La trasformazione, la fusione e la scissione LEZIONE 17
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La trasformazione, la fusione e la scissione LEZIONE 17
LEZIONE 17 La trasformazione, la fusione e la scissione Nel corso della sua esistenza una società può incontrare la necessità di modificare il proprio assetto giuridico-formale o patrimoniale, per adattarsi meglio alla situazione economica contingente. In questa lezione esamineremo le operazioni che può effettuare una società in tali casi e cioè: • la trasformazione, che consente alla società di modificare la propria forma giuridica, di dotarsi di una nuova organizzazione interna e di un nuovo assetto nei rapporti con l’esterno, pur conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione; • la fusione che consente l’unione di due o più società in una unica; • la scissione, operazione opposta alla precedente, che consente di suddividere il patrimonio di una società in due o più società. Prima di tutto prenderemo in esame le varie ipotesi di trasformazione e il relativo procedimento; quindi verranno analizzati i due modi attraverso i quali può essere realizzata la fusione (fusione vera e propria e incorporazione) e i due modi di attuare la scissione (totale o parziale), con i relativi procedimenti e gli effetti di entrambe le operazioni. Le modifiche dell’assetto societario LA TRASFORMAZIONE Il procedimento Gli effetti Da società lucrativa ad altra società lucrativa Da cooperativa in altra cooperativa Da società semplice in altre società lucrative Da cooperativa in società consortile e viceversa LA FUSIONE Unione LA SCISSIONE Incorporazione Il procedimento: progetto di fusione; delibera; iscrizione; esecuzione Gli effetti Totale Parziale Il procedimento: progetto; relazione amministratori ed esperti; delibera; esecuzione Gli effetti • SOCIETÀ CONSORTILE È la società che viene utilizzata per la realizzazione della funzione propria del consorzio; ne consegue che i soci devono essere imprenditori e che l’oggetto sociale consiste nello svolgimento in forma mutualistica di una o più fasi delle imprese consorziate. • SOCIETÀ COOPERATIVA (M2•18.1) • SOCIETÀ DI PERSONE (M2•1.2) • SOCIETÀ SEMPLICE (M2•2.1) • SOCIETÀ DI CAPITALI (M2•1.2) • SOCIETÀ NON LUCRATIVA (M2•18.1) • MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO (M2•14.1) • ASSEMBLEA STRAORDINARIA (M2•9.1) 17.1 La trasformazione delle società e i limiti all’operazione La trasformazione Il codice civile contiene una disciplina particolarmente scarna per la trasformazione, in quanto si limita a regolare espressamente la trasformazione di una società di persone in società di capitali (art. 2498 c.c.). Nonostante ciò, è pacifico che possano attuarsi le seguenti operazioni: • trasformazione di una società di capitali lucrativa, in altra società lucrativa, anche di persone (per esempio: una s.r.l. che si trasforma in società in nome collettivo); • trasformazione di una società cooperativa in altra società cooperativa; • trasformazione di una società semplice in altre società lucrative; • trasformazione di una società cooperativa in una società consortile, e viceversa. Da società lucrativa a società non lucrativa e viceversa È invece discusso se la trasformazione possa avvenire da società lucrativa, in società non lucrativa (e viceversa). Al riguardo, l’art. 14 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 stabilisce espressamente che le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se la trasformazione è deliberata all’unanimità. Analoga soluzione viene accolta (anche se non senza contrasti) per quanto attiene al caso opposto, ossia la trasformazione da società ordinaria in società non lucrativa. In breve: si ritiene vietata la trasformazione che comporta il passaggio a un tipo di società con uno scopo incompatibile con quello originario della società. Da società lucrativa in altra società lucrativa (di capitali o di persone) Da cooperativa in altra cooperativa LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ Da società semplice (non commerciale) in altre società lucrative (commerciali) Da cooperativa in società consortile e viceversa 17.2 Il procedimento Il procedimento: le condizioni La trasformazione è una modifica dell’atto costitutivo e deve essere, innanzitutto, effettuata con le modalità previste per tali decisioni. Pertanto: • se la società che si trasforma è una società di persone, sarà richiesta l’unanimità dei consensi (salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente); • se la società che si trasforma è una società di capitali, la delibera deve essere assunta dall’assemblea straordinaria, con le maggioranze di volta • La trasformazione, la fusione e la scissione 231 • DIRITTO DI RECESSO (M2•14.2) • RESPONSABILITÀ ILLIMITATA (M2•2.4) • CAPITALE MINIMO (M2•7.2) • RESPONSABILITÀ LIMITATA (M2•6.1) • SUCCESSIONE (M1•7.3) • REGISTRO DELLE IMPRESE (M1•5.1) • ART. 2437 C.C. “I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in pro- porzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni in volta prescritte. I soci assenti o dissenzienti hanno il diritto di recesso (art. 2437 c.c.). Devono essere soddisfatte tutte le condizioni richieste per la costituzione del nuovo tipo di società. Per esempio: se una società di persone si trasforma in società di capitali, occorrerà rispettare le regole sulla formazione del capitale sociale, sul