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COSTITUZIONE DI CONSORZIO Con il presente atto da valere ad

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COSTITUZIONE DI CONSORZIO Con il presente atto da valere ad
COSTITUZIONE DI CONSORZIO
Con il presente atto da valere ad ogni effetto legale e che
resterà depositato, come per legge, agli atti del Notaio autenticante, autorizzato a rilasciare copia autentica anche a
terzi, fra i sottoscritti:
1) MENCARONI GIORGIO, nato a Perugia il giorno 12 maggio 1947
ed ivi residente alla Via S. Anselmo D'Aosta n.12, codice fiscale dichiarato MNC GRG 47E12 G478Y;
il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società UMBRIASI' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. , con sede in Perugia, Via Settevalli n.320,
con capitale sociale di Euro 20.500,00 (ventimilacinquecento
virgola zerozero), versato per Euro 6.150,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale dichiarato 02538640547, n.ro REA 224075;
autorizzato a quanto infra esso sig. Mencaroni Giorgio giusta
delibera del detto consiglio in data 2 dicembre 2010, il cui
verbale trovasi allegato, in estratto autentico, sotto la
lettera 'A', all'atto autenticato nelle firme in data odierna
dal Notaio Adriano Pischetola, Rep.29889/7974, in corso di
registrazione perchè nei termini;
2) MONINI ZEFFERINO FRANCESCO, nato a Spoleto (PG) il giorno
1° febbraio 1962 ed ivi residente alla loc. Licina n.4, codice fiscale dichiarato MNN ZFR 62B01 I921Y;
il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società UMBRIA EXPORT SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA , con sede in Perugia,
Via Palermo n.80/A, capitale sociale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila
virgola
zerozero),
versato
per Euro
23.871,52, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Perugia e codice fiscale dichiarato 80009130545, n.ro REA
116799;
autorizzato a quanto infra esso sig. Monini Zefferino Francesco giusta delibera del detto consiglio in data 21 dicembre
2010, il cui verbale trovasi allegato, in estratto autentico,
sotto la lettera 'B', all'atto autenticato nelle firme in data odierna dal Notaio Adriano Pischetola, Rep.29889/7974 sopra detto;
3) ANTONELLI PIETRO, nato a Narni (TR) il giorno 7 gennaio
1979, residente a Cortona (AR), fraz. Terontola, Via Adda
n.1, codice fiscale dichiarato NTN PTR 79A07 F844E;
il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
in qualità di componente del Consiglio Direttivo dell'ente
ACCOGLIENZA DIOCESANA IMPRESA SOCIALE , con sede in Terni,
Strada di Collerolletta n.15, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Terni e codice fiscale dichiarato
01345530552, n.ro REA 96518;
autorizzato a quanto infra esso sig. Antonelli Pietro giusta
delibera del detto consiglio in data 20 dicembre 2010, il cui
verbale si allega al presente atto, in copia conforme, sotto
la lettera
'A' ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Tra le società UMBRIASI' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. , UMBRIA EXPORT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA e
l'ente
ACCOGLIENZA DIOCESANA IMPRESA SOCIALE , come sopra
rappresentate, è costituito ai sensi degli artt.2602 e 2612 e
segg. c.c. un consorzio denominato UMBRIA & FRANCESCO'S WAYS
.
Il consorzio, ai sensi degli art.2602 e ss. c.c. assume la
forma giuridica di consorzio con attività esterna.
Art. 2
Il consorzio ha sede in Perugia alla Via Settevalli n. 320 .
L'assemblea dei consorziati potrà variare la sede così come
potrà istituire ovunque filiali, sedi operative, rappresentanze ed agenzie.
Art. 3
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo eventuali proroghe o
scioglimento anticipato che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
Art. 4
Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Il Consorzio agisce nell'interesse dei consorziati per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ed
ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, di progetti di
promo-commercializzazione dell'offerta turistica integrata
dell'Umbria, la realizzazione di un piano di marketing strategico finalizzato alla promozione, commercializzazione ed
innalzamento della qualità delle imprese e dell'offerta in
tutto il territorio regionale del prodotto turistico della
via di San Francesco e di altri itinerari presenti nel territorio della regione Umbria, nonché la valorizzazione e la tutela dei marchi di qualità del Consorzio.
