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Giurisprudenza
a cura di Franco Giurisprudenza Corvino Massimario di Giurisprudenza Speciale precedenza 1° parte Comportamento in prossimità di una intersezione. In tema di circolazione stradale, la configurabilità dellʼillecito amministrativo di inosservanza dellʼobbligo di usare la massima prudenza nellʼapprossimarsi ad un incrocio, di cui allʼart. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade lʼincidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando lʼarea di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato lʼobbligo di usare la massima prudenza. (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928) [RIV0508P455 ] In tema di circolazione stradale, lʼart. 145, comma 1, del codice della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dallʼobbligo di usare la dovuta attenzione nellʼattraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928) [RIV0508P455] Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi allʼincrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. Lʼinosservanza di tali prescrizioni costituisce in colpa il conducente favorito, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e lʼevento, determinando un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito con i suoi poteri discrezionali. (Giud. pace Torino, 11 giugno 1997) [RIV0508P455] Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con lʼauto in prossimità dellʼincrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che lʼautista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio allʼobbligo di concedere la precedenza). (Cass. Pen., Sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257) [RIV0508P455] La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli. (Cass. Pen., Sez. IV, 15 marzo 1995, n. 2648) [RIV0508P455] Anche il conducente di veicolo che transiti su strada privilegiata ai fini del diritto di precedenza è tenuto, prima di impegnare lʼincrocio, a moderare la propria velocità e ad adottare tutte le cautele necessarie. (Pret. Civ. Salerno, sez. dist. Eboli, 21 novembre 1995, n. 320) [RIV0508P455] Deve ritenersi in colpa concorsuale il conducente del veicolo favorito che in un incrocio non si comporti con particolare prudenza onde evitare la collisione con il veicolo antagonista. (Pret. Civ. Catania, sez. I, 12 luglio 1993) [RIV0508P ] In tema di circolazione stradale, nellʼapprossimarsi ad un crocevia e massimamente avendo scorto altra autovettura il cui conducente mostra di non volere accordare al veicolo favorito la dovuta precedenza, il conducente di questʼultimo non può fare affidamento esclusivo sul proprio diritto, ma deve impegnare lo stesso crocevia con la massima prudenza e moderare la velocità, al fine di prevenire possibili eventi dannosi cui la condotta dellʼaltro utente della strada potrebbe dar luogo. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 novembre 1990, n. 14921) [RIV0508P455] Per «crocevia» deve intendersi qualunque intersezione di strade, indipendentemente dal numero di bracci che da esso si dipartono e dallʼangolo da essi formato. Ne deriva che la biforcazione stradale è un crocevia a tre bracci, in corrispondenza del quale sussiste lʼobbligo dei conducenti, che si immettono sul braccio sinistro dellʼintersezione, di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono in senso contrario dal braccio di destra. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 1991) [RIV0508P456] Lʼart. 105, primo comma, C.S., con un criterio generico ed elastico di prudenza, fa obbligo a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia (ed il termine viene adoperato per indicare tutte le possibili ipotesi di intersezioni o confluenze di strade) di astenersi da ogni comportamento commissivo od omissivo, idoneo a creare un pericolo anche minimo di incidenti: prescrive, cioè, una condotta ispirata a criteri di prudenza più rigorosi di quelli che la prudenza media o normale potrebbe suggerire. (Cass. Pen., Sez. IV, 10 ottobre 1990, n. 13265) [RIV0508P456] Il generale obbligo, imposto a tutti i conducenti di veicoli, sia a quelli favoriti sia, a maggior ragione, a quelli tenuti a dare precedenza, di usare la massima prudenza nellʼapprossimarsi di un crocevia, risulta violato da colui che dà ragionevole impressione al conducente del veicolo favorito di non voler rispettare lʼobbligo di precedenza e si arresta solo dopo aver impegnato, sia pure parzialmente, lʼarea del crocevia. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 1984, n. 8643) [RIV0508P456] Se è vero che, in mancanza del prescritto segnale, il fatto 32 pag25-40.indd 32 19-11-2008 9:03:20 Giurisprudenza del conducente che non si arresta al crocevia non costituisce contravvenzione allʼart. 