...

bando BORSE 2015-2016 - Università degli Studi di Verona

by user

on
Category: Documents
24

views

Report

Comments

Transcript

bando BORSE 2015-2016 - Università degli Studi di Verona
Università degli Studi di Verona
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI
A.A. 2015/2016
INDICE
Art. 1 – Finalità del Bando..............................................................................
Art. 2 – Chi può accedere e durata di fruibilità del beneficio...............................
Art. 3 – Gli importi delle Borse di Studio...........................................................
Art. 4 – Il finanziamento delle Borse di Studio...................................................
Art. 5 – Requisiti per ottenere la Borsa di Studio ...............................................
5.1 Requisiti economici..........................................................................
5.2 Modalità di attestazione delle condizioni economiche.............................
5.3 Requisiti di merito............................................................................
5.4 Definizione di status dello studente....................................................
Art. 6 – Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea............................
Art. 7 – Studenti con disabilità........................................................................
Art. 8 – Studenti part-time.............................................................................
Art. 9 – Come ed entro quando presentare la domanda. Integrazioni documentali…
9.1 Studenti di tutti i corsi di laurea di laurea specialistica/magistrale anche
a ciclo unico.........................................................................................
9.2 Studenti iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di
Specializzazione Professioni Legali...........................................................
9.3
Integrazioni
documentali
e
modifica
dati
confermati
definitivamente.....................................................................................
Art. 10 – Come vengono valutate le domande e formate le graduatorie.................
Art. 11 – Come vengono comunicati l’ammissione o l’esito..................................
Art. 12 – Quando e come viene erogata la Borsa di Studio .................................
Art. 13 – Dichiarazioni: controlli e sanzioni........................................................
Art. 14 – Revoca e restituzione della Borsa di Studio .........................................
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali......................................
Art. 16 – Responsabile del procedimento..........................................................
Art. 17 – A chi rivolgersi per informazioni.........................................................
Art. 18 – Glossario di sigle e termini tecnici utilizzati nel bando............................
Art. 19 - Normativa di riferimento....................................................................
ALLEGATO 1 (Tabelle di soglia massima e soglia minima) ...................................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
12
pag..................
13
pag..................
13
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
pag..................
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
18
19
PER ACCEDERE AL BENEFICIO, occorre:
− Ottenere l’ISEE per prestazioni del Diritto allo Studio universitario (per brevità ISEE per l’Università)
− Compilare in ESSE3 https://univr.esse3.cineca.it/Start.do la Domanda Unica Benefici
RIEPILOGO SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO:
30 SETTEMBRE 2015 ORE 13:00
- studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi
(esclusi Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali)
- studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione
del decreto di nomina dei vincitori
studenti iscritti al primo anno del Dottorato di Ricerca e della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
ATTENZIONE:
GLI
UFFICI
DELL’AMMINISTRAZIONE
RIMARRANNO CHIUSI DAL 10 AL 15 AGOSTO 2015.
1
CENTRALE
DELL’UNIVERSITA’
Art. 1 - Finalità del Bando
Nell’ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio universitario della
Regione Veneto - a.a. 2015/2016, l’Università degli Studi di Verona emana il Bando di concorso per
l’assegnazione delle Borse di Studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con
l’assegnazione della Borsa di Studio si persegue l’obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di
mantenimento sostenute dagli studenti nell’arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.
Art. 2 - Chi può accedere e durata di fruibilità del beneficio
Il beneficio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2015/2016 all’Università degli Studi di
Verona entro il termine non differibile del 15.10.2015 (fa fede la data di pagamento delle tasse
universitarie, salvo termini di pagamento differenti stabiliti dai bandi per corsi ad accesso
programmato/con verifica o per studenti in trasferimento da altro Ateneo) ed è concesso per il
conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso sotto indicati:
a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima
immatricolazione;
b) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di cinque semestri a partire
dall'anno di prima immatricolazione;
c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria (della durata di cinque anni) per un periodo di 11 semestri, a partire dall’anno di
prima immatricolazione;
d) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (della durata
di sei anni) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (della durata di sei anni) per un periodo di
13 semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione;
e) agli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca non beneficiari della Borsa di Studio di cui ai
D.M. n. 224/1999 e D.M. n. 45/2013 per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
f) agli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
g) agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico,
per i quali la Borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all’art. 8 del presente
bando;
h) agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, per i quali la Borsa è
concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studi frequentato, come
indicato all’art. 7 del presente bando.
Il periodo massimo per il quale può essere richiesta la Borsa di Studio è a partire dall’anno di prima
immatricolazione. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la
prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato
iscritto ad un qualsiasi corso di studio - inclusi anche gli anni di frequenza, presso questa o altra
Università - diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l’anno di carriera può anche non
coincidere con l’anno di corso.
Nella valutazione del periodo massimo, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio, non
vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi.
I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al
corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del
titolo precedente.
Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi
universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, risulta iscritto per la
prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima
immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito alcuna Borsa di Studio durante la
precedente iscrizione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno
essere computati per il merito al fine dell’assegnazione della Borsa di Studio durante la nuova iscrizione.
Ai soli fini della richiesta di Borsa di Studio, gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di
beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali
anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo
che gli studenti che passano da una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né
svantaggiati nelle graduatorie (v. art. 8).
2
Art. 3 - Gli importi delle Borse di Studio
Per l'a.a. 2015/2016, gli importi massimi delle Borse di Studio, per gli studenti impegnati a tempo
pieno in corso, a seconda dello status di fuori sede, pendolare ed in sede, così come specificato
all’art. 5.4, sono i seguenti:
STUDENTI IMPEGNATI A
TEMPO PIENO IN CORSO
Importi massimi della Borsa di Studio a.a. 2015/2016
ISEE per l’Università
ISEE per l’Università
inferiore a € 13.998,91*
da € 13.998,91 a € 20.998,37
Fuori sede
€ 5.124,00
Da € 5.124,00
A € 2.562,00
Pendolari
€ 2.827,50
Da € 2.827,50
A € 1.413,75
In sede
€ 1.934,00
Da € 1.934,00
A € 967,00
* viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per l’Università del
nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 di € 20.998,37 (cioè € 13.998,91).
La Borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l’Università sia inferiore o uguale ai
due terzi del limite massimo di riferimento. Per valori superiori di ISEE per l’Università, sino al
raggiungimento del suddetto limite massimo, la Borsa verrà gradualmente ridotta sino alla metà
dell’importo minimo, secondo le formule di seguito riportate:
da € 20.998,37 a € 13.998,91
fuori sede € 5.124,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,3660282)
pendolare € 2.827,50 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,2019799)
in sede € 1.934,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1381535)
In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo:
Coefficiente di riduzione
fuori sede (5.124,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,3660282
pendolare (2.827,50 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,2019799
in sede (1.934,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1381535
Si assicura comunque che la quota parte in denaro, dopo le trattenute inerenti ai servizi sotto specificati,
non sarà inferiore a € 1.100,00 per gli studenti fuori sede e pendolari.
