Relazione degli Amministratori sul progetto di fusione
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Relazione degli Amministratori sul progetto di fusione
Consiglio di Amministrazione di Mandacarù del 31 marzo 2015 Relazione degli Amministratori sul progetto di fusione per incorporazione di MCC SERVIRE SOCIETA’ COOPERATIVA - CONFIDI e MICROCREDIT COOP in MANDACARU’ ONLUS SCS (ai sensi dell’art. 2501-quinquies del codice civile) 1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE .................................................... 3 2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE ............................................................. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 SOCIETÀ INCORPORANTE ..................................................................................................... 4 PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI. ........................................................................ 4 CAPITALE SOCIALE ED ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA. ............................................ 6 OGGETTO SOCIALE .............................................................................................................. 6 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI .................................................................................. 7 SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE - SOCIETÀ INCORPORANDE. ..................... 8 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 SOCIETÀ INCORPORANDA MCC ............................................................................................ 8 PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI. ........................................................................ 8 CAPITALE SOCIALE ED ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA. .......................................... 10 OGGETTO SOCIALE ............................................................................................................ 10 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ................................................................................ 11 SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE - SOCIETÀ INCORPORANDA. ................... 11 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. SOCIETÀ INCORPORANDA MICROCREDITO ........................................................................... 11 PRINCIPALI DATI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ. ....................................................................... 11 CAPITALE SOCIALE ED ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA. .......................................... 13 OGGETTO SOCIALE ............................................................................................................ 13 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ................................................................................ 14 PROFILI GIURIDICI DELLA FUSIONE ............................................................................... 14 5.1 5.2 PROBLEMATICHE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MCC SERVIRE IN MANDACARU’. 14 PROBLEMATICHE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MICROCREDIT. ........................ 15 6. VALUTAZIONI ESEGUITE DALLA SOCIETA’ SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE SOCIETA’ INCORPORANDE. .................................................................. 16 6.1 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE - DUE DILIGENCE CONTABILE E FISCALE .................................................................................................................. 17 6.2 CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ MCC SERVIRE ................................................................. 17 6.3 CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ MICROCREDIT .............................................................. 18 7. RAPPORTO DI CAMBIO .................................................................................................... 19 7.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO ................................................ 19 8. AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE, MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE QUOTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE ............. 19 9. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA INCORPORANTE MANDACARU’ ...................... 20 10. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE ....................................................................................................... 21 11. ASPETTI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE ...................................................................... 21 12. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL’EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO ................................................................................ 21 13. CALENDARIO DELL’OPERAZIONE .................................................................................. 22 2 Signore e signori, Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di fusione per incorporazione (“Operazione” o “Fusione”) di MCC SERVIRE Società Cooperativa- Confidi e MICROCREDIT COOP. Società Cooperativa (di seguito nel testo per brevità, anche solo “MCC”, “MICROCREDIT”, singolarmente “società incorporanda” o “società incorporata” ed entrambe, collettivamente, “società incorporande” o “società incorporate”) in MANDACARU’ ONLUS SCS (di seguito nel testo per brevità anche solo “MANDACARU’’” o “società incorporante”). La presente relazione (“Relazione”), redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies del codice civile, illustra sotto il profilo giuridico ed economico l’Operazione, le ragioni dell’adozione del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione redatto ex art. 2501-ter del codice civile (“Progetto di Fusione”), alla luce della natura giuridica e delle disposizioni che caratterizzano le cooperative, parti dell’Operazione, che impongono tale rapporto ed escludono la necessità di giustificarne la congruità alla luce di criteri di stima. 1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE L’Operazione ha la finalità di concentrare nella società incorporante le attività delle due cooperative, delle quali è programmata l’incorporazione. L’incorporazione contestuale, nell’ambito della medesima operazione delle due società dipende dalla stretta relazione che corre fra le medesime MCC e MICROCREDIT, tanto sul piano storico dei rapporti e sul piano dei rapporti patrimoniali e di partecipazione, quanto su quello operativo, condividendo le società la medesima sede e parte dei componenti degli organi sociali. Entrambe fanno capo ad un consolidato centro di attività, nell’ambito della cooperazione in Brescia. Fra Mandacarù e le due società MCC e MICROCREDIT sussistono rapporti pregressi, derivanti dalla comune appartenenza alla rete Ctm-Altromercato e vi è stata quindi, anche in passato, comunanza di obiettivi. Microcredit Coop ed Mcc-Servire hanno sviluppato attività a sostegno del commercio equo e solidale, in particolare sul fronte finanziario (raccolta di capitali da soci; erogazione di garanzie su finanziamenti). L’Operazione è conforme ai tendenziali processi di riorganizzazione della rete Altromercato, in corso