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istituto comprensivo “giovanni mariti” - "G.Mariti"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARITI” Corso della Repubblica n. 125 56043 FAUGLIA Codice Fiscale 81001430503 – CODICE Ministeriale PIIC829007 TEL. 050.650440 – FAX 050.650723 Email: [email protected] IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13 L’anno 2013, nel mese di aprile, il giorno 18, presso l’Istituto Comprensivo “G. Mariti” in Fauglia (PI) in sede di contrattazione integrativa fra il dirigente scolastico Pampaloni Daniela in rappresentanza della parte pubblica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’istituzione scolastica Magli Giuliana, Mazzacua Sebastiano e Salvadori Antonietta viene sottoscritto il presente contratto integrativo d’istituto per l’anno scolastico 2012/13 CAPO I – RELAZIONI SINDACALI Art. 1 – Diritto di affissione L’Amministrazione predispone, in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno di ogni plesso, appositi spazi in cui i componenti delle R.S.U. possano affiggere pubblicazioni testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, con invio all’Ufficio di Direzione in copia. Art. 2 – Diritto di accesso agli atti I componenti della R.S.U., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell’Istituzione Scolastica riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva. La richiesta di accesso agli atti sarà fatta in forma scritta e protocollata. Il rilascio di tali atto avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta. In particolare il diritto d’informazione si esplica anche tramite l’informazione relativa alla distribuzione del fondo di istituto ed di ogni altra tipologia di finanziamento (cfr. art.4, c. 1 lett B), sia attraverso gli atti generali (finanziamenti e loro destinazione) sia attraverso l’analitica distribuzione dei finanziamenti (vedi Tabelle Allegate al contratto). Tutti i documenti inviati (tramite posta ordinaria, fax e posta elettronica) direttamente alle R.S.U. (dalle strutture sindacali provinciali, nazionali o dalle R.S.U. di altre Istituzioni Scolastiche) sono inseriti fra tutti quei documenti che attengono all’informazione preventiva e a quella successiva sulle materie indicate nell’art. 6. Comma 3 del CCNL, 26 Maggio 1999. Qualora un delegato R.S.U. presti servizio in una sede disagiata rispetto alla scuola ove è ubicata la segreteria, le comunicazioni sindacali a lui indirizzate devono essere possibilmente trasmesse alla sede in cui presta servizio, tramite i canali della “normale” corrispondenza tra sede principale e plessi /sedi staccate. Le R.S.U. hanno diritto ad utilizzare i canali informativi disponibili nell’istituzione scolastica secondo le necessità. Le copie di tutta la documentazione richiesta devono essere fornite senza aggravio di spesa a carico dei richiedenti. 1 Art. 3 – Diritto di assemblea I componenti della R.S.U. possono indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante l’orario di lavoro di durata massima di 2 ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti secondo le modalità previste dall’art. 8 del CCNL 2006/09. Le assemblee possono essere richieste secondo la normativa vigente. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo d’Istituto), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni, devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al Capo d’Istituto. In caso d’urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il Capo d’Istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ha diritto a partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno solare. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami. Per il personale docente: il Capo d’Istituto sospende le attività didattiche delle sole sezioni di scuola dell’infanzia o classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d’orario. Per il personale docente può tenersi di norma una assemblea e comunque non più di due al mese, che devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Per il personale ATA: nel caso si verificasse una partecipazione totale, si quantifica la quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali in un collaboratore scolastico per le scuole con un numero inferiore alle cento unità, due per scuole con numero di alunni superiore. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto, i dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite un sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche al di fuori dell’orario di servizio e poi successivamente recuperate. Art. 4 – Diritto ai locali L’amministrazione, ove la R.S.U. ne faccia richiesta, pone a disposizione , nell’ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. Art. 5 – Diritto ai permessi retribuiti Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. (almeno 30 minuti da moltiplicare per il numero dei dipendenti inseriti nell’organico di diritto dell’Istituto) è da queste gestito autonomamente nel rispetto del testo massimo attribuito. I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni , congressi di natura sindacale o altra attività di formazione/aggiornamento sindacale. 