Comments
Description
Transcript
schema delle sanzioni ridotte del 30%
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REPARTO LOGISTICA E SUPPORTO U.O. Contenzioso e Supporto Giuridico Via G. Mazzini, 65 – 59100 Prato tel ufficio 0574.1837871 fax ufficio 0574.1837386 tel. centralino 0574.1837878 e. mail: [email protected] [email protected] http://pm.comune.prato.it 1. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni in genere Schema dell’aggiornamento delle sanzioni e indicazione delle norme alle quali si riferiscono (indicazioni fornite con circolare 300/A/9362/12/101/3/3/14 del 31.12.2012) con il calcolo del minimo edittale ridotto del 30% Minimo ordinario € 24 Minimo ridotto 16,8 € 25 17,5 € 40 € 40 € 40 28 28 28 € 41 28,7 € 51 € 76 € 80 € 82 € 83 € 84 35,7 53,2 56 57,4 58,1 58,8 € 99 € 105 € 126 € 154 69,3 73,5 88,2 107,8 Articoli ai quali si riferisce la sanzione 158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10 174/4 primo periodo, 178/4 1° periodo 172/11 158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, e 5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10, 184/8, 188/5 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) 97/8 e 13 7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis 4° periodo 85/4-bis, 86/3 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote),164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 179 (L. 727/78 art. 17) 15/3-bis 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) 97/7, 9 DLG 144/2008 € 155 € 156 € 160 € 162 108,5 109,2 112 113,4 € 163 € 163 114,1 114,1 € 168 117,6 € 211 € 216 € 264 € 284 € 294 147,7 151,2 184,8 198,8 205,8 € 316 € 318 € 324 € 331 € 353 € 369 221,2 222,6 226,8 231,7 247,1 258,3 € 385 € 403 € 410 269,5 282,1 287 € 419 293,3 € 422 295,4 € 527 € 662 € 705 € 765 € 769 €770 € 772 € 802 € 808 € 821 368,9 463,4 493,5 535,5 538,3 539 540,4 561,4 565,6 574,7 € 841 588,7 € 841 588,7 € 895 € 939 € 1.054 € 1.054 € 1.174 € 1.324 € 1.761 626,5 657,3 737,8 737,8 821,8 926,8 1232,7 10/19 115/1-quinquies 117/5, 170/6-bis, 173/3-bis, 143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4 174/8 7/13-bis, 77/3-bis 1° periodo, 128/2, 186bis/2 6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, , 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18 174/4 2° periodo, 178/4 2° periodo 157/7-bis 174/7 1° periodo, 178/7 1° periodo, 178/8 126-bis/2 189/5 (se con gravi danni non ammessa riduzione del 30%) 174/5 1° periodo, 178/5 1° periodo 143/12, 148/16 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 10/25-ter 94/4 174/5 2° periodo, 174/7 2° periodo, 178/5 2° periodo, 178/7 2° periodo 97/12 168/9 e 9-bis 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1septies, 189/9-bis 2° periodo 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8 174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 3° periodo 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a) 62/7 94/3, 94/4-bis 7/15-bis 179/3 (rif. 142/11, 2° periodo) 214/1 214/8 10/18 45/9-ter 179/3 77/3-bis 2° periodo, 97/5 2° periodo, 142/9bis 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 (ipotesi 4-bis) 179/2-bis (rif. 142/11, 2° periodo) 179/2-bis 120/6 97/5 1° periodo 79/4 192/7 86/2 Pag. 2 € 1.818 € 1.865 € 1.941 € 1.988 1272,6 1305,5 1358,7 1391,6 € 2.650 € 4.696 € 10.793 1855 3287,2 7555,1 97/9 e 11, 213/2-ter 174/11, 178/11 80/14 5° periodo 100/12,168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6 74/6 23/13-bis 123/11, 123/11-bis Non si applica la riduzione del 30%: ------ Prevista la sospensione della patente alla prima violazione ------ prevista la confisca alla prima violazione ------ Prevista la confisca in caso di violazioni successive alla prima, per cui in tale circostanza non trova applicazione la riduzione del 30% ------ Non ammesso il pagamento in misura ridotta ------ Alla seconda violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente per cui in tale circostanza non trova applicazione la riduzione del 30% DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI Articolo Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7(ciclomotori e motoveicoli a due ruote) Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7 (per tutti gli altri veicoli) Articolo 23, comma 12 (mod. D.I.98/2011 