di realizzazione, avendo Ctm-Altromercato da tempo indicato l’aggregazione di realtà cooperative, con scopi sociali analoghi come strumento per conseguire maggiore efficacia nello sviluppo del commercio equo e solidale. Sul piano operativo, la fusione consentirà di sviluppare sinergie commerciali fra le organizzazioni di commercio equo e solidale operanti in Trento e quelle della provincia di Brescia. Le sinergie commerciali potranno riguardare lo sviluppo di progetti, quali “Equo Style” per i vestiti da sposa equosolidali; la realizzazione di azione di commerciali congiunte durante la stagione estiva sul Lago di Garda (botteghe temporanee, ecc.); la sperimentazione in provincia di Brescia delle nuove attività di distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale attualmente in fase di studio all’interno di Mandacarù (vending/distributori automatici; serving/capsule; bar). La fusione consentirà di sviluppare collaborazioni in ambito educativo e culturale fra le organizzazioni di commercio equo e solidale operanti in provincia di Trento e di Brescia a partire dalla Cooperativa Solidarietà di Brescia, con riguardo ad attività destinate al mondo scolastico e ad eventi culturali. Sul piano patrimoniale e finanziario, la fusione consentirà di conseguire, nella società post fusione, un rafforzamento significativo delle riserve e quindi del patrimonio. Tale consolidamento consentirà alla 3 cooperativa risultante dalla fusione di aumentare il valore delle garanzie, per i soci, rispetto al capitale ed al risparmio sociale investiti all’interno della Cooperativa. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE 2. 2.1 Società incorporante MANDACARU’ ONLUS Società Cooperativa Sociale con sede in Trento, Via della Prepositura n. 32, iscritta al registro imprese di Trento al numero 01268890223 - REA TN-126510 ed all’Albo degli Enti Cooperativi n. A158014 - Sezione “cooperative mutualità prevalente”, categoria “cooperative sociali”. Principali dati economici e patrimoniali. 2.2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) B) I II III C) I II CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI Totale crediti verso soci per versamenti (A) IMMOBILIZZAZIONI Immateriali Materiali Finanziarie Totale immobilizzazioni (B) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Crediti - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo ESERCIZIO AL 31.12.2014 ESERCIZIO AL 31.12.2013 0 0 0 0 27.155 3.384.275 489.353 3.900.783 18.849 2.953.207 524.203 3.496.259 311.826 337.621 2.534.295 3.744 2.538.039 3.019.155 4.818 3.023.973 III IV Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide 0 120.800 0 201.292 Totale ratei e risconti (D) 2.970.665 9.742 9.742 3.562.886 6.081 6.081 TOTALE ATTIVO 6.881.191 7.065.226 Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) ESERCIZIO AL 31.12.2014 ESERCIZIO AL 31.12.2013 PATRIMONIO NETTO I Capitale 1.587.846 1.581.763 VII IX Altre riserve 236.579 278.957 Utile (perdita) dell'esercizio -24.805 -42.378 1.799.620 1.818.342 0 0 0 0 233.646 212.916 Totale patrimonio netto (A) B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Totale fondi per rischi ed oneri (B) 4 Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) D) 233.646 212.916 DEBITI E) - esigibili entro l'esercizio successivo 3.779.530 - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.035.008 3.875.120 4.814.538 1.113.879 4.988.999 Totale debiti (D) 4.814.538 33.387 44.968 Totale ratei e risconti (E) 33.387 44.968 TOTALE PASSIVO 6.881.191 7.065.226 RATEI E RISCONTI CONTI D'ORDINE ESERCIZIO AL 31.12.2014 Garanzie godute 16.400 Garanzie prestate 7.000 4.988.999 ESERCIZIO AL 31.12.2013 3.800 23.400 7.000 10.800 CONTO ECONOMICO ESERCIZIO AL 31.12.2014 A) ESERCIZIO AL 31.12.2013 VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 5) Altri ricavi e proventi a) contributi in conto esercizio 1.945.362 30.026 20.743 65.908 b) altri ricavi e proventi 73.612 Totale (A) B) 1.992.537 104.155 139.520 59.706 163.861 2.162.083 2.129.966 1.347.318 1.303.232 COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 185.117 193.347 8) Per godimento di beni di terzi 115.139 134.841 9) Per il personale 509.430 516.245 10) 11) Ammortamenti e svalutazioni 67.406 48.750 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 25.795 7.581 14) Oneri diversi di gestione 28.253 28.336 Totale (B) 2.278.458 2.232.331 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -116.375 -102.365 7 207 122.665 131.988 60.022 67.510 62.650 64.684 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari Totale (C) 5 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Totale (D) E) 4.503 -1.458 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari 54.018 2.213 21) Oneri 29.601 5.451 Totale (E) 24.417 -3.239 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -24.805 -42.378 0 0 -24.805 -42.378 22) 23) Imposte sul reddito dell'esercizio UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.3 Capitale sociale ed assetto della compagine societaria. Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di MANDACARU’ è pari ad Euro 1.922.373,79 suddiviso in n. 38.447 quote del valore nominale di € 50,00 ciascuna, delle quali € 424.118,96 sottoscritte da soci sovventori a fronte delle corrispondenti azioni. Alla data del Progetto di Fusione, aderiscono alla cooperativa n. 2.231 soci ordinari e n. 120 soci sovventori. 2.4 Oggetto sociale Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto di MANDACARU’, la società ha il seguente oggetto sociale: Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto: a) gestione di attività sociali educative e formative a favore di soci e non soci e con particolare riguardo a soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali; b) la gestione di attività culturali ed educative volte prevalentemente all’integrazione sociale e alla promozione umana dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua anche distribuendo materiale informativo e prodotti allo scopo di attivare processi di crescita nei centri di produzione da cui provengono; c) allo scopo di promuovere l’integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini delle aree marginali la cooperativa svolge attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L’attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall’Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices)). In particolare la cooperativa può: - gestire Botteghe del Commercio Equo e Solidale; - svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; - svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: 6 a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa. - promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; - promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;. - promuovere turismo sociale e responsabile volto all’accrescimento del benessere dei soggetti deboli e alla tutela dell’ambiente; - promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.; - promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche con scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati; - realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono adulti, anziani, minori con particolare riguardo alle situazioni di disagio. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. 