bando BORSE 2015-2016 - Università degli Studi di Verona
by user
Comments
Transcript
bando BORSE 2015-2016 - Università degli Studi di Verona
Università degli Studi di Verona BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI A.A. 2015/2016 INDICE Art. 1 – Finalità del Bando.............................................................................. Art. 2 – Chi può accedere e durata di fruibilità del beneficio............................... Art. 3 – Gli importi delle Borse di Studio........................................................... Art. 4 – Il finanziamento delle Borse di Studio................................................... Art. 5 – Requisiti per ottenere la Borsa di Studio ............................................... 5.1 Requisiti economici.......................................................................... 5.2 Modalità di attestazione delle condizioni economiche............................. 5.3 Requisiti di merito............................................................................ 5.4 Definizione di status dello studente.................................................... Art. 6 – Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea............................ Art. 7 – Studenti con disabilità........................................................................ Art. 8 – Studenti part-time............................................................................. Art. 9 – Come ed entro quando presentare la domanda. Integrazioni documentali… 9.1 Studenti di tutti i corsi di laurea di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico......................................................................................... 9.2 Studenti iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione Professioni Legali........................................................... 9.3 Integrazioni documentali e modifica dati confermati definitivamente..................................................................................... Art. 10 – Come vengono valutate le domande e formate le graduatorie................. Art. 11 – Come vengono comunicati l’ammissione o l’esito.................................. Art. 12 – Quando e come viene erogata la Borsa di Studio ................................. Art. 13 – Dichiarazioni: controlli e sanzioni........................................................ Art. 14 – Revoca e restituzione della Borsa di Studio ......................................... Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali...................................... Art. 16 – Responsabile del procedimento.......................................................... Art. 17 – A chi rivolgersi per informazioni......................................................... Art. 18 – Glossario di sigle e termini tecnici utilizzati nel bando............................ Art. 19 - Normativa di riferimento.................................................................... ALLEGATO 1 (Tabelle di soglia massima e soglia minima) ................................... pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 12 pag.................. 13 pag.................. 13 pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. pag.................. 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 19 PER ACCEDERE AL BENEFICIO, occorre: − Ottenere l’ISEE per prestazioni del Diritto allo Studio universitario (per brevità ISEE per l’Università) − Compilare in ESSE3 https://univr.esse3.cineca.it/Start.do la Domanda Unica Benefici RIEPILOGO SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO: 30 SETTEMBRE 2015 ORE 13:00 - studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi (esclusi Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali) - studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori studenti iscritti al primo anno del Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ATTENZIONE: GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE RIMARRANNO CHIUSI DAL 10 AL 15 AGOSTO 2015. 1 CENTRALE DELL’UNIVERSITA’ Art. 1 - Finalità del Bando Nell’ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio universitario della Regione Veneto - a.a. 2015/2016, l’Università degli Studi di Verona emana il Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l’assegnazione della Borsa di Studio si persegue l’obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell’arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso. Art. 2 - Chi può accedere e durata di fruibilità del beneficio Il beneficio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2015/2016 all’Università degli Studi di Verona entro il termine non differibile del 15.10.2015 (fa fede la data di pagamento delle tasse universitarie, salvo termini di pagamento differenti stabiliti dai bandi per corsi ad accesso programmato/con verifica o per studenti in trasferimento da altro Ateneo) ed è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso sotto indicati: a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione; b) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione; c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (della durata di cinque anni) per un periodo di 11 semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione; d) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (della durata di sei anni) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (della durata di sei anni) per un periodo di 13 semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione; e) agli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca non beneficiari della Borsa di Studio di cui ai D.M. n. 224/1999 e D.M. n. 45/2013 per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione; f) agli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione; g) agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, per i quali la Borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all’art. 8 del presente bando; h) agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, per i quali la Borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studi frequentato, come indicato all’art. 7 del presente bando. Il periodo massimo per il quale può essere richiesta la Borsa di Studio è a partire dall’anno di prima immatricolazione. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio - inclusi anche gli anni di frequenza, presso questa o altra Università - diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l’anno di carriera può anche non coincidere con l’anno di corso. Nella valutazione del periodo massimo, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio, non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito alcuna Borsa di Studio durante la precedente iscrizione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell’assegnazione della Borsa di Studio durante la nuova iscrizione. Ai soli fini della richiesta di Borsa di Studio, gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli studenti che passano da una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie (v. art. 8). 