conv. L. 111/2011) Articolo 115, comma 1-ter (L.35/2012, art. 11-bis) Articolo 122, comma 5-bis (L.35/2012, art. 11-bis) Articolo 167,comma 2-bis (L. 27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn. eccedenza di carico fino a 2 tonn. eccedenza di carico fino a 3 tonn. eccedenza di carico oltre 3 tonn. Articolo 167, comma 2-ter (L. 27/2012) eccedenza di carico fino al 10% eccedenza di carico fino al 20% eccedenza di carico fino al 30% eccedenza di carico oltre il 30% Articolo 167,comma 5 sec. periodo (L.27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn. eccedenza di carico fino a 2 tonn. eccedenza di carico fino a 3 tonn. eccedenza di carico oltre 3 tonn. Min. ordinario € 38 Min. ridotto € 26,6 € 80 € 56 € 1.376,55 €80 €80 € 39 € 963,59 € 56 € 56 € 27,3 € 80 € 159 € 398 € 39 € 56 € 111,3 € 278,6 € 27,3 € 80 € 159 € 398 € 39 € 56 € 111,3 € 278,6 € 27,3 € 80 € 159 € 398 € 56 € 111,3 € 278,6 SANZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 59/2011 Articolo Min. ordinario Min. ridotto Articolo 115, comma 3 € 155 € 108,5 Articolo 115, comma 4 € 38 € 26,6 Articolo 116, comma 14 € 389 € 272,3 Articolo 116, comma 15-bis € 1.000 € 700 Articolo 116, comma 16 € 400 € 280 Articolo 125, comma 3 € 155 € 108,5 Articolo 125, comma 4 € 78 € 54,6 Pag. 3 Articolo 126, comma 11 € 155 € 108,5 Articolo 126, comma 12 in relazione al comma 3 € 1.000 € 700 Articolo 135, comma 8 € 400 € 280 Articolo 135, comma 9 € 78 € 54,6 Articolo 135, comma 10 € 400 € 280 Articolo 135, comma 12 € 400 € 280 Articolo 135, comma 13 € 155 € 108,5 Articolo 135, comma 14 € 155 € 108,5 Articolo 136, comma 7 € 400 € 280 Articolo 136, comma 8 € 155 € 108,5 Articolo 136, comma 9 € 155 € 108,5 e all’articolo 115, comma 2-bis 2. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni derivanti dal raddoppio e casi particolari Articolo 80 c. 14 Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto Minimo normale Da € Da € Articolo 179 c. 2 bis Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto Articolo 186 c. 2, lett. a) e c. 2 bis Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto 168,00 A € A € 639,00 Metà del massimo normale 319,50 674,00 337,00 Minimo raddoppio Da € Da € 117,6 Articolo 179 c. 2 Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto 159,00 Massimo normale 798,00 841,00 336,00 A € A € 1278,00 Metà del massimo raddoppio 639,00 1.348,00 674,00 Massimo raddoppio 6.388,00 Metà del massimo raddoppio 3.194,00 6.732,00 3.366,00 235,2 Minimo normale Da € Da € 318,00 Massimo raddoppio Massimo normale A € A € 3.194,00 Metà del massimo normale 1.597,00 3.366,00 1.683,00 Minimo raddoppio Da € Da € 1.596,00 1.682,00 A € A € Non si applica perché è prevista la sospensione della patente Minimo normale Da € Da € 891,00 939,00 Massimo normale A € A € 3.565,00 Metà del massimo normale 1.782,50 3.758,00 1.879,00 Minimo raddoppio Da € Da € 1.782,00 1.878,00 Massimo raddoppio A € A € 7.130,00 Metà del massimo raddoppio 3.565,00 7.516,00 3.758,00 Non si applica perché è prevista la sospensione della patente Minimo normale Da € Da € 500,00 527,00 A € A € Massimo normale Metà del massimo normale 2.000,00 1.000,00 2.108,00 1.054,00 Minimo raddoppio Da € Da € 1.000,00 1.054,00 A € A € Massimo raddoppio Metà del massimo raddoppio 4.000,00 2.000,00 4.216,00 2.108,00 Non si applica perché è prevista la sospensione della patente Pag. 4 Articolo 186 c. 2 lett. a), c. 2 bis e 186 bis, c.3 Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto Articolo 186 bis c. 2 Al 31.12.2012 Dal 01.01.2013 Ridotto Minimo normale Da € Da € 1333,33 702,67 A € A € Massimo normale Metà del massimo normale 2.666,67 1.333,34 2.810,67 1.405,34 Minimo raddoppio Da € Da € 2.666,66 1.405,34 A € A € Massimo raddoppio Metà del massimo raddoppio 5333,34 2.666,67 5.621,34 2.810,67 Non si applica perché è prevista la sospensione della patente Minimo normale Da € Da € 155,00 163,00 Massimo normale A € A € 624,00 Metà del massimo normale 312,00 658,00 329,00 114,1 Minimo raddoppio Da € Da € 310,00 326,00 Massimo raddoppio A € A € 1.248,00 Metà del massimo raddoppio 624,00 1.316,00 658,00 228,2 Riduzione ad un quarto della sanzione di cui all’art. 193, nei casi previsti dal comma 3 Articolo Minimo Massimo Metà del Minimo Massimo Metà del 193 c. 3 normale normale massimo ridotto ridotto ad massimo normale ad un un quarto ridotto ad quarto un quarto Da 798,00 A 3194,00 1.597,00 Da 199,50 A Al 798,50 399,25 31.12.2012 € € € € Da 841,00 A 3.366,00 1.683,00 Da 210,25 A 841,50 420,75 Dal € 01.01.2013 € € € 588,7 147,18 Ridotto 3. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni risultanti dall’aumento di un terzo dei limiti edittali, ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis Descrizione della violazione Commi 1 e 11 Non regolava la velocità in modo tale da evitare pericolo o disordine per la circolazione (esclusi conducenti di animali da tiro, soma o sella) Commi 2 e 11 Non conservava il controllo del veicolo e/o non era in grado di arrestare il veicolo davanti ad un ostacolo prevedibile (esclusi conducenti di Min. PMR 41,00 28,7 41,00 28,70 ARTICOLO 141 – VELOCITÀ (1) Ruolo Ord. Min. Nott. PMR 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 Max 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 (1) Max Nott. Ruolo Nott. Ord. Nott. 224,00 112,00 109,34 224,00 112,00 109,34 Pag. 5 animali da tiro, soma o sella) Commi 3 e 8 84,00 335,00 167,50 168,00 112,00 446,67 223,34 224,00 78,40 Non moderava 58,80 la velocità in casi particolari, come forti discese, nei centri abitati, di notte, etc. (esclusi conducenti di animali da tiro, soma o sella) Commi 4 e 11 168,00 84,00 82,00 54.67 224,00 112,00 109,34 41,00 38,27 Non riduceva la 28,70 velocità sino anche a fermarsi in caso di incrocio malagevole, in prossimità degli attraversamenti pedonali, se i pedoni tardano a scansarsi o danno segni di incertezza o vi sono animali che danno segni di spavento. (esclusi conducenti di animali da tiro, soma o sella) Commi 5 e 9 168,00 674,00 337,00 336,00 224,00 898,67 449,34 448,00 156,80 Gareggiava in 117,60 velocità con veicoli non a motore (esclusi conducenti di animali da tiro, soma o sella) Commi 6 e 11 41,00 168,00 84,00 82,00 54.67 224,00 112,00 109,34 38,27 Circolava a 28,70 velocità così ridotta da causare pericolo o intralcio (esclusi conducenti di animali da tiro, soma o sella) Comma 7 25,00 99,00 49,50 50,00 33,33 132,00 66,00 66,66 23,33 Violazione dei 17,50 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 commesse dai conducenti di animali da tiro, soma o sella (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. Pag. 6 Descrizione della violazione Comma 7 Non osservare i limiti minimi o superare quelli massimi di non più di 10 km/h. Commi 7 e 11 Veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i e l) Comma 8 Superare il limite massimo di oltre 10 km/h, ma di non oltre 40 km/h Commi 8 e 11-Veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i e l) Comma 9 Superare il limite massimo di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h Commi 9 e 11 Veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i e l) Comma 9bis Superava il limite massimo di oltre 60 km/h Min. PMR 41,00 28,70 82,00 57,40 168,00 117,60 ARTICOLO 142 – LIMITI DI VELOCITÀ (1) Max Ruolo Ord. Min. Max Nott. Nott. PMR 168,00 84,00 82,00 54.67 224,00 38,27 336,00 674,00 168,00 337,00 (1) Ruolo Nott. Ord. Nott. 112,00 109,34 164,00 109,33 76,53 448,00 224,00 336,00 224,00 156,80 898,67 449,34 218,66 448,00 336,00 235,20 1348,00 674,00 672,00 448,00 313,60 1797,33 898,67 896,00 527,00 (*) 2108,00 1054,00 1054,00 702,67 (*) 2810,67 1405,34 1405,34 1054,00 (*) 4216,00 2108,00 2108,00 1405,33 (*) 5621,33 2810,67 2810,66 821,00 (*) 3287,00 1643,50 1642,00 1094,67 (*) 4382,67 2191,34 2189,34 Pag. 7 Commi 9bis e 11 Veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i e l) Commi 4 e 10 Non indicava nella parte posteriore del veicolo le velocità massime consentite 1642,00 (*) 6574,00 3287,00 3284,00 25,00 17,50 99,00 49,50 50,00 2189,33 (*) 8765,33 4382,67 4378,66 33,33 23,33 132,00 66,00 66,66 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. (*) Non si applica la riduzione del 30% in quanto per tale violazione è prevista la sospensione della patente Descrizione della violazione Commi 1 e 10 Massima prudenza nell’approssi marsi all’intersezio ne Commi 2 e 10 Precedenza a destra Commi 3 e 10 Precedenza ai veicoli su rotaie nell’attravers amento delle linee ferroviarie e tramviarie Commi 4 e 10 Inosservanz a del segnale “DARE PRECEDEN ZA” Commi 5 e 10 Min. PMR 162,00 113,40* ARTICOLO 145 – PRECEDENZA (1) Ruolo Ord. Min. Nott. PMR 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* Max (1) Max Nott. Ruolo Nott. Ord. Nott. 