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Accoglimento totale del 23/09/2013
RG n. 52678/2012
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il giudice designato Guido VANNICELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
promosso con ricorso depositato il 18/7/2012 da
YARD S.R.L. (c.f.NRCSLV76L47A145U), elettivamente domiciliata in Milano, via
Ariosto 6, presso i procuratori e difensori avv. Silvia ENRICO e Pasquale
MARASCO
ricorrente
contro
GIARDINI TRIVOLZIO S.R.L. in liquidazione (c.f. 00875990186), elettivamente
domiciliata in Milano, viale Cirene 7, presso i procuratori e difensori avv. Guido e
Paolo G. MELLA
resistente
nonché nei confronti di
YARD VALUE S.R.L. (c.f. 0393090960), elettivamente domiciliata in Milano, via
S. Francesco D'Assisi 4, presso il procuratore e difensore avv. Mara PEDRIALI
convenuta,
originariamente chiamata in causa anche dalla GIARDINI TRIVOLZIO
letti il ricorso e le comparse costitutive della resistente e della YARD VALUE
S.R.L.1 (ivi compresa quella ridepositata da quest'ultima il 14/5/2013 a seguito della
1
D'innanzi, per brevità YV.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 52678 2012 R.g.
Accoglimento totale del 23/09/2013
RG n. 52678/2012
domanda trasversale originariamente rivoltale dalla GIARDINI TRIVOLZIO
S.R.L.2);
lette altresì le memorie depositate dalla ricorrente e dalla GT rispettivamente il 23/7
ed il 17/9/2013, e sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/9/2013;
esaminati tutti i documenti prodotti dalle parti, e sentite queste ultime, in persona
dei rispettivi procuratori, all’udienza del 4/6/2013;
richiamato il contenuto dell'ordinanza emessa all'esito di tale udienza3, e ribadito
pertanto che non forma più oggetto del presente giudizio la domanda proposta dalla
OSSERVA
1) Adempiendo all'obbligo di contrarre reciprocamente stipulato nell'ambito di una
più ampia transazione raggiunta anche con la YV ed altri soggetti il 25/7/20114, GT
2
D'ora in avanti, per acronimo, GT
Di cui si riporta di seguito il testo: "(...) rilevato che la GIARDINI TRIVOLZIO S.R.L. in liquidazione, pur avendo
svolto nel presente procedimento sommario di cognizione una domanda riconvenzionale principale di pagamento della
YARD S.R.L. (per importo che andrà naturalmente decurtato degli euro 100.000 pagati il 27/12/2012 e di quanto
venisse eventualmente pagato alla fine del corrente mese), non ha proposto istanze istruttorie, con ciò implicitamente
ritenendo a sua volta la causa di puro diritto e documentale;
che la resistente ha invece proposto contro la YARD VALUE s.r.l. (convenuta dalla ricorrente esclusivamente per
completezza di contraddittorio) una domanda "trasversale" subordinata alla prima (cfr. le conclusioni rassegnate "IN
VIA SUBORDINATA" alla pag. 13 della memoria di costituzione, notificata a seguito di autorizzazione di questo
giudice il 12-13/2/2013) che aveva già proposto contro la medesima YV nel giudizio di impugnazione del bilancio della
'terza chiamata' al 13/12/2011 pendente avanti a questa stessa sezione specializzata con il n. 61235/12 R.g.;
che solo in relazione a tale ultima domanda, come implicito nella sua proposizione con il rito ordinario e come
espressamente ribadito dall'avv. MELLA nell'odierna udienza, sorge per la GT l'esigenza di dedurre mezzi di prova non
compatibili con la sommarietà del presente procedimento;
ritenuto pertanto che, piuttosto che accogliere la richiesta della resistente di convertire il rito relativamente all'intero
thema decidendum, sia preferibile e più conforme alla ratio dei commi 3° e 4° dell'art. 702 ter c.p.c. (l'ultimo dei quali
evidentemente applicabile in via estensiva alla domanda 'trasversale' proposta da un convenuto contro altro
convenuto) procedere alla separazione della domanda proposta dalla GT contro la YV, disponendo la riunione della
causa così separata a quella -continente rispetto ad essa- proposta nell'ambito del giudizio n. 61235/12 R.g.;
che il giudizio dovrà e potrà invece proseguire fra tutte e tre le parti nelle forme sommarie per quanto riguarda la
domanda della ricorrente e quella riconvenzionale proposta in via principale, previa assegnazione alle sole parti
interessate (Yard s.r.l. e GT) di termini per note,
p. t. m. (...)
