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5.5 Soggiornanti di lungo periodo: il permesso UE (ex carta di sog

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5.5 Soggiornanti di lungo periodo: il permesso UE (ex carta di sog
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
condizioni previste dall’articolo 27quater. Dell’avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE (48).
Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita’ di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo
Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento
del ricongiungimento familiare (alloggio idoneo e reddito sufficiente al mantenimento).
Nell’eventualità che questo permesso di soggiorno venga rifiutato o revocato, la situazione cambia se il cittadino straniero era precedentemente cittadino regolare in altro Stato
dell’Unione.
In questo caso, infatti, è disposta l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 e l’allontanamento è
effettuato verso lo Stato membro dell’Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall’altro Stato membro sia scaduta o sia
stata revocata.
Nel caso in cui sia un cittadino precedentemente titolare di Carta blu UE rilasciata per la
prima volta in Italia, lo stesso viene riammesso in Italia e attiene un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.
5.5Soggiornanti di lungo periodo: il permesso UE (ex carta di soggiorno)
La carta di soggiorno (49) era un titolo di soggiorno rilasciato a tempo indeterminato (ma
revocabile) ad alcune categorie di stranieri che vivevano in situazione di più forte integrazione e che dava loro ulteriori diritti oltre a quelli di cui godevano e godono i titolari di permesso di soggiorno (50). In tal modo la carta di soggiorno si configurava come una posizione giuridica a metà strada tra il permesso di soggiorno e la cittadinanza. In realtà, pur
non permettendo la possibilità di elettorato passivo e attivo nelle consultazioni elettorali e
la difesa diplomatica, garantiva la possibilità di:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vietava allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo diversamente disposto;
d) accedere alle seguenti prestazioni (gli altri stranieri non titolari di carta di soggiorno non
ne avevano diritto) (51):
— l’assegno sociale (cifra minima garantita per disoccupati con almeno due anni di occupazione nel periodo precedente);
(48) Secondo la circolare del Ministero dell’interno n. 6385 del 26-7-2012 la questura, competente al rilascio del permesso, non deve ritirare il permesso rilasciato da altro Stato.
(49) Tale concetto è assimilabile alla carta di residenza in Francia, al soggiorno a tempo indeterminato in Germania, alla residenza permanente (leave of stay) in Gran Bretagna.
(50) In altre parole era un titolo con il quale lo Stato italiano autorizzava, in via preventiva senza bisogno d’ulteriori provvedimenti amministrativi, il cittadino extracomunitario a permanere in Italia a tempo indeterminato.
(51) Ai sensi dell’art. 80, comma 19, legge n. 388/2000.
311
Capitolo 5
e)
f)
g)
h)
— le provvidenze economiche che costituivano diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali (52), gli assegni e le indennità derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo;
— l’assegno di maternità concesso alle donne che non beneficiavano di alcuna tutela
economica della maternità per ogni figlio nato dopo il 1 luglio 2000 (art. 75, d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151);
partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto
dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, firmata a Strasburgo il 5
febbraio 1992;
entrare ed uscire liberamente dall’Italia senza l’obbligo della presenza sul territorio italiano;
non essere espulso, salvo non si costituisca un pericolo di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico;
non subire la revoca della carta di soggiorno se non in casi particolari (non, ad esempio, nel caso di perdita del lavoro).
Come si può evincere dall’elenco precedente, la carta di soggiorno, pur foriera di ampi diritti, era un titolo di soggiorno prettamente nazionale. Ovvero non permetteva, se non per
motivi di turismo, di soggiornare in altri Stati europei. Con decreto legislativo n. 3 del 8
gennaio 2007 (dopo che l’Italia era stata in mora per oltre un anno) è stata recepita la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La direttiva europea è stata recepita in pieno dall’ordinamento italiano permettendo la costituzione di fatto di un nuovo titolo di soggiorno. Infatti, pur rimanendo pienamente valide quelle già rilasciate, da inizio
2007 non è più possibile richiedere la carta di soggiorno.
Purtroppo chi è in possesso della carta di soggiorno, pur mantenendo tutti i diritti che da
questa derivano, non può godere della vera importante novità della direttiva, ovvero di circolare e lavorare liberamente in ogni Stato membro dell’Unione Europea (l’art. 13 della
direttiva sottolinea come possano esistere altri permessi, cosiddetti nazionali, rilasciati a
condizioni più favorevoli, ma tali permessi di soggiorno non possono conferire il diritto di
soggiornare negli altri Stati membri). Per poter usufruire di questa opportunità la carta di
soggiorno deve essere formalmente convertita in permesso di soggiorno UE per stranieri
soggiornanti di lungo periodo. Prima di analizzare le novità che tale titolo di soggiorno apporta nel nostro ordinamento, è opportuno evidenziare quanto stabilito nella direttiva del
2003 vista la validità europea del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
5.5.1 La direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003
La direttiva, che si applica genericamente ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro, non trova applicazione nei casi in cui gli stranieri soggiornino:
a) per motivi di studio o di formazione professionale;
(52) Artt. 2, comma 2, e 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali).
