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Lombardia/ /2012/PAR
Lombardia/107/2012/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giuseppe Zola Consigliere dott. Gianluca Braghò Primo Referendario (relatore) dott. Massimo Valero Primo Referendario dott. Alessandro Napoli Referendario dott.ssa Laura De Rentiis Referendario dott. Donato Centrone Referendario dott. Francesco Sucameli Referendario dott. Cristiano Baldi Referendario 1 dott. Andrea Luberti Referendario nell’adunanza in camera di consiglio del 27 marzo 2012 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la nota n. 2908 di protocollo in data 14 marzo 2012, con la quale il sindaco del comune di Osio Sotto (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Osio Sotto (BG); Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 2 PREMESSO CHE Il sindaco del comune di Osio Sotto (BG) con nota n. 2908 del 14 marzo 2012, ha posto una serie di quesiti inerenti la corretta modalità di contabilizzazione dello strumento leasing in costruendo – quale forma di partenariato pubblico-privato, riferendo quanto segue. L’ente intende procedere alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico su terreno di proprietà comunale con l'utilizzo dello strumento del "leasing in costruendo - PPP" così come disciplinato dagli artt. 3 comma 15 ter e 160 bis del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le preliminari analisi espletate per l'opera in trattazione prospettano: la convenienza economica del "leasing in costruendo - Partenariato Pubblico Privato" rispetto all'originaria ipotesi della realizzazione in concessione; la programmata traslazione in capo al privato del rischi di costruzione e disponibilità dell’opera (in base ai criteri Eurostat 2004); la valorizzazione dei rischi traslati, in contesto di documento di Value for money, a supporto della convenienza finanziaria del leasing in costruendo rispetto al mutuo Cassa DDPP. Nello specifico, nell'impostazione dei successivi documenti di gara e contrattuali, attualmente in corso di perfezionamento, si prevede di attenersi ai seguenti principi informatori: si dovrà prevedere tassativamente la realizzazione di un impianto idoneo alla produzione di energia secondo i predefiniti valori quantitativi di resa progettuali; in un'unica gara si procederà all'individuazione del partner per la realizzazione dell'intervento (costruttore e finanziatore) e per l'appalto della gestione e manutenzione dell'impianto. Nel rispetto dei criteri Eurostat 2004 ed in contestuale evidenza dei contenuti e delle definizioni di cui alla Circolare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.03.2009: 3 il rischio di costruzione verrà posto in carico al privato che dovrà garantire assoluto rispetto degli elementi tecnico-progettuali, di costo e dei tempi di realizzazione, posto che questi ultimi (con attivazione impianto entro il termine del 2012) risultano essenziali alla convenienza economica dell'intervento (in riferimento alle tariffe GSE vigenti nel secondo semestre 2012): a tal fine andranno pertanto previste rigorose clausole di garanzia, ivi inclusi idonei elementi condizionanti il positivo collaudo dell'opera e, conseguentemente, il pagamento dei canoni di leasing; il rischio di disponibilità (che, come da circolare anzidetta “é connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale”) verrà posto in carico al privato a mezzo idonee clausole “chiavi in mano” da elaborare nel contesto del contratto di manutenzione, tese a garantire la resa dell'impianto secondo le previsioni progettuali; il diritto di superficie (su area appartenente al patrimonio disponibile dell'ente) verrà costituito per una durata di 25 anni, superiore alla durata contrattuale (ipotizzata in 20 anni); al termine della durata contrattuale sarà prevista la facoltà di esercitare il diritto di riscatto. Si evidenzia quale ulteriore premessa, che il comune di Osio Sotto, in base alle risultanze contabili a pre-consuntivo, ora in fase di certificazione definitiva, ha rispettato il patto di stabilità 2011, nonché quello del precedente triennio 2007/2010. Ciò premesso, alla luce della vigente normativa, vista la legge 183/2011 in materia di patto di stabilità e di limiti di indebitamento degli enti locali, considerate le precedenti pronunce della Corte dei conti (Sezioni Riunite n. 49/2011, Sezione Lombardia n. 10/2012) il sindaco pone i seguenti quesiti: 4 a) se, compiuta la circostanziata analisi comparativa sulla convenienza economica e finanziaria a favore del leasing in costruendo quale partenariato pubblico-privato ed appurata la sussistenza della traslazione della parte prevalente dei rischi in capo al privato, stante il previsto perfezionamento dell'istituto del leasing entro il 2012, in vigenza del regime sperimentale della nuova contabilità degli enti locali (che non coinvolge il comune di Osio Sotto), il principio contabile 3.25 di cui al DPCM 28.12.2011 legittimamente possa considerarsi non applicabile all'Ente; b) se, conseguentemente, il prospettato strumento del leasing in costruendo-PPP, così come impostato: non realizzi fattispecie dell’indebitamento e non rientri pertanto nei limiti posti, da ultimo, dalla legge 183/2011 in materia; non incida sui vincoli e sulla disciplina normativa in materia di patto di stabilità interno; c) se, in esito a quanto ai punti precedenti, sia da ritenersi corretta la contabilizzazione del leasing in costruendo secondo il metodo patrimoniale, con: iscrizione del canone periodico all’intervento 04 del titolo I della spesa; iscrizione nel conto patrimoniale dell'Ente dell'opera, dopo l'avvenuto esercizio del diritto di riscatto, in relazione al valore di riscatto definito e qualora tale facoltà venga esercitata. AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”. 