1) separa dal presente procedimento sommario di cognizione la causa originata dalla domanda riconvenzionale
"trasversale" proposta dalla GIARDINI TRIVOLZIO s.r.l. in liquidazione contro la YARD VALUE s.r.l. in via
subordinata e con atto di chiamata notificato a detta convenuta il 12-13/2/2013;
2) dispone che sia formato separato fascicolo nel quale andrà inserita copia del verbale, della presente ordinanza e
degli atti per l'ufficio sin qui depositati, che prenderà nuovo e distinto numero di ruolo e che andrà trasmesso alla
Presidente della sezione specializzata 'B' per la sua eventuale riunione con la causa connessa pendente con il n.
61235/12 R.g. (G.I. dr. Mambriani);
3) assegna alla YARD s.r.l. termine sino al 23/7/2013 per eventuali note di replica alla comparsa della GIARDINI
TRIVOLZIO s.r.l. in liquidazione, ed a quest'ultima sino al 17/9/2013 per eventuale controreplica;
4) riserva all'esito, e quindi a dopo il 17/9/2013, la decisione sulle domande residue (...)"
4
V.la, ad esempio, sub doc. 1 ric.
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GT (contro la YV) in via riconvenzionale subordinata,
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RG n. 52678/2012
ha venduto il successivo 13/9/2011 a YARD la quota del 10% da essa detenuta nella
s.r.l. YV5.
Per dirimere la controversia che qui si definisce, occorre sottolineare fra tali
pattuizioni:
 quella contenuta nella clausola 6. ("ESCLUSIONI") dell'accordo transattivo,
giusta la quale "le parti Srl Yard Value e Srl Giardini Trivolzio si danno
reciprocamente atto che le pattuizioni transattive che precedono lasciano in
ogni caso salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di credito maturati a
di riserve deliberati da quest'ultima sino alla data di effettiva cessione delle
quote e non corrisposti a GT";
 quella in ordine ai termini di pagamento del prezzo complessivo di €
400.000,00 ed alla decadenza convenzionale dal relativo beneficio, tale per cui
1. esso avrebbe dovuto esser corrisposto in tre rate da 100.000 euro
ciascuna scadenti il 31/12/2011, 30/6/2012 e 31/12/2012, nonché in due
ulteriori da € 50.000,00 cadauna scadenti il 30/6 e il 31/12/2013, con
"dilazione (...) senza interessi";
2. e "in caso di mancato adempimento da parte di YARD S.r.l. agli obblighi
di pagamento di cui sopra, anche per una sola rata, la stessa decadrà
immediatamente dal beneficio del termine concesso";
 e quella infine relativa alla concessione alla venditrice GT sino all'integrale
pagamento prezzo sia del pegno sulla partecipazione ceduta con diritto di
intervento in assemblea (e quindi di voto ed impugnazione), sia del
conseguente diritto agli utili eventualmente maturati e distribuiti ai sensi
dell'art. 2791 cod. civ., da imputarsi quindi "prima alle spese ed agli interessi e
quindi al capitale"; ove il riferimento agli interessi evidentemente non poteva
che riguardare eventuali interessi di mora, in espressa esclusione di interessi
corrispettivi sulla dilazione di pagamento.
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Cfr. la scrittura autenticata sub doc. 1 GT.
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favore di Srl GT nei confronti di Srl YV a titolo di dividendi e/o distribuzione
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RG n. 52678/2012
2) La controversia è sorta allorché:
-
l'assemblea dei soci di YV, in assenza del creditore pignoratizio, ha approvato
il 24/4/2012 la proposta degli amministratori di distribuire l'utile maturato nel 2011
attribuendo a YARD (detratta la quota da riservarsi ex lege) anche il 10%
corrispondente alla quota cedutale da GT (e quindi complessivamente € 498.400,00
pari all'89% di € 560.000,00)6;
-
e YARD ha ritenuto di poter pagare la rata di € 100.000 in scadenza al
30/6/2012, come ribadito nel ricorso, bonificando a GT dapprima € 56.331,00
imputati a pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 2791 c.c."
e il 3/7/2012
l'ulteriore somma di € 43.669,00 a saldo7.
