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istituto comprensivo “giovanni mariti” - "G.Mariti"

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istituto comprensivo “giovanni mariti” - "G.Mariti"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARITI”
Corso della Repubblica n. 125
56043 FAUGLIA
Codice Fiscale 81001430503 – CODICE Ministeriale PIIC829007
TEL. 050.650440 – FAX 050.650723
Email: [email protected]
IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13
L’anno 2013, nel mese di aprile, il giorno 18, presso l’Istituto Comprensivo “G. Mariti” in Fauglia
(PI) in sede di contrattazione integrativa fra il dirigente scolastico Pampaloni Daniela in
rappresentanza della parte pubblica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria
dell’istituzione scolastica Magli Giuliana, Mazzacua Sebastiano e Salvadori Antonietta viene
sottoscritto il presente contratto integrativo d’istituto per l’anno scolastico 2012/13
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 – Diritto di affissione
L’Amministrazione predispone, in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno di ogni plesso,
appositi spazi in cui i componenti delle R.S.U. possano affiggere pubblicazioni testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, con invio all’Ufficio di Direzione in copia.
Art. 2 – Diritto di accesso agli atti
I componenti della R.S.U., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti
dell’Istituzione Scolastica riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa e di
informazione preventiva e successiva.
La richiesta di accesso agli atti sarà fatta in forma scritta e protocollata.
Il rilascio di tali atto avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta.
In particolare il diritto d’informazione si esplica anche tramite l’informazione relativa alla
distribuzione del fondo di istituto ed di ogni altra tipologia di finanziamento (cfr. art.4, c. 1 lett B),
sia attraverso gli atti generali (finanziamenti e loro destinazione) sia attraverso l’analitica
distribuzione dei finanziamenti (vedi Tabelle Allegate al contratto).
Tutti i documenti inviati (tramite posta ordinaria, fax e posta elettronica) direttamente alle R.S.U.
(dalle strutture sindacali provinciali, nazionali o dalle R.S.U. di altre Istituzioni Scolastiche) sono
inseriti fra tutti quei documenti che attengono all’informazione preventiva e a quella successiva
sulle materie indicate nell’art. 6. Comma 3 del CCNL, 26 Maggio 1999.
Qualora un delegato R.S.U. presti servizio in una sede disagiata rispetto alla scuola ove è ubicata la
segreteria, le comunicazioni sindacali a lui indirizzate devono essere possibilmente trasmesse alla
sede in cui presta servizio, tramite i canali della “normale” corrispondenza tra sede principale e
plessi /sedi staccate.
Le R.S.U. hanno diritto ad utilizzare i canali informativi disponibili nell’istituzione scolastica
secondo le necessità.
Le copie di tutta la documentazione richiesta devono essere fornite senza aggravio di spesa a carico
dei richiedenti.
1
Art. 3 – Diritto di assemblea
I componenti della R.S.U. possono indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante
l’orario di lavoro di durata massima di 2 ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti secondo le
modalità previste dall’art. 8 del CCNL 2006/09.
Le assemblee possono essere richieste secondo la normativa vigente.
La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo d’Istituto), l’ordine del giorno (che
deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di
responsabili sindacali esterni, devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax,
almeno 6 giorni prima al Capo d’Istituto.
In caso d’urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in
tempi più ristretti.
Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il Capo d’Istituto
provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna (che deve essere
firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di
partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre
gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio
nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I
partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ha diritto a partecipare ,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore
pro capite per anno solare.
Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali
e degli esami.
Per il personale docente: il Capo d’Istituto sospende le attività didattiche delle sole sezioni di
scuola dell’infanzia o classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo
le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d’orario.
Per il personale docente può tenersi di norma una assemblea e comunque non più di due al mese,
che devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.
Per il personale ATA: nel caso si verificasse una partecipazione totale, si quantifica la quota di
personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali in un collaboratore scolastico per le scuole con un
numero inferiore alle cento unità, due per scuole con numero di alunni superiore. Qualora si renda
necessaria l’applicazione di quanto descritto, i dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite un
sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione.
Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche al di
fuori dell’orario di servizio e poi successivamente recuperate.
Art. 4 – Diritto ai locali
L’amministrazione, ove la R.S.U. ne faccia richiesta, pone a disposizione , nell’ambito della
struttura, un locale idoneo per le riunioni, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del
materiale sindacale.
Art. 5 – Diritto ai permessi retribuiti
Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. (almeno 30 minuti da moltiplicare per il
numero dei dipendenti inseriti nell’organico di diritto dell’Istituto) è da queste gestito
autonomamente nel rispetto del testo massimo attribuito.
