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successioni e donazioni
SUCCESSIONI E DONAZIONI
GUIDA AL MODELLO 730/2008
SUCCESSIONI
E DONAZIONI
Le guide di NF
Il Notiziario Fiscale del CAF UIL
Direttore Responsabile: Sergio Scibetta
Ideato e realizzato con la collaborazione
della società editoriale Lavoro Italiano S.r.l.
SOMMARIO
ASPETTI CIVILISTICI .................................................................................................................................................. 5 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
L’apertura della successione ............................................................................................................................. 5 7
Accettazione e rinuncia dell'eredità ................................................................................................................... 6 8
La capacità di ereditare ..................................................................................................................................... 7 9
L'eredità giacente .............................................................................................................................................. 7 9
L'accettazione dell'eredità ................................................................................................................................. 7 9
1.5.1.
Accettazione espressa ....................................................................................................................... 810
1.5.2.
Accettazione tacita ............................................................................................................................. 810
1.5.3.
Impugnazione dell'accettazione ......................................................................................................... 911
1.5.4.
Accettazione con beneficio d'inventario ( articolo 484 codice civile ) ................................................. 911
1.6
L’ indegnità ...................................................................................................................................................... 1012
1.7
L'interdizione e l'inabilitazione ......................................................................................................................... 1012
1.8
Rinuncia all'eredità .......................................................................................................................................... 1113
1.9
La rappresentazione....................................................................................................................................... 1113
1.10
L'accrescimento .............................................................................................................................................. 1214
1.11
La successione legittima ................................................................................................................................. 1315
1.12
Esclusione del coniuge dall'eredità ................................................................................................................. 1517
1.13
Minori .............................................................................................................................................................. 1517
1.14
Gradi di parentela ............................................................................................................................................ 1517
1.15
La successione testamentaria ......................................................................................................................... 1820
1.16
Capacità di testare .......................................................................................................................................... 1820
1.17
L'esecutore testamentario ............................................................................................................................... 1921
1.18
Le disposizioni testamentarie .......................................................................................................................... 1921
1.19
Registrazione e pubblicazione......................................................................................................................... 1921
1.20
Il testamento pubblico ..................................................................................................................................... 1921
1.21
Il testamento olografo ...................................................................................................................................... 2022
1.22
Il testamento segreto ....................................................................................................................................... 2022
1.23
I testamenti speciali ......................................................................................................................................... 2123
1.24
Il diritto alla legittima ........................................................................................................................................ 2123
1.25
Invalidità del testamento .................................................................................................................................. 2224
1.26
Divieto dei patti successori .............................................................................................................................. 2224
GUIDA AL MODELLO 730/2008
1.
3
SOMMARIO
2.
3.
25
OBBLIGHI FISCALI.................................................................................................................................................... 23
2.1
25
Fonti ed evoluzione legislativa......................................................................................................................... 23
2.2
28
Coesistenza di tre regimi impositivi ................................................................................................................. 26
31
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ( REGIME VIGENTE DAL 3 OTTOBRE 2006 ) ...................................... 29
3.1
31
Ufficio competente........................................................................................................................................... 29
3.2
33
Soggetti obbligati ............................................................................................................................................. 31
3.3
35
Termini per la presentazione ........................................................................................................................... 31
3.4
37
Compilazione della dichiarazione ( Mod. 4 ) di successione e allegati .......................................................... 33
3.5
38
Imposta Ipotecaria ........................................................................................................................................... 35
3.6
38
Imposta catastale ............................................................................................................................................ 36
3.7
38
I N V I M .......................................................................................................................................................... 36
3.8
38
Arrotondamenti ................................................................................................................................................ 36
3.9
41
L’ autoliquidazione : i codici dei tributi e la causale ....................................................................................... 36
41
3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE ................................................................................................................................ 37
3.10.1.
41
Dichiarazione principale ................................................................................................................... 39
3.10.2.
41
Dichiarazione integrativa.................................................................................................................. 39
3.10.3.
41
Dichiarazione modificativa ............................................................................................................... 39
3.10.4.
43
Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele ....................................................... 39
43
3.11 Rimborsi .......................................................................................................................................................... 41
3.11.1.
43
A seguito di istanza del contribuente ............................................................................................... 41
3.11.2.
43
D’Ufficio ........................................................................................................................................... 41
45
3.12 Compiti dell'ufficio ........................................................................................................................................... 43
3.12.1.
45
Trattamento della dichiarazione ....................................................................................................... 43
3.12.2.
46
Trascrizione della dichiarazione di successione .............................................................................. 44
3.12.3.
46
Invio ai Comuni ................................................................................................................................ 44
3.12.4.
46
Controllo della dichiarazione .......................................................................................................... 44
3.12.5.
47
L'avviso di liquidazione e di rettifica della maggiore imposta ........................................................... 45
47
3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili ....................................................................................... 45
3.13.1.
48
Fabbricati e terreni ........................................................................................................................... 46
3.13.2.
48
Articolo 12, legge n. 154/88 ............................................................................................................. 46
48
3.14 Classificazione catastale dei fabbricati ............................................................................................................ 46
50
3.15 L'usufrutto........................................................................................................................................................ 48
52
3.16 Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni ............................................................................................................. 51
4
SOMMARIO
INOLTRE :
PROSPETTO COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE “ AUTOMATICO “…………….pag. 5353
- 70
PROSPETTI DI RIEPILOGO NUOVA IMPOSTA …………………………………………………………..pagg 54 54
/ 69
- 72
PROSPETTO SINOTTICO AGEVOLAZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ………………………..pagg.7071
/ 71
GUIDA AL MODELLO 730/2008
PROSPETTO SINOTTICO RIDUZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ……………………………………pag.7273
5
SOMMARIO
6
ASPETTI CIVILISTICI
1. ASPETTI CIVILISTICI
1.1 L L’apertura
apertura delladella
successione
1.1
successione
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti
patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama
diritto ereditario o successorio.
La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente
personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui
che subentra nel patrimonio del de cuius.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si
stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti
nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.
La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla
legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.
Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte.
Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie,
eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".
Nell'ambito della successione si distingue tra:
x
successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica
patrimoniale del defunto
successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti
specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.
E' una differenza importante perché mentre l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel
contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il legatario non risponde dei
debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque
la facoltà di rinunciarvi.
Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito
di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.
Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale
egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.
Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: sia quelle attive
(quali, ad esempio, i crediti di imposta) che passive ( pagamento di tributi arretrati, interessi).
II princìpi
principi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di
tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e
patrimonio dell'erede.
Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento,
oppure la disposizione di legge.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
x
7
ASPETTI CIVILISTICI
TRASFERIMENTO BENI E DIRITTI
CONCETTO DI TRASFERIMENTO
ART. 1 E 5 T.U.
SUCCESSIONE
(A CAUSA DI MORTE)
p
DONAZIONE
ALTRA LIBERALITÀ TRA VIVI
p
p
CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA ?
I SOGGETTI PASSIVI
-
p
p
p
EREDI:
DONATARI:
BENEFICIARI:
PER DONAZIONE INTER VIVOS
PER ALTRE LIBERALITÀ
TRA VIVI
LEGITTIMARI
per successione testamentaria
-
LEGITTIMI
per successione legittima
p
LEGATARI:
PER SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA
(Art. 588 C.C.)
1.2
Accettazione
e rinuncia
dell’eredità
1.2 Accettazione
e rinuncia
dell'eredità
L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data
della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il
giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta
dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".
Il codice prevede due forme di delazione:
8
x
per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
x
per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
ASPETTI CIVILISTICI
1.3 LaLa
capacità
di ereditare
1.3
capacità
di ereditare
Possono ereditare:
x
le persone fisiche
x
i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla
morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata
all'evento della nascita.
x
le persone giuridiche ; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano
essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.
Possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non
ancora concepiti.
1.4
L’eredità
giacente
1.4 L'eredità
giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una
manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del
tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.
Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto
l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare
gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga
devoluta allo Stato.
x
esistenza del chiamato ( o chiamati ) all’eredità
x
mancanza di accettazione da parte del chiamato
x
mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
x
nomina del curatore , che rappresenta l'inizio della "giacenza".
1.5 L'accettazione
dell'eredità
1.5
L’accettazione
dell’eredità
Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il
chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.
L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il
diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli
ulteriori chiamati.
Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura
tributaria, attive e passive ; l'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario.
In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a
quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la
conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio
patrimonio.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
I presupposti della fattispecie , pertanto, sono:
9
ASPETTI CIVILISTICI
L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo
entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.
L'accettazione
dell'eredità
non
può
essere
legata
a
condizioni
o
termini,
ed
essa
è
irrevocabile.
Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità
a favore di un'altra.
L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.
1.5.1
1.5.1
ACCETTAZIONE
ESPRESSA
ACCETTAZIONE
ESPRESSA
Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando
colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere
né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.
1.5.2
TACITA
1.5.2 AACCETTAZIONE
CCETTAZIONE TACITA
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità
di erede.
Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia
intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriandosi dei beni ereditari, disponendo degli stessi beni o
promuovendo un'azione spettante all'erede).
Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato
all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo
477 del codice civile).
Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita :
x
pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
x
atti dispositivi di beni ereditari
x
protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
x
esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
x
conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
x
conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
x
esercizio dell'azione di riduzione
x
impugnazione di disposizioni testamentarie
x
ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
x
proposta di contratto relativa ai beni ereditari
x
domanda giudiziale di divisione ereditaria
x
riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.
Per contro , non sono considerate produttive di accettazione tacita :
10
x
pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
8
ASPETTI CIVILISTICI
x
consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
x
continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato alla eredità
x
comportamenti relativi a cose di minima importanza
x
possesso di beni ereditari
x
compimento di atti di amministrazione temporanea
x
richiesta di sequestro
x
proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario
x
registrazione e trascrizione del testamento del de cuius
x
presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.
Non costituisce pertanto accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da
parte di uno degli eredi.
1.5.3
DELL’ACCETTAZIONE
1.5.3 IMPUGNAZIONE
IMPUGNAZIONE DELL'ACCETTAZIONE
L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.
I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono
accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione è
nulla.
Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione
condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma
prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.
Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3 : interessa il chiamato all'eredità che non è nel
possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi
quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.
1.5.4
CON BENEFICIO
D’INVENTARIO (ART. 484 COD. CIV.)
1.5.4 ACCETTAZIONE
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO
D'INVENTARIO ( ARTICOLO 484 CODICE CIVILE )
La legge richiede una forma solenne : l’accettazione deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio
o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del testatore.
Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:
x
incapaci assoluti e relativi
x
persone giuridiche
x
minori
x
interdetti o inabilitati.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:
11
ASPETTI CIVILISTICI
x
se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere l’ inventario entro tre mesi dall'apertura della
successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi ; se questi termini non
sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice
x
se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il
diritto di accettazione (10 anni).
x
Nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario :
x
omissioni o inclusioni dolose nell'inventario
x
alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale
x
inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.
1.6 L’L’indegnità
indegnità
1.6
E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi :
x
ha ucciso o tentato di uccidere il de
cuis
o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano
stati gli estremi della legittima difesa )
x
x
ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio
ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la
reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero
chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato
condannato per falsa testimonianza
x
ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria
x
ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un
testamento, ovvero glielo abbia impedito
x
ha fatto uso di un testamento falso.