A fronte delle contestazioni di cui alla missiva dell'avv. MELLA in data 13/7/20128
a) la YARD è ricorsa al Tribunale per sentir accertare la conformità a legge ed a
contratto di tale pagamento, con le conseguenti declaratorie di dover ancora e
solo € 200.000,00 e di non esser decaduta dal beneficio del termine;
b) la GT ha invece proposto domanda riconvenzionale di segno opposto, volta
pertanto a sentir dichiarare YARD decaduta dal beneficio come da contratto e
ad ottenerne la condanna all'indilato e immediato pagamento di € 240.057,60;
somma quest'ultima analiticamente determinata alle pagine 11 e 12 della memoria
costitutiva della resistente sul presupposto che le spettasse iure proprio e non ex art.
2791 cod. civ. la quota parte degli utili 2011 maturati nella frazione di anno ante
cessione (1/1 - 12/9/2011) in cui essa era stata ancora socia di YV, pari ad €
40.057,60: tale per cui detto importo, più gli utili distribuiti cui essa aveva
automaticamente diritto -ex art. 2791 cod. civ.- per la successiva frazione
dell'esercizio (13/9 - 31/12/2011, pari ad € 16.273,40), le spettava di diritto ed a
garanzia indipendentemente dai termini di pagamento pattuiti con la YARD.
6
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Cfr. docc. 3 - 4 GT.
Come risulta dalla contabile prodotta da GT al suo doc. 9.
Doc. 5 ric.
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"corrispondenti agli utili (...) prodotti dalla partecipazione oggetto di pegno e
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Quest'ultima quindi, secondo la resistente, aveva illegittimamente creduto di poter
percepire quali suoi tutti gli utili distribuiti in proporzione alla quota di sua titolarità,
e di riversarli poi ad essa alienante imputandoli alla terza rata di prezzo.
3) La YV, costituendosi, ha assunto posizione adesiva a quella della ricorrente.
4) Resta da dire che in corso di causa, e precisamente con data valuta 31/12/2012 e
1/7/2013, YARD -ritenendosi, coerentemente con la propria domanda, non decaduta
dai termini dilazionati pattuiti- ha versato a GT rispettivamente € 100.000 ed €
50.0009.
dell'art. 2791 cod. civ. pedissequamente recepito nei patti contrattuali riassunti sopra
al paragrafo 1), dovevano essere immediatamente corrisposti dopo il 13/9/2011, una
volta accertati e deliberatane la distribuzione, gli utili di esercizio della YV, in forza
del pegno costituito a suo favore sulla quota ceduta mediante accordo (quello
transattivo del 25/7/2011, poi ripetuto nella cessione che me ha dato esecuzione tra
YARD e GT) di cui YV è stata partecipe.
Alla creditrice pignoratizia quindi e non alla socia debitrice, a prescindere
dall'intervento di GT nelle assemblee della YV, andavano e vanno corrisposti nella
misura del 10% gli utili netti distribuiti: non potendosi reputare conforme a legge, in
difetto di diverso accordo sul punto, che anche per tale quota gli utili -com'è accaduto
invece sia nel 2011 che nel 2012- siano corrisposti da YV alla (sola) YARD, e da
questa successivamente 'girati' alla alienante creditrice.
E tuttavia ciò non significa né comporta le conseguenze che GT vorrebbe trarne, con
particolare riguardo al pagamento della terza rata di prezzo.
5).1 Non, anzitutto, che GT avesse un diritto proprio, esulante dal rapporto negoziale
con la acquirente della partecipazione qui ricorrente, alla quota parte di utili
astrattamente corrispondente alla frazione dell'esercizio 2011 della YV precedente
alla cessione del 13/9/2011.
9
Come risulta dalla contabile allegata dalla resistente alla sua memoria del 16/9/2013: erroneo è pertanto l'assunto che
l'ultimo bonifico sarebbe stato effettuato soltanto il 10/7/2013, che è invece la data del tabulato / interrogazione bancaria
contenuta nei documenti prodotti.
