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La trasformazione, la fusione e la scissione LEZIONE 17

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La trasformazione, la fusione e la scissione LEZIONE 17
LEZIONE
17
La trasformazione, la fusione
e la scissione
Nel corso della sua esistenza una società può incontrare la necessità di modificare il proprio assetto
giuridico-formale o patrimoniale, per adattarsi meglio alla situazione economica contingente.
In questa lezione esamineremo le operazioni che può effettuare una società in tali casi e cioè:
• la trasformazione, che consente alla società di modificare la propria forma giuridica, di
dotarsi di una nuova organizzazione interna e di un nuovo assetto nei rapporti con l’esterno, pur conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione;
• la fusione che consente l’unione di due o più società in una unica;
• la scissione, operazione opposta alla precedente, che consente di suddividere il patrimonio
di una società in due o più società.
Prima di tutto prenderemo in esame le varie ipotesi di trasformazione e il relativo procedimento; quindi verranno analizzati i due modi attraverso i quali può essere realizzata la fusione (fusione vera e propria e incorporazione) e i due modi di attuare la scissione (totale o
parziale), con i relativi procedimenti e gli effetti di entrambe le operazioni.
Le modifiche dell’assetto societario
LA TRASFORMAZIONE
Il procedimento
Gli effetti
Da società
lucrativa ad altra
società lucrativa
Da cooperativa in
altra cooperativa
Da società
semplice in altre
società lucrative
Da cooperativa in
società consortile
e viceversa
LA FUSIONE
Unione
LA SCISSIONE
Incorporazione
Il procedimento:
progetto di fusione;
delibera;
iscrizione;
esecuzione
Gli effetti
Totale
Parziale
Il procedimento:
progetto;
relazione amministratori
ed esperti;
delibera;
esecuzione
Gli effetti
• SOCIETÀ
CONSORTILE
È la società che
viene utilizzata per
la realizzazione
della funzione propria del consorzio;
ne consegue che i
soci devono essere
imprenditori e che
l’oggetto sociale
consiste nello svolgimento in forma
mutualistica di una
o più fasi delle
imprese consorziate.
• SOCIETÀ
COOPERATIVA
(M2•18.1)
• SOCIETÀ
DI PERSONE
(M2•1.2)
• SOCIETÀ
SEMPLICE
(M2•2.1)
• SOCIETÀ
DI CAPITALI
(M2•1.2)
• SOCIETÀ NON
LUCRATIVA
(M2•18.1)
• MODIFICA
DELL’ATTO
COSTITUTIVO
(M2•14.1)
• ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
(M2•9.1)
17.1 La trasformazione delle società
e i limiti all’operazione
La
trasformazione
Il codice civile contiene una disciplina particolarmente scarna per la trasformazione, in quanto si limita a regolare espressamente la trasformazione di una
società di persone in società di capitali (art. 2498 c.c.).
Nonostante ciò, è pacifico che possano attuarsi le seguenti operazioni:
• trasformazione di una società di capitali lucrativa, in altra società lucrativa,
anche di persone (per esempio: una s.r.l. che si trasforma in società in nome
collettivo);
• trasformazione di una società cooperativa in altra società cooperativa;
• trasformazione di una società semplice in altre società lucrative;
• trasformazione di una società cooperativa in una società consortile, e viceversa.
Da società
lucrativa
a società
non lucrativa
e viceversa
È invece discusso se la trasformazione possa avvenire da società lucrativa, in
società non lucrativa (e viceversa). Al riguardo, l’art. 14 della legge 17 febbraio
1971, n. 127 stabilisce espressamente che le società cooperative non possono
essere trasformate in società ordinarie, anche se la trasformazione è deliberata all’unanimità. Analoga soluzione viene accolta (anche se non senza
contrasti) per quanto attiene al caso opposto, ossia la trasformazione da
società ordinaria in società non lucrativa. In breve: si ritiene vietata la trasformazione che comporta il passaggio a un tipo di società con uno scopo incompatibile con quello originario della società.
