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Protocollo Legalità
/UpJ EETO REGtONE DEL VENETO /kG8E71 R1T/ 1i?O/ç PROTOCOLLO Dl LEGALITA’ Al FINI DELLA PREVENZIONE DEl TENTA TIVI DI INFIL TRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZA TA NFL SETTORE DEl CONTRA TTI PUBBLICI DI LA VORI, SER VIZI E FORNITURE’ Venezia, ./• , S ‘ - (7 f 7 Lt “ JT] REGJONEDELVENErO PREMESSO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tia amrninisfrazion pubbliche, stabilisce che le stesse posoao sempre concludere tra loro accordi per disciplinare To svoigimento in coflaborazione cli attivit di interesse comune; the 1arL 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, ii. 48, relativo ai Protocoii di intesa e accordi da sottoscrivere con gil organi statali ed enti pubbiici, stabilisce the, at fine di garantire efficaci ed efficierth forme di monitoraggio del mercato dci pubbilci appaiti e di prevenzione del fenomeni criminali, la Regione prornuove Ia stipulazione e Ia periodica revisione di protocoili di intesa con gil organismi istihizionali preposti il cont-rasto del crirnirw oranizzato e mafioso, operant-i net Lerritorio del Veneto; che, con Decreto dci 14 marzo 2003, ii Ministero dell’Interno, di concerto con ii Ministero della Giustizia ed ii Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporif, ha disciplinato le procedure di monitoraggio deHe infrastrutture e degil insediarnenti industriali coimessi alla realizzazione deHe “grandi opere” per Ia preven.zione e Ta reprcsione di tentativi di infiltmzione maiosa; che I.’arL 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di talc azione cli rnonitoraggio a tut-te le opere pubbliche att-raverso im arnpliamento dci poleri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvaiendosi dci Gruppi Jxtterforze di cal al citato Decreto dcl 14 rnaro 2003; the, con Decreto del Preside:,t? delia Renubhlica 2 agsto 2029, n. 150, è stto adotcto it Regolamento che disciplina ii rilascio dde ii ormazic-ni antimafia a seguito di accessi e acertanenti nei cantieri delle iraprese int2rcssate all’ esecuzione di Ta von pubblici; the, aT fine di iribc’durre u1tanni stringenti control! volU a scongiurare eventualj tiaici ilieciti da parw di sn-ggeLLi coJiusi con Ia mafia, è stata approvata Ta Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante ‘Piano straorclinario cuntro REGIONE VENErO le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa anthnafia” che prevede, tm l’altro, all’art. 3, ta tracciabilità dci flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e foniiture di beiii; the, con Decreto Legislativo 6 settembre 20IJ, n.159, e stao adottato ii “Codice delle leggi antirnafia e defle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docunientazione antirnafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, nJ36 “; che, con Decrelo del Presdente del Consiglia dci Ministri 30 agosto 2011, sono slate dettate norme per Ia promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appa.tante, attmaverso Ia sensibilizzazione dlle Amministraziord aggiudicatrici; che ii 21 novembre 2000 ii Ministero deH’tntemo e I’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra I’altro, a consegu!ie, tmmite te Prefetture, Ta promozlone e la tutela della legalita e trasparenza nd settore degli appalti attraverso appositi “Protocoffi di Legalita” Ira Prefethire e Amministrazioni Pubbiiche e/o soggetti privati interessati; the I’esperienza anche a liveio territoriale ha ditnostrato die i protocoili di legalita assumono una vaienza significth’a ucla capadità di anticipare Ia soglia delle vet ifiche e, di corisegucuza, della prevenzione animafia, in quanto rafforzano la ret:e di monitoraggic e consentono di esteiidere i contrulli a furniture e prestazioni di servizi altrimenti esciuse dalle cautele antirnafia; ch, anche alla lice della direttiva adottal-a in rnateria in data 23 giugno 2010 daT i\.