5 La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata. Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla. AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 6 Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività. Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che i quesiti proposti si palesano ammissibili sotto il profilo oggettivo, in quanto afferenti vari profili contabili del modulo negoziale leasing immobiliare in costruendo. MERITO 7 In via preliminare la Sezione ribadisce che la funzione consultiva non è finalizzata ad indicazioni relative all’attività gestionale concreta, la quale è rimessa alle valutazioni discrezionali di competenza dell’amministrazione comunale. La Sezione è, dunque, chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale e dirette a fornire un ausilio all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni. La qualifica, in concreto, dell’operazione prospettata, alla stregua di tali indicazioni di principio, spetterà esclusivamente all’Ente locale. Sulla questione sottesa alla richiesta in esame, come peraltro osservato dallo stesso sindaco richiedente, si sono pronunciate le SS.RR. di questa Corte con deliberazione del 16 settembre 2011 n. 49, a seguito di rimessione da parte di altra Sezione regionale di controllo. A tale pronuncia di orientamento generale tutte le Sezioni regionali sono tenute a uniformarsi. Orbene, in ossequio a tale arresto nomofilattico, le pubbliche amministrazioni, prima di dare corso a un leasing finanziario, sono tenute a vagliarne la convenienza e la sostenibilità per il bilancio dell’ente, considerando alternativamente, a tali fini, il ricorso al contratto di mutuo ovvero al finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Ciò posto, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio cui sono soggetti gli enti locali, deve essere verificato se dalla struttura del contratto sopra indicato possa derivare un indebitamento per l’ente interessato, con la conseguente applicabilità dei limiti esistenti in materia. La Sezione ha poi già manifestato il proprio orientamento sulla materia oggetto dei quesiti dell’odierno parere sin dalle deliberazioni n. 87/2008/PAR, n.1139/2009/PRSE e, da ultimo, deliberazione 10/2012/PAR che per coerenza sistematica si richiama per esteso. Ad avviso delle citate SS.RR., per potersi ritenere che l’intervento realizzato tramite operazioni di leasing immobiliare sia considerabile quale partenariato pubblico-privato ai fini della contabilità pubblica, è necessario fare riferimento ai criteri contenuti nelle decisioni Eurostat, 8 ai quali l’art. 3, comma 15 ter del Codice dei contratti pubblici fa richiamo stabilendo che “alle operazioni di partenariato pubblico e privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”. Segnatamente, per non essere considerato nel calcolo del disavanzo e del debito pubblico, rispetto ai tre rischi classificati dall’Eurostat ossia di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due - normalmente quelli di costruzione e di domanda negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche - devono pienamente sussistere in modo sostanziale, e non solo formale, a carico del privato. Ne consegue che alla luce della determinazione Eurostat dell’11 febbraio 2004, per rischio di costruzione s’intende oltre a quello di regola sopportato dall’appaltatore o dal concessionario riguardo al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità pattuiti, anche il fatto che l’esecutore sia pagato subordinatamente alla reale ed effettiva realizzazione dell’opera. Per rischio di domanda s’intende il tipico rischio riferito all’utilizzo dell’opera (o del servizio connesso) da parte dell’utenza finale. Per rischio di disponibilità, infine, s’intende il fatto che il realizzatore deve mettere a disposizione degli utilizzatori finali l’infrastruttura ed il committente corrisponderà un canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio, anche (in tutto o in parte) il costo di realizzazione dell’opera. La mancata sussistenza di almeno due parametri indica che l'operazione non riveste, realmente, natura di partenariato con utilizzo di risorse private, ma che, di fatto, rientra nella piena disponibilità e rischio per l'ente pubblico. Conseguentemente, essa deve essere inserita nel calcolo del disavanzo e del debito nazionale e, se compiuta da ente territoriale, va analogamente qualificata come indebitamento dello stesso. L'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, ove non sussistano i requisiti indicati sopra per il riconoscimento di operazione di partenariato pubblico-privato, rientra, quindi, a pieno titolo nella nozione d’indebitamento. La relativa quota interessi incide sul limite di indebitamento stabilito dall’articolo 204 del D.lgs. n. 267/2000. 