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Dal Decreto Sviluppo al Decreto Destinazione Italia con i MINI

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Dal Decreto Sviluppo al Decreto Destinazione Italia con i MINI
Dal Decreto Sviluppo al Decreto Destinazione Italia
con i MINI BOND per il rilancio delle PMI Italiane
- un’alternativa alla crisi di Mario Gabbrielli, Davide D’Affronto, Rossana Bellina, Paolo Chiappa
1.
INTRODUZIONE – PMI e quadro italiano
Nell’ambito delle recenti misure adottate per la crescita e lo sviluppo economico dello
Stato con il Decreto Sviluppo 1, il Decreto Sviluppo bis 2 e il Decreto Destinazione Italia 3, è
stato introdotto un pacchetto di disposizioni volte a rafforzare le forme di finanziamento a
medio e lungo termine alternative o complementari a quelle bancarie per le piccole e
medie imprese (PMI).
In particolare tali interventi legislativi sono volti ad accrescere la capacità delle società di
capitali non quotate di media e piccola dimensione di attrarre finanziamenti per la propria
attività corrente e straordinaria attraverso l’emissione di titoli di debito a breve termine (le
cambiali finanziarie) e a medio e lungo termine (titoli obbligazionari).
Si tratta conseguentemente di misure urgenti e strutturali finalizzate a stimolare la crescita,
rafforzare la competitività, la ripresa della domanda ed il dinamismo imprenditoriale.
Per capire le ragioni che hanno spinto il legislatore a tali interventi normativi e la portata
degli stessi, è opportuno comprendere il contesto economico e sociale in cui tali misure
sono state adottate.
Il quadro italiano presenta infatti un sistema produttivo caratterizzato per il 94,6% da
imprese con meno di 10 dipendenti, in media sottocapitalizzate e con una struttura di
governance spesso familiare, posizionandosi in tal modo, in soli termini di PMI, al primo
posto nell’Unione Europea superando la media comunitaria pari al 92,2% 4.
La disponibilità di capitale di rischio per investimenti nella fase iniziale è molto più limitata
per le PMI italiane promettenti rispetto a quelle di altri Paesi dell’UE 5. Per quanto in
ripresa, risulta infatti ancora sotto utilizzato il mercato del capitale di rischio, con un basso
grado di apertura delle imprese all’ingresso del capitale e del management di terzi e il
mercato azionario permane poco frequentato dalle PMI 6.
Ciò ha di fatto obbligato le aziende a continuare a basare le proprie strategie di
finanziamento sul credito bancario 7, determinando un rapporto particolarmente stretto tra
la vita dell’impresa e la disponibilità del sistema bancario a far fronte alle necessità
finanziarie.
1
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge con modificazioni il 7 agosto 2012.
Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge con modificazioni il 17 dicembre 2012.
3
Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e che dovrà essere convertito in legge dalle Camere nel rituale termine
di sessanta giorni.
4
Scheda Informativa Small Business Act for Europe (SBA) 2012 Italia – European Commission.
5
Ibidem.
6
Cfr. R. Calugi e G. Paglietti, “I mini-bond - Istruzioni per l’uso”.
7
In termini di risorse finanziarie delle nostre imprese, due terzi sono infatti di origine bancaria; così R. Calugi e G.
Paglietti, “I mini-bond - Istruzioni per l’uso”.
2
Il finanziamento alle imprese da parte delle banche nel corso degli ultimi anni, anche con
l’effetto collaterale della crisi che ha colpito i mercati e l’economia in generale, ha subito
una significativa contrazione: da un’indagine svolta da Banca Centrale Europea 8, presso
un campione di imprese nel corso del 2013 è emerso che, in media, oltre il 10% delle
imprese ha provato a chiedere prestiti alle banche ricevendone un rifiuto.
In tale contesto maggiori difficoltà incontrano le PMI italiane ad accedere ai finanziamenti
rispetto ai concorrenti europei: nel 2011 l’Italia ha registrato risultati inferiori alla media
dell’UE, nella misura del 13% rispetto al 15% della media europea 9.