2 Art. 3 - Gli importi delle Borse di Studio Per l'a.a. 2015/2016, gli importi massimi delle Borse di Studio, per gli studenti impegnati a tempo pieno in corso, a seconda dello status di fuori sede, pendolare ed in sede, così come specificato all’art. 5.4, sono i seguenti: STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO IN CORSO Importi massimi della Borsa di Studio a.a. 2015/2016 ISEE per l’Università ISEE per l’Università inferiore a € 13.998,91* da € 13.998,91 a € 20.998,37 Fuori sede € 5.124,00 Da € 5.124,00 A € 2.562,00 Pendolari € 2.827,50 Da € 2.827,50 A € 1.413,75 In sede € 1.934,00 Da € 1.934,00 A € 967,00 * viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per l’Università del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 di € 20.998,37 (cioè € 13.998,91). La Borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l’Università sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento. Per valori superiori di ISEE per l’Università, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la Borsa verrà gradualmente ridotta sino alla metà dell’importo minimo, secondo le formule di seguito riportate: da € 20.998,37 a € 13.998,91 fuori sede € 5.124,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,3660282) pendolare € 2.827,50 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,2019799) in sede € 1.934,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1381535) In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo: Coefficiente di riduzione fuori sede (5.124,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,3660282 pendolare (2.827,50 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,2019799 in sede (1.934,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1381535 Si assicura comunque che la quota parte in denaro, dopo le trattenute inerenti ai servizi sotto specificati, non sarà inferiore a € 1.100,00 per gli studenti fuori sede e pendolari. Per gli studenti impegnati a tempo pieno parte della Borsa di Studio è erogata in servizi, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione. L’equivalente degli importi per i servizi di ristorazione/servizi abitativi verrà trattenuto dall’importo complessivo della Borsa di Studio e contestualmente versato all’ESU di Verona da parte dell’Università per conto degli studenti. Per accedere al servizio abitativo dell’ESU di Verona, è necessario presentare specifica domanda secondo le disposizioni indicate nel sito web: www.esu.vr.it. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO IN CORSO SERVIZI Trattenuta giornaliero per un pasto Trattenuta alloggio per gli studenti ospiti in alloggi dell’ESU di Verona Fuori sede € 600,00 € 1.500,00 Pendolari € 400,00 € 0,00 In sede € 0,00* € 0,00 * lo studente in sede ha diritto ad un pasto giornaliero gratuito Per gli studenti a tempo pieno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, nell’ultimo semestre di fruibilità del beneficio, l’importo della Borsa di Studio e delle detrazioni per i servizi forniti dall’Esu vengono attributi nella misura del 50% del loro valore. Gli studenti impegnati a tempo pieno che beneficino di una Borsa d’importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della Borsa, possono presentare idonea documentazione via mail a [email protected] per ottenere, compatibilmente con le risorse disponibili, un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Gli studenti risultati idonei e/o beneficiari della Borsa di Studio saranno esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l’a.a. 2015/2016. Agli studenti risultati idonei e/o beneficiari della Borsa di Studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea, di laurea 3 specialistica/magistrale anche a ciclo unico, verrà concesso l'esonero totale della tassa di iscrizione e della tassa regionale oltre che l'esonero pari alla metà dei contributi. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell’imposta di bollo e dell’assicurazione) sarà effettuata d’ufficio entro la fine del mese di luglio 2016. In attuazione dell’art. 6 co. 1 lettera d) della L. 398/1989, le Borse di Studio non possono comunque essere cumulate con altre Borse di Studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di Borsa di Studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un’altra Borsa di Studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l’una o l’altra Borsa di Studio . Gli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici potranno beneficiare dell’integrazione della Borsa pari al 50% di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili. Agli studenti iscritti a corsi e scuole di Dottorato di Ricerca, la Borsa di Studio è erogata in un’unica rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva ed è pari a € 5.124,00. Agli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, la Borsa di Studio è erogata in un’unica rata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva ed è pari a € 2.827,50. Art. 4 - Il finanziamento delle Borse di Studio Al fine di erogare le Borse di Studio per l’a.a. 2015/2016 sono destinati fondi derivanti: a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; b) dal fondo integrativo statale per la concessione di Borse di Studio, appositamente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012; c) dalle risorse proprie delle regioni ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012; Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la prima graduatoria degli idonei che sarà elaborata ai sensi del successivo art. 10. Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b) e c), serviranno a finanziare le graduatorie aggiuntive che saranno elaborate non appena sarà accertata la disponibilità dei fondi in parola. Le risorse complessive sono ripartite in questo modo: ● 20% alle matricole di tutti i corsi, di cui: - 97% alle matricole UE e alle matricole extra UE iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studio; - 3% (limite massimo), alle matricole extra UE di corsi di studio di 1° livello, cioè lauree triennali o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico; ● 80% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi. Agli iscritti ai corsi e scuole di Dottorato di Ricerca senza Borsa di Studio di cui al D.M. n. 224/1999 e D.M. n. 45/2013 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra gli idonei alla Borsa di Studio a.a. 2014/2015 rispetto al totale degli iscritti. Art. 5 - Requisiti per ottenere la Borsa di Studio Il beneficio è rivolto agli studenti che, avendo presentato domanda entro i termini previsti dal presente bando, risultino: - regolarmente iscritti per l’a.a. 2015/2016 all’Università degli Studi di Verona entro il termine non differibile del 15.10.2015 (fa fede la data di pagamento delle tasse universitarie), salvo termini di pagamento differenti stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studenti in trasferimento da altro Ateneo; - in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di seguito riportati. Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato (a numero chiuso) e gli studenti in trasferimento da altro Ateneo interessati a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo, presentare la domanda entro i termini previsti dal presente bando e secondo le modalità indicate all’art. 9. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studi. Gli studenti iscritti a corsi di laurea non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all’estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi del D.M. n. 508/1999. 