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slide IL FALLIMENTO parte I
IL FALLIMENTO
E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
dopo la riforma del
DLGS 5/2006
DLGS 169/2007
- PARTE PRIMAPRIMAAspetti legali
Relatore: Avv. Massimiliano Mariani
STUDIO LEGALE AMMV
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La crisi dell’impresa
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Rimedi possibili….
• Piano di risanamento interno
• Accordo stragiudiziale con i creditori
• Piano attestato di risanamento*
• Accordo di ristrutturazione dei debiti* (182 bis l.fall)
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Le procedure:
(i) il concordato preventivo
(ii) l’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza
(iii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti *
(iv) Il fallimento
(v) liquidazione coatta amministrativa
(vi) il concordato fallimentare
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Il fallimento
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Il Fallimento:
Presupposto soggettivo
(art. 1 l.fall. per fallimento e concordato preventivo)
imprenditore commerciale
– esclusioni e soglie di fallibilità
Presupposto oggettivo
l’insolvenza
indizi: inadempimenti, chiusura dei locali d’impresa, fuga,latitanza,
trafugamenti dell’attivo, etc.
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Imprenditore commerciale
Per la legge è attività commerciale (art. 2195 CC):
a)
b)
c)
d)
e)
l’attività industriale diretta alla produzione di beni e
servizi
l’attività di intermediazione nella circolazione dei
beni
Trasporto per terra, acqua e aria
L’attività bancaria ed assicurativa
Tutte le attività ausiliarie alle precedenti
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Esclusioni:
•
•
•
•
Gli enti pubblici (istituzionali ed economici)
Imprese soggette alla liquidazione coatta amm.tiva*
I liberi professionisti, in quanto non esercitano attività
d’impresa (SALVO le società di ingegneria)
Gli imprenditori agricoli con rischio legato al “ciclo
biologico”, (coltivatore del fondo, allevamento animali,
selvicoltura)
•
Gli imprenditori commerciali al di SOTTO delle
“soglie”
(piccoli imprenditori)
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* Liquidazione coatta amministrativa (LCA)
Determinate categorie di imprese: istituti di credito, società
cooperative*, società fiduciarie e di revisione, imprese di
assicurazione, SIM, SICAV, SGR, consorzi, imprese partecipate
>1/2 Capitale dall’IRI*, previste da leggi speciali
(*)Alcune in via alternativa passibili di LCA e Fallimento
Presupposti: insolvenza, motivi di interesse pubblico, violazione
di norme o provvedimenti amministrativi, etc.
Procedura: l.fall + l.speciali
Ha inizio con decreto motivato Ministero competente
Effetti: analoghi al fallimento
(stop azioni esecutive,concorso creditori,etc)
Fasi: analoghe al fallimento
(stato passivo,liquidazione e ripartizione attivo)
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Soglie di fallibilità
Riforma con D.lgs n. 05/2006 modificata con D.lgs 169/2007
Non può fallire l’imprenditore che:
che
(Art. 1 l.fall. ) Eserciti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici,
e che dimostri il possesso congiunto dei seguenti
requisiti/soglie
a) € 300.000,00>= di attivo patrimoniale ANNUO nei tre esercizi
precedenti al deposito istanza di fallimento
b) € 200.000,00 >= di ricavi lordi ANNUI nei tre esercizi precedenti al
deposito dell’istanza di fallimento (accertati in qualunque
modo)
c) € 500.000,00 >= di esposizione debitoria (debiti anche non
scaduti)
NB: art. 15 l.fall. È esclusa l’apertura del fallimento se l’entità dei debiti scaduti e
non pagati in sede di istruttoria prefallimentare ammonta
studiocomplessivamente
ad una somma inferiore a € 30.000,00
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Competenza
Territorialmente competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale della
SEDE PRINCIPALE dell’impresa
(spostamento sede, conflitti e presunzioni art. 9)
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Effetti
La sentenza di fallimento produce i seguenti effetti:
•
•
•
•
•
•
•
La posizione patrimoniale del fallito si “cristallizza”
Spossessamento
Pagamenti fatti/ricevuto, contratti, iscrizioni/annotazioni >inefficaci
Interruzioni azioni pendenti>perdita capacità processuale
Azioni in giudizio a contenuto patrimoniale>passano al curatore
Obbligo di cooperazione/informazioni consegna corrispondenza
Inabilità:amministratore/sindaco, curatore, arbitro, mediatore
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Organi della procedura
•
Il Tribunale
•
Il Giudice Delegato
•
Il Curatore
•
Il Comitato dei Creditori *
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Procedura
•
•
•
•
•
Ricorso
Istruttoria pre-fallimentare
Sentenza dichiarativa di fallimento
Comunicazione del curatore ai creditori/terzi
Istanza di ammissione al passivo (interruttiva prescrizione)
per crediti/ rivendicazione-restituzione per beni
- Tempestiva (30 gg prima ud.-doc.ti fino ud.)