I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali
retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a
convegni , congressi di natura sindacale o altra attività di formazione/aggiornamento sindacale.
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I permessi sindacali retribuiti giornalieri e orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato,
e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
I permessi sindacali non possono superare in un bimestre 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, 12
giorni nel corso dell’anno scolastico.
Art. 6 – Diritto ai permessi non retribuiti
I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 giorni
l’anno cumulabili anche trimestralmente. Per esercitare questo diritto il componente R.S.U. ne darà
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, di regola 3 giorni prima per il tramite della
associazione sindacale o soggetto accreditato dal Miur che ha organizzato la predetta attività.
Art. 7 – Diritto di sciopero
In occasione di ogni sciopero il Capo d’Istituto inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno della comunicazione
della proclamazione dello sciopero, entro il quinto qualora lo sciopero proclamato per più comparti.
Decorso il termine sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Capo d’Istituto valuterà l’entità della
riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero,
comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizi alle famiglie.
Contingenti di personale in caso di sciopero (art.2 accordo sull’attuazione della legge 146/90).
Il contingente riguarda solamente il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato “ad assicurare
le prestazioni indispensabili” previste dal comma 1 dell’Art.2 in questione e cioè:
- Svolgimento degli scrutini finali (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), degli esami
finali e di idoneità (anche assistente tecnico);
- Tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi, al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato e delle pensioni (responsabile amministrativo, assistente
amministrativo, collaboratore scolastico );
- Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio
sia eccezionalmente mantenuto (collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa).
Il Capo d’Istituto in occasione di ciascun sciopero, individuerà, sulla base anche delle
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali i
nominativi da includere nel contingente, in servizio presso le medesime Istituzioni Scolastiche,
esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
Nella individuazione del personale da obbligare il Capo d’Istituto indicherà in primo luogo i
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, da acquisire comunque in forma scritta,
successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati
obbligati al servizio in occasioni precedenti. Il soggetto individuato ha comunque il diritto di
chiedere la sostituzione nel caso sia possibile. I nominativi inclusi nei contingenti saranno
comunicati ai singoli interessati 3 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Art.8 – Campo di applicazione decorrenza e durata.
Il presente contratto verte sulla materia prevista dall’art.6 comma 2, lettera g) del CCNL 2002-05.
Ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo
d’Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di
innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta del DS o della maggioranza della
RSU.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo per l’attuazione
delle norme in materia di sicurezza si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali in vigore,
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in particolare: D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 242/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione
in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 2006/09.
1.
Art. 9 – Composizione delle delegazioni.
La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico. La delegazione da parte
sindacale è composta dai componenti delle R.S.U.. e dai rappresentanti firmatari delle
Organizzazioni Sindacali delle categorie firmatarie del CCNL-Scuola del 26/05/99. Agli
incontri può partecipare anche il Responsabile Amministrativo.
2. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da
Personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione se non essi stessi RSU,
nell’ambito delle sue prerogative: tali assistenti non hanno comunque diritto al voto.
Analogamente la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale
da personale esperto dei problemi oggetti dell’incontro: tali assistenti comunque non hanno
diritto di voto.
Art. 10 – Modalità di convocazione e calendario degli incontri.
1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa possono essere convocati di propria
iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta delle R.S.U.
2. Data, orario, ordine del giorno, saranno concordati fra le parti almeno 5 giorni prima. In
situazioni di comprovata urgenza anche in tempi più stretti.
3. Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora,
tempi definiti di inizio e fine e le tematiche da trattare. Alla convocazione deve essere allegato
tutto il materiale che consenta un’ampia informazione preliminare.
4. L’avviso di convocazione verrà inviato alle componenti delle R.S.U. e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL -Scuola 26/05/99.
5. All’inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri.
1.
2.
3.
4.
5.
-
Art.11 – Validità, delle decisioni.
Le intese raggiunte si ritengono valide se sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla
maggioranza dei componenti della delegazione di parte sindacale.
Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l’accordo. E’ diritto
di ciascun membro della R.S.U. e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire
riferimenti normativi e per approfondire le questione le questioni oggetto di contrattazioni.
Prima di firmare ciascun accordo integrativo d’istituto i componenti R.S.U., se lo ritengono
necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui
giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo.
Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale.
Entro 7 giorni dalla sottoscrizione i dirigente scolastico provvede all’affissione di copia
integrale delle intese siglate nelle bacheche sindacali della istituzione scolastica.
Art. 12– Calendario degli incontri
Fine aprile: informazioni relative al quadro generale dell’organizzazione scolastica.
Giugno: temi di contrattazione per l’anno scolastico successivo.