2 I permessi sindacali retribuiti giornalieri e orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. I permessi sindacali non possono superare in un bimestre 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, 12 giorni nel corso dell’anno scolastico. Art. 6 – Diritto ai permessi non retribuiti I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 giorni l’anno cumulabili anche trimestralmente. Per esercitare questo diritto il componente R.S.U. ne darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, di regola 3 giorni prima per il tramite della associazione sindacale o soggetto accreditato dal Miur che ha organizzato la predetta attività. Art. 7 – Diritto di sciopero In occasione di ogni sciopero il Capo d’Istituto inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno della comunicazione della proclamazione dello sciopero, entro il quinto qualora lo sciopero proclamato per più comparti. Decorso il termine sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Capo d’Istituto valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizi alle famiglie. Contingenti di personale in caso di sciopero (art.2 accordo sull’attuazione della legge 146/90). Il contingente riguarda solamente il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili” previste dal comma 1 dell’Art.2 in questione e cioè: - Svolgimento degli scrutini finali (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), degli esami finali e di idoneità (anche assistente tecnico); - Tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi, al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e delle pensioni (responsabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico ); - Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto (collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa). Il Capo d’Istituto in occasione di ciascun sciopero, individuerà, sulla base anche delle comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali i nominativi da includere nel contingente, in servizio presso le medesime Istituzioni Scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. Nella individuazione del personale da obbligare il Capo d’Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, da acquisire comunque in forma scritta, successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Il soggetto individuato ha comunque il diritto di chiedere la sostituzione nel caso sia possibile. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati 3 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Art.8 – Campo di applicazione decorrenza e durata. Il presente contratto verte sulla materia prevista dall’art.6 comma 2, lettera g) del CCNL 2002-05. Ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d’Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta del DS o della maggioranza della RSU. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo per l’attuazione delle norme in materia di sicurezza si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali in vigore, 3 in particolare: D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 242/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 2006/09. 1. Art. 9 – Composizione delle delegazioni. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico. La delegazione da parte sindacale è composta dai componenti delle R.S.U.. e dai rappresentanti firmatari delle Organizzazioni Sindacali delle categorie firmatarie del CCNL-Scuola del 26/05/99. Agli incontri può partecipare anche il Responsabile Amministrativo. 2. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da Personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione se non essi stessi RSU, nell’ambito delle sue prerogative: tali assistenti non hanno comunque diritto al voto. Analogamente la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetti dell’incontro: tali assistenti comunque non hanno diritto di voto. Art. 10 – Modalità di convocazione e calendario degli incontri. 1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa possono essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta delle R.S.U. 2. Data, orario, ordine del giorno, saranno concordati fra le parti almeno 5 giorni prima. In situazioni di comprovata urgenza anche in tempi più stretti. 3. Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine e le tematiche da trattare. Alla convocazione deve essere allegato tutto il materiale che consenta un’ampia informazione preliminare. 4. L’avviso di convocazione verrà inviato alle componenti delle R.S.U. e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL -Scuola 26/05/99. 5. All’inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri. 1. 2. 3. 4. 5. - Art.11 – Validità, delle decisioni. Le intese raggiunte si ritengono valide se sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della delegazione di parte sindacale. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l’accordo. E’ diritto di ciascun membro della R.S.U. e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire riferimenti normativi e per approfondire le questione le questioni oggetto di contrattazioni. Prima di firmare ciascun accordo integrativo d’istituto i componenti R.S.U., se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo. Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione i dirigente scolastico provvede all’affissione di copia integrale delle intese siglate nelle bacheche sindacali della istituzione scolastica. Art. 12– Calendario degli incontri Fine aprile: informazioni relative al quadro generale dell’organizzazione scolastica. Giugno: temi di contrattazione per l’anno scolastico successivo. 4 CAPO II – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art.13 - Modalità organizzative generali dell’attuazione Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio e il numero di lavoratori che ritiene adeguato per l’attuazione della sicurezza. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento compiti assegnati. I compiti specifici del personale addetto alla sicurezza devono essere comunicati per scritto ai lavoratori interessati.. Ciascun lavoratore deve avere una formazione specifica per lo svolgimento dei compiti a cui è designato. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istituzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore che evidenzia un rischio deve comunque comunicarlo al Servizio di prevenzione e protezione direttamente all’addetto o attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Art.. 14 - Formazione Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. Per la realizzazione di tutte queste attività deve essere consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. Per la durata di tali corsi il lavoratore è dispensato dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Qualora le ore del corso fossero superiori all’orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono pagate come attività aggiuntive (personale ATA) o attività funzionali all’insegnamento (docenti) secondo quanto previsto dalle tabelle contrattuali. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale, su richiesta del lavoratore, possono essere trasformate in giornate di ferie e/o ore di permesso. Art. 15 - Compensi Ogni lavoratore addetto a qualunque mansione relativa all’attuazione della sicurezza ha diritto ad un incentivo da un minimo di 5 ad n massimo di 10 ore. Il compenso è stabilito dalla contrattazione di istituto, sulla base del carico di lavoro aggiuntivo da svolgere. Eventuali risorse economiche provenienti dal Ministero o da altri Enti pubblici e/o privati finalizzate alla sicurezza saranno utilizzate anche per compensi del personale previsti dal presente articolo e dal precedente, salvo vincoli di destinazione imposti. CAPO III – LA FORMAZIONE Art. 16 – Formazione del personale 1. L’aggiornamento del personale in servizio fa parte del servizio e può essere svolto: 5 con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione, dalle Università degli studi, o da enti di formazione pubblici; - con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse da privati (associazioni professionali accreditate, associazioni culturali), enti locali, dalle Regioni, - attraverso corsi deliberati dal Collegio; - attraverso corsi promossi da altre istituzioni scolastiche; - corsi di abilitazione o riconversione o partecipazione a concorsi pubblici nelle scuole o altre istituzioni di formazione (accademie, scuole private, ecc); - attraverso la partecipazione attiva alla organizzazione e promozione di corsi di aggiornamento pubblici o privati; - attraverso la partecipazione a conferenze, convegni, tavole rotonde, manifestazioni culturali, promosse da enti pubblici e privati accreditati dal Miur 2. L’aggiornamento è libero, come libera è la scienza e l’arte. Il Collegio dei docenti può al suo interno deliberare anche un monte ore indicativo da impegnare annualmente nelle attività di formazione da parte del personale. 3. Per partecipare alle iniziative di aggiornamento o formazione, qualora coincidano con l’orario di servizio a scuola , il personale, superati i cinque giorni previsti dal CCNL, può: - essere sostituito dai colleghi in servizio a disposizione; - attivare la flessibilità d’orario, scambiando le ore con colleghe/i disponibili allo scambio; - essere sostituito dai colleghi che hanno la disponibilità alle supplenze in orario aggiuntivo. 4. Non deve essere negata la fruizione dell’aggiornamento all’interno dei cinque giorni previsti dal CCNL. In ogni caso la scuola deve attivarsi per garantire il diritto all’aggiornamento, anche quando si superino i cinque giorni. Qualora il permesso non venga concesso deve esserne data la motivazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. 5. Dare la massima pubblicizzazione alle diverse forme di aggiornamento delle quali la scuola viene informata. 6. Favorire in ogni modo la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA. Il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi o da retribuire sulla base della contrattazione di istituto. - CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE Art. 17 – Orario di lavoro I docenti che, in base alle riunioni dei consigli di classe previste nel piano annuale delle attività, abbiano un impegno superiore a 40 ore possono chiedere al dirigente scolastico di essere esonerati da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40. Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti a part-time o con orario di cattedra distribuito in più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questa scuola. Durante la sospensione dell’attività didattica l’orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali all’insegnamento programmate dal collegio dei docenti nel piano di attività. Art. 18 – Orario delle lezioni La formulazione dell’orario di lezione è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale proposito tiene conto delle direttive del consiglio di istituto e, può delegare a tale compito i suoi 6 collaboratori, o può avvalersi della collaborazione di una commissione designata dal Collegio dei Docenti. Nella formulazione dell’orario settimanale tiene conto dei criteri didattici formulati dal collegio dei docenti e delle eventuali esigenze didattiche formulate dai singoli docenti. L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere: • L’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione; • Ore di lezione, anche discontinue, non superiori di norma a 4 al giorno; Compatibilmente con le esigenze didattiche l’orario sarà formulato il più possibile in modo compatto e senza pause, salvo diversa richiesta dell’interessato/a. Art. 19 - Sostituzioni insegnanti assenti La sostituzione con docenti in servizio opera all’interno degli istituti giuridici conosciuti: • Docenti con ore a disposizione per completamento, o disponibile per ore eccedenti; • Nelle scuole elementari, docenti in contemporaneità solo qualora il Collegio dei Docenti non abbia impegnato totalmente la quota di contemporaneità (art.26 comma 5 CCNL 2002/2005). Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di norma delle seguenti priorità. • Docenti della stessa classe • Docenti delle stessa materia • Docenti di qualunque materia • Docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento • Rotazione nel tempo dei docenti utilizzati. E’ possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente, la modifica temporanea dell’orario deve essere concordata per tempo con l’interessato. E’ possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa classe previa comunicazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il regime orario dei docenti non può essere modificato, una volta che è stato stabilito, al fine della sostituzione del docente assente. Le sostituzioni da parte del personale in servizio devono quindi avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto per il singolo docente. Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se non dietro esplicito consenso dell’interessato. Le sostituzioni possono comunque avvenire solo ed esclusivamente all’interno del plesso (edificio scolastico di appartenenza). Non è possibile procedere ad accorpamento degli alunni appartenenti a diverse sezioni e classi per far fronte all’assenza di personale docente, né alla distribuzione di alunni tra le altre classi o sezioni, salvo casi particolari relativi al primo giorno di assenza del titolare. L’Istituto della sostituzione dei docenti assenti ad opera dei docenti in servizio opera esclusivamente all’interno dei 15 giorni per le scuole secondarie, salva la necessità di nominare supplenti anche per un giorno solo qualora non ci sia personale a disposizione o con ore eccedenti, e all’interno dei 5 giorni per le scuole elementari . Per periodi di durata superiore è obbligatoria la nomina di personale supplente. Art. 20 - Assegnazioni alle classi – Assegnazione degli spezzoni Il Dirigente Scolastico forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi tenendo conto del parere del consiglio di istituto e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti Il docente interessato a cambiare classi, sezioni e/o, sceglie sulla base delle disponibilità (classi vacanti) dopo l’operazione di cui al punto precedente. Il Dirigente Scolastico per l’assegnazione di uno spezzone orario inferiore o pari alle ore mancanti alle 18 ore tiene conto dei seguenti criteri di priorità. 7 • • • Disponibilità espressa dal personale interessato Omogeneità di classe di insegnamento Docente con l’orario di cattedra più basso Art. 21 - Assegnazione incarichi Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi per le attività previste nel POF, qualora il Collegio non abbia indicato i nominativi, i docenti interessati presenteranno domanda al D.S. Nel caso che il numero dei richiedenti sia maggiore di quello necessario sono seguiti i seguenti criteri: • Titoli e competenze specifiche (esperienze acquisita ed eventuali formazione specifica certificata) • Necessità di un’ equa distribuzione delle attività aggiuntive specifiche • La rotazione Il • • • • D.S. affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato: Il tipo di attività Il compenso orario o forfettario I compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità Le modalità di certificazione degli impegni. Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla RSU. Art. 22 - Funzioni strumentali al POF Il collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, definisce criteri di attribuzione e di scelta dei destinatari. Le risorse per la retribuzione non confluiscono nel FIS, in quanto costituiscono il MOF e sono voce a se stante dal FIS. Qualora le istituzioni scolastiche non attivassero le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, tali risorse resteranno comunque alle scuole che potranno utilizzarle l’anno successivo, con la stessa finalità. Non ci sono quindi più vincoli sulla scelta delle funzioni obiettivo, non è più necessario stabilirne la tipologia né tantomeno devono appartenere a aree predefinite o essere uguali ad un numero ben preciso. Il collegio docenti decide quali tipi d’incarico devono essere conferiti a tali funzioni e quante devono essere. E’ opportuno che il collegio formuli anche la proposta dell’impegno richiesto e della quantificazione dei compensi, in modo che la RSU la faccia propria in sede di contrattazione e proceda allo stesso trattamento economico a parità di ore. CAPO V – CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA Art. 23 - Piano delle attività Il dirigente scolastico, dopo aver sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca l’assemblea ATA all’inizio dell’anno scolastico per conoscere eventuali proposte e pareri o la disponibilità in merito a tutte le argomentazioni di propria competenza. 8 Il direttore amministrativo redige un verbale dell’assemblea e formula, a seguito di esso, una proposta del piano delle attività in merito all’organizzazione del lavoro del personale ATA al dirigente scolastico. Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola previsti nel POF, contiene: - i compiti del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi con il relativo orario di servizio - l’organico, il piano orario e il piano di lavoro dei collaboratori scolastici - avvertenze e istruzioni specifiche La procedura per la definizione del piano prevede : - l’individuazione, da parte del DSGA, delle attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle direttive di massima del dirigente scolastico - la formulazione di una proposta complessiva in merito - l’adozione del piano da parte di dirigente scolastico, che, dopo averne verificata la congruità, lo rende esecutivo - comunicazione scritta al personale All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione delle mansioni e degli orari assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnata alle RSU che potranno chiedere eventuali modifiche se non si dimostrasse compatibile con le prescrizioni di cui agli artt. 47, dal 51 al 53, 55, 56, 58 del vigente CCNL. Art. 24 - Organizzazione e orario di lavoro del personale ATA La programmazione del lavoro del personale ATA ha, di norma, durata annuale ed è passibile di eventuale cambiamento in base ad esigenze straordinarie. Le ore prestate in eccedenza all’orario giornaliero, che, cumulate, possono coprire una o più giornate lavorative saranno recuperate e/o retribuite in maniera proporzionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di istituto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze della scuola e comunque concordate con il DSGA, entro il termine dell’anno scolastico o alla fine del contratto per il personale a tempo determinato. Sarà opportuna una distribuzione equa degli carichi di lavoro e l’assegnazione del personale, salvo motivate esigenze, verrà mantenuta per l’intero anno; l’assegnazione ai singoli settori potrà essere attuata in base alla disponibilità dichiarata dal lavoratore, o ad altri criteri che possono mettere in luce capacità e professionalità del dipendente. L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articolerà in 36 ore settimanali su 6 o 5 giorni. L’eventuale periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato dal personale che ne ha fruito, su tempi diversi e flessibili concordati fra gli interessati e l’ufficio Art. 25 - Assegnazione dei compiti e degli orari di servizio Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si terrà conto dei seguenti criteri : - tipologia e necessità di ogni singolo plesso - distribuzione equa del carico di lavoro - funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola - flessibilità - attitudini ed esigenze personali se compatibili con il servizio da espletare. Nell’assegnazione a sedi o plessi si terrà conto dei seguenti criteri in questo ordine: 1. continuità di servizio ovvero pregresse esperienze personali; 2. funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola; 3. problematiche relative alla collaborazione e ai rapporti con l’utenza; 4. posizione in graduatoria; 9 Art. 26 - Ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo sarà preventivamente autorizzato e ne sarà riconosciuto il relativo recupero e/o compenso, su richiesta del personale. Art. 27 - Chiusure prefestive Le ore di servizio non prestate dal personale ATA per effetto delle chiusure prefestive dovranno essere recuperate. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani può chiedere di conteggiare, a compensazione : - giornate di ferie o festività soppresse - ore di lavoro straordinario non retribuite La chiusura prefestiva estiva : - nel periodo dalla fine delle attività didattiche all’inizio dell’anno scolastico verrà recuperata, fatti salvi gli obblighi di servizio Sostituzione dei colleghi assenti : Al personale sarà chiesta la disponibilità a sostituire i colleghi assenti, nel plesso di servizio e/o fuori dal plesso di abituale servizio, in caso di particolare urgenza. Art. 28 – Permessi I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell’anno scolastico. La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno un giorno prima se non per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto CAPO VI - CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA Art. 29 - Finalità Con il presente contratto si concordano i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi specifici di cui all’art. 47 del CCNL 24-7-2003 Gli incarichi vanno conferiti, nei limiti della disponibilità finanziaria e nell’ambito dei profili professionali e del piano delle attività. Essi devono comportare l’assunzione di ulteriori responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati dal POF Art. 30 - Campo di applicazione Il presente contratto si applica al personale ATA a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di utilizzazione o in assegnazione provvisoria Si applica altresì al personale in situazione di part-time qualora la tipologia dell’incarico sia compatibile con lo specifico rapporto di lavoro. Non si applica nei confronti del personale distaccato e/o in posizione di esonero sindacale 10 Art. 31 - Criteri di assegnazione degli incarichi Gli incarichi saranno conferiti in base alle necessità della sede di servizio e con le seguenti priorità: • servizio prestato nelle scuole dell’infanzia; • per le scuole primarie e secondarie la priorità sarà data dalla presenza degli alunni “h”; rispetto anche a domanda degli interessati nelle sedi dove prestano servizio più persone aventi la stessa qualifica Il Dirigente stabilisce e comunica il termine entro cui è possibile presentare la relativa domanda. Gli interessati unitamente alla domanda presentano il proprio curriculum e i titoli didattici e di servizio di cui dispongono. Il dirigente nel conferimento degli incarichi darà precedenza agli aspiranti muniti dei seguenti titoli di studio o professionali connessi all’oggetto dell’incarico da svolgere - partecipazione a corsi di formazione certificati relativi al tipo d’incarico - svolgimento negli anni pregressi delle funzioni aggiuntive connesse all’incarico da svolgere - Eventuali altri titoli che potranno essere valutati caso per caso Art. 32 - Modalità di svolgimento degli incarichi Gli incarichi sono conferiti con atto motivato dal dirigente scolastico, sulla scorta dei criteri definiti dall’art. 9 del presente accordo. L’individuazione e il numero degli incarichi specifici è fatta dal dirigente, sentito il DSGA, nell’ambito del piano delle attività del personale ATA. L’atto con il quale viene conferito l’incarico deve avere forma scritta specificare : - tipo di incarico - le modalità di svolgimento - la durata - gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività - il compenso previsto secondo quanto stabilito dal successivo art. 18 Gli incarichi devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d’istituto, devono essere collocati nell’ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell’area di appartenenza, possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario L’eventuale svolgimento dell’incarico in orario straordinario non deve essere compreso nelle attività del fondo d’istituto. L’assenza dal servizio non comporta la riduzione del compenso a condizione che siano stati comunque conseguiti i risultati connessi all’incarico stesso. Nel caso risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico svolto, è facoltà del dirigente, sentito il DSGA, non corrispondere o ridurre il compenso previa acquisizione di informazioni presso il dipendente. Art. 33 - Verifica dell’attività La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al DSGA. Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all’incarico è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’interessato alle RSU per iscritto, specificandone i motivi; l’interessato può produrre motivato reclamo al DS (con avviso alle RSU). Art. 34 - Compenso Al personale destinatario dell’incarico, sarà liquidato al termine dell’anno scolastico, un compenso forfettario lordo stabilito, a secondo dell’impegno richiesto, e compatibilmente alla disponibilità dei fondi. I compensi non liquidati saranno portati in economia e utilizzati nell’anno scolastico successivo 11 Art. 35 - Revoca e rinuncia dell’incarico E’ nella facoltà del dirigente scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA, e con comunicazione scritta, revocare l’incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale interessato tramite comunicazione scritta. (vedi art 33) Art. 36 - Partecipazione al fondo d’istituto Non è escluso per il personale destinatario dell’incarico la possibilità di accedere anche al fondo d’istituto per lo svolgimento