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Protocollo Legalità

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Protocollo Legalità
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EETO
REGtONE DEL VENETO
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R1T/
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PROTOCOLLO Dl LEGALITA’
Al FINI DELLA PREVENZIONE DEl
TENTA TIVI DI INFIL TRAZIONE DELLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZA TA NFL
SETTORE DEl CONTRA TTI PUBBLICI DI
LA VORI, SER VIZI E FORNITURE’
Venezia,
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REGJONEDELVENErO
PREMESSO
che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tia
amrninisfrazion pubbliche, stabilisce che le stesse posoao sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare To svoigimento in coflaborazione
cli attivit di interesse comune;
the 1arL 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, ii. 48, relativo ai Protocoii
di intesa e accordi da sottoscrivere con gil organi statali ed enti pubbiici,
stabilisce the, at fine di garantire efficaci ed efficierth forme di monitoraggio
del mercato dci pubbilci appaiti e di prevenzione del fenomeni criminali, la
Regione prornuove Ia stipulazione e Ia periodica revisione di protocoili di
intesa con gil organismi istihizionali preposti il cont-rasto del crirnirw
oranizzato e mafioso, operant-i net Lerritorio del Veneto;
che, con Decreto dci 14 marzo 2003, ii Ministero dell’Interno, di concerto con
ii Ministero della Giustizia ed ii Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporif,
ha disciplinato le procedure di monitoraggio deHe infrastrutture e degil
insediarnenti industriali coimessi alla realizzazione deHe “grandi opere” per
Ia preven.zione e Ta reprcsione di tentativi di infiltmzione maiosa;
che I.’arL 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione
di talc azione cli rnonitoraggio a tut-te le opere pubbliche att-raverso im
arnpliamento dci poleri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvaiendosi dci
Gruppi Jxtterforze di cal al citato Decreto dcl 14 rnaro 2003;
the, con Decreto del Preside:,t? delia Renubhlica 2 agsto 2029, n. 150, è stto
adotcto it Regolamento che disciplina ii rilascio dde ii ormazic-ni antimafia
a seguito di accessi e acertanenti nei cantieri delle iraprese int2rcssate
all’ esecuzione di Ta von pubblici;
the, aT fine di iribc’durre u1tanni stringenti control! volU a scongiurare
eventualj tiaici ilieciti da parw di sn-ggeLLi coJiusi con Ia mafia, è stata
approvata Ta Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante ‘Piano straorclinario cuntro
REGIONE VENErO
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa anthnafia” che
prevede, tm l’altro, all’art. 3, ta tracciabilità dci flussi finanziari connessi ai
contratti pubblici di lavori, servizi e foniiture di beiii;
the,
con
Decreto Legislativo 6 settembre 20IJ, n.159,
e
stao adottato ii
“Codice delle leggi antirnafia e defle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di docunientazione antirnafia, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, nJ36
“;
che, con Decrelo del Presdente del Consiglia dci Ministri 30 agosto 2011,
sono slate dettate norme per Ia promozione dell’istituzione, in ambito
regionale, della stazione unica appa.tante, attmaverso Ia sensibilizzazione dlle
Amministraziord aggiudicatrici;
che ii 21 novembre 2000 ii Ministero deH’tntemo e I’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra
I’altro, a consegu!ie, tmmite te Prefetture, Ta promozlone e la tutela della
legalita e trasparenza nd settore degli appalti attraverso appositi “Protocoffi
di Legalita” Ira Prefethire e Amministrazioni Pubbiiche e/o soggetti privati
interessati;
the I’esperienza anche a liveio territoriale ha ditnostrato die i protocoili di
legalita assumono una vaienza significth’a ucla capadità di anticipare Ia
soglia delle vet ifiche e, di corisegucuza, della prevenzione animafia, in
quanto rafforzano la ret:e di monitoraggic e consentono di esteiidere i
contrulli a furniture e prestazioni di servizi altrimenti esciuse dalle cautele
antirnafia;
ch, anche alla lice della direttiva adottal-a in rnateria in data 23 giugno 2010
daT i\.[initro dell’intemo, risulta opportuno aggiornaic ed estender tali pattL
valorizzando ii livello regionak per uniformare ± contci:uti i’Teto aih
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(JP,i\7ENETO
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REdONE DFLVENO
diverse stazioni a.ppaftanti e cog]ire gil uilericri vantaggi che possono
derivare dalia realizzazione di un’unica rete di monitoraggo uifrapicvinciak;
e
interesse anche delle stazioni appaltanti, del conbaenti generali e dci
concessionari di opere pttbbliche assicurare il rispetto della Iegalità e
difendere la realizzazione deli’opera da teniativi di infiltrazione imifiosa,
che
atbaverso una pi intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo ji
contrasto dci tentativi di infiitrazione criminale, in un quadro di sicurezza
pubblica garantita e pattecipata;
che le province venete sono interessate dalla realizzazione di iinportanti
opere pubbliche die determinano, per volume d’inveshneno, complessita e
durata dci lavori, un rilevante impatto sui tern tori di competenza;
che sono fatte salve Ic disposizioni dell’arl. 176, 3° comma, left. e) del Digs.