2.5 Composizione degli organi sociali L’attuale composizione del consiglio di amministrazione MANDACARU’ è la seguente (gli amministratori sono nominati in base al principio di rotazione, in date diverse, per il triennio): Pierantonia Sterlini Daniela Frerotti Paolo Facinelli Stefano Plotegheri Francesca Martini Martina De Gramatica Manuela Poli Alessandro Longhi Marco Parolini Presidente Vice Presidente consigliere consigliere consigliere consigliere consigliere consigliere consigliere L’attuale composizione del collegio sindacale di MANDACARU’ è la seguente: 7 Franca Della Pietra Fabio Clementi Marica Dalmonego Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo 3. SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE - Società incorporande. 3.1 Società incorporanda MCC MCC SERVIRE Società Cooperativa - CONFIDI, , con sede legale in Brescia, via Rose di Sotto n. 53, iscritta al registro imprese di Brescia al numero 3153670173 - REA BS-33592, e dall’albo degli enti cooperativi n. A156074 sezione “Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente” categoria: “Altre cooperative”. N.B.: tale iscrizione è erronea, MCC è una cooperativa a mutualità prevalente, per impostazione statutaria e tale si dichiara in ogni documento sociale. Principali dati economici e patrimoniali. 3.2 ATTIVO 10. 20. 51. 60. 61. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. Cassa e disponibilità Crediti verso enti creditizi a) a vista b) altri crediti Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili Azioni, quote, altri titoli a reddito variabile Azioni, quote, altri titoli a reddito variabile indisponibili Partecipazioni Partecipazioni in imprese del gruppo Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Capitale sottoscritto non versato Azioni proprie Altre attività a) crediti da allineamento cambi b) crediti tributari c) altri crediti Ratei e risconti attivi a) ratei attivi b) risconti attivi 31/12/2014 Dettaglio 289 Altre passività a) debiti da allineamento cambi b) debiti verso i dipendenti e collaboratori c) altri debiti 60. Ratei e risconti passivi a) ratei passivi b) risconti passivi 70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 80. Fondo per rischi ed oneri 81. Fondo rischi per garanzie prestate 90. Fondi rischi su crediti 100. Fondi per rischi finanziari generali 111 22.969 22.969 26.120 - 176.500 339 61.055 176.500 339 61.055 176.500 678 61.055 610.327 620.648 - 160 620.488 788 113 675 874.630 882.749 610.327 TOTALE ATTIVO PASSIVO 31/12/2013 Totale 289 26.120 31/12/2014 Dettaglio 50. 31/12/2013 Totale 25.826 23.178 111 23.178 1.654 25.826 111 - 1.654 - - 8 110. 120. 130. 140. 141. 150. 160. 170. Passività subordinate Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve a) riserva legale b) riserva ordinaria c) riserva indisponibile Riserva fondi rischi indisponibile Riserve di rivalutazione Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d'esercizio 134.000 93.703 14.377 393.430 222.408 TOTALE PASSIVO 10. Garanzie ed impegni GARANZIE RILASCIATE 342.457 134.000 134.000 501.510 222.408 683.246 93.703 14.377 575.166 222.408 -9.225 -181.737 874.630 882.749 342.457 345.652 TOTALE GARANZIE E IMPEGNI COSTI 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 91. 100. 110. 120. 130. 140. Interessi passivi ed oneri assimilati Commissioni passive Perdite da operazioni finanziarie Spese amministrative b) altre spese amministative Rettifiche di valore su immobil. materiali e immateriali Altri oneri di gestione Accantonamenti per rischi ed oneri Accantonamento ai fondi rischi su crediti Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per Accantonamento riserva "fondi rischi indisponibili" Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Oneri Straordinari Variazione positiva del fondo per rischi finanziari Imposte sul reddito di esercizio Utile (perdita) d'esercizio 31/12/2014 Dettaglio 29.295 339 2 -9.225 339 2 -9.225 31/12/2013 Totale 1 28.529 28.529 339 180.000 73 -181.737 20.410 27.205 Totale 17.135 31/12/2013 Totale 19.280 17.135 1.637 - 1.637 - 19.280 7.925 - 1.638 - 1.638 - - TOTALE RICAVI 10. 20. 30. 31. 40. 50. 60. 70. 80. 81. 90. Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su depositi Dividendi e altri proventi Commissioni attive Corrispettivi delle rpestazioni di garanzia Profitti da operazioni finanziarie Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie Altri proventi di gestione Proventi straordinari Utilizzo riserva "fondi rischi indisponibili" Variazione negativa del fondo per rischi finanziari 31/12/2014 Dettaglio Totale 29.295 9 100. Perdita d'esercizio TOTALE - - - 20.410 27.205 3.3 Capitale sociale ed assetto della compagine societaria. Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di MCC è pari ad Euro 134.000,00 suddiviso in n. 2.680 quote del valore nominale di € 50,00 ciascuna. Non vi sono soci sovventori, pur essendo la categoria prevista dallo statuto. Alla data del Progetto di Fusione, aderiscono alla cooperativa n. 47 soci ordinari. 3.4 Oggetto sociale Ai sensi del Titolo II - (scopi mutualistici e oggetto sociale), articolo 4 - (scopi) del vigente statuto, la società ha il seguente oggetto: “La società, che ha scopo consortile, è basata sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendo nei requisiti di legge e comunque in via non prevalente, operare anche nei confronti di terzi. La cooperativa si propone di sostenere e promuovere in modo particolare i settori del Commercio Equo e Solidale, della Finanza etica, della Solidarietà Sociale, della difesa e del mantenimento dell’Ambiente. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 e delle successive disposizioni in materia, svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l’utilizzazione di risorse provenienti, in tutto od in parte, dall’impresa associata, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed i servizi ad essa connessi e/o strumentali, nel rispetto delle riserve delle attività previste dalla legge. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, la ”Cooperativa” potrà prestare garanzie personali e reali, a stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese consorziate. Nell’esercizio di tale attività inoltre la “Cooperativa” potrà ricevere garanzie, contro garanzie e co-garanzie sia dal “Confidi” di secondo grado che dal fondo di garanzia interconsortile, a cui si è eventualmente, rispettivamente, associato ed aderente. Tra le operazioni di credito e finanziamento vanno intese anche quelle di leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite, in qualsiasi forma, le disponibilità finanziarie per lo svolgimento dell’attività dell’impresa associata. La “Cooperativa” potrà svolgere i servizi di informazione, consulenza, assistenza delle imprese consorziate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime. La “Cooperativa” potrà compiere ogni atto espressamente delegato ad essa dagli enti pubblici in materia di legislazione regionale/locale di incentivazione nonché, nei limiti temporali previsti dal comma 55 del citato D.L. 269/03 potrà gestire fondi pubblici di agevolazione e prestare garanzia a favore dell’amministratore finanziaria dello stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposta alle imprese associate. La “Cooperativa”, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti agli stessi, nonché partecipare alle associazioni di rappresentanza, società, società consortili, consorzi, i cui scopi sociali non siano in contrasto con quanto previsto dai precedenti commi, restando comunque precluse le attività riservate