTA DEL
« Giorno della libertà » restando in aula,
come è compito e dovere dei parlamentari,
e mi associo alle sue parole.
Si riprende la discussione.
(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 2055-B)
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sugli identici
emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41,
non accettati dalla Commissione né dal
Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 452
Maggioranza ..................... 227
Hanno votato sı̀ ...... 190
Hanno votato no .. 262).
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 455
Maggioranza ..................... 228
Hanno votato sı̀ ...... 195
Hanno votato no .. 260).
Ricordo che le restanti proposte emendative riferite all’articolo 1 sono state
dichiarate inammissibili.
Passiamo alla votazione dell’articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
sull’articolo
1,
desidero
annunziare
l’orientamento contrario del mio gruppo.
Le motivazioni di tale scelta sono state già
ampiamente espresse sia nel corso della
discussione sulle linee generali, sia a margine delle dichiarazioni di voto sulle diverse proposte emendative presentate.
In questo momento, siamo chiamati a
votare l’articolo in esame in tutta la sua
interezza e sistematicità. Esso reca, a nostro avviso, norme sbagliate, che introducono principi non condivisibili e che attaccano uno degli istituti tradizionalmente
accettati ed attualmente presenti nell’ambito dell’ordinamento giuridico penale: mi
riferisco alle circostanze attenuanti generiche.
Come ho già ricordato nella parte antimeridiana della seduta (ma giova riprendere il discorso anche questo pomeriggio),
le circostanze attenuanti generiche costituiscono un istituto del diritto penale
introdotto con un provvedimento del 1944.
Esse vennero inserite nell’ordinamento penale per attenuare i caratteri di rigidità
presenti nella codificazione del periodo
fascista.
Tale istituto venne introdotto, infatti,
per consentire al magistrato giudicante di
valutare il caso sottoposto al suo esame ed
al suo giudizio in tutta la sua articolazione
e, se mi consentite, in tutta la sua « ricchezza di vita ». Ciò per consentire che il
giudizio espresso dal processo fosse perfettamente aderente al fatto che veniva,
appunto, sottoposto al processo.
Si compie un passo indietro, perché si
limita la possibilità da parte del giudicante
di valutare il fatto in tutta la sua ricchezza, e lo si fa sposando una cultura
giuridica molto vicina ai principi propri
dei regimi più autoritari.
Per
queste
ragioni,
rapidamente
espresse, credo che la norma debba essere
cassata. Tra l’altro, è una di quelle norme
che, nell’ambito della schizofrenia di questo provvedimento, appartiene alla parte,
per cosı̀ dire, « dura », alla parte che vuole
esprimere un atteggiamento...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bonito.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
41
SEDUTA DEL
FRANCESCO BONITO. Concludo, signor Presidente.
Dicevo, che tale norma appartiene alla
parte che vuole esprimere un atteggiamento severo del legislatore. Poi parleremo, ovviamente, della parte del provvedimento che ha un segno schizofrenico
completamente opposto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà
luogo a scrutinio segreto.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 463
Votanti ............................... 462
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 232
Voti favorevoli ......... 280
Voti contrari .......... 182).
(Esame dell’articolo 2 – A.C. 2055-B)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
2055-B sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il
relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor
Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 2.
PRESIDENTE. Il Governo ?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato
per la giustizia. Il parere del Governo è
conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell’emendamento Magnolfi 2.6.
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l’articolo 2 del provvedimento in
esame è stato introdotto dal Senato e
riguarda l’articolo 644 del codice penale,
ossia il reato di usura.
Secondo le denunce fatte già nel corso
della prima lettura del provvedimento, il
reato di usura costituiva uno degli esempi
per dimostrare quanto fosse sbagliato il
provvedimento che stavamo esaminando,
giacché per il medesimo reato di usura si
registrava un’insopportabile diminuzione
dei termini prescrizionali. Stiamo parlando di un reato particolarmente odioso;
stiamo parlando di un reato di grandissima rilevanza sociale, soprattutto per alcune zone importanti del territorio nazionale.
Per evitare tale conseguenza inaccettabile, i senatori hanno aumentato le pene
edittali per il reato di usura; i nostri
emendamenti sul punto seguono tale direzione e, per quanto riguarda la parte
sanzionatoria pecuniaria e la parte sanzionatoria detentiva, propongono una severità ancora maggiore.