- (dopo) tardiva (sino 12 mesi decreto es.
passivo o causa non imputabile)
•
•
•
•
Progetto di stato passivo (dep. 15 gg prima ud.)
Udienza di verifica dello stato passivo
Decreto esecutività stato passivo
Opposizioni/impugnazioni
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Procedura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stato passivo> decreto di esecutività
Comunicazione ai creditori
Opposizione/Impugnazione stato passivo (30 gg comunicazione)
Revocazione (per falsità, errore, dolo -30 gg dalla scoperta)
Valutazione delle insinuazioni tardive ogni 4 mesi
Entro 60 gg dall’inventario>programma di liquidazione (“road map”)
Esercizio provvisorio
Liquidazione dell’attivo – Programma di liquidazione:
-cessione/affitto d’azienda, cessione blocco, vendite singole
(107 l.fall) “procedure competitive”, conferimento in altra società
(rami o azienda)
Ripartizione attivo (parziali ogni quattro mesi) accantonamenti
Chiusura
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Programma di liquidazione
Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore deve predisporre
il programma di liquidazione, che costituisce una sorta di “mappa”
che scandisce i termini e le modalità dell’attività di liquidazione.
Il programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei
creditori e deve necessariamente contenere:
contenere:
•
l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’azienda o l’affitto
dell’azienda stessa (quando possa derivarne un danno grave, come la perdita
dell’avviamento o del valore dei beni dell’impresa)
•
•
•
•
la sussistenza di eventuali proposte di concordato
le azioni risarcitorie o revocatorie da esercitare
la possibilità di cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami
le condizioni di vendita dei singoli cespiti
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Chiusura del fallimento
La legge prevede 4 cause tassative di chiusura del fallimento:
1) ripartizione finale dell’attivo:
dell’attivo quando il curatore ripartisce l’attivo,
lasciando però dei creditori insoddisfatti;
2) mancanza di attivo:
attivo quando la procedura non consente di soddisfare
non solo i crediti prededucibili ma neanche le spese della
procedura
3) pagamento integrale del passivo: quando, anche prima della
ripartizione finale dell’attivo, tutti i creditori vengono integralmente
soddisfatti;
4) mancanza di domande di ammissione al passivo:
passivo quando nessun
creditore presenta domanda di insinuazione nei termini previsti;
+ Concordato fallimentare
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Riapertura del fallimento
Entro 5 anni dalla chiusura della procedura fallimentare, i creditori o
lo stesso ex fallito possono fare istanza al Tribunale affinché si abbia
la riapertura nei seguenti due casi:
1) quando nel patrimonio del fallito esiste dell’attivo in misura tale da
rendere utile la riapertura
2) quando lo stesso ex fallito offra la garanzia di pagare almeno il
10%
10% dei creditori vecchi e nuovi
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Esdebitazione
L’esdebitazione consiste nella liberazione dell’ex fallito dai debiti
residuiati a seguito della ripartizione dell’attivo nel fallimento ed ha
lo scopo di far sì che lo stesso possa iniziare una nuova attività.
IL DEBITORE PUO’ ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO QUANDO:
1) si sia comportato diligentemente nel corso del fallimento
2) quando tutti i creditori siano stati soddisfatti almeno parzialmente
3) quando non abbia commesso reati fallimentari o reati comunque
connessi all’attività d’impresa
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Esdebitazione: effetti
l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti residui e, in
presenza dei precedenti requisiti, viene disposta con decreto del
Tribunale.