ai sensi delle leggi n. 1815/1939, n. 39/1989, n. 1/1991, n. 197/1991 e dal D.L. 385/1993 nonché lo svolgimento verso il pubblico dell’attività prevista dall’articolo 106 del D.L. 385/1993. La “Cooperativa”, come sopra indicato, potrà, inoltre, previa iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 T.U.B., svolgere le altre attività previste al comma 32 dell’articolo 13 del D.L. 269/2003 e quindi: 10 a) prestazione di garanzia a favore dell’amministrazione finanziaria dello stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi ed imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell’articolo 47 comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell’articolo 47 comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. I rapporti mutualistici fra la “Cooperativa” e gli associati possono essere disciplinati dall’apposito regolamento interno, nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l’attività. Il regolamento interno è provato, su proposte del consiglio di amministrazione, da parte dell’assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 2521 del codice civile.” 3.5 Composizione degli organi sociali L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di MCC, nominato il 9 maggio 2014 sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016 è la seguente: Annibale Materossi Chiara Crosio Paolo Facinelli Presidente Consigliere Delegato Consigliere L’attuale composizione del Collegio Sindacale di MCC nominato il 9 maggio 2014 sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016 è la seguente: Giovanni Mostarda Roberto Baio Ester Pennacchio Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE - Società incorporanda. 4. 4.1 Società incorporanda Microcredito MICROCREDITO COOP. - Società Cooperativa, avente forma giuridica di società cooperativa a responsabilità cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Brescia - via Rose di Sotto n. 53, numero di iscrizione al registro delle imprese di Brescia e codice fiscale 01897140230, partita IVA 03397790175, iscritta all’Albo degli Enti Cooperativi n. A152900 Sezione “cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente di cui all’art.5, ultimo comma, legge n.366/2001”. Principali dati economici della società. 4.2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) B) I II III C) I CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI Totale crediti verso soci per versamenti (A) IMMOBILIZZAZIONI Immateriali Materiali Finanziarie Totale immobilizzazioni (B) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze ESERCIZIO AL 31.12.2014 ESERCIZIO AL 31.12.2013 0 0 0 0 0 665.956 568.253 1.234.209 0 665.388 658.253 1.323.641 0 0 11 II Crediti - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo 20.451 0 25.506 0 20.451 25.506 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide IV 0 489.836 0 476.209 Totale ratei e risconti (D) 510.287 29 29 501.715 92 92 TOTALE ATTIVO 1.744.525 1.825.448 Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) ESERCIZIO AL 31.12.2014 ESERCIZIO AL 31.12.2013 PATRIMONIO NETTO I Capitale 323.900 520.240 IV Riserva legale 11.222 11.222 VII Altre riserve 57.106 75.415 IX Utile (perdita) dell'esercizio -26.527 -18.310 365.702 588.568 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale patrimonio netto (A) B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi ed oneri (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) D) DEBITI - esigibili entro l'esercizio successivo 1.374.339 - esigibili oltre l'esercizio successivo 3.800 Totale debiti (D) E) 1.230.482 1.378.139 5.680 1.236.162 1.378.139 1.236.162 684 718 Totale ratei e risconti (E) 684 718 TOTALE PASSIVO 1.744.525 1.825.448 RATEI E RISCONTI CONTO ECONOMICO ESERCIZIO AL 31.12.2014 A) ESERCIZIO AL 31.12.2013 VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5) Altri ricavi e proventi 25.751 b) altri ricavi e proventi 3.172 Totale (A) B) 3.172 25.529 4.837 4.837 28.924 30.366 24.570 21.967 COSTI DELLA PRODUZIONE 7) Per servizi 12 10) Ammortamenti e svalutazioni 14) Oneri diversi di gestione C) 129 59 27.257 14.372 Totale (B) 51.957 36.398 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -23.033 -6.032 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari 23.357 28.988 17) Interessi e altri oneri finanziari 32.999 39.730 -9.642 -10.742 0 0 0 0 Totale (C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Totale (D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari 21) Oneri 22) 23) 7.500 1.351 Totale (E) 6.149 0 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -26.527 -16.774 Imposte sul reddito dell'esercizio UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 1.536 -26.527 -18.310 4.3 Capitale sociale ed assetto della compagine societaria. Alla data del progetto di fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di MCC è pari ad € 268.150,00 suddiviso in n. 5.363 quote del valore nominale di € 50,00. Non vi sono soci sovventori, pur essendo la categoria prevista dallo statuto. Alla data del progetto di fusione aderiscono alla cooperativa n. 58 soci ordinari. 4.4 Oggetto sociale Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto vigente, Microcredito ha il seguente oggetto sociale: “La società, che ha scopo mutualistico e non lucrativo, ha per oggetto promuovere e sostenere a livello finanziario l’interscambio culturale ed economico fra i soci - persone fisiche e soggetti giuridici - che gestiscono attività economiche di base, in Italia quanto all’estero, non per il profitto personale ma per la promozione umana dei popoli, della propria comunità e nel rispetto dell’ambiente. La Cooperativa si propone di sostenere e favorire tanto in Italia quanto all’estero il valore della Cooperazione economica dell’interscambio, basato su valori quali la solidarietà, la mutualità, il rispetto della persona e dell’ambiente, la democraticità e l’ampliamento delle opportunità di auto sviluppo offerte alle popolazioni svantaggiate. Si propone di sostenere e promuovere in modo particolare i settori del Commercio Equo Solidale, della Finanza Etica, della Solidarietà Sociale, della Difesa e del Mantenimento dell’Ambiente. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà: a) svolgere servizi di consulenza, formazione, studio o assistenza ad associazioni o cooperative che operino per il raggiungimento di scopi identici, similari o complementari; b) svolgere attività commerciali di acquisto e vendita merci prodotte da cooperative e gruppi operanti nel Sud del mondo e svolgere attività e trasporto merci in conto proprio o per conto terzi; c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione del potenziamento aziendale ai sensi dell’articolo 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59; 13 d) costituire una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci, destinati al perseguimento degli obiettivi sociali; e) gestire fondi che divengono affidati anche da altri organismi, ma unicamente per le finalità sociali; f) editare, notiziari e pubblicazioni periodiche, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della solidarietà dell’autosviluppo dei popoli con particolare riguardo ai temi legali al commercio equo e solidale e alla cooperazione economica con i paesi più svantaggiati del mondo, atti a raggiungere gli scopi sociali; g) assumere intere essenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi economici, consortili e fideiussori anche non cooperative ed associazioni che operino per il raggiungimento di scopi similari o complementari a quello della cooperativa stessa. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate; nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. A titolo esemplificativo la cooperativa potrà svolgere attività di locazione e di sublocazione e realizzare tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, industriali e finanziarie di garanzia, avvallo e fideiussione consentite dalla legge e finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e che comunque ne integri o agevoli la realizzazione. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica fra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni o redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con i terzi. La Cooperativa potrà aderire all’organizzazione di rappresentanza del movimento cooperativistico.” 4.5 Composizione degli organi sociali L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di MICROCREDIT, nominato il 9 maggio 2014 sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016 è la seguente: Marco Zucchini Stefano Magnoni Paolo Facinelli Presidente Vicepresidente - Amministratore Delegato Consigliere L’attuale composizione del Consiglio Sindacale di MICROCREDIT nominato il 9 maggio 2014 ed in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è la seguente: Giovanni Mostarda Diego Salani Ester Pennacchio 5. 5.1 Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo PROFILI GIURIDICI DELLA FUSIONE Problematiche della fusione per incorporazione di MCC Servire in MANDACARU’. L’incorporante MANDACARU’ e l’incorporanda MCC sono entrambe cooperative a mutualità prevalente. MCC Servire ha svolto e svolge sino alla data di esecuzione della fusione attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e della connessa disciplina legislativa. Per effetto dell’incorporazione in MANDACARU’, società il cui oggetto sociale non prevedrà, a seguito dell’esecuzione della fusione, l’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, MCC cesserà tali proprie funzioni. 14 Nel corso dello studio e della preparazione dell’operazione di fusione oggetto del presente progetto, è stato esaminato il tema dell’ammissibilità della fusione per incorporazione di un Confidi in una cooperativa a mutualità prevalente che non sia un Confidi e, qualora la risposta a tale quesito sia positiva, se sorga per il fatto della fusione per incorporazione l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale al Fondo di Garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca, secondo la previsione dell’articolo 13 comma 19 del D.L. 269/03 e la previsione del titolo VI articolo 19 lettera b) dello statuto di MCC. Le risposte a tali quesiti, sulla base delle quali il presente progetto di fusione è strutturato, sono nel senso che: - non vi è alcuna disposizione normativa che impedisca la fusione per incorporazione di una cooperativa esercitante l’attività di garanzia collettiva dei fidi in un’altra cooperativa a mutualità prevalente non avente tale oggetto. Una disposizione proibitiva non si desume da alcuna norma del codice civile relativa al procedimento di fusione, applicabile alle società cooperative ai sensi degli articoli 2545 bis comma II c.c., né dalle disposizioni di legge speciale dettate dall’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. Le disposizioni dei commi da 39 a 43 dell’articolo 13, sono disposizioni speciali volte a disciplinare, con norme derogatorie alle generali previsioni relative alle operazioni di fusione, il solo caso della fusione di un confidi con altri confidi, dettando disposizioni di agevolazione di tali operazioni di consolidamento. Esse non costituiscono una disciplina generale delle operazioni di fusione (o scissione) dei confidi e non possono essere interpretate come norme proibitive di operazioni di fusione aventi natura diversa dalla incorporazione di un confidi in altro confidi. Ne segue che la deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente, che svolga attività di garanzia collettiva del risparmio, deliberi la propria incorporazione in altra cooperativa a mutualità prevalente, che non svolga tale attività, è perfettamente legittima. Accertata la legittimità della operazione, va data poi risposta negativa al quesito se, con tale operazione, sorga l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale (previsto dall’articolo 2514 comma 1 lettera d) del c.c.) per il caso di scioglimento della società cooperativa. Costituisce convinzione generale, confermata dalle prassi notarili vigenti, quella secondo la quale l’operazione di fusione per incorporazione di una cooperativa a mutualità prevalente in altra cooperativa a mutualità prevalente non concreta il presupposto dello scioglimento, che invece impone la devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il trasferimento del patrimonio alla società incorporante, se cooperativa a mutualità prevalente impone la soggezione, anche in relazione al patrimonio acquisito dall’incorporata, ai medesimi vincoli dettati dall’articolo 2514 c.c. in capo all’incorporante, e quindi i vincoli finali di devoluzione, in caso di scioglimento. La disposizione dell’articolo 19 comma 19 del D.L. 269/2003 si limita a prevedere che tale devoluzione, in caso di scioglimento di un Confidi, si intenda riferita al Fondo di garanzia interconsortile al quale Confidi aderisca. Né tale disposizione, né altra disposizione dell’articolo 19 suddetto prescrivono, tuttavia, che debba operarsi la devoluzione in caso di fusione della società con un’altra cooperativa a mutualità prevalente che non sia un confidi. La società incorporante MANDACARU’ apposterà specificamente, in relazione al patrimonio rinveniente dall’incorporata MCC il vincolo di devoluzione al Fondo di garanzia. 5.2 Problematiche della fusione per incorporazione di MICROCREDIT. E’ comunemente ritenuto, in adesione alle correnti prassi notarili, che in caso di fusione fra cooperative a mutualità prevalente, non sia necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501 sexies del codice civile, considerando che il rapporto di cambio rispetto a tali società è determinato avendo 15 riguardo al solo valore nominale delle quote di partecipazione dei soci in ciascuna di esse. Poiché nelle società cooperative a mutualità prevalente non sono attribuiti ai soci, in ragione alla quota di partecipazione posseduta, diritti sulle riserve disponibili e sul patrimonio, una valutazione sulla congruità del rapporto di cambio proposto dal progetto di fusione non ha utilità, perché esso non è conseguente ad alcuna stima del valore patrimoniale reciproco delle società partecipanti alla fusione, la cui congruità debba attestarsi. MICROCREDIT dichiara nel proprio statuto di non essere società a mutualità prevalente, regola tuttavia nello statuto medesimo i diritti dei soci, rilevanti al fine della valutazione del rapporto di cambio, in misura identica a quella che la legge impone alle società cooperativa a mutualità prevalente. In particolare, MICROCREDIT nell’articolo 5 del proprio statuto, pur indicando di doversi intendere come cooperativa a mutualità non prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico determinato dal proprio oggetto sociale, prescrive “ciò nonostante”: - di non poter distribuire riserve fra i soci cooperatori - di dover devolvere in caso di scioglimento della