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 Pag. 8 Inosservanz a segnale di “STOP” Commi 6 e 10 Inosservanz a di arrestarsi e dare precedenza provenendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio Commi 7 e 10 Impegno dell’intersezi one o attraversame nto di linee tranviarie o ferroviarie senza avere la possibilità di sgombrare l’area in modo da non causare intralcio Commi 8 e 10 Inottempera nza all’obbligo di cedere la precedenza provenendo da sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili Commi 9 e 10 Inosservanz a dei conducenti di veicoli su rotaia di rispettare i segnali negativi della precedenza 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 162,00 113,40* 646,00 323,00 324,00 216,00 151,20* 861,33 430,67 432,00 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. (*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio Pag. 9 ARTICOLO 146 – VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (1) Min. Max Ruolo Ord. Min. Max Ruolo PMR Nott. Nott. Nott. PMR Commi 1 e 2 41,00 168,00 84,00 82,00 54.67 224,00 112,00 38,27 Non osservare 28,70 la segnaletica stradale o i comportamenti indicati dagli agenti del traffico, al di fuori dei casi speciali Commi 1 e 3 162,00 646,00 323,00 324,00 216,00 861,33 430,67 * 151,20* Non osservare il 113,40 divieto di proseguire la marcia imposto dal semaforo o dall’agente del traffico Descrizione della violazione (1) Ord. Nott. 109,34 432,00 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. (*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio Descrizione della violazione Commi 1 e 4 Non mantenere la distanza di sicurezza Commi 2 e 4 Nelle strade con meno di due corsie di marcia per carreggiata, con divieto di sorpasso per talune categorie di veicoli, non mantenere la distanza di 100 metri Commi 3 e 4 Omissione delle necessarie cautele in presenza di sgombraneve o spargitrici, dell’obbligo di ARTICOLO 149 – DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI (1) Min. Max Ruolo Ord. Min. Max Ruolo PMR Nott. Nott. Nott. PMR 41,00 168,00 84,00 82,00 54.67 224,00 112,00 28,70 38,27 (1) Ord. Nott. 109,34 41,00 28,70 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 224,00 112,00 109,34 41,00 28,70 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 224,00 112,00 109,34 Pag. 10 mantenere una distanza di almeno 20 metri e se necessario di fermarsi per non intralciarne il lavoro Commi 1,2, 3 e5 Stessi casi previsti nei singoli commi, quando deriva una collisione con danni ai veicoli tali da determinarne la revisione straordinaria Commi 1,2, 3 e6 Stessi casi previsti nei singoli commi, quando deriva una collisione con danni ai veicoli tali da determinare lesioni gravi alle persone 84,00 58,80* 335,00 167,50 168,00 112,00 78,40* 446,67 223,34 224,00 419,00 293,30 1.682,00 841,00 838,00 558,67 391,07 2242,67 1121,34 1117,34 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. (*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio ARTICOLO 154 - CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA (1) Descrizione Min. Max Ruolo Ord. Min. della violazione PMR Nott. PMR Commi 1 e 8 41,00 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 Omissione delle 28,70 prescrizioni nell’esecuzione delle manovre di immissione nel flusso della circolazione, cambio direzione o corsia, inversione, retromarcia, svolta, fermata, immissione in luogo non di pubblico passaggio Commi 2 e 8 41,00 168,00 84,00 82,00 54.67 O ALTRE MANOVRE (1) Max Ruolo Ord. Nott. Nott. Nott. 224,00 112,00 109,34 224,00 112,00 109,34 Pag. 11 Omissione o irregolarità delle segnalazioni per il cambiamento di direzione, il rallentamento o la fermata Commi 3 e 8 Inosservanza delle prescrizioni in caso di svolta a destra o a sinistra, ovvero dell’obbligo di dare la precedenza in fase di retromarcia o immissione nel flusso della circolazione Commi 4 e 8 Utilizzo improprio delle segnalazioni di cambio di direzione Commi 5e 8 Esecuzione di brusche frenate o rallentamenti