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5) Su un punto GT ha certamente ragione: a lei direttamente, come da disposto
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Senza vincolo nel rapporto fra la GT e YV e quindi sulla controversia fra esse
pendente in altra sede all'esito dell'impugnazione da parte dell'odierna resistente della
delibera di approvazione del bilancio YV per il 2011, va infatti richiamata la clausola
6. dell'atto transattivo stipulato (anche) da tutte le parti qui in lite e richiamata sopra
al paragrafo 1): tale per cui non erano oggetto di accordo, e dovevano pertanto
intendersi esclusi dalla transazione, eventuali utili di YV maturati e deliberati
anteriormente alla cessione.
Ma proprio in virtù di tale patto, nessun diritto spettava più iure proprio ed in
dividendo assunta da YV nell'aprile 2012 sugli utili maturati ante cessione: poiché in
deroga alla regola generale dell'art. 820 ultimo comma e 821 ultimo comma cod. civ.,
il dividendo distribuito è frutto civile che non matura giorno per giorno, ma viene
giuridicamente ad esistenza solo nel momento in cui lo si accerti esistente e
l'assemblea nel deliberi l'an ed il quantum distribuibile.
Salvo patto contrario (qui, come visto, espressamente escluso), al momento in cui
gli utili distribuibili dell'esercizio 2011 di YV sono venuti ad esistenza, essi
spettavano interamente a chi era socio in quel momento, e non pro rata anche a chi lo
era stato nel corso del 2011; nonchè ovviamente, ma ad altro titolo prescindente dalla
sua qualità di ex socia, alla creditrice pignoratizia GT.
Ergo è vero che il 10% dell'utile distribuito spettava -e direttamente- a GT quale
frutto della quota venduta, ma in quanto creditrice pignoratizia in virtù del patto di
garanzia (concluso anche con YV e ribadito in cessione) stipulato con la acquirente
YARD: sicché la pretesa della resistente di scorporare dal 10% dell'utile distribuito
(pari complessivamente ad € 56.000,00) e di incamerare per così dire
prededuttivamente e non quale frutto civile della cosa pignorata una astratta quota
parte di esso corrispondente alla frazione del 2011 in cui essa era stata socia, collide
con i principi di legge in materia e non corrisponde ad alcun diverso patto pur
astrattamente stipulabile fra le parti in deroga a quelli.
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quanto (ex) socia a GT all'atto di approvazione del bilancio e della deliberazione di
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5).2 Neppure GT può far discendere dal suo diritto ad incamerare direttamente sin
dall'aprile 2012 (il 10% del)l'utile distribuito per l'esercizio 2011 di YV che YARD,
bonificandole € 56.331,00 soltanto il 18/6/2012 e imputandolo al capitale della terza
rata del prezzo di cessione, avrebbe tenuto un comportamento inadempiente tale da
farla decadere dal beneficio del termine.
Premesso che, al dunque, la GT ha ricevuto a pagamento del terzo rateo del prezzo
tutti i 100.000 euro pattuiti cui aveva diritto, erra la resistente quando sostiene che
essa avrebbe avuto diritto quale creditrice pignoratizia al(10% del)l'utile maturato
dall'obbligazione di YARD di versarle € 100.000,00 entro il 30/6/2012: di modo che,
in tesi della resistente, YV avrebbe dovuto versarle sin dall'aprile 2012 € 56.000,00
(o, come poi avvenuto il 18/6/2012 ad opera di YARD, 56.331,00), e YARD quindi
l'intera rata di € 100.000,00 prevista, per complessivi € 156.331,00 (ovvero, in tesi
subordinata, 140.057,60).
Il senso dell'incameramento dei frutti della cosa mobile sottoposta a pegno ad opera
del creditore pignoratizio sta infatti proprio nel rafforzare la sua posizione di
vantaggio garantendone un più sicuro soddisfacimento di quel suo stesso diritto;
senza che ciò collida con -o cancelli- le scadenze eventualmente ripartite in cui
come nella specie e ad espresso beneficio del debitore sia stata regolata l'obbligazione
principale.