società l’intero patrimonio sociale dedotto solo il capitale sociale e i dividendi maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. MICROCREDIT presenta, quindi, una disciplina, rilevante ai fini della valutazione dei diritti dei soci sul patrimonio, identica a quella di una cooperativa a mutualità prevalente e questa circostanza impedisce di adottare, nella valutazione delle quote di partecipazione dei soci di MICROCREDIT un criterio diverso dalla valorizzazione al loro valore nominale. Per effetto di tale considerazione, il rapporto di cambio, sarà determinato anche con riguardo a MICROCREDIT sulla base della sola relazione fra il valore nominale delle quote delle società incorporanda e quelle che saranno assegnate da parte della società incorporante. Conseguentemente al progetto di fusione non sarà allegata la relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501-sexies c.c.. 6. VALUTAZIONI ESEGUITE DALLA SOCIETA’ SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE SOCIETA’ INCORPORANDE. Per le ragioni indicate al precedente paragrafo 5.2., poiché secondo la disciplina statutaria di MICROCREDIT anche per tale società, che dichiara di non essere cooperativa a mutualità prevalente, i diritti dei soci sono tuttavia dettati in conformità alla disciplina vincolante per tali cooperative ed essi hanno diritto in caso di scioglimento nel massimo al solo rimborso del capitale apportato, il valore unitario delle quote di entrambe le società incorporande deve necessariamente considerarsi - in assenza di perdite che abbiano inciso sul capitale - pari al valore nominale delle quote. Questa circostanza impone di assegnare, al momento dell’esecuzione delle fusione, quote di nuova emissione dell’incorporante al loro valore nominale in cambio di quote di ciascuna società incorporanda al valore nominale, prescindendo da ogni valutazione di stima del valore economico o commerciale di tali quote, non potendosi tenere conto del valore di riserve ed elementi patrimoniali non distribuibili. Presupposto dell’adozione di tale rapporto di cambio è l’accertamento, eseguito sulla base delle risultanze dei bilanci al 31 dicembre 2014, che in nessuna delle società, partecipanti alla fusione, si sono manifestate perdite atte ad incidere sul capitale sociale e che quindi le quote di partecipazione hanno valore pari al valore nominale unitario loro attribuito dallo statuto. 16 Situazione economica e finanziaria delle società incorporande - Due diligence contabile e fiscale 6.1 Il Consiglio di amministrazione di Mandacarù, in preparazione dell’Operazione, ha richiesto a propri consulenti l’esecuzione di una indagine di natura contabile e fiscale sulle cooperativa MCC e MICROCREDIT, per la finalità di conseguire necessarie informazioni, oltre quanto noto ed emergente dai bilanci, per la decisione sull’opportunità e sui vantaggi della programmata fusione. L’indagine è stata commessa allo Studio Monti Matuella di Rovereto, eseguita con riferimento ai dati delle società oggetto della stessa al 31 ottobre 2014 ed il suo esito è stato riferito con il report di data 14 gennaio 2014 a firma del dott. Francesco Dalla Sega. La relazione di due diligence, che è stata oggetto di compiuta valutazione da parte del consiglio di amministrazione della nostra società, ha dato esito complessivamente positivo, sotto il profilo dell’assenza di elementi di rischio, individuabili nell’ambito di tale verifica, dell’emersione in futuro di significative minusvalenze, insussistenze o sopravvenienze passive, anche di natura tributaria. Le indagini sono state svolte sui dati delle società al 31 ottobre 2014, ed hanno proceduto ad una riclassificazione prudenziale degli elementi dell’attivo e del passivo ed una valutazione delle poste principali degli stessi. Dell’esito di tali indagini viene data in questa sede una breve sintesi, nei seguenti termini: Con riferimento alla società MCC Servire 6.2 Fra gli aspetti rilevati, meritano breve menzione i seguenti: a. In relazione al bene identificato nel libro cespiti “Sarezzo – Via Lumezzane Via M. Libertà”, a momento della vendita dell’immobile di Lumezzane Via M. Libertà, avvenuta nel 2005, è stato scaricato l’intero valore netto contabile, comprendendo quindi anche la parte relativa all’immobile di Sarezzo. Conseguentemente la successiva cessione di quest’ultimo avvenuta nel 2008 ha comportato l’emersione di una maggiore plusvalenza. Tale comportamento potrebbe riflettersi in potenziali rettifiche fiscali che tuttavia appaiono assai remote considerato il periodo ormai trascorso. b. La società ha sottoscritto un contratto di raccolta del risparmio fra i soci stipulato con la partecipata Microcredit Coop. Scrl. Con l’esecuzione della fusione i rapporti di debito e credito conseguenti a tale negozio si estinguono per confusione, e la relativa operazione dovrà essere conseguentemente contabilizzata. c. Le riserve formatesi a partire dal periodo 2008, anno in cui è stata perfezionata la trasformazione della cooperativa in Confidi, subiscono un trattamento fiscale diverso da quello da applicare alle riserve derivanti dagli accantonamenti degli avanzi di gestione effettuati precedentemente. L’art. 13 del D.L. n. 269/2003 ha previsto un particolare regime agevolativo per i confidi secondo il quale tali riserve risultano essere in “sospensione di imposta”, regime che comporta una tassazione in capo alla società esclusivamente nel caso in cui le stesse vengano destinate a finalità diverse rispetto alla copertura di perdite civilistiche e all’aumento del capitale sociale. L’importo complessivo delle riserve realizzate, e dei connessi utilizzi, successivamente la trasformazione in confidi, risulta, al 31.12.2013, pari ad Euro 89.089. Il legislatore ha previsto l’applicabilità di tale regime agevolativo per quei soggetti che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei Fidi, chiarendo inoltre che “le fusioni effettuate tra i confidi (…) non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno (…) partecipato alla fusione” (comma 50 del citato art. 13). Tuttavia, l’operazione di fusione tra confidi e soggetto diverso da confidi, la cui società risultante eserciti attività diversa rispetto alla garanzia collettiva dei Fidi, fa perdere la possibilità di beneficiare di tale agevolazione. Ciò significa che tali riserve in sospensione di imposta seguono la normale disciplina prevista dall’art. 172 comma 5 del DPR n. 917/1986; pertanto esse conservano il regime di 17 sospensione di imposta se sono ricostituite in capo alla società fusa a seguito dell’operazione di fusione e sono tassate al verificarsi del presupposto impositivo, (i.e. nell’esercizio di utilizzazione delle stesse). In conseguenza di ciò, occorre considerare che l’utilizzazione di dette riserve comporterebbe una tassazione in capo alla società risultante dalla fusione. La quantificazione di tale importo risulta particolarmente complessa in ragione dell’effettivo carico fiscale in capo alla cooperativa risultante dalla fusione. Tuttavia, considerando l’impossibilità di preventiva identificazione della effettiva possibilità di manifestazione di tale presupposto impositivo, che appare assai remota, non si ravvisano le condizioni per iscrivere una passività potenziale a rettifica (negativa) dei valori della società. Ad ogni buon conto, al fine di fornire la più completa informazione al Consiglio di Amministrazione, il