improvvisi nell’effettuare le manovre Commi 6 e 7 Effettuare l’inversione in prossimità di intersezioni, curve o dossi 28,70 38,27 41,00 28,70 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 224,00 112,00 109,34 41,00 28,70 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 224,00 112,00 109,34 41,00 28,70 168,00 84,00 82,00 54.67 38,27 224,00 112,00 109,34 84,00 58,80 335,00 167,50 168,00 112,00 78,40 446,67 223,34 224,00 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. ARTICOLO 174 DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE Prontuario sinottico delle violazioni (*) Articolo e comma Articolo 174, comma 4 Max. guida giornaliera Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Percentuale di superamento Fino al 10% della durata massima prevista Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 40,00 a € 160,00 PMR € 40,00 PMR € 28,00 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 53,33 a € 213,33 PMR € 53,33 PMR € 37,33 Ruolo/O.I. € 80,00 Ruolo. € 106,67 O.I. € 106,66 Punti --- Pag. 12 Articolo 174, comma 5 (a) Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista Da € 316,00 a € 1.265,00 PMR € 316,00 PMR € 221,2 Ruolo € 632,50 O.I. € 632,00 Articolo 174, comma 6 (a) Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Superiore al 20% della durata massima prevista Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Ruolo € 843,00 O.I. € 844,00 Articolo e comma Articolo 174, comma 4 Articolo 174, comma 5 (a) Articolo 174, comma 6 (a) Articolo e comma Articolo 174, comma 4 Superiore al 10%, fino al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Ruolo. € 421,50 O.I € 422,00 Da € 369,00 a € 1.476,00 PMR € 369,00 PMR € 258,30 Ruolo € 562,00 O.I. € 562,66 Da € 492,00 a € 1.968,00 PMR € 492,00 PMR € 344,40 Superiore al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Ruolo/O.I. € 738,00 Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Ruolo/O.I. € 984,00 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 Ruolo € 843,00 O.I. € 844,00 Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 40,00 a € 160,00 PMR € 40,00 PMR € 28,00 Ruolo € 1124,00 O.I. € 1125,34 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 53,33 a € 213,33 PMR € 53,33 PMR € 37,33 Ruolo/O.I. € 80,00 Ruolo € 106,67 O.I. € 106,66 Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Fino al 10% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Max. guida settimanale Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) 10 Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 211,00 a € 843,00 PMR € 211,00 PMR € 147,70 Percentuale di minore fruizione Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Ruolo € 843,34 O.I. € 842,66 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 Ruolo € 1124,00 O.I. € 1125,34 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 281,33 a € 1.124,00 PMR € 281,33 PMR € 196,93 Min. riposo giornaliero Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) 2 Da € 421,33 a € 1.686,67 PMR € 421,33 PMR € 294,93 Percentuale di superamento Fino al 10% della durata massima prevista Punti --- 5 10 Punti --- Pag. 13 Articolo 174, comma 7, primo periodo (a) Articolo 174, comma 7, terzo periodo (a) Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) Superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista Ruolo € 527,00 O.I. € 528,00 Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) Superiore al 20% della durata massima prevista Min. riposo settimanale Percentuale di minore fruizione --- Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Fino al 10% della durata massima prevista Superiore al 10%, fino al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Articolo 174, comma 7, terzo periodo (a) Articolo e comma Articolo 174, comma 8 Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Ruolo € 843,00 O.I. € 844,00 Articolo e comma Articolo 174, comma 7, secondo periodo (a) Da € 264,00 a € 1.054,00 PMR € 264,00 PMR € 184,80 Sanzione dalle 7 fino alle 22 ---- Da € 369,00 a € 1.476,00 PMR € 369,00 PMR € 258,30 Ruolo/O.I. € 738,00 Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Superiore al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Ruolo € 843,00 O.I. € 844,00 Interruzione Omesso rispetto delle interruzioni (2) (3) (4) Note Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 163,00 a € 653,00 PMR € 163,00 PMR € 114,10 Ruolo € 326,50 O.I. € 326,00 1 Da € 352,00 a € 1.405,33 PMR € 352,00 PMR € 246,40 Ruolo € 702,67 O.I. € 704,00 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 Ruolo € 1124,00 O.I. € 1125,34 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 --- 2 punti --- Da € 492,00 a € 1.968,00 PMR € 492,00 PMR € 344,40 3 Ruolo/O.I. € 984,00 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 Ruolo € 1124,00 O.I. € 1125,34 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 217,33 a € 870,67 PMR € 217,33 PMR € 152,13 5 Punti 2 Ruolo € 435,34 O.I. € 434,66 Pag. 14 Articolo e comma Articolo 174, comma 9 Articolo e comma Articolo 174, comma 11 Estratto del registro di servizio Copia dell’orario di servizio Mancanza dell’estratto del registro di servizio o di copia dell’orario di servizio (2) (3) (4) Circolazione nel periodo di interdizione Circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio (2) Note Sanzione dalle 7 fino alle 22 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Punti La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. Da € 324,00 a € 1.294,00 PMR € 324,00 PMR € 226,80 Da € 432,00 a € 1.725,33 PMR € 432,00 PMR € 302,40 --- Note Ruolo € 647,00 O.I. € 648,00 Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 1.865,00 a € 7.460,00 PMR € 1.865,00 PMR € 1305,50 Ritiro immediato della patente di guida (da notare l’incongruenza, perché la patente era già stata ritirata, né si comprende se in questo caso si debba ritenere sanzione accessoria) Ruolo € 3730,00 O.I. € 3730,00 Ruolo € 862,67 O.I. € 864,00 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 2.486,67 a € 9.946,67 PMR € 2.486,67 PMR € 1740,67 Punti --- Ritiro immediato della patente di guida (da notare l’incongruenza, perché la patente era già stata ritirata, né si comprende se in questo caso si debba ritenere sanzione accessoria) Ruolo € 4973,34 O.I. € 4973,34 a) Pagamento in misura ridotta - Quando la violazione è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. L’agente trasmette al proprio Comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (del minimo dopo la riforma dell’articolo 202). Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al Comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. In mancanza del pagamento in misura ridotta, ovvero, del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo Pag. 15 sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (*) Concorso di persone - Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, se il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del codice della strada o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre responsabili in concorso con l'autore della violazione. Si ricorda, inoltre, che la scheda di trasporto prevista come obbligatoria dall’articolo 7-bis del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituisce il contratto scritto di cui all’articolo 7, se contiene anche le istruzioni per il conducente. (1) l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il Comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il Comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte. (2) L’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. (3) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. (4) Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia. Articolo e comma Articolo 174, comma 14 Violazioni dell’impresa Note Sanzioni Punti L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati. (5) Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. Da € 324,00 a € 1.294,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. PMR € 324,00 PMR € 226,80 --- Ruolo € 647,00 O.I. € 648,00 (5) Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l’impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, Pag. 16 anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. ARTICOLO 176 - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI LIMITATAMENTE AI COMMI 19 E 20 (1) (1) Descrizione Min. Max Ruolo Ord. Min. Max Ruolo Ord. della PMR Nott. Nott. Nott. Nott. violazione PMR Commi 1 lett. 1.988,00 7.953,00 3.976,50 3976,00 2650,67 10604,00 5302,00 5301,34 a) e 19 1391,60 1855,47 