4 Gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale non dovranno essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all’estero della durata legale pari o superiore a 4 anni, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi del D.M. n. 508/1999. 5.1 Requisiti economici A decorrere dall’1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, che prevedono nuove regole di calcolo dell'ISEE e nuove procedure di rilascio delle attestazioni. Per la concessione della Borsa di Studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227. Per l’accesso alla Borsa di Studio regionale, l’ISEE per l’Università non potrà superare € 20.998,37. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare superi il limite di € 27.560,39. 5.2 Modalità di attestazione delle condizioni economiche Per ottenere l’attestazione ISEE per l’Università si deve compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). La DSU contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente il nucleo familiare e deve essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti: • ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) • ai Comuni • all’INPS, anche per via telematica entro il medesimo termine di presentazione della DUB (come specificato all’art. 9). Il perfezionamento della DUB avverrà a seguito dell’acquisizione dell’ ISEE per l’Università presso la banca dati INPS. N.B.: l’attestazione cartacea ISEE non va consegnata all’Università e allo studente in fase di compilazione della DUB non è richiesto l’inserimento del valore ISEE calcolato. A seguito dell’introduzione della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE per l’Università: non sarà pertanto possibile confermare, anche se invariata, la situazione economica dell’anno precedente. 5 AVVERTENZE • Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l’Università richieste oltre il termine di presentazione della Domanda Unica Benefici; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). • Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ciascuno studente dovrà farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE per l’Università. 5.3 Requisiti di merito Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale anche a ciclo unico (esclusi gli studenti con disabilità), il beneficio della Borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti economici. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post al 10.08.2016, sono necessari per l’erogazione della seconda rata della Borsa di Studio e corrispondono a: - 20 crediti, se studenti impegnati a tempo pieno - 10 crediti, se studenti non impegnati a tempo pieno Se i suddetti requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30.11.2016, sarà mantenuta solo la prima rata della Borsa di Studio . Se i suddetti requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30.11.2016, la Borsa sarà definitivamente revocata. A tali studenti verrà attribuito un esonero pari a: tassa di iscrizione, tassa regionale e 50% dei contributi universitari per l’a.a. 2015/2016. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo a TEMPO PIENO devono essere rispettati i seguenti requisiti di merito, in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda: CORSI DI LAUREA TAB. 1 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO Anno Soglia minima Termine Bonus 2° 3° 25 80 10/08/2015 10/08/2015 5 12 ultimo semestre 135 10/08/2015 15 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI) TAB. 2 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO Anno Soglia minima Termine Bonus 10/08/2015 2° 25 5 10/08/2015 12 10/08/2015 15 3° 80 4° 135 5° 190 6° 245 10/08/2015 15 10/08/2015 15 ultimo semestre 300 10/08/2015 15 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI) TAB. 3 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO Anno Soglia minima Termine Bonus 10/08/2015 5 2° 25 10/08/2015 12 3° 80 10/08/2015 15 4° 135 5° ultimo semestre 190 245 10/08/2015 15 10/08/2015 15 CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE TAB. 4 STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO Anno Soglia minima* Termine Bonus 10/08/2015 15 2° 30 10/08/2015 15 ultimo semestre 80 * tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione. 6 a) BONUS Per raggiungere i requisiti di merito previsti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 viene applicato – in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti - un BONUS maturato sulla base dell’anno di corso frequentato. QUINDI: • se si ha un numero di crediti inferiore al minimo previsto, l'Università attribuisce automaticamente senza richiesta da parte dello studente, un certo numero di crediti bonus a seconda dell'anno di corso (vedi tabelle); • se il numero di crediti bonus, non è utilizzato interamente nell’anno accademico di accesso al bonus, la quota eccedente può essere usata negli anni successivi (compresa la laurea specialistica/magistrale); • l’accesso ai bonus può essere effettuato una sola volta all’interno del percorso di studi, quindi una volta attribuiti i crediti bonus, non si ha diritto ad ottenerne altri, ma solo a sfruttare quelli rimasti. Ciò vale anche passando da un corso di studi a un altro (es. dalla laurea triennale a quella magistrale); • il bonus non è disponibile per gli studenti part time. Esempio: Studente che si iscrive al 2° anno della laurea triennale nell’a.a. 2015/2016; per fare richiesta di Borsa di Studio deve possedere 25 CFU al 10/08/2015, se a libretto ha registrato 22 CFU interviene il bonus: Bonus massimo riferito al 2° anno di corso di laurea triennale cui ci si iscrive nell’a.a. 2015/2016 = 5 crediti Bonus utilizzato nell’a.a. 2015/2016 = 3 crediti Bonus ancora disponibile, per i successivi anni accademici (o per eventuale laurea specialistica) = SOLO 2 crediti. Quindi nei successivi anni, lo studente potrà beneficiare solo di 2 CFU bonus residui Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti. b) PASSAGGIO TRA CORSI DEL NUOVO ORDINAMENTO o TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente. c) ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO Dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli delle Strutture Didattiche con la data in cui l’accertamento stesso è avvenuto presso l’Università straniera. Gli esami per i quali sia prevista un’integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l’integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2015. ATTENZIONE Al fine del rispetto dei requisiti di merito sopra indicati si tiene conto dei CFU relativi agli esami sostenuti e verbalizzati anche se non ancora registrati entro i suddetti termini nel libretto elettronico dello studente. I CFU relativi agli esami sostenuti ma verbalizzati oltre i suddetti termini non rientrano nel computo del merito. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali il beneficio della Borsa è attribuita sulla base dei requisiti economici e per l’accesso ai benefici è richiesta unicamente l’ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici. Per lo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici. 5.4 Definizione di status dello studente Ai fini dell’accesso ai benefici è definito: a. in sede, lo studente residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso di studio frequentato; b. pendolare, lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; 7 c. fuori sede, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all’a.a. 2015/2016; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea sono considerati a tutti gli effetti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso (nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede,) per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all’anno accademico 2015/2016. La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle (elenco comuni rispetto sede corso) disponibili presso l’Università, consultabili alla pagina web del sito internet www.univr.it/benefici, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l’esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto. Se la residenza dello studente rientra tra l’elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso pur presentando regolare contratto di locazione lo studente NON potrà essere considerato FUORI SEDE. Gli studenti possono ottenere lo status di fuori sede se presentano i seguenti requisiti: - il comune di residenza NON deve rientrare tra i comuni “in sede/pendolari” rispetto alla sede del corso (vedi tabella sopra indicata); - il contratto di locazione deve essere a titolo oneroso della durata di almeno 10 mesi (nel periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2015 e il 30 settembre 2016), dove lo studente risulti firmatario o co-firmatario; - il contratto di locazione deve essere VALIDO A NORMA DI LEGGE, firmato da entrambe le parti e registrato presso l’agenzia delle entrate; - si deve presentare assieme al contratto di locazione, l’avvenuta registrazione (relativa al periodo sopra indicato) effettuata presso l’agenzia delle entrate e copia dell’ F24 relativo al pagamento dell’imposta annuale di Registro, in caso di cedolare secca copia della ricevuta di avvenuta registrazione (si accetta anche copia della registrazione effettuata on-line). La documentazione sopra indicata deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO .PDF UNICAMENTE VIA MAIL ISTITUZIONALE ([email protected]) o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità, all’indirizzo [email protected], entro il 15 ottobre 2015 ore 13:00. Gli studenti che utilizzano le strutture residenziali dell’ESU non sono tenuti ad inviare quanto sopra indicato. ATTENZIONE − La mancata presentazione del contratto di locazione, della ricevuta di avvenuta registrazione o dell’F24, la trasmissione degli stessi con modalità differenti da quelle sopra indicate o oltre il suddetto termine, comporterà l’assegnazione d’ufficio dello status di studente pendolare. − Per gli studenti iscritti ai corsi aventi sede in Comuni diversi da quelli di Verona (es. Bolzano, Rovereto, Ala, Trento, Vicenza, Legnago, San Pietro in Cariano) si confermano le tipologie di studenti in sede, fuori sede, pendolari anzidette, con riferimento alla sede di frequenza del corso stesso. Art. 6 - Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea sono ritenuti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti dall’art. 5.4 lettera c del presente bando. Qualora lo studente prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza Italiana nel paese di 8 provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (si veda tabella al link www.univr.it/benefici (ELENCO PAESI IN VIA DI SVILUPPO). In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un’università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei corsi di LAUREA e di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE ANCHE A CICLO UNICO, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (rif. alle norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2015/2016 a http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della Borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente bando. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al presente articolo. Art. 7 - Studenti con disabilità L’Ateneo tramite il Centro Servizi per Studenti Disabili, situato presso il Palazzo di Lettere, Piano Terra, Stanza T.07 via San Francesco 22 - 37129, fornisce agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno. Per gli studenti disabili con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici di cui all’art. 2 è: a) 9 semestri per i corsi di laurea; b) 7 semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale. Agli studenti con disabilità, iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, non si applicano le disposizioni del presente bando che subordinano l'erogazione della seconda rata di Borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti formativi entro il 10 agosto 2015 nonché le disposizioni sulla revoca della Borsa di Studio di cui all’art. 13.2, del presente bando. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità, iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di studio, sono: CORSI DI LAUREA TAB. 5 2° Soglia minima Disabilità 66%-80% 20 3° 1° anno fuori corso Ulteriore semestre fuori corso 64 108 144 Anno 4 Soglia minima Disabilità 81%-100% 15 9 12 12 48 81 108 7 9 9 Soglia minima Disabilità 81%-100% Bonus Disabilità Termine 81%-100% Bonus Disabilità 66%-80% CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE TAB. 6 Soglia Bonus minima Anno Disabilità Disabilità 66%-80% 66%-80% Bonus Disabilità Termine 81%-100% 3 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 2° 24 12 18 9 10/08/2015 primo anno fuori corso 64 12 48 9 10/08/2015 Ulteriore semestre fuori corso 96 12 72 9 10/08/2015 9 CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 TAB. 7 Soglia Soglia Bonus minima minima Anno Disabilità Disabilità Disabilità 66%-80% 66%-80% 81%-100% 2° 20 4 15 ANNI) Bonus Disabilità 81%-100% 3 3° 64 9 48 7 4° 108 12 81 9 5° 152 12 114 9 6° 1° anno fuori corso Ulteriore semestre fuori corso 196 240 288 12 12 12 147 180 216 9 9 9 CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 TAB. 8 Soglia Soglia Bonus minima* minima* Anno Disabilità Disabilità Disabilità 66%-80% 66%-80% 81%-100% 2° 20 4 15 3° 64 9 48 4° 108 12 81 5° 152 12 114 1° anno fuori corso 196 12 147 Termine 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 ANNI) Bonus Disabilità 81%-100% 3 7 9 9 9 Termine 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 Ulteriore semestre fuori corso 240 12 180 9 *Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti commi, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti. Per la presentazione delle pratiche relative alla richiesta dei benefici del presente bando, gli interessati sono tenuti a rivolgersi al Centro Servizi per Studenti Disabili dell’Ateneo, presso l'atrio del Palazzo di Lettere e Filosofia di Via San Francesco 22. Gli operatori del Centro Servizi per Studenti Disabili dell'Ateneo ricevono solo su appuntamento. Si consiglia di inviare una mail a [email protected] o a [email protected], oppure è possibile telefonare dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì ai numeri di telefono 045/8028786-593. Si informa che il Centro Servizi sarà chiuso dal 10 al 15 agosto 2015. Art. 8 - Studenti part-time L’Ateneo, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli studenti, riconosce lo status di part-time agli studenti, iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, che, non avendo la piena disponibilità del proprio tempo, nel caso in cui il corso di studio prescelto lo preveda, concordano con la propria struttura didattica un percorso formativo che presume l’acquisizione annuale di un numero di crediti inferiore a quello previsto per gli studenti a tempo pieno, senza per questo incorrere nello stato di “fuori corso”. Per gli studenti part-time la durata di concessione dei benefici è la seguente: a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione; b) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione; c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (5 anni), per un periodo di 11 anni (ventidue semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione. d) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (6 anni), per un periodo di 13 anni (ventisei semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione. I benefici sono concessi con le modalità indicate all’art. 3 del presente bando. I termini previsti per concorrere alle Borse di Studio sono i medesimi previsti dal presente bando. 