FUSIONE DI SOCIETA` - Università degli Studi di Verona
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FUSIONE DI SOCIETA` - Università degli Studi di Verona
FUSIONE DI SOCIETA' Inquadramento logico dell'operazione Art. 2501 c.c., 1° comma: Fusione per unione Fusione per incorporazione Teoria estintivo-costitutiva vs. Teoria modificativa © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 1 Motivazioni e caratteri dell'operazione di fusione 1. Strategia di concentrazione aziendale tramite acquisizione esterna di risorse disponibili 2. Conseguenza di una operazione di leveraged buy-out 3. Strategia di riorganizzazione del gruppo 4. Strategia di uscita da situazioni di crisi 5. Finalità "particolari" © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 2 Aspetti normativi: Riferimento artt. 2501 - 2505 quater c.c. Società Soggetti partecipanti Associazioni, fondazioni, consorzi (fusione "eterogenea") Imprese individuali Soggetti esclusi Società in liquidazione che hanno già iniziato la distribuzione dell'attivo (Art. 2501, 2° comma) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 3 Aspetti normativi: Progetto di fusione (Art. 2501 ter c.c.) - soggetti tenuti alla redazione - contenuto - finalità Relazione dell'organo amministrativo (Art. 2501 quinques c.c.) - soggetti tenuti alla redazione - contenuto - finalità Relazione degli esperti (Art. 2501 sexies c.c.) - (non vincolante) - soggetti tenuti alla redazione - contenuto - finalità Perizia ex art. 2343 c.c. (Art. 2501 sexies c.c., ult. comma) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 4 Aspetti normativi: Detenzione di partecipazioni (Art. 2504 ter c.c.) azioni dell'incorporata detenute dall'incorporante possesso di azioni tra società partecipanti alla fusione azioni dell'incorporante detenute dalla incorporata (Art. 2357-bis c.c.) Tutela dei soci (Diritto di recesso) S.p.a.: art. 2437 → Diritto di recesso subordinato allo statuto (salvo fusione di quotata in non quotata: art. 2437 quinquies) S.r.l.: art. 2473 (socio assente o dissenziente) → Diritto di recesso Soc. di persone: art. 2502 (socio non partecipante alla decisione) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 5 Eventuale esercizio del diritto di conversione Art. 2501-ter Art. 2501-septies Deposito, fino alla decisione di fusione, presso le sedi sociali delle società partecipanti di: - progetto di fusione - relazione dell'organo amministrativo e relazione degli esperti - situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita al massimo al 120° giorno antecedente il deposito (o, in alternativa, ultimo bilancio di esercizio se chiuso entro il 180° giorno precedente il deposito) - ultimi 3 bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione - eventuale perizia ex art. 2343 C.C. Art. 2502 Decisione di fusione mediante approvazione del progetto da parte dell'assemblea di ciascuna società partecipante © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 6 minimo 30 giorni (salvo rinuncia ex art. 2501-ter) Iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese dei luoghi in cui hanno sede le società partecipanti minimo 30 giorni (salvo rinuncia ex art. 2501-ter) entro 30 giorni Avviso agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) Art. 2503-bis entro 30 giorni minimo 90 giorni Procedura ordinaria di fusione entro 30 giorni Art. 2502-bis Deposito per l'iscrizione della decisione di fusione unitamente a: - progetto di fusione - relazione dell'organo amministrativo e relazione degli esperti - situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita al massimo al 120° giorno antecedente il deposito (o, in alternativa, ultimo bilancio di esercizio se chiuso entro il 180° giorno precedente il deposito) - ultimi 3 bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione - eventuale perizia ex art. 2343 C.C. presso il Registro delle Imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti Atto di fusione (in forma di atto pubblico) Art. 2503-2504 Art. 2504 Deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese dei luoghi in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione e la società incorporante o risultante dalla fusione © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 7 entro 30 giorni minimo 60 giorni (salvo eccezioni ex art. 2503) Procedura ordinaria di fusione Procedure di fusione semplificate 1) Fusione in assenza di società a capitale azionario (Art. 2505 quater c.c.) a) la rimozione del limite del 10% ai conguagli in denaro, il cui valore deve, tuttavia, rimanere tale da non configurare un sostanziale acquisto di azioni; b) l’omissione, con il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti all’operazione, della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio; c) la riduzione da 30 a 15 giorni (salvo rinuncia unanime dei termini da parte dei soci) del periodo minimo tra