L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.
L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)
oppure in vita per atto pubblico.
1.7
L’interdizione
e l’inabilitazione
1.7 L'interdizione
e l'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,
non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di
agire per evitare che vengano compiuti atti economicamente pregiudizievoli.
L'
determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in
una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,
l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.
L'
invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale
da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare
rilevanza.
12
ASPETTI CIVILISTICI
1.8 Rinuncia
all’eredit
1.8
Rinuncia
all’eredità
La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione
ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente ; è un negozio
unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.
Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, ab origine, la qualità di erede ; chi rinuncia è considerato
come se non fosse mai stato chiamato.
La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con
beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel
possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima
dell'accettazione è consigliabile evitare di compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita
accettazione dell'eredità.
La rinuncia, come l'accettazione, deve essere incondizionata e non può essere parziale ; è totale e non può essere legata
ad alcuna condizione o a un termine.
Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.
Non può essere fatta a favore di altre persone.
Una volta operante la rinuncia, la devoluzione opera automaticamente nei confronti dei chiamati successivi, cioè l'eredità
spetta ai successivi eredi chiamati per legge (o per testamento).
La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10
anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.
La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare
l'eredità in nome e luogo dello stesso.
La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o
naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta
del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.
Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.
L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente
a un discendente di
"subentrare" (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria.
Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli
legittimi,legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei
discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” - con esclusione, pertanto, degli altri parenti.
Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea
retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non
discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).
Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:
x
in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
x
in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1).
GUIDA AL MODELLO 730/2008
1.9
rappresentazione
1.9 LaLa
rappresentazione
Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i
nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con
13
ASPETTI CIVILISTICI
pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra
stirpe).
L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i legittimati e i figli
adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).
Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti
subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi : ad es. i nipoti
dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro
ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il
figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).
La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di
succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a
questi i loro discendenti.
In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.
Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella
successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,
succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere rispetto al rappresentato o avesse
rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).
Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota
rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.
La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui il
chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).
Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.
1.10 L'accrescimento
1.10
L’accrescimento
E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in
tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di
successione a titolo particolare).
L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:
1.
si ha solo quando non si possono realizzare,nell’ordine, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la
sostituzione, la rappresentazione
2.
si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza
determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota ( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si
verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota )
3.
nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore degli altri legatari si verifica se a essi è stato
legato lo stesso oggetto
4.
non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha
escluso l'accrescimento.
L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, nella successione a titolo universale si
farà luogo alla successione legittima ; nella successione a titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per
l’accrescimento, la porzione del legatario mancante viene appresa dall'onerato.
14
ASPETTI CIVILISTICI
1.11 LaLa
successione
legittimalegittima
1.11
successione
L'eredità si devolve per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in
tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in
proporzione della loro quota ereditaria.
La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o
quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinunzia all'eredità o impossibilità di succedere
dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.
L'articolo 565 del codice civile ( "categorie dei successibili" ) stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al
coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo
questo ordine.
La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua
applicazione è :
x
la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale
x
la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.
Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.
Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali
debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.
Subentrano nel patrimonio ereditario:
x
il coniuge, a cui spetterà:
o
tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle
(articolo 583,
x
o
metà se concorre con un solo figlio
o
1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581, c.c.)
o
2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).
gli altri successibili , i quali possono suddividersi in tre ordini secondo un rigoroso criterio di precedenza, nel
senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai
successibili degli ordini anteriori :
o
1° ordine figli : in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi – che escludono
pertanto sia gli ascendenti che i collaterali – spetta l'intera eredità , che verrà divisa in quote eguali
o
2° ordine ascendenti / fratelli , sorelle : genitori e ascendenti, fratelli e sorelle - In mancanza del coniuge,
di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). Se concorrono con
fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa
tra i fratelli e le sorelle. Ai fratelli e alle sorelle spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza
lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti
o
3° ordine parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado ( zii, cugini, figli di cugini) quando mancano
le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri
successibili ; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado
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c.c.)
concorrono per quote eguali.
La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.
13
15
ASPETTI CIVILISTICI
L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.
Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572, c.c.) e non può rinunciare all'eredità.
Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di
ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione.
Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di
parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore.
All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani.
I LEGITTIMARI
ART. 536 C.C.
1 figlio (LEGITTIMO O NATURALE)
2 o più figli
ascendenti legittimi
coniuge
coniuge
1 figlio
coniuge
2 o più figli
coniuge
genitori
16
RISERVA
DISPONIBILE
ART. c.c.
1/2
2/3
1/3
1/2
1/3
1/3
1/4
1/2
1/2
1/4
1/2
1/3
2/3
1/2
1/3
537
537
538
540
1/4
1/4
542
542
544
ASPETTI CIVILISTICI
SOLO FIGLI (legittimi
e/o naturali)
CONIUGE
1 FIGLIO (legittimo e/o naturale)
1/2
CONIUGE
CONIUGE
1/3
2/3
2/3
1/3
2/3
FRATELLI e SORELLE
1/3
2 O PIÙ FIGLI (legittimi e/o naturali)
CONIUGE
GENITORI
CONIUGE
2/3
ASCENDENTI LEGITTIMI
1/3
CONIUGE
ASCENDENTI LEGITTIMI
FRATELLI e SORELLE
CONIUGE
GENITORI
ASCENDENTI
FRATELLI e SORELLE
8/12
3/12
1/12
1
1
1
1
GENITORI
1/2
FRATELLI e SORELLE
1/2
ASCENDENTI
1/2
FRATELLI e SORELLE
1/2
PARENTI ENTRO IL 6° GRADO
LO STATO
QUOTE
uguali
1/2
1
1
quote uguali pro-capite
quote uguali pro-capite
quote uguali pro-capite
quote per linee e per capi
vedi sopra
vedi sopra
quote pro-capite o al superstite
per quote linea materna e paterna
quote pro-capite
(gli unilaterali ½ dei germani)
quote pro-capite o al superstite
quote pro-capite
(unilaterali ½ dei germani)
quote pro-capite o al superstite
quote pro-capite
(unilaterali ½ dei germani)
quote pro-capite o al superstite
ART. C.C.
566
581
581
582
582
582
582
583
568
569
571
571
571
572
586
Esclusionedel
del coniuge
coniuge dall'eredità
1.12 1.12
Esclusione
dall’eredità
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I LEGITTIMI
ART. 565 C.C.
Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il tribunale gli addebiti l'intera colpa.
In questo caso ha diritto comunque a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal de cuius
alimenti.
L'ammontare dell'assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.
Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Minori
1.13 1.13
Minori
L'amministrazione dei beni ereditati dal minore spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà.
Gradi
parentela
1.14 1.14
Gradi
di di
parentela
La parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per
determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi.
17
ASPETTI CIVILISTICI
E' in linea retta quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio
padre e figlio, nonno e nipote.
E' in linea collaterale quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il
rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o
zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad
esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini,
collaterali, 4° grado.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articolo 77, c.c.).
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo 78, c.c.): cognati, suoceri, nuora, eccetera.
Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del medesimo grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti
(ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado ).
L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la
dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado ; sono indifferenti per la
legge gli affini tra loro, come i consuoceri.
V. quadro sinottico a pagina 38.
18
GUIDA AL MODELLO 730/2008
ASPETTI CIVILISTICI
19
ASPETTI CIVILISTICI
1
1.15 La successione testamentaria
1.15 La successione testamentaria
Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di
vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587, c.c.). E'
l'espressione delle ultime volontà del defunto.
La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati
i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti ( legittimari ).
Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni,
sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.
Non si è capaci di testare se:
x
si è di età inferiore ai diciotto anni
x
si è interdetti per infermità mentale
x
anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento della
redazione del testamento.
Il testamento :
x
è un atto revocabile, essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita , tutte le
volte che si vuole
x
è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento
fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri
testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione)
x
è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè
fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del
figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a
favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro)
x
è un atto unilaterale ( non recettizio ), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si
perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458,
c.c.), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua
apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi
x
è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere
disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.), quale, ad esempio, il
riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura
x
è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge
Per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti: testamento olografo, pubblico, segreto,
1.16 Capacità di testare
Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci
(articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.
L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma
annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e
20
pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito
dell'annullamento).
18
ASPETTI CIVILISTICI
La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque
anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non
potrà più essere esercitata.
1.17
L’esecutore
testamentario
1.17 L'esecutore
testamentario
1
Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.
Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni
di ultima volontà del defunto.
L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve,
inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.
1.18 LeLe
disposizioni
testamentarie
1.18
disposizioni
testamentarie
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa
dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).
Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione
risolutiva il suo avverarsi fa venir meno la istituzione di erede o di legato. Se la condizione è impossibile o illecita - contraria
a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume - (ad esempio, la condizione che impone di iscriversi a un
determinato politico, o di avere o non avere figli), si considera come non apposta. Condizioni illecite previste espressamente
dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità , che si ha quando il testatore pone come
condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede ( ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento
mi nomini erede ).
L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.
Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del
notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali ; tale registro è
consultabile solo a seguito del decesso del testatore.
La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.
Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte
del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.
1.20
testamento
pubblico
1.20 IlIl
testamento
pubblico
Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due
testimoni (articolo 603, c.c.). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico. Colui che vuole fare testamento dichiarerà in
presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte.
E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.
Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione.
Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio.
Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere
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1.19 Registrazione
e pubblicazione
1.19
Registrazione
e pubblicazione
obbligatoriamente pubblico.
N
21
ASPETTI CIVILISTICI
Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni.
Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della
lettura delle disposizioni, pena la nullità.
Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata
sottoscrizione del testatore e del notaio.
Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su
domanda di qualsiasi interessato (articolo 606, c.c.).
Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto
predisposto dal testatore.
1.21
testamento
1.21 Il Il
testamento
olografoolografo
Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (olografo significa infatti "scritto
interamente a mano"). E' la forma più semplice di testamento ; esso deve essere :
x
autografo. L'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se
abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Può essere
redatto su qualsiasi materiale (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In
caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore.
x
datato. Deve contenere la data completa (giorno, mese, anno) che risulta determinante per l'accertamento della
capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura.
La mancanza di data comporta
l'annullabilità del testamento
x
firmato dal testatore, a pena di nullità. La firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale
soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione. La
sottoscrizione deve essere autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del
suo autore senza possibilità di equivoco. E’ valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non
importa che la firma sia leggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore.
1.22
testamento
1.22 Il Il
testamento
segreto segreto
Può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto ; può essere redatto con
l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in
busta chiusa già sigillata a un notaio ( oppure sarà il notaio a farlo sigillare ) e annotare all'esterno della busta tutte le
formalità compiute davanti a lui.
Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie.
L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le
dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i
presenti e costituisce parte integrante del testamento.
Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, se viene scritto da
terza persona o non a mano dal testatore, andrà firmato su ogni foglio fisico.
Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (articolo 604, c.c.).
Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.
I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione,
22
altrimenti non possono essere fatti valere.
ASPETTI CIVILISTICI
1.23
I testamenti
1.23 I testamenti
specialispeciali
In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.
I testamenti speciali sono testamenti pubblici con requisiti formali ridotti rispetto ai testamenti ordinari e sono ricevuti da
persone che rivestono determinate cariche (giudice di pace o, in sua assenza, sindaco, ministro di culto, comandante di
nave o di aeromobili, ufficiale o cappellano militare, eccetera) o anche dal notaio, ma con forme semplificate.
Sono testamenti posti in essere in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni,
testamenti in
navigazione marittima o aerea, o quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari o in zone di guerra o prigioniero di
guerra.
Tali testamenti richiedono comunque la forma scritta e la firma del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi
tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza o particolare.
Aperta la successione, è necessario che ne venga divulgato il contenuto ; questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto
della pubblicazione, per cui occorre rivolgersi a un notaio.
1.24
diritto
alla legittima
1.24 Il Il
diritto
alla legittima
La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte,
permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge
assicura ai prossimi congiunti.
Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari ( articolo 536, c.c. ).
Successione necessaria
Opera in due casi:
1.
se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere
2.
se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione
dei parenti.
In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.
Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che
una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.
Il diritto al conseguimento della quota di riserva ( legittima ) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella
moglie e nei figli (legittimi e naturali, legittimati e adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti ; solo loro possono agire
per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro
diritti.
In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo,
anche esclusivamente, un terzo non parente.
Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni
testamentarie.
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:
I
x
la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre
x
la quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
in una determinata quota dell'eredità
23
ASPETTI CIVILISTICI
Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica
sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.
1.25 Invalidità del testamento
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative ( come, per esempio, il difetto di forma o il motivo illecito).
L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono:
x
difetti di forma che non comportino nullità
x
annullabilità per incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto)
x
annullabilità per vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo). L'azione di annullamento spetta a
qualunque interessato, si prescrive nel termine dei cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di
esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
1.26
Divieto
deisuccessori
patti successori
1.26 Divieto
dei patti
L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione";
allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima
libertà di disporre in capo a un soggetto.
Il divieto vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con
cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a
tali diritti.
Si suole distinguere i patti successori in tre distinte categorie:
x
patti istitutivi. Sono negozi mortis causa poiché, tanto se a titolo universale quanto se a titolo particolare,
concretano una vera e propria disposizione dei propri beni per il periodo successivo alla morte
x
patti dispositivi. Non costituiscono negozi mortis causa, ma con essi il promittente dispone di beni che prevede di
acquistare a causa di morte. ( vanno tenuti distinti dalla vendita di cosa altrui )
x
patti rinunciativi. Rappresentano un sottotipo di quelli precedenti. ; i beneficiari del patto rinunciativo possono
essere soltanto i chiamati in subordine o i conchiamati. Il divieto riguarda anche la rinuncia unilaterale.
La giurisprudenza si è spesso dovuta occupare di fattispecie specifiche per stabilire se queste fossero o meno assimilabili ai
patti successori di cui all'articolo 458.
Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi: è vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un
testamento a favore dell'altro; è vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi in cui due o più persone dispongono dei
propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.
24
OBBLIGHI FISCALI
OBBLIGHI
FISCALI
2.2.OBBLIGHI
FISCALI
Fonti
ed ed
evoluzione
legislativa
2.1 Fonti
evoluzione legislativa
In Italia, dopo l’unificazione, la prima legge che regola i tributi successori e la n. 585 del 21.3.1862, comprendente
anche norme relative all’imposta di registro.
Con la l. 23.1.1902 n. 25 ( abrogativa delle precedenti ) viene introdotto il principio della progressività del
tributo , principio accolto anche nel T.U. approvato successivamente, con R.D. 31.12.1923 n. 3270, rimasto in
vigore, pur con le modifiche di cui appresso, fino al 31.12.1972.
Più disposizioni legislative hanno modificato il T.U. del 1923, tra le quali le più importanti sono :
1.
1 ) il R.D.L. 8.3.1045 n. 90, che ha abrogato tutte le disposizioni agevolative emanate per fini di politica
demografica e ha riordinato l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario ;
2.
2 ) la legge 12.5.1949 n. 206, che ha approvato la tabella degli scaglioni e delle aliquote.
Anno 1972
L'imposta di successione viene ex novo disciplinata con il D.P.R n. 637/72.
Anno 1986
La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "automatico" di
valutazione, già in vigore per l’imposta di Registro in forza dell’ articolo 52 Dpr n. 131/86 ; ciò al fine di non creare
una sperequazione tra i due tributi.
Anno 1990 : il Testo unico
Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenta l'intera disciplina
dell'imposta di successione : il Dlgs 31.10.1990, n. 346.
Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti,
in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabilisce, analogamente a quanto
disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applica per scaglioni di valore imponibile e che risulta unica sia pur
composta di due parti:
1. Imposta sul valore globale, da applicare sempre
2. Imposta sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non sono parenti in linea retta o coniuge.
L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse
ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava
nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota a ciascuno spettante.
Gli articoli 8 e seguenti del Dlgs n. 346/90, nell'identificare la base imponibile , stabiliscono che:
x
il valore globale netto dell’asse è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei
diritti, alla data di apertura della successione, che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le
disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili
x
in caso di fallimento del defunto, il riferimento va fatto solo le attività pervenute agli eredi dopo la
chiusura dello stesso
GUIDA AL MODELLO 730/2008
2.1
25
OBBLIGHI FISCALI
x
il valore dell'eredità o delle quote ereditarie va determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le
gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati
x
il valore globale netto dell’asse comprende anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli
ultimi sei mesi (a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (coacervo beni alienati
negli ultimi sei mesi)
x
va calcolato
anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo
ereditario ( per la parte eccedente la franchigia prevista per legge ), salvo che da inventario redatto
analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultino complessivamente pari a un minore importo
x
l’ asse comprende anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata
dal defunto
x
comprende inoltre i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o
depositati presso terzi a suo nome
x
comprende altresì le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il de cuius e altri, compresi i
crediti nascenti da depositi bancari o conti correnti cointestati, presumendo l'appartenenza integralmente
al de cuius dei beni e dei diritti cointestati anche a nome degli eredi e legatari, salvo i beni oggetto di
comunione legale tra i coniugi. Inoltre, il Testo unico impone non solo il coacervo delle vendite ma anche
quello delle donazioni in qualunque data effettuate, ciò al solo fine di determinare, in seguito all’
attualizzazione del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile
(coacervo delle donazioni).
Anno 1997
Con effetto per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 (modifiche più significative introdotte dal D.L. n.
79/1997 conv. in L. n. 140 /1997 ) :
a)
viene istituita un’ imposta sostitutiva dell’INVIM, che grava nella misura del 1% sui beni immobili caduti in
successione, il cui valore sia superiore a lire 250.000.000, se acquistati prima del 31.12.1992 ;
b)
il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare i tributi collegati all'imposta di successione
(limitatamente all’imposta ipotecaria, catastale, alla imposta sostitutiva dell’INVIM, all’imposta di bollo ed
alla tassa ipotecaria ) ;
c)
resta a carico del competente ufficio del Registro ( ora Ufficio delle Entrate ) la liquidazione dell'imposta
di successione, delle sanzioni e degli interessi ; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o
legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.
Anno 1999
Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore
globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.
Anno 2000
L’ art. 69 della legge 21.11.2000 n. 342 disciplina ex novo l'imposta, con effetti decorrenti retroattivamente per le
successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31.12.2000.
26
OBBLIGHI FISCALI
Detto articolo di legge modifica in maniera fondamentale la base imponibile, individuandola unicamente nel
valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario ( imposta sulla quota ), con
la conseguenza che la presunzione del 10 per cento grava sulla singola quota di eredità spettante a ciascun
erede. Inoltre, vengono fissate le seguenti aliquote:
x
4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta
x
6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado
x
8 per cento per gli altri soggetti.
Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle
relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore globale dell’ asse ereditario, e anche la franchigia,
fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore dell'asse
ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap.
Ulteriore effetto è l’abrogazione dell'articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervare i
beni venduti nell'ultimo semestre, e dell'articolo 11, comma 2, relativo alla presunzione di possesso totale in capo
al de cuius dei beni cointestati ( conti correnti, azioni e titoli , qualora la contestazione riguardava un erede ).
Altre importanti novità consistono:
1)
nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per i beni immobili caduti in
successione
2)
nella abolizione dell'imposta sostitutiva dell’ INVIM per le successioni il cui termine di presentazione
scade in data successiva al 31 dicembre 2000.
Anno 2001
L'imposta sulle successioni e donazioni viene soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n.
Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di
parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari.
Nonostante vi sia stata l'abolizione dell'imposta di successione, resta comunque l'obbligo di presentazione della
dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali
immobiliari.
In sintesi, si può evidenziare che nonostante il 25 ottobre 2001 segni il limite per l'applicazione dell'imposta di
successione, restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per gli immobili (per i quali si
continueranno a versare in autoliquidazione le imposte accessorie all'imposta di successione - imposta ipotecaria,
imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo - finalizzate alla volturazione presso il catasto e alla
trascrizione presso le conservatorie degli immobili), nulla esclude che, per le successioni apertesi prima di tale
data, si debba continuare a presentare la dichiarazione, qualora non lo si sia già fatto, e ad assolvere l'imposta di
successione eventualmente liquidata dall'ufficio, oltre ai tributi dovuti in autoliquidazione.
Anno 2003
Per le successioni apertesi dal 26 novembre 2003, il termine di presentazione della dichiarazione viene elevato
da sei mesi ad un anno ; il termine più favorevole si applica anche alle dichiarazioni il cui termine era in corso alla
data del 26-11-2003.
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383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate a decorrere dal 25 ottobre 2001.
27
OBBLIGHI FISCALI
Anno 2006
L’imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006 ; si applicano le norme del
D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ( giorno antecedente la soppressione
dell’imposta ) ; l’imposta – come già nella riforma del 2000 – non è progressiva ma proporzionale e colpisce le
singole quote ; vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie ( franchigia di €
1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta ; franchigia di € 1.500.000,00
per portatori di handicap grave ; franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle ; esenzione per trasferimento di
aziende e quote sociali devolute a discendenti, a certe condizioni - esenzione che dal 1° gennaio 2008 viene
estesa anche a favore del coniuge ) e ampliata la base imponibile.
2.2
Coesistenza
piùimpositivi
regimi impositivi
2.2 Coesistenza
di più di
regimi
A seguito della reintroduzione dell’imposta con decorrenza dalle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, le norme
che disciplinano la materia sono :
x
dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi dal 1* gennaio 1991, fino a quelle per le quali il termine di
presentazione è scaduto il 31.12.2000 ;
x
dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni per le quali il termine di presentazione, in corso alla data
di entrata in vigore della legge, è andato a scadere successivamente al 31.12.2000 ;
x
dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è
stata la completa soppressione dell'imposta di successione ;
x
dal D.Lgs. n. 346/1990 ( nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ) per le successioni apertesi
dal 3 ottobre 2006.
