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Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 www.dirittocivilecontemporaneo.com Anno III, numero II, aprile/giugno 2016 LA RILEVANZA DEL VENIR MENO DELL’EVENTO CONDIZIONALE DOPO IL SUO AVVERAMENTO O DEL VERIFICARSI DELLO STESSO DOPO IL SUO MANCAMENTO: «CONDICIO SEMEL IMPLETA (NON) RESUMITUR, CONDICIO QUAE DEFICIT (NON) RESTAURATUR?» Mirko Faccioli La rilevanza del venir meno dell’evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: «condicio semel impleta (non) resumitur, condicio quae deficit (non) restauratur?» di Mirko Faccioli Con pronuncia del 29 febbraio 2016, il Tribunale di Agrigento si è occupato di una questione in tema di condizione contrattuale che, a dispetto della grande attenzione che entrambe da sempre riservano, in generale, all’istituto previsto e disciplinato dagli artt. 1353-1361 c.c., risulta essere quasi completamente inesplorata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (sicché sembra potersi ancora oggi affermare che il quadro generale degli studi in subiecta materia «presenta degli sviluppi ipertrofici su singole parti, e delle gravi atrofie rispetto ad altre parti, forse più vitali»: così A. FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 61). La questione in discorso concerne la rilevanza del venir meno dell’evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: in altre parole, cosa deve ritenersi che accada al contratto se, una volta verificatasi o, rispettivamente, mancata la condizione, sopravvengano delle vicende che conducono al venir meno dell’evento o, rispettivamente, portano al suo avveramento? Il contratto sospensivamente condizionato e divenuto efficace in forza dell’avveramento della condizione, è destinato a perdere di efficacia in forza del venir meno dell’evento, o si deve al contrario ritenere che tale accadimento è irrilevante e che, quindi, quel contratto continuerà a produrre i suoi effetti? Il contratto risolutivamente condizionato, divenuto inefficace in virtù del verificarsi della condizione, è in grado di “rivivere” in seguito al venir meno della condizione de qua, o tale vicenda è da considerarsi priva di conseguenze giuridiche, sicché quel contratto sarà destinato a rimanere definitivamente inefficace? E analoghe domande si potrebbero evidentemente formulare, mutatis mutandis, con www.dirittocivilecontemporaneo.com DirittoCivileContemporaneoAnnoIII,numeroII,aprile/giugno2016 RivistatrimestraleonlineadaccessogratuitoISSN2384-8537 riguardo al caso in cui sopravvengano circostanze che portino al verificarsi dell’evento condizionale originariamente mancato. Proprio con riguardo a quest’ultima ipotesi, la sentenza che ci occupa ha accolto la tesi della rilevanza delle vicende sopravvenute rispetto al mancato verificarsi dell’evento condizionante. La vicenda riguardava un contratto preliminare di vendita di un immobile da costruire a cura dell’alienante, una clausola del quale attribuiva al promissario acquirente un diritto di recesso sospensivamente condizionato al mancato rilascio della concessione edilizia entro un certo termine. Detta concessione veniva inizialmente rilasciata dalle autorità competenti, ma successivamente decadeva a causa dell’omesso completamento della costruzione dell’edificio entro i termini indicati dalla legislazione in materia: nell’iniziare i lavori, infatti, l’alienante non aveva rispettato le distanze legali dal fondo confinante, il proprietario del quale aveva pertanto ottenuto in giudizio l’inibitoria della prosecuzione dei medesimi ex art. 1171 c.c. nonché l’ordine di demolizione della parte di manufatto fino a quel momento realizzata. Esercitato il diritto di recesso, il promissario acquirente agiva in giudizio chiedendo l’accertamento dell’avvenuta decadenza della concessione edilizia di cui sopra e, sulla base di questa, la dichiarazione di nullità del contratto per illiceità della causa o, in subordine, la dichiarazione della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto sub condicione. Non ravvisando gli estremi per una declaratoria di nullità del contratto come richiesto in via principale dall’attore, il Tribunale di Agrigento accoglieva allora la domanda subordinata, ritenendo che la perdita di efficacia ex tunc della concessione edilizia fosse «una situazione assimilabile al mancato rilascio del permesso» di costruire, vale a dire all’evento dedotto come condizione sospensiva (negativa) dell’attribuzione del diritto di recesso al promissario acquirente. Quello che sembrerebbe essere l’unico precedente giurisprudenziale edito in materia (ricordato da E. GIACOBBE, La condizione, in Diritto civile, diretto da N. www.dirittocivilecontemporaneo.com Lipari e P. Rescigno, III, L’obbligazione, II, Il contratto in generale, Milano, 2009, p. 471) aveva invece accolto la soluzione opposta, considerando irrilevante il fatto che la condizione risolutiva apposta ad un contratto preliminare di vendita e costituita dalla stipulazione di un negozio tra l’alienante ed un terzo, una volta verificatasi, fosse venuta meno per avere il terzo esercitato il diritto di recesso dal negozio de quo: nella fattispecie si ritenne, invero, che il contratto preliminare in discorso non potesse essere “riportato in vita” dall’estinzione della condizione risolutiva successiva al suo avveramento, argomentando che «l’evento dedotto come condizione … si era avverato, né il successivo comportamento delle parti può mutare la realtà dell’accaduto» (App. Perugia, 31 dicembre 1998, n. 305, in Rass. giur. umbra, 1999, p. 340, con nota di G. ZUDDAS, Note in tema di conflitto tra promissari acquirenti del medesimo bene, avveramento e successiva eliminazione dell’evento dedotto come condizione risolutiva, inadempimento contrattuale, recesso e restituzione di caparra confirmatoria). Ad analoga soluzione negativa in tema di vicende sopravvenute perveniva, tra l’altro, la dottrina formatasi attorno al codice civile del 1865 facendo appello, sulla scorta della dottrina francese dell’epoca, all’autorità del brocardo condicio semel impleta non resumitur, condicio quae deficit non restauratur (V. CATTANEO – C. BORDA, Il codice civile italiano annotato, 2a ed., Torino, 1873, p. 875; G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, IV, 7a ed., Torino, 1930, p. 418; L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, III, 2, Torino, 1877, p. 402). La – sparuta, come si accennava all’inizio del discorso – dottrina che si è occupata dell’argomento in epoca più moderna si è concentrata essenzialmente sull’ipotesi del venir meno della condizione in un momento successivo rispetto al suo verificarsi, innanzitutto mettendo correttamente in evidenza che la questione non pare poter essere risolta attraverso soluzioni precostituite e universalmente valide, apparendo piuttosto necessario tenere conto delle peculiarità del singolo caso concreto di volta in volta considerato e dell’atteggiarsi degli interessi coinvolti dall’apposizione della condizione al negozio: è solo in questo modo, d’altro canto, che sembra possibile evitare i «rischi del concettualismo», le «lusinghe di troppo www.dirittocivilecontemporaneo.com DirittoCivileContemporaneoAnnoIII,numeroII,aprile/giugno2016 RivistatrimestraleonlineadaccessogratuitoISSN2384-8537 ampie generalizzazioni» e le «eccessive rigidità del ragionamento» che lo studio della condizione inevitabilmente comporta in virtù dell’elevato grado di tecnicismo che contraddistingue questo istituto (D. CARUSI, Condizione e termini, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, III, Gli effetti, Milano, 2006, p. 285 s.). In questa prospettiva viene, allora, messo in luce che la soluzione del problema dev’essere prima di tutto ricercata tramite l’interpretazione dell’accordo contrattuale, non essendovi dubbi circa il fatto che le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, possano – anche solo implicitamente – prenderlo in considerazione e accordarsi nel senso di considerare rilevanti o meno, in tutto o in parte, gli avvenimenti, successivi all’avveramento della condizione, idonei ad influire sulla permanenza dell’evento condizionale (G. ZUDDAS, Note in tema di conflitto…, cit., p. 349 s.). In termini generali, difatti, il giudizio circa l’essersi o meno la condizione avverata (o mancata) si risolve sempre in una questione di interpretazione del contenuto del contratto e della volontà negoziale, posto che «non può essere fissato, in linea di principio, se un certo evento corrisponde, o meno, a quello previsto nel negozio o se le esigenze che hanno spinto le parti a condizionare gli effetti del negozio siano soddisfatte da quell’evento. È solo attraverso una adeguata interpretazione della clausola condizionale, nell’ambito del negozio che la contiene, ed una valutazione dell’evento, caso per caso, che può essere deciso se l’evento, quale si è verificato, corrisponda