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FUSIONE DI SOCIETA` - Università degli Studi di Verona

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FUSIONE DI SOCIETA` - Università degli Studi di Verona
FUSIONE DI SOCIETA'
Inquadramento logico dell'operazione
Art. 2501 c.c., 1° comma:
Fusione per
unione
Fusione per
incorporazione
Teoria estintivo-costitutiva vs. Teoria modificativa
© by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale
Scheda 1
Motivazioni e caratteri dell'operazione di fusione
1. Strategia di concentrazione aziendale tramite acquisizione esterna di
risorse disponibili
2. Conseguenza di una operazione di leveraged buy-out
3. Strategia di riorganizzazione del gruppo
4. Strategia di uscita da situazioni di crisi
5. Finalità "particolari"
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Scheda 2
Aspetti normativi:
Riferimento artt. 2501 - 2505 quater c.c.
Società
Soggetti partecipanti
Associazioni, fondazioni, consorzi
(fusione "eterogenea")
Imprese individuali
Soggetti esclusi
Società in liquidazione che hanno
già iniziato la distribuzione
dell'attivo (Art. 2501, 2° comma)
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Scheda 3
Aspetti normativi:
Progetto di fusione (Art. 2501 ter c.c.)
- soggetti tenuti alla redazione
- contenuto
- finalità
Relazione dell'organo amministrativo (Art. 2501 quinques c.c.)
- soggetti tenuti alla redazione
- contenuto
- finalità
Relazione degli esperti (Art. 2501 sexies c.c.) - (non vincolante)
- soggetti tenuti alla redazione
- contenuto
- finalità
Perizia ex art. 2343 c.c. (Art. 2501 sexies c.c., ult. comma)
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Scheda 4
Aspetti normativi:
Detenzione di partecipazioni (Art. 2504 ter c.c.)
azioni dell'incorporata detenute dall'incorporante
possesso di azioni tra società partecipanti alla fusione
azioni dell'incorporante detenute dalla incorporata (Art. 2357-bis c.c.)
Tutela dei soci (Diritto di recesso)
S.p.a.: art. 2437 → Diritto di recesso subordinato allo statuto (salvo fusione di quotata in
non quotata: art. 2437 quinquies)
S.r.l.: art. 2473 (socio assente o dissenziente)
→ Diritto di recesso
Soc. di persone: art. 2502 (socio non partecipante alla decisione)
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Scheda 5
Eventuale esercizio del diritto di conversione
Art. 2501-ter
Art. 2501-septies
Deposito, fino alla decisione di fusione, presso le sedi sociali delle
società partecipanti di:
- progetto di fusione
- relazione dell'organo amministrativo e relazione degli esperti
- situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita al massimo al
120° giorno antecedente il deposito (o, in alternativa, ultimo bilancio di esercizio
se chiuso entro il 180° giorno precedente il deposito)
- ultimi 3 bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione
- eventuale perizia ex art. 2343 C.C.
Art. 2502
Decisione di fusione mediante approvazione
del progetto da parte dell'assemblea di ciascuna società partecipante
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Scheda 6
minimo 30 giorni
(salvo rinuncia ex art. 2501-ter)
Iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle
Imprese dei luoghi in cui hanno sede le società partecipanti
minimo 30 giorni
(salvo rinuncia ex art. 2501-ter)
entro
30 giorni
Avviso agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili
(pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
Art. 2503-bis
entro 30 giorni
minimo
90 giorni
Procedura ordinaria di fusione
entro 30 giorni
Art. 2502-bis
Deposito per l'iscrizione della decisione di fusione unitamente a:
- progetto di fusione
- relazione dell'organo amministrativo e relazione degli esperti
- situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita al massimo al
120° giorno antecedente il deposito (o, in alternativa, ultimo bilancio di esercizio se
chiuso entro il 180° giorno precedente il deposito)
- ultimi 3 bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione
- eventuale perizia ex art. 2343 C.C.
