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ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l`invio delle
ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l’invio delle comunicazioni ex artt. 23 e 24, per l’emissione delle certificazioni ex art. 25 e per l’invio delle segnalazioni ex artt. 26, 26-bis e 27 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la “Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, modificato con atti Banca d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013 MARZO 2014 1. Definizioni a) Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, modificato con atti Banca d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013; b) Comunicazione/i ex 23: le comunicazioni dagli Intermediari agli Emittenti ai sensi dell’art. 23 (Comunicazioni per l’esercizio di alcuni diritti) del Provvedimento Post Trading; c) Comunicazione/i ex 24: le comunicazioni dagli Intermediari agli Emittenti ai sensi dell’art. 24 (Comunicazioni rettificative e di revoca) del Provvedimento Post Trading; d) Certificazione/i: la certificazione che l’Intermediario rilascia ai sensi dell’art. 25 del Provvedimento Post Trading a richiesta del soggetto legittimato per l’esercizio dei diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22 e 23 del Provvedimento stesso; e) Segnalazione/i: la segnalazione che l’Intermediario invia all’Emittente ai sensi dell’art. 26 e 26-bis, comma 1, del Provvedimento Post Trading; f) Intermediario/i: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading; g) Intermediario/i partecipante/i: intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata; h) Ultimo/i Intermediario/i: l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti, così come definiti all’art. 1, lett. jj) del Provvedimento Post Trading; i) Emittente/i: le società o gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, così come definiti all’art. 1, lett. i) del Provvedimento Post Trading; j) Reti telematiche o collegamenti informatici: sistemi di comunicazione informatica tra Intermediari ed Emittenti per la messa a disposizione delle Comunicazioni e delle Segnalazioni; k) Posta elettronica certificata (PEC): il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente [e/o al ricevente] documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, il cui utilizzo è disciplinato dal D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005 e successive modificazioni; l) MT-X: piattaforma di comunicazione, web based, gestita dalla Monte Titoli S.p.A. per l’invio/ricezione di istruzioni e flussi documentali tra la Monte Titoli stessa e i partecipanti al sistema di gestione accentrata; m) TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.; n) Record date: giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari. 2. Premessa Obiettivo del presente documento è definire linee guida uniformi utilizzabili dagli Intermediari partecipanti/Ultimi Intermediari per attestare - a richiesta dei soggetti titolari dei diritti relativi agli strumenti finanziari depositati presso di essi - la legittimazione all’esercizio dei citati diritti e per effettuare le conseguenti Comunicazioni, Certificazioni e Segnalazioni agli Emittenti. 3. Legittimazione all’esercizio di alcuni diritti (Art. 23 Provvedimento Post Trading) Il titolare dei diritti relativi agli strumenti finanziari registrati in conto presso un Intermediario è legittimato a esercitare, nei confronti dell’Emittente, mediante una Comunicazione trasmessa all’Emittente medesimo da parte dell’Intermediario, ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Post Trading, i seguenti diritti: 1. ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) 2. recesso (art. 2437 c.c.) 3. identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti (artt. 83-duodecies, comma 3, TUF e 26-bis, comma 2, Provvedimento Post Trading) 4. integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera (art. 126-bis TUF) 5. porre domande prima dell’assemblea (art. 127-ter TUF) 6. deposito di liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza (artt. 147-ter e 148 TUF) 4. Comunicazioni ex 23 - Comunicazioni per l’esercizio di alcuni diritti Le Comunicazioni ex 23 devono essere effettuate attraverso reti telematiche o collegamenti informatici ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Provvedimento Post Trading. Trattandosi di comunicazioni per lo più a carattere individuale, possono essere utilizzati dagli Intermediari, salvo particolari accordi con l’Emittente, messaggi di Posta elettronica certificata (PEC) con allegati documenti informatici di legittimazione. 