Per gli studenti impegnati a tempo pieno parte della Borsa di Studio è erogata in servizi, assicurando la
Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione. L’equivalente degli importi per i
servizi di ristorazione/servizi abitativi verrà trattenuto dall’importo complessivo della Borsa di Studio e
contestualmente versato all’ESU di Verona da parte dell’Università per conto degli studenti.
Per accedere al servizio abitativo dell’ESU di Verona, è necessario presentare specifica domanda secondo
le disposizioni indicate nel sito web: www.esu.vr.it.
STUDENTI IMPEGNATI
A TEMPO PIENO
IN CORSO
SERVIZI
Trattenuta
giornaliero
per
un
pasto Trattenuta alloggio per gli studenti
ospiti in alloggi dell’ESU di Verona
Fuori sede
€ 600,00
€ 1.500,00
Pendolari
€ 400,00
€ 0,00
In sede
€ 0,00*
€ 0,00
* lo studente in sede ha diritto ad un pasto giornaliero gratuito
Per gli studenti a tempo pieno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico,
nell’ultimo semestre di fruibilità del beneficio, l’importo della Borsa di Studio e delle detrazioni per i
servizi forniti dall’Esu vengono attributi nella misura del 50% del loro valore.
Gli studenti impegnati a tempo pieno che beneficino di una Borsa d’importo ridotto, la cui condizione
economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della Borsa,
possono presentare idonea documentazione via mail a [email protected] per ottenere,
compatibilmente con le risorse disponibili, un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale
immediatamente successiva.
Gli studenti risultati idonei e/o beneficiari della Borsa di Studio saranno esonerati dal pagamento delle
tasse e dei contributi universitari dovuti per l’a.a. 2015/2016. Agli studenti risultati idonei e/o beneficiari
della Borsa di Studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti
didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea, di laurea
3
specialistica/magistrale anche a ciclo unico, verrà concesso l'esonero totale della tassa di iscrizione e
della tassa regionale oltre che l'esonero pari alla metà dei contributi. La restituzione delle tasse e dei
contributi pagati in prima rata (con esclusione dell’imposta di bollo e dell’assicurazione) sarà effettuata
d’ufficio entro la fine del mese di luglio 2016.
In attuazione dell’art. 6 co. 1 lettera d) della L. 398/1989, le Borse di Studio non possono comunque
essere cumulate con altre Borse di Studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di
ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di Borsa di Studio regionale sia già
risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un’altra Borsa di Studio (fatta salva quella
per mobilità), dovrà optare per l’una o l’altra Borsa di Studio .
Gli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo
unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici potranno beneficiare dell’integrazione
della Borsa pari al 50% di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse
disponibili.
Agli studenti iscritti a corsi e scuole di Dottorato di Ricerca, la Borsa di Studio è erogata in un’unica
rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva ed è pari a € 5.124,00.
Agli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, la Borsa di Studio è
erogata in un’unica rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva ed è pari a
€ 2.827,50.
Art. 4 - Il finanziamento delle Borse di Studio
Al fine di erogare le Borse di Studio per l’a.a. 2015/2016 sono destinati fondi derivanti:
a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
b) dal fondo integrativo statale per la concessione di Borse di Studio, appositamente istituito ai sensi del
D. Lgs. n. 68/2012;
c) dalle risorse proprie delle regioni ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la prima graduatoria degli
idonei che sarà elaborata ai sensi del successivo art. 10.
Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b) e c), serviranno a finanziare le graduatorie aggiuntive
che saranno elaborate non appena sarà accertata la disponibilità dei fondi in parola.
Le risorse complessive sono ripartite in questo modo:
● 20% alle matricole di tutti i corsi, di cui:
- 97% alle matricole UE e alle matricole extra UE iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale
(biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studio;
- 3% (limite massimo), alle matricole extra UE di corsi di studio di 1° livello, cioè lauree triennali o
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
● 80% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.
Agli iscritti ai corsi e scuole di Dottorato di Ricerca senza Borsa di Studio di cui al D.M. n. 224/1999 e
D.M. n. 45/2013 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al
rapporto percentuale tra gli idonei alla Borsa di Studio a.a. 2014/2015 rispetto al totale degli iscritti.
Art. 5 - Requisiti per ottenere la Borsa di Studio
Il beneficio è rivolto agli studenti che, avendo presentato domanda entro i termini previsti dal presente
bando, risultino:
- regolarmente iscritti per l’a.a. 2015/2016 all’Università degli Studi di Verona entro il termine non
differibile del 15.10.2015 (fa fede la data di pagamento delle tasse universitarie), salvo termini
di pagamento differenti stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studenti
in trasferimento da altro Ateneo;
- in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di seguito riportati.
Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato
(a numero chiuso) e gli studenti in trasferimento da altro Ateneo interessati a richiedere il beneficio
in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo, presentare la domanda entro i
termini previsti dal presente bando e secondo le modalità indicate all’art. 9.
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studi. Gli
studenti iscritti a corsi di laurea non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che
del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all’estero, del diploma rilasciato da un
Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai
sensi del D.M. n. 508/1999.
4
Gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale non dovranno essere già in possesso della
laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all’estero della durata legale pari o superiore a 4
anni, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di
belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi del D.M. n. 508/1999.
5.1 Requisiti economici
A decorrere dall’1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e
successive modifiche ed integrazioni, e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
7 novembre 2014, che prevedono nuove regole di calcolo dell'ISEE e nuove procedure di rilascio delle
attestazioni.
Per la concessione della Borsa di Studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità
previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8. In presenza di genitori non
conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di
proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad
€ 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare,
definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di
cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, del
citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato
D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione
economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, del citato
D.P.C.M..
Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente
dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le
regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la
possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui
all’articolo 3 del citato D.P.C.M. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la
condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita
attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei
redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse
modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del
Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con
modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.
Per l’accesso alla Borsa di Studio regionale, l’ISEE per l’Università non potrà superare € 20.998,37.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del
D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della
Situazione Patrimoniale del nucleo familiare superi il limite di € 27.560,39.
5.2 Modalità di attestazione delle condizioni economiche
Per ottenere l’attestazione ISEE per l’Università si deve compilare la Dichiarazione sostitutiva unica
(DSU). La DSU contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente il
nucleo familiare e deve essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti:
• ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
• ai Comuni
• all’INPS, anche per via telematica
entro il medesimo termine di presentazione della DUB (come specificato all’art. 9).