Sono esclusi dall’esdebitazione:
1) i crediti alimentari,
2) i crediti da risarcimento del danno extracontrattuale
3) i crediti da sanzioni penali e amministrative
4) i crediti derivanti da rapporti esterni all’esercizio dell’attività d’impresa.
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Il concordato fallimentare
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Il concordato fallimentare (CF)
Il concordato fallimentare è una modalità di chiusura del fallimento
I soggetti legittimati:
Fallito (min dopo 1 anno dal fallimento/max 2 anni decreto e. stato passivo)
creditori ed i terzi (prima/dopo decreto esecutività stato passivo)
Procedura:
Presentata> approvata dai creditori>omologa
Se più proposte termine ultimo comunicazione creditori (L. 69/2009).
Scegli il comitato dei creditori quale sottoporre al vaglio creditori/curatore
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Proposta di concordato fallimentare (CF)
Proposta Liberamente determinabile
- la suddivisione dei creditori in classi;
- la ristrutturazione dei debiti o la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma
(attraverso, ad esempio, la cessione dei beni, l’attribuzione ai creditori di
quote, azioni, obbligazioni ecc..)
- la limitazione ai soli creditori ammessi al passivo del fallimento, degli impegni
assunti con il concordato
- la possibilità che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente
CF con Assuntore (garante con liberazione o meno del fallito)
Soggetto che diviene cessionario dell’attivo con il compito di adempiere
obblighi concordato e se privativo risponde con suo patrimonio. Si presume
cumulativo
CF con Garanzia (uno o più soggetti e diverse garanzie)
Rilascio di fideiussioni o altre garanzie a favore del fallimento per adempiere
obbligazioni
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Procedura CF
•
•
•
•
•
•
ricorso al Giudice delegato>parere curatore e comitato creditori
Il comitato ha potere di veto: se favorevole>procedura prosegue
Se suddivisione in “classi”>parere del Tribunale
il G.D. ordina> comunicazione proposta ai creditori
Termine 20/30 gg>creditori per comunicare DISSENSO
Se non ESPRESSO DISSENSO= approvazione Concordato
(si tratta di silenzio assenso!)
CF APPROVATO se:
-approvato maggioranza dei creditori
-se per classi: maggioranza crediti ammessi e maggioranza classi
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Procedura CF
Approvazione viene comunicata al fallito, ai creditori dissenzienti ed
al preponente.
Preponente > richiede l’omologazione
Se vi sono opposizioni decide il Tribunale
Se non vi sono opposizioni fondate >il concordato viene omologato
Decreto di omologazione>reclamabile alla C.d’Appello 30gg
Effetti dall’omologa:
-il curatore rende il conto della gestione
-Tribunale emette decreto chiusura fallimento
-CF è obbligatorio per TUTTI i CREDITORI (anche non ammessi)
-il fallito ritorna il bonis (effetti dell’esdebitazione)
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Esecuzione CF
• Il GD, curatore, comitato creditori SORVEGLIANO
Adempimento come da concordato approvato
• Se NON adempiuto > risoluzione/annullamento
(a) Risoluzione con ricorso entro 1 anno scad. Ultimo adempimento
previsto> riapertura FALLIMENTO
• Riprendono termini interrotti
(b) Annullamento se “esagerato passivo o dissimulato attivo
Curatore o creditore>entro 6 mesi scoperta del dolo (max 2 anni u.a.)
Sentenza che risolve/annulla concordato RIAPRE IL FALLIMENTO
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Effetti
•Concordato obbligatorio per TUTTI, anche dissenzienti o non insinuati nella
procedura
•Curatore chiude il conto della gestione fallimentare
•Per il tempo previsto per esecuzione del concordato, restano in carica gli
organi della procedura fallimentare allo scopo di sorvegliare la corretta
esecuzione dello stesso
•Durante concordato il patrimonio del fallito non può essere oggetto di alcuna
esecuzione forzata.
•Quando il debitore abbia adempiuto tutte le obbligazioni con le modalità
previste nella proposta, il concordato si chiude.
•Se ben eseguito il Giudice delegato ordina la cancellazione di eventuali
ipoteche, la restituzione di cauzioni ecc.. e viene pubblicato il decreto di
esecutorietà del concordato.