12 eprile 2006,
it.
163, relative aIl’affidarnento degli interventi al Contraent
Generale;
c.he il precedente Protocolio
d’intesa,
sottoscritlo Il 9 gennaio 2012, tra le
eneto, i’ANCT Veneto e Ia
T
Prefetture dcl Veneto, l’Unione Province del \
Regicne de Veneto. avente durata di due anni dalla data della spula,
scadut cli vaiidità, per cul
si
rende necessanlo procedre
fl1C
e
sottoscnizione
del presente Accordo di iegaiità. riproponendo i contenud del prececiene
Protocoflo, con i necessani aggioi’na.ment ed integraziDni
che
e
parti intendono
nproporie
dintes per le fnaiià suespste.
Ia sottoscriziofle del citato Protccollo
iTh
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VENETO
REGIONE DEL VENErO
che in data 15 luglio 2014 i Minisho dell’Interno ed i Presideute
dell’Autorità Nazionale Anhcorruzione hanno sottoscrifto un Protocollo
d’irttesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per to sviluppo di una
coordinata azione di prevenzione dci fenorneni di corzuzione e, pici in
generale, di indebita interferenza riella gestione della cosa pubblica;
the ii settore dci contratti pubblici continua ad essere tuttora una dde aree
pin esposie ai tentathri di infilfrazione delle mafie, ma anche alle interferenze
e pressioni dci cotnitati d’affari e della criminalita cotnune;
the, in linea con quanto diposto daila. Legge n. 190/2012, risulta
fondamentale die alla repressione sot piano puramente penale si affianchi
una capilLare azione di prevenzione in via an-iministrativa che possa far leva
non solo sul rafforzarnnto degli st-rumenff normativi, ma anche su quelli di
carattere pattizio;
che ppare, pertanto, sftategico arnpliare l’ambito di operatività dci
Prot-ocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaitanti anche oltre ii
tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per fame un mezzo di
prevenzione di portata phi generale, capace di interporre efficaci L’arriere
cont-i-o Ic intei’ferenze iLlecite nelle procedure di affidamento dci contrati
pubblici;
chc E interesse delta parti promuovere ed avviare iniziative cn1.aboative
‘olto a poteuziare Ia cornice di legalita nd segmento di coritrati pubh.ici,
at-traverso l’inh-oduzione, accanto ali Iradizionali clausole antimalia, di
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pa±uizfoni tese a r
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REGiONEnrLV?TETO
orzare gli impegni aila irasparenza e ella legalita, pure
in ambiti non stretaniente riconducibili ai iischi di ggressiene ca parte del
crinin orgnizato;
die, in linea con Ia discipliiia pattizia gi vigente circa l’ohhligo di denuncia
dci tentaivi di estorsione, appare opportuno introdurre nei presente
Protocollo di IegnIit apposite clauso!e volte a riconoscere nile Stazione
appattante Ia potestà di azionare Ia claus’oia risolutiva espressa, ai sensi
deIi’art. 1456 c.c., ogni qualvolta I’impresa non din comunicaione dcl
tentaL-ivo di concussione subito, r:sultante da una misura can telare a dat
disposto rinvio a giudizio nd
confronti deiVarnministiatore pubbtico
responsab He dell’ aggi udicazione;
che, per Ic finali di ciii sopra, appare indispensahile introdurre, aliresi, nd
presente Accordo, Ia possbz1itv. per Ia Stazione appaitante di ativare lo
strumento iisohutcrio in htti i casi in cul, da evidenze uudLziarie conso!idate
in una misura cautelare o in un provvedixnento di rinvio a giudizin, si
paleslno accordi corruttivi ta ii u•ggetIo aggiud:catore e I’impresa
aggiudca:ana;
ch i’a.ttivazione di tjdi strumenti risohutri dovr esseie coordnatn con i
poteri attribuiti aH’ANAC dat Decreto Lc2ggc n.
fr
ii.
