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MiFID TRASPARENZA POST – NEGOZIAZIONE PER I SOGGETTI

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MiFID TRASPARENZA POST – NEGOZIAZIONE PER I SOGGETTI
MiFID
TRASPARENZA POST – NEGOZIAZIONE PER I SOGGETTI ABILITATI
PREMESSA
La Direttiva 2004/39/CE, con lo scopo di tutelare gli investitori e garantire un elevata
integrazione dei mercati, ha introdotto un nuovo regime per la trasparenza e il
consolidamento dell’informativa relativa alle operazioni concluse dagli intermediari.
La normativa europea prevede una disciplina apposita solo per le azioni quotate sui
mercati regolamentati, lasciando in ogni caso agli Stati membri la possibilità di estendere i
requisiti di trasparenza pre e post negoziazione (definita anche pre e post trade) a
strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Consob ha ritenuto opportuno prevedere nel nuovo Regolamento Mercati, approvato con
delibera nr. 16191/07, un regime di trasparenza anche per gli strumenti finanziari diversi
dalle azioni quotate.
L’art. 34 del Regolamento Mercati di Consob introduce, a decorrere dal 01 gennaio 2008 e
per gli intermediari che operano in qualità di soggetti abilitati, l’obbligo di pubblicare i dati
relativi alle operazioni concluse su strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati su
mercati regolamentati italiani.
Le informazioni da rendere disponibili al mercato, entro il giorno lavorativo successivo
all’effettuazione, sono:
-
giorno e ora negoziazione
identificativo dello strumento finanziario
prezzo e quantità dell’operazione conclusa
Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati
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Le operazioni rientranti in tale obbligo hanno le seguenti caratteristiche:
-
sono acquisti e vendite concluse in contropartita diretta dall’intermediario
vengono negoziate al di fuori di un mercato regolamentato, di un MTF o di un
internalizzatore sistematico
sono effettuate sia nei confronti di clienti sia per la gestione del portafoglio di
proprietà.
Gli intermediari devono rendere pubbliche agli investitori le informazioni post negoziazione
scegliendo (e comunicando tale opzione a Consob) uno dei seguenti canali:
-
le strutture di un mercato regolamentato o di un MTF
le strutture di un soggetto terzo
dispositivi propri
In generale, gli obblighi di trasparenza si considerano adempiuti se le informazioni pre e
post negoziazione sono state pubblicate e rese disponibili agli investitori in modo tale che
questi vi possano accedere facilmente e a un costo ragionevole.
Si ritiene che l’utilizzo di un sito web possa soddisfare tali requisiti se vengono rispettati i
seguenti criteri di diffusione delle informazioni:
-
possibilità di accedere ai dati attraverso mezzi elettronici automatizzati (“machine
readable”)
facilità di utilizzo e consolidamento dei dati
accesso alle informazioni attraverso la presenza di istruzioni chiare
Il contenuto e il formato delle informazioni rappresentano elementi importanti ai fini del
consolidamento dell’informativa e Consob, sulla base di quanto indicato anche dal CESR,
vede con favore la convergenza verso un numero limitato di protocolli utilizzati suggerendo
quindi l’adozione di formati e standard internazionali del tipo seguente:
Transparency publication Fields
Day ISO
Time ISO
Instrument Identification
Unit price
Price notation
Quantity
Venue identification
Formats
ISO 8601 - 8 character numeric code “YYYYMMDD”
ISO 8601 - 6 character numeric code “HHMMSS”
ISO 6166 – ISIN - 12 character alpha-numerical
code) Where ISIN is available, it should always be
used
An integre in cent (or other as appropriate) units to
the appropriate number of decimal places
ISO 4217 - 3 character alpha currency code. This
standard also covers content, so ISO content should
be used, e.g. EUR for Euros
An integre expressing the number of whole units.
ISO 10383 – MIC for RMs and MTFs
ISO 9362 (BIC) for an SI or the acronym “!SI” if the
SI publishes quarterly statistics.
Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati
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In tale contesto operativo, Cassa Centrale Banca offre, in qualità di soggetto terzo, un
servizio dedicato alla pubblicazione dell’informativa post trade per i soggetti abilitati,
utilizzando una sezione pubblica del proprio sito internet Cassacentrale.it, da mettere a
disposizione delle Cassa Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo.
Premessa a tale tipo di operatività è utilizzare Cassa Centrale Banca quale Transmission
Channel per il sistema di Transaction Reporting, e quindi aver effettuato la relativa
comunicazione a Consob (vedi Allegato A).