Detto oggetto risulta meglio precisato nello Statuto di cui
infra.
Art. 5
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito
dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato.
I sottoscritti dichiarano di sottoscrivere, ciascuno per conto degli enti da essi rappresentati, una quota del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) - valore come
determinato dai medesimi consorziati contestualmente alla
sottoscrizione del presente atto - costituenti il Fondo consortile e dando atto che il relativo importo risulta già versato nelle casse consortili.
Ai singoli consorziati ordinari può essere richiesto annualmente il versamento di una quota annuale a fronte delle spese
di esercizio, il cui importo è determinato dal Consiglio di
Amministrazione.
Ai consorziati ordinari, che intendono partecipare a singole
iniziative, può essere richiesto il versamento di un contributo speciale nonchè sottostare agli ulteriori obblighi derivanti da tale partecipazione.
Art. 6
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), o 5 (cinque) o 7 (sette) membri che
durerà in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i sigg.ri:
* Giulietti don Paolo (nato a Perugia il giorno 1° gennaio
1964 ed ivi residente alla Via XX Settembre n.178, codice fiscale GLT PLA 64A01 G478Q) - Presidente;
* Fittuccia Simone (nato a Spoleto il giorno 9 aprile 1967 ed
ivi residente alla loc. Collerisana n.72, codice fiscale FTT
SMN 67D09 I921U) - Vice Presidente;
* Rosati Cinzia (nata a Gubbio il giorno 29 luglio 1972 ed ivi residente alla Via Nicolò Copernico n.11, codice fiscale
RST CNZ 72L69 E256K) - Consigliere
* Antonelli Pietro, sopra generalizzato - Consigliere;
* Montagnoli Roberto (nato a Terni il giorno 8 novembre 1958
ivi residente Viale D'Annunzio n.12, codice fiscale MNT RRT
58S08 L117O) - Consigliere;
* Notari Stefano (nato a Terni il giorno 22 dicembre 1960 ed
ivi residente, Via Merlino di Filippo n.19, codice fiscale
NTR SFN 60T22 L117A) - Consigliere;
* Temperini Fabrizio (nato a Perugia il giorno 18 ottobre
1960 ed ivi residente alla Strada della Forcella n.37, codice
fiscale TMP FRZ 60R18 G478V) - Consigliere;
al neonominato Presidente e in caso di impedimento o assenza
al Vice Presidente spetta anche la legale rappresentanza del
Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art. 7
L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni
anno; il primo si chiuderà al trentuno dicembre duemilaundici
(31.12.2011) in considerazione del fatto che il periodo temporale intercorrente dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso non consentirebbe la redazione di un
bilancio infrannuale significativo, obbligandosi gli organi
consortili competenti in caso contrario a redigere un bilancio infra annuale di periodo.
Art. 8
Le norme relative al funzionamento del consorzio ed in particolare quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono contenute nello Statuto che si allega al presente
atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e
sostanziale, previa sottoscrizione nelle forme di legge.
Art. 9
I sottoscritti, nelle dispiegate qualità, autorizzano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione
del detto consorzio nel Registro delle Imprese.
Art. 10
Le spese del presente atto e sue consequenziali, approssimativamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento
virgola zerozero) sono a carico dei consorziati fondatori in
parti uguali fra loro.
Letto, approvato e sottoscritto.
Perugia, Via Campo di Marte n.4/Q, il giorno 22 dicembre 2010
F.to Giorgio Mencaroni
F.to Zefferino Francesco Monini
F.to Pietro Antonelli
S T A T U T O
Articolo 1
(Denominazione - Sede)
E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti c.c. un
Consorzio con attività esterna denominato UMBRIA & FRANCESCO'S WAYS .
Il consorzio, ai sensi degli art.2602 e ss. c.c. assume la
forma giuridica di consorzio con attività esterna.
Il consorzio ha sede in Perugia alla Via Settevalli n. 320 .
L'assemblea dei consorziati potrà variare la sede così come
potrà istituire ovunque filiali, sedi operative, rappresentanze ed agenzie.