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CAPO II – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art.13 - Modalità organizzative generali dell’attuazione
Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione
designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
il responsabile del servizio e il numero di lavoratori che ritiene adeguato per l’attuazione della
sicurezza.
I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi
e di tempo adeguati per lo svolgimento compiti assegnati.
I compiti specifici del personale addetto alla sicurezza devono essere comunicati per scritto ai
lavoratori interessati..
Ciascun lavoratore deve avere una formazione specifica per lo svolgimento dei compiti a cui è
designato.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istituzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro. Il lavoratore che evidenzia un rischio deve comunque comunicarlo al Servizio di
prevenzione e protezione direttamente all’addetto o attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione,
indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale
partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art.. 14 - Formazione
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e
aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. Per la realizzazione di
tutte queste attività deve essere consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro. Per la durata di tali corsi il lavoratore è dispensato
dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Qualora le ore del corso fossero superiori all’orario
settimanale individuale, le ore eccedenti vengono pagate come attività aggiuntive (personale ATA)
o attività funzionali all’insegnamento (docenti) secondo quanto previsto dalle tabelle contrattuali.
Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale, su richiesta del lavoratore, possono essere
trasformate in giornate di ferie e/o ore di permesso.
Art. 15 - Compensi
Ogni lavoratore addetto a qualunque mansione relativa all’attuazione della sicurezza ha diritto ad un
incentivo da un minimo di 5 ad n massimo di 10 ore. Il compenso è stabilito dalla contrattazione di
istituto, sulla base del carico di lavoro aggiuntivo da svolgere.
Eventuali risorse economiche provenienti dal Ministero o da altri Enti pubblici e/o privati
finalizzate alla sicurezza saranno utilizzate anche per compensi del personale previsti dal presente
articolo e dal precedente, salvo vincoli di destinazione imposti.
CAPO III – LA FORMAZIONE
Art. 16 – Formazione del personale
1. L’aggiornamento del personale in servizio fa parte del servizio e può essere svolto:
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con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione, dalle
Università degli studi, o da enti di formazione pubblici;
- con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse da privati (associazioni
professionali accreditate, associazioni culturali), enti locali, dalle Regioni,
- attraverso corsi deliberati dal Collegio;
- attraverso corsi promossi da altre istituzioni scolastiche;
- corsi di abilitazione o riconversione o partecipazione a concorsi pubblici nelle scuole o altre
istituzioni di formazione (accademie, scuole private, ecc);
- attraverso la partecipazione attiva alla organizzazione e promozione di corsi di aggiornamento
pubblici o privati;
- attraverso la partecipazione a conferenze, convegni, tavole rotonde, manifestazioni culturali,
promosse da enti pubblici e privati accreditati dal Miur
2. L’aggiornamento è libero, come libera è la scienza e l’arte. Il Collegio dei docenti può al suo
interno deliberare anche un monte ore indicativo da impegnare annualmente nelle attività di
formazione da parte del personale.
3. Per partecipare alle iniziative di aggiornamento o formazione, qualora coincidano con l’orario
di servizio a scuola , il personale, superati i cinque giorni previsti dal CCNL, può:
- essere sostituito dai colleghi in servizio a disposizione;
- attivare la flessibilità d’orario, scambiando le ore con colleghe/i disponibili allo scambio;
- essere sostituito dai colleghi che hanno la disponibilità alle supplenze in orario aggiuntivo.
4. Non deve essere negata la fruizione dell’aggiornamento all’interno dei cinque giorni previsti dal
CCNL. In ogni caso la scuola deve attivarsi per garantire il diritto all’aggiornamento, anche
quando si superino i cinque giorni. Qualora il permesso non venga concesso deve esserne data
la motivazione scritta da parte del Dirigente Scolastico.
5. Dare la massima pubblicizzazione alle diverse forme di aggiornamento delle quali la scuola
viene informata.
6. Favorire in ogni modo la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA. Il
Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la
frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come
orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi o da retribuire sulla base della
contrattazione di istituto.
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CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE
DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE
Art. 17 – Orario di lavoro
I docenti che, in base alle riunioni dei consigli di classe previste nel piano annuale delle attività,
abbiano un impegno superiore a 40 ore possono chiedere al dirigente scolastico di essere esonerati
da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40.
Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti a part-time o con orario di cattedra
distribuito in più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questa
scuola.
Durante la sospensione dell’attività didattica l’orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione
ad attività funzionali all’insegnamento programmate dal collegio dei docenti nel piano di attività.
Art. 18 – Orario delle lezioni
La formulazione dell’orario di lezione è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale
proposito tiene conto delle direttive del consiglio di istituto e, può delegare a tale compito i suoi
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collaboratori, o può avvalersi della collaborazione di una commissione designata dal Collegio dei
Docenti.