Effettuare l’inversione e attraversare lo spartitraffico, ovvero percorrere la carreggiata in senso opposto, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade o extraurbane principali o eventuali altre strade indicate Commi 1, 419,00 1.682,00 841,00 838,00 2242,67 1121,34 1117,34 558,67 lett. b) e 20 293,30 391,07 Effettuare la retromarcia, anche nelle corsie di emergenza, eccetto che per le manovre di parcheggio o in area di servizio Commi 1, 419,00 1.682,00 841,00 838,00 2242,67 1121,34 1117,34 558,67 lett. c) e 20 (*) (*) Circolare nelle corsie di emergenza eccetto che per arrestarsi o riprendere la marcia Commi 1, 419,00 1.682,00 841,00 838,00 2242,67 1121,34 1117,34 558,67 lett. d) e 20 (*) (*) Circolare nelle corsie di variazione di velocità se non per entrare o Pag. 17 uscire dalla carreggiata Commi 6 e 20 Effettuava la sosta di emergenza oltre il tempo strettamente necessario, ovvero comunque oltre tre ore Commi 7 e 20 Fermo restando quanto disposto dall’articolo 162, durante la sosta o la fermata notturna, in caso di visibilità limitata, non mantenere accese le luci di posizioni e i dispositivi di segnalazione visiva 419,00 293,30 1.682,00 841,00 838,00 558,67 391,07 2242,67 1121,34 1117,34 419,00 293,30 1.682,00 841,00 838,00 558,67 391,07 2242,67 1121,34 1117,34 (1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione. (*) Non si applica la riduzione del 30% in quanto per tale violazione è prevista la sospensione della patente ARTICOLO 178 DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO Prontuario sinottico delle violazioni Articolo e comma Articolo 178, comma 4 Max. guida giornaliera Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Percentuale di superamento Fino al 10% della durata massima prevista Sanzione Sanzione dopo dalle 7 fino alle le 22 e prima 22 delle 7 Da € 40,00 a € Da € 53,33 a € 160,00 213,33 PMR € 40,00 PMR € 53,33 PMR € 28,00 PMR € 37,33 Ruolo/O.I. € 80,00 Articolo 178, comma 5 (a) Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista Da € 316,00 a € 1.265,00 PMR € 316,00 PMR € 221,2 Ruolo. € 106,67 O.I. € 106,66 Da € 421,33 a € 1.686,67 PMR € 421,33 PMR € 294,93 Ruolo € 632,50 O.I. € 632,00 Ruolo € 843,34 O.I. € 842,66 Punti --- 2 Pag. 18 Articolo 178, comma 6 (a) Articolo e comma Articolo 178, comma 4 Articolo 178, comma 5 (a) Articolo 178, comma 6 (a) Articolo e comma Articolo 178, comma 4 Articolo 178, comma 7, primo periodo (a) Superamento tempi di guida giornalieri (1) (2) (3) (4) Min. riposo giornaliero Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Omesso riposo giornaliero nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Max. guida settimanale Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) Superiore al 20% della durata massima prevista Percentuale di minore fruizione Fino al 10% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Superiore al 10%, fino al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Superiore al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Percentuale di superamento Fino al 10% della durata massima prevista Superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 10 Ruolo Ruolo € 843,00 € 1124,00 O.I. O.I. € 844,00 € 1125,34 Sanzione Sanzione dopo dalle 7 fino alle le 22 e prima 22 delle 7 Da € 211,00 a € Da € 281,33 a 843,00 € 1.124,00 PMR € 211,00 PMR € 281,33 PMR € 147,70 PMR € 196,93 Ruolo. € 421,50 O.I € 422,00 Da € 369,00 a € 1.476,00 PMR € 369,00 PMR € 258,30 Punti --- Ruolo € 562,00 O.I. € 562,66 Da € 492,00 a € 1.968,00 PMR € 492,00 PMR € 344,40 Ruolo/O.I. € 738,00 Ruolo/O.I. € 984,00 Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 5 10 Ruolo Ruolo € 843,00 € 1124,00 O.I. O.I. € 844,00 € 1125,34 Sanzione Sanzione dopo dalle 7 fino alle le 22 e prima 22 delle 7 Da € 40,00 a € Da € 53,33 a € 160,00 213,33 PMR € 40,00 PMR € 53,33 PMR € 28,00 PMR € 37,33 Ruolo/O.I. € 80,00 Ruolo € 106,67 O.I. € 106,66 Da € 264,00 a € 1.054,00 PMR € 264,00 PMR € 184,80 Da € 352,00 a € 1.405,33 PMR € 352,00 PMR € 246,40 Ruolo € 527,00 O.I. € 528,00 Ruolo € 702,67 O.I. € 704,00 Punti ---- 1 Pag. 19 Articolo 178, comma 7, terzo periodo (a) Superamento tempi di guida settimanali (1) (2) (3) (4) Articolo e comma Min. riposo settimanale --- Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Articolo 