[initro dell’intemo, risulta opportuno aggiornaic ed estender tali pattL valorizzando ii livello regionak per uniformare ± contci:uti i’Teto aih c’ (JP,i\7ENETO / ‘‘ - •H 1 REdONE DFLVENO diverse stazioni a.ppaftanti e cog]ire gil uilericri vantaggi che possono derivare dalia realizzazione di un’unica rete di monitoraggo uifrapicvinciak; e interesse anche delle stazioni appaltanti, del conbaenti generali e dci concessionari di opere pttbbliche assicurare il rispetto della Iegalità e difendere la realizzazione deli’opera da teniativi di infiltrazione imifiosa, che atbaverso una pi intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo ji contrasto dci tentativi di infiitrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e pattecipata; che le province venete sono interessate dalla realizzazione di iinportanti opere pubbliche die determinano, per volume d’inveshneno, complessita e durata dci lavori, un rilevante impatto sui tern tori di competenza; che sono fatte salve Ic disposizioni dell’arl. 176, 3° comma, left. e) del Digs. 12 eprile 2006, it. 163, relative aIl’affidarnento degli interventi al Contraent Generale; c.he il precedente Protocolio d’intesa, sottoscritlo Il 9 gennaio 2012, tra le eneto, i’ANCT Veneto e Ia T Prefetture dcl Veneto, l’Unione Province del \ Regicne de Veneto. avente durata di due anni dalla data della spula, scadut cli vaiidità, per cul si rende necessanlo procedre fl1C e sottoscnizione del presente Accordo di iegaiità. riproponendo i contenud del prececiene Protocoflo, con i necessani aggioi’na.ment ed integraziDni che e parti intendono nproporie dintes per le fnaiià suespste. Ia sottoscriziofle del citato Protccollo iTh .7, ‘ 6? L/ LL’& :1 VENETO REGIONE DEL VENErO che in data 15 luglio 2014 i Minisho dell’Interno ed i Presideute dell’Autorità Nazionale Anhcorruzione hanno sottoscrifto un Protocollo d’irttesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per to sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dci fenorneni di corzuzione e, pici in generale, di indebita interferenza riella gestione della cosa pubblica; the ii settore dci contratti pubblici continua ad essere tuttora una dde aree pin esposie ai tentathri di infilfrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dci cotnitati d’affari e della criminalita cotnune; the, in linea con quanto diposto daila. Legge n. 190/2012, risulta fondamentale die alla repressione sot piano puramente penale si affianchi una capilLare azione di prevenzione in via an-iministrativa che possa far leva non solo sul rafforzarnnto degli st-rumenff normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio; che ppare, pertanto, sftategico arnpliare l’ambito di operatività dci Prot-ocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaitanti anche oltre ii tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per fame un mezzo di prevenzione di portata phi generale, capace di interporre efficaci L’arriere cont-i-o Ic intei’ferenze iLlecite nelle procedure di affidamento dci contrati pubblici; chc E interesse delta parti promuovere ed avviare iniziative cn1.aboative ‘olto a poteuziare Ia cornice di legalita nd segmento di coritrati pubh.ici, at-traverso l’inh-oduzione, accanto ali Iradizionali clausole antimalia, di 4 f’ ( I,, / pa±uizfoni tese a r — REGiONEnrLV?TETO orzare gli impegni aila irasparenza e ella legalita, pure in ambiti non stretaniente riconducibili ai iischi di ggressiene ca parte del crinin orgnizato; die, in linea con Ia discipliiia pattizia gi vigente circa l’ohhligo di denuncia dci tentaivi di estorsione, appare opportuno introdurre nei presente Protocollo di IegnIit apposite clauso!e volte a riconoscere nile Stazione appattante Ia potestà di