Nella formulazione dell’orario settimanale tiene conto dei criteri didattici formulati dal collegio dei
docenti e delle eventuali esigenze didattiche formulate dai singoli docenti. L’articolazione
settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere:
• L’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione;
• Ore di lezione, anche discontinue, non superiori di norma a 4 al giorno;
Compatibilmente con le esigenze didattiche l’orario sarà formulato il più possibile in modo
compatto e senza pause, salvo diversa richiesta dell’interessato/a.
Art. 19 - Sostituzioni insegnanti assenti
La sostituzione con docenti in servizio opera all’interno degli istituti giuridici conosciuti:
• Docenti con ore a disposizione per completamento, o disponibile per ore eccedenti;
• Nelle scuole elementari, docenti in contemporaneità solo qualora il Collegio dei Docenti non
abbia impegnato totalmente la quota di contemporaneità (art.26 comma 5 CCNL 2002/2005).
Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di
norma delle seguenti priorità.
• Docenti della stessa classe
• Docenti delle stessa materia
• Docenti di qualunque materia
• Docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento
• Rotazione nel tempo dei docenti utilizzati.
E’ possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente, la
modifica temporanea dell’orario deve essere concordata per tempo con l’interessato.
E’ possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa
classe previa comunicazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.
Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il regime orario dei docenti non può essere
modificato, una volta che è stato stabilito, al fine della sostituzione del docente assente. Le
sostituzioni da parte del personale in servizio devono quindi avvenire nel rispetto del quadro orario
settimanale previsto per il singolo docente.
Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se
non dietro esplicito consenso dell’interessato.
Le sostituzioni possono comunque avvenire solo ed esclusivamente all’interno del plesso (edificio
scolastico di appartenenza).
Non è possibile procedere ad accorpamento degli alunni appartenenti a diverse sezioni e classi per
far fronte all’assenza di personale docente, né alla distribuzione di alunni tra le altre classi o sezioni,
salvo casi particolari relativi al primo giorno di assenza del titolare.
L’Istituto della sostituzione dei docenti assenti ad opera dei docenti in servizio opera
esclusivamente all’interno dei 15 giorni per le scuole secondarie, salva la necessità di nominare
supplenti anche per un giorno solo qualora non ci sia personale a disposizione o con ore eccedenti, e
all’interno dei 5 giorni per le scuole elementari . Per periodi di durata superiore è obbligatoria la
nomina di personale supplente.
Art. 20 - Assegnazioni alle classi – Assegnazione degli spezzoni
Il Dirigente Scolastico forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi tenendo conto del parere
del consiglio di istituto e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti
Il docente interessato a cambiare classi, sezioni e/o, sceglie sulla base delle disponibilità (classi
vacanti) dopo l’operazione di cui al punto precedente.
Il Dirigente Scolastico per l’assegnazione di uno spezzone orario inferiore o pari alle ore mancanti
alle 18 ore tiene conto dei seguenti criteri di priorità.
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•
•
•
Disponibilità espressa dal personale interessato
Omogeneità di classe di insegnamento
Docente con l’orario di cattedra più basso
Art. 21 - Assegnazione incarichi
Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi per le attività previste nel POF, qualora il
Collegio non abbia indicato i nominativi, i docenti interessati presenteranno domanda al D.S. Nel
caso che il numero dei richiedenti sia maggiore di quello necessario sono seguiti i seguenti criteri:
• Titoli e competenze specifiche (esperienze acquisita ed eventuali formazione specifica
certificata)
• Necessità di un’ equa distribuzione delle attività aggiuntive specifiche
• La rotazione
Il
•
•
•
•
D.S. affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato:
Il tipo di attività
Il compenso orario o forfettario
I compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità
Le modalità di certificazione degli impegni.
Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla RSU.
Art. 22 - Funzioni strumentali al POF
Il collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa,
definisce criteri di attribuzione e di scelta dei destinatari. Le risorse per la retribuzione non
confluiscono nel FIS, in quanto costituiscono il MOF e sono voce a se stante dal FIS. Qualora le
istituzioni scolastiche non attivassero le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle
relative risorse, tali risorse resteranno comunque alle scuole che potranno utilizzarle l’anno
successivo, con la stessa finalità.
Non ci sono quindi più vincoli sulla scelta delle funzioni obiettivo, non è più necessario stabilirne la
tipologia né tantomeno devono appartenere a aree predefinite o essere uguali ad un numero ben
preciso. Il collegio docenti decide quali tipi d’incarico devono essere conferiti a tali funzioni e
quante devono essere. E’ opportuno che il collegio formuli anche la proposta dell’impegno richiesto
e della quantificazione dei compensi, in modo che la RSU la faccia propria in sede di contrattazione
e proceda allo stesso trattamento economico a parità di ore.