l’iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione di fusione; d) la riduzione da 30 a 15 giorni del periodo minimo tra il deposito dei documenti ex art. 2501-septies c.c. e la data fissata per la decisione di fusione; e) la riduzione da 60 a 30 giorni del periodo minimo tra l’iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle Imprese e la stipulazione dell’atto di fusione. © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 8 Procedure di fusione semplificate 2) Incorporazione di partecipata almeno al 90% (Art. 2505 bis c.c.) a) omissione della relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c., a condizione che ai soci di minoranza dell’incorporanda venga garantito il diritto di vendere le loro azioni o quote all’incorporante per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso; b) mancata predisposizione delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c. relative alle società coinvolte nell’operazione; c) possibilità, se l’atto costitutivo (o lo statuto) dell’incorporante lo prevede, che, limitatamente ad essa, la decisione di fusione sia direttamente assunta, con atto pubblico, dal suo organo amministrativo, senza coinvolgimento dei soci. c.1) deposito del progetto di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, dei bilanci degli ultimi tre esercizi (con relative relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) e della relazione degli esperti (qualora non sia stata omessa) presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci); c.2) iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese del luogo ove la stessa ha sede, almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione da parte dell’incorporata. Per l'incorporanda restano fermi i seguenti adempimenti: a) iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese del luogo ove la stessa ha sede, almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera assembleare (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci); b) deposito del progetto di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, dei bilanci degli ultimi tre esercizi (con relative relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) e della relazione degli esperti (qualora non sia stata omessa) presso la seda sociale, almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci). © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 9 Procedure di fusione semplificate 3) Incorporazione di società interamente posseduta (Art. 2505 c.c.) a) omissione della relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c.; b) omissione, data l’assenza del rapporto di cambio, della relazione degli esperti sulla sua congruità ex art. 2501sexies c.c.; c) omissione dei punti 3, 4 e 5 del progetto di fusione, relativi, rispettivamente, al rapporto di cambio delle azioni o quote ed all’eventuale conguaglio in denaro, alle modalità di assegnazione delle nuove azioni o quote, alla data della loro partecipazione agli utili; d) mancata predisposizione delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c. relative alle società coinvolte nell’operazione; e) possibilità, se l’atto costitutivo (o lo statuto) lo prevede, che la decisione di fusione sia direttamente assunta, con atto pubblico, dagli organi amministrativi delle società partecipanti, senza coinvolgimento dei soci. e.1) ciascuna società partecipante alla fusione deve depositare per l’iscrizione, presso il Registro delle Imprese del luogo ove esse hanno sede, il progetto di fusione almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci); e.2) l’incorporante deve depositare il progetto di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi (con relative relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile) presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione di fusione (termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci). © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 10 Aspetti relativi alla valutazione Stima dei valori economici: - valutazione "stand alone" vs. valutazione "integrata" - relatività delle stime (principio di omogeneità sostanziale) Rapporto di cambio "teorico": Ce soc. incorporata o fusa n° azioni o quote soc. incorporata o fusa RCt = Ce soc. post-fusione n° azioni o quote soc. post-fusione © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 11 Aspetti relativi alla valutazione Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo": in relazione alle caratteristiche dei titoli concambiati a) coesistenza di diverse categorie di azioni (metodo delle "azioni ordinarie equivalenti") N1 = n° azioni ordinarie q1 = quotazione azioni ordinarie N2 = n° azioni privilegiate q2 = quotazione azioni privilegiate N3 = n° azioni di risparmio q3 = quotazione azioni di risparmio q2 n° azioni ordinarie equivalenti = N1 + N2 × q 1 + N3 × q3 q1 Valore economico dell'azienda n° azioni ordinarie