carico fiscale teorico che potrebbe venire a crearsi può essere quantificato in circa Euro 25.000. d. Al 31 ottobre 2014, le fideiussioni rilasciate a totale o parziale garanzia di finanziamenti erogati ammontano ad Euro 336.403 e sono state rilasciate a favore di tre soggetti finanziatori: i. GCM FINANCE, la quale ha rilasciato due finanziamenti, garantiti da MCC al 50%, per un totale di Euro 8.919. Come anticipato, a fronte delle garanzie rilasciate a clienti finanziati da CGM, esiste una convenzione che permette a CGM di avere in pegno la quota di MCC nel proprio capitale sociale. Si ricorda che tale garanzia è stata recepita a riduzione del valore della partecipazione in CGM. ii. BANCA POPOLARE ETICA, per la quale MCC CONFIDI ha garantito due finanziamenti per Euro 36.239; per quanto riguarda la garanzia di Euro 5.000 relativa al finanziamento concesso a Coop. Unicomondo, con scadenza 31.10.2014, si è manifestata la volontà di non rinnovarla come comunicato alla garantita Coop. Unicomondo con lettera del 01 Novembre 2014. A fronte di tali garanzie risulta in essere il conto corrente vincolato presso la stessa banca. iii. CRESUD SPA, quest’ultima ha concesso 5 finanziamenti, per un totale garantito da MCC per Euro 291.244 (al cambio del 14.11.2014). Al 31.10.2014 sono trascorsi i termini per l’escussione di tre garanzie, del complessivo importo di Euro 43.045, per le quali quindi non potrà più essere richiesto nulla a MCC. Per quanto attiene il residuo importo di Euro 248.199, come precedentemente accennato, la società Cresud ha invece escusso le garanzie relative ai finanziamenti concessi alla Cooperativa Cocla di Usd 250.000 e al Fondo Semilla S.a. (Costa Rica) per Usd 60.000. Tale importo è stato interamente recepito tra i fondi rischi. Secondo la relazione, le operazione garantite hanno un alto grado di rischiosità, alcune delle quali sono infatti state escusse. Nell’esercizio 2014 c’è una sostanziale cessazione dell’attività di garanzia collettiva dei fidi. La maggior parte delle garanzie avrà scadenza entro il 2016. Con riferimento alla società MICROCREDIT 6.3 Fra gli aspetti rilevati, meritano breve menzione i seguenti: a. La società negli anni 2008/2009 ha acquistato 7 fabbricati dalla società MCC SERVIRE, i fabbricati non risultano da libro cespiti in quanto sono abitativi. Nell’ambito dell’attività di due diligence è stata acquisita una perizia sugli immobili, che ha quantificato il probabile valore di mercato. Nella rettifica i consulenti hanno ritenuto opportuno rettificare il valore degli immobili, adeguandolo al minore tra il valore di mercato e il costo di acquisto. Conseguentemente, ai fini dell’indagine è stato mantenuto il valore del costo iscritto, per ragioni prudenziali, anche nei casi nei quali il perito ha determinato un valore superiore. Dei sette fabbricati, tre sono affittati, due sono sfitti e per i rimanenti sono in atto procedure di sfratto. Le spese accessorie relative agli immobili in questione sono state interamente svalutate, per i fini dell’indagine; le stesse, con specifico riferimento ai singoli beni, ben potrebbero essere imputate ai medesimi, nel limite del valore attribuito dal perito estimatore. 18 7. 7.1 b. La società possiede partecipazioni in altre imprese, il cui valore complessivo corrisponde al valore nominale sottoscritto. La società Microcredit in data 19 agosto 2014 ha proposto alla società CreSud Spa l’acquisto della propria partecipazione al valore di Euro 200.000. Risultando le quote corrispondenti o inferiori alla quota di patrimonio netto delle partecipate, non si è ritenuto di apportare alcuna rettifica ai valori esposti in bilancio. Si segnala inoltre la presenza di ulteriori due garanzie fideiussorie rilasciate personalmente da Marco Zucchini e da Alda Pasotti a garanzia delle perdite che Microcredit dovesse soffrire con riferimento alle partecipazioni in CGM Finance per Euro 110.000 ed Immobiliare Società Bresciana s.c. per Euro 90.000. c. Il valore dei debiti al 31 ottobre 2014 ammontava ad Euro 1.423.865. Il debito verso soci per finanziamenti rappresenta il valore dei libretti di risparmio sottoscritti dai soci della cooperativa e che maturano interessi secondo le condizioni pattuite. La capitalizzazione degli interessi avviene a fine esercizio. Il limite massimo di deposito sul libretto per le persone fisiche è fissato dal regolamento in Euro 35.042. Essendo rilevante, in ragione del subentro dell’incorporante nei rapporti, in conseguenza della fusione, va segnalato qui che il contratto di raccolta del risparmio fra i soci prevede che ad ogni primo gennaio e primo luglio il prestito venga automaticamente rinnovato, salvo che sia pervenuta la richiesta di rimborso. I prestiti sono rimborsabili al 1° gennaio o 1° luglio di ogni anno. Le richieste di rimborso devono pervenire a firma del Socio con almeno 30 giorni di preavviso. Gli interessi verranno accreditati il 1° gennaio di ogni anno e potranno essere prelevati o cumulati. Il rimborso del prestito totale o parziale, al di fuori delle date prefissate, potrà avvenire solo con il consenso delle parti. La cooperativa invia una rendicontazione riguardante il risparmio depositato almeno una volta all’anno in occasione della fine dell’anno solare. La Cooperativa trasmette la medesima rendicontazione alla fine di ciascun semestre in cui il socio abbia effettuato versamenti o richiesto rimborsi. d. Va infine segnalato anche in questa sede che, dell’ammontare complessivo dell’esposizione di Microcredit per la raccolta di risparmio fra i soci di € 1.221.667 al 31 ottobre 2014, sono da imputare al credito di MCC € 587.358. Tale debito si estingue per compensazione, in conseguenza della fusione, per l’incorporazione in Mandacarù delle cooperative debitrice e creditrice. RAPPORTO DI CAMBIO Criteri per la determinazione del rapporto di cambio Per le ragioni in precedenza indicate ed illustrate all’articolo 6 del progetto di fusione, in ragione del divieto di assegnazione di riserve ai soci che caratterizza tutte le cooperative, partecipanti all’Operazione, il rapporto di cambio tiene conto esclusivamente del valore nominale del capitale sociale delle società incorporante ed incorporande. Per tali ragioni, non è stata eseguita e non è allegato una relazione sulla congruità dei criteri di valutazione. Poiché ciascuna delle società, partecipanti alla fusione, prevede statutariamente che ogni quota abbia il valore unitario di € 50,00 il Rapporto di Cambio va determinato alla pari, nell’ammontare di 1 quota di MANDACARU’ per ogni singola quota delle società incorporande MCC e MICROCREDIT. 8. AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE, MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE QUOTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE A servizio dell’operazione di fusione, in ragione del Rapporto di Cambio ed in considerazione della natura variabile del capitale delle società cooperative, partecipanti alla fusione, la società incorporante aumenterà il proprio capitale dell’importo necessario, alla data di esecuzione della fusione, per l’assegnazione alla pari di tante quote di nuova emissione di MANDACARU’, del valore unitario di € 50,00 a fronte del pari numero di quote detenute, alla data di efficacia della fusione, dai soci di MCC e MICROCREDIT. 