Da società lucrativa in altra società lucrativa
(di capitali o di persone)
Da cooperativa in altra cooperativa
LA TRASFORMAZIONE
DELLA SOCIETÀ
Da società semplice (non commerciale)
in altre società lucrative (commerciali)
Da cooperativa in società consortile e viceversa
17.2 Il procedimento
Il procedimento:
le condizioni
La trasformazione è una modifica dell’atto costitutivo e deve essere, innanzitutto, effettuata con le modalità previste per tali decisioni. Pertanto:
• se la società che si trasforma è una società di persone, sarà richiesta l’unanimità dei consensi (salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente);
• se la società che si trasforma è una società di capitali, la delibera deve
essere assunta dall’assemblea straordinaria, con le maggioranze di volta
• La trasformazione, la fusione e la scissione
231
• DIRITTO
DI RECESSO
(M2•14.2)
• RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
(M2•2.4)
• CAPITALE
MINIMO
(M2•7.2)
• RESPONSABILITÀ LIMITATA
(M2•6.1)
• SUCCESSIONE
(M1•7.3)
• REGISTRO
DELLE IMPRESE
(M1•5.1)
• ART. 2437 C.C.
“I soci dissenzienti
dalle deliberazioni
riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo
della società, o il
trasferimento della
sede sociale all’estero hanno diritto
di recedere dalla
società e di ottenere il rimborso delle
proprie azioni
secondo il prezzo
medio dell’ultimo
semestre, se queste
sono quotate in
borsa, o, in caso
contrario, in pro-
porzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio
dell’ultimo esercizio.
La dichiarazione
di recesso deve
essere comunicata
con raccomandata
dai soci intervenuti
all’assemblea non
oltre tre giorni
in volta prescritte. I soci assenti o dissenzienti hanno il diritto di recesso
(art. 2437 c.c.).
Devono essere soddisfatte tutte le condizioni richieste per la costituzione del
nuovo tipo di società. Per esempio: se una società di persone si trasforma in
società di capitali, occorrerà rispettare le regole sulla formazione del capitale
sociale, sul capitale minimo, sul contenuto dell’atto costitutivo ecc.
In particolare, in caso di trasformazione di una società di persone in società di
capitali, l’art. 2498 c.c. prevede che la delibera debba essere accompagnata da
una relazione di stima del patrimonio sociale, redatta a norma dell’art. 2343
c.c.; la deliberazione è poi soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese.
17.3 Gli effetti della trasformazione
Come già detto, la trasformazione non comporta estinzione della società, e
costituzione di una nuova società: è la stessa società che prosegue la sua attività, sotto una diversa forma.
La tutela
dei creditori
A tutela dei creditori sociali, l’art. 2499 c.c. disciplina però, con regole specifiche, gli effetti della trasformazione da una società a responsabilità illimitata a
una società a responsabilità limitata:
• la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni anteriori;
• è possibile che i creditori liberino i soci da tale responsabilità;
• il consenso dei creditori si presume se la trasformazione viene loro comunicata con raccomandata ed entro 30 giorni essi non si oppongono.
Non è dunque necessaria una specifica dichiarazione dei creditori; la loro inerzia nei 30 giorni successivi alla comunicazione della trasformazione equivale
alla liberazione da responsabilità illimitata.
L’art. 2500 c.c. stabilisce, infine, che nella trasformazione in società per azioni o
in accomandita per azioni, ai soci verranno assegnate azioni in misura proporzionale al valore delle rispettive quote secondo l’ultimo bilancio approvato. Se
la società si trasforma in s.r.l., per l’assegnazione delle quote occorrerà osservare i limiti dell’art. 2474 c.c., e cioè la quota non potrà avere un valore inferiore
a 1 euro; se la quota ha un valore superiore, tale valore deve essere comunque
multiplo di 1 euro.
17.4 La fusione
Le due modalità
della fusione
232
La fusione comporta l’unione di più società. Essa può realizzarsi:
• per incorporazione di una o più società, che vengono assorbite in una
società già esistente;
Le società •
dalla chiusura di
questa e dai soci
non intervenuti
non oltre quindici
giorni dalla data
dell’iscrizione della
deliberazione nel
registro delle
imprese.
È nullo ogni patto
che esclude il diritto di recesso o ne
rende più gravoso
l’esercizio.”
• ART. 2500 C.C.
“Nella trasformazione in società per
azioni o in accomandita per azioni
di una società di
altro tipo ciascun
socio ha diritto
all’assegnazione di
un numero di azioni proporzionale al
valore della sua
quota secondo l’ultimo bilancio
approvato.
Nella trasformazione di una società
di altro tipo in
società a responsabilità limitata l’assegnazione delle
quote deve farsi
con l’osservanza
dell’articolo 2474.”
• per unione (fusione in senso stretto), nel qual caso due o più società danno
vita a una nuova società.