2 Il documento di legittimazione allegato al messaggio PEC contiene, oltre le informazioni stabilite dall’art. 21, comma 2, del Provvedimento Post Trading, ove disponibile, il riferimento dell’Ultimo Intermediario presso il quale è acceso il conto a nome del titolare del diritto che egli intende esercitare e l’eventuale ulteriore riferimento dell’Intermediario partecipante, se diverso dal precedente. Il processo di legittimazione per l’esercizio di un diritto ex art. 23 del Provvedimento Post Trading si svolge con le seguenti modalità e tempistiche: a) l’Ultimo Intermediario raccoglie la richiesta di legittimazione da parte di un proprio cliente titolare del diritto e, dopo averne accertato la validità, provvede a inviare le pertinenti informazioni, laddove non sia anche partecipante diretto al sistema di gestione accentrata, al proprio Intermediario partecipante di riferimento; b) l’Intermediario partecipante, cui ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Provvedimento Post Trading compete la responsabilità per l’invio agli Emittenti delle Comunicazioni ex 23 (salvo la possibilità di delegare un intermediario diverso, come descritto al successivo punto c), predispone tale Comunicazione e provvede a trasmettere da un proprio indirizzo PEC all’indirizzo PEC dell’Emittente un messaggio contenente le indicazioni riportate nell’Allegato A, allegandovi un documento in formato PDF che riporti le informazioni di cui all’Allegato B, secondo il modello Allegato B1 e le relative Avvertenze per la compilazione, per ogni Comunicazione ex 23 o un unico file in formato XLS o CSV contenente le stesse informazioni analogamente strutturate; c) ferma restando la responsabilità dell’Intermediario partecipante verso l’Emittente per la corrispondenza del numero di strumenti finanziari comunicati con quanto depositato sui propri conti presso la società di gestione accentrata, lo stesso Intermediario partecipante potrà decidere, per l’invio all’Emittente delle Comunicazioni ex 23 con le stesse modalità di cui sopra, di delegare direttamente l’intermediario con conti aperti presso di sé in qualità di subdepositario e sui quali sono depositati i titoli oggetto di Comunicazione. In tale ultimo caso, l’Intermediario partecipante dovrà, in via preventiva, comunicare all’Emittente l’intermediario delegato; d) ciascun Emittente comunica a Monte Titoli il proprio indirizzo PEC al quale gli Intermediari possono validamente indirizzare le Comunicazioni ex 23. L’indirizzo PEC e gli altri contatti dell’Emittente sono riportati nella piattaforma telematica MT-X (ELENCHIANAGRAFICA CONTATTI EMITTENTE) a disposizione degli Intermediari partecipanti aderenti alla piattaforma. Sarà cura dell’Emittente provvedere all’inoltro a Monte Titoli delle proprie informazioni da riportare nella suddetta piattaforma; e) l’Emittente non è responsabile per la mancata ricezione di Comunicazioni ex 23 effettuate con modalità e all’indirizzo diversi da quelli sopra definiti. 5. Conferma di ricezione o Copia della Comunicazione A richiesta del legittimato, l’Ultimo Intermediario rilascia, ove possibile con lo stesso mezzo di comunicazione (art. 21, comma 3, del Provvedimento Post Trading), conferma di avvenuta richiesta di Comunicazione ex 23 (Conferma di ricezione) o Copia della Comunicazione stessa, eventualmente avvalendosi del supporto dell’Intermediario partecipante di riferimento qualora la Comunicazione ex 23 debba essere effettuata da quest’ultimo. 6. Comunicazioni ex 24 - Comunicazioni di rettifica e di revoca Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Provvedimento Post Trading, cioè qualora la comunicazione prevista dall’art. 23 sia stata trasmessa in data antecedente a quella in cui deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione all’esercizio dei relativi 3 diritti (e quindi qualora il termine di efficacia della comunicazione sia posteriore alla data di riferimento o di emissione), in caso di cessione di tutti o di parte degli strumenti finanziari oggetto di precedente Comunicazione ex 23 (regolata entro il termine di efficacia indicato nella predetta Comunicazione), l’Intermediario partecipante, o l’Ultimo intermediario eventualmente delegato (cfr. punto c, paragrafo 4), effettua una Comunicazione ex 24 all’Emittente assegnando un diverso numero progressivo. Nella Comunicazione ex 24, che deve essere inviata non appena la cessione si regola o nel diverso termine previsto dall’art. 147-ter, comma1-bis, TUF e 148 TUF per l’individuazione della titolarità della quota minima di partecipazione al fine del deposito della lista per l’elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, è indicato il numero progressivo annuo di emissione della Comunicazione ex 23 precedentemente effettuata e da rettificare, nonché la causale della rettifica. Nel caso la partecipazione già comunicata ai fini del deposito di liste risulti incrementata prima del deposito stesso, qualora l’azionista legittimato lo richieda espressamente, l’intermediario deve annullare la Comunicazione ex 23 e riproporne una nuova per la quantità azioni