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Inadempimento/Risoluzione/Annullamento
Entro 1 anno dal termine ultimo adempimento è possibile chiedere al
Tribunale la RISOLUZIONE del concordato
La sentenza che dichiara risolto il concordato riapre la procedura di
fallimento.
Il concordato può essere riproposto dal fallito quando venga
dichiarata l’esecutività del nuovo stato passivo.
Entro 6 mesi scoperta dolo e max 2 anni dall’ultimo adempimento se:
(i) passivo sia stato esagerato o (ii) l’attivo sia stato dissimulato è
possibile chiedere ANNULLAMENTO del concordato
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Il concordato preventivo
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Requisiti e condizioni per l’ammissione al C.PREVENTIVO
Soggettivo e soglie = al fallimento (art. 1 l.fall)
Oggettivo: Deve versare in uno stato di crisi (dallo squilibrio
all’insolvenza)
“financial distress”
Condizione: Presentazione PIANO (discrezionale e flessibile)*
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Iniziativa e Organi del Concordato Preventivo
Iniziativa: dell’imprenditore in crisi
Organi:
IL TRIBUNALE: il tribunale del luogo in cui l’impresa in crisi ha la sede
principale deciderà sull’ammissione della procedura e sulla sua omologazione.
Le sue attività di decisione sono sempre prese in composizione collegiale.
IL GIUDICE DELEGATO: la sua funzione principale è quella di svolgere un
compito di direzione dell’amministrazione dei beni del debitore e dell’impresa,
anche se i suoi compiti sono meno ampi di quelli previsti nel fallimento.
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: ha poteri di coordinamento, vigilanza e
controllo, con il debitore stesso, nella gestione dell’attività di impresa e
nell’esecuzione degli obblighi concordatari.
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Presupposti
(ex art. 160 l.fall)
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
(a)la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,
anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti
finanziari e titoli di debito;
(b)l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad
un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
(c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei;
(d)trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;(SEGUE)
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Presupposti
•
•
(segue art. 160 l.fall)
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettere d). Il trattamento stabilito per ciascuna
classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di
prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza.
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Il concordato preventivo
• Il Concordato Preventivo è una procedura concorsuale a cui può
ricorrere l’imprenditore commerciale oltre le soglie di fallibilità per
superare un periodo di crisi ed evitare il fallimento.
• Predisposizione di un piano le cui caratteristiche sono lasciate alla
sua libera determinazione (nessuna % minima pag. creditori).
• Il Piano può infatti prevedere una ristrutturazione dei debiti, una
soddisfazione parziale dei creditori, oppure una cessione dei beni ai
creditori, o ancora una suddivisione dei creditori in classi e un loro
pagamento parziale o totale, un assuntore, emissione titoli, datio in
solutum, transazioni, accollo, etc.
Limite: per i privilegiati in misura almeno pari al valore ottenibile dalla vendita bene su cui
grava la causa legittima di prelazione, non può alterare ordine c. prelazione
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Ricorso (contenuto)
Il debitore deve presentare con il ricorso:
• una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;
• uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con
l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
• l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili.
• Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e
la fattibilità del piano medesimo.
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Esame della domanda da parte Tribunale
Il Tribunale deve verificare se sussistono:
•
•
•
•
•
•
i presupposti richiesto dalla legge per il Piano di Concordato in particolare:
l’esistenza dello stato di crisi
l’idoneità del piano a garantire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti
in caso di suddivisione dei creditori in classi: la correttezza del criteri di formazione
di tali classi e del loro inserimento nelle classi più appropriate.
L’attitudine del piano a garantire ai creditori privilegiati (pegno ipoteca) la
soddisfazione, nella misura precisata dalla legge, dei propri crediti.
i requisiti richiesti dalla legge per la Domanda di Concordato, ossia, i requisiti del
ricorso, la completezza della domanda e della documentazione allegata e infine la
rispondenza della documentazione ai requisiti di legge
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Esame della domanda da parte del Tribunale
• Se il Tribunale ritiene ammissibile la procedura emette un decreto con
il quale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con
•
•
•
•
La delega di un Giudice per la procedura
L’ordine di convocazione dei creditori
La nomina di un Commissario Giudiziale
Il termine entro cui il ricorrente deve depositare nella cancelleria del
Tribunale una somma a titolo di anticipo sulle spese della procedura (tale
somma sarà necessaria a coprire le spese di prima procedura (almeno il
50% delle spese preventivate per l’intera procedura) e
• il termine entro cui tale somma deve essere depositata in Tribunale
• Il commissario giudiziale deve convocare i creditori in base
all’elenco e alle verifiche fatte e redige la sua relazione.