azionare Ia claus’oia risolutiva espressa, ai sensi deIi’art. 1456 c.c., ogni qualvolta I’impresa non din comunicaione dcl tentaL-ivo di concussione subito, r:sultante da una misura can telare a dat disposto rinvio a giudizio nd confronti deiVarnministiatore pubbtico responsab He dell’ aggi udicazione; che, per Ic finali di ciii sopra, appare indispensahile introdurre, aliresi, nd presente Accordo, Ia possbz1itv. per Ia Stazione appaitante di ativare lo strumento iisohutcrio in htti i casi in cul, da evidenze uudLziarie conso!idate in una misura cautelare o in un provvedixnento di rinvio a giudizin, si paleslno accordi corruttivi ta ii u•ggetIo aggiud:catore e I’impresa aggiudca:ana; ch i’a.ttivazione di tjdi strumenti risohutri dovr esseie coordnatn con i poteri attribuiti aH’ANAC dat Decreto Lc2ggc n. fr ii. REGIONEE.VENYrO R1TENU’TO the Ia rete di rnonitoragg!o costituita al fine di prevenir Ic infilh’azioni della crirninalità organizzatn nella realizzazione dde opere pubbliche e necéssariarnente una rele aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di coniribuire alL e esigenze prospet±ate; die risdta indispensabile adottare con imniediatezza le nilsure, anche organizzative, per Ia scrupolosa ed uniforrne attuazione degli indirizzi di cut al citato Protocollo d’intesa del 15 Iugio 2014, nello sforzo cornune di prevenzione dci fenorneni di corruzione e realizzazione delia trasparenza amrninistrativa; TUTTO dO’ PREMESSO Le Prefetture—Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto; Ia Regione del Veneto, anche in rappresentanra delle UU.LL.SS del Venetc’; [‘A>Cl Veneto, in rappresentanza dci Comuni veneti; I’UPI Venet, in rappresentanza dde Province venete; corn’engono cli s3ttoscrivere Il presente Protocollo d’intesa, riproponndo. con i necessani agiornamenti ed integrazioni. i contenub dci Protocoio ct’intesa, sigiat-o ii 9 gennio 2012, ai fini della preenzione del tenativi d infiltrazione della crimirulita organzzata nd seLtore dci con rd puhLici di Iavoni, se: izi e for!liture. per tine durata di tre anni. 6 (4L 1• 7f7 (URI \1ETO 3W -_??‘ REGIONE DZLVENErO ART. 1 Oggetto Ii presente Protocollo di iegaiità ha ad oggetto Un potenziarnento dei coniaofli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni c’rirn!naii ed assicurare ii prerninente interesse pubbhco alla Iegalità ed alla trasparenza nelI’arnhito dci pubbhci appalti. ART. 2 Clausole e condizioni atti di gara Le stazoni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negil atti di gara e nei contrati c/a net capitolati speciali d’appalto, compatihilniente con Ia disciplina gerierale prevista dalla legge e con Ic disposizioni cornunitarie in ‘igore per J’Itaiia, clausole a condizioni idonee ad incrementare Ia sicurezza degil appalti e Ia trasparenza deLle relative procedure, sopratWito per quanto concerne Ia prevenzione del tentativi di infiltrazione criminale, curandonc l’applicaziane. Si impegnano. altresi, a concordare I’inserirnento negli atti di gara e/o nd contratti di eventuali ulteriori clausole e condzioni die pohanno in prosieguo essere s uggeri Ic dalle Prefetture. Al fini suindicati Ic stazione appaltanti acquisiscono JaJIe imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente ‘Protocoilo di Legalit’ I dati angafici deJia ditta, ii odice Iiscale Ia rnatricola F’JPS, ji ccdice cliente e Posizicne Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazioiie che attesii Ta rego:ariL citriuti’a dciI’azienda attraverso ii D.U.RC., ncnché, nella j j\__ L (UPi sENETO y REGIONE DEL VENETO fase deIl’esecuzijne, Ia doctimentazione che certichi [a regolarità dei versarnen!i deile ritenute fiscali sui redditi da avoro dipendente e dell’TVA dovuta dal subappaltatore in relaziorie alie prestazioni effettuate nell’ ambito del rappc’rto di appalto -subbappalto. La