incrementata. Limitatamente alle Comunicazioni ex 23 effettuate per l’esercizio dei seguenti diritti: ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) porre domande prima dell’assemblea (art. 127-ter TUF) le comunicazioni di rettifica devono essere effettuate esclusivamente qualora la cessione degli strumenti finanziari oggetto di Comunicazione ex 23 sia stata totale. Con riferimento alle Comunicazioni ex 23 così come eventualmente rettificate con Comunicazione ex 24, l’Intermediario è tenuto ad effettuare all’Emittente (con le modalità sopraindicate) una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari, a richiesta del soggetto legittimato (per il tramite dell’ultimo intermediario in caso di catena di intermediazione) che non intenda più esercitare il relativo diritto entro il termine di efficacia della originaria Comunicazione ex 23. Le Comunicazioni ex 23 per l’esercizio del diritto di recesso non possono essere rettificate o revocate poiché le azioni oggetto delle predette comunicazioni sono rese indisponibili, così come previsto dall’art. 23, comma 2, del Provvedimento Post Trading, fino alla loro liquidazione o all’eventuale revoca della delibera che legittima il recesso. E’ tuttavia consentito all’Intermediario l’annullamento per errore materiale dell’Intermediario medesimo, previa segnalazione all’Emittente entro il termine per l’esercizio del diritto di recesso. 7. Certificazioni per l’esercizio di altri diritti e Segnalazioni agli Emittenti (Artt. 25, 26, 26-bis e 27 Provvedimento Post Trading) Ai sensi degli articoli 21 e 25 del Provvedimento Post Trading, l’Intermediario rilascia a richiesta del soggetto legittimato la certificazione per l’esercizio dei diritti diversi da quelli indicati agli articoli 22 e 23 del citato Provvedimento in conformità al modello riportato nell’Allegato C. L’Intermediario partecipante, cui ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Provvedimento Post Trading compete, salvo la possibilità di delegare un intermediario diverso, come descritto al precedente par. 4. punto c, la responsabilità per l’invio agli Emittenti anche delle Segnalazioni previste dagli artt. 26 e 26-bis, comma 1, del Provvedimento citato (i.e. Segnalazioni ex art. 83-novies, ex art. 83-duodecies del TUF e relative all’esercizio dei diritti ex art. 127-quater del TUF), provvede ad effettuare le Segnalazioni relative all’emissione delle Certificazioni di cui all’art. 25 del Provvedimento Post Trading, 4 trasmettendo all’indirizzo PEC dell’Emittente copia informatica in formato PDF o altro simile della Certificazione rilasciata (modello Allegato C). Si precisa che le Segnalazioni da effettuare ai sensi dell’art. 83-novies, c. 1 lett. e) del TUF per la rilevazione a Libro Soci, a richiesta dell’interessato (titolare di una partecipazione o di un vincolo), devono essere effettuate con le modalità di cui sopra senza il rilascio di una specifica certificazione. L’Emittente può richiedere la produzione da parte dello stesso interessato di idonea documentazione inerente la particolare richiesta, attestante la propria legittimazione (decreto di nomina del custode, del tutore o del curatore, amministratore di sostegno, contratto di pegno per iscrizione creditori pignoratizi, ecc). 8. Precisazioni in materia di vincoli (art. 29, comma 6, Provvedimento Post Trading) Ai sensi dell’articolo 83-novies, c. 1 lett. g), del TUF e dell’art. 29 del Provvedimento Post Trading, gli Intermediari comunicano agli Emittenti i vincoli iscritti ai sensi dell’art. 83octies del TUF sugli strumenti finanziari accentrati in regime di dematerializzazione, quando procedono alle comunicazioni e alle segnalazioni elencate nell’art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e), f). Le informazioni sui vincoli, quindi, non costituiscono oggetto di comunicazione a sé stante all’Emittente, ma rappresentano un elemento accessorio delle citate comunicazioni/segnalazioni. E’ fatta salva la discrezionalità del soggetto legittimato (titolare o beneficiario del vincolo) a richiedere tramite l’Intermediario la rilevazione del vincolo a Libro Soci, ai sensi dell’art. 83novies, c. 1 lett. e), del TUF con le modalità indicate al par. 7. ********* Si segnala che le modifiche apportate al Provvedimento Post Trading con atto Banca d’Italia/Consob del 22 ottobre 2013 entrano in vigore il 15 aprile 2014. Ciò al fine di consentire ai destinatari delle disposizioni modificate di adeguare le rispettive procedure interne e, in particolare, di provvedere all’eventuale adeguamento dei propri regolamenti. ABI, ASSONIME e ASSOSIM si riservano infine la facoltà di riesaminare il contenuto delle presenti linee guida alla luce delle esperienze di applicazione delle stesse da parte degli Emittenti e degli Intermediari, in particolare per l’attivazione di Comunicazioni ex 23/24 formattate per la gestione STP delle relative informazioni. 