CAPO V – CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE ATA
Art. 23 - Piano delle attività
Il dirigente scolastico, dopo aver sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca
l’assemblea ATA all’inizio dell’anno scolastico per conoscere eventuali proposte e pareri o la
disponibilità in merito a tutte le argomentazioni di propria competenza.
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Il direttore amministrativo redige un verbale dell’assemblea e formula, a seguito di esso, una
proposta del piano delle attività in merito all’organizzazione del lavoro del personale ATA al
dirigente scolastico.
Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola previsti nel POF, contiene:
- i compiti del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi con
il relativo orario di servizio
- l’organico, il piano orario e il piano di lavoro dei collaboratori scolastici
- avvertenze e istruzioni specifiche
La procedura per la definizione del piano prevede :
- l’individuazione, da parte del DSGA, delle attività lavorative del personale e degli orari, sulla
base delle direttive di massima del dirigente scolastico
- la formulazione di una proposta complessiva in merito
- l’adozione del piano da parte di dirigente scolastico, che, dopo averne verificata la congruità, lo
rende esecutivo
- comunicazione scritta al personale
All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione delle mansioni e degli
orari assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnata alle RSU che
potranno chiedere eventuali modifiche se non si dimostrasse compatibile con le prescrizioni di cui
agli artt. 47, dal 51 al 53, 55, 56, 58 del vigente CCNL.
Art. 24 - Organizzazione e orario di lavoro del personale ATA
La programmazione del lavoro del personale ATA ha, di norma, durata annuale ed è passibile di
eventuale cambiamento in base ad esigenze straordinarie. Le ore prestate in eccedenza all’orario
giornaliero, che, cumulate, possono coprire una o più giornate lavorative saranno recuperate e/o
retribuite in maniera proporzionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di istituto e
compatibilmente con le disponibilità finanziarie su richiesta del dipendente, compatibilmente con le
esigenze della scuola e comunque concordate con il DSGA, entro il termine dell’anno scolastico o
alla fine del contratto per il personale a tempo determinato.
Sarà opportuna una distribuzione equa degli carichi di lavoro e l’assegnazione del personale, salvo
motivate esigenze, verrà mantenuta per l’intero anno; l’assegnazione ai singoli settori potrà essere
attuata in base alla disponibilità dichiarata dal lavoratore, o ad altri criteri che possono mettere in
luce capacità e professionalità del dipendente. L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si
articolerà in 36 ore settimanali su 6 o 5 giorni. L’eventuale periodo di tempo non lavorato deve
essere recuperato dal personale che ne ha fruito, su tempi diversi e flessibili concordati fra gli
interessati e l’ufficio
Art. 25 - Assegnazione dei compiti e degli orari di servizio
Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si terrà conto dei seguenti criteri :
- tipologia e necessità di ogni singolo plesso
- distribuzione equa del carico di lavoro
- funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola
- flessibilità
- attitudini ed esigenze personali se compatibili con il servizio da espletare.
Nell’assegnazione a sedi o plessi si terrà conto dei seguenti criteri in questo ordine:
1. continuità di servizio ovvero pregresse esperienze personali;
2. funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola;
3. problematiche relative alla collaborazione e ai rapporti con l’utenza;
4. posizione in graduatoria;
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Art. 26 - Ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo
Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo sarà preventivamente autorizzato
e ne sarà riconosciuto il relativo recupero e/o compenso, su richiesta del personale.
Art. 27 - Chiusure prefestive
Le ore di servizio non prestate dal personale ATA per effetto delle chiusure prefestive dovranno
essere recuperate.
Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani può
chiedere di conteggiare, a compensazione :
- giornate di ferie o festività soppresse
- ore di lavoro straordinario non retribuite
La chiusura prefestiva estiva :
- nel periodo dalla fine delle attività didattiche all’inizio dell’anno scolastico verrà recuperata,
fatti salvi gli obblighi di servizio
Sostituzione dei colleghi assenti :
Al personale sarà chiesta la disponibilità a sostituire i colleghi assenti, nel plesso di servizio e/o
fuori dal plesso di abituale servizio, in caso di particolare urgenza.
Art. 28 – Permessi
I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio,
possono essere concessi per particolari esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le
36 ore nell’anno scolastico. La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno un giorno prima se
non per comprovati motivi di urgenza.
La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di
servizio.