REGIONEE.VENYrO
R1TENU’TO
the Ia rete di rnonitoragg!o costituita al fine di prevenir Ic infilh’azioni della
crirninalità
organizzatn
nella
realizzazione
dde
opere
pubbliche
e
necéssariarnente una rele aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in
grado di coniribuire alL e esigenze prospet±ate;
die risdta indispensabile adottare con imniediatezza le nilsure, anche
organizzative, per Ia scrupolosa ed uniforrne attuazione degli indirizzi di cut
al citato Protocollo d’intesa del 15 Iugio 2014, nello sforzo cornune di
prevenzione dci fenorneni di corruzione e realizzazione delia trasparenza
amrninistrativa;
TUTTO dO’ PREMESSO
Le Prefetture—Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto;
Ia Regione del Veneto, anche in rappresentanra delle UU.LL.SS del Venetc’;
[‘A>Cl Veneto, in rappresentanza dci Comuni veneti;
I’UPI Venet,
in
rappresentanza dde Province venete;
corn’engono cli s3ttoscrivere Il presente Protocollo d’intesa, riproponndo.
con i necessani agiornamenti ed integrazioni. i contenub dci Protocoio
ct’intesa, sigiat-o ii 9 gennio 2012, ai fini della preenzione del tenativi d
infiltrazione della crimirulita organzzata nd seLtore dci con rd puhLici di
Iavoni, se: izi e for!liture. per tine durata di tre anni.
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(URI
\1ETO
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REGIONE DZLVENErO
ART. 1
Oggetto
Ii presente Protocollo di iegaiità ha ad oggetto Un potenziarnento dei coniaofli
antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni c’rirn!naii ed assicurare ii
prerninente interesse pubbhco alla Iegalità ed alla trasparenza nelI’arnhito dci
pubbhci appalti.
ART. 2
Clausole e condizioni atti di gara
Le stazoni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negil atti di gara
e nei contrati c/a net capitolati speciali d’appalto, compatihilniente con Ia
disciplina gerierale prevista dalla legge e con Ic disposizioni cornunitarie in
‘igore per J’Itaiia, clausole a condizioni idonee ad incrementare Ia sicurezza
degil appalti e Ia trasparenza deLle relative procedure, sopratWito per quanto
concerne Ia prevenzione del tentativi di infiltrazione criminale, curandonc
l’applicaziane.
Si impegnano. altresi, a concordare I’inserirnento negli atti di gara e/o nd
contratti di eventuali ulteriori clausole e condzioni die pohanno in
prosieguo essere s uggeri Ic dalle Prefetture.
Al fini suindicati Ic stazione appaltanti acquisiscono JaJIe imprese
esecutrici degli appalti oggetto del presente ‘Protocoilo di Legalit’ I dati
angafici deJia ditta, ii odice Iiscale Ia rnatricola F’JPS, ji ccdice cliente e
Posizicne Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazioiie che attesii
Ta rego:ariL citriuti’a dciI’azienda attraverso ii D.U.RC.,
ncnché,
nella
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sENETO
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REGIONE DEL VENETO
fase deIl’esecuzijne, Ia doctimentazione che certichi [a regolarità dei
versarnen!i deile ritenute fiscali sui redditi da avoro dipendente e dell’TVA
dovuta
dal
subappaltatore in
relaziorie
alie
prestazioni
effettuate
nell’ ambito del rappc’rto di appalto -subbappalto.
La docurnentazione in questione sara tempestivamente inviata a cura della
stazione appaltante alla Prefettura, per Ic opportune verifiche anche cia
parte del 11
Gruppo Interforze costituito presso le Prcfethire, con ii compIto
di .svolgere atvitã di monftoraggio, prevenzione e repressione di
violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori,
servizi e forniture ed i rapperti di lavoro instaurati con Ic rnaestranze in
inateria di regolari1 centribuhva ed assicurativa, infortunistica do di
malattie professienali.