19 Non sarà eseguita l’assegnazione di alcuna quota a fronte delle quote di partecipazione che MCC detiene in MICROCREDIT, in ragione del divieto dettato dall’art. 2504-ter co.2 c.c., norma che proibisce alla società incorporante di assegnare quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute dalle incorporate medesime. Le quote eventualmente possedute da MANDACARU’ nelle società incorporande o da MCC e MICROCREDIT nella società incorporante, alla data di efficacia della fusione, saranno annullate secondo la previsione dell’articolo 2504-ter c.c. Il Progetto di Fusione prevede che le nuove quote siano assegnate ai soci delle società incorporate, con i medesimi diritti delle quote in circolazione. Non è previsto alcun trattamento divergente, con riferimento alla data di godimento dei diritti patrimoniali. 9. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA INCORPORANTE MANDACARU’ Le modifiche, la cui deliberazione sarà proposta all’assemblea di MANDACARU’ con l’approvazione del Progetto di Fusione, sono evidenziate graficamente nel Progetto medesimo, all’articolo 5. E’ connessa con l’Operazione la seguente modifica: All’art. 40. Integrazione della previsione sulla devoluzione del patrimonio finale Si propone l’integrazione del testo dell’art. 40 con l’aggiunta della previsione generale della devoluzione del patrimonio a Fondi, diversi dal Fondo mutualistico per la Cooperazione, quali sia per legge vincolata la devoluzione di parte del patrimonio. Tale norma è inserita, per finalità di completezza, per la specificazione che il patrimonio derivante dalla fusione per incorporazione di MCC, provenendo da un cooperativa ex Confidi, sia vincolato alla devoluzione al Fondo di Garanzia previsto dalle disposizioni speciali. Sono invece proposte, per finalità di migliore organizzazione dell’attività di MANDACARU’, le seguenti modifiche: All’art. 3 - quorum costitutivi e deliberativi per l’approvazione dei regolamenti sullo svolgimento dell’attività mutualistica. E’ proposta l’abrogazione della previsione che richiedeva, per l’approvazione dei regolamenti, la maggioranza richiesta per le deliberazioni di assemblea straordinaria. Tale disposizione è suggerita dall’opportunità di facilitare l’adozione di deliberazioni, di competenza dell’assemblea in sede ordinaria, in considerazione dell’attuale e futuro numero dei soci. All’art. 26 - quorum costitutivo dell’assemblea straordinaria in seconda convocazione. E’ proposta la modifica della disposizione che prevedeva il quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria nel ventesimo dei voti, con la nuova previsione della presenza del trentesimo dei voti esprimibili. La modifica è proposta, per assicurare la possibilità di deliberare, in considerazione dell’attuale e futuro numero dei soci. All’art. 32 - Modalità di svolgimento delle adunanze dell’Organo amministrativo 20 Si propone di consentire lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione con collegamento in video o audioconferenza. Tale modifica è proposta per adeguare lo statuto alla prassi vigente ed alle opportunità che la tecnologia attuale consente, per la partecipazione di amministratori e sindaci, nei casi di impossibilità o difficoltà alla partecipazione fisica alla riunione, con le regole imposte per la validità delle deliberazioni così assunte, in ordine alla certezza della partecipazione personale ed alle facoltà di intervento. 10. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE Valendosi della facoltà concessa dall’articolo 2501 ter comma primo numero 6) c.c. il progetto di fusione prevede che le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell’esercizio in corso alla data in cui la fusione avrà efficacia giuridica nei confronti dei terzi. Tale scelta consente di procedere in coerenza con la previsione della decorrenza, a fini tributari, degli effetti fiscali che decorreranno dalla medesima data in applicazione della previsione dell’articolo 172, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.). In dipendenza dai tempi prevedibili dell’operazione, come illustrati al successivo paragrafo 12, le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio dell’incorporante a decorrere dall’1.1.2015. 11. ASPETTI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE Richiamata la previsione dell’articolo 172 comma 9 T.U.I.R., in forza della quale gli effetti fiscali della fusione, divenuta efficace in data successiva, si produrranno in capo all’incorporante a decorrere dal primo giorno dell’esercizio nel quale l’evento si sarà verificato e ricordato il generale principio della c.d. “neutralità” della fusione (articolo 172 comma 1 T.U.I.R.), non appaiono sussistere nella specifica operazione aspetti tributari che incidano sulla razionalità ed opportunità economica dell’operazione stessa e richiedano quindi speciale menzione in questa sede. 12. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL’EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO Il progetto di fusione riassume le indicazioni, di ciascuno dei consigli di amministrazione delle società partecipanti all’Operazione, della ricorrenza di uno dei casi nei quali la fusione dia luogo al sorgere del diritto di recesso. Con riferimento alla nostra società MANDACARU’, il consiglio di amministrazione ritiene che le modificazioni dello statuto, all’art.3, relativa al quorum ed alle maggioranze richieste per l’approvazione dei regolamenti e all’art. 26, relativa al quorum deliberativo per l’assemblea straordinaria in seconda convocazione costituiscono modifiche relative ai diritti di voto e partecipazione, rilevanti ai sensi dell’art. 2437 co.1 lett. g). Per conseguenza, ai soci dell’incorporante MANDACARU’ che non avranno concorso alla deliberazione di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà la facoltà di recesso, da esercitarsi con le modalità e nei termini prescritti dall’art. 2437 bis co. 1 c.c. (mediante lettera raccomandata da inviarsi al consiglio di amministrazione di MANDACARU’ entro il termine di quindici giorni dall’iscrizione al registro delle imprese 21 della deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione). Troverà per il resto applicazione quanto previsto dall’art. 12 dello statuto sociale di MANDACARU’. 13. CALENDARIO DELL’OPERAZIONE I passaggi procedurali possono richiamarsi nei sintetici termini che seguono: a. Deposito presso la sede sociale del progetto di fusione, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione e dei progetti di bilancio 2014 approvati dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, nel rispetto del termine di cui all’articolo 2501 septies c.c.; b. Iscrizione del progetto di fusione al registro delle imprese. c. Delibera dei consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, per la convocazione dell’assemblea straordinaria per l’approvazione del progetto di fusione, in termine non inferiore ai 30 giorni dalla data di deposito, presso la sede sociale, dell’ultimo documento. d. Deliberazioni assembleari delle società partecipanti. e. Iscrizione delle deliberazioni assembleari al registro delle imprese ex art. 2502 bis c.c. f. Decorrenza, dall’iscrizione di cui al punto e) dei 60 giorni, previsti dall’art. 2503 c.c., in difetto del consenso dei creditori. g. Stipulazione dell’atto pubblico di fusione, che deve essere iscritto entro 30 giorni al registro delle imprese, con la finalità di provvedervi in modo che l’ultima iscrizione, con la quale la fusione assume efficacia, avvenga entro l’anno 2015. 22