La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto
CAPO VI - CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA
Art. 29 - Finalità
Con il presente contratto si concordano i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi specifici
di cui all’art. 47 del CCNL 24-7-2003
Gli incarichi vanno conferiti, nei limiti della disponibilità finanziaria e nell’ambito dei profili
professionali e del piano delle attività. Essi devono comportare l’assunzione di ulteriori
responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati dal POF
Art. 30 - Campo di applicazione
Il presente contratto si applica al personale ATA a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso
il personale in posizione di utilizzazione o in assegnazione provvisoria
Si applica altresì al personale in situazione di part-time qualora la tipologia dell’incarico sia
compatibile con lo specifico rapporto di lavoro.
Non si applica nei confronti del personale distaccato e/o in posizione di esonero sindacale
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Art. 31 - Criteri di assegnazione degli incarichi
Gli incarichi saranno conferiti in base alle necessità della sede di servizio e con le seguenti priorità:
• servizio prestato nelle scuole dell’infanzia;
• per le scuole primarie e secondarie la priorità sarà data dalla presenza degli alunni “h”;
rispetto anche a domanda degli interessati nelle sedi dove prestano servizio più persone aventi la
stessa qualifica
Il Dirigente stabilisce e comunica il termine entro cui è possibile presentare la relativa domanda.
Gli interessati unitamente alla domanda presentano il proprio curriculum e i titoli didattici e di
servizio di cui dispongono.
Il dirigente nel conferimento degli incarichi darà precedenza agli aspiranti muniti dei seguenti titoli
di studio o professionali connessi all’oggetto dell’incarico da svolgere
- partecipazione a corsi di formazione certificati relativi al tipo d’incarico
- svolgimento negli anni pregressi delle funzioni aggiuntive connesse all’incarico da svolgere
- Eventuali altri titoli che potranno essere valutati caso per caso
Art. 32 - Modalità di svolgimento degli incarichi
Gli incarichi sono conferiti con atto motivato dal dirigente scolastico, sulla scorta dei criteri definiti
dall’art. 9 del presente accordo.
L’individuazione e il numero degli incarichi specifici è fatta dal dirigente, sentito il DSGA,
nell’ambito del piano delle attività del personale ATA.
L’atto con il quale viene conferito l’incarico deve avere forma scritta specificare :
- tipo di incarico
- le modalità di svolgimento
- la durata
- gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività
- il compenso previsto secondo quanto stabilito dal successivo art. 18
Gli incarichi devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti
d’istituto, devono essere collocati nell’ambito delle attività e mansioni espressamente definite
nell’area di appartenenza, possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del
lavoro, sia in orario straordinario
L’eventuale svolgimento dell’incarico in orario straordinario non deve essere compreso nelle
attività del fondo d’istituto.
L’assenza dal servizio non comporta la riduzione del compenso a condizione che siano stati
comunque conseguiti i risultati connessi all’incarico stesso. Nel caso risulti ingiustificato il mancato
conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico svolto, è facoltà del dirigente, sentito il DSGA,
non corrispondere o ridurre il compenso previa acquisizione di informazioni presso il dipendente.
Art. 33 - Verifica dell’attività
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al
DSGA. Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all’incarico è tenuto
a darne comunicazione tempestiva all’interessato alle RSU per iscritto, specificandone i motivi;
l’interessato può produrre motivato reclamo al DS (con avviso alle RSU).
Art. 34 - Compenso
Al personale destinatario dell’incarico, sarà liquidato al termine dell’anno scolastico, un compenso
forfettario lordo stabilito, a secondo dell’impegno richiesto, e compatibilmente alla disponibilità dei
fondi.
I compensi non liquidati saranno portati in economia e utilizzati nell’anno scolastico successivo
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Art. 35 - Revoca e rinuncia dell’incarico
E’ nella facoltà del dirigente scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA, e con
comunicazione scritta, revocare l’incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al
personale interessato tramite comunicazione scritta. (vedi art 33)
Art. 36 - Partecipazione al fondo d’istituto
Non è escluso per il personale destinatario dell’incarico la possibilità di accedere anche al fondo
d’istituto per lo svolgimento di attività estranee all’incarico
Art. 37 - Informazioni al dipendente
Il numero e la tipologia degli incarichi definiti dal dirigente scolastico compatibilmente con il piano
delle attività proposto dal DSGA, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi
definiti con il presente contratto saranno oggetto di informazione, mediante affissione all’albo della
scuola, al personale che potrà dichiarare le eventuali preferenze.
CAPO VII – CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E
MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 38 - Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il
fondo d’istituto.