Le stazioni appakanti
Si
impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara
e/o nei contratti
I’ohbligo deil’appa[tatc’re, ad inizio [avon, di comunicare alia stazione
appaitante per ii successivo inoltro alla Pretettura
leIenco di t-utte le
iraprese, nche con riferiniento ai lore assetti societari, coinvoite in maniera
—
—
diretta ccl indiretta neila .reril:ZzaZrone deliopera a btOiO da suhappataIori e
di subconrraenti, con rguardo nile tormture ea ai serviz riter.uti “senstbiii’
di cui alYAllegito 1, Icuera A)
.Pi-o[ocollo
—
the feima arte ntcgrante del presente
nonch ogni eventuIe variazione de!Jo stesso elenco,
successivarnen te in te-venu ta pci’ quatsiasi IllOt ye;
-
clausole risoluti.ve espress. cia inserire anche nei subappalti, nei subcontratti,
nc:ché nei contratti a valle stipuini dtii subcofraenti. al fine di procedere
auternatjcnmente aI1i risoiuziune del ‘irioIo contratWae a seguito dell’esito
inLe’dttivc deile informative ‘tnUmifia, di ml aWart. 84 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 139, rese daile Prefetture ai sensi dcl presente Protocoilo.
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REGIONEDELVENErO
Ia prevsiore di un’apposita clausola in ±orza della quale, nd caso ci-te le
tfltOmflWZiOfl atnafia’ di cu al:’art. 84 del Digs. 6 seembre 2011, it 159
abbiano data esito positivo. ii coritratto è risolto di dint-to e sara appicata una
penale a if t.1o di liquidazione forfettaria dei dannrnella misura del lii% di
valore dcl cont-ratto, salvo il maggicr dannto, Le somme pro’.’enienti
dall’applicazione di eventuali penaU sono affidate in custodia aIl’appaltatore
e destiriate aJi’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell’interven:o, secondo le indicazioni che le Prefetture farann aJ’uopo
pervenire;
ulte.niori clausole con Ic quali le stazioni pubbliche appaitanti si riservano di
vain tare gil ulteriori ed eventuali elernenti comunicati daile Prefetture ai sensi
delI’arL 1 septies del Deereto Legge 6 set-tembre 1982, n. 629, convertito nella
ai fini del
Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni
gradirnento dell’irnpresa sub-affidatania, ai soil tni deile va.utizioni circa
I’opporturuta della prosecuzione di un’attivitA imprenclitoriale soggetta a
—
control IC) pubblico;
l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dat-i anagrafici ii codice fiscale ii
nuniero d’iscrizione all’INPS (rntricola), alI’INAIL (codice diente e posizioru
assicurativa terntonale), alle Casse idili o ad altio Ente paritetico, se diveiso
per categoria, con specificaziortc’ della sede di rifenirnento e, se del caso, dci
a
rnotivi di mancata iscnizione, anche per Ic iniprese subappaltatnici;
l’ohbligo per i’imprcsa aggiudicataria di iiominare tnt referente di cantiere,
con Ia responsabil:tà di tenere costantemente aggiurnitto e disporJtiie w
rapporto di caritiere, contenerLte l’elenco norninativo dcl personale e dci
mezzi die a qualsiasi HLoIo operano e sono presenti presso il carere
(Ailegato 1, lettera C, ci fine di conseraire Ic necssarie verifche ai irnafia da
espietarsi anche aitravetso ii ricorso al potere di accesso di cm ail’art. 93 di
Decreto Lecislativo 6 settembre 2011, n, 159;
un espresso riferiniento a tuLli gli obblighi denianti dal presente accordo con
I’irrpresa aggiudicataria.