Va rilevato inoltre che, nonostante la
nuova riformulazione sanzionatoria del
reato di usura, questo provvedimento
comporterà come effetto e come conseguenza che i termini prescrizionali del
reato di usura, in relazione ai processi
pendenti, diminuiranno. Ciò deve essere
chiaro a tutti, e di ciò tutti i colleghi
debbono avere coscienza e consapevolezza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, lei non aveva visto la mia richiesta
di intervento nel corso della discussione
dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
In ogni caso, intervengo sull’articolo 2,
anche se il tema ora in discussione è
quello della modifica del reato di usura;
tuttavia, il tema generale è quello del
senso sostanziale di questa proposta di
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
42
SEDUTA DEL
legge, in relazione alla nuova disciplina
delle circostanze attenuanti e della modifica della prescrizione.
Noi non neghiamo – né abbiamo mai
negato – che sia necessaria una riforma
della disciplina della prescrizione del
reato, che ha una natura complessa e che
coinvolge istituti e valori delicati di politica
criminale e costituzionale ed anche di
democrazia e di libertà; una riflessione
sulla prescrizione, che ha due motivazioni
storiche e giuridiche: la prima è la ragione
utilitaristica della prescrizione; la seconda
è la garanzia nei confronti dell’imputato.
La funzione utilitaristica nasce (in merito, è d’obbligo recitare Beccaria) dalla
concezione liberale ed utilitaristica del
diritto penale, in cui si sottolinea l’esigenza della prontezza della pena. Tuttavia,
è chiaro che le osservazioni svolte dai
colleghi della maggioranza nel corso di
questo dibattito sono inaccettabili, perché
il principio della ragionevole durata del
processo si persegue con una politica giudiziaria adeguata a risolvere le molte incrostazioni di questo ircocervo, come altre
volte è stato definito il nostro processo
penale, in cui si sommano le garanzie
proprie del rito inquisitorio e quelle del
rito accusatorio. È un monstrum finale in
cui valgono i molti gradi di impugnazione,
ma anche gli obblighi di motivazione delle
sentenze, tutte le garanzie tipiche del processo accusatorio negli incidenti probatori,
e cosı̀ via. In questo modo, il processo è
destinato – come le statistiche ci segnalano – alla prescrizione.
Dunque, è necessario – certo – agire
affinché vi sia la prontezza della pena;
tuttavia, occorre farlo non semplicemente
riducendo i termini prescrizionali per i
processi più complicati, bensı̀ agendo sulla
struttura del processo, cosa che questa
maggioranza si è guardata bene dal fare.
La seconda ragione riveste carattere di
garanzia per l’imputato, affinché (sempre
per usare le parole di Beccaria) non vi sia
incertezza della sorte di un cittadino.
Condividiamo anche questa ragione e l’abbiamo condivisa, tanto che abbiamo presentato alcune proposte (ve ne è anche
una di cui sono primo e solitario firma-
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
tario) sulla riforma della prescrizione nell’ambito dell’affermazione del principio
della ragionevole durata del processo. Ma
nulla è stato fatto nel senso di aprire un
confronto sulla riforma della prescrizione.
Quindi, siamo dinanzi ad una misura
legislativa che reca tutti i vizi già emersi
nel corso del dibattito. Inoltre, tale riforma della prescrizione è tesa esclusivamente ad abbreviare, in modo sufficientemente casuale e, quindi, anche irragionevole, la disciplina delle prescrizioni in
relazione ad una serie di reati anch’essi
gravi, con qualche contemperamento,
come nel caso dell’usura, ma con una
notevole irragionevolezza.
Si sarebbe dovuto, invece, collegare la
prescrizione all’effettivo esercizio dell’azione penale, secondo criteri ormai affermati in altri ordinamenti. Questo è ciò
che abbiamo proposto. Voi, invece, avete
proposto tutt’altro, peraltro con fini reconditi e con misure che vengono modificate in corso d’opera. Mi sembra che non
rendiate un buon servizio alla giustizia e al
paese, né ai vostri compagni di strada.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni
avranno luogo a scrutinio segreto.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Magnolfi 2.6, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 507
Maggioranza ..................... 254
Voti favorevoli ......... 233
Voti contrari .......... 274).
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Finocchiaro 2.4, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
43
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 504
Votanti ............................... 503
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 252
Voti favorevoli ......... 220
Voti contrari .......... 283).