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Svolgimento dell’adunanza e votazione
Adunanza
Votazione
• All’adunanza partecipano:
– il commissario giudiziale
– i creditori personalmente o tramite
rappresentati
– i creditori che non hanno ricevuto
la convocazione, ma che hanno
avuto notizia della procedura in
altro modo, devono fare una
apposita istanza
– I coobbligati, i fideiussori e gli
obbligati in via di regresso del
debitore possono intervenire ed
esprimere le loro osservazioni.
Durante l’adunanza deve essere
espresso il voto dei creditori
partecipanti
Successivamente viene redatto
apposito verbale sottoscritto dal
giudice delegato, dal commissario
giudiziale e dal cancelliere.
La sottoscrizione del giudice
delegato viene richiesta a pena di
nullità.
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Creditori legittimati al voto
•
•
•
Creditori chirografari:
Hanno diritto al voto i creditori chirografari anteriori al concordato inseriti nell’elenco
dei creditori.
Si riconosce il voto anche ai creditori il cui voto è sottoposto a condizione e a quelli
gravati da un patto di preventiva escussione di un obbligato principale.
Sono altresì legittimanti al voto i creditori titolari di rapporti giuridici pendenti
Creditori privilegiati:
• i creditori muniti di privilegio/pegno o ipoteca), per i quali la proposta di
concordato prevede l’integrale pagamento non hanno diritto al voto. Se però
rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione hanno diritto al voto per la
parte residua (vengono pertanto equiparati ai creditori chirografari). Se invece il
concordato ne prevede un pagamento parziale per la parte di credito non
soddisfatto hanno diritto di voto.
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Espressioni di voto successive
Terminata l’adunanza sono valide le espressioni di voto inoltrate alla
cancelleria tramite telegramma, lettera, fax pervenute entro i
successivi 20 giorni (termine perentorio)
Approvazione della proposta di concordato
Il concordato preventivo è approvato dal creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Se invece il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi, il
concordato è approvato se è verificata una doppia maggioranza:
• dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto
• dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto all’interno del maggior
numero di classi
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OMOLOGAZIONE
Una volta approvato il concordato si apre la fase dell’omologazione.
Il giudice delegato ne deve riferire al Tribunale il quale:
• emette un decreto che fissa un’udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziale
• dispone che il decreto venga:
– pubblicato secondo le regole previste per la sentenza dichiarativa di
fallimento
– notificato a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti
Almeno 10 giorni prima della udienza il commissario giudiziale:
– deve depositare il proprio parere motivato e costituirsi in giudizio
Il debitore i creditori dissenzienti/non convocati, il PM devono costituirsi in
giudizio
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il tribunale
In mancanza di opposizioni
Il giudizio di omologazione del
Tribunale di limita ad una verifica
della correttezza della procedura,
pertanto in mancanza di
opposizioni, il Tribunale emette un
decreto con cui omologa o con cui
rigetta il concordato.
In presenza di opposizioni
• Se sono state proposte
opposizioni il Tribunale assume i
mezzi istruttori richiesti dalle parti
o d’ufficio, anche delegando uno
dei componenti del collegio.
• Successivamente il Tribunale
provvede con decreto,
omologando o rigettando
l’omologazione del concordato.
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Gli effetti del concordato
Effetti dal deposito ricorso (fino all’omologazione):
• “cristallizzazione” crediti anteriori (anche non esigibili)
• STOP procedure esecutive individuali
• Possibilità compensazione crediti/debiti sorti anteriormente
• Non costituibili nuove c. prelazione senza autorizzazione GD
• Durante la procedura di concordato il debitore conserva
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, ma la sua
autonomia gestionale subisce delle limitazioni dovute al fatto che la
sua attività deve essere volta all’interesse dei creditori ed in funzione
della esecuzione del piano di concordato.