5 Allegato A Messaggio di posta elettronica dell’Intermediario A: indirizzo PEC dell’Emittente riportato nel MT 21 CC: eventuale indirizzo di posta elettronica dell’Intermediario partecipante se la comunicazione è effettuata per delega da altro intermediario Oggetto: Comunicazione ex 23/24 Testo: Si allegano n. XX Comunicazioni ex 23/24 per l’esercizio dei diritti in ciascuna di esse specificato. 6 Allegato B Comunicazione ex 23/24 1. Intermediario che effettua la comunicazione 1.1. Cod. ABI e CAB 1.2. denominazione 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 2.1. Cod. ABI (n.ro conto MT) 2.2. denominazione 3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione 5. n.ro progressivo annuo 6. eventuale n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 7. causale della rettifica 8. eventuale nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: 9.1. cognome o denominazione 9.2. nome (se persona fisica) 9.3. codice fiscale (se attribuito) 9.4. comune di nascita (se persona fisica) 9.5. provincia di nascita (se persona fisica) 9.6. data di nascita (se persona fisica) 9.7. nazionalità (se persona fisica) 9.8. indirizzo di residenza o della sede legale 9.9. città di residenza o della sede legale 9.10. stato di residenza o della sede legale 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione 10.1. ISIN 10.2. denominazione 11. quantità degli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1 12. eventuali vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12.1. natura del vincolo 12.2. beneficiario del vincolo 13. data di riferimento della comunicazione 14. termine di efficacia della comunicazione 15. diritto esercitabile a fronte della comunicazione 16. note. 1 Indicare 0 in caso di azzeramento della quantità (causali AZZ e ANN) e la nuova quantità in caso di riduzione (RID). 7 Allegato B1 Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading 1. Intermediario che effettua la comunicazione ABI CAB denominazione 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione 3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione ggmmaaaa 5. n.ro progressivo annuo ggmmaaaa 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 2 7. causale della rettifica/revoca 2 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità ggmmaaaa indirizzo città Stato 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura Beneficiario vincolo 13. data di riferimento ggmmaaaa 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile ggmmaaaa 16. note Firma Intermediario 2 Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento. 8 Avvertenze per la compilazione Allegati B e B1 Punto 7. La causale deve essere individuata attraverso l’indicazione di uno dei seguenti codici: AZZ Azzeramento della quantità per cessione o revoca totale RID Riduzione della quantità per cessione o revoca parziale ANN Annullamento Punto 9.4 Per in nati all’estero indicare soltanto lo Stato estero Punto 9.5 Per gli Stati esteri indicare “EE” Punto 12.1 Per la natura del vincolo utilizzare i codici vincolo della seguente tabella: Codice 00 09 10 11 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 99 Descrizione senza vincolo legale rappresentante detentore del vincolo di pegno Usufruttuario vincolato a patrimonio familiare esercente la tutela sul minore esercente la curatela sul minore emancipato esercente la tutela sull’interdetto esercente la tutela sull’alienato esercente la curatela sull’inabilitato con vincolo a cauzione amministrativa per la carica di consigliere di amm.ne vincolo per cauzione a fronte agente di assicurazione vincolo per cauzione a fronte gestione affitti vincolo di pegno a favore di non residenti vincolo a cauzione assegni vincolo a cauzione altri servizi esercente la potestà sul minore curatore fallimentare il procuratore protutore del minore protutore dell’interdetto tutore provvisorio dell’interdicendo curatore provvisorio dell’inabilitando curatore dell’eredità giacente curatore dello scomparso immesso nel possesso provvisorio dell’assente custode del sequestro giudiziario sequestro convenzionale sequestro conservativo civile sequestro conservativo penale Pignoramento vincolo non codificato 9 Punto 12.3 Per il beneficiario del vincolo: nel caso di garanzia a favore di una banca indicare il cod. ABI o il cod. attribuito dalla Banca d’Italia rilevabile dal Mod. MT 21. in ogni altro caso indicare: cognome o denominazione, nome (se persona fisica), comune e data di nascita (se persona fisica), indirizzo e città di residenza o della sede legale, codice fiscale. Punti 13, 14 e 15 La data di riferimento della Comunicazione ex 23 è la data alla quale la titolarità degli strumenti finanziari legittima all’esercizio del diritto, indipendentemente dalla successiva data alla quale il diritto viene esercitato. La Comunicazione ex 23 attesta