Come emerge da un’analisi effettuata dalla Camera di Commercio di Milano 10, inoltre, tra il
2011 e il 2012, si è registrata un’inversione di tendenza nella dinamica del mercato in
conseguenza della quale le imprese italiane, che fino a quel momento sostenevano tassi
d’interesse sui prestiti mediamente inferiori alle realtà estere, dal 2012 si sono viste
applicare tassi superiori a quelli imposti ai loro concorrenti di oltre frontiera, andando così
a scontare un gap competitivo anche sotto il profilo del costo del credito.
Le dimensioni notevoli delle tradizionali emissioni obbligazionarie, i costi da sostenere e
una normativa fiscale penalizzante per le imprese non quotate hanno storicamente tagliato
fuori da questo canale di finanziamento le imprese di dimensioni piccole e medie, tanto da
renderlo quasi un segmento di nicchia.
Tale scenario ha determinato la necessità da parte del legislatore di intervenire con
importanti strumenti normativi e, sebbene il mercato obbligazionario non risulti essere
pienamente sviluppato, le recenti misure hanno prodotto effetti incoraggianti facendo
registrare nei primi 9 mesi del 2013 emissioni lorde di obbligazioni pari a 28 miliardi di euro
(contro i 24 del corrispondente periodo dell’anno precedente) e i 23 grandi ruppi industriali
che hanno emesso obbligazioni nel primo semestre hanno ridotto di circa il 13% il proprio
indebitamento bancario 11.
2.
Mercato obbligazionario: gli strumenti di finanziamento delle PMI
Per offrire alle aziende una risorsa di finanziamento complementare al canale bancario,
con il Decreto Sviluppo, il Decreto Sviluppo bis e, da ultimo, il Decreto Destinazione
Italia 12, il Governo ha definito una serie di agevolazioni fiscali e rimosso alcuni ostacoli
amministrativi per permettere anche alle imprese non quotate di accedere al mercato
obbligazionario attraverso tre strumenti: (i) le cambiali finanziarie, ossia strumenti di debito
a breve termine; (ii) le obbligazioni partecipative subordinate, ossia strumenti ibridi di
debito a medio lungo termine e (iii) i mini-bond, ossia strumenti di debito a medio lungo
termine.
2.1
Cambiali finanziarie
La definizione di cambiale finanziaria e le relative caratteristiche sono contenute
nella legge 13 gennaio 1994 n. 43 (come successivamente modificata dall’articolo
8
Cfr. Bollettino di agosto 2013 della Banca Centrale Europea.
Scheda Informativa Small Business Act for Europe (SBA) 2012 Italia – European Commission.
10
Cfr. R. Calugi e G. Paglietti, in “I mini-bond - Istruzioni per l’uso”.
11
Si evidenziano i dati riportati dalla Camera di Commercio di Milano per cui nel 2012 il mercato obbligazionario ha
rappresentato circa il 10% del totale dei mezzi finanziari delle imprese con un valore poco superiore ai 30 miliardi di Euro
e nel corso degli ultimi 5 anni meno di 30 grandi gruppi industriali hanno emesso obbligazioni (Cfr. R. Calugi e G.
Paglietti, “I mini-bond - Istruzioni per l’uso”).
12
Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e che dovrà essere convertito in legge dalle Camere nel rituale termine
di sessanta giorni.
9
32 del decreto legge n. 83 del 2012 e dall’articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre
2012 n. 179).
Si tratta di titoli di credito all’ordine emessi in serie, equiparati ad ogni effetto di
legge alle cambiali ordinarie e girabili esclusivamente con la clausola “senza
garanzia” o equivalenti.
Le stesse contengono, oltre alla denominazione di “cambiale finanziaria” e agli altri
elementi specificati dalla legge, l’indicazione dei proventi in qualunque forma
pattuiti.