equivalenti Valore economico unitario azioni ordinarie = Valore economico unitario azioni privilegiate = Valore economico unitario azioni ordinarie × q2 q1 Valore economico unitario azioni di risparmio = Valore economico unitario azioni ordinarie × q3 q1 © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 12 Aspetti relativi alla valutazione Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo": in relazione alle caratteristiche dei titoli concambiati b) coesistenza di azioni con godimento diversificato; c) eventuale "premio di quotazione" Scostamento tra Rapporto di cambio "teorico" ed "effettivo": altre motivazioni: - rapporto tra quotazioni di borsa (valori ottenuti da medie di periodo) - pattuizione di conguagli in denaro - natura di prezzo negoziato dalle parti del RC "effettivo" © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 13 Aspetti contabili dell'operazione di fusione Formazione e interpretazione delle differenze da annullamento Incorporante A ante-fusione Altre attività di A Partecipazione 100% in B Passività di A Capitale netto di A ante-fusione Incorporanda B Attività Incorporanda B Incorporante A post-fusione Altre attività di A Attività Incorporata B Disavanzo da annullamento Passività di A Passività Incorporata B Capitale netto di A ante-fusione Passività Incorporanda B Capitale netto Incorporanda B © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 14 Aspetti contabili dell'operazione di fusione Formazione e interpretazione delle differenze da annullamento Incorporante A ante-fusione Altre attività di A Partec. 100% in B Passività di A Capitale netto di A ante-fusione Incorporanda B Passività Incorporanda B Attività Incorporanda B Incorporante A post-fusione Altre attività di A Attività Incorporata B Passività di A Passività Incorporata B Avanzo da annullamento Capitale netto di A ante-fusione Capitale netto Incorporanda B © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 15 DISAVANZO DA ANNULLAMENTO Esempio 1 "A" incorpora "B" già posseduta al 100% Incorporante A Attività Part. B 700 600 Passività Incorporanda B 400 Attività 800 Cap. netto 900 C.S. 650 Ris. 250 300 Cap. netto 500 C.S. 400 Ris. 100 A post-fusione - Da attribuire ad elementi attivi (sottovalutati) o passivi (sopravalutati) Attività - Da imputare ad avviamento Disavanzo da annull. - Da imputare a conto economico come minusvalenza latente nella partecipazione precedentemente iscritta Passività 1.500 100 © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Passività 700 Cap. netto 900 C.S. 650 Ris. 250 Scheda 16 AVANZO DA ANNULLAMENTO Esempio 2 "A" incorpora "B" già posseduta al 100% Incorporante A Attività Part. B 700 300 Passività Incorporanda B 400 Attività 800 Cap. netto 600 C.S. 450 Ris. 150 A post-fusione Attività 1.500 Passività 300 Cap. netto 500 C.S. 400 Ris. 100 Passività 700 - Da attribuire ad elementi attivi (sopravalutati) o passivi (sottovalutati) Avanzo da annullam. 200 - Fondo rischi se dovuto a previsione di future perdite Cap. netto 600 C.S. 450 Ris. 150 - Da imputare a riserva come plusvalenza latente nella partecipazione precedentemente iscritta © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 17 Aspetti contabili dell'operazione di fusione Formazione e interpretazione delle differenze da concambio Incorporante A ante-fusione Attività di A Passività di A Capitale netto di A ante-fusione Incorporante A post-fusione Attività di A Incorporanda B Passività Incorporanda B Attività Incorporanda B Attività Incorporata B Capitale netto Incorporanda B © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Passività di A Passività Incorporata B Capitale netto di A ante-fusione Aumento di Capitale Sociale Incorporante A Avanzo da concambio Scheda 18 Aspetti contabili dell'operazione di fusione Formazione e interpretazione delle differenze da concambio Incorporante A ante-fusione Incorporante A post-fusione Passività di A Passività Incorporata B Passività di A Attività di A Capitale netto di A ante-fusione Incorporanda B Attività Incorporanda B Attività di A Attività Incorporata B Passività Incorporanda B Capitale netto Incorporanda B Disavanzo da concambio Capitale netto di A ante-fusione Aumento di Capitale Sociale Incorporante A © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 19 DISAVANZO DA CONCAMBIO Esempio 3 "A" incorpora "B" non partecipata Incorporante A Attività 400 Incorporanda B Passività 300 Attività 500 Cap. netto 100 C.S. 80 Ris. 20 40 azioni V.N. 2 € R: 4 azioni A = 1 azione B → Passività Cap. netto 300 C.S. 250 Ris. 50 50 azioni V.N. 5 € Aumento di C.S.A = 4 x 50 x 2 € = 400 € A post-fusione Attività 900 Passività 500 Cap. netto 400 C.S. 80 + 400 Ris. 20 Disavanzo -100 da conc. © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale 200 Scheda 20 AVANZO DA CONCAMBIO Esempio 4 "A" incorpora "B" non partecipata Incorporante A Attività 