9 Infatti, sulla base del metodo di contabilizzazione c.d. finanziario, ritenuto preferibile in un’ottica maggiormente aderente alla sostanza economica dell’operazione, la spesa per il pagamento dei canoni risulta impegnata al titolo III, relativamente alla quota di capitale rimborsato, e al titolo I quale onere finanziario per le spese correnti in relazione alla quota di interessi. In base a questi criteri, il leasing incide, come le altre operazioni di provvista di capitali, sia sui limiti di spesa che sui limiti di indebitamento dell’ente. Il leasing immobiliare in costruendo, potendo dunque costituire una forma di indebitamento, dovrebbe essere utilizzato solo laddove ricorrano particolari condizioni di convenienza, ed in ogni caso mai al fine di eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongano all'operato dell'ente locale (ad es. in materia di patto di stabilità). Appare significativo che il recente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 sulla “sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, ferma la portata fisiologicamente limitata in termini di latitudine oggettiva (in quanto riferita ai soli enti che partecipano alla sperimentazione) e di temporaneità, propenda in questo senso in termini generali: “per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l’investimento. Nel corso della sperimentazione di cui all'articolo 35 del decreto 118 del 2011, in attesa dell'aggiornamento della definizione dell'indebitamento di cui all'art. 3, comma 17 della legge 350/2003 ad opera dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, il leasing finanziario e le operazioni assimilate sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito. Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il cosiddetto metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene.” (cfr. punto 3.25 dell’allegato 2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria). 10 D’altronde, come conclusivamente osservato dalle Sezioni Riunite nella delibera n. 49/2011, “il leasing immobiliare in costruendo si configura come un contratto misto che ha come principale finalità la costruzione di un’opera, ma che comprende anche un’importante componente di finanziamento. L’applicazione di tale istituto da parte degli enti locali richiede di assicurare la compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare quelle relative al patto di stabilità interno e ai limiti all’indebitamento. In questo quadro, l’art. 3, comma 17 della legge 350/2003 stabilisce nei confronti degli enti locali quali operazioni finanziarie costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; in tale elenco non sono contemplati i contratti di leasing finanziario. D’altra parte con le operazioni suddette l’ente vincola e destina in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione per ottenere la disponibilità di un’opera pubblica. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l’esecuzione dell’opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull’Amministrazione. Una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale della norma si porrebbe in contrasto con la ratio della stessa, non assoggettando al limite di indebitamento operazioni che sostanzialmente ne hanno la natura. Può, quindi ritenersi che la disposizione di cui al citato comma 17 con le parole “assunzione di mutui”, abbia voluto ricomprendere le diverse fattispecie nelle quali si fa ricorso a finanziamenti e quindi anche lo schema di contratto misto in questione possa essere annoverato tra le forme di indebitamento ammesse. Pertanto, anche a prescindere dal riconoscimento di un carattere tassativo all’elencazione di cui all’art. 3, comma 17 più volte citata, si ritiene che all’enumerazione delle forme di indebitamento possa essere ricondotto anche il contratto di leasing immobiliare in costruendo”. Alla luce dei sopra ribaditi principi, l’Ente richiedente dovrà valutare se la prospettata operazione di leasing in costruendo integri una forma di partenariato pubblico – privato in senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento; una volta qualificata in concreto l’effettiva natura, l’Amministrazione dovrà applicare all’operazione il corrispondente regime giuridico come in precedenza diffusamente illustrato. 