Si stabiliscono i seguenti criteri :
- rispetto delle volontà espresse in seno al collegio dei docenti e alle assemblee del personale
ATA
- libera disponibilità del personale e consenso sottoscritto per le attività o per i progetti
- equità della ripartizione
Art. 39 – Fondi a disposizione dell’istituzione scolastica
Il Dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, invia, ai rappresentanti della RSU e al Collegio dei
Docenti un quadro analitico previsionale sulla composizione del fondo d’istituto, sui finanziamenti
relativi all’autonomia e su ogni altra risorsa eventualmente a disposizione.
Art. 40 – Criteri per la ripartizione dei fondi comuni ai diversi gradi di scuola e alle diverse
Professionalità
1. La ripartizione dei fondi relativi all’autonomia è effettuata togliendo dalla somma a disposizione
la quota spettante al personale ATA, in proporzione all’entità di personale e fino ad un massimo
del 25% e poi suddividendo la somma restante in proporzione all’entità del personale dei
diversi gradi di scuola e si chiede di comunicare alle RSU la tabella di ripartizione del FIS.
2. La suddivisione delle risorse provenienti da soggetti diversi dal Ministero della P.I. avviene
sulla base delle attività aggiuntive del personale docente e del personale ATA derivanti
dall’organizzazione dei servizi generali e amministrativi che si rendono necessarie per la
realizzazione delle attività e/o dei progetti finanziati.
Art. 41 – Criteri generali per la distribuzione delle risorse
1. Qualunque attività da retribuire con il fondo d’istituto e con i fondi dell’autonomia deve essere
deliberata dal Consiglio d’Istituto che, a tal fine acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti e
le proposte del D.S.G.A. per quanto riguarda le attività del personale ATA
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2. Le risorse del fondo dell’autonomia sono utilizzate per retribuire le attività del personale
docente e ATA che consentono alla scuola la realizzazione delle attività previste dal POF per
l’arricchimento e la personalizzazione dell’offerta formativa nonché per la formazione del
personale docente.
3. Con le risorse del fondo d’istituto sono retribuite le seguenti attività :
Personale docente
a. Le attività aggiuntive di insegnamento : svolgimento, oltre l’orario obbligatorio
d’insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa e al sostegno degli alunni
portatori di handicap o svantaggio culturale.
b. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento : svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili alla didattica, attività che comportano un
investimento orario per le riunioni del Collegio Docenti o sue articolazioni eccedenti le 40
ore annue, attività effettivamente prestate di collaborazione con il capo d’istituto. La misura
del compenso orario e di € 17,50 lorde
Sono da considerarsi attività funzionali all’insegnamento le seguenti attività :
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti o sue articolazioni previste nel
piano annuale delle attività deliberato dal Collegio di Docenti nel quadro della
programmazione oltre le 40 ore;
- partecipazione ai consigli di classe oltre le 40 ore e fino ad un massimo di 5 ore
procapite
- partecipazione, al di fuori dell’orario di lavoro, agli incontri connessi alla funzione di
preposti alla sicurezza
- attività di coordinamento (coordinatori di plesso, coordinatori didattici, ecc…)
- attività di articolazione del Collegio (commissioni deliberate dal Collegio, Einstein,
bisogni educativi spec. obbligo formativo, ecc….)
- attività di progettazione (progetti di classe, progetti disciplinari, progetti d’istituto,
ecc…)
- produzione di materiali didattici direttamente utilizzabili nelle classi (percorsi
monografici, schede di laboratorio, lavori informatici, unità didattiche, ecc….) e che
hanno una ricaduta sul patrimonio della scuola.
- compiti connessi al buon funzionamento dell’istituto (sussidi, biblioteca, ecc…)
ed inoltre tutte le attività deliberate dal Collegio dei Docenti non indicate in elenco
I fondi di cui alla lettera a) e b) sono distribuiti tra i docenti coinvolti, a seconda del piano
previsto annualmente.
Personale ATA
a. Tutte le attività che comportano un lavoro oltre l’orario d’obbligo e che non vanno a
recupero
Le attività di cui al punto a) sono retribuite con compenso orario
b. A tutti i collaboratori scolastici a cui non sono stati attribuiti incarichi specifici spetta il
compenso per le seguenti attività di collaborazione :
1. laboratori pomeridiani : vigilanza e pulizia
2. ricevimento dei genitori
3. piccola manutenzione
4. sostituzione colleghi assenti
5. intensificazione lavoro per servizio esterno
6. intensificazione per assenza del collega contemporaneo
c. Tutte le attività non previste all’interno del mansionario legato al profilo professionale e
ogni altra attività deliberata dal Consiglio d’Istituto nell’ambito del POF
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Le prestazioni di cui ai punti b) e c) per le quali non è possibile una quantificazione oraria
dell’impegno sono retribuite con un compenso forfettario sulla base delle disponibilità
delle risorse da definire annualmente in sede di contrattazione di istitutoe7o calcolando le
ore e mettendole a recupero.