105, nono comma, C.S., tuttavia lo stesso conducente ha pur sempre lʼobbligo - sancito dal primo comma dello stesso art. 105 - di usare la massima prudenza nellʼapprossimarsi ad un crocevia al fine di evitare incidenti, sicché, ove tale obbligo abbia violato, risponde di colpa concorrente nella produzione di un evento dannoso. (Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 1989, n. 4091) [RIV0508P456] accertarsi che gli altri veicoli abbiano la possibilità di arresto al semaforo. (Fattispecie in tema di esclusione del concorso di colpa del conducente che aveva via libera per lʼimpossibilità di apprezzare la velocità, di gran lunga superiore ai limiti consentiti, del veicolo sopraggiungente, e tale da annullare le previsioni positive, formulate in base alla distanza, circa la possibilità di arresto al semaforo). (Cass. Pen., Sez. IV, 25 gennaio 1982, n. 757) [RIV0508P456] Il conducente di un veicolo, approssimandosi ad un crocevia con altra strada prioritaria, è tenuto ad esplorare lʼintera sede della strada incrociante e lasciare libera ai veicoli che su di essa sopraggiungano tutta la carreggiata e non soltanto la mezzeria ad essi spettante. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 1988, n. 12619) [RIV0508P456] Nei crocevia regolati da semaforo, quando il segnale dia contemporaneamente via libera ai veicoli che devono svoltare a destra ed ai pedoni che devono attraversare la carreggiata in cui la circolazione veicolare è ferma, questi ultimi godono del diritto di precedenza rispetto ai veicoli nellʼambito degli appositi attraversamenti pedonali. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 1978, n. 2315) [RIV0508P456] intersezione con regolamentazione semaforica. Tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, debbono comportarsi con prudenza e diligenza, e debbono adottare tali cautele da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualità rimanere fuori dellʼordinaria prevedibilità e quindi della diligenza e prudenza del buon utente della strada. Tale regola vale anche nel caso in cui lʼautomobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso a luce verde. (Nel caso di specie è stata ritenuta la concorrente colpa di un conducente di autobus il quale, nellʼimpegnare una vasta piazza il cui flusso circolatorio era regolato da appositi semafori ed usufruendo del consenso a luce verde appena scattata, omise di avvertire il sopraggiungere, dalla sua sinistra, di ciclomotorista distratto o imprudente che collise con il pesante automezzo incontrandovi la morte). (Cass. Pen., Sez. IV, 23 settembre 1988, n. 9420) [RIV0508P456] Il conducente che abbia impegnato un incrocio semaforizzato intersecando la traiettoria di altro veicolo fruente del segnale di via libera, non può scagionarsi da colpa adducendo il fatto che il semaforo fosse guasto nella propria direzione. Infatti la parziale inefficienza dellʼimpianto, pur determinando nei conducenti un antitetico affidamento sulle norme concretamente disciplinanti il diritto di precedenza nellʼarea di incrocio, non costituisce un evento imprevedibile e non è quindi prospettabile come insidia nella circolazione. (Trib. Civ. Monza, 18 ottobre 1984) [RIV0508P456] Il conducente favorito da semaforo verde, che attraversi il crocevia a velocità eccessiva e sia disattento nella guida, è responsabile, sia pure a titolo di colpa concorrente, nel caso di collisione con un veicolo che abbia omesso di dargli la precedenza. (Fattispecie relativa ad investimento di ciclista).(Cass. Pen., Sez. IV, 12 maggio 1983, n. 4315) [RIV0508P456] In caso di collisione di veicoli verificatasi in incrocio stradale segnalato da semaforo, è configurabile la colpa esclusiva del conducente che, dopo che si sia accesa la luce rossa, abbia impegnato il crocevia. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 1981, n.943) [RIV0508P456] Il conducente di un veicolo con via libera data da semaforo a luce verde ha lʼobbligo di ispezionare lʼarea di crocevia per Il conducente di veicolo che impegni lʼarea di un crocevia quando, allʼaccendersi della luce gialla del semaforo, non sia più in grado di arrestare la marcia in condizioni di sufficiente sicurezza, conserva il diritto di precedenza nei confronti dei veicoli provenienti dai rami del crocevia rispetto ai quali sia già scattato il segnale luminoso verde. (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 1970) [RIV0508P456] Obbligo di precedenza ai veicoli provenienti da destra. Il conducente di un veicolo che abbia lʼobbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito lʼattraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo lʼobbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro questʼultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dellʼimputato). (Cass. Pen., Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 39391) [RIV0508P456] Il conducente di un autocarro militare che circola su area equiparata a quella pubblica (artt. l L. 24 dicembre 1969 n. 990 e 2 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973) deve osservare le norme del codice della strada, e ha perciò lʼobbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (art. 105 codice della strada previgente), adeguando la sua condotta di guida a particolare prudenza se la visibilità è impedita dai veicoli in sosta (salvo il concorso di colpa di colui che, pur avendo diritto di precedenza, doveva a sua volta adeguarsi alla predetta situazione) a meno che il mezzo proceda con un convoglio militare e lʼimpegno dellʼincrocio sia già avvenuto (art. 118 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393). (Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1561) [RIV0508P457] 33 pag25-40.indd 33 19-11-2008 9:03:21