di attività estranee all’incarico Art. 37 - Informazioni al dipendente Il numero e la tipologia degli incarichi definiti dal dirigente scolastico compatibilmente con il piano delle attività proposto dal DSGA, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi definiti con il presente contratto saranno oggetto di informazione, mediante affissione all’albo della scuola, al personale che potrà dichiarare le eventuali preferenze. CAPO VII – CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA Art. 38 - Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto. Si stabiliscono i seguenti criteri : - rispetto delle volontà espresse in seno al collegio dei docenti e alle assemblee del personale ATA - libera disponibilità del personale e consenso sottoscritto per le attività o per i progetti - equità della ripartizione Art. 39 – Fondi a disposizione dell’istituzione scolastica Il Dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, invia, ai rappresentanti della RSU e al Collegio dei Docenti un quadro analitico previsionale sulla composizione del fondo d’istituto, sui finanziamenti relativi all’autonomia e su ogni altra risorsa eventualmente a disposizione. Art. 40 – Criteri per la ripartizione dei fondi comuni ai diversi gradi di scuola e alle diverse Professionalità 1. La ripartizione dei fondi relativi all’autonomia è effettuata togliendo dalla somma a disposizione la quota spettante al personale ATA, in proporzione all’entità di personale e fino ad un massimo del 25% e poi suddividendo la somma restante in proporzione all’entità del personale dei diversi gradi di scuola e si chiede di comunicare alle RSU la tabella di ripartizione del FIS. 2. La suddivisione delle risorse provenienti da soggetti diversi dal Ministero della P.I. avviene sulla base delle attività aggiuntive del personale docente e del personale ATA derivanti dall’organizzazione dei servizi generali e amministrativi che si rendono necessarie per la realizzazione delle attività e/o dei progetti finanziati. Art. 41 – Criteri generali per la distribuzione delle risorse 1. Qualunque attività da retribuire con il fondo d’istituto e con i fondi dell’autonomia deve essere deliberata dal Consiglio d’Istituto che, a tal fine acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti e le proposte del D.S.G.A. per quanto riguarda le attività del personale ATA 12 2. Le risorse del fondo dell’autonomia sono utilizzate per retribuire le attività del personale docente e ATA che consentono alla scuola la realizzazione delle attività previste dal POF per l’arricchimento e la personalizzazione dell’offerta formativa nonché per la formazione del personale docente. 3. Con le risorse del fondo d’istituto sono retribuite le seguenti attività : Personale docente a. Le attività aggiuntive di insegnamento : svolgimento, oltre l’orario obbligatorio d’insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa e al sostegno degli alunni portatori di handicap o svantaggio culturale. b. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento : svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili alla didattica, attività che comportano un investimento orario per le riunioni del Collegio Docenti o sue articolazioni eccedenti le 40 ore annue, attività effettivamente prestate di collaborazione con il capo d’istituto. La misura del compenso orario e di € 17,50 lorde Sono da considerarsi attività funzionali all’insegnamento le seguenti attività : - partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti o sue articolazioni previste nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio di Docenti nel quadro della programmazione oltre le 40 ore; - partecipazione ai consigli di classe oltre le 40 ore e fino ad un massimo di 5 ore procapite - partecipazione, al di fuori dell’orario di lavoro, agli incontri connessi alla funzione di preposti alla sicurezza - attività di coordinamento (coordinatori di plesso, coordinatori didattici, ecc…) - attività di articolazione del Collegio (commissioni deliberate dal Collegio, Einstein, bisogni educativi spec. obbligo formativo, ecc….) - attività di progettazione (progetti di classe, progetti disciplinari, progetti d’istituto, ecc…) - produzione di materiali didattici direttamente utilizzabili nelle classi (percorsi monografici, schede di laboratorio, lavori informatici, unità didattiche, ecc….) e che hanno una ricaduta sul patrimonio della scuola. - compiti connessi al buon funzionamento dell’istituto (sussidi, biblioteca, ecc…) ed inoltre tutte le attività deliberate dal Collegio dei Docenti non indicate in elenco I fondi di cui alla lettera a) e b) sono distribuiti tra i docenti coinvolti, a seconda del piano previsto annualmente. Personale ATA a. Tutte le attività che comportano un lavoro oltre l’orario d’obbligo e che non vanno a recupero Le attività di cui al punto a) sono retribuite con compenso orario b. A tutti i collaboratori scolastici a cui non sono stati attribuiti incarichi specifici spetta il compenso per le seguenti attività di collaborazione : 1. laboratori pomeridiani : vigilanza e pulizia 2. ricevimento dei genitori 3. piccola manutenzione 4. sostituzione colleghi assenti 5. intensificazione lavoro per servizio esterno 6. intensificazione per assenza del collega contemporaneo c. Tutte le attività non previste all’interno del mansionario legato al profilo professionale e ogni altra attività deliberata dal Consiglio d’Istituto nell’ambito del POF 13 Le prestazioni di cui ai punti b) e c) per le quali non è possibile una quantificazione oraria dell’impegno sono retribuite con un compenso forfettario sulla base delle disponibilità delle risorse da definire annualmente in sede di contrattazione di istitutoe7o calcolando le ore e mettendole a recupero. 