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INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE XI “IL NEGOZIO GIURIDICO (PARTE IV)” PROF. DOMENICO RUGGIERO Istituzioni di Diritto Privato I Lezione XI Indice 1 Effetti del contratto -------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Elementi accidentali del negozio giuridico ---------------------------------------------------------- 5 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 6 Istituzioni di Diritto Privato I Lezione XI 1 Effetti del contratto L’art. 1372 c.c. disciplina l’efficacia del contratto: “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. La norma fissa tre regole fondamentali in tema di efficacia del contratto: 1) la imperatività del contratto; 2) la vincolatività del contratto; 3) la relatività del contratto. Il legislatore ha equiparato la regola posta per convenzione tra le parti alla regola che discende dalla legge; se ne ricava il corollario della vincolatività del contratto: se le parti hanno stipulato quel determinato contratto, hanno assunto un impegno al quale è impossibile sottrarsi; così come non è possibile sottrarsi alla regola che discende dalla legge, salvo che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Tuttavia l’ordinamento riconosce la possibilità di sciogliersi dal vincolo precedentemente assunto attraverso altre facoltà che la legge espressamente prevede. Una di queste è il recesso: ovvero la facoltà riconosciuta alle parti di sottrarsi all’impegno negoziale. È una facoltà che viene disciplinata all’interno dell’ordinamento contrattuale per l’ipotesi in cui una o entrambi le parti mutino la loro opinione sulla convenienza a proseguire quel determinato contratto e decidano di sottrarsi al vincolo negoziale. L’art. 1372 del c.c. disciplina il recesso unilaterale: “Se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. La norma si riferisce ai contatti istantanei, ovvero a quei contratti in cui l’efficacia dell’atto che si pone in essere non è diretta a prolungarsi nel tempo; gli effetti potranno anche manifestarsi nel tempo ma l’esecuzione del contratto si esaurisce in un solo momento. Il contratto di compravendita è un contratto istantaneo, perché nel momento in cui le parti esprimono il proprio consenso si realizzerà il trasferimento immediato del diritto di proprietà sul bene. Nei contratti istantanei il recesso è possibile solo se il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, altrimenti si porrebbe in una situazione di contrasto con l’interesse della parte che ha già dato inizio all’esecuzione o ha preparato tutti gli strumenti necessari ai fini di effettuare la prestazione stessa. Diverso è il caso dei contratti ad esecuzione continuata, ovvero quei contratti in cui l’utilità del creditore non è realizzata immediatamente con una prestazione, bensì è realizzata attraverso una serie ininterrotta di attività, dove la facoltà di recesso può essere esercitata anche successivamente. Il comma n. 2 dell’art 1373 sancisce: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 6 Istituzioni di Diritto Privato I Lezione XI per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”. È possibile che il recesso sia sottoposto all’onere del pagamento di un corrispettivo, la cosiddetta “multa penitenziale”, e in tal il recesso ha effetto quando la prestazione è eseguita. Un’altra regola fondamentale dell’efficacia del contratto è la “relatività”; dove per relatività si intende la limitazione degli effetti del contratto rispetto alle parti contraenti. Da alcuni una deroga a questo principio è rintracciabile nel “contratto a favore dei terzi”, ovvero quel contratto con il quale le parti stabiliscono che sia il terzo a beneficiare degli effetti della stipulazione. Ma anche in questo caso l’efficacia del contratto a favore del terzo non rappresenta un’eccezione alla regola della relatività degli effetti del contratto, perché questi si produrranno, in quanto il terzo non avrà espressamente manifestato una volontà contraria rispetto a quegli stessi effetti. È sempre data la possibilità al terzo di evitare che quegli effetti si produrranno nella propria sfera giuridico patrimoniale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 6 Istituzioni di Diritto Privato I Lezione XI 2 Elementi accidentali del negozio giuridico Gli elementi accidentali del negozio giuridico sono clausole apposte nel negozio liberamente dalle parti. Non sono indispensabili ai fini del perfezionamento del negozio stesso ma una volta inseriti ne influenzano la produzione degli effetti. Essi sono : la condizione, il termine e il modo. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende l’efficacia del negozio giuridico. Può essere sospensiva o risolutiva. La condizione sospensiva, sospende il sorgere dell’effetto giuridico, fino all’avverarsi dell’evento posto in condizione (es. quando verrà la nave dall’Asia, ti darò cento). In questa ipotesi la promessa (ti darò cento) è subordinata all’avveramento dell’evento (quando verrà la nave dall’Asia). Se la condizione è risolutiva, l’avveramento di essa determina la cessazione degli effetti del negozio. Il negozio è immediatamente produttivo di effetti, che cesseranno nel momento in cui cesserà l’evento dedotto in condizione. (es. ti vedo il fondo, ma se entro tre mesi altro compratore mi offrirà un prezzo più alto, gli effetti del contratto verranno meno). Non bisogna confondere la condizione con il presupposto, ovvero con un evento futuro ma certo. L’efficacia del negozio è condizionata ad un evento futuro ma soggettivamente incerto. (es. non sappiamo se al nave è venuta o meno dall’Asia). Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento, dobbiamo distinguere la condizione in casuale, volontaria (o potestativa) e mista. La condizione è casuale quando l’evento dipende dal caso o da terzi (ti darò cento se la nave verrà dall’Asia); è potestativa, quando l’avverarsi dell’evento dipende dalla volontà delle parti (comprerò il codice se deciderò di sostenere l’esame); è mista se la volontà del soggetto e un elemento estraneo concorrono a produrre l’evento (ti darò cento se l’esame andrà bene). La condizione potestativa non va confusa con la condizione meramente potestativa, nella quale l’evento dipende dal mero arbitrio, si ha riguardo alla pura volontà del soggetto. (es. ti darò cento se vorrò). L’art. 1335 del c.c. stabilisce che : “è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”. Il negozio è chiaramente nullo perché manca un elemento essenziale del negozio stesso, cioè la volontà. Il termine è un momento del tempo, dal quale cominciano a verificarsi, o fino al quale durano gli effetti del negozio giuridico. Talvolta il termine è concepito come la fissazione di un limite nel tempo da cui si fanno dipendere gli effetti del negozio; altre volte esso è soltanto lo Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 6 Istituzioni di Diritto Privato I Lezione XI strumento per fissare nel tempo il momento di una prestazione. È dunque un avvenimento futuro ma certo. Il termine può essere iniziale (dies a quo): ti darò cento il primo giugno 2007. In questo caso l’efficacia è condizionata ad un avvenimento futuro ma certo, perché sicuramente arriverà il primo giugno 2007 e la promessa si concretizzerà nella sua efficacia. Ma il termine può essere anche finale (dies ad quem). In tale ipotesi il negozio nasce immediatamente produttivo di effetti che cesseranno al momento in cui si verificherà l’evento futuro ma certo. Ti darò cento fino al primo giugno 2007. Il modus è un onere imposto agli atti di liberalità. Consiste in un fare, non fare o in un non dare che viene imposto all’ autore della liberalità. Ti darò cento a titolo liberale se, farai dire una volta all’anno una messa in mio suffragio. Ci troviamo di fronte ad un’imposizione di fare che costringe il beneficiario della disposizione ad una determinata prestazione. Il modus si distingue dalla condizione, perché esso costituisce soltanto un atto volitivo accessorio e pertanto la disposizione principale è di immediata attuazione, senza che sia necessario attendere l’adempimento dell’onere: invece con la condizione si crea un nesso inscindibile di subordinazione tra il negozio e la sua componente di incertezza. Si dice la “condizione sospende ma non obbliga” mentre “l’onere obbliga ma non sospende”. Chiunque abbia interesse può agire per ottenere l’annullamento dell’onere. Se l’onere non viene adempiuto, l’atto di liberalità non cade, ma gli interessati possono agire per ottenere l’adempimento dell’obbligo in esso contenuto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 6