Il perfezionamento della DUB avverrà a seguito dell’acquisizione dell’ ISEE per l’Università presso la
banca dati INPS.
N.B.: l’attestazione cartacea ISEE non va consegnata all’Università e allo studente in fase di compilazione
della DUB non è richiesto l’inserimento del valore ISEE calcolato.
A seguito dell’introduzione della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare,
attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE per l’Università: non sarà pertanto possibile
confermare, anche se invariata, la situazione economica dell’anno precedente.
5
AVVERTENZE
• Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l’Università richieste oltre il termine di
presentazione della Domanda Unica Benefici; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
• Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ciascuno studente dovrà
farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE per l’Università.
5.3 Requisiti di merito
Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale anche a ciclo
unico (esclusi gli studenti con disabilità), il beneficio della Borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti
economici. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post al 10.08.2016, sono
necessari per l’erogazione della seconda rata della Borsa di Studio e corrispondono a:
- 20 crediti, se studenti impegnati a tempo pieno
- 10 crediti, se studenti non impegnati a tempo pieno
Se i suddetti requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30.11.2016, sarà mantenuta solo la prima rata
della Borsa di Studio .
Se i suddetti requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30.11.2016, la Borsa sarà
definitivamente revocata. A tali studenti verrà attribuito un esonero pari a: tassa di iscrizione, tassa
regionale e 50% dei contributi universitari per l’a.a. 2015/2016.
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo a TEMPO PIENO devono essere rispettati i
seguenti requisiti di merito, in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si
presenta la domanda:
CORSI DI LAUREA
TAB. 1 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO
Anno
Soglia minima Termine
Bonus
2°
3°
25
80
10/08/2015
10/08/2015
5
12
ultimo semestre
135
10/08/2015
15
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)
TAB. 2 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO
Anno
Soglia minima
Termine
Bonus
10/08/2015
2°
25
5
10/08/2015 12
10/08/2015 15
3°
80
4°
135
5°
190
6°
245
10/08/2015 15
10/08/2015 15
ultimo semestre
300
10/08/2015 15
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)
TAB. 3 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO
Anno
Soglia minima
Termine
Bonus
10/08/2015 5
2°
25
10/08/2015 12
3°
80
10/08/2015 15
4°
135
5°
ultimo semestre
190
245
10/08/2015 15
10/08/2015 15
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
TAB. 4 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO
Anno
Soglia minima* Termine
Bonus
10/08/2015 15
2°
30
10/08/2015 15
ultimo semestre 80
* tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
6
a) BONUS
Per raggiungere i requisiti di merito previsti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 viene applicato – in aggiunta ai
crediti effettivamente conseguiti - un BONUS maturato sulla base dell’anno di corso frequentato.
QUINDI:
• se si ha un numero di crediti inferiore al minimo previsto, l'Università attribuisce automaticamente
senza richiesta da parte dello studente, un certo numero di crediti bonus a seconda dell'anno di corso
(vedi tabelle);
• se il numero di crediti bonus, non è utilizzato interamente nell’anno accademico di accesso al bonus, la
quota eccedente può essere usata negli anni successivi (compresa la laurea specialistica/magistrale);
• l’accesso ai bonus può essere effettuato una sola volta all’interno del percorso di studi, quindi una
volta attribuiti i crediti bonus, non si ha diritto ad ottenerne altri, ma solo a sfruttare quelli rimasti. Ciò
vale anche passando da un corso di studi a un altro (es. dalla laurea triennale a quella magistrale);
• il bonus non è disponibile per gli studenti part time.
Esempio:
Studente che si iscrive al 2° anno della laurea triennale nell’a.a. 2015/2016; per fare richiesta di Borsa di
Studio deve possedere 25 CFU al 10/08/2015, se a libretto ha registrato 22 CFU interviene il bonus:
Bonus massimo riferito al 2° anno di corso di laurea triennale cui ci si iscrive
nell’a.a. 2015/2016 = 5 crediti
Bonus utilizzato nell’a.a. 2015/2016 = 3 crediti
Bonus ancora disponibile, per i successivi anni accademici (o per eventuale laurea
specialistica) = SOLO 2 crediti.
Quindi nei successivi anni, lo studente potrà beneficiare solo di 2 CFU bonus residui
Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale provenienti
dai vecchi ordinamenti.
b) PASSAGGIO TRA CORSI DEL NUOVO ORDINAMENTO o TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI
I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il
quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.
c) ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO
Dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli delle Strutture Didattiche con la data in cui
l’accertamento stesso è avvenuto presso l’Università straniera.
Gli esami per i quali sia prevista un’integrazione non saranno presi in considerazione, qualora
l’integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2015.
ATTENZIONE
Al fine del rispetto dei requisiti di merito sopra indicati si tiene conto dei CFU relativi agli esami sostenuti
e verbalizzati anche se non ancora registrati entro i suddetti termini nel libretto elettronico dello
studente. I CFU relativi agli esami sostenuti ma verbalizzati oltre i suddetti termini non rientrano nel
computo del merito.
Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali il beneficio della Borsa è attribuita sulla base dei requisiti economici e per l’accesso ai
benefici è richiesta unicamente l’ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti didattici.
Per lo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione agli
anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
5.4 Definizione di status dello studente
Ai fini dell’accesso ai benefici è definito:
a. in sede, lo studente residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso di studio
frequentato;
b. pendolare, lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano
presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di
percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente
residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
7
c. fuori sede, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che
per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la
sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali
pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento
all’a.a. 2015/2016; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio
nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea sono considerati a tutti gli effetti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare
dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere
alloggio a titolo oneroso (nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune
classificato in sede,) per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all’anno accademico
2015/2016.
La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle
tabelle (elenco comuni rispetto sede corso) disponibili presso l’Università, consultabili alla pagina web del
sito internet www.univr.it/benefici, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante
l’esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.
Se la residenza dello studente rientra tra l’elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del
corso pur presentando regolare contratto di locazione lo studente NON potrà essere considerato
FUORI SEDE.
Gli studenti possono ottenere lo status di fuori sede se presentano i seguenti requisiti:
- il comune di residenza NON deve rientrare tra i comuni “in sede/pendolari” rispetto alla sede del
corso (vedi tabella sopra indicata);
- il contratto di locazione deve essere a titolo oneroso della durata di almeno 10 mesi (nel periodo
ricompreso tra il 1 ottobre 2015 e il 30 settembre 2016), dove lo studente risulti firmatario
o co-firmatario;
- il contratto di locazione deve essere VALIDO A NORMA DI LEGGE, firmato da entrambe le parti e
registrato presso l’agenzia delle entrate;
- si deve presentare assieme al contratto di locazione, l’avvenuta registrazione (relativa al periodo
sopra indicato) effettuata presso l’agenzia delle entrate e copia dell’ F24 relativo al pagamento
dell’imposta annuale di Registro, in caso di cedolare secca copia della ricevuta di avvenuta
registrazione (si accetta anche copia della registrazione effettuata on-line).