Le
caratteristiche
dell’operazione
Gli elementi caratteristici dell’operazione sono i seguenti:
• la società che risulta dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici
delle società partecipanti;
• si verifica pertanto un fenomeno analogo alla successione, in quanto i rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono, ma
proseguono con la società che risulta dall’operazione.
Il procedimento
di fusione
Il procedimento di fusione – puntigliosamente regolato all’art. 2501-bis e
seguenti del codice civile – si articola in diverse fasi:
a) la preparazione del progetto di fusione e degli altri documenti prescritti;
b) la delibera di fusione;
c) il deposito e l’iscrizione nel Registro delle imprese;
d) l’esecuzione della fusione.
Il progetto
L’iniziativa di procedere alla fusione viene assunta dagli amministratori delle
società interessate, che sono tenuti a redigere, innanzitutto, un apposito progetto di fusione. Il progetto di fusione deve contenere gli elementi richiesti
dall’art. 2501-bis c.c.; tra gli elementi più importanti vi figura il cosiddetto rapporto di cambio, che esprime il numero di azioni (o le quote) della società
risultante dalla fusione che verranno attribuite ai soci delle società fuse o
incorporate (per esempio: 2 azioni della nuova società A, per ogni azione della
società B già posseduta ecc.).
Il progetto di fusione va depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, e
presso la sede della società, nei trenta giorni che precedono l’assemblea, affinché non soltanto i soci, ma anche i terzi, ne vengano a conoscenza.
Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la delibera
di fusione e l’iscrizione del progetto di fusione deve intercorrere almeno 1
mese.
Gli altri
adempimenti
Oltre al progetto di fusione, è necessario predisporre:
• una relazione degli amministratori sulla fusione (art. 2501 quater c.c.);
• una relazione di esperti nominati dal tribunale sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501 quinquies c.c.);
• una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 4 mesi, della società (art.
2501 ter, c.c.).
Anche questi documenti devono restare depositati presso la sede della società
nei 30 giorni che precedono l’assemblea.
La delibera
La fusione deve essere deliberata da tutte le società partecipanti (art. 2502
c.c.). A seconda del tipo di società, troveranno applicazione le regole in materia di
modifiche dell’atto costitutivo. L’art. 2502 c.c. stabilisce che la fusione viene deliberata dall’assemblea dei soci «mediante approvazione del relativo progetto».
• La trasformazione, la fusione e la scissione
233
consti il consenso
dei rispettivi creditori anteriore all’iscrizione prevista
dal terzo comma
dell’art. 2501 bis, il
pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso o il deposito
delle somme corrispondenti presso
una banca.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel
primo comma possono fase opposizione.
Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre
che la fusione abbia
luogo previa pre-
stazione da parte
della società di idonea garanzia.
cura del notaio o
degli amministratori della società
risultante dalla
fusione o di quella
incorporante,
entro trenta giorni, nell’ufficio del
registro delle
imprese dei luoghi
ove è posta la sede
delle società par-
• ATTO
PUBBLICO
(M1•7.2)
• ART. 2503 C.C.
La fusione può
essere effettuata
solo dopo due mesi
dall’iscrizione delle
deliberazioni delle
società che vi partecipano, salvo che
L’iscrizione
nel Registro
delle imprese
La delibera di fusione dell’assemblea straordinaria, come tutte le modifiche dell’atto costitutivo, deve essere depositata secondo quanto previsto dall’art. 2502
bis c.c. per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
• ART. 2504 C.C.
La fusione deve
essere fatta per
atto pubblico.
L’atto di fusione
deve essere depositato in ogni caso
per l’iscrizione, a
La fusione può arrecare danno ai creditori delle società partecipanti. Se, per
esempio, una società in buone condizioni economiche viene incorporata in una
società fortemente indebitata, dalle incerte prospettive economiche, i creditori
possono esserne danneggiati. Per tale motivo, la legge riconosce ai creditori il
diritto di opporsi alla fusione.
I tempi
A tal fine, l’art. 2503 c.c. prevede che la fusione possa essere attuata soltanto
dopo due mesi dall’iscrizione delle delibere di fusione assunte dalle società che
vi partecipano, salvo che vi sia il consenso dei creditori delle società anteriore
all’iscrizione, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca.
L’opposizione
dei creditori
Durante tale termine, i creditori possono opporsi alla fusione; il tribunale può
disporre che, nonostante l’opposizione, la fusione abbia comunque seguito,
previa prestazione, da parte della società, di una idonea garanzia.