178, comma 7, secondo periodo (a) Articolo 178, comma 7, terzo periodo (a) Omesso riposo settimanale nella misura prevista (1) (2) (3) (4) Articolo e comma Interruzione Articolo 178, comma 8 Articolo e comma Articolo 178, comma 9 Superiore al 20% della durata massima prevista Percentuale di minore fruizione Fino al 10% della durata massima prevista Superiore al 10%, fino al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Superiore al 20% in meno rispetto alla durata del riposo previsto Note Omesso rispetto delle interruzioni (2) (3) (4) Libretto individuale, estratto del registro di servizio, copia dell’orario di servizio Note Mancanza del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o di copia dell’orario di servizio (2) (3) (4) La stessa sanzione si applica a chi non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale in caso di reato. Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 2 Ruolo Ruolo € 843,00 € 1124,00 O.I. O.I. € 844,00 € 1125,34 Sanzione Sanzione dopo dalle 7 fino alle le 22 e prima 22 delle 7 ------ Da € 369,00 a € 1.476,00 PMR € 369,00 PMR € 258,30 Da € 492,00 a € 1.968,00 PMR € 492,00 PMR € 344,40 Ruolo/O.I. € 738,00 Da € 422,00 a € 1.686,00 PMR € 422,00 PMR € 295,40 Ruolo/O.I. € 984,00 Da € 562,67 a € 2.248,00 PMR € 562,67 PMR € 393,87 Ruolo € 843,00 O.I. € 844,00 Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 264,00 a € 1.054,00 PMR € 264,00 PMR € 184,80 Ruolo € 1124,00 O.I. € 1125,34 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 352,00 a € 1.405,33 PMR € 352,00 PMR € 246,40 Ruolo € 527,00 O.I. € 528,00 Sanzione dalle 7 fino alle 22 Ruolo € 702,67 O.I. € 704,00 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 324,00 a € 1.294,00 PMR € 324,00 PMR € 226,80 Da € 432,00 a € 1.725,33 PMR € 432,00 PMR € 302,40 Ruolo € 647,00 O.I. € 648,00 Ruolo € 862,67 O.I. € 864,00 Punti --- 3 5 Punti 2 Punti Pag. 20 --- Articolo e comma Circolazione nel periodo di interdizione Note Articolo 178 comma 11 Circolare durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio (2) Ritiro immediato della patente di guida (da notare l’incongruenza, perché la patente era già stata ritirata, né si comprende se in questo caso si debba ritenere sanzione accessoria) Sanzione dalle 7 fino alle 22 Da € 1.865,00 a € 7.460,00 PMR € 1.865,00 PMR € 1305,50 Sanzione dopo le 22 e prima delle 7 Da € 2.486,67 a € 9.946,67 PMR € 2.486,67 PMR € 1740,67 Ritiro immediato della patente di guida (da notare l’incongruenza, perché la patente era già stata ritirata, né si comprende se in questo caso si debba ritenere sanzione accessoria) Ritiro immediato della patente di guida (da notare l’incongruenza, perché la patente era già stata ritirata, né si comprende se in questo caso si debba ritenere sanzione accessoria) Ruolo € 3730,00 O.I. € 3730,00 Punti Ruolo € 4973,34 O.I. € 4973,34 a) Pagamento in misura ridotta - Quando la violazione è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. L’agente trasmette al proprio Comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (del minimo dopo la riforma dell’articolo 202) . Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al Comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. In mancanza del pagamento in misura ridotta, ovvero, del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (1) l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il Comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il Comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte. (2) L’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. (3) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’Accordo AETR. Pag. 21 --- Articolo e comma Articolo 178, comma 13 Violazioni dell’impresa Note Sanzioni Punti L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute dell’Accordo AETR, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati. (4) Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. Da € 324,00 a € 1.294,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. PMR € 324,00 PMR € 226,80 --- Ruolo € 647,00 O.I. € 648,00 (4) Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l’impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali. IL COMANDANTE Dott. Andrea Pasquinelli Pag. 22