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OGGETTO ASPETTATIVA PER FREQUENTARE UN MASTER

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OGGETTO ASPETTATIVA PER FREQUENTARE UN MASTER
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
ASPETTATIVA PER FREQUENTARE UN MASTER
QUESITO
(posto in data 10 marzo 2015)
Sono dirigente di I livello di anestesia e rianimazione con contratto
a tempo indeterminato dal 1996 sto frequentando Master di II livello
in terapia del dolore chiedo se possibile richiesta di aspettativa senza
assegni per il periodo di frequenza del Master e se l'aspettativa per
motivi di studio conservi il trattamento economico.
RISPOSTA
(inviata in data 20 marzo 2015)
La frequenza di un master in terapia del dolore per un medico che
opera nella disciplina di anestesia e rianimazione costituisce uno
strumento di crescita professionale di rilevante interesse non solo
personale ma anche aziendale, essendo evidenti le ricadute in termini
di conoscenze tecniche e competenze professionali che dalla frequenza
del master possono derivare.
Per questo motivo l’istituto contrattuale di gran lunga più idoneo per
consentire la frequenza del master è il comando finalizzato,
disciplinato dall’articolo 20 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del
CCNL 1998_2001, che rispetto agli altri due istituti contrattuali
applicabili (il congedo per la formazione e l’aspettativa per motivi
personali) presenta i seguenti vantaggi:
la durata massima fruibile è di due anni nel quinquennio, a fronte
degli undici mesi in tutta la vita lavorativa del congedo per
formazione e di dodici mesi nel triennio per l’aspettativa per motivi
personali;
in relazione all’interesse che l’azienda manifesta per il percorso
formativo che attraverso il master si realizza l’azienda può decidere
in quale misura e per quale durata mantenere il trattamento
economico in godimento;
il periodo del comando finalizzato è valido ad ogni effetto ai fini
dell’anzianità di servizio.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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In subordine rispetto al comando finalizzato l’altro istituto
contrattuale utilizzabile è il congedo per la formazione, disciplinato
dall’articolo 19 dello stesso CCNL 10 febbraio 2004. Il periodo fruito
a titolo di congedo per la formazione, oltre a non essere retribuito,
non è utile ai fini dell’anzianità di servizio. Il vantaggio che questo
istituto presenta è la minore discrezionalità che l’azienda ha nel
concederlo. La norma contrattuale, che recepisce in modo pressoché
letterale quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 marzo
2000, n. 53, prevede infatti che qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda
può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del
congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Per quanto concerne gli
aspetti previdenziali il comma 5 dell’articolo 5 del citato decreto
legislativo 53 precisa che Il lavoratore può procedere al riscatto del
periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L’ulteriore istituto che può essere utilizzato è l’aspettativa per motivi
personali, caratterizzata da una maggiore discrezionalità da parte
dell’amministrazione di appartenenza, anch’essa a titolo non oneroso
per la stessa amministrazione sia in termini di trattamento economico
che previdenziale.
L’istituto dell’aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa
contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie:
1) l’aspettativa la concessione della quale è subordinata ad una scelta
discrezionale da parte dell’amministrazione di appartenenza, che
deve valutare prima di tutto la compatibilità della concessione
rispetto alle preminenti esigenze di servizio;
2) l’aspettativa che deve essere in ogni caso concessa, potendo al più
l’amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente
interessato la data di decorrenza dell’aspettativa stessa.
Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusi
quelli per motivi di studio, mentre rientrano nell’altra fattispecie gli
incarichi a tempo determinato presso altre aziende sanitarie o altre
amministrazioni pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e
simili.
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Il principio generale che un’azienda sanitaria deve osservare nel
decidere se concedere o meno l’istituto richiesto è che questo non
pregiudichi la continuità nell’erogazione delle prestazioni, erogazione
che costituisce la ragione d’essere stessa dell’azienda. La negazione
eventuale deve essere comunque motivata, e non può discendere
da un mero arbitrio nell’esercizio della discrezionalità conferita, non
potendo l’azienda non tener conto di esigenze oggettive (come nel caso
di problemi familiari) o di legittime aspirazioni (come quella di cogliere
opportunità professionalmente qualificanti).
In tutti i casi nei quali la concessione dell’aspettativa è discrezionale
il consenso aziendale deve essere ottenuto parlando con la massima
trasparente chiarezza con coloro che per la posizione ricoperta si
configurano come diretti interlocutori dell’interessato, ed il consenso
dei quali è necessario: prima di ogni altro il direttore della struttura
complessa di appartenenza, il direttore del dipartimento al quale tale
struttura afferisce, avendo cura di coinvolgere in tutto l’iter anche
il responsabile dell’ufficio personale, che per le funzioni svolte è
garante della legittimità formale degli atti.
Questa logica di trasparenza e di coinvolgimento è tanto più
opportuna laddove si ravveda la possibilità di utilizzare l’istituto del
comando finalizzato, possibile solo se l’azienda ritiene la frequenza del
master in questione effettivamente utile in termini di ricadute positive
sull’operatività della struttura di appartenenza. L’entità di tali
ricadute deve essere dimostrabile, documentabile e soprattutto
condivisa dal direttore della struttura, al quale prima che ad ogni
altro compete la valutazione di merito.
In sintesi la scelta dell’istituto contrattuale possibile e la gestione
delle procedure per ottenerne concretamente la concessione deve
essere l’esito di un percorso di sostanziale coinvolgimento e non può
essere demandata alla burocratica applicazione formale delle norme.
