Quesito in merito ad un mutamento di destinazione d?uso abusivo
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Quesito in merito ad un mutamento di destinazione d?uso abusivo
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il Territorio Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza e Vigilanza Via L. Da Vinci - 67100 L’Aquila tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300 Prot. n. 7450/12 Rif. Prot. n. 2387 del 1.08.2012 Ns prot. n. 6415 /AM 66062 del 08.08.2012 L’Aquila, 4 ottobre 2012 Al Comune di Oricola Ufficio Tecnico Piazza Livio Laurenti 67063 Oricola (AQ) Oggetto: Quesito in merito ad un mutamento di destinazione d’uso abusivo. Riscontro. Con la nota indicata a margine, codesta Amministrazione Comunale ha formulato un quesito in relazione ad un mutamento di destinazione non autorizzato di un fabbricato sito in zona agricola, originariamente assentito come “ricovero attrezzi” ma di fatto utilizzato dal proprietario a fini residenziali, precisando che detto mutamento d’uso è avvenuto senza opere edilizie. Con riferimento a quanto sopra, alla luce delle previsioni contenute nella specifica normativa di piano del Comune medesimo - che in zona agricola consente la presenza di edifici residenziali solo in caso di famiglie coltivatrici, precisando che l’unità minima aziendale è di 50.000 mq (prescrizione più restrittiva rispetto all’art. 70 della L.R. n. 18/83) - codesta Amministrazione, avendo accertato l’assenza delle citate condizioni legittimanti e, quindi, la sussistenza dell’abuso quale intervento eseguito in totale difformità ex art. 6 della L.R. n. 52/89, comunica di voler procedere all’ordine di rimessa in pristino e chiede chiarimenti circa i successivi (eventuali) adempimenti da seguire in caso di inottemperanza da parte del proprietario. Nel riscontrare il contenuto della suddetta richiesta, corre preliminarmente l’obbligo di precisare che il presente parere viene rilasciato nell’ottica di fornire un contributo, giuridicamente orientato e discrezionalmente apprezzabile da codesta Amministrazione, finalizzato ad arricchire in termini assolutamente generali l’istruttoria delle procedure edilizie di diretta competenza, restando comunque le determinazioni afferenti il merito dei singoli casi concreti rimesse alla definizione ed alla responsabilità dei rispettivi uffici tecnici comunali. Venendo in medias res, va innanzitutto considerato che, come osservato dal giudice amministrativo, il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, “non costituisce una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l’Amministrazione verificare se esso abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona” (T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 2146/2012). In questo senso è orientata anche la giurisprudenza del Massimo Consesso di Giustizia Amministrativa, per la quale il mutamento è rilevante se avviene fra “categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico”, dovendosi in tal caso verificare la variazione del carico urbanistico (Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3586 del 19.06.2006). In altri termini, anche senza opere si configura una “trasformazione edilizia” quando la stessa sia produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 553914 del 14.10.2011; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11.02.2011, n. 468). Nella fattispecie all’esame la destinazione d’uso impartita al fabbricato parrebbe porsi “in insanabile contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente” (vedi, sul punto, T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sent. n. 230 del 09.05.1995), che richiamano, in senso peraltro più limitativo, la legislazione regionale vigente in tema di utilizzo dei suoli agricoli a fini residenziali. Parimenti, non può non rilevarsi come la nuova destinazione residenziale impartita al manufatto implichi il passaggio ad una autonoma categoria funzionale - con indubbio incremento del carico antropico dovuto alla presenza di persone stabilmente residenti nell’immobile - che lo strumento urbanistico (vedi art. 58, comma 1 delle N.T.A del P.R.G. Oricola) non ammette nella zona agricola “E1”, se non per la sola ipotesi della famiglia del titolare dell’impresa agricola. In ogni caso, il potere esercitato dall’Amministrazione locale nell’ordinare, una volta accertato l’abusivo mutamento d’uso funzionale in contrasto con le richiamate previsioni urbanistiche, la rimessione in pristino, deve intendersi finalizzato “a ristabilire le condizioni di idoneità oggettiva del fabbricato medesimo alla destinazione d’uso pregressa” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 25.07.2008, n. 2988). Quanto agli adempimenti da intraprendere in caso di mancata ottemperanza al suddetto ordine, appare utile rammentare che l’acquisizione di diritto dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, quale conseguenza dell’inerzia del proprietario responsabile dell’abuso, riguarda innanzitutto il “bene” o l’“opera” realizzata in totale difformità dal titolo abilitativo. Nel caso di illegittima variazione “funzionale”, quindi in assenza di opere, della destinazione di un immobile, l’aspetto determinante sotto il profilo urbanistico resta, in ogni caso, l’eliminazione dell’abuso e il ristabilimento di “una situazione eventualmente equivalente a quella legittima antecedente all’abuso” (Vedi, sul punto, T.A.R. Sicilia, Catania, sez, I sent. n. 4113 del 12.10.2010). Alla luce delle argomentazioni su esposte, si esprime l’avviso che la commisurazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva del mancato ripristino dello status quo non appare una soluzione coerente i principi generali fissati dalla disciplina, sia statale che regionale, in tema di repressione degli abusi edilizi. E’ appena il caso di evidenziare che l’irrogazione della sanzione pecuniaria in conseguenza del mancato ripristino dello stato dei luoghi o della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione - contemplate, rispettivamente, dagli articoli 33, comma 2 D.P.R. n. 380/01 per gli intereventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità e dall’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/01 per interventi eseguiti in parziale difformità – non sembra applicabile, neppure in via analogica, all’ipotesi all’esame, trattandosi di specifica misura dettata dal legislatore statale in relazione a due fattispecie che da quest’ultima si differenziano per tipologia di intervento e gravità dell’abuso. Considerata la particolare natura dell’abuso medesimo e in assenza di una specifica disciplina regionale del cambio di destinazione d’uso si ritiene, nel rispetto delle modalità fissate dal legislatore regionale per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia, che alla circostanza di specie debba applicarsi la procedura delineata dall’art. 10 della L.R. n. 52/89 che individua le regole generali per la repressione degli abusi. Distinti saluti. Il Responsabile dell’Ufficio (Avv. Marianna Cerasoli) Il Dirigente del Servizio ( Avv. Stefania VALERI)