La documentazione sopra indicata deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO .PDF
UNICAMENTE VIA MAIL ISTITUZIONALE ([email protected]) o, solo se non ancora in
possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando
anche copia fronte/retro di un documento di identità, all’indirizzo [email protected],
entro il 15 ottobre 2015 ore 13:00.
Gli studenti che utilizzano le strutture residenziali dell’ESU non sono tenuti ad inviare quanto sopra
indicato.
ATTENZIONE
− La mancata presentazione del contratto di locazione, della ricevuta di avvenuta registrazione o
dell’F24, la trasmissione degli stessi con modalità differenti da quelle sopra indicate o oltre il suddetto
termine, comporterà l’assegnazione d’ufficio dello status di studente pendolare.
− Per gli studenti iscritti ai corsi aventi sede in Comuni diversi da quelli di Verona (es. Bolzano,
Rovereto, Ala, Trento, Vicenza, Legnago, San Pietro in Cariano) si confermano le tipologie di studenti
in sede, fuori sede, pendolari anzidette, con riferimento alla sede di frequenza del corso stesso.
Art. 6 - Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea
Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea sono
ritenuti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui
il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo
studente straniero non appartenente all'Unione Europea deve possedere tutti i requisiti del fuori sede
previsti dall’art. 5.4 lettera c del presente bando. Qualora lo studente prenda alloggio nei pressi di tale
sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione
economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza Italiana nel paese di
8
provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale (si veda tabella al link www.univr.it/benefici (ELENCO PAESI IN VIA DI SVILUPPO).
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un’università nel paese di provenienza, collegata con accordi
o convenzioni con l’università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta
università.
Per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei corsi di
LAUREA e di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE ANCHE A CICLO UNICO, la certificazione che lo
studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere
altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica
(rif. alle norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2015/2016 a
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’Ente che rilascia tale
certificazione si impegna alla eventuale restituzione della Borsa per conto dello studente in caso di revoca
secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente bando. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i
redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione
economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le
modalità di cui al presente articolo.
Art. 7 - Studenti con disabilità
L’Ateneo tramite il Centro Servizi per Studenti Disabili, situato presso il Palazzo di Lettere, Piano Terra,
Stanza T.07 via San Francesco 22 - 37129, fornisce agli studenti con disabilità ampio accesso alle
informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative
connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il
pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno.
Per gli studenti disabili con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore
al 66%, che siano iscritti ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici di cui all’art. 2 è:
a) 9 semestri per i corsi di laurea;
b) 7 semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale.
Agli studenti con disabilità, iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea
specialistica/magistrale anche a ciclo unico, non si applicano le disposizioni del presente bando che
subordinano l'erogazione della seconda rata di Borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti
formativi entro il 10 agosto 2015 nonché le disposizioni sulla revoca della Borsa di Studio di cui
all’art. 13.2, del presente bando.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità, iscritti ad anni
successivi al primo dei corsi di studio, sono:
CORSI DI LAUREA
TAB. 5
2°
Soglia
minima
Disabilità
66%-80%
20
3°
1° anno fuori corso
Ulteriore semestre fuori corso
64
108
144
Anno
4
Soglia
minima
Disabilità
81%-100%
15
9
12
12
48
81
108
7
9
9
Soglia
minima
Disabilità
81%-100%
Bonus
Disabilità
Termine
81%-100%
Bonus
Disabilità
66%-80%
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
TAB. 6
Soglia
Bonus
minima
Anno
Disabilità
Disabilità
66%-80% 66%-80%
Bonus
Disabilità
Termine
81%-100%
3
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
2°
24
12
18
9
10/08/2015
primo anno fuori corso
64
12
48
9
10/08/2015
Ulteriore semestre fuori corso
96
12
72
9
10/08/2015
9
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6
TAB. 7
Soglia
Soglia
Bonus
minima
minima
Anno
Disabilità
Disabilità
Disabilità
66%-80%
66%-80%
81%-100%
2°
20
4
15
ANNI)
Bonus
Disabilità
81%-100%
3
3°
64
9
48
7
4°
108
12
81
9
5°
152
12
114
9
6°
1° anno fuori corso
Ulteriore semestre fuori corso
196
240
288
12
12
12
147
180
216
9
9
9
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5
TAB. 8
Soglia
Soglia
Bonus
minima*
minima*
Anno
Disabilità
Disabilità
Disabilità
66%-80%
66%-80%
81%-100%
2°
20
4
15
3°
64
9
48
4°
108
12
81
5°
152
12
114
1° anno fuori corso
196
12
147
Termine
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
ANNI)
Bonus
Disabilità
81%-100%
3
7
9
9
9
Termine
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
Ulteriore semestre fuori corso
240
12
180
9
*Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti commi, lo studente può utilizzare il bonus
maturato e non fruito nel precedente corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti
ai corsi di laurea specialistica/magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
Per la presentazione delle pratiche relative alla richiesta dei benefici del presente bando, gli
interessati sono tenuti a rivolgersi al Centro Servizi per Studenti Disabili dell’Ateneo, presso l'atrio del
Palazzo di Lettere e Filosofia di Via San Francesco 22. Gli operatori del Centro Servizi per Studenti Disabili
dell'Ateneo
ricevono
solo
su
appuntamento.
Si
consiglia
di
inviare
una
mail
a
[email protected] o a [email protected], oppure è possibile telefonare dalle ore 10
alle ore 13 dal lunedì al venerdì ai numeri di telefono 045/8028786-593. Si informa che il Centro Servizi
sarà chiuso dal 10 al 15 agosto 2015.
Art. 8 - Studenti part-time
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli studenti, riconosce lo status di part-time agli
studenti, iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, che, non avendo la
piena disponibilità del proprio tempo, nel caso in cui il corso di studio prescelto lo preveda, concordano
con la propria struttura didattica un percorso formativo che presume l’acquisizione annuale di un numero
di crediti inferiore a quello previsto per gli studenti a tempo pieno, senza per questo incorrere nello stato
di “fuori corso”.
Per gli studenti part-time la durata di concessione dei benefici è la seguente:
a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di
prima immatricolazione;
b) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire
dall'anno di prima immatricolazione;
c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (5 anni), per un periodo di 11 anni (ventidue
semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione.
d) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (6 anni), per un periodo di 13 anni (ventisei
semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione.