Articolo 2
(Durata)
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo eventuali proroghe o
scioglimento anticipato che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
Articolo 3
(Scopo e Oggetto)
Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Il Consorzio agisce nell'interesse dei consorziati per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ed
ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, di progetti di
promo-commercializzazione dell'offerta turistica integrata
dell'Umbria, la realizzazione di un piano di marketing strategico finalizzato alla promozione, commercializzazione ed
innalzamento della qualità delle imprese e dell'offerta in
tutto il territorio regionale del prodotto turistico della
via di San Francesco e di altri itinerari presenti nel territorio della regione Umbria, nonché la valorizzazione e la tutela dei marchi di qualità del Consorzio.
All'uopo il Consorzio potrà:
a) stipulare accordi economici e commerciali, concludere intese od intrattenere rapporti di collaborazione con 'tour operators', agenzie, enti, consorzi e società private o pubbliche, consorzi e società consortili, comitati promotori di
eventi, convegni, congressi, manifestazioni, Associazioni
professionali, economiche ed industriali, scuole, università,
associazioni e fondazioni, enti morali, istituti religiosi,
parrocchie, etc.;
b) promuovere, ideare e realizzare iniziative di ordine commerciale, culturale, artistico al fine di contribuire all'incremento e alla destagionalizzazione dei flussi turistici nel
territorio regionale, valorizzare il patrimonio storico artistico, realizzando ogni conseguente azione;
c) promuovere la conoscenza dei prodotti e dei servizi di eccellenza realizzati dai consorziati utilizzando i canali pubblicitari e di promozione dell'immagine complessiva del Consorzio con ogni mezzo utile. E' facoltà del Consorzio delegare ai propri consorziati o a soggetti esterni, attività di
organizzazione e gestione di cui allo scopo;
d) organizzare, realizzare e partecipare a mostre, mercati,
festival, manifestazioni, anche culturali, artistiche, sportive e turistiche che offrono occasione di reclamizzare l'attività del Consorzio e dei relativi prodotti;
e) stipulare accordi ed intese con soggetti pubblici.
Il consorzio potrà svolgere qualunque attività affine, connessa e/o complementare a quelle sopra indicate, purchè mai
in contrasto con i principi e gli insegnamenti della religione cattolica, e compiere qualsiasi operazione giuridica, industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare
necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo del Consorzio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere
nell'interesse di terzi. Potrà inoltre, sempre se è necessario per il raggiungimento dell'oggetto consortile, assumere,
previa delibera dell'Assemblea ordinaria dei consorziati,
partecipazioni e interessenze in altre società, imprese, consorzi e/o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o
complementare al proprio, il tutto nel pieno rispetto delle
norme di legge vigenti.
Articolo 4
(Consorziati)
Possono far parte del Consorzio:
a) gli imprenditori che operano in Umbria, seguendo criteri
di eccellenza nei settori della ricettività, commercio, trasporto, aziende agricole, produzioni tipiche, ristorazione,
intermediazione turistica, centri prenotazione, servizi alle
imprese e/o alle persone connessi al turismo e coerenti col
fine di valorizzare, promuovere e commercializzare esperienze
umbre di qualità;
b) consorzi ed associazioni di categoria ai quali partecipino
imprenditori operanti ai sensi della precedente lettera a).
In relazione all'attività svolta i consorziati si suddividono
in:
* strutture ricettive,
* ristorazione,
* commercio,
* aziende agricole,
* artigianato,
* servizi alle imprese e alle persone,
* servizi attinenti al turismo, intermediazione turistica e
centri prenotazione;
* consorzi ed associazioni di categoria.
I consorziati si distinguono in fondatori e ordinari.
Sono consorziati fondatori coloro che partecipano alla costituzione del consorzio.
Sono consorziati ordinari tutti i nuovi soggetti che nel corso della vita del consorzio intendono aderirvi.
Articolo 5
(Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di
cui al precedente art. 4.
Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente
Statuto, dell'eventuale regolamento interno, nonchè di accettare le deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio
e di accettare il tutto senza riserve e condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o
meno il richiedente sulla base dei parametri oggettivi previsti dal precedente art. 4. La mancata deliberazione di ammissione al Consorzio entro il termine suddetto equivale a diniego.
I consorziati sono tenuti a sottoscrivere la quota di partecipazione al fondo consortile.
