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Vendite Straordinarie

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Vendite Straordinarie
Scheda 3.4 – Vendite straordinarie
AMBITO DI APPLICAZIONE_____________________________________________________________
Sono definite “straordinarie” quelle vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti, per cui è vietato l’uso della dizione ”vendite
fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali e/o concorsuali, e
simili, anche come termine di paragone. L’esercente è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a
rimborsarne il prezzo pagato.
Vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite di prodotti non alimentari, di carattere
stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo
di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve
tempo possibile. L'esercente deve offrire al pubblico le proprie merci a condizioni favorevoli rispetto a quelle
normali di vendita e ha l'obbligo di indicare le percentuali di sconto rispetto a quanto praticato
ordinariamente nella vendita. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in periodi e con modalità
stabiliti dall’Assessore regionale al commercio almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle
vendite, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. Le
asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione (o saldi) devono essere presentate, anche
graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere la loro durata esatta. Il
negoziante ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, sia
nelle comunicazioni pubblicitarie che nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Le merci offerte in tali
vendite straordinarie devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente
siano contemporaneamente esposte per la vendita alle condizioni normali. Le merci devono essere poste in
vendita senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino ad esaurimento delle scorte.
L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del
pubblico con avviso ben visibile. Durante il periodo di tale vendita straordinaria è vietato introdurre nel
negozio e nelle sue pertinenze nuove merci dello stesso tipo di quelle oggetto della vendita di fine stagione.
E' vietato proseguire l'attività oltre la durata delle vendite di liquidazione. Nel caso di cessazione dell'attività
o trasferimento dell'azienda (sub-ingresso) l'operatore commerciale per almeno sei mesi successivi alla
vendita di liquidazione non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico, nei medesimi
locali.
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dall’esercente dettagliante, al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a
seguito di cessazione dell’attività commerciale, trasferimento (cessione) dell’azienda o trasferimento in altro
locale, trasformazione o rinnovo dei locali. La durata di tali vendite non supera le 6 settimane, fino a 13
settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda, previa comunicazione al
Comune dei dati e degli elementi comprovanti i fatti. L’esercente dettagliante invia al Comune competente
per territorio la comunicazione dell’inizio delle vendite di liquidazione, almeno 15 giorni prima della data di
inizio con lettera raccomandata, specificando i motivi, la data d’inizio e la durata. Gli allegati alla
comunicazione devono essere:
- per la cessazione dell’attività: copia della comunicazione di cessazione dell’attività o atto di rinuncia. Per il
titolare c’è il vincolo di divieto di riapertura dell’attività negli stessi locali e per lo stesso settore per sei mesi;
- per i trasferimento dell’azienda: copia dell’atto registrato cui consegue il trasferimento dell’attività. Non è
consentita per la cessione di attività tra aziende controllate o collegate;
- per il trasferimento dei locali: copia della comunicazione o autorizzazione di trasferimento dell’esercizio.
Per il titolare c’è il vincolo di divieto di riapertura dell’attività negli stessi locali e per lo stesso settore per sei
mesi;
- per la trasformazione o rinnovo dei locali: devono essere descritti la natura effettiva dell’intervento e gli
eventuali estremi della comunicazione o concessione edilizia. Il titolare è obbligato alla chiusura dei locali
per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni
a decorrere dalla data di cessazione della vendita di liquidazione.
Vendite promozionali
Sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o più prodotti
della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un limitato periodo
di tempo. Per i prodotti alimentari e igiene della casa e della persona possono essere sempre effettuate, non
sono soggette a limiti di tempo o a vincoli e comunicazioni al Comune. Le vendite promozionali non
possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei 40 giorni antecedenti e successivi alle date d’inizio e
fine delle vendite di fine stagione e possono essere effettuate per un massimo 4 settimane. L’esercente che
intende effettuare la vendita promozionale deve darne comunicazione, con raccomandata in carta libera, al
Comune competente, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa..
Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite promozionali devono essere presentate, anche graficamente,
in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle comunicazioni date al
Comune, nonché la durata esatta della stesse. L’esercente ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere
relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nelle indicazioni dei
prezzi nei locali di vendita.
I prezzi di vendita devono essere così esposti:
- il prezzo normale di vendita deve essere barrato
- deve essere indicato lo sconto od il ribasso espresso in percentuale
- deve essere indicato in cifra fissa il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________
Per le vendite straordinarie occorre una comunicazione al Comune competente in carta semplice
spedita con raccomandata; per le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione occorre una
comunicazione 15 giorni prima del loro inizio, mentre per le vendite promozionali occorre una
comunicazione 10 giorni prima.