Con riferimento alla durata di tali titoli, in precedenza era previsto che avessero una
scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di
emissione, mentre con il Decreto Sviluppo la durata è stata modificata, prevedendo
che gli stessi abbiano una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a
trentasei mesi dalla data di emissione.
Il Decreto Sviluppo ha altresì, da un lato, previsto che le cambiali finanziarie
possano essere emesse in forma dematerializzata tramite una società autorizzata
alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e,
dall’altro lato, ha previsto la possibilità che l’emissione sia assistita da garanzie.
Nell’ambito delle importanti novità apportate dal Decreto Sviluppo particolare
rilevanza assumono i vantaggi fiscali introdotti tra cui l’eliminazione dell’imposta di
bollo di cui al DPR 642/1972 per le cambiali dematerializzate e la deducibilità degli
interessi.
2.2
Obbligazioni partecipative subordinate
Le obbligazioni partecipative subordinate sono strumenti ibridi previsti dal Decreto
Sviluppo che consistono in titoli di debito con clausole di partecipazione agli utili e di
subordinazione 13.
Tali strumenti finanziari sono qualificati, sotto un profilo causale, dall’assolvere ad
una funzione di finanziamento, il cui rimborso non è tuttavia assicurato e sono
caratterizzati dall’assenza di diritti partecipativi di natura amministrativa.
La clausola di partecipazione, in particolare, regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato
economico dell’impresa emittente.
Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al
Tasso Ufficiale di Riferimento.
La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto
finanziatore entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio una somma commisurata
al risultato economico dell’esercizio in percentuale pari a quella indicata nel
regolamento dello strumento.
Per quanto riguarda la parte variabile, il Decreto Sviluppo bis ha, inter alia,
precisato che il parametro di riferimento è l’utile d’esercizio di cui alla voce 24 del
conto economico e che il rapporto tra obbligazioni partecipative e capitale sociale
13
Con riferimento alla subordinazione l’articolo 2411 del Codice Civile prevede che il diritto dell’obbligazionista al
rimborso del capitale e degli interessi può essere, in tutto o in parte, postergato alla soddisfazione dei diritti degli altri
creditori della società, rimanendo fermo il diritto prioritario al rimborso degli obbligazionisti rispetto ai soci. Al riguardo si
segnala, da un punto di vista fiscale, la circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 con cui l’Amministrazione Finanziaria si
era pronunciata in merito alla riconducibilità di tali titoli tra le obbligazioni “in quanto la clausola di subordinazione non
travolge il diritto del portatore del titolo ad ottenere il rimborso del capitale mutuato”.
deve tener conto anche al denominatore delle obbligazioni al fine di evitare che i
soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili.
Tali strumenti sono stati introdotti allo scopo di finanziare le start up, i turnaround
tecnologici o, in logica di restructuring, per il rilancio aziendale.
3.
I Mini-bond
3.1
Principali caratteristiche
I mini-bond sono titoli di credito, nello specifico obbligazioni, che possono essere
emessi da un’impresa non quotata, il cui principale obiettivo è quello di raccogliere
nuove risorse finanziarie, realizzando una diversificazione delle proprie fonti di
finanziamento a titolo di debito con conseguente attenuazione dei rischi connessi
alla forte dipendenza dai canali bancari.
I mini bond possono essere emessi da società di capitali, società cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE 14.
Si tratta di un valido
Raccomandazione 2003 / 361 / CE
canale di funding non
Emissione
necessariamente
Imprese
Parametri
mini bond
alternativo
ma
complementare
al
* organico inferiore a 250 dipendenti
sistema bancario. Gli
* fatturato annuo inferiore a 50 milioni di
SI
indici di liquidità e di Medie
euro oppure totale di bilancio annuo
struttura finanziaria
inferiore a 43 milioni di euro
delle
imprese
rappresentano infatti
* organico inferiore a 50 dipendenti
elementi
importanti Piccole
* fatturato annuo o un totale di bilancio
SI
nell’area
di
annuo inferiore a 10 milioni di euro
valutazione
del
bilancio
aziendale,
* organico inferiore a 10 dipendenti
nell’ambito
dei Micro
* fatturato annuo o un totale di bilancio
NO
modelli
di
rating
annuo inferiore a 2 milioni di euro
interno delle banche
e conseguentemente
sono in grado di migliorare le valutazioni del merito creditizio da parte del sistema
bancario.