4. Tutte le attività di tipo gestionale e/o organizzativo retribuibili con il FIS prestate dai docenti
nominati dal D.S. ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 99 non sono cumulabili con il
compenso attribuito per le funzioni strumentali al POF
5. Tutte le attività per le quali è stata attribuita la funzione strumentale al POF e gli incarichi
specifici ATA non sono retribuibili con questo fondo.
Art. 42 – Modalità delle procedure per la distribuzione delle risorse
1. Per il personale ATA : in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo
inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima dell’inizio dell’anno
scolastico consulta il DSGA e informa il personale ATA. Successivamente il DSGA formula
una proposta relativa al piano delle attività sulla base delle esigenze del POF, tale proposta
viene discussa dal personale ATA, in una assemblea, che potrà proporre al DSGA eventuali
modifiche
Il DSGA, tenendo conto delle eventuali proposte emerse dal personale ATA, formulerà la
proposta del piano al D.S. il quale, dopo aver verificato la congruenza rispetto al POF ed aver
informato RSU, lo adotta.
La puntuale attuazione del piano è compito del DSGA.
La disponibilità finanziaria è compito del Consiglio d’Istituto.
Il piano potrà subire modifiche per nuove reali esigenze, previa negoziazione con leRSU
2. Per il personale docente: all’inizio di ogni anno entro la fine del mese di Ottobre, i docenti
interessati presenteranno al DS un elenco di attività coerenti con il POF, secondo le modalità
proposte dalla RSU e deliberate dal Collegio dei Docenti. Eccezion fatta che, in presenza di
risorse ordinarie, i laboratori opzionali per l’ampliamento dell’offerta oraria, principalmente
nelle scuole primarie, decorrono solitamente dai primi di ottobre.
Successivamente il DS prepara il piano delle attività dei docenti, sulla base delle attività
curricolari ed extracurricolari previste dal POF ed eventuali proposte di Organi Collegiali e ne
informa RSU.
E’ compito del DS verificare che le attività siano effettivamente svolte.
E’ compito del Consiglio d’Istituto approvare il Pof , già deliberato dal collegio docenti.
Il piano è oggetto di contrattazione nell’ambito delle risorse assegnate e può essere
successivamente modificato dal Collegio dei Docenti per far fronte a nuove esigenze.
Il DS affida l’incarico con lettera in cui viene indicato :
-
tipo di nomina
compenso orario o forfettario
i compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità
le modalità di certificazione degli impegni
3. Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla RSU
4. Pur essendo compito del Consiglio d’Istituto verificare la copertura economica per la
retribuzione delle attività, è il DS il responsabile patrimoniale della scuola, pertanto prima
dell’effettuazione delle attività e non a consuntivo, il DS controllerà l’esistenza di adeguata
copertura.
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Art. 43 – Misura dei compensi da corrispondere al personale docente – non più di due unità –
della cui collaborazione il dirigente intende avvalersi in modo continuativo
Ai sensi dell’art, 19, comma 4, del CCNL 26-5-99, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali.
Il compenso deve essere preferibilmente su base oraria, ciascuna ora è equiparata ad attività
aggiuntiva di non insegnamento 17.50 € lordi ,da concordare in sede di contrattazione di istituto se
su base oraria perché potrebbe essere forfettaria.
Art. 44 – Destinatari dei compensi
Tutte le attività e le prestazioni aggiuntive sono retribuite al personale con contratto a tempo
indeterminato che a quello con contratto a tempo determinato, in questo ultimo caso il pagamento
forfettario sarà in proporzione ai giorni di servizio prestati.
CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 45 - Controversie interpretative
Per risolvere eventuali controversie sull’interpretazione delle norme contenute nel presente
contratto le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato
delle clausole contestate. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall’inizio della
vigenza del contratto.
Art. 46 - Impegni di spesa
A norma dell’art. 47 – comma 2 – del CCNL 24-7-2003 il presente accordo non comporta impegni
di spesa eccedenti le disponibilità finanziaria dell’istituzione scolastica
Art. 47 - Validità dell’accordo
Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione
All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o
meno le norme contenute nel presente contratto.
Art. 48 – Verifica finale
Alla ripresa dell’anno scolastico il DS informerà le RSU sull’attribuzione a consuntivo delle
risorse, su quelle prevedibili e sulle eventuali rimanenze e fornirà alla RSU tutto il materiale
necessario per verificare la corrispondenza con quanto previsto dal presente contratto.
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