(Presenti e votanti .......... 505
Maggioranza ..................... 253
Voti favorevoli ......... 227
Voti contrari .......... 278).
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Fanfani 2.7, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Bonito 2.40, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 504
Votanti ............................... 503
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 252
Voti favorevoli ......... 230
Voti contrari .......... 273).
(Presenti e votanti .......... 500
Maggioranza ..................... 251
Voti favorevoli ......... 225
Voti contrari .......... 275).
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Grillini 2.5, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 2.41, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 498
Votanti ............................... 497
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 249
Voti favorevoli ......... 220
Voti contrari .......... 277).
(Presenti e votanti .......... 501
Maggioranza ..................... 251
Voti favorevoli ......... 228
Voti contrari .......... 273).
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Fanfani 2.8, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 2.42, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
(Segue la votazione).
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
44
SEDUTA DEL
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 500
Maggioranza ..................... 251
Voti favorevoli ......... 226
Voti contrari .......... 274).
Passiamo alla votazione dell’articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto
favorevole su questo articolo. Ricordo che
esso è stato introdotto dal Senato. Si tratta
di una novità che aumenta le pene minime
e massime per il reato di usura. Evidentemente, è stato dichiaratamente un escamotage, uno strumento utilizzato dai senatori per neutralizzare gli effetti devastanti che la nuova disciplina della prescrizione, che si introduce con questa
legge, avrebbe sui processi riguardanti un
reato cosı̀ grave ed odioso come quello di
usura.
Sappiamo che la cosiddetta ex Cirielli
andrebbe a ridurre da 15 a 7 anni e mezzo
il termine massimo entro cui si compie il
termine di prescrizione per questo reato,
portando cosı̀ il fenomeno dell’usura ad
una situazione di sostanziale impunità.
Essendosi resi conto di questo problema, i
senatori hanno trovato la scappatoia dell’aumento della pena edittale per il reato
di usura, in modo tale che viene annullato
l’effetto negativo della disciplina contenuta
in questo provvedimento su tale reato.
Non è una soluzione che ci piace. Non
è una soluzione che ci piace, ma è una
delle tante « zeppe » che dovete mettere a
questa legge mal fatta per evitarne i suoi
effetti negativi più evidenti ed estremi.
Non è neanche una soluzione molto
liberale: con una mano si abbassano e si
dimezzano i tempi di prescrizione e, con
l’altra mano, si aumentano le pene per i
reati. Non ci sembra il modo di fare una
politica criminale. Si tratta solo di un
piccolo espediente di riduzione del danno
limitatamente ad un solo reato, ad un solo
fenomeno criminale.
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Nonostante questo, proprio nell’ottica
della riduzione del danno, noi voteremo a
favore di questo articolo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà
luogo a scrutinio segreto.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 507
Maggioranza ..................... 254
Voti favorevoli ......... 366
Voti contrari .......... 141).
(Esame dell’articolo 4 – A.C. 2055-B)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 4 (vedi l’allegato A – A.C. 2055-B
sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l’articolo 4 della proposta al nostro
esame disciplina e riscrive l’articolo 99 del
codice penale, recante la rubrica « Recidiva ». Pertanto, siamo in presenza di una
delle norme importanti del provvedimento
esaminato.
Si tratta della norma attraverso la
quale si opera un’importante trasformazione di questo antico istituto, per più
versi ormai considerato superato dalla
dottrina penalistica più avveduta ed avanzata.
A noi preme sottolineare, in relazione a
questa norma, che per più versi le modifiche apportate sono irrazionali e, spesso,
anche non ragionevoli. Si è tentata una
riscrittura che accentuasse i caratteri di
rigore della norma stessa. D’altra parte, la
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
recidiva è un istituto che appartiene ad
una cultura giuridica che si è ispirata
molto ai principi dell’autoritarismo.
Nel tentativo di edulcorare il rigore
della norma iniziale, si è passati ad una
modifica sostanziale. Com’è noto, l’istituto
della recidiva, secondo la norma vigente, si
applica a tutti i reati, ai delitti e alle
contravvenzioni, ai reati colposi e a quelli
dolosi. Nella versione che ci viene presentata, frutto di una proposta iniziale assai
rigorosa, poi edulcorata da emendamenti,
si limita l’applicazione dell’istituto ai delitti non colposi. Orbene, da parte nostra
vi è una piena condivisione sulla necessità
di limitare l’applicazione dell’istituto, ma
tale limitazione dovrebbe rispondere a
principi di ragionevolezza. Quelli scelti
nella proposta che ci accingiamo a votare
non ci appaiono per nulla ragionevoli.
