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OGGETTO ASPETTATIVA PER FREQUENTARE UN MASTER
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER FREQUENTARE UN MASTER QUESITO (posto in data 10 marzo 2015) Sono dirigente di I livello di anestesia e rianimazione con contratto a tempo indeterminato dal 1996 sto frequentando Master di II livello in terapia del dolore chiedo se possibile richiesta di aspettativa senza assegni per il periodo di frequenza del Master e se l'aspettativa per motivi di studio conservi il trattamento economico. RISPOSTA (inviata in data 20 marzo 2015) La frequenza di un master in terapia del dolore per un medico che opera nella disciplina di anestesia e rianimazione costituisce uno strumento di crescita professionale di rilevante interesse non solo personale ma anche aziendale, essendo evidenti le ricadute in termini di conoscenze tecniche e competenze professionali che dalla frequenza del master possono derivare. Per questo motivo l’istituto contrattuale di gran lunga più idoneo per consentire la frequenza del master è il comando finalizzato, disciplinato dall’articolo 20 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, che rispetto agli altri due istituti contrattuali applicabili (il congedo per la formazione e l’aspettativa per motivi personali) presenta i seguenti vantaggi: la durata massima fruibile è di due anni nel quinquennio, a fronte degli undici mesi in tutta la vita lavorativa del congedo per formazione e di dodici mesi nel triennio per l’aspettativa per motivi personali; in relazione all’interesse che l’azienda manifesta per il percorso formativo che attraverso il master si realizza l’azienda può decidere in quale misura e per quale durata mantenere il trattamento economico in godimento; il periodo del comando finalizzato è valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 In subordine rispetto al comando finalizzato l’altro istituto contrattuale utilizzabile è il congedo per la formazione, disciplinato dall’articolo 19 dello stesso CCNL 10 febbraio 2004. Il periodo fruito a titolo di congedo per la formazione, oltre a non essere retribuito, non è utile ai fini dell’anzianità di servizio. Il vantaggio che questo istituto presenta è la minore discrezionalità che l’azienda ha nel concederlo. La norma contrattuale, che recepisce in modo pressoché letterale quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, prevede infatti che qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Per quanto concerne gli aspetti previdenziali il comma 5 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 53 precisa che Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. L’ulteriore istituto che può essere utilizzato è l’aspettativa per motivi personali, caratterizzata da una maggiore discrezionalità da parte dell’amministrazione di appartenenza, anch’essa a titolo non oneroso per la stessa amministrazione sia in termini di trattamento economico che previdenziale. L’istituto dell’aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie: 1) l’aspettativa la concessione della quale è subordinata ad una scelta discrezionale da parte dell’amministrazione di appartenenza, che deve valutare prima di tutto la compatibilità della concessione rispetto alle preminenti esigenze di servizio; 2) l’aspettativa che deve essere in ogni caso concessa, potendo al più l’amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente interessato la data di decorrenza dell’aspettativa stessa. Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusi quelli per motivi di studio, mentre rientrano nell’altra fattispecie gli incarichi a tempo determinato presso altre aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e simili. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Il principio generale che un’azienda sanitaria deve osservare nel decidere se concedere o meno l’istituto richiesto è che questo non pregiudichi la continuità nell’erogazione delle prestazioni, erogazione che costituisce la ragione d’essere stessa dell’azienda. La negazione eventuale deve essere comunque motivata, e non può discendere da un mero arbitrio nell’esercizio della discrezionalità conferita, non potendo l’azienda non tener conto di esigenze oggettive (come nel caso di problemi familiari) o di legittime aspirazioni (come quella di cogliere opportunità professionalmente qualificanti). In tutti i casi nei quali la concessione dell’aspettativa è discrezionale il consenso aziendale deve essere ottenuto parlando con la massima trasparente chiarezza con coloro che per la posizione ricoperta si configurano come diretti interlocutori dell’interessato, ed il consenso dei quali è necessario: prima di ogni altro il direttore della struttura complessa di appartenenza, il direttore del dipartimento al quale tale struttura afferisce, avendo cura di coinvolgere in tutto l’iter anche il responsabile dell’ufficio personale, che per le funzioni svolte è garante della legittimità formale degli atti. Questa logica di trasparenza e di coinvolgimento è tanto più opportuna laddove si ravveda la possibilità di utilizzare l’istituto del comando finalizzato, possibile solo se l’azienda ritiene la frequenza del master in questione effettivamente utile in termini di ricadute positive sull’operatività della struttura di appartenenza. L’entità di tali ricadute deve essere dimostrabile, documentabile e soprattutto condivisa dal direttore della struttura, al quale prima che ad ogni altro compete la valutazione di merito. In sintesi la scelta dell’istituto contrattuale possibile e la gestione delle procedure per ottenerne concretamente la concessione deve essere l’esito di un percorso di sostanziale coinvolgimento e non può essere demandata alla burocratica applicazione formale delle norme. Solo dopo aver costruito un consenso sostanziale si potrà presentare la richiesta del comando, del congedo o dell’aspettativa, l’accettazione della quale sarà solo la ratifica formale di un’intesa già definita. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’ anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’ aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 1. condizioni e limiti per la concessione del congedo Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. limitazioni alla concessione dei congedi per la formazione I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno 3. modalità di richiesta del congedo per la formazione Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. prerogative della contrattazione integrativa La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale prevista come limite per la concessione.. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 5. possibilità e termini di differimento della concessione Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta. 6. trattamento giuridico ed economico dei congedi per la formazione Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non à computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. (legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 5, comma 3). Nel caso di una grave infermità relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le norme che disciplinano le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro e le malattie per causa di servizio. 7. diritti dei dirigenti che abbiano dovuto interrompere il congedo Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 20 Comando finalizzato 1. motivi che legittimano la richiesta del comando finalizzato Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda salvo diverso accordo tra le parti. 2. durata massima del periodo di comando finalizzato Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all’articolo 10. 3. trattamento economico del comando finalizzato In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento. 4. validità del periodo di comando ai fini dell’anzianità di servizio Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 1. dipendenti che hanno diritto alla concessione del congedo Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. natura del congedo per la formazione Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. trattamento giuridico ed economico del congedo per la formazione Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 4. termini per la concessione del congedo Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. trattamento previdenziale del periodo di congedo per la formazione Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 13 agosto 1984, n. 476 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università. Articolo 2. 1. diritto al congedo straordinario per motivi di studio Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 2. trattamento economico in caso di corsi di dottorato senza borsa In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 3. restituzione degli importi corrisposti in caso di cessazione Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. 4. casi nei quali è precluso il diritto al congedo Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 5. validità del periodo di congedo ai fini pensionistici e di carriera Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. aspettativa per cariche pubbliche elettive e cooperazione con ONG Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’ azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. (*) Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001. (*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009 CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 2. aspettativa per motivi di studio I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 3. aspettativa per ricongiungimento familiare Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. durata e possibilità di revoca dell’aspettativa per ricongiungimento L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 5. periodo di servizio per la concessione di ulteriori aspettative Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per motivi di studio o per ricongiungimento familiare senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 18. Aspettativa 1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. deroga delle norme in materia di incompatibilità Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. rinvio all’articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 1. durata complessiva del congedo per la formazione Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. trattamento giuridico ed economico del periodo di congedo Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno 3. termini per la presentazione della domanda di congedo Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. rinvio alla contrattazione integrativa aziendale La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 5. discrezionalità dell’azienda nella concessione del congedo Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire l’ utile partecipazione all’attività formativa richiesta. 6. interruzione del congedo in caso di grave infermità Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’articolo 5, comma 3 della legge 53 2000 per quanto concerne l’interruzione del congedo stesso in conseguenza di una grave e documentata infermità. In tal caso relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 del CCNL 1994_1997, che disciplinano le assenze per malattia e gli infortuni sul lavoro e le malattie per causa di servizio. Il periodo di congedo per l formazione non è computabile nell'anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie con la malattia e con altri congedi. 7. diritto di ripresentare domanda di congedo in caso di interruzione Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. 8. rinvio all’articolo 5 del decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53 Per quanto non normato nel presente articolo si fa riferimento all’articolo 5 della legge 53/2000. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 1. durata complessiva del congedo per la formazione Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. motivi che legittimano la richiesta di congedo per la formazione Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. trattamento giuridico ed economico del periodo di congedo Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 4. discrezionalità del datore di lavoro nella concessione del congedo Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. gestione del periodo di congedo ai fini previdenziali Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 20 Comando finalizzato 1. motivi che legittimano la richiesta di comando finalizzato Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda salvo diverso accordo tra le parti. 2. durata massima del periodo di comando finalizzato Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all’articolo 10. 3. trattamento economico del comando finalizzato In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento. 4. validità del periodo di comando ai fini dell’anzianità di servizio Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it