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Prezzi e Condizioni generali di contratto per traduzioni

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Prezzi e Condizioni generali di contratto per traduzioni
Gabriele Hetterich
Karl-Preis-Platz 11
D-81671 München
USt-IdNr. [Partita IVA] DE232221604
Prezzi e Condizioni generali di contratto per traduzioni
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013
I. PREZZI PER TRADUZIONI
Il prezzo della singola traduzione dipende da vari fattori, fra cui il grado di difficoltà del testo, la leggibilità del
documento nonché l’eventuale necessità di ricerche specializzate in caso di terminologie inusuali.
Il prezzo della traduzione viene calcolato individualmente su base del testo di origine.
• Prezzo a riga
Riga DIN 55 battute con spazi inclusi
- Testi semplici
Documenti personali, attestato, certificazione scolastica, universitaria, di lavoro, corrispondenza semplice ecc.:
Da 1,10 a 1,40 Euro
- Testi specializzati, difficoltà media
Testo giuridico, contratto, sito Internet, communicazione d’impresa/PR, articoli/saggi specializzati ecc.:
Da 1,40 a 1,80 Euro
- Testi specializzati, difficoltà elevata/alta
Perizia, consulenza, procura, sentenza giudiziaria: Da 2,50 Euro
• Prezzo a parola
A seconda del grado di difficoltà e del volume della traduzione: Da 0,15 Euro
• Redazione, correzione: 60,00 Euro/ora
• Autenticazione (traduzione giurata) Prima pagina: 15,00 Euro, pagine supplementari 3,00 Euro cd.
• Supplemento fine settimana/festività /urgenza (sabato/domenica, festivi; ore 19.00-8.00): 50%
• Valore minimo per ordine: 35,00 Euro
Per ordini di grande entità si pattuiscono condizioni di prezzo individuali.
Tutti i prezzi si intendono al netto più IVA.
comital.de / condizioni generali di contratto / febbraio 2013
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II. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER TRADUZIONI
1. Conferimento dell’incarico e accettazione delle condizioni generali di Contratto
(1) Per conferire l’incarico il Committente invia a comital.de l’offerta firmata da lui o da un suo rappresentante legale.
(2) Il Contratto viene in essere con la conferma scritta dell’incarico da parte del traduttore.
(3) Con il conferimento dell’incarico il Committente riconosce la validità delle presenti Condizioni generali del
Traduttore le quali regolano i contratti tra il Traduttore e il Committente salvo pattuizioni o disposizioni della legge
vincolanti contrarie.
(4) Con la firma dell’offerta il Committente permette a comital.de di indicare lui o l’impresa per la quale agisce come
referenza e di utilizzare il rispettivo logo sul sito Internet di comital.de .
(5) Le condizioni generali del Committente sono vincolanti per il Traduttore solo nel caso e nella misura in cui esso li
ha riconosciuti.
2. Oggetto dell’incarico
La traduzione viene eseguita secondo scienza e coscienza, con diligenza e nel corretto esercizio della professione. Il
Committente riceve la traduzione in numero di copia stabilito dal Contratto.
3. Annotazione di completezza e correttezza (‘”autenticazione”)
Le traduzioni recanti l’annotazione di completezza e correttezza – la cosiddetta autenticazione – del Traduttore
giurato e nominato da un tribunale tedesco vengono eseguite secondo scienza e coscienza. In caso di incongruenza
linguistica fra il testo originale e la traduzione fa fede il testo originale.
4. Termine e modalità di consegna
(1) Salvo accordo contrario la consegna sia del testo oggetto della traduzione e di eventuali materiali relativi che
della traduzione stessa avviene in formato elettronico e con supporto elettronico (spedizione tramite posta
elettronica o messa a disposizione su una piattaforma elettronica.
(2) Viene stabilito come termine di consegna il termine in cui la traduzione viene inviata per via elettronica o salvata
su una piattaforma elettronica accessibile al Committente o consegnata al trasportatore. Il Committente prende
atto di questa modalità e provvede a adeguare il termine di consegna.