capitale minimo, sul contenuto dell’atto costitutivo ecc. In particolare, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, l’art. 2498 c.c. prevede che la delibera debba essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale, redatta a norma dell’art. 2343 c.c.; la deliberazione è poi soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese. 17.3 Gli effetti della trasformazione Come già detto, la trasformazione non comporta estinzione della società, e costituzione di una nuova società: è la stessa società che prosegue la sua attività, sotto una diversa forma. La tutela dei creditori A tutela dei creditori sociali, l’art. 2499 c.c. disciplina però, con regole specifiche, gli effetti della trasformazione da una società a responsabilità illimitata a una società a responsabilità limitata: • la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni anteriori; • è possibile che i creditori liberino i soci da tale responsabilità; • il consenso dei creditori si presume se la trasformazione viene loro comunicata con raccomandata ed entro 30 giorni essi non si oppongono. Non è dunque necessaria una specifica dichiarazione dei creditori; la loro inerzia nei 30 giorni successivi alla comunicazione della trasformazione equivale alla liberazione da responsabilità illimitata. L’art. 2500 c.c. stabilisce, infine, che nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni, ai soci verranno assegnate azioni in misura proporzionale al valore delle rispettive quote secondo l’ultimo bilancio approvato. Se la società si trasforma in s.r.l., per l’assegnazione delle quote occorrerà osservare i limiti dell’art. 2474 c.c., e cioè la quota non potrà avere un valore inferiore a 1 euro; se la quota ha un valore superiore, tale valore deve essere comunque multiplo di 1 euro. 17.4 La fusione Le due modalità della fusione 232 La fusione comporta l’unione di più società. Essa può realizzarsi: • per incorporazione di una o più società, che vengono assorbite in una società già esistente; Le società • dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l’esercizio.” • ART. 2500 C.C. “Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l’ultimo bilancio approvato. Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l’assegnazione delle quote deve farsi con l’osservanza dell’articolo 2474.” • per unione (fusione in senso stretto), nel qual caso due o più società danno vita a una nuova società. Le caratteristiche dell’operazione Gli elementi caratteristici dell’operazione sono i seguenti: • la società che risulta dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici delle società partecipanti; • si verifica pertanto un fenomeno analogo alla successione, in quanto i rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono, ma proseguono con la società che risulta dall’operazione. Il procedimento di fusione Il procedimento di fusione – puntigliosamente regolato all’art. 2501-bis e seguenti del codice civile – si articola in diverse fasi: a) la preparazione del progetto di fusione e degli altri documenti prescritti; b) la delibera di fusione; c) il deposito e l’iscrizione nel Registro delle imprese; d) l’esecuzione della fusione. Il progetto L’iniziativa di procedere alla fusione viene assunta dagli amministratori delle società interessate, che sono tenuti a redigere, innanzitutto, un apposito progetto di fusione. Il progetto di fusione deve contenere gli elementi richiesti dall’art. 2501-bis c.c.; tra gli elementi più importanti vi figura il cosiddetto rapporto di cambio, che esprime il numero di azioni (o le quote) della società risultante dalla fusione che verranno attribuite ai soci delle società fuse o incorporate (per esempio: 2 azioni della nuova società A, per ogni azione della società B già posseduta ecc.). Il progetto di fusione va depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, e presso la sede della società, nei trenta giorni che precedono l’assemblea, affinché non soltanto i soci, ma anche i terzi, ne vengano a conoscenza. Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la delibera di fusione e l’iscrizione del progetto di fusione deve intercorrere almeno 1 mese. Gli altri adempimenti Oltre al progetto di fusione, è necessario predisporre: • una relazione degli amministratori sulla fusione (art. 2501 quater c.c.); • una relazione di esperti nominati dal tribunale sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501 quinquies c.c.); • una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 4 mesi, della società (art. 2501 ter, c.c.). Anche questi documenti devono restare depositati presso la sede della società nei 30 giorni che precedono l’assemblea. La delibera La fusione deve essere deliberata da tutte le società partecipanti (art. 2502 c.c.). A seconda del tipo di società, troveranno applicazione le regole in materia di modifiche dell’atto costitutivo. L’art. 2502 c.c. stabilisce che la fusione viene deliberata dall’assemblea dei soci «mediante approvazione del relativo progetto». • La trasformazione, la fusione e la scissione 233 consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all’iscrizione prevista dal terzo comma dell’art. 2501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fase opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa pre- stazione da parte della società di idonea garanzia. cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società