Articolo 6
(Obblighi dei consorziati)
L'accoglimento della domanda impegna il consorziato a tutti
gli effetti di legge all'osservanza di tutte le norme e le
condizioni stabilite dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dall'atto costitutivo, dal seguente statuto, dall'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea, nonché ad adempiere a tutte le obbligazioni sia per contributi che per prestazioni accessorie assunte nei confronti del Consorzio nonché a collaborare con il
Consorzio per il conseguimento dell'oggetto consortile.
Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle
spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun
esercizio consortile dal Consiglio di Amministrazione;
b) versare al Consorzio il contributo per la volontaria partecipazione a singole iniziative nonchè sottostare agli ulteriori obblighi derivanti da tale partecipazione;
c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e
le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività im-
prenditoriale. Il consorziato si impegna, altresì, ad adeguarsi, nei tempi e con le modalità all'uopo indicate, alle
sollecitazioni, richieste e verifiche che garantiscano il
mantenimento degli standard di qualità individuate dal Consorzio stesso;
d) rimborsare le spese sostenute dal consorzio per suo conto
e risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite ed
imputabili ad esso consorziato.
Gli obblighi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo grava esclusivamente in capo ai consorziati ordinari.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione
del consorziato, semprechè l'inadempimento non venga sanato
nel termine stabilito dal consiglio stesso.
Articolo 7
(Recesso dei consorziati)
I consorziati possono recedere dal consorzio dandone comunicazione almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio ed ha effetto dalla chiusura stessa, fermo restando l'obbligo di osservanza degli impegni ultrattivi già assunti.
Articolo 8
(Trasferimento dell'azienda)
In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia
per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente o l'avente causa subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, il
Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese
dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
Articolo 9
(Esclusione dei consorziati)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 8, il
Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal consorzio anche qualora il consorziato:
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto
ad altre procedure concorsuali liquidatorie;
c) non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente art.6 a meno che l'inadempimento non sia
sanato nel termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo, previsto
dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno, contratto nei confronti del Consorzio a meno che
l'inadempimento non sia sanato nel termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle
disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento
interno o delle deliberazioni degli organi del consorzio;
f) abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio;
g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi
consortili.
L'esclusione ha effetto dal ricevimento della comunicazione
alla parte interessata.
Questa comunque è chiamata ad adempiere agli impegni ultrattivi.
Articolo 10
(Ritenzione della quota)
Nei casi di recesso e di esclusione del consorziato la quota
di partecipazione al fondo consortile è trattenuta dal consorzio stesso.
Articolo 11
(Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al consorzio è intrasferibile sia
per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del
precedente art. 8.
Articolo 12
(Fondo Consortile - Fondi di Riserva)
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito
dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi
di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei Consorziati a specifiche riserve nonchè le contribuzioni volontarie e le liberalità ricevute che non siano destinate dal
disponente a specifiche finalità. Il Fondo Consortile e le
riserve non possono essere distribuiti in vita del consorzio.
Articolo 13
(Esercizio consortile - situazione patrimoniale)
L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
redige il bilancio che viene sottoposto all'assemblea per
l'approvazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 14
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
Articolo 15
(Assemblea dei consorziati)
L'assemblea è convocata presso la sede del consorzio o altro
luogo dello Stato Italiano, dal Presidente, quando questi lo
ritiene opportuno, o su decisione del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,
o su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati, nonchè negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge,
mediante un avviso da inviare almeno 8 (otto) giorni prima
del giorno fissato per l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine
del giorno, la data e l'ora stabilite, nonché il luogo della
riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta
nei modi sopra indicati fino a tre giorni prima di quello
fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono
presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei revisori dei conti, se nominato. Tuttavia in
tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea è presieduta dal Presidente
del consorzio ovvero in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che
è sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario
da esso nominato. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Articolo 16
(Assemblea Ordinaria)
L'Assemblea Ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) elegge i membri del consiglio di amministrazione, eventualmente anche fra i non consorziati e non esponenti di consorziati;
c) approva l'eventuale regolamento interno, di cui al successivo art. 24;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del
consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto
o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;
e) ove si ritenga opportuno nomina i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti.
L' Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro il termine indicato dall'art. 13 del presente
statuto.
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei consorziati presenti e delibera a maggioranza assoluta
dei voti.