28
OBBLIGHI FISCALI
L’ IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Dal D. Lgs. n.346 / 1990 alla soppressione dell’imposta
1 . Successioni apertesi dal 1.1.1991 :
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 120.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
INVIM ( se valore immobili superiore a lire 120.000.000 )
1 . Successioni apertesi dal 1.1.1992 :
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
INVIM ( se valore immobili superiore a lire 250.000.000 )
1 . Successioni apertesi dal 29 marzo 1997 al 31 dicembre 1999 ( e quelle per le quali il termine di presentazione
della dichiarazione era ancora in corso alla data del 29.03.1997 ) : viene introdotto l’obbligo di autoliquidare
e versare le imposte : ipotecaria, catastale, sostitutiva INVIM , bollo e tassa ipotecaria
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire
250.000.000 )
¾ Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 350.000.000 ) ;
¾ Imposta sulle quote ;
¾ Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
¾ Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire
350.000.000 )
4 . Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal
1°.1°2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001
¾ Imposta sulle quote ( franchigia individuale fino lire 350.000.000 ; fino a lire un miliardo se
erede/beneficiario linea retta minore di età o con handicap grave) ;
¾ Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
5 . Successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 :
¾ Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
6 . Successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 : per l’imposta di successione v. prospetto riportato a pagina seguente.
¾ Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; ad es. imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
GUIDA AL MODELLO 730/2008
3 . Successioni apertesi dal 1° gennaio 2000 per le quali il termine per la
presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31.12.2000 :
29
OBBLIGHI FISCALI
IMPOSTE DI SUCCESSIONE
( DECEDUTI dal 3 ottobre 2006 )
1
Imposta successione
Imposta di
trascrizione
€. 168,00
Imposta
catastale
€. 168,00
Franchigia per ogni erede
€. 1.000.000,00
Oltre la franchigia:…. 4%
2%
1%
-
-
Imposta successione
Imposta di
trascrizione
Imposta
catastale
prima casa
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
€. 168,00
€. 168,00
altri immobili
Franchigia per ogni erede
€ 100.000,00
2%
1%
oltre la franchigia:… 6%
-
-
Imposta successione
Imposta di
Imposta
trascrizione
€. 168,00
catastale
€. 168,00
2%
1%
-
-
Imposta di
trascrizione
€. 168,00
Imposta
Catastale
€. 168,00
2%
1%
-
-
Imposta di
trascrizione
Imposta
Catastale
€ 168,00
€ 168,00
2%
1%
-
-
Eredi
prima casa
coniuge
parenti in linea retta
altri immobili
altri beni
Eredi
fratelli e sorelle
altri beni
Eredi
Altri parenti sino al 4* grado
affini in linea retta
affini in linea collaterale
sino al 3° grado
prima casa
altri Immobili
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
6%
altri beni
Imposta successione
Eredi
altri soggetti
prima casa
altri Immobili
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
8%
altri beni
Imposta successione
Eredi
prima casa
soggetti portatori di
handicap ( riconosciuto grave ai altri immobili
sensi legge 5.2.1992 n. 104 )
altri beni
30
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
Franchigia per ogni
erede
€. 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
- se coniuge o parente in
linea retta:………..4%
- se parente sino al
quarto grado o, affine in
linea retta, o affine in
linea collaterale entro il
terzo grado:………6%
- negli altri casi:…….8%
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
( regime vigente dal 3 ottobre 2006)
(regime vigente dal 30 ottobre 2006)
3.1
Ufficio
competente
3.1
Ufficio
competente
La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima
residenza del defunto ; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione
era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio
locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20.
Va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello
approvato con decreto del ministero delle Finanze ( Modello 4 ) ; deve essere sottoscritta da almeno uno dei
soggetti obbligati o da un rappresentante legale.
La copia a uso voltura catastale, rilasciata dall’ufficio in carta semplice contestualmente alla presentazione , va
unita alla domanda di voltura e presentata entro 30 giorni agli uffici del Territorio ; è necessaria una domanda per
ogni ufficio del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune – o i Comuni – nel quale sono ubicati gli
immobili.
Se presentata a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita ( per raccomandata ) si considera presentata nello
stesso giorno di consegna all'ufficio postale, che deve apporre sul relativo involucro il timbro a calendario
( articolo 28, comma 1, Dlgs n. 346/90 ).
La presentazione a un ufficio incompetente equivale a omessa presentazione ; questa si considera avvenuta nel
TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA
( ART. 2 )
-
DEFUNTO RESIDENTE IN ITALIA
DEFUNTO NON RESIDENTE IN ITALIA
p
p
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
in Italia
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
all’estero
-
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
in Italia
GUIDA AL MODELLO 730/2008
giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente.
31
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
TERRITORIALITÀ DEI BENI
-
-
SI CONSIDERANO IN ITALIA
SI CONSIDERANO ALL’ESTERO
p
p
beni e diritti iscritti ai pubblici registri
diritti reali sugli stessi
azioni e quote di società con sede legale
in Italia
quote di partecipazione in enti diversi
dalle società con sede legale in Italia
titoli rappresentativi di merci esistenti in
Italia
crediti del debitore residente in Italia
cambiali e vaglia cambiari del trattario
residente in Italia
assegni di ogni specie dell’emittente
residente in Italia
crediti garantiti da beni in Italia
indipendentemente dalla residenza del
debitore
beni viaggianti all’estero con destinazione
italiana
beni viaggianti all’estero in temporanea
esportazione in Italia
-
beni viaggianti in Italia con destinazione
estera
beni viaggianti in Italia in regime di
temporanea importazione
NON ASSOGGETTABILITÀ ALL’IMPOSTA
( ART. 3 )
A) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:
-
Stato
Regioni
Provincie
Comuni
-
Enti pubblici
Fondazioni
Associazioni
p
AVENTI SCOPI DI:
p
32
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
-
Assistenza
Studio
Ricerca scientifica
Educazione
Istruzione
Finalità di pubblica utilità
Legalmente riconosciuti e costituiti;
nonché legalmente riconosciuti, da costituire
per disposizione testamentaria, a condizione
della dimostrazione nei 5 anni dell’accettazione
dell’eredità, dell’impiego dei beni ricevuti
negli scopi voluti dal testatore
B) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:
-
3.2
Enti pubblici esteri
Fondazioni e associazioni costituite
all’estero
o
In presenza di condizioni di reciprocità
Soggetti
obbligati
3.2
Soggetti
obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione :
i chiamati all'eredità ( con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato
all'eredità ) e i legatari ( per i legati ), ovvero i loro rappresentanti legali ;
x
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in
caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.) ;
x
gli amministratori dell'eredità ;
x
i curatori delle eredità giacenti ;
x
gli esecutori testamentari.
Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali,
l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria in base al valore dei beni immobili e dei diritti immobiliari trasferiti per
successione.
E’ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione.
3.3
Termini
per
presentazione
3.3
Termini
per la
la presentazione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
x
Il termine decorre :
33
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
1)
per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari, dalla data - successiva a quella di apertura della successione - in cui hanno avuto notizia
della loro nomina
2)
nel caso di fallimento del defunto - in corso alla data di apertura della successione o dichiarato entro 6
mesi - dalla data di chiusura del fallimento
3)
nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei
beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta
eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta
4)
dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
ENTRO 12 MESI
dalla data
nomina:
dalla data della morte
della
a) rappresentanti legali
b) curatore eredità giacenti
c) esecutori testamentari
dalla data di chiusura del
fallimento del defunto
dalla data di immissione in possesso dei beni
(dichiarazione di assenza o morte presunta)
dalla data di scadenza
redazione inventario
dalla data delle sopravvenienze
ereditarie
dalla data di rinunzia o dell’evento modificativo della
chiamata originaria
dalla data in cui gli enti hanno avuto notizia
dell’autorizzazione dell’accettazione
dalla data in cui gli enti non ancora riconosciuti hanno
avuto notizia del riconoscimento e dell’autorizzazione
COME
Per posta, a mezzo raccomandata;si
considera presentata nella data del
timbro
a
calendario,
apposto
dall’ufficio PT di partenza
direttamente presso l’Ufficio delle Entrate
competente che ne rilascia ricevuta
A CHI
34
All’Ufficio delle Entrate nella cui
circoscrizione è l’ultima residenza del
defunto, ovvero l’ultima residenza
conosciuta in Italia ( A.I.R.E.)
All’ufficio delle Entrate Roma 6 se il
defunto risiedeva all’estero e la sua
ultima residenza in Italia è ignota
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
IN CHE MODO
A PENA DI NULLITÀ, su
stampato fornito dall’ufficio o su modello dichiarato conforme
CHI LA DEVE FIRMARE
Almeno un erede obbligato
ovvero
il rappresentante legale o negoziale
COSA DICHIARARE
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale defunto
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale, parentela o affinità defunto, accettazione o rinunzia
degli eredi e legatari
- Descrizione analitica dei beni e dei diritti e i loro valori
- Estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi e legatari , comprese quelle presunte ex art.
26 D.P.R. n. 131/86 rivalutate alla data di apertura della successione
- Crediti contestati giudizialmente : indicando generalità e residenza dei debitori ; numero di
iscrizione a ruolo generale
- Crediti verso lo Stato, Enti Pubblici territoriali, Enti Pubblici di Gestione Previdenza
- Rimborso di imposte e contributi
- Valore globale asse ereditario
- Riduzioni e detrazioni ( con i documenti di prova)
- Domiciliazione in Italia di eredi e legatari residenti all’estero
3.4
Compilazione
della
dichiarazione
4) di successione
e allegati
3.4
Compilazione della
dichiarazione
( Mod. 4(Mod.
) di successione
e allegati
Sul Mod 4 devono essere indicati:
Nel frontespizio :
x
dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del
testamento
x
valore complessivo dell'asse ereditario
Nella seconda pagina :
x
albero genealogico ( va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il de
indicando anche coloro che hanno rinunziato all'eredità )
x
elenco degli allegati
cuius,
GUIDA AL MODELLO 730/2008
- Passività e oneri deducibili ( con i documenti di prova)
35
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Nel Quadro A :
x
dati anagrafici e grado di parentela degli eredi
x
codici fiscali , estremi della residenza
Nel Quadro B relativo agli immobili :
Comune, relativo codice catastale , particella, subalterno , categoria, vani, classe, ( se non censito,
x
estremi della scheda di accatastamento : protocollo e data ) rendita, quota caduta in successione ;
valori degli immobili / diritti immobiliari ( non è possibile indicare valore zero ) ; per i fabbricati censiti
x
nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore “automatico”
( v, prospetto per calcolo del “valore catastale” a pag. 54 ).
Vanno allegati :
tante copie del modello 4 ( anche copie fotostatiche ) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili :
occorrono ai fini della comunicazione ai Comuni competenti ai fini dell ‘ imposta comunale sugli immobili ( ICI ),
incombenza a carico dell’ufficio fiscale
per le volture : tante copie del modello 4 quanti sono gli Uffici del Territori ( ex Catasto ) competenti in base
ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili ; le copie sono restituite , debitamente timbrate, ai contribuenti, che
hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle all’ Ufficio del Territorio Catasto per eseguire la voltura degli
immobili
un secondo originale modello 4 per l’ ufficio ( per il controllo dei valori dichiarati )
Va inoltre allegata la seguente documentazione :
1)
certificato di morte
2)
certificato di stato di famiglia de de cuius e degli eredi
3)
prospetto di autoliquidazione delle imposte ( ipotecaria,catastale,bollo, tasse ipotecarie ed eventuale
imposta sostitutiva INVIM, tributi speciali )
4)
Mod. F23 ( attestato di versamento delle imposte di cui sopra )
I certificati di cui alle lettere 1 e 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ulteriore eventuale documentazione da allegare :
x
nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento
x
nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale
x
copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo
delle parti per l'integrazione dei diritti dei legittimari lesi
x
eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa .
E’ inoltre consigliabile allegare ( non vi è obbligo ):
x
certificato di destinazione urbanistica dei terreni ( soprattutto se terreni non aventi destinazione
edificatoria, poiché ciò elimina la possibilità di contrasti con l’ufficio fiscale nella fase dell’accertamento ) ,
36
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
x
certificati ( o visure ) catastali degli immobili : pur essendo tuttora discutibile se a seguito della legge
sulla trasparenza amministrativa ( L. n.241/1990 ) sia venuto meno l’obbligo di allegare documenti di cui
la Pubblica Amministrazione è già in possesso ( v’è tuttavia chi fa da notare che il T.U. – D . Lgs. N. 346
/1990 – di cui ci occupiamo
è stato emanato in epoca successiva alla L. n. 241/1990 e prevede
comunque l’allegazione dei estratti catastali
all’ articolo 30 lett. e ) è preferibile allegare tale
documentazione, se non altro perché il controllo della corrispondenza dei dati che normalmente l’ufficio
effettua al momento della presentazione della dichiarazione può evitare la necessità di presentare
dichiarazioni rettificative successive , dispendiose in termini economici e di tempo.
Imposta
ipotecaria
3.5
Imposta
Ipotecaria
Il presupposto oggettivo dell'assolvimento dell'imposta è la formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari
in dipendenza di una successione.
Non sono soggette all'imposta le formalità:
x
eseguite nell'interesse dello Stato
x
relative ai trasferimenti a titolo gratuito per successioni ereditarie a favore di Regioni, Province e Comuni
x
relative a trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e le
altre finalità di pubblica utilità
x
relative a trasferimenti a favore delle Onlus
x
relative ai terreni delle comunità montane devoluti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli
x
relative ad immobili delle aziende che beneficiano dell’esenzione,alle condizioni previste dall’art.3
comma 4 quater del D. Lgs. n. 346/1990.
Se sconta l'imposta in misura proporzionale, l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta
di registro. Gli immobili e i diritti reali immobiliari vanno valutati senza tener conto di eventuali passività gravanti
sugli stessi ( circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E ).L'imposta proporzionale viene arrotondata all'unità di euro, per
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.
L'aliquota applicabile è del 2 per cento ( codice tributo : 649T ).
Scontano l'imposta ipotecaria in misura fissa ( 168,00 euro ) le successioni:
x
aventi per oggetti fondi rustici, trasferiti per successione tra discendenti entro il terzo grado nei confronti
di coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno compiuto i 40 anni,
iscritti alle relative e gestioni previdenziali o che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento
x
devolute a giovani che non hanno compiuto i 40 anni purché acquisiscano la qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore entro 24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali
entro i successivi due anni, a condizione che i citati soggetti rispettino l'obbligo di coltivare o condurre
direttamente i fondi rustici per almeno sei anni (articolo 14, legge n. 441/98)
x
successioni aventi come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze e/o la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, quando in capo al beneficiario
sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla nota II bis, articolo 1, comma 1, V periodo della tariffa,
parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Dpr 26
GUIDA AL MODELLO 730/2008
3.5
aprile 1986, n. 131 ( agevolazioni "prima casa" ).
37
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.6
Imposta
catastale
3.6 Imposta
catastale
L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota
dell'1 per cento ( codice tributo : 737T ) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità
previste per l'imposta ipotecaria.
L'imposta catastale è dovuta in forma fissa ( 168,00 euro ):
x
x
se si richiede l'agevolazione prima casa
se nell'asse ereditario sono presenti terreni agricoli e montani (compresi i fabbricati rurali di
pertinenza) ; l'importo totale delle imposte (ipotecaria e catastale) applicata in misura fissa non può
comunque eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in base al criterio di valutazione automatica
previsto per le imposte di registro.
Esenzione analoga a quella prevista per l’imposta ipotecaria è stabilita per il trasferimento di immobili compresi in
aziende che beneficiano dell’agevolazione prevista dall’art. 3 comma 4 quater D. Lgs. n. 346/1990.
Per una panoramica più completa delle agevolazioni vigenti si rinvia ai prospetti sinottici riportati nelle ultime
pagine della presente trattazione.
3.7
INVIM
3.7 I N
VIM
L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre
2001 con la Finanziaria per il 2002.
Per effetto della modifica introdotta dall’art. 69 L. 342/2000 , per le successioni il cui termine di presentazione
della dichiarazione è scaduto dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l' INVIM ordinaria ( Dpr n. 643/72 ),
né quella sostitutiva ( introdotta dalla legge n. 140/97, articolo 11 per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 ).
I codici tributo erano : 720T per l' INVIM , 722T per l'imposta sostitutiva dell’ INVIM.
3.8 Arrotondamenti
3.8
Arrotondamenti
Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si
arrotonda all'unità di euro.
3.9
i codici
tributi e la causale
3.9 L’L’autoliquidazione:
autoliquidazione : i codici dei
tributi dei
e la causale
La causale da indicare sul mod, F23 , relativa ai tributi autoliquidati è SA ; i codici tributo sono :
IMPOSTA
38
CODICE
Imposta ipotecaria
649T
Imposta catastale
737T
Imposta di bollo
456T
Tassa ipotecaria
778T
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
data di apertura della
sccessione
Imposta
ipotecaria
( imposta minima )
Imposta
catastale
( imposta minima)
- fino al 28.MAG. 1978
0,80 %
4.000
0,20 %
4.000
- dal 29/05/78 al 31/12/82
1,60 %
20.000
0,40 %
20.000
- dal 01/01/83 al 01/10/89
1,60 %
50.000
0,40 %
50.000
- dal 02/10/89 al 21/05/93
1,60 %
100.000
0,40 %
100.00
- dal 22/05/93 al 31/12/95
1,60 %
150.000
0,40 %
150.000
- dal 01/01/96 al 19/06/96
2%
150.000
1%
150.00
- dal 20/06/96
2%
250.000
1%
250.000
- dal 01/01/2001
2%
€ 129,11
1%
€ 129,11
- dal 1/02/2005
2%
€ 168,00
1%
€ 168,00
A decorrere dal 1° FEBBRAIO 2005 i nuovi importi fissi , di euro 168,00 per ciascuna
delle due imposte, sono applicabili anche alle successioni apertesi a far data dal
25.10.2001, se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005 ; per le successioni
apertesi fino al 24ottobre 2001, pur se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005,
continueranno ad applicarsi le imposte fisse minime vigenti ala data di apertura della
successione ( v. Risoluzione n. 6/2006 dell’ Agenzia delle Entrate ).
GUIDA AL MODELLO 730/2008
Prontuario per l’ autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale
39
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
IMPORTO DEI TRIBUTI DA AUTOLIQUIDARE
( AGGIORNAMENTO : GENNAIO 2008 )
SENZA AGEVOLAZIONI
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
terreni
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
NO
NO
fabbricati
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
NO
NO
CATASTO NON
TAVOLARE
CATASTO TAVOLARE
CON AGEVOLAZIONI – CATASTO NON TAVOLARE
AGEVOLAZIONE
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
TERRENI MONTANI
168,00 o, se inferiore, il
valore fiscale del
terreno
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
PRIMA CASA
168,00
168,00
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
GIOVANI IMPRENDITORI
168,00
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
TERRENI AGRICOLI IN
COMUNITA' MONTANE
NO
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
SOGGETTO ESENTE
NO
NO
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
CON AGEVOLAZIONI – CATASTO TAVOLARE
40
AGEVOLAZIONE
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
TERRENI MONTANI
168,00 o il valore
fiscale del terreno
NO
NO
NO
PRIMA CASA
168,00
168,00
NO
NO
GIOVANI IMPRENDITORI
168,00
NO
NO
NO
TERRENI AGRICOLI IN
COMUNITA' MONTANE
NO
NO
NO
NO
SOGGETTO ESENTE
NO
NO
NO
NO
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.10 Tipi
dichiarazione
3.10 di
TIPI
DI DICHIARAZIONE
3.10.1 DICHIARAZIONE
PRINCIPALE
3.10.1 DICHIARAZIONE
PRINCIPALE
È la prima dichiarazione, che va presentata entro un anno per le successioni apertesi dal 26 novembre
2003 ; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi.
Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento
della devoluzione dell'eredità o del legato , i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di
successione sostitutiva o integrativa.
Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione
modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o
la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il
catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte
ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per ogni
Ufficio del Territorio coinvolto ( Risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997 Agenzia Entrate ).
3.10.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
3.10.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella
dichiarazione principale.
Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella
integrativa, col minimo di 168,00 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo e la tassa
ipotecaria ( risoluzione n. 23/E /97 citata ).
Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è
possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti
Si presenta per modificare dati catastali , quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse
ereditario.Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ( 168,00 euro ), nonché
l'imposta di bollo, e la tassa ipotecaria ( Risoluzione n. 23/1997 citata ).
3.10.4 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IRREGOLARE,
3.10.4 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IRREGOLARE, INCOMPLETA O INFEDELE
INCOMPLETA
O INFEDELE
x
Irregolare : quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante
avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
dichiarazione è considerata omessa
x
Incompleta : quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario
x
Infedele : se a seguito dell’attività di controllo, l’Ufficio accerta che il valore dei beni o diritti è
superiore a quello esposto in dichiarazione.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
3.10.3 DICHIARAZIONE
MODIFICATIVA
3.10.3 DICHIARAZIONE
MODIFICATIVA
41
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
QUALIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È
IRREGOLARE
A ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI:
DEFUNTO
o
EREDI e
LEGATARI
p
morte
assenza
morte presunta
o
BENI
e
DIRITTI
p
p
volontà del
testatore
oggetto della successione:
ASSE EREDITARIO
p
stato di famiglia:
- del defunto
- degli eredi
- dei legatari
B ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI
DEL PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE:
imposta ipotecaria
o imposta catastale
o
imposta di bollo
o
tassa ipotecaria
INCOMPLETA se :
manca la completa indicazione dei beni e diritti oggetto
della successione
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È
INFEDELE se :
contiene
il valore dei beni e
oneri e passività (artt.
diritti dichiarato è
23, 24) del tutto o in
inferiore a quello
parte inesistenti o
o
determinato secondo
comprovati da
la legge (artt. 10, 14,
documentazione
19)
mendace
42
o
vi è
omissione di
denunzia di
donazioni
anteriori
all’apertura
della
successione
o
i
valori delle
donazioni fatte in
vita sono
inferiori a quello
determinato a
norma dell’art. 8,
comma quattro
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.11 Rimborsi
3.11 Rimborsi
3.11.1 A
SEGUITO
DI ISTANZA
DELCONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE
DI ISTANZA DEL
3.11.1
A SEGUITO
Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può,
con domanda presentata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere il rimborso entro tre anni, a
pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione .
Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella autoiquidazione dell'imposta , per errori nella
determinazione dell’ imponibile, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc. La domanda va
presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di
successione. Unitamente all’imposta l’Ufficio rimborserà gli interessi ( semestrali ) a far data dall’istanza.