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La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
b) a titolo di protezione temporanea ovvero nel caso siano in attesa di una decisione sul
loro status;
c) in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
d) perché rifugiati o richiedenti il riconoscimento della qualità di rifugiato ma in attesa di
una decisione definitiva circa la loro domanda;
e) per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;
f) perché godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Secondo l’articolo 4 della direttiva, lo status di soggiornante di lungo periodo viene concesso dopo cinque anni ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente (non si tiene conto nel conteggio di chi ha soggiornato per un periodo a titolo temporaneo). Nel caso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale
questi periodi possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cinque anni. Quindi se uno straniero extracomunitario ha avuto un permesso per
studio per quattro anni e poi uno per lavoro per tre anni potrà richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo (vengono conteggiati i due anni per lo studio e i tre di lavoro).
Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del
periodo e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi (ma per specifiche o eccezionali ragioni
di carattere temporaneo gli Stati membri, nella fase di esecuzione della direttiva, possono
accettare un’assenza più lunga).
Per ottenere (art. 5) lo status di soggiornante di lungo periodo, lo straniero deve comprovare che dispone, per sé e per i familiari a carico:
a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari
(senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato);
b) di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.
Gli Stati membri, inoltre, possono esigere che lo straniero dimostri di avere un alloggio
adeguato (eventualmente, secondo la volontà dello Stato nel momento in cui la direttiva
trova esecuzione) e di essere integrato (eventualmente e conformemente alla legislazione
nazionale).
Lo status si ottiene a seguito di formale richiesta e la decisione comunicata per iscritto non
appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
Lo status di soggiornante di lungo periodo può essere negato per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
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Capitolo 5
Il titolo di soggiorno viene rilasciato per 5 anni e, alla scadenza, su richiesta, automaticamente rinnovato. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente (art. 8) salvo i
seguenti casi in cui viene revocato:
a) constatazione dell’acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;
b) adozione di un provvedimento di allontanamento (53) (nei casi in cui costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza);
c) assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi (ma gli
Stati possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status).
In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo
status di soggiornante di lungo periodo, l’interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro. In deroga lo Stato membro interessato può stabilire, che per motivi particolari, il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.
Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di
lungo periodo, lo Stato membro deve considerare i seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)
la durata del soggiorno nel territorio;
l’età dell’interessato;
le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari;
i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese d’origine.
Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva (art. 13, ma
tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri).
Il soggiornante di lungo periodo (art. 11) gode dello stesso trattamento dei cittadini
nazionali per quanto riguarda (54):
a) l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi
nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le
condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;
b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di
studio secondo il diritto nazionale;
c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure
nazionali applicabili;
d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;
e) le agevolazioni fiscali;
f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio;
(53) Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo (art. 12) esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza (ma non motivato da regioni economiche).
(54) Ricordiamo che la parità di trattamento può essere limitata a seconda della normativa interna di ogni singolo stato (in particolare
nei casi delle lettere b), d), e), f) e g).
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La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
g) la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico
e pubblica sicurezza;
h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza;
i) il diritto di soggiornare in altri Stati europei.
Quindi, vera importante novità, il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché lo
faccia per i seguenti motivi (art. 14):
a) esercizio di un’attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;
b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;
c) altri scopi.
Gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l’ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell’adozione della direttiva in esame (come ad esempio quando sono previste quote per l’entrata nel territorio nazionale).
Non si possono applicare limitazioni al diritto di soggiorno nei casi di stranieri che siano
lavoratori dipendenti distaccati da un’impresa di servizi nell’ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri.
Entro tre mesi dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato (lo si può fare anche se si continua a soggiornare nel primo Stato). Lo Stato membro può richiedere all’interessato di fornire prova di disporre di:
a) risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato;
b) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato;
c) integrazione in conformità della legislazione nazionale (può essere chiesta dai singoli
Stati membri al momento del ricepimento della direttiva);
d) adeguato alloggio (anche questa è una opzione che può, ma non è obbligato, richiederla, ogni singolo Stato membro).
Qualora il soggiorno sia motivato dall’esercizio di un’attività economica, il secondo Stato
membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:
— in caso di esercizio di un’attività economica a titolo dipendente, che è titolare di un contratto di lavoro, con una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto
alle condizioni previste dalla legislazione nazionale;
— in caso di esercizio di un’attività economica autonoma, che dispone di adeguati fondi
per esercitare un’attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari.
Se, invece, si tratta di motivi di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all’interessato di presentare la prova dell’iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.
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Capitolo 5
Se il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro, anche i seguenti familiari (art. 16) lo possono esercitare (possono, in altre parole, seguire il parente nel secondo Stato comunitario):
a) il coniuge del soggiornante;
b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall’autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione
automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento;
d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest’ultimo sia titolare
dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento.
Il secondo Stato membro può autorizzare ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo anche ad altri familiari non compresi nell’elenco precedente.
Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di
presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:
a) il loro permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero il titolo di
soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;
b) la prova che abbiano risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel primo Stato membro;
c) la prova di disporre di risorse stabili e regolari, sufficienti al loro sostentamento senza
far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo disponga per loro di siffatte risorse e di un’assicurazione
nonché di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato
membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità
e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.
Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi
familiari, ove l’interessato costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza o per la sanità pubblica (55).
Nel prendere questa decisione, lo Stato membro valuta la gravità o il tipo di reato contro
l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da
un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.
Le autorità nazionali competenti dispongono di quattro mesi (con possibilità di proroga di
massimo altri tre mesi) per rilasciare, o negare, lo status di soggiornante di lungo periodo.
Dopo il rilascio del titolo, lo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.
Nel secondo Stato membro, una volta ottenuto il titolo di soggiorno, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato dello stesso trattamento ottenuto nel primo Stato. Gli Stati membri possono stabilire un accesso limitato, alle condizioni previste dalla legislazione
(55) Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell’ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro
sono le malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell’Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o
parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non
possono istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive. Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la direttiva in esame al fine di accertare che esse non soffrano di malattie infettive o parassitarie contagiose ma tali visite mediche,
che possono essere gratuite, non devono avere carattere sistematico.
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La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
nazionale e per un periodo non superiore a dodici mesi, ad attività lavorative subordinate
diverse da quelle per le quali gli stranieri hanno ottenuto il permesso di soggiorno.
Sebbene lo straniero extracomunitario possa, in teoria, ottenere lo status di soggiornante
di lungo periodo in qualsiasi Stato europeo, sia il primo Stato che ha rilasciato il titolo sia
il secondo che si appresta a rilasciarlo, o lo ha già rilasciato, può rifiutare o revocare il titolo e provvedere ad allontanare il richiedente dal territorio UE. Infatti, finché il cittadino
di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di
soggiorno e obbligare l’interessato e i suoi familiari (art. 22), conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il
territorio nei seguenti casi:
a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
b) quando cessano di sussistere le condizioni per ottenere tale status (articoli 14, 15 e 16
della direttiva in esame);
c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente nel secondo Stato
membro.
Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di allontanamento, il primo Stato membro riammette immediatamente, senza procedure formali, il soggiornante di lungo
periodo e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro. L’obbligo di riammissione lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.
Inoltre fino a quando il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l’obbligo di riammissione, il secondo Stato membro
può adottare la decisione di allontanare lo straniero dal territorio dell’Unione per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, consultando il primo Stato membro.
Se il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso deve prendere tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal
caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all’esecuzione della decisione di allontanamento.
5.5.2 Il d.lgs. 3/2007
Come accennato precedentemente, il decreto legislativo di ricepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo modifica l’art. 9 del T.u. eliminando il titolo di soggiorno conosciuto come carta di soggiorno e definendo nei particolari un nuovo titolo di soggiorno, il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato
ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
Questo nuovo titolo, di seguito permesso di soggiorno UE, può essere richiesto dallo straniero in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità: di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) (parametri utilizzati per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri mi-
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Capitolo 5
nimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Secondo una modifica apportata dalla l. 94/09, il rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di effettuazione del test sono state definite dal decreto del
Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010. Il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana corrisponde al livello A2 del Quadro comune di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti). Non sono tenuti a svolgere il test i figli minori di anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Inoltre non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di
conoscenza non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal
Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
indicati nell’allegato A del decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo
che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui
all’art. 4bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di
cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero
frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) che è entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e q), del Testo
unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime (ingresso per lavoro in casi particolari).
Test di conoscenza della lingua italiana
Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 7589 del 16 novembre 2010, ha definito le
modalità di esecuzione del test e le competenze della prefettura. Lo straniero che intende
richiedere il permesso di soggiorno UE deve inoltrare l’istanza di svolgimento del test in
via informatica, collegandosi al sito internet www.testitaliano.interno.it. Se la domanda
risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall’istanza, sempre
per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test.
Casi in cui il permesso CE
non può essere rilasciato
A differenza del precedente titolo di soggiorno a tempo indeterminato, la carta di soggiorno, per questo titolo, seguendo le indicazioni della direttiva, vengono specificati i casi per cui non può essere ri-
318
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
lasciato. Due sono le motivazioni che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno
UE: una soggettiva, che riguarda caratteristiche personali del richiedente, e una oggettiva,
che riguarda il motivo della presenza in Italia. Le motivazioni oggettive sono inderogabili
e non prevedono discrezionalità in ordine alla loro valutazione.
Per quanto riguarda le motivazioni soggettive il permesso di soggiorno UE (art. 9, comma 4) non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto:
— dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n. 327 (chi debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici
delittuosi; chi, per la condotta o il tenore di vita, si debba ritenere vivere abitualmente
con i proventi di attività delittuose; chi, a causa del proprio comportamento, si debba ritenere dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità
fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica);
— dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646 (appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con
metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso);
— di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (56), nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice.