presso il Registro delle Imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti
Atto di fusione (in forma di atto pubblico)
Art. 2503-2504
Art. 2504
Deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle
Imprese dei luoghi in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione e la società
incorporante o risultante dalla fusione
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Scheda 7
entro
30 giorni
minimo 60 giorni
(salvo eccezioni ex art. 2503)
Procedura ordinaria di fusione
Procedure di fusione semplificate
1) Fusione in assenza di società a capitale azionario (Art. 2505 quater c.c.)
a) la rimozione del limite del 10% ai conguagli in denaro, il cui valore deve, tuttavia, rimanere tale da non
configurare un sostanziale acquisto di azioni;
b) l’omissione, con il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti all’operazione, della relazione degli
esperti sulla congruità del rapporto di cambio;
c) la riduzione da 30 a 15 giorni (salvo rinuncia unanime dei termini da parte dei soci) del periodo minimo tra
l’iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione di fusione;
d) la riduzione da 30 a 15 giorni del periodo minimo tra il deposito dei documenti ex art. 2501-septies c.c. e la data
fissata per la decisione di fusione;
e) la riduzione da 60 a 30 giorni del periodo minimo tra l’iscrizione della delibera di fusione presso il Registro
delle Imprese e la stipulazione dell’atto di fusione.
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Scheda 8
Procedure di fusione semplificate
2) Incorporazione di partecipata almeno al 90% (Art. 2505 bis c.c.)
a) omissione della relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c., a condizione che ai soci di minoranza
dell’incorporanda venga garantito il diritto di vendere le loro azioni o quote all’incorporante per un corrispettivo
determinato secondo i criteri previsti per il recesso;
b) mancata predisposizione delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c. relative alle società coinvolte
nell’operazione;
c) possibilità, se l’atto costitutivo (o lo statuto) dell’incorporante lo prevede, che, limitatamente ad essa, la
decisione di fusione sia direttamente assunta, con atto pubblico, dal suo organo amministrativo, senza
coinvolgimento dei soci.
c.1)
deposito del progetto di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, dei bilanci degli ultimi tre
esercizi (con relative relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) e
della relazione degli esperti (qualora non sia stata omessa) presso la sede sociale almeno 30 giorni prima
della data fissata per la deliberazione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci);
c.2)
iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese del luogo ove la stessa ha sede, almeno
30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione da parte dell’incorporata.
Per l'incorporanda restano fermi i seguenti adempimenti:
a) iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese del luogo ove la stessa ha sede, almeno 30
giorni prima della data fissata per la delibera assembleare (termine rinunciabile con il consenso unanime dei
soci);
b) deposito del progetto di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, dei bilanci degli ultimi tre esercizi
(con relative relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) e della relazione degli
esperti (qualora non sia stata omessa) presso la seda sociale, almeno 30 giorni prima della data fissata per la
deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci).
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Scheda 9
Procedure di fusione semplificate
3) Incorporazione di società interamente posseduta (Art. 2505 c.c.)
a) omissione della relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c.;
b) omissione, data l’assenza del rapporto di cambio, della relazione degli esperti sulla sua congruità ex art. 2501sexies c.c.;
c) omissione dei punti 3, 4 e 5 del progetto di fusione, relativi, rispettivamente, al rapporto di cambio delle azioni o
quote ed all’eventuale conguaglio in denaro, alle modalità di assegnazione delle nuove azioni o quote, alla data
della loro partecipazione agli utili;
d) mancata predisposizione delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c. relative alle società coinvolte
nell’operazione;
e) possibilità, se l’atto costitutivo (o lo statuto) lo prevede, che la decisione di fusione sia direttamente assunta, con
atto pubblico, dagli organi amministrativi delle società partecipanti, senza coinvolgimento dei soci.
e.1)
ciascuna società partecipante alla fusione deve depositare per l’iscrizione, presso il Registro delle
Imprese del luogo ove esse hanno sede, il progetto di fusione almeno 30 giorni prima della data fissata
per la deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci);
e.2)
l’incorporante deve depositare il progetto di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi (con relative
relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) presso la sede sociale
almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il
consenso unanime dei soci).