3.11.2 D’UFFICIO
3.11.2 D’UFFICIO
E’ previsto che l’ufficio proceda autonomamente a rimborso, nei casi di pagamento frazionato dei tributi
( solitamente a seguito di ricorso del contribuente contro l’ avviso di rettifica emesso dall’ufficio ) quando,
a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie, risulti dovuto un importo inferiore a quello già versato
( art. 40 D.Lgs. n.346/1990 ) ; la norma prescrive che l’Ufficio adempia entro 90 giorni dalla notifica della
GUIDA AL MODELLO 730/2008
decisione.
43
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RIMBORSI
IL RIMBORSO DI IMPOSTA È COMPRENSIVO DI INTERESSI
MODALITÀ
-
TERMINI
domanda
notificata a
mano
domanda
-spedita in
plico
raccomandato
3 anni dal giorno del pagamento
3 anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
INTERESSI
semestrali ex
L. n. 29/1961
INTERESSI
OGGETTO DEL RIMBORSO DI IMPOSTA:
Imposta pagata o pagata in più in corso di giudizio ex art. 40, commi 1, 2, 3
Imposta pagata per beni o diritti
appartenenti a
terzi
(giudicato)
44
per causa anteriori
alla successione
per:
- evizione
- rivendicaz,ne
per nullità
dell’atto di
acquisto:
- annullam.to
- risoluzione
- rescissione
- revocazione
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Imposta pagata a seguito di dichiarazione
di assenza o morte presunta, in caso di :
o
-
esistenza provata
-
ricomparsa
Imposta pagata da enti cui è stata negata l’autorizzazione
Imposta pagata o pagata in più per sopravvenuto mutamento della devoluzione
Imposta pagata in più per sopravvenuta passività o detrazione o riduzione
Imposta pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale
Imposta pagata in più a seguito di chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo l’apertura
della successione
3.12 3.12
Compiti
Compitidell’ufficio
dell'ufficio
3.12.1 3.12.1
TRATTAMENTO
DICHIARAZIONE
TRATTAMENTODELLA
DELLA DICHIARAZIONE
L'ufficio delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione, dopo un controllo formale e
dei documenti allegati, se la stessa è stata presentata a mano , ne rilascia al contribuente ricevuta,
unitamente a copia ( o copie ) necessarie per la voltura.
volume alla successione, e provvede all'inserimento dei dati al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (
SIAT ).
Una volta registrata, occorre controllare la corretta liquidazione dei tributi
: l'ufficio, acquisendo al
computer tutti i dati risultanti dal modello, provvederà a determinare l'ammontare dell'imposta di
successione dovuta ( solo per quelle apertesi prima del 25 ottobre 2001 ) e, per tutte, quanto dovuto per
le imposte già versate dal contribuente in autoliquidazione.
Qualora dovesse risultare una differenza non versata o un tardivo pagamento in autoliquidazione, l'ufficio
dovrà, con avviso notificato, richiedere la differenza dovuta, le sanzioni e gli eventuali interessi, entro tre
anni ( termine di decadenza ) dalla presentazione della dichiarazione.
L’ Ufficio controlla la liquidazione in base a quanto dichiarato nel modello 4 , provvedendo a correggere gli
eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile
e a escludere riduzioni o agevolazioni non spettanti.
Le imposte sono dovute anche se la dichiarazione sia stata presentata oltre i cinque anni dalla scadenza
prevista per presentare la dichiarazione ( termine di decadenza entro il quale è possibile per l'ufficio
rilevare l'eventuale omissione della presentazione e notificare l’avviso di liquidazione delle imposte dovute,
comminando sanzioni e interessi ).
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento delle imposte per l'intero ammontare dovuto da loro e
eventualmente dai legatari. Il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente
GUIDA AL MODELLO 730/2008
Dopo la presentazione della denuncia, vi è la registrazione, fase in cui l'ufficio attribuisce un numero e un
45
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria, mentre il legatario è obbligato solo per
l'imposta relativa al legato.
Ruolo particolarmente significativo svolto da parte dell'ufficio è quello di effettuare la devoluzione dell'asse
ereditario in capo ai chiamati all'eredità, determinando le quote di spettanza dei singoli chiamati ; per far
ciò è necessario far riferimento alla normativa contenuta nel codice civile agli articoli dal 456 al 768 e alla
legge n. 151/75 che ha regolamentato il diritto di famiglia.
Questa attività è necessaria e propedeutica alla fase di trascrizione degli immobili.
3.12.2
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
3.12.2 TTRASCRIZIONE
RASCRIZIONE DELLADELLA
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
L’Ufficio predispone la richiesta di trascrizione utilizzando un’ apposita procedura automatizzata e la invia
all’Ufficio del Territorio ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ) , assieme al "certificato di eseguita
dichiarazione e di pagamento d'imposta" ( Mod. 240 ), che comprende tutti i dati acquisiti dalla
dichiarazione di successione.
La trascrizione è pertanto un obbligo dell’Ufficio, e non può essere richiesta direttamente dagli eredi agli
Uffici del Territorio competenti ( v. Circolare 14 maggio 1997, n. 136/E ) ; la richiesta della trascrizione va
fatta :
x
entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno
versato interamente in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale, la tassa ipotecaria e il
bollo relativi a ogni conservatoria
x
entro 60 giorni dalla data di pagamento delle imposte, se il pagamento stesso è avvenuto o è
stato completato dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
Per gli immobili ubicati nelle province in cui vige il sistema “tavolare” ( Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste
ed altri Comuni ) non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione : l'ufficio provvede a liquidare la
dichiarazione e a consegnare alla parte il Mod. 240 ; sarà quest’ultima ad attivarsi a richiedere, tramite un
notaio, la trascrizione degli immobili, al Tribunale territorialmente competente.
Le spese per l'adempimento di dette formalità gravano sugli eredi.
3.12.3 INVIO AI COMUNI
3.12.3 INVIO AI COMUNI
L'articolo 15, comma secondo, della legge n. 383/2001 ha esonerato gli eredi e legatari che abbiano
presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini
Ici.
Per gli immobili ereditati, il contribuente non deve più presentare al Comune alcuna dichiarazione; è
l'ufficio che invia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili compresi nell'asse ereditario una copia
della dichiarazione di successione.
3.12.4
DELLA
DICHIARAZIONE
3.12.4 CCONTROLLO
ONTROLLO DELLA
DICHIARAZIONE
Una volta liquidate, le dichiarazioni di successione vengono inserite nell'archivio storico se non vi sono
ulteriori imposte da pagare o ulteriori controlli da effettuare, o nell'archivio temporaneo se è stato inviato un
avviso di liquidazione.
Se, a seguito di avviso di liquidazione, il contribuente non effettua il pagamento dei tributi previsti, l'ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo.
46
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,
inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di
agevolazioni.
3.12.5 L’AVVISO
DI LIQUIDAZIONE
DIRETTIFICA
RETTIFICA
DELLA
MAGGIORE
3.12.5 L'AVVISO
DI LIQUIDAZIONE E
E DI
DELLA
MAGGIORE
IMPOSTA IMPOSTA
Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle
procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori
dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.
L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo
posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati
( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni
contenute nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali
effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il
medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale
data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.
Decorso il termine senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,
sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,
aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli
interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.
LIQUIDAZIONE
CORRETTO
ESCLUSO
ACCERTATO
p
p
errori materiali
passività non deducibili
il pagamento in autoliquidazione, se dovute di:
p
p
p
errori di calcolo
- passività ed oneri non
comprovati
- riduzioni e agevolazioni
non comprovate
p
-
imposte ipotecarie e catastali
imposte di bollo
tassa ipotecaria
3.13 Il3.13
criterio
“automatico”
valutazione
degli immobili
Il criterio
“automatico” di di
valutazione
degli immobili
Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni
apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").
GUIDA AL MODELLO 730/2008
L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:
47
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.13.1
E TERRENI
3.13.1 FFABBRICATI
ABBRICATI E TERRENI
Il valore c.d. “automatico “ si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti che vengono
periodicamente aggiornati.
Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si
rinvia prospetto riportato a pagina 53.
3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 151/88
3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 154/88
Dal 14 maggio 1988, qualora il sistema automatico di valutazione non risulti applicabile poiché il
fabbricato, sia pur dichiarato per l'iscrizione nel catasto edilizio, non sia stato ancora iscritto alla data di
presentazione della dichiarazione di successione e quindi sia privo di una rendita a cui far riferimento, è
possibile avvalersene egualmente, imputando all'immobile una rendita presunta e indicando nel quadro B1
del modello 4 di volersi avvalere dell'articolo 12 della legge n. 154/88. Qualora il valore dichiarato dal
contribuente risulti
inferiore a quello attribuito dall’Ufficio Provinciale del Territorio , in sede di
accertamento potrà essere richiesta dall’ Ufficio fiscale soltanto la differenza delle imposte dovute,
aumentata degli interessi , ma senza applicazione delle sanzioni.
Originariamente le condizioni per potersi avvalere di tali vantaggi erano :
indicare espressamente nella dichiarazione di volersi avvalere dell’applicazione dell’art.12. legge n.
154/1988 ;
presentare all'Ufficio del Territorio, insieme alla domanda di voltura, una specifica istanza di attribuzione di
rendita catastale;
consegnare all'Ufficio delle Entrate - entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione
- le due ricevute di presentazione dell'istanza rilasciata dall’ Ufficio del Territorio ; l'Ufficio delle Entrate
apponeva il timbro a calendario su entrambe le ricevute e ne restituiva una al contribuente. L' Ufficio del
Territorio doveva provvedere ad attribuire la rendita entro dieci mesi.
Attualmente, attraverso una procedura informatica ( c.d. “DOCFA” ) a disposizione dei contribuenti, viene
indicata nella dichiarazione una rendita “presunta” calcolata tramite la procedura suddetta ; se entro un
anno la rendita non viene variata dall’Ufficio del Territorio competente, questa viene considerata rendita
definitiva.
3.14
Classificazione
dei fabbricati
3.14 Classificazione
catastalecatastale
dei fabbricati
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:
x
A :
unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili
x
B :
unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, eccetera)
x
C :
unità immobiliari di tipo commerciale
Vi sono poi immobili a categoria speciale – D – destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, eccetera).
La classificazione complessiva è riportata nei prospetti seguenti.
48
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
CATEGORIE CATASTALI
Gruppo categoria A:
A/1 Abitazione di tipo signorile
A/2 Abitazione di tipo civile
A/3 Abitazione di tipo economico
A/4 Abitazione di tipo popolare
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazione di tipo rurale
A/7 Abitazione in villini
A/8 Abitazione in ville
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico
A/10 Uffici e/o studi privati
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)
Gruppo categoria B:
B/1
Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,
conventi
B/2 Case di cura e ospedali
B/3 Riformatori e prigioni
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici
B/6
Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d'arte, accademie che non hanno sede
nella categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
Gruppo categoria C:
C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori e locali di deposito
C/4 Fabbricati per arti e mestieri
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7 Tettoie chiuse o aperte
Gruppo categoria D:
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili
GUIDA AL MODELLO 730/2008
C/2 Magazzini e locali di deposito
49
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
IMMOBILI a destinazione SPECIALE
Gruppo categoria A:
D/4 Case di cura ed ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive
Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una
D/7 attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali
trasformazioni
Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività
D/8 commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali
trasformazioni
D/9 Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi sul suolo, ponti privati
soggetti a pedaggi
D/10 Residence
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati
D/12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari
Gruppo categoria B:
E/1
Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie.