che, alla chiusura della giornata contabile indicata quale data di riferimento, salvo quanto precisato in nota 3 per il recesso, gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione erano iscritti nel conto del titolare indicato al punto 9. Tale data deve essere antecedente alla data di rilascio o quantomeno coincidere, ma non può essere successiva. Il termine di efficacia, se non coincide con la data di riferimento, è la successiva data entro la quale il titolare richiede di essere legittimato a esercitare il diritto. In tal caso la data deve essere coerente con il termine eventualmente indicato dall’emittente. La cessione degli strumenti finanziari prima di tale data comporta l’effettuazione di una comunicazione di rettifica ma il legittimato può sempre richiedere prima di tale data la revoca parziale o totale della comunicazione. Il diritto esercitabile a fronte della Comunicazione ex 23 deve essere individuato attraverso il codice diritto riportato nella successiva tabella che individua le possibili opzioni per indicare correttamente la data di riferimento e il termine di efficacia. 10 Tabella dei codici diritto Diritto esercitabile Ispezione del libro soci e del libro verbali assemblee (art. 2422 c.c.) Diritto di recesso (art. 2437 c.c.) Richiesta di identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti (artt. 83duodecies, comma 3, TUF e 26-bis, comma 2, Provvedimento Post Trading) Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea (art. 126-bis TUF) Presentazione di domande prima dell’assemblea (art. 127-ter TUF) Deposito di liste per la nomina di amministratori (artt. 147-ter TUF), di sindaci e di consiglieri di sorveglianza (art. 148 TUF) Cod. Diritto ISP REC Data di riferimento Termine di efficacia Data di rilascio salvo precedente data se indicata dal legittimato Coincide con la data di riferimento salvo diverse indicazioni del legittimato Data indicata dall’emittente Non esiste 3 SHI Data di rilascio salvo precedente data se indicata dal legittimato Coincide con la data di riferimento salvo diverse indicazioni del legittimato ODG Data di rilascio salvo precedente data se indicata dal legittimato Coincide con la data di riferimento, o, con il termine finale riportato nell’avviso di convocazione Record date assemblea o anteriore data di rilascio Record date assemblea Data di rilascio o data di deposito indicata dal legittimato Data di deposito o termine finale 4 riportato nell’avviso di convocazione DOM DEP 3 Per poter essere legittimato a esercitare il recesso, le azioni per le quali l’azionista richiede la Comunicazione ex 23 devono essere iscritte in conto prima dell’apertura dei lavori assembleari come indicato dall’Emittente (art. 127‐bis, comma 2, TUF). La data di riferimento indicata nella comunicazione, secondo la definizione riportata sopra, non può che fare riferimento alla chiusura di una giornata contabile che però risulta incompatibile con l’orario di apertura dei lavori assembleari. In questo caso l’Intermediario potrà anticipare di default la data di riferimento alla chiusura della giornata contabile precedente la riunione assembleare che deve essere comunicata dall’emittente in occasione dell’incarico generale dato a Monte Titoli. Nell’eventualità di un accredito dei titoli nel giorno stesso dell’assemblea effettuato dall’intermediario al conto del legittimato prima dell’ora indicata dall’emittente come ora di apertura dell’assemblea, l’intermediario, indicherà in nota della comunicazione che la titolarità è stata acquisita nel giorno dell’assemblea ma prima dell’inizio della stessa. Ciò ove tale accertamento sia operativamente possibile. Inoltre le azioni devono essere mantenute ininterrottamente in conto fino alla data di emissione della citata comunicazione. Vedere paragrafo 6 (ultimo periodo) in merito all’indisponibilità delle azioni e al divieto di rettifica o di revoca. 4 Se il legittimato non conosce la data entro la quale sarà in grado di effettuare il deposito può richiedere che il 11 termine di efficacia sia l’ultimo giorno valido per il deposito. Allegato C Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading Intermediario che rilascia la certificazione ABI CAB denominazione Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione data della richiesta ggmmaaaa data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo ggmmaaaa ggmmaaaa Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità ggmmaaaa indirizzo città Stato Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN denominazione Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione Natura vincolo Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede) _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ data di riferimento certificazione ggmmaaaa termine di efficacia oppure fino a revoca ggmmaaaa Diritto esercitabile Note Firma Intermediario 12