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Scheda 10
Aspetti relativi alla valutazione
Stima dei valori economici:
-
valutazione "stand alone" vs. valutazione "integrata"
-
relatività delle stime (principio di omogeneità sostanziale)
Rapporto di cambio "teorico":
Ce soc. incorporata o fusa
n° azioni o quote soc. incorporata o fusa
RCt =
Ce soc. post-fusione
n° azioni o quote soc. post-fusione
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Scheda 11
Aspetti relativi alla valutazione
Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo":
in relazione alle caratteristiche dei titoli concambiati
a) coesistenza di diverse categorie di azioni (metodo delle "azioni ordinarie equivalenti")
N1 = n° azioni ordinarie
q1 = quotazione azioni ordinarie
N2 = n° azioni privilegiate
q2 = quotazione azioni privilegiate
N3 = n° azioni di risparmio
q3 = quotazione azioni di risparmio
q2
n° azioni ordinarie equivalenti = N1 + N2 × q
1
+ N3 ×
q3
q1
Valore economico dell'azienda
n° azioni ordinarie equivalenti
Valore economico unitario
azioni ordinarie
=
Valore economico unitario
azioni privilegiate
=
Valore economico unitario azioni ordinarie ×
q2
q1
Valore economico unitario
azioni di risparmio
=
Valore economico unitario azioni ordinarie ×
q3
q1
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Scheda 12
Aspetti relativi alla valutazione
Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo":
in relazione alle caratteristiche dei titoli concambiati
b) coesistenza di azioni con godimento diversificato;
c) eventuale "premio di quotazione"
Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo":
altre motivazioni:
-
rapporto tra quotazioni di borsa (valori ottenuti da medie di periodo)
-
pattuizione di conguagli in denaro
-
natura di prezzo negoziato dalle parti del RC "effettivo"
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Scheda 13
Aspetti contabili dell'operazione di fusione
Formazione e interpretazione delle differenze da annullamento
Incorporante A ante-fusione
Altre attività di A
Partecipazione
100% in B
Passività di A
Capitale netto di A
ante-fusione
Incorporanda B
Attività
Incorporanda B
Incorporante A post-fusione
Altre attività di A
Attività
Incorporata B
Disavanzo da
annullamento
Passività di A
Passività
Incorporata B
Capitale netto di A
ante-fusione
Passività
Incorporanda B
Capitale netto
Incorporanda B
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Scheda 14
Aspetti contabili dell'operazione di fusione
Formazione e interpretazione delle differenze da annullamento
Incorporante A ante-fusione
Altre attività di A
Partec. 100% in B
Passività di A
Capitale netto di A
ante-fusione
Incorporanda B
Passività
Incorporanda B
Attività
Incorporanda B
Incorporante A post-fusione
Altre attività di A
Attività
Incorporata B
Passività di A
Passività
Incorporata B
Avanzo da
annullamento
Capitale netto di A
ante-fusione
Capitale netto
Incorporanda B
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Scheda 15
DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
Esempio 1
"A" incorpora "B" già posseduta al 100%
Incorporante A
Attività
Part. B
700
600
Passività
Incorporanda B
400
Attività
800
Cap. netto 900
C.S.
650
Ris.
250
300
Cap. netto 500
C.S.
400
Ris.
100
A post-fusione
- Da attribuire ad elementi attivi (sottovalutati) o passivi (sopravalutati)
Attività
- Da imputare ad avviamento
Disavanzo
da annull.
- Da imputare a conto economico come
minusvalenza latente nella partecipazione precedentemente iscritta
Passività
1.500
100
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Passività
700
Cap. netto 900
C.S.
650
Ris.
250
Scheda 16
AVANZO DA ANNULLAMENTO
Esempio 2
"A" incorpora "B" già posseduta al 100%
Incorporante A
Attività
Part. B
700
300
Passività
Incorporanda B
400
Attività
800
Cap. netto 600
C.S.
450
Ris.
150
A post-fusione
Attività
1.500
Passività
300
Cap. netto 500
C.S.
400
Ris.
100
Passività
700
- Da attribuire ad elementi attivi (sopravalutati) o passivi (sottovalutati)
Avanzo da
annullam.
200
- Fondo rischi se dovuto a previsione di
future perdite
Cap. netto 600
C.S.
450
Ris.
150
- Da imputare a riserva come plusvalenza
latente nella partecipazione precedentemente iscritta
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Scheda 17
Aspetti contabili dell'operazione di fusione
Formazione e interpretazione delle differenze da concambio
Incorporante A ante-fusione
Attività di A
Passività di A
Capitale netto di A
ante-fusione
Incorporante A post-fusione
Attività di A
Incorporanda B
Passività
Incorporanda B
Attività
Incorporanda B
Attività
Incorporata B
Capitale netto
Incorporanda B
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Passività di A
Passività
Incorporata B
Capitale netto di A
ante-fusione
Aumento di
Capitale Sociale
Incorporante A
Avanzo da
concambio
Scheda 18
Aspetti contabili dell'operazione di fusione
Formazione e interpretazione delle differenze da concambio
Incorporante A ante-fusione
Incorporante A post-fusione
Passività di A
Passività
Incorporata B
Passività di A
Attività di A
Capitale netto di A
ante-fusione
Incorporanda B
Attività
Incorporanda B
Attività di A
Attività
Incorporata B
Passività
Incorporanda B
Capitale netto
Incorporanda B
Disavanzo da
concambio
Capitale netto di A
ante-fusione
Aumento di
Capitale Sociale
Incorporante A
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Scheda 19
DISAVANZO DA CONCAMBIO
Esempio 3
"A" incorpora "B" non partecipata
Incorporante A
Attività
400
Incorporanda B
Passività
300
Attività
500
Cap. netto 100
C.S.
80
Ris.
20
40 azioni V.N. 2 €
R: 4 azioni A = 1 azione B
→
Passività
Cap. netto 300
C.S.
250
Ris.
50
50 azioni V.N. 5 €
Aumento di C.S.A = 4 x 50 x 2 € = 400 €
A post-fusione
Attività
900
Passività
500
Cap. netto
400
C.S.
80 + 400
Ris.
20
Disavanzo -100
da conc.
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200
Scheda 20
AVANZO DA CONCAMBIO
Esempio 4
"A" incorpora "B" non partecipata
Incorporante A
Attività
400
Incorporanda B
Passività
300
Attività
500
Cap. netto 100
C.S.
80
Ris.
20
40 azioni V.N. 2 €
R: 1 azione A = 2 azioni B
→
Passività
Cap. netto 300
C.S.
250
Ris.
50
50 azioni V.N. 5 €
Aumento di C.S.A = (50/2) x 2 € = 50 €
A post-fusione
Attività
900
Passività
500
Cap. netto
400
C.S.
80 + 50
Ris.
20
Avanzo
da conc.
250
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200
Scheda 21
DIFFERENZE DA CONCAMBIO E DA ANNULLAMENTO
Esempio 5
"A" incorpora "B" partecipata al 40%
Incorporante A
Attività
Part. B
700
140
Passività
Incorporanda B
220
Attività
800
Cap. netto 620
C.S.
450
Ris.
170
300
Cap. netto 500
C.S.
400
Ris.
100
90 azioni V.N. 5 €
R: 3 azioni A = 1 azione B
Passività
100 azioni V.N. 4 €
Azioni di B da cambiare: 60% di 100 = 60 azioni
Aumento di C.S.A = 60 x 3 x 5 €
= 900 €
% CnB corrispondente: 60% di 500 = 300 €
Disavanzo da concambio = - 600 €
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Scheda 22
% CnB già posseduta da A: 40% di 500 = 200 €
Valore iscritto della Partecipazione in B: 140 €
Avanzo da annullamento = 60 €
A post-fusione
Attività
1.500
Passività
Avanzo
da ann.
Cap. netto
520
60
hp.: Fondo rischi
920
C.S. 450 + 900
Ris.
170
Disavanzo -600
da conc.
Posta rettificativa del netto
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Scheda 23
Aspetti contabili dell'operazione di fusione
- Bilancio straordinario di fusione (ex art. 2501-quater c.c.)
- Bilancio di chiusura delle società fuse
- Bilancio di apertura della società post-fusione
caso a)
Bilancio di chiusura società fuse
t1
1/1/n
data di effetto reale
data di effetto contabile
- Redazione del bilancio infrannuale
- Riapertura dei conti
- Trasferimento dei saldi in capo alla
società post-fusione
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Scheda 24
caso b)
Bilancio di chiusura società fuse
1/1/n
t0
t1
data di effetto contabile
data di effetto reale
- Redazione del bilancio infrannuale
riferito alla data t0
- Riapertura dei conti
Trasferimento in capo alla società
post-fusione dei saldi di tutti i conti
presenti nella contabilità della
società fusa (bilancio di verifica)
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Scheda 25
caso c)
1/1/n
t1
data di effetto contabile
data di effetto reale
Trasferimento in capo alla società
post-fusione dei saldi di tutti i conti
presenti nella contabilità della
società fusa (bilancio di verifica)
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Scheda 26
"Modello nazionale" e orientamenti internazionali
MODELLO NAZIONALE
-
iscrizione ispirata al modello del "costo storico";
-
eccezione: precedente acquisto di partecipazione
riallocazione del maggior
costo della partecipazione
-
trattamento delle differenze di fusione
- Art. 2504 bis
- Principio contabile OIC 4
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Scheda 27
"Modello nazionale" e orientamenti internazionali
IFRS 3
-
distinzione tra "acquisizioni" ed operazioni meramente "riorganizzative"
-
caso delle fusioni per unione
-
Disavanzo di fusione:
imputazione alle singole attività e passività acquisite fino al rispettivo "fair value" e, per
il residuo, ad avviamento
-
Avanzo di fusione
revisione dei valori attribuiti alle attività e passività acquisite ed al costo di
acquisizione dell'aggregazione, con imputazione del residuo a conto economico
(componente positivo di reddito)
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Scheda 28
Aspetti fiscali dell'operazione di fusione
Operazione fiscalmente neutra
Determinazione del reddito di esercizio delle società fuse
- fino alla data di effetto reale della fusione
- ammessa retrodatazione dell'effetto fiscale rispetto all'effetto reale
Utilizzo delle perdite fiscali: limiti
Ricostituzione riserve annullate nella fusa
- riserve libere
- riserve in sospensione d'imposta da tassare in caso di distribuzione
- riserve in sospensione d'imposta da tassare in caso di utilizzo
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Scheda 29
Aspetti fiscali dell'operazione di fusione
IMPOSTE INDIRETTE
I.V.A.
-
la fusione è un'operazione fuori campo I.V.A.
-
adempimenti formali per segnalare agli Uffici I.V.A. l'estinzione delle P.I. delle
società fuse, l'eventuale apertura della P.I. della società post-fusione, la
successione di quest'ultima nella posizione I.V.A. delle società fuse
(ai fini I.V.A. non si configura, come per le imposte dirette, l'autonomo periodo
d'imposta in capo alle società fuse dall'inizio dell'esercizio alla data di fusione).
IMPOSTA DI REGISTRO
-
la fusione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (fissata per ciascuno
degli atti societari previsti dal procedimento: verbali di assemblea straordinaria
per l'approvazione del progetto di fusione e atto di fusione);
-
imposta di registro fissa per la trascrizione del mutamento di titolarità di cespiti
immobiliari.
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Scheda 30
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