par- • ATTO PUBBLICO (M1•7.2) • ART. 2503 C.C. La fusione può essere effettuata solo dopo due mesi dall’iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che L’iscrizione nel Registro delle imprese La delibera di fusione dell’assemblea straordinaria, come tutte le modifiche dell’atto costitutivo, deve essere depositata secondo quanto previsto dall’art. 2502 bis c.c. per l’iscrizione nel Registro delle imprese. • ART. 2504 C.C. La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L’atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l’iscrizione, a La fusione può arrecare danno ai creditori delle società partecipanti. Se, per esempio, una società in buone condizioni economiche viene incorporata in una società fortemente indebitata, dalle incerte prospettive economiche, i creditori possono esserne danneggiati. Per tale motivo, la legge riconosce ai creditori il diritto di opporsi alla fusione. I tempi A tal fine, l’art. 2503 c.c. prevede che la fusione possa essere attuata soltanto dopo due mesi dall’iscrizione delle delibere di fusione assunte dalle società che vi partecipano, salvo che vi sia il consenso dei creditori delle società anteriore all’iscrizione, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. L’opposizione dei creditori Durante tale termine, i creditori possono opporsi alla fusione; il tribunale può disporre che, nonostante l’opposizione, la fusione abbia comunque seguito, previa prestazione, da parte della società, di una idonea garanzia. L’atto di fusione Quando la fusione può aver luogo, gli amministratori delle società partecipanti provvedono a stipulare il vero e proprio atto di fusione che, secondo l’art. 2504 c.c., va redatto in forma di atto pubblico. L’atto di fusione deve essere a sua volta depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, e pubblicato nelle forme previste dall’art. 2504 c.c. La fusione avrà efficacia dal momento in cui è stata eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione. Si noti che, in base all’art. 2504 c.c., la società potrebbe anche stipulare l’atto di fusione prima del decorso dei due mesi adottando uno dei seguenti provvedimenti: • pagamento di tutti i creditori; • acquisizione del consenso alla fusione da parte di tutti i creditori; • deposito presso una banca (in un conto vincolato) delle somme necessarie per il pagamento di tutti i creditori. PER UNIONE Due (o più) società si estinguono per dar vita a una nuova società LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE 234 Le società • Due o più società vengono assorbite da una società esistente La nuova società subentra in tutti i rapporti giuridici delle altre tecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. 17.5 La scissione Come già detto, la scissione è un’operazione inversa rispetto alla fusione. Con la scissione, il patrimonio della società viene infatti scomposto e attribuito in tutto o in parte ad altre società (già esistenti o di nuova costituzione). Le società che ricevono tale patrimonio (cosiddette società beneficiarie) dovranno emettere nuove azioni, o quote, che verranno assegnate ai soci della società originaria. La scissione può essere totale o parziale. Nella scissione totale, la società si estingue, e il patrimonio della stessa viene integralmente trasferito alle società beneficiarie. Nella scissione parziale, solo parte del patrimonio viene trasferito ad altre (una o più) società. La società resta dunque in vita, anche se con un patrimonio ridotto. Infine, le società beneficiarie possono essere, in entrambi i casi (scissione totale o parziale), società di nuova costituzione, o società preesistenti. Il procedimento: le fasi Il procedimento di scissione è analogo, con gli opportuni adattamenti, a quello di fusione. Ritroviamo pertanto, come momenti salienti del procedimento: • la predisposizione di un progetto di scissione, che dovrà contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie; • la predisposizione della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti; • le fasi della delibera di scissione, iscrizione nel Registro delle imprese, opposizione dei creditori; • la stipulazione dell’atto di scissione. Gli effetti Al fine di evitare che la scissione rechi pregiudizio ai creditori della società, l’art. 2504 decies c.c. stabilisce che: «Ciascuna delle società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.» In altri termini, tutte le società partecipanti alla scissione garantiscono, nei limiti del patrimonio di ciascuna, l’adempimento delle obbligazioni della società scissa. La norma evita, per l’appunto, che tramite la scissione i creditori della società non possano più contare su parte del patrimonio della società, in quanto trasferito alle società beneficiarie. • La trasformazione, la fusione e la scissione 235 verifiche di lezione approfondimenti verifiche di lezione approfondimenti ▼ ▼ DOCUMENTI Una delibera di trasformazione i riporta una delibera (in forma di atto pubblico) di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata. S REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ........................ In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avanti a me dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notaio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , iscritto presso il Collegio notarile di .................................... , senza l’assistenza dei testimoni, per rinuncia dei comparenti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e col mio consenso sono comparsi: ........................................................................ PREMESSO – che i signori suddetti sono gli unici soci della società “PAROLE S.A.S.”, con sede in ................................................ ; – che è intenzione dei soci trasformare la socetà dalla sua forma attuale in quella di società a responsabilità limitata; – che a tal fine, ai sensi degli artt. 2498 e 2343 del codice civile, il Presidente del Tribunale di ........................ con provvedimento in data ........................ , che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera “A”, ha nominato ........................ quale esperto per la redazione della relativa perizia e che lo stesso ha predisposto la relazione di stima del patrimonio sociale, asseverandola con giuramento in data ........................ ; TUTTO CIÒ PREMESSO i soci di comune accordo convengono quanto segue 1) di trasformare la società dalla sua forma attuale in quella di società a responsabilità limitata, la quale assumerà la ragione sociale di “PAROLE S.R.L.”, sulla base della relazione di stima di cui sopra; 2) di stabilire il capitale sociale della “PAROLE S.R.L.” in 100.000 euro aumentandolo a tale importo dagli attuali 9.000 euro. Detto capitale viene dai soci riconosciuto esistente in quanto inferiore al valore netto risultante dalla relazione di stima di cui sopra, e viene suddiviso in quote ai sensi di legge fra gli stessi soci nelle identiche proporzioni e precisamente: 2) ............................. per euro ........................ 2) ............................. per euro ........................ 3) di riformulare l’oggetto sociale della società, al fine di adeguarlo alle esigenze della società, come segue: “La società ha per oggetto .....................................” 4) di stabilire che la trasformata società venga retta dallo Statuto sociale che, previa lettura da me datane alle parti e previa loro approvazione, viene allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso; 5) di affidare l’amministrazione della società a un Amministratore Unico che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni, nominato nella persona del ........................ . . 236 Le società • approfondimenti verifiche di lezione verifiche di lezione approfondimenti ▼ Scelta multipla 1. La società ABC S.p.A. e la società XYZ S.p.A., mettendo insieme i loro capitali danno vita alla società HKJ, avente stesso oggetto sociale. Si è verificata in questo caso: a) una fusione per incorporazione; b) una scissione totale; c) una fusione per unione; d) una trasformazione. 2. a) b) c) d) Il consenso dei creditori alla trasformazione: deve sempre essere espresso; deve essere dichiarato per iscritto; si presume in caso di mancata opposizione; non è necessario. 3. a) b) c) d) Una società cooperativa: si può trasformare in una società semplice; si può trasformare in una società di capitali; non si può trasformare in nessun’ altra società; si può trasformare in un’altra cooperativa. 4. a) b) c) d) La trasformazione di una S.p.A.: non implica cambiamento dell’atto costitutivo; va deliberata dall’assemblea straordinaria; può essere decisa dagli amministratori; non implica diritto di recesso del socio. 5. a) b) c) d) La fusione tra due società: fa cessare tutti i rapporti giuridici preesistenti; realizza un fenomeno analogo alla successione; non comporta la nascita di una nuova società; non fa cessare di esistere le due società. 6. Il progetto di fusione: a) deve prevedere il “rapporto di cambio”; ▼ SCHEDA DI VERIFICA b) deve essere predisposto da esper ti nominati dal Tribunale; c) è automaticamente approvato dalla società; d) contiene la situazione patrimoniale aggiornata. 7. a) b) c) d) L’atto di fusione: può essere attuato immediatamente; non necessita di iscrizione; va redatto per atto pubblico; rende efficace la fusione. 8. La fusione può essere attuata prima dei due mesi dall’iscrizione: a) pagando tutti i creditori; b) iscrivendo immediatamente l’atto di fusione; c) con il consenso del Tribunale; d) non è possibile farlo. 9. La fusione per incorporazione: a) si ha quando due società perdono la loro identità per dar vita a una nuova società; b) si ha quando una società viene assorbita da un’altra già esistente; c) si ha quando il patrimonio di una società dà vita a due nuove società; d) si ha quando una società di persone aumenta il capitale per diventare una S.p.A. 10. Nella scissione parziale: a) il patrimonio di una società si estingue completamente per andare a beneficio di altre società; b) il patrimonio di una società assorbe parte del patrimonio di un’altra società; c) il patrimonio di una società viene trasferito in parte a una o più società; d) il patrimonio della società rimane inalterato. Riordino Rimetti nell’ordine corretto le fasi dei due procedimenti. Procedimento di fusione Procedimento di scissione 1. Delibera di fusione. 1. Relazione degli amministratori e degli esperti. 2. Deposito della delibera nel Registro delle imprese. 2. Progetto di scissione. 3. Iscrizione. 3. Atto di scissione. 4. Preparazione del progetto. 4. Delibera di scissione. 5. Stipulazione dell’atto di fusione. 5. Iscrizione nel Registro delle imprese. • La trasformazione, la fusione e la scissione 237