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VENDITE STRAORDINARIE E SALDI chiusa

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VENDITE STRAORDINARIE E SALDI chiusa
VENDITE STRAORDINARIE
Per vendite straordinarie sin intendono le
vendite di liquidazione;
vendite di fine stagione;
vendite promozionali.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dagli operatori commerciali al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a
seguito di:
cessazione dell’attività commerciale
cessione dell’azienda
trasferimento dell’azienda in altro locale
trasferimento o rinnovo dei locali.
Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno previa comunicazione al Comune ove ha
sede il punto vendita interessato e possono essere effettuate decorsi trenta giorni dal ricevimento della
stessa.
Nella comunicazione di cui sopra devono essere dichiarati:
l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
le motivazioni della liquidazione;
l’elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità
e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati
nella stessa;
i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
Nelle comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda,
trasferimento di sede dell’esercizio e trasformazione dei locali dovranno essere altresì indicati gli
estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di
cessione, dell’atto di cessione.
E’ facoltà del Comune valutare l’opportunità di consentire la liquidazione per ciò che riguarda le
operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto. In tal caso
dovranno essere allegati alla comunicazione di cui sopra i preventivi di spesa.
La durata delle vendite di liquidazione effettuate sul territorio del Comune di Chiusa di San Michele è fissata
in mesi tre per tutte le tipologie. Durate tale periodo rimangono validi gli atti di presupposto dell’attività
Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.
Quest’ultimo deve comunque essere esposto.
A decorrere dall’inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze
del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la
vendita di liquidazione. Tale divieto riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in deposito.
Sono vietate le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
Nelle asserzioni pubblicitarie è vietato l’uso della dizione “VENDITE FALLIMENTARI”, come pure
ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari o esecutive, anche come termine di paragone.
VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo.
Il periodo di effettuazione delle vendite, fino ad un massimo di otto settimane anche non consecutive,
verrà fissato annualmente dal Comune nei periodi 1 gennaio - 31 marzo e 1 luglio - 30 settembre
previo raccordo con gli altri comuni confinanti.
Tali vendite devono essere precedute da comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita e
devono contenere:
1. l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e quella di cessazione della vendita, con eventuale scansione temporale prescelta
in caso di vendita effettuata in forma non continuativa;
3. la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui normali prezzi di vendita;
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.
Quest’ultimo deve comunque essere esposto.
Nelle asserzioni pubblicitarie è vietato l’uso della dizione “VENDITE FALLIMENTARI”, come pure
ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari o esecutive, anche come termine di paragone.
E’ consentito agli operatori commerciali su area pubblica di effettuare vendite in saldo sui mercati,
con le stesse modalità e tempistiche previste per il commercio su aree private.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo
svolgimento delle vendite promozionali degli articoli di carattere stagionale o di moda di cui trattasi.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto
VENDITE PROMOZIONALI
Riguardano una parte o l’intera merce posta in vendita all’interno di un esercizio commerciale e
possono essere effettuate esclusivamente per periodi limitati di tempo.
Gli esercenti dovranno effettuare apposita preventiva comunicazione al Comune al fine di permettere
la verifica della limitatezza temporale della vendita stessa. Tale comunicazione deve contenere:
1. l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e quella di cessazione della vendita, con eventuale scansione temporale prescelta
in caso di vendita effettuata in forma non continuativa;
3. la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui normali prezzi di vendita;
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.
Quest’ultimo deve comunque essere esposto.
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo
svolgimento delle vendite promozionali degli articoli di carattere stagionale o di moda.
INDICAZIONE DEI PREZZI E ASSERZIONI PUBBLICITARIE
Al fine di garantire la veridicità e la correttezza delle vendite straordinarie, in relazione alla tutela del
consumatore:
i singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite straordinarie e ovunque collocati ed esposti
per la vendita al dettaglio, devono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo
al pubblico praticato prima e durante la vendita;
tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati in modo da
non trarre in inganno il consumatore, né in termini di qualità né in termini di prezzo, e devono
rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
gli operatori devono
asserzioni.
essere in grado di dimostrare,
a richiesta, la veridicità delle proprie
SANZIONI
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra verrà applicata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15
del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel
pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da
altre disposizioni
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