10 Per poter concorrere alla Borsa di Studio lo studente part-time deve presentare apposita domanda e risultare iscritto all’Università per l’a.a. 2015/2016, con le stesse modalità indicate all’art. 5 del presente bando. Ai soli fini della richiesta di Borsa di Studio, gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli studenti che passano da una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie. Per esemplificare: lo studente che abbia svolto il primo e il secondo anno come full- time e intende passare al 3° anno in modalità part-time, verrà considerato non come al 3° anno di carriera ma come al 5° anno part-time e come tale valutato nelle graduatorie di merito. Viceversa, lo studente che svolga il 1° e il 2° anno part-time e al terzo intenda passare a Full time verrà considerato come al 2° anno full time in quanto si dà per acquisito che un anno full time corrisponde a due anni part-time. Nel caso lo studente, passando da part time a full time si trovasse ad aver acquisito frazioni di anno accademico (Es. 1° anno full time, 2° anno part time) lo stesso verrà iscritto all’anno riferito all’intero immediatamente superiore. Per gli studenti impegnati a tempo parziale la Borsa di Studio è interamente erogata in denaro. STUDENTI Importi massimi della Borsa di Studio a.a. 2015/2016 IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE ISEE per l’Università ISEE per l’Università inferiore a € 13.998,91* da € 13.998,91 a € 20.998,37 Fuori sede € 2.562,00 Da € 2.562,00 A € 1.281,00 Pendolari € 1.413,75 Da € 1.413,75 A € 706,88 In sede € 967,00 Da € 967,00 A € 483,50 * viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo parziale il cui ISEE per l’Università del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 di € 20.998,37 (cioè € 13.998,91). La Borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l’Università sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento. Per valori superiori di ISEE per l’Università, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la Borsa verrà gradualmente ridotta sino alla metà dell’importo minimo, secondo le formule di seguito riportate: da € 20.998,37 a € 13.998,91 fuori sede € 2.562,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1830141) pendolare € 1.413,75- (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,1009899) in sede € 967,00 - (ISEE per l’Università - € 13.998,91) * (coeff. riduzione 0,0690768) In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo: Coefficiente di riduzione fuori sede (2.562,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1830141 pendolare (1.413,75 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,1009899 in sede (967,00 / 2) / (20.998,37 - 13.998,91) = 0,0690768 Si assicura comunque che la Borsa di Studio non sia inferiore a € 550,00 per gli studenti a tempo parziale fuori sede e pendolari. Gli studenti impegnati a tempo parziale che beneficino di una Borsa d’importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della Borsa, possono presentare idonea documentazione per ottenere, compatibilmente con le risorse disponibili, un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Gli studenti part-time risultati idonei e/o beneficiari della Borsa di Studio saranno esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l’a.a. 2015/2016. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell’imposta di bollo e dell’assicurazione) sarà effettuata d’ufficio nel mese di luglio 2016. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti part-time iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di studio sono i seguenti: 11 CORSI DI LAUREA TAB. 9 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME) Anno Soglia minima Termine 2° 12 3° 25 10/08/2015 10/08/2015 4° 60 10/08/2015 5° 80 10/08/2015 6° 110 10/08/2015 7° 135 10/08/2015 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI O 6 ANNI) TAB. 10 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME) Anno Soglia minima Termine 10/08/2015 2° 12 3° 25 10/08/2015 4° 60 10/08/2015 5° 80 10/08/2015 6° 110 10/08/2015 7° 135 10/08/2015 8° 165 10/08/2015 9° 190 10/08/2015 10° 220 10/08/2015 11° 245 10/08/2015 12° 275 10/08/2015 13° 300 10/08/2015 CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE TAB. 11 STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO (PART- TIME) Anno Soglia minima* Termine 10/08/2015 2° 15 3° 30 10/08/2015 4° 60 10/08/2015 10/08/2015 5° 80 *Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il raggiungimento dei requisiti di merito NON è previsto l’utilizzo del bonus, di cui al precedente art. 5.3. Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri previsti all’art. 5.1 del presente bando. Agli studenti part-time iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di Studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2016. Agli studenti part-time iscritti per la prima volta la seconda rata della Borsa è corrisposta entro il 30/09/2016, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2016, almeno n. 10 CFU. La Borsa è revocata agli studenti part-time iscritti per la prima volta i quali, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito almeno n. 10 CFU. Art. 9 - Come ed entro quando presentare la domanda. Integrazioni documentali Per poter concorrere alla Borsa di Studio lo studente dovrà presentare apposita DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB). Con la Domanda Unica Benefici (DUB) lo studente può richiedere via web i seguenti benefici per il Diritto allo Studio: − riduzione dei contributi studenteschi − Borsa di Studio regionale − collaborazione studentesca “150 ore” Poiché l’assegnazione di tutti i benefici si basa sugli stessi dati di reddito e di merito lo studente è tenuto a richiederli tutti simultaneamente, poiché - una volta confermata definitivamente - la domanda non sarà più modificabile. 12 Ciò comporta che in una sola domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere. E’ necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa: essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina. Ad esempio: Borsa per iscritti ad anni successivi (scadenza 30.09.2015 ore 13.00) + riduzione contributi (scadenza 15.12.2015 ore 13.00): presentazione entro il 30.09.2015 ore 13.00. Nella fase di compilazione via web della DUB allo studente è chiesto di autocertificare alcuni dati e di comunicare altre informazioni in suo possesso (es. CFU conseguiti, esami non ancora registrati, ecc.). 