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Gli effetti del concordato (segue)
Effetti dal deposito ricorso (fino all’omologazione):
• Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione NON autorizzati dal GD
sono inefficaci per creditori
• Durante la procedura di concordato il debitore conserva
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, ma la sua
autonomia gestionale subisce delle limitazioni dovute al fatto che la
sua attività deve essere volta all’interesse dei creditori ed in funzione
della esecuzione del piano di concordato.
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Crediti sorti successivamente all’omologa
Crediti successivi, se contratti nell’interesse della massa dei
creditori
Da pagarsi in prededuzione, es.:
- finanziamenti per continuare l’impresa
- crediti previdenziali
- compenso commissario
- onorari professionista
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Cessazione del concordato
Il concordato cessa per:
1) INAMMISSIBILITA’ (mancanza presupposti / maggioranze per
l’approvazione)
2) REVOCA (mancato pagamento spese / occultamenti / perdita
condizioni)
3) RISOLUZIONE (inadempimento agli obblighi)
4) ANNULLAMENTO (doloso aumento del passivo/ sottrazione
attivo)
5) CESSAZIONE (per adempimento obblighi del piano)
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Cessazione degli effetti
Gli effetti della domanda di concordato vengono meno
se NON OMOLOGATO
entro max 6 mesi dalla domanda (+ max 60 gg)
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Accordi di ristrutturazione dei debiti
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Accordo di ristrutturazione dei debiti
LE PARTI
La proposta di stipulare un accordo di
ristrutturazione dei debiti proviene
dall’imprenditore in stato di crisi e deve
essere approvata dalla maggioranza dei
creditori.
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Presupposti e condizioni
L’accordo di ristrutturazione può/deve essere
presentato dall’impresa quando si verificano
le seguenti CONDIZIONI:
• l’impresa esercita attività commerciale
• vi è il superamento delle soglie di fallibilità
• l’impresa deve versare in uno stato di crisi, intendendosi sia lo
stato di difficoltà economica e finanziaria sia di insolvenza.
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MAGGIORANZE
L’accordo deve essere sottoscritto
da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti
dell’impresa in crisi.
La maggioranza deve essere calcolata:
• sul totale dei crediti, indipendentemente dalla loro natura (privilegiata o
chirografaria).
• In base all’importo di cui sono titolari i singoli creditori, (l’accordo può
dunque essere stipulato con un solo creditore che però rappresenti il 60% dei debiti di
impresa, es. istituto di credito).
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Contenuto dell’accordo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dilazioni di pagamento con o senza corresponsione degli interessi dilatori
un diverso trattamento dei creditori, proponendo modalità e termini diversificati di
soddisfacimento per i singoli creditori o per classi di creditori
l’abbattimento degli interessi maturati o stabiliti convenzionalmente
rinunce parziali dei creditori
una conversione dei crediti in quote di capitale della società (per agevolare la
continuazione dell’impresa);
una dilazione di pagamento o un pagamento parziale dei debiti tributari o
contributivi mediante la proposta di una transazione fiscale
la cessione parziale o totale di beni ai creditori
la concessione di nuove garanzie a favore dei creditori
l’emissione di obbligazioni o di titoli di debito
l’assunzione dei debiti da parte di terzi
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La relazione del professionista
L’impresa che predispone l’accordo di ristrutturazione deve
incaricare un professionista che rediga una relazione:
• Sull’attuabilità dell’accordo e
• L’idoneità dell’accordo stesso ad assicurare il regolare ed
integrale pagamento dei creditori estranei.
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1) Redazione dell’accordo
L’ACCORDO DEVE AVERE FORMA SCRITTA
Esso può essere costituito:
1)
2)
3)
da un unico contratto sottoscritto dalla maggioranza qualificata dei creditori
da una pluralità di contratti sottoscritti singolarmente dai creditori o da un gruppo
di essi . (Le sottoscrizioni devo essere autenticate e certificate da un notaio o da
un altro soggetto dotato di tale potere. L’autentica permette di determinare il
momento esatto in cui si perfeziona l’accordo e di assicurare l’unicità del
contenuto dell’accordo stesso).
Dalle modalità dell’accettazione, in questo caso la proposta del debitore deve
indicare sia le modalità dell’accettazione sia il termine entro il quale i creditori
devono fare pervenire il loro consenso.
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2) Formalità pubblicitarie
DEPOSITO IN TRIBUNALE
L’imprenditore persona fisica o
il legale rappresentante della
società devono depositare
l’accordo presso il Tribunale
del luogo in cui il debitore ha la
propria sede principale
PUBBLICAZIONE CCIAA
L’imprenditore persona fisica o
il legale rappresentante della
società devono richiedere alla
CCIAA competente, la
pubblicazione dell’accordo nel
registro imprese. Non è
previsto un termine entro il
quale provvedere a tale
adempimento.
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Effetti dell’accordo:
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
Per gli accordi di ristrutturazione la legge prevede una particolare
forma di protezione del patrimonio dell’impresa: per 60 giorni dalla
data di pubblicazione,, i creditori (per titolo o per causa anteriore
alla pubblicazione)
NON POSSONO
INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI CAUTELARI O
ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
Tale forma di protezione si applica automaticamente senza che
debba essere autorizzata dal Tribunale.
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Opposizione dell’accordo
• Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel
registro delle imprese i creditori (dissenzienti o estranei
all’accordo) o ogni altri interessato (ad esempio il socio
dissenziente della società debitrice) possono proporre
opposizione all’accordo davanti al Tribunale del luogo ove il
Tribunale ha la sua sede principale.
L’opposizione non sospende l’efficacia dell’accordo.
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Procedimento di omologazione
Il Tribunale apre la fase di omologazione e verifica se:
• l’impresa ha i requisiti prescritti dalla legge per potere accedere
all’accordo
• esistono le condizioni necessarie per accedere alla procedura
(controllo di legittimità)
• l’accordo sia concretamente attuabile (controllo di merito)
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Inadempimento dell’accordo
• Risoluzione per inadempimento
• Eventuale fallimento>l’omologazione del piano di
ristrutturazione, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse
sui beni del debitore posti in essere in esecuzione
all’accordo,
NON SONO SOGGETTI ALLA
REVOCATORIA FALLIMENTARE (67 d) l.fall)
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Procedimento di omologazione
Decisione del Tribunale:
Dopo avere deciso sulle eventuali
opposizioni il Tribunale adotta in
camera di consiglio una delle
seguenti decisioni:
• se ritiene che l’accordo sia attuabile
e meritevole pronuncia il decreto di
omologazione
• se ritiene che non sussistano le
condizioni necessarie nega con
decreto l’omologazione. In tal caso
l’accordo di scioglie, salvo diverso
patto tra il creditore e il debitore
Pubblicazione:
•
L’imprenditore o il legale
rappresentante della società devono
chiedere, agli uffici competenti della
CCIAA, la pubblicazione del decreto
di omologa o di rifiuto dell’omologa.
Anche in tal caso non previsto un
termine
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La Transazione fiscale e previdenziale
Proponibile solo in sede di:
•Concordato preventivo
•Accordo di ristrutturazione
•Se fiscale (con Agenzia Entrate o enti di riscossione)
Es: IRPEF, IRES, ILOR, INVIM
IVA >solo dilazione
NO tributi locali ICI TARSU TOSAP (non amministrati agenzia fiscali)
•Se previdenziale (con Enti previdenziali)
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L’amministrazione straordinaria delle gradi imprese
in stato di insolvenza
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Natura e scopo della procedura
L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che
coinvolge solo imprese di grandi dimensioni e mira alla conservazione
del patrimonio produttivo.
Attualmente è una procedura soggetta alla normativa cosiddetta “Prodi
bis” (D.lgs. 270/99), integrata dal “decreto Marzano”(DL 347/2003)
per le imprese di dimensioni grandissime (vedi Parmalat).
Tali imprese, che, per le loro rilevanti dimensioni partecipano
all’economia nazionale, garantendo determinati livelli occupazionali,
sono sottoposte all’amministrazione straordinaria al fine del loro
salvataggio.