11 Le conclusioni cui è già pervenuta la Sezione devono pertanto essere mantenute con riguardo ai quesiti prospettati sub) a e b). Quanto al metodo di contabilizzazione del leasing in costruendo, inerente al quesito sub c), oltre alle chiare indicazioni riportate dalla delibera delle SSRR in sede di nomofilachia n.49/2011, si richiamano i principi già affermati da questa Sezione, con deliberazione n.87/2008, a tenore della quale si evidenzia che: “La contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio dell’ente locale si diversifica a seconda della tipologia del leasing e del metodo utilizzato”. “Per quel che concerne il leasing operativo, avente ad oggetto l’utilizzazione di un bene servente al normale funzionamento della Pubblica amministrazione, si ritiene che il canone periodico rientri fra le spese correnti. Tale soluzione considera il canone un corrispettivo per il godimento del bene, pur in presenza in esso di elementi non riconducibili alla mera disponibilità della cosa. Il bene rientra nel conto del patrimonio dell’ente solo dopo l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto. Il prezzo del riscatto può essere imputato a spese correnti o a quelle d’investimento a seconda della natura e della destinazione del bene acquisito, alla stregua degli usuali criteri classificatori delle spese pubbliche”. “Il concedente (locatore), da parte sua, iscrive il bene oggetto del contratto nell’attivo dello stato patrimoniale e nel conto economico, tra i proventi, l’importo dei canoni di leasing operativo ricevuti periodicamente dall’ente pubblico”. “Per quanto concerne il leasing finanziario, la classificazione contabile può seguire due diversi criteri, a seconda che si dia prevalenza agli aspetti giuridici del contratto relativi alla titolarità del bene, metodo patrimoniale (o formale), ovvero alle ragioni economico-finanziarie dell’operazione, metodo finanziario (o sostanziale)”. “Il metodo patrimoniale presuppone che i rischi del contatto gravino sulla società costruttrice dell’opera e prevede che il bene sia iscritto nel conto patrimoniale dell’ente pubblico solo al momento dell’avvenuto riscatto. I canoni periodici, comprensivi della sorte capitale e della quota d’interessi saranno imputati nel conto economico. Le uscite relative ai canoni sono considerate come spese correnti per utilizzo di beni di terzi. Nel conto economico si contabilizza un costo di gestione. Il leasing trova ulteriore rilievo nel piano esecutivo di gestione”. 12 “In sintesi, con il metodo patrimoniale, le pubbliche amministrazioni si limitano a rilevare l’esborso finanziario, senza iscrivere alcun bene nel proprio bilancio. Il canone di leasing è considerato un onere per l’uso del bene. L’opera utilizzata dall’ente è considerato un asset appartenente a terzi. La sua rilevazione contabile trova conferma nel bilancio della società di leasing che ne detiene la formale titolarità giuridica. La contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale incide sulla capacità e sui limiti di spesa e sul saldo finanziario, ma non sui limiti d’indebitamento dell’ente pubblico”. “Il metodo finanziario è invece disciplinato dal principio contabile internazionale denominato IAS 17. Il bene utilizzato è rilevato tra le immobilizzazioni nel bilancio dell’ente pubblico utilizzatore al momento della consegna del medesimo, a seguito di regolare collaudo, ed iscritto al valore del costo di costruzione (art. 230 comma 4 lett. c T.U.E.L.). Si prevede l’ammortamento in funzione del ciclo economico utile del bene o della durata del contratto. Le quote di ammortamento si rilevano nel conto economico (art. 239 T.U.E.L.). Il finanziamento del leasing equivale formalmente e sostanzialmente ad un’operazione di debito. Il valore del bene è contabilizzato dall’ente pubblico utilizzatore nel Titolo V, fra le “entrate da assunzione di prestiti”. In contropartita, l’ente pubblico rileva un’operazione d’indebitamento che rappresenta lo stock di debito residuo da pagare periodicamente con i canoni di leasing comprensivi della quota di capitale e interessi. La spesa impegnata per il pagamento dei canoni è essenzialmente una spesa per investimento da iscrivere al Titolo III, rubricato “spese per rimborso prestiti”, relativamente alla quota di capitale rimborsato, e da iscrivere al Titolo I quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota d’interessi (art. 165 T.U.E.L.). In base ai criteri di rilevazione portati dal metodo finanziario, il leasing, al pari di un mutuo, incide sia sui limiti di spesa che sui limiti d’indebitamento dell’ente”. “Si evidenzia che al metodo finanziario si rivolge l’art. 2427 n.22 del codice civile, il quale prescrive che nella nota integrativa al bilancio devono essere indicate le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi d’interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’ esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni 13 oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. “Pertanto, se è vero che il D. Lgs. 6/2003 ha confermato per le operazioni di leasing finanziario la preferenza per il metodo patrimoniale, ovvero l’opzione per un principio contabile che privilegia gli aspetti giuridico-formali attinenti alla titolarità del bene, piuttosto che la sostanza economica dell’operazione, tuttavia è parimenti vero che, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma introdotto con l’art. 2423 bis comma 1 n.1 c.c., il legislatore nazionale ha perfezionato il metodo patrimoniale con la previsione della citata nota integrativa al bilancio, accostandosi di fatto al criterio contabile internazionale integrato nello IAS 17”. P.Q.M. nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore (Dott. Gianluca Braghò) Il Presidente (Dott. Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 29/03/2012 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 14