Faccio alcuni esempi per cercare di
sostenere il mio assunto: limitare la recidiva al delitto non colposo significa –
perdonatemi l’ovvietà – limitarla al delitto
doloso. Sappiamo, tuttavia, che esistono
delitti colposi particolarmente importanti.
Dunque, vi sarà grande rigore per una
persona che vent’anni fa è stata imputata
di danneggiamento e che torna a commettere tale reato che non necessariamente,
nei fatti, deve essere particolarmente
grave, e non si applica l’istituto agli omicidi colposi. Non si applica la recidiva, ad
esempio, a chi reiteratamente commette
lesioni colpose connesse alla colpa professionale: tale circostanza ci sembra assolutamente irrazionale. Non è tutto: limitare la recidiva al delitto non colposo,
quindi escludere la contravvenzione, significa, ad esempio, escludere dall’applicazione della recidiva contravvenzioni importanti come quelle edilizie. Anche in
questo caso si può fare un confronto:
massimo rigore per chi ha ingiuriato in
più circostanze, magari vent’anni fa, dieci
anni fa, cinque anni fa, e minor rigore
possibile a chi consuma reati contravvenzionali di particolare importanza, come,
ad esempio, quelli connessi alla tutela
dell’ambiente ed i reati urbanistici.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
45
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Avverto che la prossima votazione avrà
luogo a scrutinio segreto.
Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 511
Votanti ............................... 510
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 256
Voti favorevoli ......... 279
Voti contrari .......... 231).
Prendo atto che l’onorevole Lezza non
è riuscito ad esprimere il proprio voto.
(Esame dell’articolo 6 – A.C. 2055-B)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 6 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
2055-B sezione 8).
ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei richiamarmi all’articolo 49
del regolamento per porre una questione
già sollevata in quest’aula con riferimento
al provvedimento in esame ed alla votazione dell’articolo 6, l’articolo che introduce il tema della prescrizione. Come lei
ricorderà, signor Presidente, nella seduta
del 15 dicembre dello scorso anno, l’onorevole Violante sollevò la questione relativa al fatto che, sulla base dei precedenti
e della decisione della Presidenza, nonché
di una decisione adottata dalla Giunta per
il regolamento nel 2002, restano escluse
dal voto segreto le norme che riguardano
la prescrizione. Tale questione è, a mio
avviso, difficilmente sostenibile sotto il
profilo giuridico. Allora l’onorevole Violante argomentò, a mio avviso in maniera
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
46
SEDUTA DEL
assolutamente soddisfacente, facendo notare come si voti a scrutinio segreto, come
abbiamo fatto fino a questo momento,
quando si tratta di circostanze aggravanti
piuttosto che di circostanze attenuanti, e si
voti, invece, a scrutinio palese per le
questioni riguardanti l’estinzione del reato,
dunque il cuore della questione.
Mi permetto di ricordarle, signor Presidente, che in quell’occasione ella parve
colpito dalla qualità della questione che,
seppure con diversi accenti, venne ripresa
anche dall’onorevole Vito ed affermò che
vi sarebbe stata una riunione della Giunta
per il regolamento che avrebbe affrontato
nuovamente la questione proprio perché le
motivazioni adoperate e la qualità stessa
della questione, a suo avviso, meritavano
che la Giunta per il regolamento vi ritornasse. Aggiunse anche che la Giunta per il
regolamento non avrebbe avuto luogo durante i lavori parlamentari di quella giornata, ma che all’esito dell’approvazione del
provvedimento la Giunta sarebbe stata
convocata.
Ciò non è avvenuto per varie e diverse
ragioni, per i lavori che, come sempre,
incalzano la Presidenza e la stessa Giunta
che, pure, viene riunita per questioni, a
mio avviso, meno rilevanti della suddetta.
Ritengo che la questione vada oggi
riproposta con la stessa identica forza con
la quale venne sollevata allora. Mi permetto anche di aggiungere un’altra osservazione.
Se la questione non è sostenibile, a mio
avviso, dal punto di vista giuridico, qualcuno deve spiegarmi perché sugli elementi
costitutivi del reato il voto è segreto,
mentre sull’estinzione del reato il voto
deve restare palese (potrei citare qualche
latinorum, ma mi astengo).