Un’altra caratteristica degli strumenti in esame consiste nell’avere scadenza mediolunga, ciò consente, da un lato, un allungamento della durata media delle fonti di
finanziamento dell’impresa emittente e, dall’altro, una maggiore coerenza tra la
scadenza media dell’attivo patrimoniale e la durata media del passivo, con un
generale miglioramento degli indici di bilancio, i quali misurano la coerenza tra la
liquidità degli investimenti e il grado di esigibilità delle fonti di finanziamento 15.
Al fine di compiere un quadro esaustivo dei mini-bond è opportuno infine
considerare che l’emissione degli stessi comporta, da un lato, un aumento della
14
Nello specifico ai sensi dell’articolo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE si definisce “microimpresa” un’impresa
che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni
di Euro.
Da ultimo la Direttiva 2012/6/UE ha introdotto la definizione di “microentità” indicando le società che alla data di chiusura
del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: (i) totale dello stato patrimoniale 350.000 Euro;
(ii) importo netto del volume di affari 700.000 Euro; (iii) numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10.
15
Cfr. R. Calugi e G. Paglietti, “I mini-bond - Istruzioni per l’uso”.
trasparenza nei confronti degli investitori 16, nonché i costi legati all’analisi di
fattibilità dell’operazione e alla gestione dell’emissione potrebbero risultare maggiori
rispetto ad altre fonti di finanziamento ed infine che le tempistiche di attivazione
sono generalmente più ampie rispetto a quelle richieste per l’erogazione dei
finanziamenti bancari.
3.2
Il Decreto Sviluppo e il Decreto Sviluppo bis
Le obbligazioni sono disciplinate dal Libro V, Titolo V, Sezione VII del Codice Civile,
artt. 2410-2422.
Si ricorda che le obbligazioni, a differenza delle azioni che attribuiscono la qualità di
socio e vengono emesse a fronte del conferimento di capitale di rischio, le
obbligazioni incorporano un’operazione di finanziamento in forza della quale il
sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una
remunerazione pattuita che può consistere in un interesse annuo o anche nel
disaggio tra il valore nominale di rimborso e il prezzo di emissione.
In particolare l’art. 2412 del codice civile stabilisce dei limiti all’emissione di
obbligazioni stabilendo al comma 1 che “La società può emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”. Tale limite “può
essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono sottoscritte da
investitori professionali.” 17.
Nella previgente normativa le disposizioni sopra enunciate potevano essere
disapplicate esclusivamente in caso di emissioni di obbligazioni da parte di società
le cui azioni fossero quotate.
Il Decreto Sviluppo ha esteso la possibilità di emettere obbligazioni superiori al
doppio del patrimonio netto a tutte le società non quotate (diverse dalle banche e
dalle microimprese) che “emettono obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione” 18.
Da un punto di vista civilistico si tratta di una delle principali novità introdotte dal
Decreto Sviluppo, in quanto elimina il vincolo legale che impediva di fatto alle
imprese non quotate di emettere obbligazioni per un ammontare sufficiente a
finanziare progetti di sviluppo e crescita.
La legge di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 ha inoltre
eliminato alcuni requisiti previsti dal testo originario, tra cui la necessaria presenza
di uno sponsor (che poteva essere una banca, un’impresa di investimento, una
SGR, una SICAV con succursale in Italia, una società di gestione armonizzata) con
il ruolo di assistere e supportare l’impresa emittente nella gestione della procedura
di emissione, nonché la certificazione dell’ultimo bilancio da parte di un revisore
contabile o di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili ed
infine ha eliminato il necessario collocamento presso investitori qualificati.