4. Tutte le attività di tipo gestionale e/o organizzativo retribuibili con il FIS prestate dai docenti nominati dal D.S. ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 99 non sono cumulabili con il compenso attribuito per le funzioni strumentali al POF 5. Tutte le attività per le quali è stata attribuita la funzione strumentale al POF e gli incarichi specifici ATA non sono retribuibili con questo fondo. Art. 42 – Modalità delle procedure per la distribuzione delle risorse 1. Per il personale ATA : in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico consulta il DSGA e informa il personale ATA. Successivamente il DSGA formula una proposta relativa al piano delle attività sulla base delle esigenze del POF, tale proposta viene discussa dal personale ATA, in una assemblea, che potrà proporre al DSGA eventuali modifiche Il DSGA, tenendo conto delle eventuali proposte emerse dal personale ATA, formulerà la proposta del piano al D.S. il quale, dopo aver verificato la congruenza rispetto al POF ed aver informato RSU, lo adotta. La puntuale attuazione del piano è compito del DSGA. La disponibilità finanziaria è compito del Consiglio d’Istituto. Il piano potrà subire modifiche per nuove reali esigenze, previa negoziazione con leRSU 2. Per il personale docente: all’inizio di ogni anno entro la fine del mese di Ottobre, i docenti interessati presenteranno al DS un elenco di attività coerenti con il POF, secondo le modalità proposte dalla RSU e deliberate dal Collegio dei Docenti. Eccezion fatta che, in presenza di risorse ordinarie, i laboratori opzionali per l’ampliamento dell’offerta oraria, principalmente nelle scuole primarie, decorrono solitamente dai primi di ottobre. Successivamente il DS prepara il piano delle attività dei docenti, sulla base delle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF ed eventuali proposte di Organi Collegiali e ne informa RSU. E’ compito del DS verificare che le attività siano effettivamente svolte. E’ compito del Consiglio d’Istituto approvare il Pof , già deliberato dal collegio docenti. Il piano è oggetto di contrattazione nell’ambito delle risorse assegnate e può essere successivamente modificato dal Collegio dei Docenti per far fronte a nuove esigenze. Il DS affida l’incarico con lettera in cui viene indicato : - tipo di nomina compenso orario o forfettario i compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità le modalità di certificazione degli impegni 3. Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla RSU 4. Pur essendo compito del Consiglio d’Istituto verificare la copertura economica per la retribuzione delle attività, è il DS il responsabile patrimoniale della scuola, pertanto prima dell’effettuazione delle attività e non a consuntivo, il DS controllerà l’esistenza di adeguata copertura. 14 Art. 43 – Misura dei compensi da corrispondere al personale docente – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente intende avvalersi in modo continuativo Ai sensi dell’art, 19, comma 4, del CCNL 26-5-99, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso deve essere preferibilmente su base oraria, ciascuna ora è equiparata ad attività aggiuntiva di non insegnamento 17.50 € lordi ,da concordare in sede di contrattazione di istituto se su base oraria perché potrebbe essere forfettaria. Art. 44 – Destinatari dei compensi Tutte le attività e le prestazioni aggiuntive sono retribuite al personale con contratto a tempo indeterminato che a quello con contratto a tempo determinato, in questo ultimo caso il pagamento forfettario sarà in proporzione ai giorni di servizio prestati. CAPO VIII NORME FINALI Art. 45 - Controversie interpretative Per risolvere eventuali controversie sull’interpretazione delle norme contenute nel presente contratto le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole contestate. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall’inizio della vigenza del contratto. Art. 46 - Impegni di spesa A norma dell’art. 47 – comma 2 – del CCNL 24-7-2003 il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziaria dell’istituzione scolastica Art. 47 - Validità dell’accordo Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto. Art. 48 – Verifica finale Alla ripresa dell’anno scolastico il DS informerà le RSU sull’attribuzione a consuntivo delle risorse, su quelle prevedibili e sulle eventuali rimanenze e fornirà alla RSU tutto il materiale necessario per verificare la corrispondenza con quanto previsto dal presente contratto. 15 16