Ne deriva che, in difetto di patto contrario qui assente (e in assenza di spese indimostrate- o interessi -esclusi dal titolo del credito-), ove anche GT avesse
percepito direttamente due mesi prima il dividendo per il 2011 come aveva diritto,
avrebbe dovuto in ogni caso imputarlo per legge e per contratto al capitale del debito
con lei contratto dalla acquirente YARD: la quale pertanto, alla maturazione nel
giugno del 2012 della (terza) scadenza contrattuale sancita a suo favore nel contratto
del 13/9/2011, aveva diritto -come fece- a decurtare dalla rata di € 100.000,00 dovuta
quanto nel frattempo (sia pur soltanto il 18/6/2012) la creditrice aveva ricevuto a
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nell'esercizio 2011 di YV e distribuito, per così dire, indipendentemente
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titolo di dividendo dovutole quale titolare del pegno, ed a pagare soltanto la
differenza.
6) Quanto poi alla pretesa della GT di ritenere comunque decaduta la compratrice qui
ricorrente dal beneficio del termine per aver pagato detto saldo (pari ad € 43.669,00)
con tre giorni di ritardo, il patto contrattuale sulla decadenza dal beneficio dei termini
dilazionati contenuto nell'atto di cessione (e specificativo fra le parti di quello,
pattuito fra tutti i contraenti, di cui all'accordo transattivo del luglio 2011) non
autorizza una simile lettura.
"mancato adempimento da parte di YARD S.r.l. agli obblighi di pagamento di cui
sopra": autorizzando, secondo la clausola generale di buona fede che informa le
obbligazioni contrattuali ex art. 1375 cod. civ. ed alla luce del puntuale rispetto ad
opera della acquirente delle scadenze precedenti e successive, a ritenere che l'aver
pagato la minor parte della terza rata con (solo) tre giorni di ritardo rispetto alla
scadenza non possa essere considerato, in assenza di più precise indicazioni rivenienti
dalla stessa clausola, inadempimento sufficiente a far considerare YARD decaduta
dal beneficio di tutti i termini successivi.
7) Consegue da quanto sopra che la domanda di YARD s.r.l. è fondata, mentre
specularmente infondata deve ritenersi la domanda proposta in via riconvenzionale da
GIARDINI TRIVOLZIO s.r.l. in liquidazione.
Quest'ultima dovrà pertanto rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidabili,
in difetto di notula ed ai sensi del d.m. Giustizia n. 140 del 20/7/201210, in
complessivi € 7.841,54 (di cui € 7.500,00 a titolo di compenso di avvocato ed €
341,54 per anticipazioni non imponibili documentate), oltre al rimborso del
contributo previdenziale di categoria sull'imponibile ed alla rivalsa dell'I.v.a.
Sussistono invece le gravi ragioni previste dall'art. 92 co. 2° c.p.c. per fare eccezione
alla regola della soccombenza nel rapporto processuale fra YARD VALUE e sia la
ricorrente che la resistente: quanto alla prima, per la posizione interamente adesiva
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Le cui disposizioni, a mente del suo art. 41, "si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".
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Esso infatti riferisce tale drastica sanzione privata -come s'è visto sopra (par. 1)- al
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assunta da YV a seguito della notificazione del ricorso, motivata del resto soltanto da
esigenze di opponibilità della decisione; e quanto alla GT, per via della separazione
che ha di fatto espunto dal presente procedimento il rapporto processuale diretto
originariamente instauratosi fra le due società.
P. T. M.
letto l'art. 702 ter co. 5° c.p.c.,
1. rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla GIARDINI TRIVOLZIO
s.r.l. in liquidazione;
assunti nei confronti della GIARDINI TRIVOLZIO s.r.l. con il contratto di cessione
di quota concluso il 13/9/2011, e che pertanto non è decaduta dal beneficio dei
termini di pagamento dilazionati ivi previsti e deve attualmente alla venditrice, al
netto degli ulteriori pagamenti avvenuti in corso di causa, la residua somma di €
50.000,00;
3. condanna la GIARDINI TRIVOLZIO s.r.l. in liquidazione a rifondere alla YARD
s.r.l. le spese del presente procedimento, che liquida in € 7.841,54, oltre alla rivalsa
di C.p.a. e dell’I.v.a alle rispettive aliquote di legge sull’imponibile;
4. compensa invece le spese nel rapporto processuale fra le parti principali e la
YARD VALUE s.r.l.;
5. manda infine la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle
parti, in via telematica.
Milano, 20 settembre 2013
Il Giudice
(Guido VANNICELLI)
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2. dichiara che la YARD s.r.l. ha sin qui adempiuto agli obblighi di pagamento
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