Strumenti deflattivi del contenzioso in ambito Transfer Pricing
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Strumenti deflattivi del contenzioso in ambito Transfer Pricing
Strumenti deflattivi del contenzioso in ambito Transfer Pricing Il ruling internazionale e le procedure amichevoli per evitare le doppie imposizioni Perugia, 9 luglio 2015 Agenda Le procedure amichevoli per evitare la doppia imposizione ■ Riferimenti normativi ■ Le fasi delle procedure ■ Statistiche di adesione Il ruling internazionale ■ Riferimenti normativi ■ Ambito di applicazione ■ La procedura di ruling ■ Novità e statistiche di adesione © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 1 Le procedure amichevoli per evitare la doppia imposizione Riferimenti normativi ■ Modello di Convenzione OECD ■ Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 ■ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.21/E del 5 giugno 2012 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 3 Procedura amichevole e Convenzione arbitrale: le principali caratteristiche PROCEDURA AMICHEVOLE CONVENZIONE ARBITRALE PROCEDURA AMICHEVOLE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL MODELLO OCSE PROCEDURA AMICHEVOLE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ARBITRALE ■ Applicabile da persone fisiche/giuridiche e altre entità cui si applica la convenzione per: – non corretta applicazione di ritenute su dividendi, interessi, royalties; controversa qualificazione reddito di lavoro etc. ■ Applicabile: – solo per rettifiche in materia di prezzi di trasferimento – solo da società appartenenti ad UE – questioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione, alla corretta attribuzione degli utili alle imprese associate di un gruppo multinazionale, alla qualificazione dei redditi come utili d'impresa ovvero come diversa categoria disciplinata da specifiche disposizioni convenzionali etc. Nessun obbligo di raggiungere un accordo Obbligo di raggiungere un accordo © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 4 Procedura amichevole e Convenzione arbitrale: quando si instaurano? Notifica di un PVC Adesione Non adesione No possibilità MAP Possibilità MAP: presentazione istanza Notifica di un avviso d'accertamento Istituti deflattivi No possibilità MAP Impugnazione Possibilità MAP: presentazione istanza © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 5 Procedura amichevole e Convenzione arbitrale: le varie fasi (1/2) 1 Presentazione istanza di apertura procedura amichevole TERMINI DI PRESENTAZIONE PROCEDURA AMICHEVOLE DECORRENZA DEI TERMINI ■ Stabiliti nella convenzione bilaterale applicabile al caso di specie (MAX 2 ANNI secondo la maggior parte delle convenzioni stipulate dall'Italia) ■ Dalla notifica dell'atto di accertamento in caso di rettifiche operate dall'Amm. Finanziaria (e.g. verifiche, contestazioni o rettifiche dei prezzi di trasferimento applicati in transazioni tra imprese associate) ■ Entro 3 ANNI ■ Dalla notifica dell'atto di accertamento CONVENZIONE ARBITRALE © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 6 Procedura amichevole e Convenzione arbitrale: le varie fasi (2/2) 2 Pronuncia dell'Autorità competente sull'ammissibilità dell'istanza 3 4 Svolgimento della procedura Raggiungimento dell'accordo (max entro 2 anni dalla presentazione dell'istanza) IN CASO POSITIVO ■ Accordo PROCEDURA AMICHEVOLE ■ Accordo CONVENZIONE ARBITRALE IN CASO NEGATIVO ■ NO CLAUSOLA ARBITRALE (No obbligo di risultato) ■ CLAUSOLA ARBITRALE (Fase arbitrale obbligatoria) COMMISSIONE CONSULTIVA (obbligo di risultato) ■ Autorità confermano la decisione della Commissione ■ Autorità prendono la decisione alternativa a quella della Commissione © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 7 … il rapporto con il contenzioso interno ■ Le autorità competenti giungono ad un accordo che elimina la doppia imposizione prima che sia intervenuto un giudicato OPZIONE 1 a) Il contribuente accetta il contenuto dell'accordo b) Il contribuente rifiuta il contenuto dell'accordo e prosegue l'eventuale giudizio ■ Il giudicato interviene prima che le autorità siano arrivate a raggiungere un accordo e questo non produce l'eliminazione della doppia imposizione OPZIONE 2 ■ La doppia imposizione permane a meno che l'Autorità competente estera non conformi la sua posizione alla decisione espressa dal giudice nazionale OPZIONE 3 ■ Valutare l'opportunità di proporre la sospensione del procedimento giurisdizionale nelle more dello svolgimento della procedura © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 8 Statistiche OECD 2013 sulle procedure amichevoli