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REG!CNE DEL VENETO
Nel bando di gara verrà. i:ioire, introciotta la clausola secondo a qUale
Vimpresa iggiudcataria si irnoegna a rifrire tempestivamente alla stazione
appaltante ugni illecita richiesta d danaro, prestazione o aifra nti!itâ, ovvero
offerta di protazione, the venga avanzata nd corso dei1’eseczione dei lavori
nei contronti di un proprin rappresentante, agente o dipendeite. Analogo
obbilgo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto
che intervenga a qualunque tflolo nelia realizzazione dell’opera; nel hando di
gara sara, aifresi, speciicato che gli strumenti contTattuaH dovranno recepire
tate obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbllgo di denuncia
all’Autorità giiidiziaria dei fath attraverso i quail sia stata posta in es&ere Ia
pressione estorsiva ed ogni aitra forma di iiIcita iriterferenza
Net baido verrà, altresI,
una causoia die preveda il divieo alie
imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di azieide già
parteciparth alla medesima gara.
introdotta
impegnano, altresi, a valutare Ia previsione che I bandi di gara ed i confrati
contengano la clausola che preveda ehe la mancata comunicazione dci
tentat-ivi di pressione ciiminale da parte defl’irnpresa appaitatrice porirã aila
risoluzione del cantratto ovvero aila revoca trnrnecliata deWautorizzazione al
Si
subccntrat-to,
ART.3
Prevenzionc interforze ifiecite ed oneri a carico della Stazione appaitante
In occasione di ciascuna crie gare itdcte per Ia reaHzzazic’ae deii’apvaIt di
cui a pr€ent 7r[ocoflo. Ia Staziune appaiLnt si Lmpegnt:
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REdONE DEL VENEIO
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a predisporn nella parte relativa alle dichiara.zioni sostitiil-ive legate al
disciplinare di gara, da rendere da parte dcl concorente, Ic seguer
dichiarazioni:
a) causola n.
:
“Ii
contraerite appaltator? si impegna
a
dare
comunicazione tempesiva alla Stazione appaltate e alla Prefettura, di
tentativi di concussio.ne che SI SidflU, in qualsiasi modo, rnanifestah iiei
confronti dell’irnprenditore, degli organi sociali o dci dirigenti
d’irnpresa.
II predefto adempirnento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e ii relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa dcl contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del cc. ogni
qualvolta nei confronti di pubblici anuninistralori the abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto. sia
stata disposta misura cautelare o sin intervenuto rinvio a giudizio per
ii delItto previsto daII’art, 317 del c.p”
b) clausola ii. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cc., ogni qualvolta ni
confronti dell’irnprenditore o dei comporienti Ia compaginc sociale, o
dci dirigenti dellimpresa, sin stata disposia misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per talitno Jei delitti di Ciii agli artt, 317
c.p,, 378 c,p., 319 ep., 319-bis c.p., 319-ter c.p,, 319-quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 33 c.p. e 353-his c.p.”
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, i’esercizio della potesth
rIsolutoria da pane della Stzione appaitunie è subord ins to aim previa intesa
con 1’ Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tel fine, Ia Prefeltura competente, avuta coniunicazione da pane della
Stazione apaltant€ della volontä di quesi’uitina di avval€rsi della cleiusoL
risolutiva espressa di
ciii
allart. i56 cc., no dare cornunicazione all’Autonità
Nazionalc Anticorruziona, che pofr ‘alti tare
so, in
lterna.ia ali’ipotesi
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RcIorcEDVENEro
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risolutona, ricorrano i presupposti per a prosecuzione Lid rapporto
confrattuae tra Stazione appaitante ed impresa aggiudicataria, aile
condizioni di cui aIl’art. 32 del Decreto Legge citato in premssa.
ART. 4
Moda1ià di trasnilssione alle Prefettuie dde informaziord relative alle
ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute
“sensib iii”
Per consentire urui piü ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo
ai flz-ii antirnafia, cosi come previsto daIl’art. 1 dcl presanie Frotocoflo, le
stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puiituale osservanza di
quanto previsto daJI’ait. 95, comma 3, dcl D.Lgs. 159/2011, the configura in
capo alle stesse i’obhligo di informare ternpestivarnent ii Prefetto copetente
uer territoio della pubblicazione del bando di gara, neT caso di opere
pubbliche di
importo
pan 0 SuperiOre a quello previsto daila normative
comunitaria,
Per agevolara, in particolare, ii mcnttoraggo prevcntivn deile cave
maggionnente prossirne alie arc-c di cantiere, Ia Regione del Veneto si
mpegna affinché sin fomilo, a scadeuze peniodiche, alle Preftture
territenia imente competen ti un quadro nforma tivo esauriente sut soggefti
concesszonar, al Fine d aertare I diletziva htoIarih eLe attrita ni
estrazione rninerari.
