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Come si diventa editore di un libro o di un nuovo

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Come si diventa editore di un libro o di un nuovo
Come si diventa editore di un libro o di un nuovo periodico: scheda operativa
a cura dell'Area Economia e Centro Studi
(dicembre 2010)
Cosa si deve fare per diventare editore di un libro e qual è la procedura da seguire per
far nascere un nuovo periodico? Senza la pretesa di voler fornire una analisi completa
della materia, abbiamo cercato di rispondere a queste domande con una breve scheda
operativa che indica gli enti ed istituzioni con cui si deve prendere contatto.
Camera di Commercio
L'aspirante editore deve per prima cosa integrare l'oggetto della propria attività
depositato presso la locale Camera di Commercio nel caso in cui l'attività editoriale non
fosse inclusa.
Prefettura
L’obbligo dell’iscrizione alla Prefettura competente per territorio è stato abrogato con
l’entrata in vigore del Dpr 3 maggio 2006, n. 252.
Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti
Per la nascita di un nuovo periodico si deve ricordare che, nominato il direttore
responsabile - qualora non si tratti di giornalista professionista e quando ne sussistano i
presupposti - si deve provvedere alla sua iscrizione nell'elenco speciale dei direttori
responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico istituito
presso l’Ordine dei Giornalisti provinciale. La domanda va integrata con l'attestazione del
possesso dei requisiti di legge da parte del direttore e con gli elementi occorrenti alla
determinazione della natura specializzata della pubblicazione.
Iscrizione al ROC tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Prima della pubblicazione del periodico, gli editori di periodici devono richiedere
l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) indirizzando la domanda
alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Centro Direzionale Isola B5, Torre
Francesco, 80143 Napoli, tel. 081 7507111, fax 081 7507616, sito web: www.agcom.it.
Una volta iscritti gli editori dovranno inviare al ROC le dichiarazioni relative alle variazioni
circa l’assetto proprietario, la composizione degli organi amministrativi, l’elenco delle
testate edite. Inoltre ogni nuova testata edita deve essere segnalata entro 30 giorni al
ROC.
L’editore di periodici ha altresì l’obbligo di trasmettere annualmente in via informatica
all’Autorità l’Informativa Economica di Sistema (IES) contenente i dati economici
dell’attività editoriale svolta nell’anno solare precedente.
Gli editori che pubblicano periodici con più di 12 uscite l’anno e che abbiano alle proprie
dipendenze almeno cinque giornalisti professionisti iscritti all’Albo a tempo pieno devono
altresì pubblicare ogni anno, su tutte le testate edite, il bilancio d’esercizio.
Tribunale
L'art. 16 della legge 62/01 dispone che gli editori tenuti all'iscrizione al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) possono evitare di effettuare la registrazione dei
periodici presso la Cancelleria del Tribunale.
Risulta, peraltro, che questa registrazione venga a volte richiesta. In tal caso si deve fare
apposita domanda alla Cancelleria del Tribunale civile, sezione stampa, del luogo in cui la
pubblicazione deve effettuarsi; alla domanda vanno allegate due dichiarazioni, una del
proprietario ed una del direttore responsabile del periodico.
Consegna delle copie d’obbligo
Il DPR 3 maggio 2006, n. 252, entrato in vigore il 2 settembre 2006 disciplina il deposito
legale innovato dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 che ha abrogato le precedenti
disposizioni in materia tra cui l’iscrizione presso la Prefettura competente per territorio e
la tenuta del Registro dell’editore/stampatore.
Gli aspetti salienti della nuova disciplina sono:
• l’oggetto del deposito non è più solo costituito dalle opere a stampa, ma da “tutti
i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la
visione, qualunque sia il processo tecnico di produzione, di edizione o di
diffusione”. Oltre ai tradizionali libri e periodici dovranno essere depositati, fra gli
altri, i documenti sonori e video, i documenti diffusi su supporto informatico ed i
documenti diffusi in Internet,
• l’obbligo del deposito per gli editori delle opere a stampa (ovvero i produttori dei
documenti di altro tipo), mentre gli stampatori assumono l’obbligo solo in
mancanza dell’editore,
• con riguardo alle opere a stampa e ai documenti su supporto informatico, il
deposito dovrà essere effettuato, anche a mezzo posta, entro sessanta giorni
dall’immissione in commercio presso:
- una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
- una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- due copie all’Istituto regionale di riferimento in relazione alla sede del
soggetto obbligato al deposito,
• in relazione alle pubblicazioni di contenuto giuridico è necessario il deposito di
un’ulteriore copia alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia.
Nel caso di pubblicazioni a stampa “strettamente inerenti alle aree della scienza e
della tecnica” occorre concordare il deposito di una copia aggiuntiva al CNR che
dovrà farne specifica richiesta all’editore/produttore.
• con riguardo ai documenti diffusi tramite rete informatica il DPR ha previsto
l’avvio di una sperimentazione su base volontaria, sulla base di accordi da
assumere con lo stesso Ministero. I risultati delle sperimentazioni serviranno a
disciplinare il deposito dei documenti on-line.
Ufficio Brevetti e Marchi
Se l'editore decide di brevettare il titolo del periodico come marchio di impresa, può farlo
presentando apposita domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19, 00187
Roma, tel. 06 47053054, fax 06 47053035.
Iscrizione al Registro pubblico generale delle opere protette
La tutela dei contenuti originali del libro e del periodico (legge 633/41) può essere
attuata depositando un esemplare presso il Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza
sulla SIAE – Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore
- Ministero per i beni e le attività culturali – presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma – Via Castro Pretorio 105, 00185 Roma.
Codice ISSN per i periodici
Nel caso in cui l'editore voglia ottenere il numero di codice ISSN (International Standard
Serial Number) per la semplificazione del trattamento automatico delle pubblicazioni
periodiche edite in Italia, siano esse a carattere nazionale che internazionale, dovrà farne
domanda al Centro italiano ISSN, appositamente costituito presso la Biblioteca Centrale
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"G. Marconi" del CNR, piazzale A. Moro 7, 00185 Roma, tel. 06 49933297/2188, fax 06
49932086,
www.bice.rm.cnr.it/Iissn.html.
Codice ISBN per i libri
Il codice ISBN (International Standard Book Number) per la codifica e la gestione
automatizzata dei libri va invece richiesto all’Agenzia Italiana ISBN (www.isbn.it) che
gestisce la codifica per conto dell'Associazione Italiana Editori.
Adempimenti fiscali in materia di IVA
Il commercio dei libri e dei periodici in formato cartaceo (anche con eventuali allegati)
gode di un particolare regime caratterizzato dall’assolvimento dell’imposta a monte da
parte dell’editore sulla base del prezzo di copertina e secondo un meccanismo,
caratterizzato anche dall’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, definito dall’art. 74,
comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 e successive leggi e circolari.
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