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istituzioni di diritto privato i
INSEGNAMENTO DI
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I
LEZIONE XI
“IL NEGOZIO GIURIDICO (PARTE IV)”
PROF. DOMENICO RUGGIERO
Istituzioni di Diritto Privato I
Lezione XI
Indice
1
Effetti del contratto -------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
Elementi accidentali del negozio giuridico ---------------------------------------------------------- 5
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Lezione XI
1 Effetti del contratto
L’art. 1372 c.c. disciplina l’efficacia del contratto: “il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non
produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. La norma fissa tre regole
fondamentali in tema di efficacia del contratto: 1) la imperatività del contratto; 2) la vincolatività
del contratto; 3) la relatività del contratto. Il legislatore ha equiparato la regola posta per
convenzione tra le parti alla regola che discende dalla legge; se ne ricava il corollario della
vincolatività del contratto: se le parti hanno stipulato quel determinato contratto, hanno assunto un
impegno al quale è impossibile sottrarsi; così come non è possibile sottrarsi alla regola che discende
dalla legge, salvo che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Tuttavia l’ordinamento
riconosce la possibilità di sciogliersi dal vincolo precedentemente assunto attraverso altre facoltà
che la legge espressamente prevede. Una di queste è il recesso: ovvero la facoltà riconosciuta alle
parti di sottrarsi all’impegno negoziale. È una facoltà che viene disciplinata all’interno
dell’ordinamento contrattuale per l’ipotesi in cui una o entrambi le parti mutino la loro opinione
sulla convenienza a proseguire quel determinato contratto e decidano di sottrarsi al vincolo
negoziale. L’art. 1372 del c.c. disciplina il recesso unilaterale: “Se ad una delle parti è attribuita la
facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia
avuto un principio di esecuzione”. La norma si riferisce ai contatti istantanei, ovvero a quei
contratti in cui l’efficacia dell’atto che si pone in essere non è diretta a prolungarsi nel tempo; gli
effetti potranno anche manifestarsi nel tempo ma l’esecuzione del contratto si esaurisce in un solo
momento. Il contratto di compravendita è un contratto istantaneo, perché nel momento in cui le
parti esprimono il proprio consenso si realizzerà il trasferimento immediato del diritto di proprietà
sul bene. Nei contratti istantanei il recesso è possibile solo se il contratto non ha avuto un principio
di esecuzione, altrimenti si porrebbe in una situazione di contrasto con l’interesse della parte che ha
già dato inizio all’esecuzione o ha preparato tutti gli strumenti necessari ai fini di effettuare la
prestazione stessa. Diverso è il caso dei contratti ad esecuzione continuata, ovvero quei contratti in
cui l’utilità del creditore non è realizzata immediatamente con una prestazione, bensì è realizzata
attraverso una serie ininterrotta di attività, dove la facoltà di recesso può essere esercitata anche
successivamente. Il comma n. 2 dell’art 1373 sancisce: “Nei contratti a esecuzione continuata o
periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”. È possibile che il recesso sia sottoposto
all’onere del pagamento di un corrispettivo, la cosiddetta “multa penitenziale”, e in tal il recesso ha
effetto quando la prestazione è eseguita.
Un’altra regola fondamentale dell’efficacia del contratto è la “relatività”; dove per relatività
si intende la limitazione degli effetti del contratto rispetto alle parti contraenti. Da alcuni una deroga
a questo principio è rintracciabile nel “contratto a favore dei terzi”, ovvero quel contratto con il
quale le parti stabiliscono che sia il terzo a beneficiare degli effetti della stipulazione. Ma anche in
questo caso l’efficacia del contratto a favore del terzo non rappresenta un’eccezione alla regola
della relatività degli effetti del contratto, perché questi si produrranno, in quanto il terzo non avrà
espressamente manifestato una volontà contraria rispetto a quegli stessi effetti. È sempre data la
possibilità al terzo di evitare che quegli effetti si produrranno nella propria sfera giuridico
patrimoniale.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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2 Elementi accidentali del negozio giuridico
Gli elementi accidentali del negozio giuridico sono clausole apposte nel negozio liberamente
dalle parti. Non sono indispensabili ai fini del perfezionamento del negozio stesso ma una volta
inseriti ne influenzano la produzione degli effetti. Essi sono : la condizione, il termine e il modo.