Non si rinvengono obiezioni nemmeno
nel fatto che, per buona parte dell’iter di
questo provvedimento (si sta esaminando
in quarta lettura), avremmo votato sull’articolo 6 e su quelli riguardanti la prescrizione con il voto palese e che un’eventuale
decisione in senso diverso, a mio avviso
auspicabile e giusta, da parte della Giunta
per il regolamento cambierebbe la regola.
Camera dei Deputati
—
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Il nostro ordinamento, infatti, conosce
perfettamente la possibilità di cambiare la
regola interpretativa, in questo caso si
tratta della regola procedurale, nel corso
del procedimento. Basti pensare che la
Cassazione può restituire il processo al
giudice di merito, suggerendo o imponendo, in realtà, un’altra interpretazione
della regole da applicare nel caso concreto. Quindi, l’ordinamento conosce procedimenti che usano diversamente la dizione della norma, lo strumento processuale a seconda dell’interpretazione che ne
viene data e che può essere difforme da
quella con la quale è stata precedentemente applicata la norma stessa.
Sono queste le ragioni per le quali le
sottopongo la questione, anche in considerazione dell’attenzione che dimostrò allora (sono andata a rileggere i resoconti di
quella giornata nel corso della quale più
volte si tornò sulla questione), nella convinzione che si tratta di un tema centrale.
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro,
la ringrazio per il garbo con cui mi ha
posto la questione e per la giustificazione
che ha cercato di fornirmi per la mancata
convocazione della Giunta per il regolamento. La ringrazio sentitamente e sinceramente, ma non si trattava del problema
degli impegni che avrebbero consentito la
convocazione della Giunta.
Come lei sa, in dottrina si è dibattuto
circa la natura processuale o sostanziale
della prescrizione e l’interpretazione del
regolamento che lei pone in discussione
(stiamo parlando del regolamento della
Camera, mentre diverso è il problema di
altre sedi giurisdizionali), è già stata adottata in più occasioni. Ricordo, oltre che
l’esame in prima lettura del provvedimento in discussione, le sedute nelle quali
sono state esaminate la legge sulle rogatorie, la legge sul legittimo sospetto,
nonché la legge di attuazione dell’articolo
68 della Costituzione.
Il voto segreto è stato analogamente
negato sulle disposizioni riguardanti
l’estinzione di reato (si faccia riferimento
alle sedute riferite alla delega ambientale).
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor
Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 6, ad eccezione
del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, del quale raccomanda l’approvazione e dell’emendamento Cirielli 6.50,
sul quale esprime parere favorevole.
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
Tale interpretazione è indubbiamente
restrittiva, ma trova il suo fondamento
nella rigorosa enunciazione dei presupposti per la richiesta dello scrutinio segreto
che è stata effettuata in sede di Giunta per
il regolamento.
Naturalmente, nessuna interpretazione,
come lei ha ricordato, è definitiva e non
suscettibile di cambiamento o, eventualmente, a seconda dei punti di vista, anche
di miglioramento.
Nella seduta del 15 dicembre 2004, il
presidente Violante mi ha sollevato il problema ed io mi sono riservato di convocare
la Giunta per il regolamento per una
riflessione in ordine a tale punto. In quella
sede, come risulta dai resoconti, ho, tuttavia, anche precisato che un’eventuale
riconsiderazione della questione avrebbe
potuto aver luogo solo a conclusione dell’iter del provvedimento in esame; dunque,
convocherò la Giunta per il regolamento,
che, evidentemente, non ho convocato non
per questioni inerenti al tempo, una volta
concluso l’esame del provvedimento.
Per quanto riguarda il provvedimento
in esame, non posso quindi che confermare l’orientamento adottato nel corso
della prima lettura dello stesso.
Aggiungo, onorevole Finocchiaro, che
lei ha perfettamente ragione. Non sarebbe
stato un peccato di lesa maestà procedere
a dei cambiamenti in questo momento, ma
ritengo che sia preferibile uniformarsi all’atteggiamento assunto quando lo stesso
provvedimento venne discusso in prima
lettura dalla Camera dei deputati.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il
relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all’articolo 6.
PRESIDENTE. Il Governo ?
