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MiFID TRASPARENZA POST – NEGOZIAZIONE PER I SOGGETTI
MiFID TRASPARENZA POST – NEGOZIAZIONE PER I SOGGETTI ABILITATI PREMESSA La Direttiva 2004/39/CE, con lo scopo di tutelare gli investitori e garantire un elevata integrazione dei mercati, ha introdotto un nuovo regime per la trasparenza e il consolidamento dell’informativa relativa alle operazioni concluse dagli intermediari. La normativa europea prevede una disciplina apposita solo per le azioni quotate sui mercati regolamentati, lasciando in ogni caso agli Stati membri la possibilità di estendere i requisiti di trasparenza pre e post negoziazione (definita anche pre e post trade) a strumenti finanziari diversi dalle azioni. Consob ha ritenuto opportuno prevedere nel nuovo Regolamento Mercati, approvato con delibera nr. 16191/07, un regime di trasparenza anche per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni quotate. L’art. 34 del Regolamento Mercati di Consob introduce, a decorrere dal 01 gennaio 2008 e per gli intermediari che operano in qualità di soggetti abilitati, l’obbligo di pubblicare i dati relativi alle operazioni concluse su strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati su mercati regolamentati italiani. Le informazioni da rendere disponibili al mercato, entro il giorno lavorativo successivo all’effettuazione, sono: - giorno e ora negoziazione identificativo dello strumento finanziario prezzo e quantità dell’operazione conclusa Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati Pag. 1 di 4 Le operazioni rientranti in tale obbligo hanno le seguenti caratteristiche: - sono acquisti e vendite concluse in contropartita diretta dall’intermediario vengono negoziate al di fuori di un mercato regolamentato, di un MTF o di un internalizzatore sistematico sono effettuate sia nei confronti di clienti sia per la gestione del portafoglio di proprietà. Gli intermediari devono rendere pubbliche agli investitori le informazioni post negoziazione scegliendo (e comunicando tale opzione a Consob) uno dei seguenti canali: - le strutture di un mercato regolamentato o di un MTF le strutture di un soggetto terzo dispositivi propri In generale, gli obblighi di trasparenza si considerano adempiuti se le informazioni pre e post negoziazione sono state pubblicate e rese disponibili agli investitori in modo tale che questi vi possano accedere facilmente e a un costo ragionevole. Si ritiene che l’utilizzo di un sito web possa soddisfare tali requisiti se vengono rispettati i seguenti criteri di diffusione delle informazioni: - possibilità di accedere ai dati attraverso mezzi elettronici automatizzati (“machine readable”) facilità di utilizzo e consolidamento dei dati accesso alle informazioni attraverso la presenza di istruzioni chiare Il contenuto e il formato delle informazioni rappresentano elementi importanti ai fini del consolidamento dell’informativa e Consob, sulla base di quanto indicato anche dal CESR, vede con favore la convergenza verso un numero limitato di protocolli utilizzati suggerendo quindi l’adozione di formati e standard internazionali del tipo seguente: Transparency publication Fields Day ISO Time ISO Instrument Identification Unit price Price notation Quantity Venue identification Formats ISO 8601 - 8 character numeric code “YYYYMMDD” ISO 8601 - 6 character numeric code “HHMMSS” ISO 6166 – ISIN - 12 character alpha-numerical code) Where ISIN is available, it should always be used An integre in cent (or other as appropriate) units to the appropriate number of decimal places ISO 4217 - 3 character alpha currency code. This standard also covers content, so ISO content should be used, e.g. EUR for Euros An integre expressing the number of whole units. ISO 10383 – MIC for RMs and MTFs ISO 9362 (BIC) for an SI or the acronym “!SI” if the SI publishes quarterly statistics. Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati Pag. 2 di 4 In tale contesto operativo, Cassa Centrale Banca offre, in qualità di soggetto terzo, un servizio dedicato alla pubblicazione dell’informativa post trade per i soggetti abilitati, utilizzando una sezione pubblica del proprio sito internet Cassacentrale.it, da mettere a disposizione delle Cassa Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo. Premessa a tale tipo di operatività è utilizzare Cassa Centrale Banca quale Transmission Channel per il sistema di Transaction Reporting, e quindi aver effettuato la relativa comunicazione a Consob (vedi Allegato A). Nel caso la CR/BCC intenda utilizzare Cassa Centrale Banca quale canale di diffusione