Nel caso la CR/BCC intenda utilizzare Cassa Centrale Banca quale canale di diffusione
principale per le informazioni di post negoziazione deve:
-
-
aver aderito al sistema di Transaction Reporting tramite Cassa Centrale Banca
effettuare una comunicazione a Consob in cui individua Cassa Centrale Banca
quale canale di pubblicazione (PPC – Primary Publication Channel) dell’informativa
post negoziazione (vedi Allegato B)
inviare una copia di tale comunicazione a Cassa Centrale Banca – Ufficio Sistemi
Informativi Finanza
ARCHITETTURA PORTALE CASSA CENTRALE BANCA
Sul portale di Cassa Centrale è prevista un’area pubblica, denominata MiFID, liberamente
accessibile agli utenti internet, nella quale viene pubblicata l’informativa per gli investitori
ex art. 34 Regolamento Mercati Consob e relativa alle operazioni:
-
concluse da soggetti abilitati
aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano
diversi dalle azioni
concluse al di fuori di un mercato regolamentato, un internalizzatore sistematico o
un sistema multilaterale di negoziazione
I dati pubblicati, storicizzati e disponibili dal 01 gennaio 2008, sono i seguenti:
Nome del Campo
Data
Ora
Isin
Descrizione
Quantità Nominale
Prezzo
Divisa
Sede di Negoziazione
Publication Channel
Descrizione del Campo
Giorno di effettuazione dell’operazione
Ora di effettuazione dell’operazione
Codice dello strumento finanziario
Descrizione dello strumento finanziario
Quantità oggetto dell’operazione
Prezzo di acquisto o vendita
Divisa del titolo
Sede in cui è stata conclusa l’operazione. Per i soggetti abilitati
è sempre uguale a OTC
Tipo di Canale di pubblicazione. L’acronimo PPC – Primary
Publication Channel indica che si tratta della fonte originaria di
diffusione dell’informativa post negoziazione
Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati
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Una volta selezionati e richiamati i dati di interesse, questi possono venire esportati sia in
formato excel che pdf per eventuali attività di comparazione o consolidamento.
ALLEGATI
In allegato vengono forniti i moduli relativi alle comunicazioni da effettuare a Consob (e da
inviare in copia a Cassa Centrale Banca – Ufficio Sistemi Informativi Finanza) in materia di
sistema di Transaction Reporting e di trasparenza post negoziazione:
-
Allegato A: Comunicazione a Consob dell’impiego di Cassa Centrale Banca quale
canale di trasmissione per il sistema di Transaction Reporting
-
Allegato B: Comunicazione a Consob dell’impiego di Cassa Centrale Banca quale
canale di pubblicazione dell’informativa post negoziazione
Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati
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Allegato A
Spettabile
CONSOB
Divisione Mercati
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA
Oggetto: TRANSACTION REPORTING - CANALE DI COMUNICAZIONE PRESCELTO
AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB n. DME/RM/7047271 E
DELL’ART. 25 DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID).
La Cassa Rurale/ Banca di Credito Cooperativo ________________, iscritta all’albo delle
banche, ABI _____, CAB _____, con sede legale in __________, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di _________ n. ____________, in
persona del Legale Rappresentante [Nome e Cognome], comunica di avere prescelto
quale soggetto terzo che agisce per conto della suddetta Cassa Rurale nell’assolvimento
degli obblighi di Transaction Reporting ai sensi della normativa sopra richiamata:
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.a.,
iscritta all’Albo delle Banche, ABI 3599/8, CAB 1800, sede legale e direzione generale in
via Segantini, 5 - 38100 Trento, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
registro delle Imprese di Trento 00232480228.
Luogo, data
TIMBRO E FIRMA
Allegato B
Spettabile
CONSOB
Divisione Mercati
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA
Oggetto: COMUNICAZIONE DEL CANALE DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
POST-NEGOZIAZIONE PRESCELTO AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 5
DELIBERA CONSOB n. 16191/07 IN MATERIA DI MERCATI.
La Cassa Rurale/ Banca di Credito Cooperativo ________________, iscritta all’albo delle
banche, ABI _____, CAB _____, con sede legale in __________, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di _________ n. ____________, in
persona del Legale Rappresentante [Nome e Cognome], comunica di avvalersi, quale
canale mediante il quale rendere pubbliche le informazioni post-negoziazione previste,
delle strutture di:
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.a.,
iscritta all’Albo delle Banche, ABI 3599/8, CAB 1800, sede legale e direzione generale in
via Segantini, 5 - 38100 Trento, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
registro delle Imprese di Trento 00232480228.
Luogo, data
TIMBRO E FIRMA
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