47
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato
per la giustizia. Il Governo concorda con il
parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Russo Spena 6.37, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 495
Maggioranza ..................... 248
Hanno votato sı̀ ...... 227
Hanno votato no .. 268).
Passiamo alla votazione dell’emendamento Kessler 6.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Con l’articolo 6
si entra nel merito di questo contestato
provvedimento. Tale articolo è un inserto
geneticamente modificato, frutto di un
emendamento senza padri che ha modificato completamente una proposta di legge
vertente su tutt’altro argomento, introducendo questa nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di un inserimento geneticamente modificato che è stato rifiutato dal padre naturale del provvedimento,
l’onorevole Cirielli.
Intendo ribadire i nostri motivi di contrarietà sul merito di questo provvedimento, che sono molti, ben fondati e gravi.
Non è vero, colleghi, che abbassando drasticamente – come prevede l’articolo 6 –
i termini di prescrizione di una serie di
reati di media gravità, i processi avranno
un iter più spedito. Questa è la tesi che
anche oggi abbiamo visto sostenere dall’onorevole Pecorella, che tuttavia appare
sbagliata ed illusoria, come se per magia,
prevedendo un minor tempo per lo svolgimento del processo, quest’ultimo possa
concludersi più rapidamente.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
—
—
DISCUSSIONI
—
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
Non è cosı̀, anzi è vero esattamente il
contrario. Sappiamo che oggi tutto il processo penale è dominato ed inquinato
dalla disciplina della prescrizione, che
opera oggettivamente come un potente
fattore per l’adozione di ogni tipo di
espediente al fine di dilatare i tempi
processuali; le stesse impugnazioni sono
utilizzate per tale scopo.
Se si dimezzano i tempi di prescrizione
di un reato si rendono più appetibili, più
facili e dunque largamente più praticate
tutte le tecniche dilatorie che oggi costituiscono una delle cause della lunghezza
dei processi. Chi non avrà modo di difendersi nel merito da una accusa potrà
ricorrere, ancora più facilmente di quanto
avvenga oggi, alle tecniche dilatorie che
tendono ad allungare il processo perché
tanto poi vi è il premio della prescrizione
che fa terminare il processo.
Questa non è certo una regola di buona
giustizia, non potrà costituire un modo per
far divenire i processi più veloci, che
diverranno anzi più lunghi, mentre sarà
sicuramente un modo per lasciare inevasa
una larga parte della domanda di giustizia
esistente in questo paese. Mi riferisco a
quella delle persone sottoposte a processi,
che desiderano che il processo finisca in
quanto vogliono che si sappia che sono
innocenti. Infatti, non sempre le persone
sotto processo si vogliono difendere dal
processo, ci sono anche quelle che hanno
l’aspettativa di un processo e di una decisione finale dello stesso. Senza parlare
dell’aspettativa delle vittime dei reati che
chiedono che si faccia giustizia e che i
processi giungano a conclusione, nonché
dell’aspettativa della società che non può
vivere senza giustizia.
L’unico modo che noi abbiamo di fare
giustizia è proprio quello di svolgere e
terminare i processi, non quello di fulminarli perché non sono abbastanza veloci.
Sarebbe come decidere di chiudere un
ospedale perché non riesce a guarire i suoi
malati in tempi ragionevoli, gettandoli per
la strada. Non è questo il modo di fare
giustizia.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
48
9
NOVEMBRE
2005 —
N.
702
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 6.4, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 495
Maggioranza ..................... 248
Hanno votato sı̀ ...... 225
Hanno votato no .. 270).
Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emendamento Kessler 6.40, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 499
Maggioranza ..................... 250
Hanno votato sı̀ ...... 221
Hanno votato no .. 278).
Passiamo alla votazione degli identici
emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e
Kessler 6.14.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento tecnico, per quanto molto semplice, per chi
avrà la pazienza di ascoltarlo. Gli emendamenti al nostro esame si propongono di
abrogare un comma introdotto dal Senato.
Il Senato – che come dicevo prima si
è reso conto dell’enormità dello tsunami
chiamato ex Cirielli che sta per abbattersi
sulla giustizia italiana – ha cercato di
porre alcuni piccoli rimedi, ovvero alcune
« pezze ». Una di queste prescrive che, nel
calcolo dei tempi della prescrizione, non si
tenga conto delle disposizione di cui all’articolo 69 del codice penale, in poche
Fly UP