I benefici sono concessi con le modalità indicate all’art. 3 del presente bando.
I termini previsti per concorrere alle Borse di Studio sono i medesimi previsti dal presente bando.
10
Per poter concorrere alla Borsa di Studio lo studente part-time deve presentare apposita domanda e
risultare iscritto all’Università per l’a.a. 2015/2016, con le stesse modalità indicate all’art. 5 del presente
bando.
Ai soli fini della richiesta di Borsa di Studio, gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di
beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni
in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli
studenti che passano da una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati
nelle graduatorie.
Per esemplificare: lo studente che abbia svolto il primo e il secondo anno come full- time e intende
passare al 3° anno in modalità part-time, verrà considerato non come al 3° anno di carriera ma come al
5° anno part-time e come tale valutato nelle graduatorie di merito. Viceversa, lo studente che svolga il 1°
e il 2° anno part-time e al terzo intenda passare a Full time verrà considerato come al 2° anno full time in
quanto si dà per acquisito che un anno full time corrisponde a due anni part-time.
Nel caso lo studente, passando da part time a full time si trovasse ad aver acquisito frazioni di anno
accademico (Es. 1° anno full time, 2° anno part time) lo stesso verrà iscritto all’anno riferito all’intero
immediatamente superiore.
Per gli studenti impegnati a tempo parziale la Borsa di Studio è interamente erogata in denaro.
STUDENTI
Importi massimi della Borsa di Studio a.a. 2015/2016
IMPEGNATI
A TEMPO
PARZIALE
ISEE per l’Università
ISEE per l’Università
inferiore a € 13.998,91*
da € 13.998,91 a € 20.998,37
Fuori sede
€ 2.562,00
Da € 2.562,00
A € 1.281,00
Pendolari
€ 1.413,75
Da € 1.413,75
A € 706,88
In sede
€ 967,00
Da € 967,00
A € 483,50
* viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo parziale il cui ISEE per
l’Università del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 di € 20.998,37 (cioè €
13.998,91).
La Borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l’Università sia inferiore o uguale ai
due terzi del limite massimo di riferimento. Per valori superiori di ISEE per l’Università, sino al
raggiungimento del suddetto limite massimo, la Borsa verrà gradualmente ridotta sino alla metà
dell’importo minimo, secondo le formule di seguito riportate:
da € 20.998,37 a € 13.998,91
fuori sede € 2.562,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1830141)
pendolare € 1.413,75- (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1009899)
in sede € 967,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,0690768)
In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo:
Coefficiente di riduzione
fuori sede (2.562,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1830141
pendolare (1.413,75 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1009899
in sede (967,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,0690768
Si assicura comunque che la Borsa di Studio non sia inferiore a € 550,00 per gli studenti a tempo parziale
fuori sede e pendolari.
Gli studenti impegnati a tempo parziale che beneficino di una Borsa d’importo ridotto, la cui condizione
economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della Borsa,
possono presentare idonea documentazione per ottenere, compatibilmente con le risorse disponibili, un
aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
Gli studenti part-time risultati idonei e/o beneficiari della Borsa di Studio saranno esonerati dal
pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l’a.a. 2015/2016. La restituzione delle tasse
e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell’imposta di bollo e dell’assicurazione) sarà
effettuata d’ufficio nel mese di luglio 2016.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti part-time iscritti agli anni successivi al
primo per i corsi di studio sono i seguenti:
11
CORSI DI LAUREA
TAB. 9 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME)
Anno
Soglia minima
Termine
2°
12
3°
25
10/08/2015
10/08/2015
4°
60
10/08/2015
5°
80
10/08/2015
6°
110
10/08/2015
7°
135
10/08/2015
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI O 6 ANNI)
TAB. 10 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME)
Anno
Soglia minima
Termine
10/08/2015
2°
12
3°
25
10/08/2015
4°
60
10/08/2015
5°
80
10/08/2015
6°
110
10/08/2015
7°
135
10/08/2015
8°
165
10/08/2015
9°
190
10/08/2015
10°
220
10/08/2015
11°
245
10/08/2015
12°
275
10/08/2015
13°
300
10/08/2015
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
TAB. 11 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME)
Anno
Soglia minima*
Termine
10/08/2015
2°
15
3°
30
10/08/2015
4°
60
10/08/2015
10/08/2015
5°
80
*Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
Per il raggiungimento dei requisiti di merito NON è previsto l’utilizzo del bonus, di cui al
precedente art. 5.3.
Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri
previsti all’art. 5.1 del presente bando.
Agli studenti part-time iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di Studio è erogata
entro e non oltre il 30 giugno 2016.
Agli studenti part-time iscritti per la prima volta la seconda rata della Borsa è corrisposta entro il
30/09/2016, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2016, almeno n. 10 CFU.
La Borsa è revocata agli studenti part-time iscritti per la prima volta i quali, entro il 30 novembre 2016,
non abbiano conseguito almeno n. 10 CFU.
Art. 9 - Come ed entro quando presentare la domanda. Integrazioni documentali
Per poter concorrere alla Borsa di Studio lo studente dovrà presentare apposita DOMANDA UNICA
BENEFICI (DUB). Con la Domanda Unica Benefici (DUB) lo studente può richiedere via web i seguenti
benefici per il Diritto allo Studio:
− riduzione dei contributi studenteschi
− Borsa di Studio regionale
− collaborazione studentesca “150 ore”
Poiché l’assegnazione di tutti i benefici si basa sugli stessi dati di reddito e di merito lo studente è tenuto
a richiederli tutti simultaneamente, poiché - una volta confermata definitivamente - la domanda non sarà
più modificabile.
12
Ciò comporta che in una sola domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere.
E’ necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa:
essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.
Ad esempio:
Borsa per iscritti ad anni successivi (scadenza 30.09.2015 ore 13.00) + riduzione contributi
(scadenza 15.12.2015 ore 13.00): presentazione entro il 30.09.2015 ore 13.00.
Nella fase di compilazione via web della DUB allo studente è chiesto di autocertificare alcuni dati e di
comunicare altre informazioni in suo possesso (es. CFU conseguiti, esami non ancora registrati, ecc.).
9.1 Studenti di tutti i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico
Per poter accedere alla Borsa di Studio gli studenti di tutti i corsi di studio e i futuri studenti, sono tenuti a
presentare la Domanda Unica Benefici (DUB) solo ed esclusivamente on-line entro il 30.09.2015 ore
13.00.
Per la presentazione della Domanda Unica Benefici (DUB) si dovrà accedere all’indirizzo
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA
dell’Ateneo se si è già immatricolati o le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai
servizi on-line dell’Ateneo se non si è ancora immatricolati), selezionare il link “Segreteria” e scegliere dal
menù la voce “Domanda Unica Benefici”.
Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato/con
verifica e gli studenti in trasferimento da altro Ateneo interessati a richiedere il beneficio in
argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo, presentare la domanda entro i
termini previsti dal presente bando.
Terminato l’inserimento dei dati richiesti dalla procedura on line la domanda deve essere CONFERMATA
DEFINITIVAMENTE, pena la non validità della stessa, perfezionando così l’invio telematico della stessa ed
eliminando l’obbligo di presentazione in formato cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del CAD (Codice
Amministrazione Digitale). A titolo di ricevuta lo studente dovrà stamparne e conservare una
copia.
AVVERTENZE
Eventuali:
• richieste di modifica dei dati inseriti;
• segnalazioni per problemi tecnici imputabili all’Ateneo (disservizi del sistema) che
impediscano nelle 24 ore antecedenti la scadenza l’inserimento via web della domanda
devono
essere
trasmesse
dagli
interessati
utilizzando
l’apposito
“modulo
richieste
modifica/modulo segnalazioni” secondo una delle seguenti modalità:
- inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] dalla casella di posta
elettronica istituzionale (……@studenti.univr.it);
- o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo
di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità.
ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30.09.2015 (= termine di presentazione della DUB).
Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine NON saranno
prese in considerazione.
9.2 Studenti iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali
Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le professioni Legali
devono stampare l’apposito modulo di richiesta di benefici, “Domanda Unica Benefici – Dottorato di
Ricerca a.a. 2015-2016” o la “Domanda Unica Benefici – Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali a.a. 2015-2016” in formato .pdf reperibile al link www.univr.it/benefici compilarlo e
firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all’U.O. Diritto allo Studio - Via Vipacco 7 –
37129 Verona, entro le seguenti scadenze:
Studenti iscritti ad anni successivi
dei Dottorati di Ricerca e alla Scuola di
Specializzazione per le professioni Legali
30 SETTEMBRE 2015 ORE 13:00
Studenti iscritti al primo anno
dei Dottorati di Ricerca e alla Scuola di
Specializzazione per le professioni Legali
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del
decreto di nomina dei vincitori
13
con una delle modalità di seguito indicate:
dal
proprio
indirizzo
personale
di
Posta
Elettronica
Certificata-PEC
all’indirizzo
e-mail
[email protected];
consegna a mano, entro e non oltre le ore 13:00 dei termini sopra indicati.
Nel caso di delega di consegna, occorre allegare anche:
•
documento di delega firmato dal delegante (che attribuisce al delegato la possibilità di consegnare
•
copia del documento d’identità del delegante e del delegato.
la domanda e gli allegati);
spedizione con raccomandata A/R a: Università degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio Via Vipacco 7 – 37129. Per la data, farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. L’Università non
risponde per l’eventuale smarrimento delle domande via posta, pertanto è opportuno provvedere
all’invio con modalità che consentano elementi di prova dell’invio, allegando copia del documento
d’identità.
Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure
spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.
9.3 Integrazioni documentali e modifica dati confermati definitivamente
Successivamente alla scadenza del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di
modifica.
Art. 10 - Come vengono valutate le domande e formate le graduatorie
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la
concessione dei benefici per l’a.a. 2015/2016 avverrà con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, saranno approvate le graduatorie
degli
idonei
(una
graduatoria
specialistica/magistrale
anche
a
matricole
ciclo
UE
unico
e
iscritte
a
corsi
di
laurea
triennale
o
laurea
matricole
extra
UE
iscritte
ai
di
laurea
corsi
specialistica/magistrale, che hanno completato il precedente ciclo di studio; una graduatoria matricole
extra UE iscritte a corsi di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) senza alcuna
differenziazione tra corsi di studio, in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche (ISEE per
l’Università come da DPCM 9 aprile 2001) previste dal presente bando;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea
specialistica/magistrale anche a ciclo unico, sarà approvata la graduatoria di merito indipendentemente
dal loro corso di appartenenza.
Per far ciò, gli studenti sono valutati nell'insieme a loro omogeneo in base al livello del proprio corso
(laurea; laurea specialistica/magistrale; laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) e alla tipologia di
carriera (tempo pieno; part-time) con una riparametrazione compresa tra 0 e 1. In tal modo tutti gli
studenti sono tra loro confrontabili.
In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla
condizione economica.
La posizione in graduatoria viene calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la
formula seguente:
numero crediti studente – soglia minima
soglia massima - soglia minima
I valori di soglia massima e soglia minima sono desumibili dalle tabelle in allegato al bando (ALLEGATO 1).
c) per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca (che non beneficiano della Borsa di Studio ai
sensi del D.M. n. 224/1999 e D.M. 45/2013) e alla Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali saranno approvate distinte graduatorie (primo anno ed anni successivi al primo) definite in ordine
crescente sulla base dell’ISEE per l’Università.
14
Art. 11 - Come vengono comunicati l’ammissione o l’esito
E’ fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie al link www.univr.it/benefici a partire dal:
09.11.2015
11.12.2015
GRADUATORIA PROVVISORIA
GRADUATORIA DEFINITIVA
e di presentare eventuale segnalazione avverso le graduatorie provvisorie stesse all’Università
degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio - Via Vipacco 7 – 37129 in forma scritta:
− inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] dalla casella di posta elettronica
istituzionale ([email protected]);
− o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di
posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità,
mediante l’apposito “MODULO DI RILIEVO”, al link www.univr.it/benefici, improrogabilmente
entro il 16.11.2015 ore 13:00.
Sulla base dell’accoglimento delle segnalazioni, verranno stilate le graduatorie definitive e corrisposte le
Borse di Studio, seguendo l’ordine progressivo di graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni trasmesse con modalità differenti fuori
termine.
Le graduatorie provvisorie per gli iscritti al primo anno di Dottorato di Ricerca e della Scuola di
Specializzazione per le profesioni Legali saranno pubblicate entro 30 dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina dei vincitori; quelle definitive entro 60 giorni. Eventuale segnalazione avverso le
graduatorie provvisorie stesse dovranno essere presentate mediante l’apposito “modulo di rilievo”, al link
www.univr.it/benefici, all’Università degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio, con le modalità sopra
descritte improrogabilmente entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni trasmesse con modalità differenti fuori
termine.