9.1 Studenti di tutti i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico Per poter accedere alla Borsa di Studio gli studenti di tutti i corsi di studio e i futuri studenti, sono tenuti a presentare la Domanda Unica Benefici (DUB) solo ed esclusivamente on-line entro il 30.09.2015 ore 13.00. Per la presentazione della Domanda Unica Benefici (DUB) si dovrà accedere all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA dell’Ateneo se si è già immatricolati o le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo se non si è ancora immatricolati), selezionare il link “Segreteria” e scegliere dal menù la voce “Domanda Unica Benefici”. Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato/con verifica e gli studenti in trasferimento da altro Ateneo interessati a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo, presentare la domanda entro i termini previsti dal presente bando. Terminato l’inserimento dei dati richiesti dalla procedura on line la domanda deve essere CONFERMATA DEFINITIVAMENTE, pena la non validità della stessa, perfezionando così l’invio telematico della stessa ed eliminando l’obbligo di presentazione in formato cartaceo, ai sensi dell'art. 20 del CAD (Codice Amministrazione Digitale). A titolo di ricevuta lo studente dovrà stamparne e conservare una copia. AVVERTENZE Eventuali: • richieste di modifica dei dati inseriti; • segnalazioni per problemi tecnici imputabili all’Ateneo (disservizi del sistema) che impediscano nelle 24 ore antecedenti la scadenza l’inserimento via web della domanda devono essere trasmesse dagli interessati utilizzando l’apposito “modulo richieste modifica/modulo segnalazioni” secondo una delle seguenti modalità: - inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] dalla casella di posta elettronica istituzionale (……@studenti.univr.it); - o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità. ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30.09.2015 (= termine di presentazione della DUB). Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine NON saranno prese in considerazione. 9.2 Studenti iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le professioni Legali devono stampare l’apposito modulo di richiesta di benefici, “Domanda Unica Benefici – Dottorato di Ricerca a.a. 2015-2016” o la “Domanda Unica Benefici – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2015-2016” in formato .pdf reperibile al link www.univr.it/benefici compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all’U.O. Diritto allo Studio - Via Vipacco 7 – 37129 Verona, entro le seguenti scadenze: Studenti iscritti ad anni successivi dei Dottorati di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le professioni Legali 30 SETTEMBRE 2015 ORE 13:00 Studenti iscritti al primo anno dei Dottorati di Ricerca e alla Scuola di Specializzazione per le professioni Legali Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori 13 con una delle modalità di seguito indicate: dal proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo e-mail [email protected]; consegna a mano, entro e non oltre le ore 13:00 dei termini sopra indicati. Nel caso di delega di consegna, occorre allegare anche: • documento di delega firmato dal delegante (che attribuisce al delegato la possibilità di consegnare • copia del documento d’identità del delegante e del delegato. la domanda e gli allegati); spedizione con raccomandata A/R a: Università degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio Via Vipacco 7 – 37129. Per la data, farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. L’Università non risponde per l’eventuale smarrimento delle domande via posta, pertanto è opportuno provvedere all’invio con modalità che consentano elementi di prova dell’invio, allegando copia del documento d’identità. Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate. 9.3 Integrazioni documentali e modifica dati confermati definitivamente Successivamente alla scadenza del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica. Art. 10 - Come vengono valutate le domande e formate le graduatorie Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l’a.a. 2015/2016 avverrà con le seguenti modalità: a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, saranno approvate le graduatorie degli idonei (una graduatoria specialistica/magistrale anche a matricole ciclo UE unico e iscritte a corsi di laurea triennale o laurea matricole extra UE iscritte ai di laurea corsi specialistica/magistrale, che hanno completato il precedente ciclo di studio; una graduatoria matricole extra UE iscritte a corsi di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) senza alcuna differenziazione tra corsi di studio, in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche (ISEE per l’Università come da DPCM 9 aprile 2001) previste dal presente bando; b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, sarà approvata la graduatoria di merito indipendentemente dal loro corso di appartenenza. Per far ciò, gli studenti sono valutati nell'insieme a loro omogeneo in base al livello del proprio corso (laurea; laurea specialistica/magistrale; laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) e alla tipologia di carriera (tempo pieno; part-time) con una riparametrazione compresa tra 0 e 1. In tal modo tutti gli studenti sono tra loro confrontabili. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica. La posizione in graduatoria viene calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente: numero crediti studente – soglia minima soglia massima - soglia minima I valori di soglia massima e soglia minima sono desumibili dalle tabelle in allegato al bando (ALLEGATO 1). c) per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca (che non beneficiano della Borsa di Studio ai sensi del D.M. n. 224/1999 e D.M. 45/2013) e alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali saranno approvate distinte graduatorie (primo anno ed anni successivi al primo) definite in ordine crescente sulla base dell’ISEE per l’Università. 14 Art. 11 - Come vengono comunicati l’ammissione o l’esito E’ fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie al link www.univr.it/benefici a partire dal: 09.11.2015 11.12.2015 GRADUATORIA PROVVISORIA GRADUATORIA DEFINITIVA e di presentare eventuale segnalazione avverso le graduatorie provvisorie stesse all’Università degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio - Via Vipacco 7 – 37129 in forma scritta: − inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] dalla casella di posta elettronica istituzionale ([email protected]); − o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità, mediante l’apposito “MODULO DI RILIEVO”, al link www.univr.it/benefici, improrogabilmente entro il 16.11.2015 ore 13:00. Sulla base dell’accoglimento delle segnalazioni, verranno stilate le graduatorie definitive e corrisposte le Borse di Studio, seguendo l’ordine progressivo di graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Non saranno prese in considerazione segnalazioni trasmesse con modalità differenti fuori termine. Le graduatorie provvisorie per gli iscritti al primo anno di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le profesioni Legali saranno pubblicate entro 30 dalla data di pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori; quelle definitive entro 