docurnentazione in questione sara tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante alla Prefettura, per Ic opportune verifiche anche cia parte del 11 Gruppo Interforze costituito presso le Prcfethire, con ii compIto di .svolgere atvitã di monftoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapperti di lavoro instaurati con Ic rnaestranze in inateria di regolari1 centribuhva ed assicurativa, infortunistica do di malattie professienali. Le stazioni appakanti Si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti I’ohbligo deil’appa[tatc’re, ad inizio [avon, di comunicare alia stazione appaitante per ii successivo inoltro alla Pretettura leIenco di t-utte le iraprese, nche con riferiniento ai lore assetti societari, coinvoite in maniera — — diretta ccl indiretta neila .reril:ZzaZrone deliopera a btOiO da suhappataIori e di subconrraenti, con rguardo nile tormture ea ai serviz riter.uti “senstbiii’ di cui alYAllegito 1, Icuera A) .Pi-o[ocollo — the feima arte ntcgrante del presente nonch ogni eventuIe variazione de!Jo stesso elenco, successivarnen te in te-venu ta pci’ quatsiasi IllOt ye; - clausole risoluti.ve espress. cia inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nc:ché nei contratti a valle stipuini dtii subcofraenti. al fine di procedere auternatjcnmente aI1i risoiuziune del ‘irioIo contratWae a seguito dell’esito inLe’dttivc deile informative ‘tnUmifia, di ml aWart. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 139, rese daile Prefetture ai sensi dcl presente Protocoilo. I SI j’’’ 4 i REGIONEDELVENErO Ia prevsiore di un’apposita clausola in ±orza della quale, nd caso ci-te le tfltOmflWZiOfl atnafia’ di cu al:’art. 84 del Digs. 6 seembre 2011, it 159 abbiano data esito positivo. ii coritratto è risolto di dint-to e sara appicata una penale a if t.1o di liquidazione forfettaria dei dannrnella misura del lii% di valore dcl cont-ratto, salvo il maggicr dannto, Le somme pro’.’enienti dall’applicazione di eventuali penaU sono affidate in custodia aIl’appaltatore e destiriate aJi’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’interven:o, secondo le indicazioni che le Prefetture farann aJ’uopo pervenire; ulte.niori clausole con Ic quali le stazioni pubbliche appaitanti si riservano di vain tare gil ulteriori ed eventuali elernenti comunicati daile Prefetture ai sensi delI’arL 1 septies del Deereto Legge 6 set-tembre 1982, n. 629, convertito nella ai fini del Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni gradirnento dell’irnpresa sub-affidatania, ai soil tni deile va.utizioni circa I’opporturuta della prosecuzione di un’attivitA imprenclitoriale soggetta a — control IC) pubblico; l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dat-i anagrafici ii codice fiscale ii nuniero d’iscrizione all’INPS (rntricola), alI’INAIL (codice diente e posizioru assicurativa terntonale), alle Casse idili o ad altio Ente paritetico, se diveiso per categoria, con specificaziortc’ della sede di rifenirnento e, se del caso, dci a rnotivi di mancata iscnizione, anche per Ic iniprese subappaltatnici; l’ohbligo per i’imprcsa aggiudicataria di iiominare tnt referente di cantiere, con Ia responsabil:tà di tenere costantemente aggiurnitto e disporJtiie w rapporto di caritiere, contenerLte l’elenco norninativo dcl personale e dci mezzi die a qualsiasi HLoIo operano e sono presenti presso il carere (Ailegato 1, lettera C, ci fine di conseraire Ic necssarie verifche ai irnafia da espietarsi anche aitravetso ii ricorso al potere di accesso di cm ail’art. 93 di Decreto Lecislativo 6 settembre 2011, n, 159; un espresso riferiniento a tuLli gli obblighi denianti dal presente accordo con I’irrpresa aggiudicataria. 