Australia Austria Belgium Canada Chile Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Japan Korea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United States TOTAL OECD Member Countries 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Number Number Number Number Number Number Number Number of new of new of new of new of new of new of new of new cases cases cases cases cases cases cases cases 9 13 8 19 21 10 10 8 29 26 36 30 38 35 61 41 31 30 71 213 120 120 151 124 76 70 85 103 101 94 87 127 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 5 6 8 12 13 7 15 -1 104 212 1 4 1 3 -14 37 8 22 14 80 18 -11 100 186 2 3 0 3 -20 49 9 31 11 57 21 -8 154 177 -1 0 2 -14 40 13 31 5 -- 22 -5 169 177 -2 0 6 -31 44 25 25 10 64 20 -11 135 150 -1 0 7 4 22 34 13 35 4 51 24 0 13 173 306 5 0 1 6 9 41 22 24 75 5 34 24 0 14 181 277 3 1 2 12 5 45 31 22 39 17 83 22 0 56 216 267 3* 2 1 12 3 52 36 23 45 12 75 4 5 2 6 4 4 3 14 15 11 10 21 7 7 30 19 5 21 14 14 16 7 17 7 9 15 10 5 17 26 19 6 0 -- 1 1 3 4 1 2 -18 72 -0 -67 61 45 2 3 24 104 99 1 0 24 64 119 3 2 24 104 65 4 2 18 111 112 0 3 36 100 120 0 6 25 65 131 2 -- 55 44 56 68 54 69 79 240 257 308 326 252 279 236 403 1036 1176 1311 1599 1341 1624 1678 1910 OECD Member Countries 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Number Number Number Number Number Number Number Number of cases of cases of cases of cases of cases of cases of cases of cases at end of at end of at end of at end of at end of at end of at end of at end of reporting reporting reporting reporting reporting reporting reporting reporting period period period period period period period period Australia 16 23 22 23 27 21 21 23 Austria 144 152 105 120 106 110 137 156 Belgium 81 95 152 265 142 241 305 317 Canada 134 153 186 206 225 225 222 235 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 Czech 13 13 4 8 13 14 16 21 Republic Denmark 82 82 79 86 67 57 55 57 Estonia -----0 0 0 Finland 12 22 20 22 32 37 50 103 France 254 233 328 427 490 539 551 618 Germany 476 527 519 543 484 702 787 858 Greece 4 5 5* 5* 5* 27 30 30* Hungary 12 9 10 7 8 4 2 4 Iceland 1 1 0 0 0 1 1 0 Ireland 4 6 7 13 16 17 22 26 Israel ---13 13 14 17 18 Italy 52 63 56 67 80 102 130 174 Japan 67 85 82 90 75 61 70 65 Korea 28 30 30 47 44 59 65 80 Luxembourg 31 34 35 38 59 109 76 72 Mexico 26 23 14 18 12 11 19 14 Netherlands 120 151 127 118 97 99 140 123 New 2 4 1 3 1 1 3 13 Zealand Norway 25 32 42 51 52 44 36 49 Poland 26 25 33 32 26 28 29 44 Portugal 43 45 47 47 41 42 47 27 Slovak 1 4 5 6 7 9 9 15 Republic Slovenia --3 1 2 4 4 10 Spain 55 109 66 76 84 87 82 79 Sweden 94 100 125 103 134 163 198 183 Switzerland 33 33 88 143 142 187 231 256 Turkey 2 3 2 4 8 4 2 4 United 84 109 126 120 131 133 143 160 Kingdom United 430 500 578 724 705 686 573 732 States TOTAL 2352 2671 2897 3426 3328 3838 4073 4566 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 9 Statistiche EUJTPF 2013 sulle convenzioni arbitrali Fonte: EUJTPF - Statistics on pending MAPs under the Arbitration Convention at 31/12/2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 10 Il ruling internazionale Riferimenti normativi ■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 (in attuazione dell’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.) ■ D. Lgs. n. 145 del 23 dicembre 2013 (cd. Decreto Destinazione Italia) ■ Art. 1 dello schema di Decreto Legislativo Delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile 2015 (in corso di completamento l'iter parlamentare - prevede l'abrogazione di tutte le norme di cui sopra) © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 12 Ambito di applicazione Il Ruling è uno strumento negoziale indirizzato alle imprese con attività internazionale che intendono definire in via preventiva possibili conflitti con l’amministrazione finanziaria aventi ad oggetto: a) Quantificazione del valore normale delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7 Tuir (art. 3, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004) b) L’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a/da soggetti non residenti ( art. 4, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004) c) L’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a/da soggetti non residenti (art. 5, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004) d) L’attribuzione di utili o perdita alla S.O. in un altro stato di impresa residente ovvero alla S.O. in Italia di un soggetto non residente (art. 6, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004) e) Valutazione preventiva della sussistenza o meno di una S.O. nel territorio dello Stato (art. 7, Decreto «Destinazione Italia») © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 13 La procedura italiana: principali caratteristiche E’ caratterizzata dall’analisi dei fatti concreti ■ Si basa su incontri, accessi concordati e richieste di informazioni/documenti specifici ■ Si sviluppa in contraddittorio tra le parti ■ Termina con la sottoscrizione di un accordo tra Amministrazione e contribuente Il Ruling Internazionale è assimilabile ad un APA unilaterale (vincola esclusivamente il contribuente e l’Amm.Finanziaria italiana), fermo restando la facoltà per il contribuente di ricorrere agli APA bilaterali o multilaterali che vincolano più stati contraenti. © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 14 Gli Advance Pricing Arrangement (APA) in ambito internazionale Nella prassi internazionale si sono sviluppati una serie di strumenti (quali APA, MAP, arbitrato, safe harbours) volti a prevenire il sorgere di controversie tra gli Stati e ad instaurare un clima cooperativo tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria. Advance Pricing Arrangement (APA) ■ Accordo preventivo (previsto dal capitolo IV delle Linee Guida OCSE) tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, su iniziativa volontaria di quest’ultimo, per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle transazioni infragruppo oggetto dello stesso accordo: – APA unilaterale: coinvolge una sola Amministrazione Finanziaria; – APA bilaterale/multilaterale: coinvolge le Amministrazioni Finanziarie di due o più Paesi, le quali convengono sul metodo di Transfer Pricing da adottare, al fine di eliminare la doppia imposizione. ■ A differenza dell’APA unilaterale, l’APA bilaterale/multilaterale è stato introdotto più di recente ed ha una diffusione ancora limitata. © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 15 APA unilaterale o APA bilaterale? …scelta tra APA unilaterale e APA bilaterale APA UNILATERALE APA BILATERALE Maggiore rapidità di ottenimento Maggiore riduzione del rischio (copertura estesa a più Paesi) Maggiore probabilità di conclusione positiva Minore probabilità di risultati “estremi” Una volta ottenuto, più efficace per gestire modifiche della struttura o nuovi flussi Una volta ottenuto per alcune filiali, fornisce vantaggi indiretti anche per filiali operanti in altri Paesi © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 16 Lo svolgimento della procedura (1/2) Invio istanza da parte del contribuente 30 gg 180 gg L’ufficio comunica all’impresa l’ammissibilità/inamissibilità dell’istanza Fase contradditorio ■ Esame dei documenti forniti ■ Richiesta di informazioni aggiuntive ■ Incontri e accessi presso le sedi dell’impresa Anno x Definizione e stipulazione di un accordo tra l’ufficio ruling ed il contribuente che rimane in vigore per 5 anni ( dal periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stipulato), salvo che intervengono mutamenti rilevanti ai fini dell'accordo sottoscritto © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 17 Lo svolgimento della procedura (2/2) 90 gg prima della scadenza L’accordo può essere rinnovato a mezzo di apposita richiesta 15 gg prima della scadenza L’ufficio comunica il suo assenso o rigetto della richiesta di rinnovo Anno x + 5 Scadenza dell’accordo © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 18 Rischi e opportunità Rischi ■ Le verifiche in materia di prezzi di trasferimento sono condotte, di norma, ogni due-tre anni per le aziende di dimensioni più rilevanti ■ La tempistica delle verifiche è piuttosto ridotta, ma la mole di documentazione richiesta è consistente e comporta un grosso impegno del personale amministrativo ■ Le attività post-verifica (es. accertamento con adesione, contenzioso) richiedono la predisposizione di documentazione dettagliata ed un grosso impegno in termini di tempo e risorse ■ In esito all’attività di verifica/accertamento il rischio di doppia imposizione è piuttosto elevato e può essere risolto solo con l’instaurazione di procedure amichevoli (demandate alle rispettive Amministrazioni fiscali coinvolte) Opportunità ■ Maggiore certezza nella definizione delle politiche di prezzi di trasferimento: a seguito della conclusione dell’APA l’Amministrazione finanziaria può effettuare rettifiche solo per verificare se i termini dell’accordo sono rispettati ■ Risparmio in termini di costi e risorse: sebbene la preparazione e la conclusione di un APA comportino dei costi iniziali, questi risultano normalmente inferiori a quelli richiesti, in termini sia di risorse interne sia di consulenze esterne, per l’assistenza alle verifiche fiscali ed alle conseguenti