(56) Secondo l’art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni. Anche fuori da questi casi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti
nel Titolo I del Libro II del Codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.; c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI
del Libro II del Codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600bis, primo comma, delitto
di pornografia minorile previsto dall’articolo 600ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600quinquies c.p.; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4
della l. 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1 nn. 1), 2) prima ipotesi e 4) seconda ipotesi cp; f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 cp; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del Testo unico approvato con d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della l. 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della l. 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della l. 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all’art. 3, comma 3 della l. 13 ottobre 1975, n. 654; l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell’associazione
di tipo mafioso prevista dall’art. 416bis cp. Secondo l’art. 381, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 c.p.; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 c.p.; d) commercio e som-
319
Capitolo 5
Prima di rifiutare il permesso di soggiorno UE per una motivazione soggettiva, il questore
deve tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Viene introdotta una discrezionalità ai fini del rilascio del titolo quando il provvedimento di
diniego è imputabile ad una causa soggettiva (basti pensare al caso di una pericolosità «passata» a cui è derivata una buona integrazione sociale «presente»).
Diversamente nel caso di motivazioni oggettive non è prevista nessuna discrezionalità e valutazione da parte del Questore. Per quanto riguarda la motivazione oggettiva, il comma 3 del nuovo articolo 9 definisce le tipologie di soggiorno che non permettono il rilascio di questo documento. Infatti, il permesso di soggiorno UE non può essere richiesto
dagli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno
chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall’art. 2, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
d) siano titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
e) godano di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del
1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Alcune di queste motivazioni, in particolare le ultime due, sono rilevanti anche ai fini del conteggio dei cinque anni, come specificato dal comma 5 dell’articolo 9 (ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1 non si computano
i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3). Diversamente, le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del
periodo di 5 anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando siano inferiori a sei mesi consecutivi e non superano, complessivamente, dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute, da altri gravi e comprovati motivi (art. 9,
comma 6).
Le assenze dal territorio
La revoca del permesso UE
Il permesso di soggiorno UE è revocato (57) (art. 9, comma 7):
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui all’art. 9, comma 9;
ministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; e) corruzione di minorenni prevista dall’art.
530 c.p.; f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.; g) furto previsto dall’art. 624 c.p.; h) danneggiamento aggravato a norma dell’art.
635, comma 2 c.p.; i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.; l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della l. 18 aprile 1975, n. 110.
(57) Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo.
320
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui all’art. 9, comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo;
f) in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno può riacquistarlo dopo
tre anni (non quindi cinque) di regolare soggiorno (art. 9, comma 8) in caso di:
a) di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
b) di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo;
c) di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
I diritti
Il titolare di un permesso di soggiorno UE può (art. 9, comma 12):
— fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul
territorio nazionale salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del T.U.;
— svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata, anche presso
pubbliche amministrazioni o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero senza l’obbligo della stipula del contratto di soggiorno;
— usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative
ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
Corte di Cassazione, 5 luglio 2011, n. 14733
Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne
ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce
della Corte Costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore
nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nello stato ne dimostri il carattere non episodico e di
non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongano nei soli confronti dei
cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona,
riconosciuti ai cittadini italiani.
— partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
— muoversi e lavorare liberamente in tutta l’Unione Europea.
321
Capitolo 5
Il titolare del permesso di soggiorno UE non può essere espulso, eccetto nei seguenti
casi (58) (art. 9, comma 10):
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Ai fini della adozione del provvedimento d’espulsione, l’organo preposto tiene conto dell’età
dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali
nel territorio nazionale, dell’assenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine.
A seguito dell’analisi della condotta generale dello straniero viene deciso se adottare o meno
il provvedimento di espulsione.
Consiglio di Stato, 29 ottobre 2012, n. 5515
Difatti, la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio ispiratrice delle
altre norme concernenti il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o per lavoro autonomo
di cui al medesimo testo unico dell’immigrazione (artt. 13/14), faceva discendere la revoca del
permesso di soggiorno dal fatto storico costituito dall’avere riportato un certo tipo di condanna,
indice sintomatico della pericolosità sociale dello straniero, ai fini della permanenza in Italia per
un lungo periodo.
Tuttavia, l’odierna previsione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, come sostituito dall’art.1 d.lgs 3/2007,
in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l’eventuale diniego di rilascio del “permesso per lungo soggiornanti” sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con
una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma
su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale
e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni
automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio
2010, n. 1133; 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 23 dicembre 2010, n. 9336; 13 settembre
2010, n. 6566; 13 dicembre 2009, n. 7571; 18 settembre 2009, n. 5624).