9 i,-..c /‘ K ‘UPt REG!CNE DEL VENETO Nel bando di gara verrà. i:ioire, introciotta la clausola secondo a qUale Vimpresa iggiudcataria si irnoegna a rifrire tempestivamente alla stazione appaltante ugni illecita richiesta d danaro, prestazione o aifra nti!itâ, ovvero offerta di protazione, the venga avanzata nd corso dei1’eseczione dei lavori nei contronti di un proprin rappresentante, agente o dipendeite. Analogo obbilgo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque tflolo nelia realizzazione dell’opera; nel hando di gara sara, aifresi, speciicato che gli strumenti contTattuaH dovranno recepire tate obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbllgo di denuncia all’Autorità giiidiziaria dei fath attraverso i quail sia stata posta in es&ere Ia pressione estorsiva ed ogni aitra forma di iiIcita iriterferenza Net baido verrà, altresI, una causoia die preveda il divieo alie imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di azieide già parteciparth alla medesima gara. introdotta impegnano, altresi, a valutare Ia previsione che I bandi di gara ed i confrati contengano la clausola che preveda ehe la mancata comunicazione dci tentat-ivi di pressione ciiminale da parte defl’irnpresa appaitatrice porirã aila risoluzione del cantratto ovvero aila revoca trnrnecliata deWautorizzazione al Si subccntrat-to, ART.3 Prevenzionc interforze ifiecite ed oneri a carico della Stazione appaitante In occasione di ciascuna crie gare itdcte per Ia reaHzzazic’ae deii’apvaIt di cui a pr€ent 7r[ocoflo. Ia Staziune appaiLnt si Lmpegnt: 7 d% L REdONE DEL VENEIO - a predisporn nella parte relativa alle dichiara.zioni sostitiil-ive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte dcl concorente, Ic seguer dichiarazioni: a) causola n. : “Ii contraerite appaltator? si impegna a dare comunicazione tempesiva alla Stazione appaltate e alla Prefettura, di tentativi di concussio.ne che SI SidflU, in qualsiasi modo, rnanifestah iiei confronti dell’irnprenditore, degli organi sociali o dci dirigenti d’irnpresa. II predefto adempirnento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e ii relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dcl contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del cc. ogni qualvolta nei confronti di pubblici anuninistralori the abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto. sia stata disposta misura cautelare o sin intervenuto rinvio a giudizio per ii delItto previsto daII’art, 317 del c.p” b) clausola ii. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cc., ogni qualvolta ni confronti dell’irnprenditore o dei comporienti Ia compaginc sociale, o dci dirigenti dellimpresa, sin stata disposia misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per talitno Jei delitti di Ciii agli artt, 317 c.p,, 378 c,p., 319 ep., 319-bis c.p., 319-ter c.p,, 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 33 c.p. e 353-his c.p.” Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, i’esercizio della potesth rIsolutoria da pane della Stzione appaitunie è subord ins to aim previa intesa con 1’ Autorità Nazionale Anticorruzione. A tel fine, Ia Prefeltura competente, avuta coniunicazione da pane della Stazione apaltant€ della volontä di quesi’uitina di avval€rsi della cleiusoL risolutiva espressa di ciii allart. i56 cc., no dare cornunicazione all’Autonità Nazionalc Anticorruziona, che pofr ‘alti tare so, in lterna.ia ali’ipotesi - jj p ‘ .