Art. 12 – Quando e come viene erogata la Borsa di Studio
La parte monetaria della Borsa di Studio (al netto degli importi per i servizi di ristorazione/servizi
abitativi) è erogata in due rate semestrali di pari importo con le seguenti scadenze e modalità:
Cosa
prima
rata
Chi
Come
tutti gli studenti beneficiari
studenti iscritti ad anni successivi al primo
dei corsi di laurea, dei corsi di laurea
specialistica/magistrale anche a ciclo unico
seconda
rata
rata
unica
studenti iscritti per la prima volta ai corsi di
laurea e di laurea magistrale anche a ciclo
unico
studenti iscritti al primo anno del
Dottorato di Ricerca e della Scuola di
Specializzazione per le professioni Legali
studenti iscritti ad anni successivi al primo
del Dottorato di Ricerca e della Scuola di
Specializzazione per le professioni Legali
Accredito sulla CARD
della BANCA POPOLARE
rilasciata dall’ESU di
Verona ed attivata
entro il 30.11.2015
IBAN (intestato o
cointestato allo
studente) indicato dallo
studente in ESSE3
Quando
entro e non oltre
il 31 dicembre 2015
entro e non oltre
il 30 giugno 2016
entro e non oltre
il 30 settembre 2016
se risulteranno
conseguiti, alla data del
10 agosto 2016,
almeno n. 20 CFU (10
cfu se part time)
entro 30 giorni dalla
pubblicazione della
graduatoria definitiva
entro e non oltre
il 31 dicembre 2015
La Borsa di Studio è esente da imposizione fiscale e viene accreditata esclusivamente agli studenti
che avranno inserito il codice IBAN della Card della Banca Popolare di Verona via web all’indirizzo
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do entro il 10.12.2015. A tale indirizzo si dovrà effettuare il log-in
con le proprie credenziali, selezionare il link “home – anagrafica” e scegliere la sezione “dati rimborso”,
poi cliccare “modifica dati di rimborso” e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni.
La mancata indicazione comporta la sospensione del pagamento sino all’avvenuto adempimento da parte
dello studente. In caso di tardivo inserimento dell’IBAN, il pagamento sarà inserito nei flussi di
pagamento della scadenza immediatamente successiva.
È inoltre opportuno collegandosi via web allo stesso indirizzo, selezionando il link “home – anagrafica” e
15
scegliendo la sezione “modifica dati di residenza”, verificare la correttezza ed eventualmente aggiornare i
propri dati, in particolare il numero di cellulare, l’indirizzo mail od eventuali altri indirizzi mail personali,
per poter essere contattati agevolmente dall’Ateneo.
N.B.: Ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c) del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere
disposti pagamenti per cassa di importo superiore a € 1000,00.
Art. 13 - Dichiarazioni: controlli e sanzioni
Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni
economiche e di merito sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Ateneo ha l’obbligo di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti con controlli
a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli
interventi non destinati alla generalità degli studenti.
Tali controlli sono effettuati per gli studenti che presentino, per il corrente anno accademico,
l’attestazione ISEE prestazioni per il Diritto allo studio Universitario (per brevità ISEE per l’Università)
nonché, in generale, sui dati anagrafici e di residenza autocertificati.
Nell’espletamento di tali controlli l’Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di
modesta entità.
I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti
anche successivamente all’erogazione dei benefici.
L’Ateneo procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze e del sistema informativo dell’INPS.
Inoltre, l’Ateneo grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il comando provinciale della
Guardia di Finanza di Verona trasmette le autocertificazioni delle posizioni fiscali rilasciate dagli
studenti per gli approfondimenti ispettivi di competenza.
Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli
artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 316-ter del Codice Penale, della Circolare interpretativa
regionale «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al
vero. Sanzioni» di cui alla nota prot. 592867/59.11 del 27 ottobre 2009 della Direzione Regionale
Istruzione e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: “Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere
[omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad
ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”.
Art. 14 - Revoca e restituzione della Borsa di Studio
La Borsa è revocata agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea
specialistica/magistrale anche a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito
almeno n. 20 CFU, se impegnati a tempo pieno, ovvero almeno n. 10 CFU, se non impegnati a tempo
pieno (studenti part-time), ritenuti validi per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti ovvero, in
alternativa, per il corso di studi cui si iscriveranno nell'a.a. 2016/2017, se diverso dal precedente.
In casi di disabilità temporanea (infermità gravi e prolungate), su domanda validamente documentata, il
termine, previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca, può
essere differito sino al 28 febbraio 2017.
Agli studenti che, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito i crediti formativi richiesti dal
precedente comma, viene attribuito un ESONERO massimo pari a: tassa di iscrizione, tassa regionale e
50% dei contributi universitari per l’a.a. 2015/2016.
Gli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato, entro il termine del 10 agosto
2016, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di Studio e che non siano stati sottoposti a revoca
del beneficio, spetta l’ESONERO TOTALE da: tassa di iscrizione, tassa regionale e 100% dei contributi
universitari per l’a.a. 2015/2016.
Indipendentemente dal numero di crediti, coloro che nel corso dell’a.a. 2015/2016 rinunciano agli studi o
16
si trasferiscono in un’altra Università entro il 10 agosto 2016 o si trovano in condizione di
congedi/sospensione dovranno restituire l’intero importo della Borsa di Studio e l’importo relativo al
valore dei servizi effettivamente goduti; lo studente che rinunci agli studi o che chieda il trasferimento in
altra
Università
è
tenuto
a
darne
tempestiva
comunicazione
via
mail
a
[email protected].
Decadono dal godimento della Borsa di Studio conseguita per l’a.a. 2015/2016 i beneficiari che si laureino
nella sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015 (febbraio-aprile 2016). In questo caso lo studente dovrà
restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
In caso di revoca o decadenza le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi goduti
equivalenti alla Borsa in denaro dovranno essere restituiti nei modi e nei tempi stabiliti dall’Università.
Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le finalità inerenti e strumentali alla gestione
della procedura concorsuale e ad essa consequenziali e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a
norme di legge o di regolamento o comunque nei casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle
attività istituzionali. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto
Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, via dell’Artigliere, 8.
Responsabile del trattamento dei dati personali: il Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti.
Art. 16 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è il Funzionario Responsabile dell’U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona tel. 045 8028711 email: [email protected]
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita
richiesta scaricabile all’indirizzo: www.univr.it (cliccare su Ateneo > Direzione Generale > Affari Generali
e Legali > Protocollo, Archivio Generale > Modulistica Archivio e Protocollo > Accesso ai documenti).
Art. 17 - A chi rivolgersi per informazioni
Per informazioni inerenti il presente bando, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e
Servizi
agli
Studenti,
Via
Vipacco
7
–
37129
Verona
tel.
045
8028711
email:
[email protected]. Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 13:00. CHIUSO IL GIOVEDÌ
Art. 18 - Glossario di sigle e termini tecnici utilizzati nel bando
Ai sensi del presente bando si intende:
a) per Ateneo, l’Università degli Studi di Verona;
b) per corsi di studio, i corsi di studio istituiti e attivati nell’Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di
cui al successivo punto;
c) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il Dottorato di Ricerca;
d) per corsi di laurea del vecchio ordinamento, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
e) per corsi di laurea del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al
D.M. n. 270/2004;
f) per corsi di laurea specialistica, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999;
g) per corsi di laurea magistrale, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
h) per studente, colui che è iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo;
i) per CFU, i crediti formativi universitari previsti dai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004;
j) per studente part-time, colui che è iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo a tempo parziale, di cui
17
all’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 2511/2008
del 3 giugno 2008 prot. n. 23184 e successive modifiche ed integrazioni;
k) per Borsa di Studio, le Borse per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001;
l) per idoneo, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per
accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di Studio;
m) per beneficiario, lo studente che risulta assegnatario della Borsa di Studio;
n) per credenziali GIA dell’Ateneo, le credenziali (nome utente e password) rilasciate e gestite con
precise regolamentazioni dal sistema GIA (Gestione delle Identità di Ateneo);
o) per Esu, l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
p) per Caf, i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Ateneo;
q) per I.S.E.E., l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui
al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
r) per DUB, Domanda Unica Benefici, la domanda che consente la presentazione della richiesta di
accesso ai benefici presso l’Università degli studi di Verona, mediante autocertificazione e
comunicazione dei dati necessari.
Art. 19 - Normativa di riferimento
− DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ;
− Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Verona ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 - Emanato
con D.R. rep. n. 2511/2008 del 3 giugno 2008 prot. n. 23184 e successive modifiche ed integrazioni
− Regolamento di Ateneo per gli Studenti - Emanato con D.R. rep.2637 del 16 giugno 2008
prot. n. 24818 e successive modifiche ed integrazioni;
− D.P.C.M. 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
− Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
− D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
− Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 783 del 14 maggio 2015 riguardante l’adozione del piano
annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’ a.a. 2015/2016;
− Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 relativa a “Schema di Convenzione tra
Regione Veneto e Università degli Studi di Verona - Determinazioni in ordine all’erogazione delle borse
di studio regionali ex D.Lgs. n. 68/2012: gestione per conto della Regione Veneto a.a. 2015/2016”.
f.to Il Rettore
Prof. Nicola Sartor
18
ALLEGATO 1 (Tabelle di soglia massima e soglia minima)
TAB 12
TAB. 13
LAUREA
studenti impegnati a tempo pieno
anno di
soglia
soglia minima
carriera
massima
2° anno
60
25
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
studenti impegnati a tempo pieno
anno di
soglia
soglia
carriera
massima
minima
2° anno
60
30
3° anno
120
80
ultimo
semestre
ultimo
semestre
180
135
TAB 14
LAUREA
studenti non
(PART- TIME)
anno di
carriera
2° anno
3°
4°
5°
6°
7°
anno
anno
anno
anno
anno
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
studenti non impegnati a tempo pieno
(PART- TIME)
anno di
soglia
soglia
carriera
massima
minima
2° anno
30
15
impegnati a tempo pieno
soglia
massima
30
soglia
minima
12
60
90
120
150
180
25
60
80
110
135
3° anno
4° anno
5° anno
60
90
120
30
60
80
TAB. 17
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO
UNICO (6 anni) impegnati a tempo pieno
anno di
carriera
2° anno
soglia
massima
60
soglia minima
3°
4°
5°
6°
120
180
240
300
80
135
190
245
360
300
ultimo
semestre
80
TAB. 15
TAB 16
anno
anno
anno
anno
120
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (5 anni) impegnati a tempo
pieno
anno di
soglia
soglia
carriera
massima
minima
2° anno
60
25
25
3° anno
4° anno
5° anno
ultimo
semestre
TAB 18
120
180
240
300
80
135
190
245
TAB. 19
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO
UNICO (6 anni) non impegnati a tempo
pieno (PART- TIME)
anno di
soglia
soglia
carriera
massima
minima
2° anno
30
12
3° anno
60
25
4° anno
90
60
5° anno
120
80
6° anno
150
110
7° anno
180
135
8° anno
210
165
9° anno
240
190
10° anno
270
220
11° anno
300
245
12°° anno
330
275
13° anno
360
300
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (5 anni) non impegnati a
tempo pieno (PART- TIME)
anno di carriera
soglia
soglia
massima
minima
2° anno
30
12
3° anno
60
25
4° anno
90
60
5° anno
120
80
6° anno
150
110
7° anno
180
135
8° anno
210
165
9° anno
240
190
10° anno
270
220
11° anno
300
245
19
STUDENTI DISABILI: SOGLIE MASSIME E MINIME DI CFU PER CALCOLARE LA POSIZIONE DI
MERITO IN GRADUATORIA
TAB 20
LAUREA
Studenti con disabilità 66%-80%
ANNO DI
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
2° anno
60
3° anno
120
1° anno fuori corso 180
Ulteriore semestre
180
fuori corso
TAB. 21
LAUREA
Studenti con disabilità 81%-100%
ANNO DI
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
2° anno
60
3° anno
120
1° anno fuori corso
180
Ulteriore semestre
180
fuori corso
SOGLIA
MINIMA
20
64
108
144
TAB. 22
TAB. 23
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
Studenti con disabilità 66%-80%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
24
1° anno fuori corso 120
64
Ulteriore semestre
120
96
fuori corso
TAB. 24
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
Studenti con disabilità 81%-100%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
18
1° anno fuori corso
120
48
Ulteriore semestre
120
72
fuori corso
TAB. 25
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (6 ANNI)
Studenti con disabilità 66%-80%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
20
3° anno
120
64
4° anno
180
108
5° anno
240
152
6° anno
300
196
1° anno fuori corso 360
240
Ulteriore semestre
360
288
fuori corso
TAB. 26
SOGLIA
MINIMA
15
48
81
108
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (6 ANNI)
Studenti con disabilità 81%-100%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
15
3° anno
120
48
4° anno
180
81
5° anno
240
114
6° anno
300
147
1° anno fuori corso
360
180
Ulteriore semestre
360
216
fuori corso
TAB. 27
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (5 ANNI)
Studenti con disabilità 66%-80%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
20
3° anno
120
64
4° anno
180
108
5° anno
240
152
1° anno fuori corso 300
196
Ulteriore semestre
300
240
fuori corso
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A
CICLO UNICO (5 ANNI)
Studenti con disabilità 81%-100%
ANNO DI
SOGLIA
SOGLIA
CARRIERA
MASSIMA
MINIMA
2° anno
60
15
3° anno
120
48
4° anno
180
81
5° anno
240
114
1° anno fuori corso
300
147
Ulteriore semestre
300
180
fuori corso
20
Fly UP