Impianti di risalita in genere
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili
E/5 Fabbricanti costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio
E/7
E/8
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto
E/9 Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E
3.15
L’usufrutto
3.15 L'usufrutto
L’usufrutto, pur essendo un diritto reale immobiliare, non va dichiarato nella successione, poichè a seguito della
morte dell’usufruttuario, si verifica la c.d. “consolidazione” : il diritto di usufrutto di ricongiunge automaticamente al
diritto del “nudo proprietario” .
Oggetto di successione , e va pertanto incluso nella dichiarazione fiscale, è il diritto di “ nuda proprietà “.
E’ necessario, per determinare il valore della nuda proprietà, ricavare, per differenza dalla proprietà piena, il
valore dell’usufrutto ; per fare ciò bisogna:
1.
moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse
2.
moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente corrispondente all'età del titolare
P
50
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
( IN VIGORE FINO AL 31.12.2007 )
SAGGIO D’INTERESSE = 2,5 %
età del beneficiario
(anni compiuti)
Coefficiente
Valore dell’usufrutto
Valore della nuda
proprietà
Da 0 a 20
38
95
5
Da 21 a 30
36
90
10
Da 31 a 40
34
85
15
Da 41 a 45
32
80
20
Da 46 a 50
30
75
25
Da 51 a 53
28
70
30
Da 54 a 56
26
65
35
Da 57 a 60
24
60
40
Da 61 a 63
22
55
45
Da 64 a 66
20
50
50
Da 67 a 69
18
45
55
Da 70 a 72
16
40
60
Da 73 a 75
14
35
65
Da 76 a 78
12
30
70
Da 79 a 82
10
25
75
Da 83 a 86
8
20
80
Da 87 a 92
6
15
85
Da 93 a 99
4
10
90
- età usufruttuario = anni 68
- Valore usufrutto = € 250.00,00 X 18 X 2,5% = € 112.500,00
- Nuda proprietà = € 250.000,00 – 112,500,00 = € 137.500,00
GUIDA AL MODELLO 730/2008
Esempio : - Valore piena proprietà = € 250.000,00
51
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
( IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008 )
SAGGIO D’INTERESSE = 3%
età del beneficiario
(anni compiuti)
Coefficiente
Valore dell’usufrutto
Valore della nuda
proprietà
4,75
Da 0 a 20
31,75
95,25
Da 21 a 30
30
90
10
Da 31 a 40
28,25
84,75
15,25
Da 41 a 45
26,50
79,5
20,50
Da 46 a 50
24,75
74,25
25,75
Da 51 a 53
23
69
31
Da 54 a 56
21,25
63,75
36,25
Da 57 a 60
19,50
58,5
41,50
Da 61 a 63
17,75
53,25
46,75
Da 64 a 66
16
48
52
Da 67 a 69
14,25
42,75
57,25
Da 70 a 72
12,50
37,5
62,50
Da 73 a 75
10,75
32,25
67,75
Da 76 a 78
9
27
73
Da 79 a 82
7,25
21,75
78,25
Da 83 a 86
5,50
16,5
83,50
Da 87 a 92
3,75
11,25
88,75
Da 93 a 99
2
6
94
3.16
Agevolazioni
- Esenzioni
3.16 Agevolazioni
- Esenzioni
e riduzionie riduzioni
Si rinvia ai
due prospetti sinottici riportati nelle ultime due pagine della presente trattazione, che
riepilogano l’applicazione delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, della tassa ipotecaria e del
bollo, sulla scorta della normativa attualmente vigente, in presenza delle varie tipologie di agevolazioni.
52
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
COEFFICIENTI da applicare alle Rendite Catastali ai fini della valutazione per le Imposte di
Registro ( v. NOTA ), Donazione, Successione ed INVIM
Per ottenere il valore c.d. automatico, alle varie date, è sufficiente moltiplicare la rendita catastale
Per ottenere il valore c.d. automatico, alle varie date, è sufficiente moltiplicare la rendita
direttamente per i coefficienti sotto riportati
catastale direttamente per i coefficienti sotto riportati
(AGGIORNAMENTO: SETT. 2006)
( AGGIORNAMENTO : SET 2006 )
A ) Periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996 : ( DM 14 dicembre 1991 )
determina i coefficienti per i quali moltiplicare la rendita catastale :
natura
coeff.
-
terreni
C / 1 ed E
A / 10 e D
altri fabb.
75
34
50
100
B ) Periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2003 : ( art. 3 cc.48-51 L. 662/96 )
dispone aumento 5% dei coefficienti per i fabbricati e 25% per i terreni :
- terreni
93,75
- C / 1 ed E
35,7
- A / 10 e D
52,5
- altri fabb.
105
dispone aumento 10 % dei coefficienti :
- terreni
103,125
- C / 1 ed E
39,27
- A / 10 e D
57,75
- altri fabb.
115,50
D ) Dal 1° agosto 2004 ( art. 1 bis c.7 L. n.191/2004 di convers. DL n. 168 / 2004 )
dispone ulteriore aumento dei coefficienti dal 10% al 20% ( esclusa “prima casa “ )
- terreni
112,5
- C / 1 ed E 42,84
- A / 10 e D
63
- A 1^ casa 115,50
- altri fabb.
126
NOTA – AI FINI DELL’ IMPOSTA DI REGISTRO OCCORRE AVER PRESENTE CHE A FAR DATA DAL 12.08.2006
( MANOVRA “BERSANI” D.L. .223/2006 ) E’ POSSIBILE L’APPLICAZIONE DELLA REGOLA “PREZZO/VALORE”
SOLO IN PRESENZA DI TRASFERIMENTO DI UNITA’ ABITATIVE A FAVORE DI PERSONE
FISICHE CHE NON AGISCANO NELL’ ESERCIZIO DI IMPRESA ( V. ART. 1 COMMA 497
DELLA LEGGE N. 266/2005 ).
GUIDA AL MODELLO 730/2008
C ) Periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 luglio 2004 ( art.2 c.63 L. n. 350 / 2003 )
53
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
ATTIVO EREDITARIO
(Artt. 9 – 10 – 11)
E’
COMPOSTO DA …………
-
Beni mobili ed immobili
-
Diritti
-
Gioielli, denaro e mobilia (10% del valore globale netto salvo inventario)
-
Titoli di qualsiasi specie il cui reddito è evidenziato nell’ultima dichiarazione dei redditi del
defunto
Beni mobili e titoli al portatore di
qualsiasi specie
Beni culturali
o
in possesso del defunto
o
depositati a suo nome presso altri
o
non sottoposti a vincolo anteriormente
all’apertura della successione
o
per i quali è stata tentata esportazione non
autorizzata
o
Per i quali si è mutata destinazione senza
autorizzazione
o
per mancato assolvimento degli obblighi
per consentire l’esercizio del diritto di
prelazione dello Stato
5
54
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
ESCLUSIONI DALL’ATTIVO EREDITARIO
BENI e DIRITTI
-
Presuntivamente donati (art. 26 D.P.R. 131 DEL 1986)…. (vanno inclusi tra le donazioni in vita).
-
Espropriati per pubblica utilità
-
Alienati all’espropriante nel corso del procedimento di esproprio
-
Oggetto di produzione e scambio dell’impresa del defunto
-
Iscritti a nome del defunto in pubblici registri dei quali ha perso la titolarità
ESCLUSIONE COMPROVATA DA :
Provvedimento giurisdizionale
Atto pubblico
Scrittura privata autenticata
Altra scrittura avente data certa anteriore all’apertura della successione
GUIDA AL MODELLO 730/2008
-
55
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
ALTRE ESCLUSIONI DALL’ATTIVO
EREDITARIO
56
-
Azioni e Titoli intestati al defunto
alienanti anteriormente all’apertura
della successione con :
a) atto pubblico ;
b) scrittura privata autenticata
-
indennità di cessazione del rapporto di
lavoro (Art. 1751 C.C.)
-
indennità in caso di morte del
lavoratore (Art. 2122 C.C.)
-
indennità spettanti per diretto proprio
agli
eredi
per
assicurazioni
previdenziali obbligatorie e volontarie
del defunto
-
crediti contestati giudizialmente alla
data di apertura della successione
o
fino alla definizione con provvedimento
giurisdizionale definitivo o con transazione
5
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
CREDITI PER RIMBORSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
VERSO:
-
Stato
-
Enti Pubblici Territoriali
Fino a quando siano riconosciuti con
provvedimento
della
Pubblica
Amministrazione
- Enti Pubblici Gestori di Forme di
Previdenza
-
Titoli del debito pubblico (BOT e CCT)
- Altri titoli
equiparati
di
Stato
garantiti
o
- Veicoli iscritti al pubblico registro
automobilistico (P.R.A)
-
o
Beni culturali
Sottoposti a vincolo anteriormente
all’apertura della successione
LE PASSIVITÀ (Art. 20)
Debiti esistenti al momento della morte.
Spese mediche: chirurgiche, per ricoveri,
per medicinali, per protesi.
o
Sostenute negli ultimi 6 mesi di vita e
regolarmente quietanzate.
Spese funerarie.
o
Fino a € 1.032,91 - da regolare fattura.
GUIDA AL MODELLO 730/2008
Conservati e protetti a norma di legge
57
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art. 21)
GENERALI
Art. 21 C. 1
o
Debiti derivanti da:
p
p
Atto scritto di data certa anteriore
all’apertura della successione.
SPECIFICI
Art. 21 C. 2
p
Debiti dell’impresa del defunto
Debiti per cambiali
Debiti verso aziende
Debiti verso istituti di credito
Debiti verso lavoratore dipendente
Debiti per trattamento fine rapporto
Debiti per trattamenti previdenziali
Debiti verso lo Stato, enti pubblici
territoriali, enti pubblici di gestione
previdenza sociale, amministrazione
finanziaria
Debiti per alimenti al coniuge separato o
divorziato
58
Provvedimento giurisdizionale definitivo.
o
Anche se accertati dopo il decesso
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Debiti in genere.
o
Originale o copia autentica del titolo, oppure
attestazione conforme al modello approvato
dal Ministero delle Finanze sottoscritta dal
debitore e dal creditore ( firme autenticate )
Debiti da sentenza definitiva.
o
Originale o copia autentica del
provvedimento.
Debiti dell’impresa del defunto.
o
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie.
Debiti cambiari.
o
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie del trattario e del prenditore.
Debiti verso la Pubblica Amministrazione.
o
Attestazione della Pubblica
Amministrazione o copia autentica della
quietanza di pagamento.
Debiti verso dipendenti.
o
Attestazione dell’Ispettorato Prov.le del
lavoro.
Debiti verso aziende o istituti di credito.
o
1. Originale o copia autentica del titolo
2. Certificato del creditore:
a) Ammontare totale o parziale del
debito
b) Specificazione di tutti i rapporti
debitori o creditori
c) Garanzie di terzi
d) Svolgimento del c/c bancario dal 12°
mese anteriore all’apertura della
successione.
o
-
Debiti per spese sostenute dagli eredi negli
ultimi 6 mesi di vita de de cuius
Spese mediche
Spese chirurgiche
Spese per ricoveri, medicinali e protesi
Spese funerarie fino a € 1.032,91
Tutte dimostrate con regolari quietanze
GUIDA AL MODELLO 730/2008
DIMOSTRAZIONE DEL PASSIVO (Art. 23- 24)
59
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DEBITI LIMITATAMENTE DEDUCIBILI (Art. 22)
Debiti per acquisto di beni, proporzionalmente alla parte residuale rimasta nell’attivo ereditario.
