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C5721 - ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL/TELE

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C5721 - ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL/TELE
C5721 - ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL/TELE PAYROLL SERVICE
Provvedimento n. 11708
NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2003;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL LTD, pervenuto in data 23 gennaio 2003;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
ACCENTURE HR SERVICE INTERNATIONAL LTD (di seguito ACCENTURE HR) è una società di diritto inglese, facente
parte dell’omonimo gruppo, attiva nel settore della prestazione in outsourcing di servizi di gestione del personale e di supporto
alla funzione risorse umane delle imprese clienti.
Nel 2002, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal gruppo ACCENTURE è stato di circa 10,93 miliardi di euro.
Nello stesso anno, il fatturato complessivo realizzato in Italia è stato di circa 813 milioni di euro.
TELE PAYROLL SERVICE Spa (di seguito TESS) è una società attiva nella fornitura, alle società del gruppo Telecom, di servizi
di gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente, c.d. servizi di payroll. Il capitale sociale di TESS è
interamente detenuto da TELECOM ITALIA Spa (di seguito TELECOM).
Il fatturato realizzato in Italia da TESS nel 2001 è stato di circa 26,7 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
L'operazione comunicata consiste nell’acquisto da parte di ACCENTURE HR del 100% delle azioni costituenti il capitale sociale
di TESS, attualmente detenute da TELECOM. L’operazione include inoltre degli accordi accessori, incluso un patto di non
concorrenza. In particolare, le parti hanno previsto che [omissis]1.
III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE
L'operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione da parte di ACCENTURE HR del controllo di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento
CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva
disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello
nazionale dalle imprese interessate è superiore a 387 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza previsto dagli accordi tra le parti costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare
strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che tale patto sia limitato all’ambito
territoriale nazionale e abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data
di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza
superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore
dell’acquisizione2.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato interessato dall’operazione è quello della fornitura di servizi di payroll, vale a dire di servizi essenzialmente
incentrati sull’elaborazione e fornitura dei dati necessari per l’amministrazione del personale.
Sotto il profilo geografico, il mercato rilevante ha dimensione nazionale, in quanto la scelta degli utenti si indirizza
prevalentemente verso operatori che dispongono di organizzazioni presenti sul territorio nazionale. Peraltro,
1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
2 [Si veda la comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di
concentrazione (2001/C-188/03) con particolare riferimento al paragrafo 15 della stessa.]
l’organizzazione dei servizi di cui si discute deve essere informata alle normative nazionali che regolamentano gli
aspetti retributivi, contributivi e fiscali dell’amministrazione del personale3.
Su questo mercato, il cui valore totale, secondo le parti, ammonterebbe in Italia a circa (omissis), non è attualmente
attivo il gruppo ACCENTURE.
Tenuto conto del fatto che l’impresa acquirente non opera, né direttamente, né indirettamente, sul mercato rilevante
come sopra descritto, si può ritenere che l’operazione comunicata non sia idonea a mutare le condizioni concorrenziali
esistenti sul mercato stesso, poiché comporta esclusivamente la sostituzione di un operatore con un altro.
Alla luce di quanto precede, l'operazione comunicata non muta in maniera sostanziale l'assetto concorrenziale del
mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90,
la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
3 [Cfr. provv del 20 dicembre 2002, n. 11539, (C5615) BUSINESS SOLUTIONS – ANTEX AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE/HUMAN RESOURCES SERVICES, in Bollettino n. 51-52/2002.]
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