Le stazinni
appaltanti si iinpegnano a comunicare tempestivarnerte aim
Piefeftura competente, ai thu delie veriliche di cu aU’art 84 dcl D.Lgs C’
eierhre 2011, n. 159, i dati di cid allAllegato 1, !etteri B)r eu ciasLuIua
inipresa esectnice degli appati, subappaiti, u
Forrutwre o aifii tiDi di
ser’izio, ceme
di seguito indicatc:
12
(iL,:
/3),
REGIONEmi.VENrO
appati di lax on di bporto uguaie o superiore a C 5.i8b00,0l;
appalti di servizi e forniture di importo uguale o sueriore a C
207.000,00;
o
sub-contratU, anche softo la soglia prevista aLl’ani. 91 del D.Lgs. 6 settexnbre
2011, n. 159, afferenti le ed, attività usensibiiiF elencati nell’ Aliegato 1,
-
(e tutti gil affidarnenti a vaile
lettera A) del presente Protocollo
delt a ggiudicazione principale) di q uaiunque importo.
—
Per detti sub-cont-ratti I’autorizzazione di cuf all’arL 118 del ID. Lgs. n.
163/2006 puo essere rilasciata
previa
esibizione delrautocerficazione di cui
ali’art. 89 del D.Lgs. ii. 159/2011, ferina restando Ia successiva acquisizione
deHe informazioni prefettizie.
Le paz’ti possono, comunque, porro in essere iniziative pathzie di prevenzione
antimafia phli stringenti, con soglie di iniporto iriferiore a quelli suindicati, in
presenza di cpere pubbliche di rilevante inIptto che possano 1)resent1re
maggiore rischio di esposizione a tentativi di infilirazione.
Le parli, altresi, possono concordare d effettuare ‘erifiche ant-imafia ariche in
fase anteceden..e afl’aggiudicazione, nonché prevedere di estendare Ic
venfche e I’acruisizione delie informaziorui antirnafia anche alie tipo!cgie di
pzioni di servizi e forniftrc non inquadrabili tra quelle ritenute
‘sensibiii” elencate nell’ Allegato l, lettera A) del presente Protocollo.
—
L’infomaziane antimafia va richiesta dai soggetH d cui all’art. 33, cororni 1 e
2, del citato D.Lgs. n. 359/2J11, alla Prefettura seconds te modalità e le
procedure previste dagli aift. 90 e 91 del predetto D.Lgs.
Sono sottoosH aila verifca antirnafin i scggett Ji cui aLl ar. 85 d D.Lgs. n.
159/2011
In paiicclare. Ic cert-ificazioni anHma fia dovanno essere rihieste aila
Prefei-ura della provincia ndlla uuaie hanno reskienza o sede Ic persone
hsche o
I@
soc1Lta o i consvrzi. e
:mnrese ppaItatrcr, Ic assocxazion, Jc.
ah-v-e, au-e.s, nouza aTh Peet-ura della :rin ove si svolge opea
ii se-izio o la fornitira.
13
0
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REGICN1 nsLVFNErO
Ne caso di opere che interessano II territorio di piu province (es. strad&, al
fine di consentire l’espletarnento dei pcteri dz accesso nei cantieri, Ia s1azione
appaltante invierä alle Prefettare neressaIe un programma dci lavori,
aggiornato t-rimestralmente, che consenta di avere cognizione Jet territori
interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dci tempi di reaiizzazione.
Ai sensi di quanta disposto dalVart. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge
novembre 2012, it 190, e daT decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 aprile 2013 “Modalità per l’isituzione e l’aggiornamento degli elenchi dci
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui allart. dall’art. 1, comma 52, delIa Legge 6
novembre 2012, n, 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servi7i ed esecutori non soggeth a tentativo di infiltrazione
mafiosa (“white list”) presso la Prefeth!ra delia proviricia hi cui l’irnpresa ha
sede, per le attivitá indicate nel comma 53 dell3 Legge citata, soddisfa I
requisiti per l’informazione antimalia anche ai uini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti a subconiratti relahvi ad attività
diverse da queie per cui essa è stata disposta.
ART. 5
Revoca e risoluzione del confra Ito
Qualora, a seguiti deile ‘.‘erifiche elfettuate ai sensi deil’art. 84 del D.Lgs. 6
setbainbre 2011. n. 159, cn-iergano eicmenti reiativ a tentativi cli inf.iitraziorie
irafiosa nelie società a imprese inteiess.it, Ia Prefetbra ne darà
appuiltante, Ia quale applicherà o farã applicare Ia
clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevsa nd barido e net
ontratti a valle ineren-i Ia rea]izzazic’ne deIl’opera a Ia Iornliu.ra det beni c/a
coniunicazione alla staziane
serizi ela reativa paule.