400 Incorporanda B Passività 300 Attività 500 Cap. netto 100 C.S. 80 Ris. 20 40 azioni V.N. 2 € R: 1 azione A = 2 azioni B → Passività Cap. netto 300 C.S. 250 Ris. 50 50 azioni V.N. 5 € Aumento di C.S.A = (50/2) x 2 € = 50 € A post-fusione Attività 900 Passività 500 Cap. netto 400 C.S. 80 + 50 Ris. 20 Avanzo da conc. 250 © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale 200 Scheda 21 DIFFERENZE DA CONCAMBIO E DA ANNULLAMENTO Esempio 5 "A" incorpora "B" partecipata al 40% Incorporante A Attività Part. B 700 140 Passività Incorporanda B 220 Attività 800 Cap. netto 620 C.S. 450 Ris. 170 300 Cap. netto 500 C.S. 400 Ris. 100 90 azioni V.N. 5 € R: 3 azioni A = 1 azione B Passività 100 azioni V.N. 4 € Azioni di B da cambiare: 60% di 100 = 60 azioni Aumento di C.S.A = 60 x 3 x 5 € = 900 € % CnB corrispondente: 60% di 500 = 300 € Disavanzo da concambio = - 600 € © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 22 % CnB già posseduta da A: 40% di 500 = 200 € Valore iscritto della Partecipazione in B: 140 € Avanzo da annullamento = 60 € A post-fusione Attività 1.500 Passività Avanzo da ann. Cap. netto 520 60 hp.: Fondo rischi 920 C.S. 450 + 900 Ris. 170 Disavanzo -600 da conc. Posta rettificativa del netto © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 23 Aspetti contabili dell'operazione di fusione - Bilancio straordinario di fusione (ex art. 2501-quater c.c.) - Bilancio di chiusura delle società fuse - Bilancio di apertura della società post-fusione caso a) Bilancio di chiusura società fuse t1 1/1/n data di effetto reale data di effetto contabile - Redazione del bilancio infrannuale - Riapertura dei conti - Trasferimento dei saldi in capo alla società post-fusione © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 24 caso b) Bilancio di chiusura società fuse 1/1/n t0 t1 data di effetto contabile data di effetto reale - Redazione del bilancio infrannuale riferito alla data t0 - Riapertura dei conti Trasferimento in capo alla società post-fusione dei saldi di tutti i conti presenti nella contabilità della società fusa (bilancio di verifica) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 25 caso c) 1/1/n t1 data di effetto contabile data di effetto reale Trasferimento in capo alla società post-fusione dei saldi di tutti i conti presenti nella contabilità della società fusa (bilancio di verifica) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 26 "Modello nazionale" e orientamenti internazionali MODELLO NAZIONALE - iscrizione ispirata al modello del "costo storico"; - eccezione: precedente acquisto di partecipazione riallocazione del maggior costo della partecipazione - trattamento delle differenze di fusione - Art. 2504 bis - Principio contabile OIC 4 © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 27 "Modello nazionale" e orientamenti internazionali IFRS 3 - distinzione tra "acquisizioni" ed operazioni meramente "riorganizzative" - caso delle fusioni per unione - Disavanzo di fusione: imputazione alle singole attività e passività acquisite fino al rispettivo "fair value" e, per il residuo, ad avviamento - Avanzo di fusione revisione dei valori attribuiti alle attività e passività acquisite ed al costo di acquisizione dell'aggregazione, con imputazione del residuo a conto economico (componente positivo di reddito) © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 28 Aspetti fiscali dell'operazione di fusione Operazione fiscalmente neutra Determinazione del reddito di esercizio delle società fuse - fino alla data di effetto reale della fusione - ammessa retrodatazione dell'effetto fiscale rispetto all'effetto reale Utilizzo delle perdite fiscali: limiti Ricostituzione riserve annullate nella fusa - riserve libere - riserve in sospensione d'imposta da tassare in caso di distribuzione - riserve in sospensione d'imposta da tassare in caso di utilizzo © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 29 Aspetti fiscali dell'operazione di fusione IMPOSTE INDIRETTE I.V.A. - la fusione è un'operazione fuori campo I.V.A. - adempimenti formali per segnalare agli Uffici I.V.A. l'estinzione delle P.I. delle società fuse, l'eventuale apertura della P.I. della società post-fusione, la successione di quest'ultima nella posizione I.V.A. delle società fuse (ai fini I.V.A. non si configura, come per le imposte dirette, l'autonomo periodo d'imposta in capo alle società fuse dall'inizio dell'esercizio alla data di fusione). IMPOSTA DI REGISTRO - la fusione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (fissata per ciascuno degli atti societari previsti dal procedimento: verbali di assemblea straordinaria per l'approvazione del progetto di fusione e atto di fusione); - imposta di registro fissa per la trascrizione del mutamento di titolarità di cespiti immobiliari. © by Corrado Corsi - Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Scheda 30