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Appunti sul procedimento di fusione
Appunti sul procedimento di fusione a cura di Marco Taliento [email protected] Ad uso esclusivo degli studenti frequentanti il corso di “Ragioneria Professionale” 2007-08 Facoltà di Economia – Università di Foggia La “tempistica”…(1) Quando? Chi? Art. 2503-bis Almeno 90 gg prima dell’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese Organo amministrativo Almeno 30 gg prima dalla data fissata per l’assemblea che deciderà in ordine alla fusione (DEROGABILE) Cosa? Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili, da pubblicarsi nella G.U., della possibilità di esercitare il diritto di conversione entro 30 gg dalla pubblicazione dell’avviso Organo amministrativo Redazione del progetto di fusione e deposito per l’iscrizione nel Registro delle Art. 2501-ter Imprese La “tempistica”…(2) Non più di 120 gg prima dal giorno del Deposito del Progetto di Fusione c/o la sede sociale (infra) Î in alternativa: sostituzione con il bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito Almeno 30 gg prima dalla data fissata per l’assemblea che deciderà in ordine alla fusione (DEROGABILE) Organo amministrativo Redazione della situazione patrimoniale di ciascuna società partecipante Art. 2501-quater Organo amministrativo Art. 2501-quinquies Redazione della Relazione dell’organo amministrativo e richiesta di nomina di uno o più esperti (anche congiuntamente alle altre società) al Tribunale (se s.p.a. o s.a.p.a.; altrimenti nomina di soggetti Revisori contabili da parte della società e non del Trib.) La “tempistica”…(3) Almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione di fusione (DEROGABILE) Deposito c/o la sede delle società partecipanti alla fusione di: -progetto di fusione; Organo amministrativo - relazione dell’organo amministrativo; - relazione degli esperti; - bilanci degli ultimi 3 esercizi; - situazioni patrimoniali Art. 2501-septies L’organo amministrativo convoca l’Assemblea Almeno: -30 gg dopo l’iscrizione del progetto di fusione (DEROGABILE); - 30 gg dal deposito dei documenti presso la sede sociale (DEROGABILE) ASSEMBLEA Art. 2502 Decisione in ordine alla fusione La “tempistica”…(4) Entro 30 giorni dalla delibera Notaio Artt. 2502-bis e 2436 Entro 60 gg dall’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2502bis (DEROGABILE) CREDITORI Deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di fusione allegando i documenti di cui all’art. 2501-septies OPPOSIZIONE Art. 2503 Entro 30 gg dalla stipula Notaio o amministratori Art. 2504 ATTO DI FUSIONE (fra i rappresentanti legali delle società, per “atto pubblico”). Deposito per l’iscrizione al Registro delle imprese Art. 2504-bis A partire dalla data in cui è avvenuta l’ultima iscrizione DECORRONO GLI EFFETTI SOSTANZIALI O A RILIEVO REALE (nei confronti dei terzi: ad es. i creditori) Î unificazione dei patrimoni e assunzione da parte della società risultante di tutti i diritti e obblighi delle fuse Efficacia dell’operazione e “retrodatazione” Mentre gli effetti reali o sostanziali – si pensi al diritto di esercizio del concambio – non possono essere retrodatati, risulta invece possibile posticiparli (nel caso di fusione per incorporazione). POSSONO ESSERE RETRODATATI GLI EFFETTI CONVENZIONALI, cioè gli effetti tra le parti Î è infatti consentito, fissare ad una data precedente: ¾ sia la decorrenza della partecipazione agli utili per le azioni/quote ricevute dai soci delle società fuse; ¾ sia gli effetti contabili Se gli effetti contabili si fanno retroagire all’inizio dell’esercizio in corso, è possibile considerare convenzionalmente esistente un’unica azienda dove invece ve ne erano 2 La possibile “retrodatazione” contabile (quadro sinottico) 01/01 Deposito del Progetto di fusione 30 gg Delibera di fusione Atto di fusione 60 gg Iscrizione nel Registro Delle Imprese 30 gg Fase delle trattative Redazione della Situazione Patrimoniale e del Progetto di Fusione + calcolo del RDC Data da cui decorrono gli effetti contabili Data da cui decorrono gli effetti reali Esistono anche “Procedimenti semplificati” Incorporazione di società interamente posseduta: a) b) c) d) Progetto fusione semplificato NO relazione amministratori NO relazione esperti L’operazione può essere deliberata dal CDA (se previsto in Statuto) Incorporazione di società posseduta al 90%: a) b) NO relazione esperti L’operazione può essere deliberata dal CDA (se previsto in Statuto) e “Procedimenti aggravati” Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO): a) b) c) d) Progetto fusione aggravato Relazione amministratori aggravata Relazione esperti più dettagliata Relazione società di revisione Fusione cui partecipi una quotata: a) Adempimenti aggiuntivi (di informativa a Consob e mercato) previsti dal TUF (d.lgs n. 58/98)