Solo dopo aver costruito un consenso sostanziale si potrà presentare
la richiesta del comando, del congedo o dell’aspettativa, l’accettazione
della quale sarà solo la ratifica formale di un’intesa già definita.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa
Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. modalità di calcolo della durata possibile
Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che
possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si
somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti.
4. aspettativa e assenze per malattia
L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso
accordo tra le parti.
5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’
anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro
Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali
l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale,
il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
del preavviso.
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo
nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o
privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi
dell’Unione stessa o da Organismi internazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che
concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo
stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal
comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso
Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’
aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è
esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria
volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati
In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
1. condizioni e limiti per la concessione del congedo
Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative
diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato
con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso
la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre
aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2. limitazioni alla concessione dei congedi per la formazione
I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base
della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
3. modalità di richiesta del congedo per la formazione
Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data
di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. prerogative della contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto
alla percentuale prevista come limite per la concessione..
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
5. possibilità e termini di differimento della concessione
Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del
progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo
per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6
mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. trattamento giuridico ed economico dei congedi per la formazione
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non à computabile nell'anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una
grave e documentata infermità, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo
medesimo. (legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 5, comma 3). Nel
caso di una grave infermità relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico e alle modalità
di comunicazione all’azienda, si applicano le norme che
disciplinano le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro e
le malattie per causa di servizio.
7. diritti dei dirigenti che abbiano dovuto interrompere il congedo
Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 20
Comando finalizzato
1. motivi che legittimano la richiesta del comando finalizzato
Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere
il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso
centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed
internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile
entro trenta giorni dalla domanda salvo diverso accordo tra le parti.
2. durata massima del periodo di comando finalizzato
Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel
quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui
all’articolo 10.
3. trattamento economico del comando finalizzato
In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi
speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per
il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se,
in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere
il trattamento economico in godimento.
4. validità del periodo di comando ai fini dell’anzianità di servizio
Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto
ai fini dell’anzianità di servizio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
1. dipendenti che hanno diritto alla concessione del congedo
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. natura del congedo per la formazione
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. trattamento giuridico ed economico del congedo per la formazione
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è
stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
4. termini per la concessione del congedo
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano
le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e
fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. trattamento previdenziale del periodo di congedo per la formazione
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 13 agosto 1984, n. 476
Norma in materia di borse di studio
e dottorato di ricerca nelle Università.
Articolo 2.
1. diritto al congedo straordinario per motivi di studio
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è
collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa
di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
2. trattamento economico in caso di corsi di dottorato senza borsa
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
3. restituzione degli importi corrisposti in caso di cessazione
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è
dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
4. casi nei quali è precluso il diritto al congedo
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore
di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi
di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo.
5. validità del periodo di congedo ai fini pensionistici e di carriera
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. aspettativa per cariche pubbliche elettive e cooperazione con ONG
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti
possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti
siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’
azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali
normative regionali in materia. (*) Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente
il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
(*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti
di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo
16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
2. aspettativa per motivi di studio
I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse
di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa, fermo restando che in caso di ammissione
a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia
a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
3. aspettativa per ricongiungimento familiare
Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località
in questione in amministrazione di altro comparto.
4. durata e possibilità di revoca dell’aspettativa per ricongiungimento
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
5. periodo di servizio per la concessione di ulteriori aspettative
Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo per motivi di studio o per ricongiungimento familiare senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze
concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e
della paternità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
legge 4 novembre 2010, n. 183
Articolo 18.
Aspettativa
1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza
assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione,
tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. deroga delle norme in materia di incompatibilità
Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'
articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. rinvio all’articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative,
in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
1. durata complessiva del congedo per la formazione
Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative
diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato
con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso
la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre
aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2. trattamento giuridico ed economico del periodo di congedo
Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base
della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
3. termini per la presentazione della domanda di congedo
Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data
di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. rinvio alla contrattazione integrativa aziendale
La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto
alla percentuale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
5. discrezionalità dell’azienda nella concessione del congedo
Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del
progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo
per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6
mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio
per consentire l’ utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. interruzione del congedo in caso di grave infermità
Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’articolo 5,
comma 3 della legge 53 2000 per quanto concerne l’interruzione
del congedo stesso in conseguenza di una grave e documentata
infermità. In tal caso relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 24 e 25 del CCNL 1994_1997, che disciplinano
le assenze per malattia e gli infortuni sul lavoro e le malattie per
causa di servizio. Il periodo di congedo per l formazione non è
computabile nell'anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie
con la malattia e con altri congedi.
7. diritto di ripresentare domanda di congedo in caso di interruzione
Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. rinvio all’articolo 5 del decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53
Per quanto non normato nel presente articolo si fa riferimento
all’articolo 5 della legge 53/2000.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
1. durata complessiva del congedo per la formazione
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. motivi che legittimano la richiesta di congedo per la formazione
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. trattamento giuridico ed economico del periodo di congedo
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
4. discrezionalità del datore di lavoro nella concessione del congedo
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano
le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e
fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. gestione del periodo di congedo ai fini previdenziali
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 20
Comando finalizzato
1. motivi che legittimano la richiesta di comando finalizzato
Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere
il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso
centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed
internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile
entro trenta giorni dalla domanda salvo diverso accordo tra le parti.
2. durata massima del periodo di comando finalizzato
Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel
quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui
all’articolo 10.
3. trattamento economico del comando finalizzato
In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi
speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per
il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se,
in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere
il trattamento economico in godimento.
4. validità del periodo di comando ai fini dell’anzianità di servizio
Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto
ai fini dell’anzianità di servizio.
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