ONERI________________________________________________________________________________
Nessuno.
SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________
La comunicazione è valida per una singola vendita straordinaria.
SANZIONI______________________________________________________________________________
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs 114/98 sulle vendite straordinarie è punito
con il pagamento di una somma che va da 516,00 a 3.098,00 euro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________
Normativa nazionale
Circ.Min. Attività Produttive 512174 del 4 ottobre 2002, concernente l’esecuzione coattiva delle
ordinanze che comminano le sanzioni amministrative non pecuniarie (chiusura o sospensione dell’attività
commerciale al minuto) previste dall’art. 22 del D.Lgs. 114/98.
Circ.Min. Attività Produttive 511902 del 30 settembre 2002, concernente i requisiti per l’esercizio
dell’attività di vendita – mangimi per animali – animali vivi.
Circ.Min. Attività Produttive 3550/C del 31 luglio 2002, concernente il D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218
“Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’art. 15, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114” - modello di comunicazione.
Nota Min. Attività Produttive 509512 del 25 luglio 2002, concernente un quesito relativo all’attività di
vendita nelle sale cinematografiche.
Nota Min. Attività Produttive 507940 del 1 luglio 2002, concernente i requisiti professionali per lo
svolgimento dell’attività commerciale di prodotti alimentari, ai sensi dell’art. 5 c. 5 D.Lgs. 114/98.
Circ.Min. Attività Produttive 3547/C del 17 giugno 2002, concernente il commercio elettronico indicazioni sulle aste on line.
Circ.Min. Attività Produttive 3543/C del 1 marzo 2002, recante istruzioni relative al modello univoco da
utilizzare per le comunicazioni relative all’esercizio dell’attività di commercio elettronico di cui all’art. 18
del D.Lgs. 114/1998.
Circ.Min. Attività Produttive 501751 del 8 febbraio 2002, concernente l’attività commerciale svolta da
produttori agricoli – L. 9 febbraio 1963, n. 59 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Circ.Min. Attività Produttive 3528/C del 24 ottobre 2001, concernente chiarimenti sul D.P.R. 218/01 –
vendite sottocosto.
Circ.Min. Attività Produttive 3526/C del 10 ottobre 2001, concernente le istruzioni relative alla
modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni inerenti l’esercizio dell’attività
commerciale di cui agli artt. 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 e 28 del D.Lgs. 114/98.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato del 16 ottobre 2000, concernente i requisiti ai fini
dell’accesso all’attività per il settore merceologico alimentare.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 509809 del 16 ottobre 2000, concernente chiarimenti sui
corsi di formazione professionale - richiesta di nomina del rappresentante del Ministero dell’Industria in seno
alla commissione per il colloquio finale.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 507699 del 4 agosto 2000, concernente chiarimenti
sull’applicazione della pena su richiesta - art. 5 D.Lgs. 114/98.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 505696 del 9 giugno 2000, concernente chiarimenti sulla
commercializzazione del vino da parte di un produttore agricolo – L. 9 febbraio 1963, n. 59.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 3487/C del 1 giugno 2000, concernente la disciplina della
vendita di beni tramite mezzo elettronico - commercio elettronico.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 504891 del 26 maggio 2000, concernente chiarimenti
sull’ampliamento merceologico al settore non alimentare per le medie strutture che vendono il settore
alimentare, per effetto del disposto dell'art. 57 D.M. 375/88.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 531235 del 30 dicembre 1999, concernente gli orari di
vendita.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 530923 del 4 novembre 1999, concernente chiarimenti sul
requisito professionale per artigiani, pescatori e agricoltori.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 23048 del 13 ottobre 1999, concernente la superficie di
vendita.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 3467/C del 28 maggio 1999, concernente definizioni e
ambito di applicazione del D.Lgs. 114/98 (art. 4) e altri aspetti.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 3463/C del 25 marzo 1999, concernente alcune
disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 3459/C del 1999, concernente la non applicabilità del
D.Lgs. 114/98 alla vendita effettuata da imprese industriali.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande Normativa regionale
L.R. 4 luglio 2003 n. 13, Modifica dell’art. 20 L.R.1/00, concernente “Direttive regionali in materia di
distribuzione commerciale”.
L.R. 7 gennaio 2000, n. 1, Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.
ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________
Comune
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