L’atto
di fusione
Quando la fusione può aver luogo, gli amministratori delle società partecipanti
provvedono a stipulare il vero e proprio atto di fusione che, secondo l’art.
2504 c.c., va redatto in forma di atto pubblico.
L’atto di fusione deve essere a sua volta depositato per l’iscrizione nel Registro
delle imprese, e pubblicato nelle forme previste dall’art. 2504 c.c.
La fusione avrà efficacia dal momento in cui è stata eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione.
Si noti che, in base all’art. 2504 c.c., la società potrebbe anche stipulare l’atto di
fusione prima del decorso dei due mesi adottando uno dei seguenti provvedimenti:
• pagamento di tutti i creditori;
• acquisizione del consenso alla fusione da parte di tutti i creditori;
• deposito presso una banca (in un conto vincolato) delle somme necessarie
per il pagamento di tutti i creditori.
PER UNIONE
Due (o più)
società
si estinguono
per dar vita
a una nuova
società
LA FUSIONE
PER
INCORPORAZIONE
234
Le società •
Due o più
società
vengono
assorbite da una
società esistente
La nuova società
subentra in tutti
i rapporti giuridici
delle altre
tecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della
società incorporante.
Il deposito relativo alla società
risultante dalla
fusione o di quella
incorporante non
può precedere
quelli relativi alle
altre società partecipanti alla fusione.
17.5 La scissione
Come già detto, la scissione è un’operazione inversa rispetto alla fusione. Con
la scissione, il patrimonio della società viene infatti scomposto e attribuito in
tutto o in parte ad altre società (già esistenti o di nuova costituzione). Le
società che ricevono tale patrimonio (cosiddette società beneficiarie) dovranno emettere nuove azioni, o quote, che verranno assegnate ai soci della società
originaria.
La scissione può essere totale o parziale.
Nella scissione totale, la società si estingue, e il patrimonio della stessa viene
integralmente trasferito alle società beneficiarie.
Nella scissione parziale, solo parte del patrimonio viene trasferito ad altre
(una o più) società. La società resta dunque in vita, anche se con un patrimonio ridotto.
Infine, le società beneficiarie possono essere, in entrambi i casi (scissione totale o parziale), società di nuova costituzione, o società preesistenti.
Il
procedimento:
le fasi
Il procedimento di scissione è analogo, con gli opportuni adattamenti, a
quello di fusione.
Ritroviamo pertanto, come momenti salienti del procedimento:
• la predisposizione di un progetto di scissione, che dovrà contenere la
descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società
beneficiarie;
• la predisposizione della relazione degli amministratori e della relazione
degli esperti;
• le fasi della delibera di scissione, iscrizione nel Registro delle imprese, opposizione dei creditori;
• la stipulazione dell’atto di scissione.
Gli effetti
Al fine di evitare che la scissione rechi pregiudizio ai creditori della società,
l’art. 2504 decies c.c. stabilisce che: «Ciascuna delle società è solidalmente
responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla
società a cui essi fanno carico.»
In altri termini, tutte le società partecipanti alla scissione garantiscono, nei
limiti del patrimonio di ciascuna, l’adempimento delle obbligazioni della società
scissa. La norma evita, per l’appunto, che tramite la scissione i creditori della
società non possano più contare su parte del patrimonio della società, in quanto trasferito alle società beneficiarie.
• La trasformazione, la fusione e la scissione
235
verifiche
di lezione
approfondimenti
verifiche
di
lezione
approfondimenti
▼
▼
DOCUMENTI
Una delibera di trasformazione
i riporta una delibera (in forma di atto pubblico) di trasformazione di una società in accomandita semplice in società
a responsabilità limitata.
S
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ........................
In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avanti a me dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notaio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , iscritto presso il Collegio notarile di
.................................... , senza l’assistenza dei testimoni, per rinuncia dei comparenti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra
loro e col mio consenso sono comparsi:
........................................................................
PREMESSO
– che i signori suddetti sono gli unici soci della società “PAROLE S.A.S.”, con sede in ................................................ ;
– che è intenzione dei soci trasformare la socetà dalla sua forma attuale in quella di società a responsabilità limitata;
– che a tal fine, ai sensi degli artt. 2498 e 2343 del codice civile, il Presidente del Tribunale di ........................ con provvedimento in data ........................ , che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera “A”, ha nominato ........................
quale esperto per la redazione della relativa perizia e che lo stesso ha predisposto la relazione di stima del patrimonio sociale,
asseverandola con giuramento in data ........................ ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
i soci di comune accordo convengono quanto segue
1) di trasformare la società dalla sua forma attuale in quella di società a responsabilità limitata, la quale assumerà la ragione sociale di “PAROLE S.R.L.”, sulla base della relazione di stima di cui sopra;
2) di stabilire il capitale sociale della “PAROLE S.R.L.” in 100.000 euro aumentandolo a tale importo dagli attuali 9.000 euro.