La novella legislativa rappresentata dall’art. 1 d.lgs n.3/2007 trova applicazione nel caso di specie, sicchè, conclusivamente, il provvedimento impugnato, va ritenuto illegittimo alla luce della
nuova formulazione, di cui all’art. 1 del d.lgs 3/2007, che ha collegato il rigetto del permesso
di lungo periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo. L’annullamento dell’atto impugnato fa salva, in ogni
caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale, ai fini della eventuale revoca, andrà
accertata concretamente la pericolosità sociale dell’interessato dovendosi tenere conto non solo
della condanna penale intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale
e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.
Come accennato precedentemente, l’aspetto più importante di questo nuovo titolo di soggiorno è il fatto che venga riconosciuto da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di
(58) Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione, si tiene conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di vincoli con il suo Paese di origine.
322
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
questo ne fa menzione sia l’art. 9, comma 13 (per cui viene autorizzata la riammissione
sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Italia), sia l’art. 9bis (dal titolo «Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro») in base al quale viene, in altre parole, introdotto un titolo
di soggiorno derivato.
Le disposizioni del decreto in oggetto non trovano applicazione nei confronti dei cittadini
di paese terzi «lungo soggiornanti» nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca.
5.5.3 L’istanza per la richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il permesso UE, quindi, secondo le indicazioni presenti nella circolare del Ministero dell’Interno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007 può essere richiesto (il rilascio non viene in modo automatico come per il permesso di soggiorno) alla Questura del
luogo di residenza se si è in possesso di tutti i seguenti requisiti (art. 9, comma 1):
— soggiorno in Italia da almeno 5 anni;
— titolarità di un permesso di soggiorno (59) in corso di validità (è soppresso il requisito
della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consentiva un numero
indeterminato di rinnovi (60));
— possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio;
— non essere pericoloso per la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico (61) (nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente
normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche
di una condanna per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e per i reati non colposi previsti dall’art. 3 c.p.p., o dell’appartenenza ad una delle categorie indicate dall’art. 13,
comma 2, lett. c) T.U. (62);
(59) Non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve durata.
(60) Prima della modifica si doveva valutare il requisito del «numero indeterminato di rinnovi». Interessante osservare le diverse circolari del ministero che hanno tentato di dare una definizione ed un computo temporale a quanto previsto dalla normativa. Con circolare del
4 aprile 2001 (n. 300/C/2001/355/P/12.214.9/1 Div.), infatti, emanata per escludere dalla tipologia citata i permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell’Interno ha affermato che «nel computo del periodo di pregresso soggiorno regolare sul territorio deve essere considerato esclusivamente il termine a partire dal quale lo straniero è stato detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte». Con ciò dando indicazioni alle questure perché valutassero, richiedessero e pretendessero dal cittadino extracomunitario la titolarità di un permesso per un motivo che consentisse un numero indeterminato di rinnovi non solo al momento della richiesta della carta di soggiorno ma anche per tutti gli anni pregressi. Tale arbitrario requisito aggiunto da una circolare è stato rimosso solo a seguito dell’intervento dell’Autorità giudiziaria, che nel fornire un’uniforme
interpretazione sul punto, ha reso necessaria una nuova circolare di ratifica. Con circolare del 3 giugno 2002 (300/C/2002/1281/P.12.214.9/1DIV)
l’Amministrazione ha finalmente chiarito che il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi,
deve intendersi esclusivamente riferito al momento della presentazione dell’istanza di richiesta della carta stessa.
(61) L’eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare una
articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener
conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale.
(62) Art. 13, comma 2, lett. c): appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
323
Capitolo 5
— non essere assente dal territorio nazionale per periodi di tempo continuativi inferiori a
6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi.
Tar Piemonte, ordinanza, 9 novembre 2011, n. 1180
L’art. 9 del d.lgs. 286/98, come modificato dal d.lgs. 3/2007 (permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo), dispone che lo «straniero, in possesso, da almeno 5
anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un
reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale … può chiedere al questore
il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo …» derivando
che, ferma la verifica dei requisiti reddituali, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato non risulta espressamente richiesta (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 22 aprile 2008, n. 1525) ritenuto, anzi, che la circostanza che il mercato del lavoro
sia in evoluzione verso un’accentuata mobilità induce, necessariamente, a tener conto
della capacità reddituale derivante da rapporti a termine e/o atipici, conseguendone che
la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire motivazione
sufficiente per negare il rilascio del permesso CE.
TAR Piemonte, sez. II, 8 marzo 2012, 169
“... la circostanza che lo straniero sia titolare (anche) di un rapporto di lavoro a tempo determinato
non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo”.
In presenza di tutti questi requisiti viene rilasciato il permesso UE.
A differenza della carta di soggiorno (che poteva essere richiesta per sé stessi, il coniuge e
i figli minori), il permesso UE può essere richiesto per sé stessi e i familiari di cui all’articolo 29, comma 1 (coniuge; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati; figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; genitori
a carico) dimostrando il legame di parentela (se non si tratta di figli nati in Italia o di parenti per cui sia stato fatto il ricongiungimento familiare); un reddito sufficiente al mantenimento; la disponibilità di un alloggio; l’idoneità dell’alloggio disponibile per le persone residenti o domiciliate.