principale per le informazioni di post negoziazione deve: - - aver aderito al sistema di Transaction Reporting tramite Cassa Centrale Banca effettuare una comunicazione a Consob in cui individua Cassa Centrale Banca quale canale di pubblicazione (PPC – Primary Publication Channel) dell’informativa post negoziazione (vedi Allegato B) inviare una copia di tale comunicazione a Cassa Centrale Banca – Ufficio Sistemi Informativi Finanza ARCHITETTURA PORTALE CASSA CENTRALE BANCA Sul portale di Cassa Centrale è prevista un’area pubblica, denominata MiFID, liberamente accessibile agli utenti internet, nella quale viene pubblicata l’informativa per gli investitori ex art. 34 Regolamento Mercati Consob e relativa alle operazioni: - concluse da soggetti abilitati aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano diversi dalle azioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, un internalizzatore sistematico o un sistema multilaterale di negoziazione I dati pubblicati, storicizzati e disponibili dal 01 gennaio 2008, sono i seguenti: Nome del Campo Data Ora Isin Descrizione Quantità Nominale Prezzo Divisa Sede di Negoziazione Publication Channel Descrizione del Campo Giorno di effettuazione dell’operazione Ora di effettuazione dell’operazione Codice dello strumento finanziario Descrizione dello strumento finanziario Quantità oggetto dell’operazione Prezzo di acquisto o vendita Divisa del titolo Sede in cui è stata conclusa l’operazione. Per i soggetti abilitati è sempre uguale a OTC Tipo di Canale di pubblicazione. L’acronimo PPC – Primary Publication Channel indica che si tratta della fonte originaria di diffusione dell’informativa post negoziazione Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati Pag. 3 di 4 Una volta selezionati e richiamati i dati di interesse, questi possono venire esportati sia in formato excel che pdf per eventuali attività di comparazione o consolidamento. ALLEGATI In allegato vengono forniti i moduli relativi alle comunicazioni da effettuare a Consob (e da inviare in copia a Cassa Centrale Banca – Ufficio Sistemi Informativi Finanza) in materia di sistema di Transaction Reporting e di trasparenza post negoziazione: - Allegato A: Comunicazione a Consob dell’impiego di Cassa Centrale Banca quale canale di trasmissione per il sistema di Transaction Reporting - Allegato B: Comunicazione a Consob dell’impiego di Cassa Centrale Banca quale canale di pubblicazione dell’informativa post negoziazione Trasparenza post negoziazione per i soggetti abilitati Pag. 4 di 4 Allegato A Spettabile CONSOB Divisione Mercati Via G.B. Martini, 3 00198 ROMA Oggetto: TRANSACTION REPORTING - CANALE DI COMUNICAZIONE PRESCELTO AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB n. DME/RM/7047271 E DELL’ART. 25 DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID). La Cassa Rurale/ Banca di Credito Cooperativo ________________, iscritta all’albo delle banche, ABI _____, CAB _____, con sede legale in __________, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di _________ n. ____________, in persona del Legale Rappresentante [Nome e Cognome], comunica di avere prescelto quale soggetto terzo che agisce per conto della suddetta Cassa Rurale nell’assolvimento degli obblighi di Transaction Reporting ai sensi della normativa sopra richiamata: CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.a., iscritta all’Albo delle Banche, ABI 3599/8, CAB 1800, sede legale e direzione generale in via Segantini, 5 - 38100 Trento, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Trento 00232480228. Luogo, data TIMBRO E FIRMA Allegato B Spettabile CONSOB Divisione Mercati Via G.B. Martini, 3 00198 ROMA Oggetto: COMUNICAZIONE DEL CANALE DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI POST-NEGOZIAZIONE PRESCELTO AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 5 DELIBERA CONSOB n. 16191/07 IN MATERIA DI MERCATI. La Cassa Rurale/ Banca di Credito Cooperativo ________________, iscritta all’albo delle banche, ABI _____, CAB _____, con sede legale in __________, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di _________ n. ____________, in persona del Legale Rappresentante [Nome e Cognome], comunica di avvalersi, quale canale mediante il quale rendere pubbliche le informazioni post-negoziazione previste, delle strutture di: CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.a., iscritta all’Albo delle Banche, ABI 3599/8, CAB 1800, sede legale e direzione generale in via Segantini, 5 - 38100 Trento, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Trento 00232480228. Luogo, data TIMBRO E FIRMA