60 giorni. Eventuale segnalazione avverso le graduatorie provvisorie stesse dovranno essere presentate mediante l’apposito “modulo di rilievo”, al link www.univr.it/benefici, all’Università degli Studi di Verona – U.O. Diritto allo Studio, con le modalità sopra descritte improrogabilmente entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Non saranno prese in considerazione segnalazioni trasmesse con modalità differenti fuori termine. Art. 12 – Quando e come viene erogata la Borsa di Studio La parte monetaria della Borsa di Studio (al netto degli importi per i servizi di ristorazione/servizi abitativi) è erogata in due rate semestrali di pari importo con le seguenti scadenze e modalità: Cosa prima rata Chi Come tutti gli studenti beneficiari studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico seconda rata rata unica studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale anche a ciclo unico studenti iscritti al primo anno del Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali studenti iscritti ad anni successivi al primo del Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali Accredito sulla CARD della BANCA POPOLARE rilasciata dall’ESU di Verona ed attivata entro il 30.11.2015 IBAN (intestato o cointestato allo studente) indicato dallo studente in ESSE3 Quando entro e non oltre il 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 giugno 2016 entro e non oltre il 30 settembre 2016 se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2016, almeno n. 20 CFU (10 cfu se part time) entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva entro e non oltre il 31 dicembre 2015 La Borsa di Studio è esente da imposizione fiscale e viene accreditata esclusivamente agli studenti che avranno inserito il codice IBAN della Card della Banca Popolare di Verona via web all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do entro il 10.12.2015. A tale indirizzo si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link “home – anagrafica” e scegliere la sezione “dati rimborso”, poi cliccare “modifica dati di rimborso” e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni. La mancata indicazione comporta la sospensione del pagamento sino all’avvenuto adempimento da parte dello studente. In caso di tardivo inserimento dell’IBAN, il pagamento sarà inserito nei flussi di pagamento della scadenza immediatamente successiva. È inoltre opportuno collegandosi via web allo stesso indirizzo, selezionando il link “home – anagrafica” e 15 scegliendo la sezione “modifica dati di residenza”, verificare la correttezza ed eventualmente aggiornare i propri dati, in particolare il numero di cellulare, l’indirizzo mail od eventuali altri indirizzi mail personali, per poter essere contattati agevolmente dall’Ateneo. N.B.: Ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c) del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere disposti pagamenti per cassa di importo superiore a € 1000,00. Art. 13 - Dichiarazioni: controlli e sanzioni Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Ateneo ha l’obbligo di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati per gli studenti che presentino, per il corrente anno accademico, l’attestazione ISEE prestazioni per il Diritto allo studio Universitario (per brevità ISEE per l’Università) nonché, in generale, sui dati anagrafici e di residenza autocertificati. Nell’espletamento di tali controlli l’Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all’erogazione dei benefici. L’Ateneo procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del sistema informativo dell’INPS. Inoltre, l’Ateneo grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona trasmette le autocertificazioni delle posizioni fiscali rilasciate dagli studenti per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 316-ter del Codice Penale, della Circolare interpretativa regionale «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni» di cui alla nota prot. 592867/59.11 del 27 ottobre 2009 della Direzione Regionale Istruzione e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: “Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”. Art. 14 - Revoca e restituzione della Borsa di Studio La Borsa è revocata agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito almeno n. 20 CFU, se impegnati a tempo pieno, ovvero almeno n. 10 CFU, se non impegnati a tempo pieno (studenti part-time), ritenuti validi per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti ovvero, in alternativa, per il corso di studi cui si iscriveranno nell'a.a. 2016/2017, se diverso dal precedente. In casi di disabilità temporanea (infermità gravi e prolungate), su domanda validamente documentata, il termine, previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca, può essere differito sino al 28 febbraio 2017. Agli studenti che, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito i crediti formativi richiesti dal precedente comma, viene attribuito un ESONERO massimo pari a: tassa di iscrizione, tassa regionale e 50% dei contributi universitari per l’a.a. 2015/2016. Gli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato, entro il termine del 10 agosto 2016, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di Studio e che non siano stati sottoposti a revoca del beneficio, spetta l’ESONERO TOTALE da: tassa di iscrizione, tassa regionale e 100% dei contributi universitari per l’a.a. 2015/2016. Indipendentemente dal numero di crediti, coloro che nel corso dell’a.a. 2015/2016 rinunciano agli studi o 16 si trasferiscono in un’altra Università entro il 10 agosto 2016 o si trovano in condizione di congedi/sospensione dovranno restituire l’intero importo della Borsa di Studio e l’importo relativo al valore dei servizi effettivamente goduti; lo studente che rinunci agli studi o che chieda il trasferimento in altra Università è tenuto a darne tempestiva comunicazione via mail a [email protected]. Decadono dal godimento della Borsa di Studio conseguita per l’a.a. 2015/2016 i beneficiari che si laureino nella sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015 (febbraio-aprile 2016). In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti. In caso di revoca o decadenza le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalenti alla Borsa in denaro dovranno essere restituiti nei modi e nei tempi stabiliti dall’Università. Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le finalità inerenti e strumentali alla gestione della procedura concorsuale e ad essa consequenziali e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque nei casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, via dell’Artigliere, 8. Responsabile del trattamento dei dati personali: il Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Art. 16 - Responsabile del procedimento Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il Funzionario Responsabile dell’U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona tel. 045 8028711 email: [email protected] I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile all’indirizzo: www.univr.it (cliccare su Ateneo > Direzione Generale > Affari Generali e Legali > Protocollo, Archivio Generale > Modulistica Archivio e Protocollo > Accesso ai documenti). Art. 17 - A chi rivolgersi per informazioni Per informazioni inerenti il presente bando, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona tel. 045 8028711 email: [email protected]. Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 13:00. CHIUSO IL GIOVEDÌ Art. 18 - Glossario di sigle e termini tecnici utilizzati nel bando Ai sensi del presente bando si intende: a) per Ateneo, l’Università degli Studi di Verona; b) per corsi di studio, i corsi di studio istituiti e attivati nell’Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto; c) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il Dottorato di Ricerca; d) per corsi di laurea del vecchio ordinamento, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999; e) per corsi di laurea del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004; f) per corsi di laurea specialistica, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999; g) per corsi di laurea magistrale, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004; h) per studente, colui che è iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo; i) per CFU, i crediti formativi universitari previsti dai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004; j) per studente part-time, colui che è iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo a tempo parziale, di cui 17 all’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 2511/2008 del 3 giugno 2008 prot. n. 23184 e successive modifiche ed integrazioni; k) per Borsa di Studio, le Borse per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001; l) per idoneo, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di Studio; m) per beneficiario, lo studente che risulta assegnatario della Borsa di Studio; n) per credenziali GIA dell’Ateneo, le credenziali (nome utente e password) rilasciate e gestite con precise regolamentazioni dal sistema GIA (Gestione delle Identità di Ateneo); o) per Esu, l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario; p) per Caf, i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Ateneo; q) per I.S.E.E., l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; r) per DUB, Domanda Unica Benefici, la domanda che consente la presentazione della richiesta di accesso ai benefici presso l’Università degli studi di Verona, mediante autocertificazione e comunicazione dei dati necessari. Art. 19 - Normativa di riferimento − DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ; − Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Verona ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 - Emanato con D.R. rep. n. 2511/2008 del 3 giugno 2008 prot. n. 23184 e successive modifiche ed integrazioni − Regolamento di Ateneo per gli Studenti - Emanato con D.R. rep.2637 del 16 giugno 2008 prot. n. 24818 e successive modifiche ed integrazioni; − D.P.C.M. 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; − Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6; − D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. − Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 783 del 14 maggio 2015 riguardante l’adozione del piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’ a.a. 2015/2016; − Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 relativa a “Schema di Convenzione tra Regione Veneto e Università degli Studi di Verona - Determinazioni in ordine all’erogazione delle borse di studio regionali ex D.Lgs. n. 68/2012: gestione per conto della Regione Veneto a.a. 2015/2016”. f.to Il Rettore Prof. Nicola Sartor 18 ALLEGATO 1 (Tabelle di soglia massima e soglia minima) TAB 12 TAB. 13 LAUREA studenti impegnati a tempo pieno anno di soglia soglia minima carriera massima 2° anno 60 25 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE studenti impegnati a tempo pieno anno di soglia soglia carriera massima minima 2° anno 60 30 3° anno 120 80 ultimo semestre ultimo semestre 180 135 TAB 14 LAUREA studenti non (PART- TIME) anno di carriera 2° anno 3° 4° 5° 6° 7° anno anno anno anno anno LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE studenti non impegnati a tempo pieno (PART- TIME) anno di soglia soglia carriera massima minima 2° anno 30 15 impegnati a tempo pieno soglia massima 30 soglia minima 12 60 90 120 150 180 25 60 80 110 135 3° anno 4° anno 5° anno 60 90 120 30 60 80 TAB. 17 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) impegnati a tempo pieno anno di carriera 2° anno soglia massima 60 soglia minima 3° 4° 5° 6° 120 180 240 300 80 135 190 245 360 300 ultimo semestre 80 TAB. 15 TAB 16 anno anno anno anno 120 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni) impegnati a tempo pieno anno di soglia soglia carriera massima minima 2° anno 60 25 25 3° anno 4° anno 5° anno ultimo semestre TAB 18 120 180 240 300 80 135 190 245 TAB. 19 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) non impegnati a tempo pieno (PART- TIME) anno di soglia soglia carriera massima minima 2° anno 30 12 3° anno 60 25 4° anno 90 60 5° anno 120 80 6° anno 150 110 7° anno 180 135 8° anno 210 165 9° anno 240 190 10° anno 270 220 11° anno 300 245 12°° anno 330 275 13° anno 360 300 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni) non impegnati a tempo pieno (PART- TIME) anno di carriera soglia soglia massima minima 2° anno 30 12 3° anno 60 25 4° anno 90 60 5° anno 120 80 6° anno 150 110 7° anno 180 135 8° anno 210 165 9° anno 240 190 10° anno 270 220 11° anno 300 245 19 STUDENTI DISABILI: SOGLIE MASSIME E MINIME DI CFU PER CALCOLARE LA POSIZIONE DI MERITO IN GRADUATORIA TAB 20 LAUREA Studenti con disabilità 66%-80% ANNO DI SOGLIA CARRIERA MASSIMA 2° anno 60 3° anno 120 1° anno fuori corso 180 Ulteriore semestre 180 fuori corso TAB. 21 LAUREA Studenti con disabilità 81%-100% ANNO DI SOGLIA CARRIERA MASSIMA 2° anno 60 3° anno 120 1° anno fuori corso 180 Ulteriore semestre 180 fuori corso SOGLIA MINIMA 20 64 108 144 TAB. 22 TAB. 23 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Studenti con disabilità 66%-80% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 24 1° anno fuori corso 120 64 Ulteriore semestre 120 96 fuori corso TAB. 24 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Studenti con disabilità 81%-100% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 18 1° anno fuori corso 120 48 Ulteriore semestre 120 72 fuori corso TAB. 25 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI) Studenti con disabilità 66%-80% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 20 3° anno 120 64 4° anno 180 108 5° anno 240 152 6° anno 300 196 1° anno fuori corso 360 240 Ulteriore semestre 360 288 fuori corso TAB. 26 SOGLIA MINIMA 15 48 81 108 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI) Studenti con disabilità 81%-100% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 15 3° anno 120 48 4° anno 180 81 5° anno 240 114 6° anno 300 147 1° anno fuori corso 360 180 Ulteriore semestre 360 216 fuori corso TAB. 27 LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI) Studenti con disabilità 66%-80% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 20 3° anno 120 64 4° anno 180 108 5° anno 240 152 1° anno fuori corso 300 196 Ulteriore semestre 300 240 fuori corso LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI) Studenti con disabilità 81%-100% ANNO DI SOGLIA SOGLIA CARRIERA MASSIMA MINIMA 2° anno 60 15 3° anno 120 48 4° anno 180 81 5° anno 240 114 1° anno fuori corso 300 147 Ulteriore semestre 300 180 fuori corso 20