(3) Il termine di consegna viene concordato per iscritto.
(4) Le spese per la consegna tramite un’impresa di trasporto sono a carico del Committente.
5. Obblighi di collaborazione e di informazione del Comittente
(1) Il Committente informa il Traduttore quanto prima sulle caratteristiche e modalità in cui desidera venga eseguita
la traduzione (scopo di utilizzo, consegna su supporto informatico, numero di copie, idoneità per la
stampa/pubblicazione in internet , formato/lay-out ecc.). Nel caso in cui la traduzione sia destinata alla
pubblicazione, il Committente mette a disposizione del Traduttore una copia di bozza con sufficiente anticipo alla
stampa, affinché il Traduttore possa eliminare eventuali errori. La redazione per la stampa viene messa in conto
separatamente. Il controllo della correttezza di nomi e cifre è responsabilità del Committente.
(2) Il Committente mette a disposizione del Traduttore le informazioni e i documenti necessari alla traduzione
(terminologia del Committente, illustrazioni, disegni, tabelle, abbreviazioni, terminologie interne ecc.) al momento
del conferimento dell’incarico.
(3) Il traduttore non risponde di errori e ritardi causati dalla mancata o ritardata consegna o comunicazione di
informazioni e indicazioni in merito.
(4) Il Committente si assume la piena ed esclusiva responsabilità per i diritti del testo da tradurre. Egli garantisce la
liceità della traduzione commissionata dispensando il Traduttore da ogni responsabilità nei confronto di terzi.
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6. Vizi e difetti
(1) Il Traduttore si riserva il diritto di rimediare a eventuali vizi e difetti. Il diritti del Committente si limitano in un primo
momento alla correzione di eventuali vizi e difetti contenuti nella traduzione.
(2) Il Comittente deve esercitare il suo diritto alla correzione per iscritto entro 5 gg calendari dalla data di consegna
indicando precisamente i vizi contestati. Decorso detto termine la traduzione è considerata accettata dal
Committente.
(3) I lavori di correzione e redazione eccedenti quanto pattuito nel Contratto vengono messi in conto separatamente.
(4) Nel caso in cui il Traduttore non provveda alla correzione dei vizi segnalati dal Committente entro un termine
ragionevole o rifiuti la correzione o sia da ritenersi fallita la correzione, il Committente, dopo aver sentito il
Traduttore e a spese di quest’ultimo può incaricare un traduttore terzo della correzione. In alternativa può
pretendere la riduzione del compenso o recedere dal Contratto. La correzione dei vizi si ritiene fallita qualora
dopo ripetuti tentativi di correzione la traduzione risulti ancora diffettosa.
5. Responsabilità
(1) Il Traduttore risponde in caso di comportamenti colposi e dolosi. Non sono da considerarsi atti colposi i danni
causati da guasti di computer o da problemi di trasmissione durante la spedizione tramite posta elettronica o da
virus. Il traduttore s’impegna a prevenire a tali danni attrezzando le sue infrastrutture di software AntiVirus. La
responsabilità in caso di lieve negligenza è limitata all’inadempimento di esigenze principali.
(2) Il diritto del Comittente nei confronti del Traduttore al risarcimento del danno causato come da Nr. 5 (1) frase 4 è
limitato al valore di fattura della relativa traduzione. Nel caso specifico le parti possono pattuire espressamente
un valore di compensazione più elevato.
(3) L’esclusione o limitazione della responsibilità come da Nr. 5 (1) e (2) non vale per danni recati a un consumatore
e causati da lesioni alla vita, al corpo o alla salute delle persone.
(4) I diritti del Committente nei confronti del Traduttore riguardanti eventuali vizi o difetti della traduzione (§ [Art.] 634
BGB [Codice civile tedesco]) si proscrivono salvo comportamento doloso, entro 5 gg calendari dalla data di
consegna.