In tal caso il permesso UE è rilasciato non soltanto allo straniero che ha presentato la domanda, ma anche ai familiari.
Questo principio vale anche quando la domanda non è presentata contestualmente, non
specificando la normativa nulla di contrario. La giurisprudenza ritiene, infatti, che la previsione dell’art. 9 comma 1 faccia emergere due concetti: (a) che i familiari non hanno bisogno di chiedere personalmente il permesso di soggiorno UE, ma si possono giovare della richiesta fatta «per sé e per i familiari» dal soggetto legittimato; (b) che la verifica dei requisiti (e in particolare di quello della permanenza ultraquinquennale) va fatta solo con riferimento al richiedente principale, e non anche ai suoi familiari. Si veda la sentenza del
TAR Umbria n. 263 del 28 maggio 2009 (in questa decisione, fra l’altro, si sottolinea che
se il permesso CE è rilasciato al familiare, questo lo può perdere automaticamente qualora lo perda il capofamiglia, oppure quando venga meno la relazione familiare (ad es. per
cessazione della convivenza, scioglimento del matrimonio e simili) o, da ultima, l’ordinanza dell Tribunale di Rovereto del 5 marzo 2012.
324
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
Quindi la richiesta si formalizza dichiarando:
a) le generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per
invalidità, specificandone l’ammontare.
Se il permesso UE viene richiesto anche per i figli e il coniuge si dovranno indicare le generalità di questi ultimi.
I documenti necessari, quindi, si suddividono in:
— documenti identificativi (ovvero copia del passaporto o di documento equipollente o
del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana (63) da cui
risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita, del richiedente, il codice fiscale e le 4 foto);
— documenti attestanti la disponibilità di un reddito (64): copia della dichiarazione dei
redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (se la richiesta viene fatta anche per altri familiari il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari a carico non conviventi);
— certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso (per il minore di 14 anni non serve né il casellario né il certificato dei
procedimenti penali pendenti);
— se il permesso UE lo si richiede anche per i familiari, si deve comprovare il legame
di parentela. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero sono legalizzati dall’autorità consolare italiana attestando che la traduzione in
lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei
casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente. Tale
documentazione non è richiesta qualora i familiari abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare (art. 16, comma
4, Reg. att.);
— se il permesso UE lo si richiede anche per i familiari si deve avere la disponibilità di un
alloggio idoneo, provata dal contratto dell’alloggio e dall’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
— la dimostrazione di aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. La dimostrazione del superamento del test non è richiesta nel caso di ricercatore con le caratteristiche previste dall’art. 27ter.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a differenza della carta di
soggiorno che poteva essere rilasciata ad altre categorie di stranieri (come ad esempio allo
straniero che effettuava il ricongiungimento familiare con il cittadino extracomunitario già
(63) Ci si riferisce ai titoli di viaggio.
(64) A nulla rileva la tipologia del contratto di lavoro che può essere a tempo determinato o indeterminato.
325
Capitolo 5
titolare di carta di soggiorno o al coniuge di cittadino italiano), viene rilasciato solamente
nei casi definiti precedentemente ovvero:
a) allo straniero coniuge (non legalmente separato), ai figli di età inferiore agli anni diciotto e ai figli di età superiore, se a carico, ai genitori del titolare del diritto di soggiorno
(si rimanda ai requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare);
b) al minore straniero al compimento dei 14 anni e che è iscritto nel permesso di soggiorno UE del genitore straniero o dello straniero a cui è legalmente affidato (art. 31, comma 2 del T.u.).
Negli altri casi in cui precedentemente veniva rilasciata la carta di soggiorno viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia o la carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE. Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:
— straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano;
— straniero che effettua il ricongiungimento familiare con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE.
In questi casi i documenti necessari alla richiesta, oltre a quelli di carattere generale, sono
quelli centralizzati nella possibilità di dimostrare, tramite certificazioni, lo stato di coniuge
o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia.
5.5.4 Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo provenienti da altri Stati Europei
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro
dell’Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi (già precedentemente era possibile spostarsi
fino a tre mesi in Europa previa dichiarazione della propria presenza in Questura (65)), al
fine di:
a) esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3bis, 22 e 26 del T.u. (le certificazioni di cui all’articolo 26,
per lavoro autonomo, sono rilasciate dallo Sportello unico per l’immigrazione);
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi
di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
Allo straniero proveniente da un altro Stato dell’Unione viene rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. Secondo la circolare del
Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2010 (prot. Nr. 200/A/2010/12.21G.9bis) il permesso da rilasciare non può essere un permesso UE di lunga durata (già in possesso seppur rilasciato da altro Stato membro) ma un permesso ordinario. Ai familiari dello stranie-
(65) Art. 9bis, comma 4: Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l’articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
326
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
ro titolare del permesso di soggiorno UE e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro
e di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 3.