— RcIorcEDVENEro “ risolutona, ricorrano i presupposti per a prosecuzione Lid rapporto confrattuae tra Stazione appaitante ed impresa aggiudicataria, aile condizioni di cui aIl’art. 32 del Decreto Legge citato in premssa. ART. 4 Moda1ià di trasnilssione alle Prefettuie dde informaziord relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute “sensib iii” Per consentire urui piü ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai flz-ii antirnafia, cosi come previsto daIl’art. 1 dcl presanie Frotocoflo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puiituale osservanza di quanto previsto daJI’ait. 95, comma 3, dcl D.Lgs. 159/2011, the configura in capo alle stesse i’obhligo di informare ternpestivarnent ii Prefetto copetente uer territoio della pubblicazione del bando di gara, neT caso di opere pubbliche di importo pan 0 SuperiOre a quello previsto daila normative comunitaria, Per agevolara, in particolare, ii mcnttoraggo prevcntivn deile cave maggionnente prossirne alie arc-c di cantiere, Ia Regione del Veneto si mpegna affinché sin fomilo, a scadeuze peniodiche, alle Preftture territenia imente competen ti un quadro nforma tivo esauriente sut soggefti concesszonar, al Fine d aertare I diletziva htoIarih eLe attrita ni estrazione rninerari. Le stazinni appaltanti si iinpegnano a comunicare tempestivarnerte aim Piefeftura competente, ai thu delie veriliche di cu aU’art 84 dcl D.Lgs C’ eierhre 2011, n. 159, i dati di cid allAllegato 1, !etteri B)r eu ciasLuIua inipresa esectnice degli appati, subappaiti, u Forrutwre o aifii tiDi di ser’izio, ceme di seguito indicatc: 12 (iL,: /3), REGIONEmi.VENrO appati di lax on di bporto uguaie o superiore a C 5.i8b00,0l; appalti di servizi e forniture di importo uguale o sueriore a C 207.000,00; o sub-contratU, anche softo la soglia prevista aLl’ani. 91 del D.Lgs. 6 settexnbre 2011, n. 159, afferenti le ed, attività usensibiiiF elencati nell’ Aliegato 1, - (e tutti gil affidarnenti a vaile lettera A) del presente Protocollo delt a ggiudicazione principale) di q uaiunque importo. — Per detti sub-cont-ratti I’autorizzazione di cuf all’arL 118 del ID. Lgs. n. 163/2006 puo essere rilasciata previa esibizione delrautocerficazione di cui ali’art. 89 del D.Lgs. ii. 159/2011, ferina restando Ia successiva acquisizione deHe informazioni prefettizie. Le paz’ti possono, comunque, porro in essere iniziative pathzie di prevenzione antimafia phli stringenti, con soglie di iniporto iriferiore a quelli suindicati, in presenza di cpere pubbliche di rilevante inIptto che possano 1)resent1re maggiore rischio di esposizione a tentativi di infilirazione. Le parli, altresi, possono concordare d effettuare ‘erifiche ant-imafia ariche in fase anteceden..e afl’aggiudicazione, nonché prevedere di estendare Ic venfche e I’acruisizione delie informaziorui antirnafia anche alie tipo!cgie di pzioni di servizi e forniftrc non inquadrabili tra quelle ritenute ‘sensibiii” elencate nell’ Allegato l, lettera A) del presente Protocollo. — L’infomaziane antimafia va richiesta dai soggetH d cui all’art. 33, cororni 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 359/2J11, alla Prefettura seconds te modalità e le procedure previste dagli aift. 90 e 91 del predetto D.Lgs. Sono sottoosH aila verifca antirnafin i scggett Ji cui aLl ar. 85 d D.Lgs. n. 159/2011 In paiicclare. Ic cert-ificazioni anHma fia dovanno essere rihieste aila Prefei-ura della provincia ndlla uuaie hanno reskienza o sede Ic persone hsche o I@ soc1Lta o i consvrzi. e :mnrese ppaItatrcr, Ic assocxazion, Jc. ah-v-e, au-e.s, nouza aTh Peet-ura della :rin ove si svolge opea ii se-izio o la fornitira. 13 0 / REGICN1 nsLVFNErO Ne caso di opere che interessano II territorio di piu province (es. strad&, al fine di consentire l’espletarnento dei pcteri dz accesso nei cantieri, Ia s1azione appaltante invierä alle Prefettare neressaIe un programma dci lavori, aggiornato t-rimestralmente, che consenta di avere cognizione Jet territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dci tempi di reaiizzazione. Ai sensi di quanta disposto dalVart. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge novembre 2012, it 190, e daT decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’isituzione e l’aggiornamento degli elenchi dci fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allart. dall’art. 1, comma 52, delIa Legge 6 novembre 2012, n, 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servi7i ed esecutori non soggeth a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefeth!ra delia proviricia hi cui l’irnpresa ha sede, per le attivitá indicate nel comma 53 dell3 Legge citata, soddisfa I requisiti per l’informazione antimalia anche ai uini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti a subconiratti relahvi ad attività diverse da queie per cui essa è stata disposta. ART. 5 Revoca e risoluzione del confra Ito Qualora, a seguiti deile ‘.‘erifiche elfettuate ai sensi deil’art. 84 del D.Lgs. 6 setbainbre 2011. n. 159, cn-iergano eicmenti reiativ a tentativi cli inf.iitraziorie irafiosa nelie società a imprese inteiess.it, Ia Prefetbra ne darà appuiltante, Ia quale applicherà o farã applicare Ia clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevsa nd barido e net ontratti a valle ineren-i Ia rea]izzazic’ne deIl’opera a Ia Iornliu.ra det beni c/a coniunicazione alla staziane serizi ela reativa paule. 14 7,.,’ . ‘I’ REGI0NEDELVENTO Qualora l’informazione non venga rilasciata nei ternthil cli cui ai commi 2 e 3, deli’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, 1 soggetti di cui all’aricoLo 83, commi 1 e 2, procedoro anche in asseiza dell’informazione antimafla. Xci casi in cui successivamente alla stipula del contratto e dcl subconh-atto o alI’a utorizzazione del subappa! to, vengano rilascia te informazioni interdittive, si applicano Ic disposizioni previste dal citato articolo 92, conimi 3,4 e 5. Trovarto, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalli puhblicl. degli imprenditori non in possesso dci reuisii di ordine gen?rale cli cui aii’art. 38 dcl Decreo Legislativo 163/2006. ART. 6 Tracciabilità del flussi finanziari Nel]’ott-ica della preveuziorie di inHitTazioni crirninali negli appalti, suhappaiti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziarnenti pubblici, anche europei. cia perseguire anche attraverso lo sthtmento delta “tracdabilità dci flussi Finanziari”, nelle transazioni finanziarie corinesse, in par ticolare, ai contrath pubblici di lavori, servizi e forniture di herti, l’stazioni appaftanh si impegnano a rispettare gil adempirnenti previsti dailart. 3 delia legge 13 agosto 2310, n. 136 recante “Piano straordinaiio contro Ic mafie”, conic modificab dagh aitt. 6 e 7 dE Decreto Legge 12 n’ivinhre 2010, n. 187, coriverti& in Legge 17 diceinbn 2Ch, n. 217, recante ‘Misure urgeriti in materia th sicurezza”; Xell’amhito di cleti adenipinientl le siiddeth sLazicrni appaJtnti devono verificar che r.ei ccutraU-1 sottoscr to agii a}pllta toii con i sL:bappaliatori ed coitracriti dea Filiera d1le imprese sin sta!n inserita, a pen.i di ratflità, Ia CIULISCLa con h quale cascuno di essi asurne d2tto o’ligo di cciaL’iiit dci i flussi finanziari. 4; , (; N Per Ic medesime finalità e per prevenire, albesi, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché aifri çavi reati, i soggetti aderenti al presente Protocolio Si impegnano ad effettuare i agamenti o le transaziorii finanziarie esciusivarnente per ii b-arnite di intern-iediari autorizzati di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) e b) dcl D.Lgs. 231/2007, cioe banche e Paste itdiane S.p.A: Le stazieni a ppaltant-i richiameranno il niedesirno obbligo di acciabiIità dei flussi finanziari .nei confronti delie imprese contraenti con previsione, in caso di vioiaz.ione, della risoluzione immediata dcl vincolo contrattuale a della revoca d ell”autorizzazione a! subappalto/ subcoathtto; I soggetti cl-ic aderiscono a! peserite Protocollo si impegnano a far si die i conimiftenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza. cusiodiscanc in rnaniera ordinata e diligente Ia