Di fatto, nulla impedisce che le stesse siano assoggettabili a fallimento,
ma solo se dimostrano la reversibilità del periodo di crisi, possono
evitare la procedura fallimentare.
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Requisiti di ammissione alla procedura
Le imprese, in qualsiasi forma esse esercitino la propria attività commerciale,
possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria se in
presenza dei seguenti presupposti
1)
2)
una situazione di insolvenza, ma con concrete possibilità di recupero:
l’impresa non è temporaneamente in grado di far fronte alle proprie
obbligazioni, ma tale situazione sia reversibile concretamente, ossia di 1
anno, se il risanamento interviene tramite la dismissione di cespiti o rami
d’azienda, oppure di 2 anni in caso di ristrutturazione economica e
finanziaria
dimensioni e indebitamento che caratterizzino l’impresa come
“grande impresa”: quando l’impresa abbia un numero di dipendenti non
inferiore a 200 nell’ultimo anno ed una quantità di debiti che
ammontino ad almeno 2/3 dell’attivo.
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Amministrazione straordinaria G.I. in stato di insolvenza
Prevede due fasi:
1)
ACCERTAMENTO DELLO STATO D’INSOLVENZA: L’iniziativa spetta all’impresa,
ai creditori o al P.M. Tale istanza viene presentata con ricorso al Tribunale
competente, il quale, sentite le parti interessate in un’apposita udienza, decide sullo
stato d’insolvenza
il Tribunale nomina il commissario giudiziale (nel numero di 1 o 3, e con
poteri uguali a quelli del curatore fallimentare) ed il Giudice delegato
alle operazioni, fissa l’udienza per la verificazione dello stato
passivo e stabilisce se la gestione dell’impresa sia affidata al
commissario giudiziale
Il Tribunale incarica il commissario giudiziale di redigere una relazione su:
Le cause del dissesto
La possibilità di risanamento dell’impresa
La stima dell’attività dell’impresa
Il commissario giudiziale inoltre compila l’elenco dei creditori
Se concrete possibilità > decreto di AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
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Organi della procedura
• Il Ministero vigila sulla procedura ed autorizza gli atti più importanti
posti in essere dal commissario straordinario.
• Il commissario straordinario ha la gestione dell’impresa e
l’amministrazione dei beni, agisce autonomamente per ciò che
concerne gli atti di ordinaria amministrazione, ma per atti
particolarmente rilevanti, come la cessione di rami d’azienda o atti di
valore superiore a E. 206.582,00, necessita dell’autorizzazione del
Ministero.
• Il Comitato di sorveglianza è formato da 3 o 5 esperti, viene
nominato dal Ministero e svolge fondamentalmente un’attività di
controllo nonché ispettiva sia sull’attività del commissario
straordinario che dell’andamento della procedura.
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Programma di recupero
II fase (amministrativa)
• Entro 60 giorni dall’apertura della procedura il commissario giudiziale
predispone il programma di recupero tramite o:
- Cessione dei beni aziendali
- Ristrutturazione dell’impresa
Il commissario, autorizzato ad attuare il programma, presenta ogni 3 mesi
una relazione sull’andamento della procedura. Se l’andamento della
procedura è negativo, si avrà la conversione in fallimento.
Se la procedura non ha salvato l’impresa, verrà dichiarato il fallimento.
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Amministrazione straordinaria
delle “grandissime” imprese
in stato di insolvenza
Per l’ammissione a questa procedura sono necessari i seguenti requisiti:
•
Stato di insolvenza e
•
Un numero di dipendenti superiore a 500 nell’ultimo anno
•
Un ammontare di debiti non inferiore a 300 milioni di Euro
La procedura è molto più snella e veloce di quella prevista per le “grandi” imprese.
L’iniziativa spetta solo all’imprenditore, che proporrà istanza di ammissione al Ministero
competente, e un’istanza al Tribunale competente per far dichiarare lo stato
d’insolvenza
La gestione dell’impresa è affidata ad un commissario straordinario (con gli stessi
poteri e funzioni previste nell’amministrazione straordinaria già vista)
È possibile il concordato
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IL FALLIMENTO
E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
dopo la riforma del
DLGS 5/2006
DLGS 169/2007
- PARTE PRIMAPRIMAFINE
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