(5) La responsabilità di danni causati da eventuali vizi, contrariamente a quanto stabilito dal § 634 BGB è limitata
alla proscrizione legale, salvo restando § 202, comma 1, BGB. È esclusa la responsabilità di risarcimento per
mancato guadagno dalla parte del Committente.
(6) Il Committente risponde esclusivamente e per intero dell’uso della traduzione che mette in atto, impegnandosi a
indennizzare il Traduttore per qualsiasi richiesta, azione giudiziaria, costo o spesa emergente dall’eventuale uso
illecito della traduzione messo in atto da egli stesso.
6. Riservatezza
Il Traduttore s’impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni fatto di cui viene a conoscenza nell’ambito dei
lavori eseguiti per il Committente.
7. Collaborazione di terzi
(1) Per l’esecuzione dell’incarico iI Traduttore ha il diritto di ricorrere a collaboratori e esperti in materia.
(2) In caso di collaborazione con terzi il Traduttore ha l’obbligo di garantire che quest’ultimi mantegano la massima
riservatezza come da punto 6.
8. Compenso
(1) Il pagamento è dovuto, salvo diverso accordo, entro massimo 5 gg dalla data della fattura. Si applica quanto
stabilito dalla direttiva 2000/35/CE e dal § 288 BGB comma 1relativo agli interessi di mora.
(2) I prezzi fatturati s’intendono al netto, più l’imposta sul valore aggiunto stabilito dalla legge.
(3) In aggiunta il Traduttore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente insorte e concordate con il Comittente.
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(4) Il Committente riconosce al Traduttore un’anticipo del 30% sul fatturato preventivato pagabile al momento del
conferimento dell’incarico. Per lavori di entità consistente le parti pattuiscono un pagamento in più tranches le cui
modalità vengono fissate dal conttratto.
(5) Qualora non sia stato fissato l’ammontare dell’onorario, al Traduttore è dovuto un compenso congruo e usuale
che comunque non è inferiore ai tassi vigenti del Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) [decreto
sulla compensazione e il risarcimento delle autorità giudiziarie tedesche].
9. Riserva della proprietà e diritto d’autore
(1) La traduzione rimane proprietà del Traduttore sino al pagamento integrale. Fino ad allora il Committente non ha
diritto d’uso della traduzione.
(2) Il Traduttore si riserva un eventuale diritto d’autore sulla traduzione.
(3) In caso di pubblicazione della traduzione il Committente è obbligato a indicare il nome del Traduttore.
10. Facoltà di recesso
Salvo pattuizione contraria il Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto versando al Traduttore un’indennità
del 10% sul fatturato preventivato. Qualora il traduttore al momento della comunicazione del recesso abbia eseguito
in parte o integralmente la traduzione, essa è posta a disposizione del Committente e, per la parte eseguita, deve
essere comunque interamente pagata.
Rimane inteso, altresì, che è facoltà del Traduttore recedere dal Contratto, nell'ipotesi di richiesta di traduzione di
testi che, a sua esclusiva opinione, abbiano o possano avere carattere diffamatorio o illegale.
11. Diritto applicabile e Foro competente
(1) Per tutte le controversie e tutti i diritti inerenti il Contratto tra Committente e Traduttore è applicabile la Legge
tedesca.
(2) Luogo di esecuzione è Monaco di Baviera.
(3) Foro competente è Monaco di Baviera.
(4) In caso di dubbio fa fede la versione tedesca delle Condizioni generali.
12. Nullità del Contratto
La nullità di una o più disposizioni delle Condizioni non avrà effetti sull'efficacia delle altre disposizioni. La
disposizione nulla dovrà essere sostituita da una disposizione valida, che abbia possibilmente gli stessi effetti
economici.
13. Modifiche e integrazioni
Eventuali modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni generali richiedono la forma scritta per entrare in vigore, ivi
compreso lo stesso obbligo della forma scritta.
Luogo, data
Il Traduttore
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Il Committente
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