a quello previsto o, meglio, se quello evento condizionante debba ritenersi uno specifico avvenimento ovvero il verificarsi di una certa modificazione della situazione, comunque determinata» (così G. MIRABELLI, Dei contratti in generale. Artt. 1321-1469, in Commentario del codice civile, 3a ed., Torino, 1980, p. 248). Resta inteso, ovviamente, che pure in questo contesto rimangono fermi i limiti di carattere generale relativi alla deducibilità in condizione di determinati fatti ed eventi, sicché, per fare un esempio, sarà da escludere che le parti possano accordarsi nel senso di continuare a considerare come avverata una condicio iuris, dedotta in condizione come condicio www.dirittocivilecontemporaneo.com facti, pure dopo che questa è venuta meno: il principio consolidato in materia, difatti, afferma che le parti possono assumere l’evento consistente nella condicio iuris, requisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di una condicio facti, assoggettando la prima a regolamentazione pattizia; ai contraenti non è tuttavia consentito superarla o eliminarla in forza di successivi accordi (o per loro inerzia), in quanto la condicio iuris trova fonte diretta nell’ordinamento giuridico ed esula dall’autonomia negoziale, dal che consegue che il suo mancato avveramento rende irrimediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla volontà delle parti (in questo senso v., tra le tante, Cass. 9 febbraio 2006, n. 2863, in Contratti, 2006, p. 973). Secondo un Autore, pure nella ricerca della volontà negoziale si dovrebbe, comunque, sempre adottare una regola di giudizio che consideri effettivamente verificata la condizione solo quando l’evento sia stabile e definitivo: in questa prospettiva, per esempio, la condizione costituita dal rilascio di un provvedimento amministrativo non potrebbe dirsi avverata fintantoché tale provvedimento, per quanto già emanato, sia ancora suscettibile di essere revocato o annullato (G. ZUDDAS, Note in tema di conflitto…, cit., p. 349 s.). A parere di chi scrive, tuttavia, questo criterio non sembra essere in grado di condurre sempre all’elaborazione della soluzione più rispondente agli interessi della parti, anche perché determinati fattori di “instabilità” dell’evento – si pensi, per esempio, ad una causa di nullità di un negozio giuridico dedotto in condizione – possono senz’altro intervenire ad eliminarlo senza limiti di tempo. Sempre la stessa dottrina, inoltre, parrebbe propensa ad ammettere la rilevanza del venir meno della condizione dopo il suo avveramento nel solo caso di condizione sospensiva, ritenendo che non si possa configurare una “reviviscenza” del contratto sottoposto a condizione risolutiva, divenuto ex tunc inefficace in forza dell’avveramento della condizione stessa, se non in forza di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti (G. ZUDDAS, Note in tema di conflitto…, cit., p. 350). Pure quest’ultimo ragionamento non appare tuttavia condivisibile, posto che viene smentito da tutte quelle disposizioni normative che prevedono la possibilità della ripresa di efficacia di un rapporto www.dirittocivilecontemporaneo.com DirittoCivileContemporaneoAnnoIII,numeroII,aprile/giugno2016 RivistatrimestraleonlineadaccessogratuitoISSN2384-8537 giuridico estinto in conseguenza di cause diverse dalla volontà – di entrambe o anche di una soltanto – delle parti del rapporto stesso (per maggiori approfondimento al riguardo, v. G. GIACOBBE, Reviviscenza e quiescenza, in Enc. dir., Milano, 1989, XL, p. 189 ss.). Qualora il contratto non contenga alcuna indicazione, nemmeno implicita, circa la soluzione del problema, la decisione circa la sorte del negozio condizionato successivamente al venir meno della condizione verificatasi dovrà essere presa sulla scorta di ulteriori riflessioni. Secondo un’autorevole impostazione, bisognerebbe distinguere a seconda che l’evento dedotto in condizione sia un atto giuridico o un fatto materiale: nel primo caso le vicende che rimuovono l’atto (annullamento, revoca, ecc.) sarebbero senz’altro idonee a incidere sull’avveramento della condizione, mentre nel secondo caso esse dovrebbero essere considerate di principio irrilevanti (C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, 2a ed., Milano, 2000, p. 557). Non si comprende, peraltro, perché la soluzione dovrebbe così rigidamente mutare a seconda della natura dell’evento, la quale non ha nulla a che vedere con l’elemento, gli