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RIGNANO RIVISTO DEFINITIVO Proposta regolamento acquisizio…

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RIGNANO RIVISTO DEFINITIVO Proposta regolamento acquisizio…
REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE,
SERVIZI
E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
IN ECONOMIA
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 125 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, alla Legge Regionale Toscana n.
38 del 13/07/2007 così come modificata dalla L.R. 29 febbraio 2008, n. 13 .
3. Il regolamento è inoltre redatto in correlazione con le disposizioni regolanti il funzionamento del Centro
Unico Appalti (CUA) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (di seguito indicato anche “CUA”).
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l’articolo 14 del
“Codice dei contratti pubblici”.
ARTICOLO 2
(Principi)
1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe
comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia,
tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e
concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al
fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l’applicazione della disciplina delle
acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.
4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:
a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di
produzione a ridotto impatto ambientale;
b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente
smaltibili o a significativo impatto ambientale;
c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti
con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto
per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come
indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si
utilizzano le procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006.
6. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 33 comma 3 bis del codice in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte dei Comuni.
ARTICOLO 3
(Forme di procedure in economia)
1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
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a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione
del responsabile del procedimento.
b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l’affidamento ad operatori economici o a
persone terze.
2. Relativamente alla selezione degli operatori nel caso di procedure di cottimo fiduciario o di espletamento
di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate, il RUP può predisporre e pubblicare secondo le modalità di legge un avviso, assegnando un
termine di norma non inferiore a dieci (10) giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.
3. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità
dell’azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti. Con l’obiettivo di
perseguire azioni di semplificazione amministrativa, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza,
saranno utilizzati prioritariamente sistemi telematici d’acquisto, come indicato al successivo articolo 5.
ARTICOLO 4
(Limiti di applicazione)
1. Le procedure in economia per l’acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono
consentite:
• per le tipologie elencate nell’allegato 1 al presente regolamento.
• per singoli importi non superiori alla soglia comunitaria, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di
quelli previdenziali
2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa
comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice dei
contratti pubblici.
3. I lavori in economia sono ammessi relativamente alle categorie di opere di cui al comma 6 dell’art. 125 del
D. lgs. 163/2006 , per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non
possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
ARTICOLO 5
(Acquisizioni e lavori in amministrazione diretta)
1. Nell’amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni o
l’intervento per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri
o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l’esecuzione
dell’intervento.
2. L’Amministrazione diretta comprende tutte le attività di fornitura (ma anche servizi) derivanti da
acquisizioni nelle quali la stazione appaltante è assimilabile ad un consumatore, con riferimento a beni o
servizi già pronti e disponibili per l’offerta al pubblico ad un numero indeterminato di soggetti.
ARTICOLO 6
(Acquisizione e lavori per cottimo fiduciario)
1. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l’esecuzione dell’intervento, individuati dal
responsabile del procedimento sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche
tramite:
- la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse;
- per acquisti di beni e servizi: mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al
successivo articolo 9.
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- gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e
periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell’articolo
125, commi 11e 12 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 332 del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- consultazione dell’indirizzario fornitori di START per selezionare gli operatori da invitare.
2. Nel caso in cui l’ente decida di procedere alla pubblicazione di un avviso per acquisire le manifestazioni
d'interesse, detto avviso può prevedere un numero di operatori da invitare superiore a quello specificato
al comma 1 in relazione a specifiche esigenze rappresentante dalla Stazione Appaltante. L'avviso è
pubblicato secondo le disposizioni di legge e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di
interesse di norma non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data della sua pubblicazione.
L'avviso contiene la descrizione delle prestazioni da eseguire, l'importo stimato, il criterio di
aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione della prestazione, i requisiti generali e di idoneità
professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti speciali di partecipazione di
cui agli articolo 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 per quanto riguarda le procedure di beni e servizi, o in caso
di lavori pubblici i requisiti di qualificazione di cui 40 del D.Lgs. n. 163/2006, che deve possedere
l'affidatario del contratto, il numero di operatori economici invitati alla consultazione, ai sensi del comma
1, nonché la previsione dell'eventuale sorteggio da attivare come successivamente previsto.
Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a
quello stabilito dall'avviso, il RUP procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che
hanno manifestato l'interesse.
Il RUP deve precisare altresì nell'avviso, nell'eventualità che le manifestazioni d'interesse degli operatori
economici risultino in numero superiore a quello stabilito, se procede a sorteggio per selezionare gli
operatori economici da consultare nel numero indicato nell'avviso oppure se procede ad invitare alla
consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.
3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con
esclusione dell’Iva;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di
un’unica offerta valida;
i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le nome vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
j) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico (tra cui la regolarità contributiva) e la richiesta allo
stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Nel caso di lavori pubblici, la lettera d’invito prevede altresì:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove
necessari.
5. Lo schema del contratto, ove previsto, o il foglio patti e condizioni, deve di norma contenere:
a) le condizioni di esecuzione;
b) il termine della prestazione/durata del servizio/termine di esecuzione dei lavori;
c) i termini e le modalità di pagamento;
d) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del Codice dei contratti;
e) le garanzie a carico dell’esecutore.
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ARTICOLO 7
(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)
1.Per le forniture, i servizi e i lavori pubblici di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e,
ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di
corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
2. Oltre che per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro, non si dà luogo alla richiesta di pluralità di
preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, a prescindere da detto limite di importo,
nelle eventualità contemplate dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006.
3. Al fine di compiere un affidamento diretto, il RUP, in via preferenziale e ove possibile, procede ad
acquisire almeno tre preventivi, nelle modalità di cui al successivo articolo 9.
4. Nel caso di procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto il Responsabile del procedimento
individua il soggetto cui affidare la realizzazione dell’intervento nel rispetto dei principi di specializzazione e
di rotazione, ove siano presenti nell’elenco degli operatori economici istituito dal Comune o sul mercato più
ditte conosciute idonee.
5. Al soggetto, come sopra scelto, il Responsabile del procedimento inoltra, nel rispetto delle modalità
previste ai successivi articoli 8 e 9, “invito a presentare offerta”.
6. Il Responsabile del procedimento, ottenuto il preventivo, procede:
- a negoziare con l’operatore economico individuato le migliori condizioni per l’amministrazione in ordine alla
qualità, ai tempi di esecuzione, al prezzo dell’intervento;
- alla verifica sulla congruità del prezzo;
- alla predisposizione della Determinazione con la quale affida l’intervento e impegna la somma necessaria.
7. Il provvedimento di affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione
della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla noma, la dichiarazione di idoneità del
contraente prescelto e di congruità del prezzo.
8. Alla fine della procedura, l’accordo intercorso fra le parti potrà essere formalizzato mediante scambio di
corrispondenza.
ARTICOLO 8
(Modalità di acquisto di beni, servizi e lavori in economia da parte del Comune)
1. Il Comune/l'Ente può effettuare i propri acquisti in economia di beni, servizi e lavori nelle modalità
previste dal presente Regolamento, nel rispetto dei seguenti limiti:
•
•
•
•
Beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00: non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza di riferimento (START) per lo
svolgimento delle relative procedure.
Beni e servizi sotto € 40.000,00 IVA esclusa: i singoli enti possono effettuare gli acquisti
autonomamente tramite il ricorso a strumenti telematici di acquisto (MEPA e/o START; oppure
adesione a convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da Regione Toscana); l’Ente, in accordo
con il CUA, può demandare al Centro Unico Appalti anche l’esecuzione delle procedure per
acquisti di beni e servizi sotto il suddetto importo.
Beni e servizi sopra € 40.000,00 IVA esclusa: i singoli enti demandano al CUA lo svolgimento
delle procedure. L’attività del CUA si svolge nelle modalità previste dal Regolamento per
l’Organizzazione e il funzionamento del CUA.
Lavori pubblici sotto € 40.000,00 IVA esclusa: i singoli enti possono effettuare gli acquisti
autonomamente tramite il ricorso a strumenti telematici di acquisto gestiti dal Soggetto
aggregatore Regione Toscana ai sensi della delibera della Giunta Regionale n° 1232 del
22/12/2014 (START) oppure anche in modalità cartacea tradizionale.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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•
•
Lavori pubblici sopra € 40.000,00 IVA esclusa: i singoli enti non possono agire autonomamente,
ma devono in ogni caso procedere nell’ambito del CUA;
Beni e servizi o lavori di manutenzione: possibilità di adesione alle convenzioni/accordi quadro
stipulati dal CUA, qualora esistenti.
2. L’attività del CUA si svolge nelle modalità previste dal Regolamento per l’Organizzazione e il
funzionamento del CUA.
ARTICOLO 9
(Ricorso alle convenzioni CONSIP e/o di altra centrale di committenza di riferimento, al Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana START, al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA e
uso degli strumenti telematici di acquisto)
1.Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto
del sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. o dalla Centrale di
Acquisto Territoriale di riferimento qualora questa abbia sottoscritto una convenzione.
In alternativa, gli stessi comuni possono procedere agli acquisti nelle altre modalità previste dalla normativa
vigente e tenuto conto delle previsioni di cui al precedente articolo 8.
2. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi
dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR. 207/2010 e
s.m.i., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per le
relative procedure (START).
3. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa.
4. Gli acquisti in economia di beni, servizi e lavori pubblici tramite l’utilizzo di START secondo la disciplina
contenuta nella legge R.T. n. 38, del 13 luglio 2007 e s.m.i. e le norme tecniche di funzionamento del
sistema di appalti telematici dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvate con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 78 del 25/09/2012, avvengono con le seguenti modalità:
I.
Procedura concorrenziale: procedura semplificata aggiudicata al prezzo più basso per importi
indicativamente sotto € 40.000 IVA esclusa alla quale viene invitato più di un operatore economico,
con possibilità, in base alla specifica procedura, di richiedere un preventivo (senza indicare un
importo a base di gara) oppure indicare un importo massimo che i concorrenti devono ribassare. A
seguito della richiesta di preventivo, l’Ente può procedere all’accettazione del preventivo ritenuto più
idoneo direttamente dalla stessa procedura concorrenziale.
II.
Procedura di affidamento diretto: procedura semplificata aggiudicata al prezzo più basso per importi
indicativamente sotto € 40.000 IVA esclusa al quale viene invitato un solo operatore economico, con
possibilità, in base alla specifica procedura, di richiedere un preventivo (senza indicare un importo a
base di gara) oppure indicare un importo massimo che il concorrenti deve ribassare. A seguito della
richiesta di preventivo, l’Ente può procedere all’accettazione del preventivo se ritenuto idoneo
direttamente dalla stessa procedura concorrenziale.
III.
Procedura negoziata: procedura di cottimo da attivare nei limiti degli importi indicati dal presente
Regolamento, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o con quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con indicazione di un importo a base di gara soggetto a ribasso.
La presente procedura negoziata può essere preceduta da una fase di manifestazione d’interesse
come previsto al precedente art 6.
Per le modalità di affidamento diretto, l’Ente deve tenere conto di quanto indicato al precedente articolo 7.
L’utilizzo del Sistema START si conforma ai seguenti principi:
a) La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, in relazione
alla procedura utilizzata e previa identificazione, agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla singola procedura di gara.
b) Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di scelta del contraente svolte
telematicamente dovranno identificarsi sul Sistema con le proprie credenziali. Dopo essersi identificati,
dovranno predisporre e caricare a Sistema la documentazione di gara e l’offerta entro il termine (termine di
presentazione offerte) fissato nella lettera di invito o nella restante documentazione di gara, attraverso la
compilazione della documentazione relativa alla procedura presente sul sito nella sezione dedicata alla gara.
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c) L’offerta presentata entro la data di chiusura è vincolante per il concorrente e lo impegna a stipulare il
contratto o comunque a dare esecuzione all’affidamento qualora non sia prevista la stipula di un contratto,
nel caso risulti aggiudicatario in applicazione del criterio di aggiudicazione adottato e specificato negli atti di
gara.
d) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione da parte del concorrente di tutte le condizioni
previste per la partecipazione alla gara e della documentazione, allegati inclusi.
e) Scaduto il termine di presentazione della documentazione per l’abilitazione e delle offerte, il Responsabile
del procedimento di gara procederà a verificare l’inoltro da parte degli offerenti, dei documenti per
l’abilitazione richiesti nella documentazione di gara (dichiarazioni, cauzione provvisoria, atto costitutivo RTI
etc.). Procederà quindi a verificare le dichiarazioni del concorrente circa il possesso dei requisiti previsti ai
fini della partecipazione e di conseguenza ad abilitare i concorrenti alla gara. Resta salva l’attivazione del
procedimento di soccorso istruttorio prevista dagli artt. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter del D.Lgs. 163/2006 come
modificati dal D.L. 90/2014.
f) Solo con riferimento ai concorrenti abilitati, il Responsabile del procedimento di gara procederà, dove
previsto, ad aprire la busta contenente le offerte tecniche che sarà sottoposta a valutazione da parte della
commissione e successivamente le buste contenenti le offerte economiche creando in automatico la
graduatoria provvisoria degli offerenti.
g) L’aggiudicazione è, in qualunque caso, da intendersi provvisoria ed è subordinata all’emanazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dell’espletamento
degli adempimenti previsti dalla Lettera d’invito e dagli altri documenti di gara.
h) Nell’ambito del procedimento di gara svolta in modalità telematica l’Ente provvede inoltre:
- a pubblicare sul Sistema START nell’area relativa alla procedura eventuali modifiche della documentazione
di gara approvate dalla Stazione Appaltante prima della scadenza del termine di presenta-zione delle offerte,
oltre che ad inviare ai concorrenti una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione della modifica;
- ad effettuare tutte le comunicazioni relative a ciascuna gara mediante inserimento nelle apposite sezioni
del Sito e a replicare le stesse agli indirizzi mail indicati dagli operatori economici interessati sempre
attraverso il sistema.
- ad effettuare, tramite il Sistema, la selezione dei concorrenti che hanno l’obbligo di comprovare il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico organizzativa eventualmente richiesti dalla Lettera
d’invito;
- ad assicurare il diritto di accesso, per gli atti ed i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi
disponibili sul Sito, previa autorizzazione specifica del Responsabile del Procedimento di gara, con la
richiesta della documentazione in formato elettronico degli atti della procedura presente a Sistema. Le
richieste possono essere soddisfatte soltanto solo successivamente all’aggiudicazione definitiva.
Nel caso la procedura di gara sia preceduta da avviso per manifestazione di interesse, il responsabile del
procedimento di gara procede alla pubblicazione sul sistema telematico di un avviso secondo quanto
previsto al precedente articolo 6 per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, viene inviata tramite il
sistema la lettera di invito, che contiene le informazioni necessarie per la presentazione dell'offerta in
modalità telematica.
5. Gli acquisti di beni e servizi, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, tramite il ricorso al MEPA,
sono realizzati con le seguenti modalità:
a) ordine diretto (ODA) che consente l’acquisto di una o più offerte disponibili, direttamente a catalogo senza
possibilità di modificarne le condizioni;
b) richiesta di offerta (RDO) che prevede l’acquisizione di una o più offerte attraverso l’individuazione e
descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire.
6. E’ ammesso il ricorso a ODA, senza previa effettuazione di RDO, per gli importi inferiori alla soglia
prevista dall’art. 125 comma 11 ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 (€. 40.000,00), garantendo comunque, a
parità di condizioni, il principio di rotazione. È comunque sempre da prediligere l’effettuazione di un’indagine
di mercato, anche in modalità informale tramite, prima di procedere ad un affidamento diretto tramite ODA.
.
7. L’Ente, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l’acquisizione di forniture
e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che
consentono di effettuare l’approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti
da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all’articolo 328 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di
una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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8. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dallo stesso ente, potranno essere utilizzati, previo
convenzionamento, i sistemi in essere della Consip spa o di altri organismi pubblici.
ARTICOLO 10
(Responsabile del procedimento)
1.Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in
economia deve essere nominato un responsabile unico del procedimento, al quale competono le funzioni e i
compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. Di norma tale funzione è assolta dal Responsabile
di Servizio dell’Ente, salvo diversa indicazione.
2. L’Ente, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in
possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti di RUP provvede, ai
sensi dell’art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a supportare l’attività del Responsabile Unico del
Procedimento mediante l’affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi le specifiche competenze
tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza amministrativa.
ARTICOLO 11
(Notifiche e Corrispondenza)
1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli
adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per
consegna al rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare
regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E’ facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano
luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione
contabile, anche mediante procedura telematica.
ARTICOLO 12
(Computo dei termini)
1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire
dal momento in cui si verifica un evento; l’ora o il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non sono
computati nel periodo.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e
continui.
ARTICOLO 13
(Programmazione)
1.Entro il temine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ciascun Responsabile di Settore
individua l'elenco degli interventi da realizzarsi in economia di propria competenza, per i quali è possibile
formulare una previsione, seppur sommaria, individuando l’oggetto, l’importo presunto, i tempi previsti per
l’avvio della procedura e la relativa forma di finanziamento. Sia per quanto concerne l’acquisizione di beni e
servizi, che per i lavori, dovranno essere inseriti nell’elenco gli interventi di importo pari o superiore a
20.000,00 euro. Per la acquisizioni di importo inferiore l’inserimento nel programma è facoltativo.
2. L’elenco è trasmesso, da parte di ciascun Responsabile di Settore, alla Giunta Comunale, che approva il
programma degli interventi da realizzarsi in economia, suddiviso per struttura competente, da realizzarsi
nell’esercizio di riferimento.
3. Il programma, approvato dalla Giunta comunale è trasmesso al Consiglio comunale ed è pubblicato sul
profilo del committente.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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4. Per i lavori, gli interventi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono inseriti anche nell’elenco
annuale e/o nel piano triennale delle Opere pubbliche.
5. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità
6. Nei casi in cui circostanze impreviste o imprevedibili in sede di programmazione rendessero necessario
avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il Responsabile di settore competente
provvede con atto motivato all’avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla Giunta
comunale.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Ente dovrà trasmettere al CUA l’elenco degli acquisti di beni e servizi
e i lavori da affidare nell’anno successivo, si importo ciascuno superiore a € 20.000,00, al fine della
predisposizione del cronoprogramma dell’attività del CUA a favore degli Enti, così come previsto dal
precedente articolo 8. I suddetti dati sono soggetti ad aggiornamento quadrimestrale, tramite successive
comunicazioni da parte degli Enti.
8. Ai fini della raccolta dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione di procedure di acquisto centralizzato, in
un’ottica di massima collaborazione, gli Enti sono invitati a comunicare al CUA acquisti di beni e servizi ed
affidamenti di lavoro di importo anche inferiore alle soglie di cui al comma precedente, purché siano
prevedibili e programmabili.
9. In ogni caso, l’Ente dovrà anticipare al CUA i riferimenti dei contratti di beni, servizi e lavori in scadenza
entro un termine di sei mesi, qualora debbano essere attivate procedure di gara per individuare un nuovo
aggiudicatario.
ARTICOLO 14
(Pubblicità e comunicazioni)
1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi e le procedure per l’esecuzione di lavori in
economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti rispettivamente dagli
articoli 124 e 122 del Codice dei contratti pubblici.
2. Ogni procedura effettuata mediante cottimo fiduciario di cui ai precedenti articoli 6 e 7, deve essere
registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con
attribuzione del codice identificativo gara – CIG o SMART CIG a seconda del caso specifico - e, ove
previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con
attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione
amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 334 del Regolamento di esecuzione e attuazione
del Codice dei contratti pubblici, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all’obbligo di avviso di postinformazione mediante la pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 331, comma 3, dello
stesso Regolamento, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
4. L’esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiore a euro 40.000, al
netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del
Comune, ai sensi dell’articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
5. Anche con riferimento alle procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 1, comma 32 delle L. 190/2012
la stazione appaltante è tenuta a pubblicare nel proprio sito web istituzionale: la struttura proponente;
l'oggetto del contratto; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate
in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (di norma attraverso l’applicativo
SITAT190). Tali informazioni devono essere trasmesse, in formato digitale, all’ANAC, per la pubblicazione
sul proprio sito informatico.
ARTICOLO 15
(Requisiti degli operatori economici)
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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1. Gli operatori economici che prestano forniture, servizi o lavori in economia devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del
Codice dei contratti pubblici e all’articolo 26 del D.lgs. 81/2008.
2. Gli operatori economici che prestano forniture e servizi devono altresì possedere, qualora ritenute
necessarie dall’Ente rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l’importanza della fornitura e/o del
servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41
e 42 del Codice dei contratti pubblici, in base a quanto specificato nella Lettera d’invito e/o nella
documentazione di gara.
3. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali,
gli operatori economici, devono altresì possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all’articolo 90
del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
4. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici
devono essere in possesso dell’attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire.
5. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L’Ente procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore
economico affidatario nelle modalità previste dalla legge, in particolare dal D.P.R. 445/2000, dall’art.
48 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 38 della L.R.T. n° 38/2007.
ARTICOLO 16
(Scelta del contraente)
1. L’esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sono effettuate da una
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.
2. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo in base all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l’esame
delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.
3.
Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile del procedimento devono essere
verbalizzate e trasmesse al Responsabile di Servizio competente per gli atti conseguenti.
4.
Il Responsabile di Servizio competente, su proposta della Commissione o del responsabile del
procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all’affidamento
dell’acquisizione, qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera
invito non sia stata esclusa tale possibilità.
5. Il Responsabile di Servizio competente, su proposta della commissione o del responsabile del
procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso
all’aggiudicazione qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera
invito non sia stata esclusa tale possibilità.
6. L’Ente può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 17
(Garanzie)
1. Gli operatori economici affidatari di forniture, servizi o lavori di singolo importo inferiore a euro 40.000, al
netto degli oneri fiscali, non sono, di norma, obbligati a prestare cauzioni provvisorie o definitive , che
potranno comunque essere eventualmente richieste a discrezione dell’Ente, tenendo conto della tipologia e
della natura della fornitura e/o servizio e/o lavori.
2. Per le forniture, servizi o lavori di singolo importo pari o superiore a euro 40.000, agli operatori economici
viene richiesto, di norma, di prestare le cauzioni provvisorie e/o definitive.
ARTICOLO 18
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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(Forme di contratto)
1. Salvo quanto previsto al precedente art. 7, la forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario
viene stabilita di volta in volta nell’atto del Responsabile di Servizio di affidamento della fornitura e/o servizio,
in relazione alla natura e all’entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 1326 del codice
civile, con la quale si dispone l’ordinazione della fornitura e/o del servizio e/o dei lavori e si riportano le
condizioni della fornitura e della prestazione;
b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;
c) mediante capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico o foglio patti e condizioni sottoscritti tra le
parti;
e) in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna ente, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell’ente;
le suddette forme di contratto devono essere sottoscritte in modalità elettronica.
2. Nelle procedure di cottimo fiduciario, il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
1) l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente
dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale il Comune effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite
bonifico;
2) l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del
contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in
caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello
strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori
e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
b) il codice identificativo gara “CIG” registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell’Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici o lo “SMART CIG” e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP.
3. Quando previsto in rapporto alla tipologia delle forniture e dei servizi, nei contratti di cottimo va
richiamato il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che ne forma parte integrante
e sostanziale. Il DUVRI, in caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza, deve indicare le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
4. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il
piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9
aprile 2008, n.81.
ARTICOLO 19
(Pagamenti)
1. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di
accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall’accertamento della regolarità contributiva e,
laddove previsto, fiscale e soggetto agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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PARTE SECONDA
ARTICOLO 20
(Acquisizione di forniture e di servizi)
1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione di
forniture e servizi in economia, ai sensi dell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto
all’articolo 7 del presente regolamento, è disposto con determinazione del Responsabile di Servizio a
contrarre, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. Il Responsabile di Servizio con la determinazione anzidetta attesta, inoltre, che al momento dell’avvio
della procedura, non sono attive convenzioni Consip spa per la fornitura o il servizio che si intende acquisire,
oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza
economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze
motivate dell’ente all’acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, nel rispetto di quanto previsto al
precedente articolo 9.
ARTICOLO 21
(Determinazione a contrarre)
1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia
tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18
agosto 2000, n. 267, indica:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) la forma del contratto;
d) le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
f) il valore economico presunto;
g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
h) se del caso, i prezzi delle convenzioni Consip per beni e servizi.
3. L’atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra
organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori.
In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ARTICOLO 22
(Acquisizioni con categorie protette)
1. I soggetti di cui al presente articolo, affidatari di forniture di beni e servizi in economia, possono essere
individuati tra le cooperative sociali, iscritte all’apposito albo regionale, che svolgono attività industriali,
commerciali o di servizi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381 e s.m.i e nel rispetto dell’articolo 5 della medesima legge.
ARTICOLO 23
(Esecuzione forniture e servizi)
1. L’esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento
o del direttore dell’esecuzione del contratto ove nominato.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all’appaltatore, il Responsabile di Servizio
competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione ove
nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il
Responsabile di Servizio ha facoltà di iniziare una nuova procedura di assegnazione in economia di tutto o
parte dell’intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3.Il Responsabile di Servizio competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto
privato per la tutela dell’Ente stesso.
4. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto,
alla consegna della fornitura o all’esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui
all’articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto
di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.
ARTICOLO 24
(Operazioni di collaudo)
1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare
esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal
direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal Responsabile di Servizio destinatario della
fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall’operatore
economico fornitore.
2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la
regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile
del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del Responsabile di
Servizio destinatario della fornitura e del servizio.
3. Il responsabile del procedimento o il direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il
Responsabile di Servizio destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle
prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente
conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a
seguito di limitati interventi dell’appaltatore, salvo l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, il Responsabile di Servizio competente, su motivata proposta del responsabile del
procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata
riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell’operatore economico fornitore.
7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non
esonerano l’operatore economico da responsabilità.
ARTICOLO 25
(Disposizioni per i servizi di cui all’allegato IIB)
1.Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche all’acquisizione dei
servizi elencati all’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici e contenuti nell’elenco di cui all’Allegato 1 al
presente Regolamento.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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PARTE TERZA
ARTICOLO 26
(Esecuzioni lavori)
1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’esecuzione di lavori in
economia, con riferimento all’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da
203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all’articolo 7, avviene sulla base degli atti
di programmazione dell’Ente ed è disposto con determinazione del Responsabile di Servizio a contrarre, ai
sensi dell’art. 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 27
(Disposizioni per i servizi tecnici)
1. I servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria previsti all’art. 2 dell’Allegato 1 al presente regolamento, il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262 del Regolamento di
esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere
affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 267, comma 10, dello stesso
Regolamento, attraverso il rispetto delle modalità previste al precedente articolo 8.
:
2. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono
essere affidati con le procedure di cui all’articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della
Parte III, del medesimo Codice, a cura del CUA nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 8.
3. L’attività di direzione dei lavori è affidata, qualora l’Ente non sia in grado di espletarla con proprio
personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 130 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare, nell’ordine, ai seguenti soggetti:
- altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267;
- il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;
- altri soggetti scelti con le procedure di cui al precedente comma 2.
4.I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura del
cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di
servizio.
5.Il collaudo, ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, nell’ipotesi che l’organico dell’Ente
presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità
necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all’articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.
6. Per i servizi tecnici oggetto del presente articolo l’Ente può, in alternativa alle procedure qui elencate,
ricorrere alle Società in house dell’Ente, dotate di idonea specializzazione.
ARTICOLO 29
(Piani di sicurezza)
1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il
piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9
aprile 2008, n.81.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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ARTICOLO 30
(Lavori d’urgenza)
1.In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza,
questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.
2.Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all’uopo incaricato, corredato da
una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al Responsabile di Servizio competente
per l’autorizzazione ad eseguire l’intervento.
3.Le modalità di affidamento dei suddetti lavori avvengono nelle modalità previste dal precedente art. 8.
ARTICOLO 31
(Lavori di somma urgenza)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il
tecnico all’uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo 35 e
all’immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Per i lavori di importo
compreso tra 40.000 e 200.000 euro il responsabile del procedimento è assegnato funzionalmente al CUA,
con le modalità previste dal regolamento di organizzazione del CUA a cui si rimanda.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.
3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l’affidatario.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione
dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al
Responsabile di Servizio competente per l’approvazione dei lavori e la copertura della spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l’approvazione, il responsabile del procedimento provvede all’immediata
sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
ARTICOLO 32
(Perizia suppletiva per maggiori spese)
1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l’esecuzione dei
lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al Responsabile di Servizio
competente una perizia suppletiva per chiedere l’autorizzazione sull’eccedenza della spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto degli
oneri fiscali.
ARTICOLO 33
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)
1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del
procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di
fornitura, sulla base delle relative fatture;
b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli
stipendi.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante
l’apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera,
eventualmente assunta, con quanto fatturato.
ARTICOLO 34
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)
1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal responsabile
del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel
quaderno d’oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su
presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla
base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto,
ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell’atto di accertamento di regolare esecuzione dei
lavori.
2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall’articolo 203 all’articolo 209
del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.
3. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita
dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori,
quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.
4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall’accertamento della regolarità contributiva e,
laddove previsto, fiscale.
ARTICOLO 35
(Certificato di regolare esecuzione lavori)
1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri
fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante
apposizione del visto sulla fattura.
2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei
lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal
responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall’operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 237 del
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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PARTE QUARTA
ARTICOLO 36
(Entrata in vigore e abrogazioni)
1. Il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
n. 69 del 30 novembre 2011 è abrogato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte
del Consiglio del Comune di Rignano sull'Arno.
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
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ALLEGATO 1 – TIPOLOGIE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DA AFFIDARE IN ECONOMIA
A- TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI
1. In relazione alle esigenze dell’Ente, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:
a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di
arredamento e suppellettili per uffici e servizi istituzionali;
b) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e
di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di
attrezzature varie, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli e sistemi di
difesa passiva e materiali elettrici;
c) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
d) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia
elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
e) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d’ufficio; acquisto e
manutenzione apparati di telesoccorso;
f) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle
infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali
diversi, acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
g) stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per
l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari, sussidi
pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e
digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento,
legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo,
fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e
formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di
consumo e pezzi di ricambio;
h) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
i) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto
informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
l) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
m) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove; spese per la partecipazione e
l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il
servizio di guide ambientali e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi
didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte
nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la
certificazione aziendale;
n) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con
relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
o) spese per servizi di lavoro interinale; spese perla partecipazione e lo svolgimento, di corsi di
preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l’organizzazione di
corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per
corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
p) polizze di assicurazione e fideiussioni;
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q) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di automezzi, veicoli, macchine operatrici necessarie per il
normale svolgimento dei compiti istituzionali, materiale ed attrezzature per soccorso; acquisto,
manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l’espletamento dei
servizi di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti ed altro
materiale;
r) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di
lavoro; acquisto di dispositivi di protezione individuale;
s) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le
telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti;
materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi
ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; noleggi
impianti luce;
t) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi
telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e
per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
u) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa
origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza
concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà sia di cui spetta la gestione perché appartenenti al
demanio regionale;
v) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali
da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri
assistenziali di pronto intervento;
z) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o
negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
aa) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
bb) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto
medesimo;
cc) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
dd) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e
del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
ee) acquisizione di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti
nell’ordinaria amministrazione delle funzioni del Comune.
2. L’acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall’oggetto del
servizio e della fornitura, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti
casi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile
imporre l’esecuzione nell’ambito del medesimo contratto;
c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
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d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le
persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.
B. SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA
1. In relazione alle esigenze dell’Ente, sono eseguite in economia le seguenti forniture di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria:
- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e
coordinamento;
- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
- direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico
e controlli.
C - TIPOLOGIA LAVORI IN ECONOMIA
1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, i seguenti
lavori nei limiti e secondo le tipologie di cui all’art. 125, comma 6, del Codice:
a) manutenzione straordinaria ed ordinaria, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e
di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali;
b) Riparazione di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati, purché l'esigenza dell'esecuzione
degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le
forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006.
c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori finalizzati a rimuovere condizioni
di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi
imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da
eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. a).
e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
•
scavi,
•
demolizioni,
•
prove penetrometriche,
•
sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
•
realizzazione di campioni e d interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del
bene interessato alla progettazione,
•
stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate tipologie di lavori rientranti nelle
categorie di cui al precedente punto 1:
a) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei
locali;
- adeguamento alle norme di sicurezza statica, impiantistica e di prevenzione incendi nonché di
contenimento dei consumi energetici
b) per il servizio delle strade:
- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
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- la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei
tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento,
la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della
segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, alle aiuole spartitraffico, collegamenti
pedonali;
- lo sgombero della neve;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
c) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
- manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non
compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori,
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
d) interventi relativi alla sistemazione di opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie:
- riordino delle acque superficiali, ripulitura degli alvei, interventi estensivi di ripulitura e msistemazione delle
pendici;
- sistemazione degli alvei mediante briglie, muri a retta, gabbionate;
- ripristino frane ed altri interventi estensivi;
- sfalcio erbe infestanti;
- risagomatura e consolidamento degli argini di terra;
- valorizzazione floro-faunistica, paesaggi ed aree verdi:
- realizzazione e manutenzione di percorsi per l'osservazione ed escursionistici;
- interventi di ripristino ambientale;
e) per il servizio in genere dei lavori pubblici:
- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;
- l’innaffiamento, il taglio dell’erba dei cigli e delle scarpate stradali, potature alberi;
- la manutenzione dei cimiteri;
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica mincolumità;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emanate
dagli organi competenti;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi
d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
3. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 197 e
successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000, al netto
degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.
4. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può
superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.
5. I costi relativi alla sicurezza, di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla
determinazione dei limiti sopra riportati.
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