14
7,.,’
.
‘I’
REGI0NEDELVENTO
Qualora l’informazione non venga rilasciata nei ternthil cli cui ai commi 2 e 3,
deli’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, 1 soggetti di cui
all’aricoLo 83, commi 1 e 2, procedoro anche in asseiza dell’informazione
antimafla. Xci casi in cui successivamente alla stipula del contratto e dcl
subconh-atto o alI’a utorizzazione del subappa! to, vengano rilascia te
informazioni interdittive, si applicano Ic disposizioni previste dal citato
articolo 92, conimi 3,4 e 5.
Trovarto, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalli
puhblicl. degli imprenditori non in possesso dci reuisii di ordine gen?rale cli
cui aii’art. 38 dcl Decreo Legislativo 163/2006.
ART. 6
Tracciabilità del flussi finanziari
Nel]’ott-ica
della preveuziorie
di
inHitTazioni
crirninali
negli
appalti,
suhappaiti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziarnenti
pubblici, anche europei. cia perseguire anche attraverso lo sthtmento delta
“tracdabilità dci flussi Finanziari”, nelle transazioni finanziarie corinesse, in
par ticolare, ai contrath pubblici di lavori, servizi e forniture di herti, l’stazioni appaftanh si impegnano a rispettare gil adempirnenti previsti
dailart. 3 delia legge 13 agosto 2310, n. 136 recante “Piano straordinaiio
contro Ic mafie”, conic modificab dagh aitt. 6 e 7 dE Decreto Legge 12
n’ivinhre 2010, n. 187, coriverti& in Legge 17 diceinbn 2Ch, n. 217, recante
‘Misure urgeriti in materia th sicurezza”;
Xell’amhito di cleti adenipinientl le siiddeth sLazicrni appaJtnti devono
verificar che
r.ei
ccutraU-1 sottoscr to agii a}pllta toii con i sL:bappaliatori ed
coitracriti dea Filiera d1le imprese sin sta!n inserita, a pen.i di ratflità, Ia
CIULISCLa con h quale cascuno di essi asurne d2tto o’ligo di
cciaL’iiit dci
i
flussi finanziari.
4;
,
(;
N
Per Ic medesime finalità e per prevenire, albesi, eventuali fenomeni di
riciclaggio, nonché aifri çavi reati, i soggetti aderenti al presente Protocolio Si
impegnano ad effettuare i agamenti o le transaziorii finanziarie
esciusivarnente per ii b-arnite di intern-iediari autorizzati di cui all’art. 11,
comma 1, lett. a) e b) dcl D.Lgs. 231/2007, cioe banche e Paste itdiane S.p.A:
Le stazieni a ppaltant-i richiameranno il niedesirno obbligo di acciabiIità dei
flussi finanziari .nei confronti delie imprese contraenti con previsione, in caso
di vioiaz.ione, della risoluzione immediata dcl vincolo contrattuale a della
revoca d ell”autorizzazione a! subappalto/ subcoathtto;
I soggetti cl-ic aderiscono a! peserite Protocollo si impegnano a far si die i
conimiftenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria
spettanza. cusiodiscanc in rnaniera ordinata e diligente Ia documentazione
(ad es. estral.to car to) the attesta i rispetto dde norme sulia tracciabilità delle
operazioni finanziarie e delle rnovimentazioni relative ai contra[ti di
esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture. in rnodo da
agevolare le eventuali veri&he da parte dci soggetti cleputati ai controHi.
ART. 7
Efficacia del Protocollo di legalità
II Protocollo che le patti sottc’scrivono, ciascuna per quanta di cmFetenza, in
reIaiond agli impegni espressainente indicati, avrã efitto irimeciato e avrà a
dirata di tre anni a dewrrere dalla data odierna.
Le parti si irnpegnano ad avviare, tre insi prima delia scacfenza de
ProtncoH Un confron!o pe ii riiuIoo dePo stsso.
Venezia,
Lcrto, pprnvato e fitoscrittc)
1(3
j,._
I}
v.