Detto capitale viene dai soci riconosciuto esistente in quanto inferiore al valore netto risultante dalla relazione di stima di cui
sopra, e viene suddiviso in quote ai sensi di legge fra gli stessi soci nelle identiche proporzioni e precisamente:
2) ............................. per euro ........................
2) ............................. per euro ........................
3) di riformulare l’oggetto sociale della società, al fine di adeguarlo alle esigenze della società, come segue:
“La società ha per oggetto .....................................”
4) di stabilire che la trasformata società venga retta dallo Statuto sociale che, previa lettura da me datane alle parti e previa loro
approvazione, viene allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;
5) di affidare l’amministrazione della società a un Amministratore Unico che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni, nominato nella persona del ........................ . .
236
Le società •
approfondimenti
verifiche
di lezione
verifiche
di lezione
approfondimenti
▼
Scelta multipla
1. La società ABC S.p.A. e la società XYZ S.p.A.,
mettendo insieme i loro capitali danno vita
alla società HKJ, avente stesso oggetto sociale.
Si è verificata in questo caso:
a) una fusione per incorporazione;
b) una scissione totale;
c) una fusione per unione;
d) una trasformazione.
2.
a)
b)
c)
d)
Il consenso dei creditori alla trasformazione:
deve sempre essere espresso;
deve essere dichiarato per iscritto;
si presume in caso di mancata opposizione;
non è necessario.
3.
a)
b)
c)
d)
Una società cooperativa:
si può trasformare in una società semplice;
si può trasformare in una società di capitali;
non si può trasformare in nessun’ altra società;
si può trasformare in un’altra cooperativa.
4.
a)
b)
c)
d)
La trasformazione di una S.p.A.:
non implica cambiamento dell’atto costitutivo;
va deliberata dall’assemblea straordinaria;
può essere decisa dagli amministratori;
non implica diritto di recesso del socio.
5.
a)
b)
c)
d)
La fusione tra due società:
fa cessare tutti i rapporti giuridici preesistenti;
realizza un fenomeno analogo alla successione;
non comporta la nascita di una nuova società;
non fa cessare di esistere le due società.
6. Il progetto di fusione:
a) deve prevedere il “rapporto di cambio”;
▼
SCHEDA DI VERIFICA
b) deve essere predisposto da esper ti nominati dal
Tribunale;
c) è automaticamente approvato dalla società;
d) contiene la situazione patrimoniale aggiornata.
7.
a)
b)
c)
d)
L’atto di fusione:
può essere attuato immediatamente;
non necessita di iscrizione;
va redatto per atto pubblico;
rende efficace la fusione.
8. La fusione può essere attuata prima dei due
mesi dall’iscrizione:
a) pagando tutti i creditori;
b) iscrivendo immediatamente l’atto di fusione;
c) con il consenso del Tribunale;
d) non è possibile farlo.
9. La fusione per incorporazione:
a) si ha quando due società perdono la loro identità per
dar vita a una nuova società;
b) si ha quando una società viene assorbita da un’altra già
esistente;
c) si ha quando il patrimonio di una società dà vita a due
nuove società;
d) si ha quando una società di persone aumenta il capitale
per diventare una S.p.A.
10. Nella scissione parziale:
a) il patrimonio di una società si estingue completamente
per andare a beneficio di altre società;
b) il patrimonio di una società assorbe parte del patrimonio di un’altra società;
c) il patrimonio di una società viene trasferito in parte a
una o più società;
d) il patrimonio della società rimane inalterato.
Riordino
Rimetti nell’ordine corretto le fasi dei due procedimenti.
Procedimento di fusione
Procedimento di scissione
1.
Delibera di fusione.
1.
Relazione degli amministratori e degli esperti.
2.
Deposito della delibera nel Registro delle imprese.
2.
Progetto di scissione.
3.
Iscrizione.
3.
Atto di scissione.
4.
Preparazione del progetto.
4.
Delibera di scissione.
5.
Stipulazione dell’atto di fusione.
5.
Iscrizione nel Registro delle imprese.
• La trasformazione, la fusione e la scissione
237
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