fasi pre-contenziose e contenziose; la conclusione di un APA può inoltre eliminare la necessità di preparare la documentazione sui prezzi di trasferimento, fatta salva quella necessaria ad attestare la consistenza con i termini dell’accordo. ■ Nel caso di APA bi- o multilaterali si realizza anche l’eliminazione dei rischi di doppia imposizione © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 19 …Decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese Disciplina di ruling internazionale previgente Ruling internazionale – Art. 1 Decreto legislativo Soggetti Settori di applicazione dei ruling: ■ definizione dei prezzi di trasferimento infragruppo e dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza; ■ applicazione di norme concernenti l’attribuzione di utili e perdite alle SO; ■ valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una SO situata in Italia; ■ individuazione, nel caso concreto, di norme concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti Caratteristiche di accordo ■ Durata – il periodo d'imposta in cui l'accordo è stipulato e 4 periodi d'imposta successivi ■ La decorrenza dell’accordo può essere anticipata (NON ad un momento anteriore alla presentazione dell’istanza) nei casi di APAs (Advance Pricing Agreements), accordi conclusi con Stati esteri a seguito di procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali ■ Il contribuente può scegliere di far valere retroattivamente l’accordo, qualora le circostanze di fatto e di diritto su cui si basa l’accordo siano riscontrabili anche per il periodo che intercorre tra la data di presentazione dell’istanza e la data dell’accordo Art. 8 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 Poteri e obblighi dell'amm.ne finanziaria Procedura di richiesta ■ Fatta salva la verifica della ■ La richiesta di accordo è corretta attuazione dell’accordo presentata al competente e degli eventuali mutamenti Ufficio della Agenzia delle delle circostanze di fatto o di entrate diritto per i periodi d'imposta di ■ Un provvedimento del direttore validità dell’accordo, dell’ Agenzia delle entrate l'Amministrazione finanziaria stabilirà le modalità di esercita i poteri di cui agli presentazione delle istanze di articoli 32 e seguenti del ruling, nonché quelle per la decreto del Presidente della verifica, da parte del Repubblica 29 settembre 1973, competente Ufficio, del rispetto n. 600, soltanto in relazione a dei termini dell’accordo e del questioni diverse da quelle sopravvenuto mutamento delle oggetto dell'accordo medesimo condizioni di fatto e di diritto su ■ L'amministrazione finanziaria cui l’accordo si basa invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli stati di residenza o di stabilimento delle imprese contraenti © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 20 Decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese e Progetto BEPS Gli interventi proposti dal Decreto legislativo sono redatti in coerenza e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia; tengono altresì conto dei più recenti lavori espressi in sede OCSE… Art. 12 L. 23/2014 BEPS Action Plan – Action 14 "Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea…" " Le azioni per contrastare BEPS devono essere integrate con le azioni che garantiscono la certezza e la prevedibilità per le imprese. […] Art. 1 Decreto legislativo "Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi…" Strumenti deflattivi di contezioso Action 14 – Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie Sviluppare soluzioni per affrontare gli ostacoli che impediscono ai paesi di risolvere le controversie sulle convenzioni con l'utilizzo di MAP, tra cui la mancanza di disposizioni di arbitraggio nella maggior parte delle convenzioni e il fatto che l'accesso alle MAP e arbitraggio può essere negato in certi casi." © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 21 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 22 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 23 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 24 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 25 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 26 Alcuni dati numerici Fonte: Agenzia delle Entrate, Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione, 2013 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 27 Grazie Contatti Daniele Santarelli Senior Manager, Transfer Pricing E: [email protected] P: 075 573 4518 © 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. Denominazione e logo KPMG e "cutting through complexity" sono marchi e segni distintivi di KPMG International.