I566 - CARTASI`-AMERICAN EXPRESS Provvedimento n. 12846 L
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I566 - CARTASI`-AMERICAN EXPRESS Provvedimento n. 12846 L
I566 - CARTASI'-AMERICAN EXPRESS Provvedimento n. 12846 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 gennaio 2004; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2003, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società CartaSì S.p.A. e American Express Services Europe Limited, volta ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90 con riferimento all’accordo stipulato tra le predette società e relativo alla costituzione di un’impresa comune per l’emissione e gestione di carte di credito, denominata Iconcard S.p.A.; VISTI gli atti del procedimento; VISTI, in particolare, i documenti acquisiti nel corso del procedimento e le informazioni reperite presso le sedi delle predette società in data 7 ottobre 2003; VISTI, in particolare, i documenti comunicati da American Express Services Europe Limited in data 11 dicembre 2003 e da CartaSì S.p.A. in data 12 dicembre 2003; VISTE, inoltre, le informazioni comunicate da CartaSì S.p.A. in data 12 gennaio 2004; CONSIDERATO, in particolare, quanto segue: I. I FATTI In data 9 aprile 2003, CartaSì S.p.A. (di seguito CartaSì) e American Express Services Europe Ltd. (di seguito AESEL) hanno comunicato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 287/90, la stipula di un accordo avente oggetto la costituzione di un’impresa comune, denominata Iconcard S.p.A. Quest’ultima è finalizzata all’emissione e gestione di carte di credito appartenenti al circuito American Express, che saranno commercializzate e distribuite sul mercato attraverso le banche aderenti a CartaSì. L’accordo comunicato concerne principalmente le attività di issuing delle carte di credito. In data 31 luglio 2003 è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società American Express Services Europe Limited e CartaSì S.p.A. avente ad oggetto l’accertamento della violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 con riferimento all’accordo sopra richiamato. Nel corso del procedimento è stato acquisito, in data 11 dicembre 2003, l’accordo denominato Financial Service Agreement, stipulato in data 27 gennaio 2003 tra American Express Europe Limited e SI Servizi S.p.A., avente ad oggetto la gestione in Italia dei servizi di processing e acquiring delle carte di credito American Express da parte di società del gruppo CartaSì. Nel corso del procedimento, da ultimo in data 12 dicembre 2003, è altresì emersa copiosa documentazione relativa alla fase antecedente alla stipulazione del citato accordo, nonché alla fase attuativa del medesimo. Dal complesso di tale documentazione è emerso che il gruppo CartaSì gestirà, tra l’altro, i servizi tecnici connessi all’uso da parte del titolare di carte di credito American Express, i rapporti commerciali con gli esercenti che accettano le carte American Express e l’affiliazione di nuovi esercenti. In quest’ambito, CartaSì gestirà anche, per conto del gruppo American Express, alcuni profili importanti dei rapporti con le banche, in simmetria con quanto è previsto nell’accordo di issuing oggetto di istruttoria. L’accordo di processing e acquiring, che pur presenta una sua autonoma rilevanza, risulta maturato tra il gruppo CartaSì e il gruppo Amex in tempi pressoché contestuali a quelli dell’accordo oggetto di istruttoria, relativo alle attività di issuing, e questi accordi attengono a profili complementari e interdipendenti delle carte di credito. In data 12 gennaio 2004, CartaSì ha comunicato che il gruppo è stato oggetto di una ristrutturazione societaria. In particolare, la società capogruppo, senza modificare la propria compagine azionaria, è attualmente denominata “SI Holding S.p.A.”, in luogo di CartaSì S.p.A. SI Holding S.p.A. ha conferito ad una società del gruppo, di nuova costituzione e da essa direttamente controllata, il ramo di azienda relativo all’attività di gestione delle carte di credito. Quest’ultima società è denominata, Cartasì S.p.A., come precedentemente la capogruppo. SI Holding S.p.A. detiene la partecipazione del 50% del capitale sociale di Iconcard S.p.A., mentre la società di recente costituzione CartaSì S.p.A., nell’ambito del conferimento del ramo di azienda sopra menzionato, subentra in alcune attività legate all’accordo di issuing. II. VALUTAZIONI Come già rilevato in sede di avvio, l’accordo di issuing tra il gruppo CartaSì ed il gruppo American Express costituisce un’intesa ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge n. 287/90 e solleva problemi di criticità concorrenziale oggetto della presente istruttoria. In questo contesto, si inserisce il diverso accordo in materia di processing e acquiring che rappresenta un’importante ulteriore forma di collaborazione fra il gruppo CartaSì e il gruppo American Express nel mercato delle carte di credito, nel quale quest’ultime detengono quote di notevole rilievo. L’accordo infatti delinea un coordinamento tra le parti con riguardo all’accettazione delle carta American Express presso gli esercenti e, quindi, alla diffusione delle stesse. Anche tale accordo appare, dunque, un’intesa suscettibile di valutazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90. Peraltro i profili del issuing e dell’acquiring presentano momenti di interdipendenza e complementarità, rafforzata nel caso di specie dalla pressoché contestuale maturazione dei due accordi. Pertanto la compiuta valutazione dell’accordo di issuing non può prescindere dalla collaborazione che il gruppo CartaSì e il gruppo American Express hanno posto in essere nell’ambito delle attività di processing e di acquiring. A quanto esposto e per altro profilo, si aggiunge che la ristrutturazione del gruppo societario CartaSì si riflette sulle parti del procedimento in quanto, in primo luogo, la capogruppo, in luogo di CartaSì S.p.A., è dal 1° gennaio 2004, denominata SI Holding S.p.A., e con tale denominazione essa verrà indicata quale parte del procedimento. Inoltre, alla capogruppo, è stata affiancata una società di nuova costituzione, denominata CartaSì S.p.A., alla quale è stato conferito il ramo di azienda relativo alla gestione delle carte di credito. RITENUTO, quindi, necessario ampliare l’istruttoria al fine di includervi la valutazione concorrenziale dell’accordo in materia di processing e acquiring intercorso tra il gruppo CartaSì e il gruppo American Express; RITENUTO che è necessario estendere il medesimo procedimento nei confronti delle società SI Servizi S.p.A. ed American Express Europe Limited, che hanno stipulato l’accordo di processing e acquiring; RITENUTO opportuno rendere conforme l’individuazione delle parti del procedimento alla intervenuta ristrutturazione del gruppo CartaSì e, pertanto, estendere il procedimento alla società di nuova costituzione CartaSì S.p.A.; RITENUTO altresì necessario, per le esigenze istruttorie derivanti dall’estensione oggettiva e soggettiva dell’istruttoria, prorogare il termine di conclusione del procedimento; DELIBERA a) di estendere l’istruttoria nei confronti di CartaSì S.p.A., SI Servizi S.p.A. e American Express Europe Limited; b) di estendere l’oggetto dell’istruttoria con riferimento all’accordo relativo ai servizi di acquiring e processing delle carte di credito American Express effettuati dal gruppo CartaSì; c) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente procedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, ovvero da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "E" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; d) che il responsabile del procedimento è il dott. Vito Meli; e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “E” di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate; f) di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30 luglio 2004. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro