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Visualizza - Consulenti del Lavoro di Como
Ordine Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale di Como Via Giulini, 10 - 22100 Como Tel. 031.270384 - Fax 031.261013 Indirizzo e-mail: [email protected] Indirizzo PEC: [email protected] Codice Fiscale: 80011300136 Como, 30 aprile 2015 Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine Provinciale di Como Loro Sedi __________________________________________________________________ Ai Sigg. Praticanti iscritti nel Registro Provinciale di Como Loro Sedi __________________________________________________________________ Oggetto: nuova disciplina del tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. La presente per ricordare che dal 01/01/2015 è in vigore il nuovo Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23/10/2014 a seguito del parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il nuovo Regolamento recepisce le novità introdotte dalla riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, ed al D.P.R. 137/2012. Nell’invitare Tutti ad una attenta lettura delle nuove disposizioni (allegate in copia), si evidenziano di seguito le principali novità rispetto alla precedente disciplina: • il periodo di tirocinio può essere svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro iscritto all’Albo da almeno cinque anni (anzichè due) che operi come libero professionista e che sia in regola con gli obblighi della formazione continua (non è più possibile svolgere il tirocinio presso un Soggetto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili); • il numero massimo di Praticanti che è possibile ammettere contemporaneamente alla frequenza dello studio è pari a tre (anziché due); • i Praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare; • il tirocinio può essere interrotto per un massimo di nove mesi per giustificati motivi (servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari disabili, gravi problemi di salute) ovvero per un massimo di tre mesi senza giustificati motivi; interruzioni per eventi diversi o per periodi superiori determinano l’inefficacia del periodo di tirocinio già compiuto; • il Professionista ospitante deve corrispondere al Praticante un rimborso spese (forfetariamente concordato) dopo i primi sei mesi di tirocinio; • i primi sei mesi di tirocinio possono essere svolti in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea necessaria per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro a seguito di convenzioni tra i Consigli Provinciali dell’Ordine e le università; • i Praticanti devono sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite, organizzata dai Consigli Provinciali durante il periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla; • il certificato di compiuta pratica (rilasciato dal Consiglio Provinciale dopo la conclusione del periodo di tirocinio) perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato; durante tale periodo il Praticante resta iscritto nel relativo Registro ai soli fini del monitoraggio. Restano confermate, tra le altre, le previsioni in materia di ammissione al tirocinio (titolo di studio), di durata del tirocinio (18 mesi), di iscrizione nel Registro dei Praticanti dell’Ordine Provinciale presso il quale è iscritto il Professionista affidatario, di trasferimento del Praticante presso altro studio professionale. Inoltre, e con riferimento agli aspetti di propria competenza, si comunica che lo scrivente Consiglio Provinciale: • ha previsto, per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, un contributo una-tantum di 150 € ed una quota di iscrizione di 240 €, entrambi da versare contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione; • ha deliberato di mantenere, quale strumento di valutazione del buon andamento del tirocinio, l’obbligo per i Praticanti di redigere una tesina teorico-pratica su un argomento rientrante tra le materie oggetto delle prove scritte dell’esame di Stato (diritto del lavoro e diritto tributario); la presentazione della tesina dovrà avvenire entro il 16° mese di tirocinio (e cioè almeno due mesi prima del termine del praticantato). L’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto. Il Presidente (Dott. Paolo Frigerio)