DEBITI INDEDUCIBILI (Art. 22)
Debiti per acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario.
Debiti di c/c bancario contabilizzati nei 4 giorni precedenti l’apertura della successione.
60
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
VALORE DI BENI E DIRITTI:
( ARTT. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 T.U. )
BENI IMMOBILI
In piena proprietà
Gravati da diritti reali di godimento
p
p
Valore venale in comune commercio
Valore della piena proprietà meno il valore del
diritto reale
DIRITTO DI USUFRUTTO USO ABITAZIONE
Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per
il saggio legale di interesse, e per il coefficiente relativo all’età del
beneficiario
Il centuplo del canone annuo per coefficiente
ovvero
la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per
l’affrancazione , se il risultato è maggiore
GUIDA AL MODELLO 730/2008
ENFITEUSI
61
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
VALORE DI BENI E DIRITTI
AZIENDE
Valore dei beni e dei diritti che la compongono
escluso l’avviamento
N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3
NAVI
o
IMBARCAZIONI
e
AEROMOBILI
Valore medio del bene della stessa specie nuovo
meno
vetustà e stato di conservazione
TITOLI
-
QUOTATI IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO
la media del compenso maggiorata dei dietimi o degli interessi
maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione.
la media dei prezzi maggiorata dei dietimi o degli interessi
maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione
AZIONI
-
–
TITOLI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN
BORSA E NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO
Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o
inventario
o in mancanza
Valore complessivo dei beni e diritti
meno
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e
i) dell’art. 12
QUOTE DI SOCIETÀ NON AZIONARIE - SOCIETÀ SEMPLICI
SOCIETÀ DI FATTO
N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3
-
62
Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o
inventario
o in mancanza
Valore complessivo dei beni e diritti
meno
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e
i) dell’art. 12
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
VALORE DI BENI E DIRITTI
TITOLI O PARTECIPAZIONI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
Valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norme di legge
ALTRI TITOLI O OBBLIGAZIONI NON PREVISTI
Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto
o in mancanza
degli altri elementi certi desumibili dall’art. 16
RENDITE
e
PENSIONI
p
p
Perpetua o a tempo indeterminato
A tempo determinato
Il valore attuale dell’annualità calcolato al
saggio legale d’interesse e non superiore a
33,3 volte l’annualità
33,3 volte l’annualità
Valore determinato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente
applicabile in relazione all’età del beneficiario. D.P.R 131 del 1986
RENDITE O PENSIONI VITALIZIE A FAVORE DI PIÙ PERSONE
p
p
Con diritto di accrescimento
in caso di morte di un
beneficiario
Senza
diritto
di
accrescimento in caso di
morte di un beneficiario
p
p
Valore dato dal prodotto
dell’annualità
per
il
coefficiente relativo all’età
del più giovane
Valore dato dal prodotto
dell’annualità
per
il
coefficiente relativo all’età
del meno giovane
p
Valore dato dal prodotto
dell’annualità per il
coefficiente relativo all’età
del deceduto
p
Valore dato dal prodotto
dell’annualità per il
coefficiente relativo all’età
del deceduto
GUIDA AL MODELLO 730/2008
RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CON CESSAZIONE ALLA MORTE
63
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
VALORE DI BENI E DIRITTI
CREDITI
p
p
p
Fruttiferi
Infruttiferi scaduti
dopo un anno
dall’apertura della
successione
In natura
p
p
p
Il valore delle
quote determinato
a norma dell’art.
16
p
Per diritto alla
liquidazione di
quote per:
- Soc. semplici
- S.n.c.
- S.a.s.
- Soc. equiparate
p
Il valore delle quote
determinato a norma
dell’art. 16
ALTRI BENI
(Non compresi nell’art. 9 comma 2 e negli artt. 14, 15, 16, 17, 18)
Valore venale in comune commercio alla data di apertura della
successione
64
6
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RETTIFICA DICHIARAZIONI
INFEDELTÀ INCOMPLETEZZA
PRIMA
DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVE
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
RETTIFICA E LIQUIDAZIONE MAGGIORE IMPOSTA
GRAVATA DEGLI INTERESSI A SEMESTRE COMPIUTO DALLA NOTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE
DELL’IMPOSTA PRINCIPALE
CONTENUTO
RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :
-
beni e diritti non dichiarati
donazioni non dichiarate
indicazione criteri di valutazione
indicazione passività ed oneri non deducibili
indicazione delle aliquote applicate
calcolo della maggiore imposta
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO
L’ufficio procede all’accertamento dell’attivo ed alla liquidazione
dell’imposta servendosi di dati e notizie comunque raccolti
ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
aggiungendovi le sanzioni e gli interessi semestrali dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
CONTENUTO:
-
generalità eredi e legatari
descrizione beni e diritti
indicazione dei valori
indicazione criteri adottati
indicazione estremi e valori donazioni anteriori
indicazione delle aliquote applicate
indicazione del calcolo dell’imposta e degli interessi
motivazione della sanzione e relativo calcolo
GUIDA AL MODELLO 730/2008
OMESSA DICHIARAZIONE
65
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SANZIONI ( art. 50 e segg. )
VIOLAZIONI RELATIVE A:
OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI SUCCESSIONE
SE È DOVUTA IMPOSTA
SE NON È DOVUTA IMPOSTA
p
p
da 120% a 140%
dell’imposta liquidata
N. B.
DELLA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
da €
258,23
a €
1.032,91
È CONSIDERATA OMESSA LA DICHIARAZIONE IRREGOLARE NON REGOLARIZZATA NEI
SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL’INVITO DELL’UFFICIO.
NON E’ PIÙ SANZIONATA , IN TERMINI DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE,LA TARDIVA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE ; E’ SANZIONATO IL TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI AUOTILQUIIDABILI.
(V. CASSAZ. SEZ. TRIBUT. N.11569 DEL 17.05.06 ).
66
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
VIOLAZIONI RELATIVE A:
SEGUE
INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE:
delle passività - in tutto o in parte inesistenti
nei dati ed
liquidazione
elementi
riguarda anche
coloro che rilasciano la
documentazione mendace
necessari
alla
p
se l’accertamento supera di ¼ il dichiarato
SE NON INCIDE SULLA LIQUIDAZIONE
DELL’IMPOSTA:
SE È DOVUTA L’IMPOSTA:
dal 100% al 200%
della differenza d’imposta
da €.
a €.
252,83
1.032,91
VIOLAZIONI RELATIVE A:
GUIDA AL MODELLO 730/2008
OMISSIONE - INESATTEZZA – IRREGOLARITÀ
degli ALLEGATI :
TARDIVO VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE
Imposta ipotecaria
e catastale
Imposta di bollo
Tassa ipotecaria
30% delle imposte autoliquidabili
BENI CULTURALI
Rivendita nel
quinquennio da
parte erede o
legatario
Tentata
esportazione non
autorizzata
Mutamento
destinazione
immobile non
autorizzata
Mancata offerta di
prelazione allo
Stato in caso di
vendita
dal 100% al 200% dell’imposta ;
sanzione dovuta anche per l’esclusione dalla riduzione ex art. 25, comma 2
6
67
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
VIOLAZIONI RELATIVE A:
SEGUE
DIVIETI E OBBLIGHI DI TERZI
p
-
Aziende o istituti di
credito
Società che emettono
azioni, obbligazioni e
simili
Debitori
defunto
p
del Detentori beni
del defunto
p
Annotazione nelle loro
scritture di voltura a nome
degli eredi e legatari
Impiegati dello Stato
Impiegati enti pubblici
territoriali
Pubblici ufficiali
-
p
Pagamento
somma agli
eredi o legatari
p
-
p
p
Consegna beni
agli eredi o
legatari
Compimento di atti relativi
alla successione
p
p
dal 100% al 200% dell’imposta o della maggiore imposta
relativa ai beni ai quali si riferisce la violazione
ARMADI
-
CASSEFORTI
-
BORSE
-
VALIGIE
-
PLICHI
aperture senza osservare le modalità di cui all’art. 48, comma 6 e 7
da € 252,83 a € 2.065,83
VIOLAZIONI RELATIVE A:
COLORO CHE:
p
p
p
Non ottemperano
alla richiesta dello
Ufficio
Comunicano
dati
incompleti o
infedeli
p
p
Dichiarano di non
possedere,
rifiutano di esibire
o sottraggono alla
iscrizione
documenti
o
scritture esistenti
con certezza
DA
N.B. SANZIONE
€ 252,83
p
A
p
Non
attestino
esistenza passività
o ne rifiutino copia
autentica
p
€ 2.065,83
RADDOPPIATA IN CASO DI VIOLAZIONI COMMESSE DA IMPIEGATI PUBBLICI,
PUBBLICI UFFICIALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
68
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
PARTICOLARITÀ NELLE
SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE IMPUGNATE
O MODIFICATE (ART. 43)
L’IMPOSTA SI APPLICA:
p
p
p
Disposto definitivo della
contestazione giudiziale del
testamento
Accordi degli eredi e/o legatari
Disposizioni testamentarie
(anche se contestate
giudizialmente)
(risultanti da atto pubblico o
scrittura privata autenticata)
B)
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
CONDIZIONALI ART. 44
L’IMPOSTA SI APPLICA:
p
p
CONDIZIONE RISOLUTIVA
CONDIZIONE SOSPENSIVA
p
p
-
aliquote proprie dell’erede istituito
-
Aliquote proprie dell’erede subentrante al
verificarsi della condizione
erede
-
Aliquota propria dei successibili
(compreso erede istituito)
maggiori
ALIQUOTE DIVERSE:
proprie
minori
dell’erede diverso per avveramento
della condizione
p
-
LEGATARIO
aliquota come se il legato non fosse stato
disposto
aliquota nei confronti del legatario al
verificarsi della condizione
GUIDA AL MODELLO 730/2008
A)
69
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
PARTICOLARITÀ NELLE
SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
C) SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA
ART. 45 T.U.– ART. 692 C.CL’IMPOSTA SI APPLICA:
p
-
p
Nei confronti dell’istituito sul valore
dell’usufrutto dei beni oggetto della
sostituzione fedecommissaria
-
Nei confronti del sostituito, per decesso
dell’istituito, sul valore della piena
proprietà detratto il valore dell’usufrutto
D) PRESUNZIONE DI LEGATO ART. 46
p
Riconoscimento in
testamento di appartenenza
a terzi di beni mobili o
immobili intestati o in
possesso del de cuius in
mancanza di titolo di
possesso da parte del terzo
70
p
Riconoscimento
in
testamento di debiti verso
terzi privi della condizione
prevista dall’art. 23
p
Disposizioni testamentarie
onerose, a carico degli eredi
o legatari, a favore di terzi
GUIDA AL MODELLO 730/2008
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
71
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
72
GUIDA AL MODELLO 730/2008
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
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GUIDA AL MODELLO 730/2008
Stampa a cura di CST-CICCARELLI SRL Fiuggi
Finito di stampare nel mese di Febbraio 2009
NOTE
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GUIDA AL MODELLO 730/2008
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NOTE
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NOTE
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GUIDA AL MODELLO 730/2008
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