REGION] na VErrro
IL PREFETTO DI VENEZIA
‘L PES1D
DELLA
REGIOXE
/
I,
fLPREFETI’O 41 VERONA
IL PRESIDENIE DELL’UNTONE
‘I
DELIA PROVINCE
9k 4hio
JV’EFETTQjH’ADQvA
/
IL PREF .I’T
IL PRESIDENTE IYELLAESOCJAZIONF.
REGIONALP COvrU] DEL VENETO
DI VICENZ.
11
1L PPEFETTO tX TREVISO
___44-
91L P’
OVIGO
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IL PRE,IEJTO DI ELLUNQ
I
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—-
17
;
711T
REGI0NEDVENETJ
ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITA’
A)
“SENSTRILI”
trasporto di materiali a discarica;
trasporto e sma1mento rifiuti;
IMPRENDITORIALI
RITENUTE
-
-
-
-
-
—
-
-
-
-
fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
EorlliWrLI e/o trasporto di calcastruzzo:
fornitura e/ o trasporto di conglomerato bituminoso;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
fornitura con posa in opera e noli a caldo;
servizio di autotrasporto;
guardiania di cantiere;
fornitura di servizi, di logislica, di supporto, di vitto e di aUnggiamento di
personale.
13) DATt DA FORNIRE ALLA PREFETTU.RA
Per ii rilascio delie certificazioni antirnafia ai sensi d& presente protocdllo è
ind.ispensabiie aliegare la dichiamzione sostitutiva afla camera di commercin,
unitamente alle dichiarazione sostiftitive relative ai farniliari conviventi di cul
aIl’arL 85 del Digs. nJ59/2011,
Per ogni singola impresa comunque impcgata neIh realizzazione de[i’opera
pubblica anche per gli affidanicnti o sub affidameuti saranno forniti i seguenti
-
—
dati:
Per tutte le Ditte a Sod eta:
codie fis’aIe;
matrico]a [NPS,
codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
documentazione the attesti Ia regolarit con rihuiiva deIl’azienda, aftraverso ii
D,L.RC;
in Ease di esecuzione. documentazione die certifichi Ia regoladtà del
versnuenti delie ritenute fiscai sni redditi da Invoro dipndene e dcli’LV.A.
-
-
-
-
is
‘I
-
i/”<”
REGIONE ntcVFro
da subappatatore in relaziorte aile prestazioui effettuate nell’ambito
del rapporto di appalto-subappalto.
CIOVUta
Affidamenti sub affidamenti:
eve ntuale ATI o consorzio di appartenenza;
eventuale quota di partecipazione all’ ATI;
mob di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
irnpresa da cui ha otenuto l’affidamento (lavoro, fomnitura o servizio);
—
-
-
-
-
-
-.
-
-
oggetto;
data della richiesta;
data dell’aggiudicazione;
in’porto
C) DATT CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANT1ERE”
2. II c.d, ‘;‘cpporto di crnzLiie” dcr?rt con teneje ogni utile e detta,lialn inthcazione iciativa
(die pi’it’ dO realizzeiie Con (tiuiicazwne dela thtta mcaricata, dcl!e huglic (o tehu) dci uwzzi
-iorn.aluiente precnh in ca tire, dcWmipresi c/u di e’cntirn1i nit-re dtte cite opertmo in
iegime di fhiIaiizcizto, stihappalto o assirnilabik ucla settitnima di riferunento c degli
iL!tel-ijri veicol.i CIII’ COfli1U7t!C (zz’la’uzo (TCC9SSO (11 cantere, 1h?l çuaie Si douraniw aitresI
indicauc i ouriwiiz’i di tutti i dipeirde:-ti clii’ sarwno iinpcgirati iele itzvornicni a1l’nztr;w
di’! cr7nEiel’, no?wl! (k’lIc pcrscnze a toiznte uiliaccesco pe; iiltvo r’totiru.
2. 1 rzczzi dci fornitori e dei ferzi i-asportaioi i per le forniture iiece’s.carie ai ceutieri Ic cui
non SCflC) ez;enin’nrnentc ode, sarmziw :deitucrcü nwdimtle ii do_nineuto di
ti-asuorlo ed ii Rejercnle di c-inhere iijcIierâ one neccsstiio, in rr&iime delie !nriture nile
Fcize Ll
19
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