documentazione (ad es. estral.to car to) the attesta i rispetto dde norme sulia tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle rnovimentazioni relative ai contra[ti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture. in rnodo da agevolare le eventuali veri&he da parte dci soggetti cleputati ai controHi. ART. 7 Efficacia del Protocollo di legalità II Protocollo che le patti sottc’scrivono, ciascuna per quanta di cmFetenza, in reIaiond agli impegni espressainente indicati, avrã efitto irimeciato e avrà a dirata di tre anni a dewrrere dalla data odierna. Le parti si irnpegnano ad avviare, tre insi prima delia scacfenza de ProtncoH Un confron!o pe ii riiuIoo dePo stsso. Venezia, Lcrto, pprnvato e fitoscrittc) 1(3 j,._ I} v. REGION] na VErrro IL PREFETTO DI VENEZIA ‘L PES1D DELLA REGIOXE / I, fLPREFETI’O 41 VERONA IL PRESIDENIE DELL’UNTONE ‘I DELIA PROVINCE 9k 4hio JV’EFETTQjH’ADQvA / IL PREF .I’T IL PRESIDENTE IYELLAESOCJAZIONF. REGIONALP COvrU] DEL VENETO DI VICENZ. 11 1L PPEFETTO tX TREVISO ___44- 91L P’ OVIGO /“/ IL PRE,IEJTO DI ELLUNQ I ç —- 17 ; 711T REGI0NEDVENETJ ALLEGATO 1 ELENCO DELLE ATTIVITA’ A) “SENSTRILI” trasporto di materiali a discarica; trasporto e sma1mento rifiuti; IMPRENDITORIALI RITENUTE - - - - - — - - - - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; EorlliWrLI e/o trasporto di calcastruzzo: fornitura e/ o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi, di logislica, di supporto, di vitto e di aUnggiamento di personale. 13) DATt DA FORNIRE ALLA PREFETTU.RA Per ii rilascio delie certificazioni antirnafia ai sensi d& presente protocdllo è ind.ispensabiie aliegare la dichiamzione sostitutiva afla camera di commercin, unitamente alle dichiarazione sostiftitive relative ai farniliari conviventi di cul aIl’arL 85 del Digs. nJ59/2011, Per ogni singola impresa comunque impcgata neIh realizzazione de[i’opera pubblica anche per gli affidanicnti o sub affidameuti saranno forniti i seguenti - — dati: Per tutte le Ditte a Sod eta: codie fis’aIe; matrico]a [NPS, codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL; documentazione the attesti Ia regolarit con rihuiiva deIl’azienda, aftraverso ii D,L.RC; in Ease di esecuzione. documentazione die certifichi Ia regoladtà del versnuenti delie ritenute fiscai sni redditi da Invoro dipndene e dcli’LV.A. - - - - is ‘I - i/”<” REGIONE ntcVFro da subappatatore in relaziorte aile prestazioui effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto. CIOVUta Affidamenti sub affidamenti: eve ntuale ATI o consorzio di appartenenza; eventuale quota di partecipazione all’ ATI; mob di impresa appaltatrice o subappaltatrice; irnpresa da cui ha otenuto l’affidamento (lavoro, fomnitura o servizio); — - - - - - -. - - oggetto; data della richiesta; data dell’aggiudicazione; in’porto C) DATT CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANT1ERE” 2. II c.d, ‘;‘cpporto di crnzLiie” dcr?rt con teneje ogni utile e detta,lialn inthcazione iciativa (die pi’it’ dO realizzeiie Con (tiuiicazwne dela thtta mcaricata, dcl!e huglic (o tehu) dci uwzzi -iorn.aluiente precnh in ca tire, dcWmipresi c/u di e’cntirn1i nit-re dtte cite opertmo in iegime di fhiIaiizcizto, stihappalto o assirnilabik ucla settitnima di riferunento c degli iL!tel-ijri veicol.i CIII’ COfli1U7t!C (zz’la’uzo (TCC9SSO (11 cantere, 1h?l çuaie Si douraniw aitresI indicauc i ouriwiiz’i di tutti i dipeirde:-ti clii’ sarwno iinpcgirati iele itzvornicni a1l’nztr;w di’! cr7nEiel’, no?wl! (k’lIc pcrscnze a toiznte uiliaccesco pe; iiltvo r’totiru. 2. 1 rzczzi dci fornitori e dei ferzi i-asportaioi i per le forniture iiece’s.carie ai ceutieri Ic cui non SCflC) ez;enin’nrnentc ode, sarmziw :deitucrcü nwdimtle ii do_nineuto di ti-asuorlo ed ii Rejercnle di c-inhere iijcIierâ one neccsstiio, in rr&iime delie !nriture nile Fcize Ll 19