interessi sottesi al condizionamento del negozio, che come abbiamo detto è invece opportuno prendere in considerazione. In questo ordine di idee sembra, quindi, meglio cogliere nel segno chi, muovendo dall’idea secondo cui «la condizione sospensiva tutela contro il rischio che un evento, atteso dalla parti come di proprio interesse, non si avveri o si avveri troppo tardi», mentre «la condizione risolutiva tutela contro il rischio che un evento, temuto dalle parti come contrario ai propri interessi, si avveri», afferma che il problema della rilevanza del venir meno della condizione successivamente al suo avverarsi andrebbe di volta in volta risolto verificando «se il contro-fatto realizzi proprio il rischio contemplato dal condizionamento, oppure un rischio diverso ancorché parallelo» (così V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 2a ed., Milano, 2011, rispettivamente a p. 569, 570 e 584; corsivi dell’A.). Ragionando in una www.dirittocivilecontemporaneo.com prospettiva non dissimile, da parte di altri si è, poi, proposto di distinguere a seconda che ci si trovi di fronte ad un «evento nuovo del tutto autonomo ed indipendente rispetto al primo», come tale irrilevante, piuttosto che «ad un venir meno dell’evento stesso che solo apparentemente si era verificato», con conseguente eliminazione della condizione (P. GALLO, Trattato del contratto, II, Torino, 2010, p. 1217). Volendo esemplificare i risultati applicativi di queste impostazioni, la condizione si dovrebbe, allora, considerare venuta meno nel caso di annullamento della concessione edilizia costituente l’evento dedotto in condizione sospensiva del contratto di acquisto di un terreno, così come nell’ipotesi in cui la condizione sospensiva costituita dal trasferimento lavorativo dell’acquirente in una determinata città, apposta al contratto di acquisto di un’abitazione in quella località, si realizzi ma venga poi a mancare in seguito a revoca o licenziamento per cessazione dell’impresa datrice di lavoro (P. GALLO, Trattato del contratto, cit., p. 1217; sostiene la tesi contraria con riguardo al secondo dei due esempi considerati, V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 584). Con riguardo a quest’ultima condizione, parrebbe, invece, più appropriata la soluzione contraria nel caso in cui l’acquirente venga in un primo momento trasferito dal suo datore di lavoro nella città dove si trova l’abitazione oggetto del contratto, ma successivamente ritrasferito in un’altra località (P. GALLO, Trattato del contratto, cit., p. 1217). Un ultimo, importante spunto di riflessione mette in luce l’opportunità di tenere conto del fatto che il venir meno dell’evento successivo alla sua verificazione sia stato eventualmente determinato dal comportamento di una delle parti, portatrice di un interesse contrario all’avveramento della condizione. In questi casi, difatti, si potrebbe anche pensare di ragionare sulla base della norma dell’art. 1359 c.c., la quale stabilisce che «la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa»: sulla scorta di questa regola, pertanto, si potrebbe affermare che la condizione deve ritenersi comunque avverata quando l’evento, inizialmente verificatosi, sia www.dirittocivilecontemporaneo.com DirittoCivileContemporaneoAnnoIII,numeroII,aprile/giugno2016 RivistatrimestraleonlineadaccessogratuitoISSN2384-8537 stato rimosso da uno dei contraenti per assecondare il proprio interesse in danno della controparte (G. ZUDDAS, Note in tema di conflitto…, cit., p. 350). Il ragionamento testé delineato merita senz’altro di essere condiviso. Sintetizzando i risultati di un’analisi che si è già avuto modo di svolgere in altra sede, dev’essere invero sottolineato che la finzione di avveramento dell’art. 1359 c.c. è diretta non solo (e non tanto) a sanzionare la violazione del dovere di comportamento secondo buona fede pendente condicione previsto nella norma immediatamente precedente – la quale sembra, piuttosto, svolgere il solo compito di assicurare la tutela dell’oggetto del contratto durante la sua pendenza, imponendo ai contraenti l’obbligo di disporne tenendo nella dovuta considerazione la possibilità che esso finisca per spettare alla controparte (in questo senso, v. pure C. RESTIVO, Note critiche sul ruolo della regola di buona fede nella disciplina della condizione, in Giur. it., 2006, p. 1143 ss., spec. 1149 ss.) – nonché, almeno secondo taluni, il dovere di correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c., ma costituisce un’autonoma espressione del principio generale che impone il dovere di comportarsi secondo buona fede nelle relazioni contrattuali (M. FACCIOLI, Il dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale, Padova, 2006, p. 11 ss.), il quale notoriamente comprende anche la fase successiva all’esaurimento della fase di esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal negozio (v., per tutti, P.M. VECCHI, Buona fede e relazioni successive all’esecuzione del rapporto obbligatorio, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno di studi in onore di A. Burdese a cura di L. Garofalo, IV, Padova, 2003, p. 353 ss.) così come la fase precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.; tanto da potersi fondatamente sostenere, con riguardo a quest’ultimo profilo, l’applicabilità dell’art. 1359 c.c. anche nel caso in cui il comportamento impeditivo del verificarsi della condizione sia stato posto in essere prima della stipulazione del contratto condizionato anziché durante la sua pendenza (v., ancora, M. FACCIOLI, Il dovere di comportamento secondo buona fede in www.dirittocivilecontemporaneo.com pendenza della condizione contrattuale, cit., p. 37 ss., e ivi per ulteriori indicazioni di dottrina in tal senso). Se tutto questo è vero, sembra pertanto possibile sostenere che la parte, la quale sia portatrice di un interesse contrario all’avveramento della condizione stessa e con il suo comportamento – anche soltanto colposo secondo un’impostazione (v., ex multis, Cass., 11 aprile 2013, n. 8843), necessariamente doloso per altri (v., in particolare, C. RESTIVO, Note critiche sul ruolo della regola di buona fede nella disciplina della condizione, cit., p. 1148, ed ivi per ulteriori riferimenti) – faccia venire meno l’evento dedotto in condizione dopo che questo si è verificato, commetta una violazione del principio generale di buona fede di cui si parlava sopra, tale da giustificare la rigorosa applicazione della regola condicio semel impleta non resumitur e, quindi, la soluzione dell’ininfluenza, sugli effetti contratto, del venir meno della condizione dopo il suo avveramento. Sulla scorta delle riflessioni finora svolte, possiamo a questo punto tornare ad analizzare la pronuncia del Tribunale di Agrigento richiamata all’inizio del discorso per vagliare la correttezza della decisione di considerare avverata la condizione sospensiva (negativa), costituita dal mancato rilascio di una concessione edilizia entro un determinato termine, in conseguenza della perdita di efficacia ex tunc della concessione medesima in epoca successiva alla sua emanazione. Guardando al profilo degli interessi in gioco nella vicenda di causa, si può agevolmente rilevare che l’attribuzione, al promissario acquirente, di un diritto di recesso, sospensivamente condizionato al mancato rilascio della concessione edilizia entro un certo termine, perseguiva lo scopo di tutelare quel soggetto contro l’eventualità che la mancanza del titolo edificatorio impedisse alla controparte di portare a termine il proprio impegno contrattuale in merito alla costruzione dell’immobile costituente l’oggetto del trasferimento divisato dalle parti. Orbene, tale eventualità è senza dubbio riscontrabile non solo nel caso di mancato rilascio della concessione edilizia, ma anche nell’ipotesi, poi concretamente verificatasi, di perdita di efficacia ex tunc della concessione, tra www.dirittocivilecontemporaneo.com DirittoCivileContemporaneoAnnoIII,numeroII,aprile/giugno2016 RivistatrimestraleonlineadaccessogratuitoISSN2384-8537 l’altro riconducibile ad un comportamento (quantomeno) colposo del venditore, vale a dire la violazione delle distanze legali dal fondo confinante. In forza di questi rilievi, quindi, sembra che la decisione del Tribunale di Agrigento meriti senz’altro di essere condivisa, in quanto costituisce il frutto di una adeguata considerazione sia degli interessi delle parti coinvolti dall’apposizione della condizione al negozio sia del comportamento delle stesse – e segnatamente del venditore – in sede di esecuzione del contratto. ———————————————- Questa Nota può essere così citata: M. FACCIOLI, La rilevanza del venir meno dell’evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: «condicio semel impleta (non) resumitur, condicio quae deficit (non) restauratur?», in Dir. civ. cont., 14 aprile 2016 www.dirittocivilecontemporaneo.com