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende l’efficacia del negozio
giuridico. Può essere sospensiva o risolutiva. La condizione sospensiva, sospende il sorgere
dell’effetto giuridico, fino all’avverarsi dell’evento posto in condizione (es. quando verrà la nave
dall’Asia, ti darò cento). In questa ipotesi la promessa (ti darò cento) è subordinata all’avveramento
dell’evento (quando verrà la nave dall’Asia). Se la condizione è risolutiva, l’avveramento di essa
determina la cessazione degli effetti del negozio. Il negozio è immediatamente produttivo di effetti,
che cesseranno nel momento in cui cesserà l’evento dedotto in condizione. (es. ti vedo il fondo, ma
se entro tre mesi altro compratore mi offrirà un prezzo più alto, gli effetti del contratto verranno
meno). Non bisogna confondere la condizione con il presupposto, ovvero con un evento futuro ma
certo. L’efficacia del negozio è condizionata ad un evento futuro ma soggettivamente incerto. (es.
non sappiamo se al nave è venuta o meno dall’Asia).
Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento, dobbiamo distinguere la condizione in
casuale, volontaria (o potestativa) e mista. La condizione è casuale quando l’evento dipende dal
caso o da terzi (ti darò cento se la nave verrà dall’Asia); è potestativa, quando l’avverarsi
dell’evento dipende dalla volontà delle parti (comprerò il codice se deciderò di sostenere l’esame); è
mista se la volontà del soggetto e un elemento estraneo concorrono a produrre l’evento (ti darò
cento se l’esame andrà bene). La condizione potestativa non va confusa con la condizione
meramente potestativa, nella quale l’evento dipende dal mero arbitrio, si ha riguardo alla pura
volontà del soggetto. (es. ti darò cento se vorrò). L’art. 1335 del c.c. stabilisce che : “è nulla
l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva
che la faccia dipendere dalla mera volontà
dell’alienante o, rispettivamente, da quella del
debitore”. Il negozio è chiaramente nullo perché manca un elemento essenziale del negozio stesso,
cioè la volontà.
Il termine è un momento del tempo, dal quale cominciano a verificarsi, o fino al quale
durano gli effetti del negozio giuridico. Talvolta il termine è concepito come la fissazione di un
limite nel tempo da cui si fanno dipendere gli effetti del negozio; altre volte esso è soltanto lo
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strumento per fissare nel tempo il momento di una prestazione. È dunque un avvenimento futuro ma
certo. Il termine può essere iniziale (dies a quo): ti darò cento il primo giugno 2007. In questo caso
l’efficacia è condizionata ad un avvenimento futuro ma certo, perché sicuramente arriverà il primo
giugno 2007 e la promessa si concretizzerà nella sua efficacia. Ma il termine può essere anche
finale (dies ad quem). In tale ipotesi il negozio nasce immediatamente produttivo di effetti che
cesseranno al momento in cui si verificherà l’evento futuro ma certo. Ti darò cento fino al primo
giugno 2007.
Il modus è un onere imposto agli atti di liberalità. Consiste in un fare, non fare o in un non
dare che viene imposto all’ autore della liberalità. Ti darò cento a titolo liberale se, farai dire una
volta all’anno una messa in mio suffragio. Ci troviamo di fronte ad un’imposizione di fare che
costringe il beneficiario della disposizione ad una determinata prestazione. Il modus si distingue
dalla condizione, perché esso costituisce soltanto un atto volitivo accessorio e pertanto la
disposizione principale è di immediata attuazione, senza che sia necessario attendere l’adempimento
dell’onere: invece con la condizione si crea un nesso inscindibile di subordinazione tra il negozio e
la sua componente di incertezza. Si dice la “condizione sospende ma non obbliga” mentre “l’onere
obbliga ma non sospende”. Chiunque abbia interesse può agire per ottenere l’annullamento
dell’onere. Se l’onere non viene adempiuto, l’atto di liberalità non cade, ma gli interessati possono
agire per ottenere l’adempimento dell’obbligo in esso contenuto.
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