Gli stranieri in possesso di un permesso UE, rilasciato da un altro Stato europeo e i loro
familiari possono entrare nel territorio nazionale in esenzione del visto e chiedere il nulla
osta al lavoro (art. 22) prescindendo dal requisito dell’effettiva residenza all’estero.
Il permesso di soggiorno rilasciato agli stranieri in possesso di un permesso UE rilasciato
da un altro Stato europeo e i loro familiari (art. 9bis, commi 2 e 3) è rifiutato e, se rilasciato, è revocato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel valutare la pericolosità dello straniero si tiene conto (art. 9bis, comma 6):
— dell’appartenenza ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646;
— di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381
del medesimo codice.
Nell’adottare il provvedimento l’organo competente deve tener conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione
per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
Nel caso venga emanato (art. 9bis, comma 7), il provvedimento d’espul- Due tipologie di allontanasione può essere di due tipi e comporta due iter diversi.
mento
Nel caso sia adottato perché lo straniero (art. 13, comma 2, lettera
b)) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore o il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, oppure il permesso è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
Nel caso, invece, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione
(per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1) o dell’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155); l’espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e l’allontanamento è effettuato fuori dal territorio
dell’Unione europea.
Allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno UE di lunga durata rilasciato da un altro Stato europeo (art. 9bis, commi 1 e 3), in possesso dei requisiti per chiedere il permesso
di soggiorno UE in Italia (alloggio idoneo e reddito sufficiente), è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere comunicato allo
Stato membro che ha rilasciato il primo permesso di soggiorno attraverso il punto di contatto nazionale, che per l’Italia è stato individuato nella Direzione centrale dell’Immigrazione e
della polizia delle frontiere - Servizio polizia di frontiera e degli stranieri (art. 9bis, comma 8).
327
Capitolo 5
5.5.5 Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in possesso di Carta blu UE
Il d.lgs. 28 giugno 2012 , n. 108 ha introdotto la possibilità di rilascio di un permesso di
soggiorno UE di lungo periodo anche agli stranieri titolari di Carta blu UE rilasciata da un
altro Stato membro ed autorizzati al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall’articolo 27quater.
Il permesso può essere rilasciato agli stranieri che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a) aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio
dell’Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell’articolo 27quater. In questo conteggio, le assenze dal territorio dell’Unione non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nell’arco dei 5
anni.
Requisiti
In questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con indicazione, nelle “annotazioni” che si tratta di un ex titolare di Carta blu UE.
Similmente al permesso di soggiorno UE rilasciato in caso di presenza continuata per
5 anni, quindi aldilà della professionalità, questo permesso viene revocato alle medesime condizioni:
— se è stato acquisito fraudolentemente;
— in caso di espulsione;
— quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
— in caso di assenza dal territorio dell’Unione per più di 24 mesi consecutivi (per il permesso UE rilasciato secondo l’art. 9, il termine è di 12 mesi) o in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE da parte di altro stato comunitario o comunque in caso di assenza dal territorio italiano per più di sei anni.
Revoca
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia non superiore a due
anni dimostrando di possedere un alloggio idoneo e di avere il reddito sufficiente al mantenimento. Diversamente se i familiari hanno soggiornato sul territorio comunitario, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni di cui gli ultimi due nel territorio nazionale e
hanno un reddito sufficiente secondo l’art. 9 comma 1, viene rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Familiari
5.5.6 Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolari
di protezione internazionale
Il d.lgs. 12 del 13 febbraio 2014, dando attuazione alla direttiva 2011/51/UE ha introdotto una ulteriore tipologia di titolo di soggiorno di lungo periodo: il permesso di soggior-
328
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
no UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale. Con tale termine, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, si riferisce a chi è titolare dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria. Con le modifiche del d.lgs. 251/2007 apportata dal d.lgs. 18/2014,
al fine di adeguare la normativa alla direttiva 2011/95/UE, le differenze pratiche tra i due
status sono minime.
Il rilascio di tale tipologia di titolo deve recare, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riportare, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta. Secondo la circolare n. 9276 del Ministero dell’Interno del 20
marzo 2014, la data da prendere in considerazione è quella della notifica del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale.
Questa previsione potrebbe lasciare intendere che il titolo di soggiorno sia sempre il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata. In realtà, secondo opinione di
chi scrive, le modalità e i documenti per il rilascio del titolo nonché le cause di cessazione
e di conversione sono così peculiari da non poterlo annoverare come permesso di lunga
durata rilasciato, ad altri cittadini, per motivi diversi. Sembra più una “specie” diversa di
un “genus” condiviso.
Caratteristiche permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo
Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5
anni: il calcolo inizia dall’effettivo
rilascio del primo permesso (quindi
non si considerano i periodi di tempo
in cui non si ha un permesso ma solo
la dichiarazione di presenza)
Reddito non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale (o più
alto nel caso di richiesta anche per
i familiari)
Caratteristiche permesso UE per soggiornanti di lungo periodo derivante dallo status di protezione internazionale
Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da
almeno 5 anni: il calcolo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base
alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.
Reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
(o più alto nel caso di richiesta anche per i familiari). Per gli
stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita’ di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso
a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di
enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito nella misura del quindici per
cento del relativo importo.
Alloggio idoneo
Non è richiesta, allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi
familiari, la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio,
ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza.
Superamento di un test di conoscen- Non necessario per i richiedenti aventi lo status di protezione
za della lingua italiana
internazionale. Secondo la circolare n. 9276 del Ministero
dell’Interno del 20 marzo 2014, l’esclusione del test di conoscenza della lingua italiana non può trovare applicazione
anche per i familiari in quanto non espressamente esonerati
dal legislatore.
329
Capitolo 5
Il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi
per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il permesso è
revocato se acquisito in modo fraudolento, in caso di espulsione, quando lo straniero diventa pericoloso per l’ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato, in caso di assenza dal
territorio UE per 12 mesi, in caso di rilascio del permesso
UE da parte di altro stato europeo. Il permesso e’ rifiutato
ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 (in
sostanza l’aver ricominciato ad aver legami con il proprio paese di origine) e 15 (quando sono mutate le condizioni e non è
più necessaria la protezione sussidiaria) del d.lgs. 251/2007,
allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione
dell’annotazione di cui al comma 1bis ovvero un permesso
di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti
dal testo unico.
L’espulsione è disciplinata dagli artt. L’espulsione è disciplinata dall’articolo 20 del d.lgs.
13 e 14 del testo unico
251/2007 (quindi solo nei casi di pubblica sicurezza e non
anche per cause amministrative)
Il permesso non può essere rilasciato
agli stranieri pericolosi per l’ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato. Il
permesso è revocato se acquisito in
modo fraudolento, in caso di espulsione, quando lo straniero diventa
pericoloso per l’ordine pubblico e
la sicurezza dello Stato, in caso di
assenza dal territorio UE per 12 mesi,
in caso di rilascio del permesso UE da
parte di altro stato europeo.
Essendo questo titolo di soggiorno a vocazione europea, possono sussistere i seguenti casi:
— uno straniero, che ha ottenuto il permesso in Italia, si trasferisce in un altro Stato Europeo;
— uno straniero, con un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per titolare di
protezione internazionale rilasciato da altro stato Europeo, si trasferisca in Italia.
Non ci sono importanti problematiche per i trasferimenti. Potrebbero esserci problemi nel
caso in cui lo straniero perda i requisiti per avere il titolo di soggiorno. Come nel caso del
permesso UE senza annotazioni, nel caso di straniero con permesso UE rilasciato dall’Italia a titolare di protezione internazionale, questi è autorizzato, assieme ai propri familiari,
ad essere riammesso sul territorio nazionale nel caso sia allontanato da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea riporti l’annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualità della protezione.
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’articolo 20 del d. lgs. 251/2007, l’allontanamento puo’ essere effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico (ovvero nel
caso sia ancora attuale il pericolo di essere oggetto di persecuzione).
Nel caso in cui uno Stato debba rilasciare un permesso di soggiorno UE precedentemente rilasciato da altro Stato deve essere mantenuta la medesima annotazione nella rubrica,
ovvero la titolarità di protezione internazionale.
330
La permanenza in Italia: i titoli di soggiorno
A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero, se tale protezione, sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all’Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica ‘annotazioni’ del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e’ aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento.
Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell’Unione
europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta
dall’Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all’Italia della responsabilità della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro
Stato membro dell’Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l’inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione.
5.6La ricevuta: la pienezza della posizione giuridica
Questa parte della normativa ha ricevuto definitiva chiarezza ad opera delle modifiche apportate al T.u. dal d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011 (battezzato «salva Italia», varato
dal governo Monti).
L’art. 40, «Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese», del decreto modifica il Tu sancendo, una volta per tutte, che chi attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un immigrato regolare. Quindi può essere assunto come
tutti gli altri cittadini stranieri che hanno un permesso valido.
La modifica introduce all’art. 5 del T.u. il comma 9bis per cui «in attesa del rilascio o del
rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa». Questo vale «fino
ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del
permesso di soggiorno».
Per usufruire di questa possibilità, il lavoratore deve aver chiesto il primo rilascio del permesso quando ha firmato il contratto di soggiorno oppure deve aver presentato domanda
di rinnovo prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza del
documento.
Interessante è fare una panoramica non solo della normativa precedente ma anche delle
circolari che negli ultimi anni hanno fatto da apripista alla normativa ora in vigore.
Per molti anni si era dibattuto sulla situazione giuridica dello straniero La situazione precedente
dal momento in cui il permesso scadeva al momento del rilascio del nuo- alla Direttiva del 5 agosto
vo titolo di soggiorno. Per taluni si mantenevano alcuni diritti, così det- 2006
ti consolidati, per altri si era in una fase di non regolarità, con le conseguenze che ciò comportava. Ad esempio il Ministero del Lavoro si era a suo tempo espresso al riguardo, mediante l’emanazione della Circolare n. 67 del 29 settembre 2000, nella
331
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