Il voto sull'elezione dei membri del consiglio di amministrazione è riservato in via esclusiva ai consorziati fondatori.
Articolo 17
(Assemblea Straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina dei liquidatori e
sui loro poteri, sulla devoluzione del patrimonio consortile,
nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente
alla sua competenza, dal presente statuto.
Il diritto di voto nell'assemblea straordinaria è riservato
in esclusiva ai consorziati fondatori.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque
sia il numero dei consorziati fondatori presenti e delibera a
maggioranza dei voti.
Hanno diritto di partecipare anche i consorziati ordinari,
pur non potendo esercitare il diritto di voto.
Articolo 18
(Rappresentanza nell'Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare, in caso di impedimento, da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi
da parte del consorzio. Ogni consorziato può al massimo ricevere due deleghe.
Le deleghe dei consorziati fondatori possono essere conferite
solo ad altri consorziati fondatori.
Articolo 19
(Organo Amministrativo)
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), o 5 (cinque) o 7 (sette) membri, precisamente nel numero stabilito volta per volta dai consorziati fondatori che procedono alla nomina.
Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni o per il periodo stabilito al momento della nomina dai nominanti ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, utili o opportuni per il miglior conseguimento dello
scopo consortile, fatta eccezione unicamente per quanto riservato per legge e per statuto all'Assemblea dei consorziati.
Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice
Presidente;
- redigere il progetto di bilancio, secondo le vigenti disposizioni di legge relative alle società capitalistiche, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne
la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione,
proponendo un progetto operativo per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- assumere gli eventuali dipendenti del Consorzio e conferire
eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione;
- delegare parte dei suoi poteri a propri membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due
volte l'anno.
E' altresì convocato su richiesta della maggioranza dei suoi
membri.
La convocazione contiene l'indicazione del giorno, del luogo,
e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da
trattare. Deve essere inviata almeno otto giorni prima della
riunione, ovvero in caso di urgenza, fino a due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte, anche in audio-video conferenza (a condizione che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, ed il regolare svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione e nel
rispetto delle norme di legge vigenti) col voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un dipendente, ove presente,
ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto. Non
è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di
Presidente o Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato
sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva;
anche i consiglieri cooptati durano in carica fino a tale assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade
l'intero consiglio ed i consiglieri rimasti provvedono senza
indugio alla convocazione dell'assemblea perchè provveda alla
ricostituzione dell'organo. Nelle more il consiglio uscente
rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.
Tutte le cariche di amministrazione sono gratuite.
E' dovuto l'eventuale rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.
Articolo 20
(Presidente - Vice Presidente)
Il Presidente del consorzio:
a) convoca e presiede l'assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
d) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale assunzione di dipendenti del consorzio ed il conferimento di eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, con esonero per i terzi dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
(Rappresentanza del Consorzio - firma consorziatiale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per
ogni grado di giudizio. In caso di assenza od impedimento del
Presidente, la rappresentanza e la firma consortile spettano
al Vice Presidente.
Articolo 22
(Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Consorzio potrà istituire il Collegio dei Revisori dei
Conti ove lo ritenga opportuno.
E' composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dall'assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresì 2 (due)
revisori supplenti. I revisori durano in carica tre esercizi
e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.
Delle riunioni del collegio viene redatto il verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio si riunisce almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il revisore
dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
Articolo 23
(Liquidazione - Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga sciolto, l'assemblea straordinaria
provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad enti aventi scopi e finalità consortili analoghi o
strumentali a quelli del consorzio o ad enti di beneficenza.
Articolo 24
(Regolamento interno)
L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno
per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del consorzio, nel
rispetto dei patti statutari.
Articolo 25
(Forme delle comunicazioni)
Le comunicazioni previste dal presente statuto sono fatte
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con lettera consegnata manualmente e sottoscritta in copia, posta elettronica certificata e mediante qualunque mezzo che consenta di avere la prova dell'avvenuto ricevimento.
Articolo 26
(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle
disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi
volontari tra imprenditori.
F.to Giorgio Mencaroni
F.to Zefferino Francesco Monini
F.to Pietro Antonelli
F.to Adriano Pischetola Notaio - Sigillo
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