16
Si rende infatti necessario ampliare la disclosure sui bilanci e sui progetti che si intendono finanziare e sui risultati che
si intendono raggiungere. Gli investitori coinvolti potrebbero avere l’esigenza di predisporre due diligence sull’impresa
emittente da finanziare che terrà conto del settore di attività, della corporate governance, delle strategie, della struttura
del capitale etc.
17
Cfr. art. 2412 comma 2 del codice civile
18
Cfr. art. 32, comma 6 del Decreto Sviluppo.
Nell’ambito del Decreto Sviluppo e del Decreto Sviluppo bis sono state previste
peraltro una serie di agevolazioni fiscali. Riservandoci un approfondimento al
successivo paragrafo 4 (La disciplina fiscale), se ne riporta di seguito una sintesi:
3.3
(A)
la deducibilità degli interessi passivi, secondo le medesime regole previste
per le società quotate, con riferimento ai titoli quotati sui mercati
regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero a quelli
sottoscritti da investitori qualificati che non detengono più il 2% del capitale;
(B)
l’esenzione della ritenuta alla fonte sui proventi corrisposti su titoli negoziati
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati
membri dell’UE o di Paesi compresi nella white list 19, al fine di evitare una
doppia imposizione; e
(C)
la deducibilità dei costi di emissione.
L’emissione dei mini-bond
Le emissioni basate su questi strumenti sono iniziate nel novembre 2012, anche se
solo di recente lo strumento ha iniziato a diffondersi presso le PMI.
Le fasi principali verso l’emissione di mini-bond da parte di società non quotate
nell’ambito di un’operazione che ne preveda la ammissione alla negoziazione sul
segmento professionale del Mercato ExtraMOT denominato “ExtraMOT PRO”,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, sono:
•
emissione dei mini-bond da parte della società emittente subordinatamente
all’assolvimento degli adempimenti normativi e regolamentari;
•
ammissione dei mini-bond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO;
•
immissione dei mini-bond nel sistema di gestione accentrata presso Monte
Titoli.
(A)
Emissione dei mini-bond
Fasi ed aspetti
S.r.l.
Statuto
S.p.A.
Delibera
19
S.r.l.
previsioni necessarie:
• possibilità di emettere titoli di
debito;
• l’organo competente a deliberare
l’emissione dei titoli di debito,
eventuali limiti, modalità e quorum.
salvo diversa previsione statutaria,
l’organo competente a deliberare
l’emissione di obbligazioni è l’organo
amministrativo.
Contenuto:
Vale a dire paesi inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del T.U.I.R., che
consentono un adeguato scambio di informazioni.
•
•
Se la società emittente
è una società a
responsabilità limitata,
lo
statuto
deve
•
prevedere la possibilità
per la società di
S.p.A. delibera da iscrivere presso il registro emettere titoli di debito
nonché
indicare
S.r.l.
delle imprese competente.
l’organo competente a
deliberare in merito
da istituire “libro delle obbligazioni”.
Libro
S.p.A.
all’emissione dei titoli
obbligazioni
di debito e gli eventuali
da istituire “registro dell’emittente”.
Registro
limiti, le modalità e le
S.r.l.
emittente”
maggioranze
Contenuto:
necessarie
per
la
• ammontare mini-bond emessi;
decisione. Qualora la
• ammontare mini-bond estinti;
S.r.l.
• nominativo titolari mini-bond (in società emittente sia
S.p.A.
caso di titoli nominativi);
una società per azioni
• trasferimenti e i vincoli relativi ai non è necessario che
mini-bond.
lo statuto preveda la
Regolamento
Contiene termini e condizioni relativi ai
possibilità
per
la
prestito
mini-bond.
società
di
emettere
Da stipularsi tra l’emittente e il
Contratto
sottoscrittore.
titoli di debito e, se non
sottoscrizione
c’è diversa previsione
statutaria, l’organo competente a deliberare l’emissione di obbligazioni è l’organo
amministrativo.
S.p.A.
emissione mini-bond;
ammissione
mini-bond
alla
negoziazione
sul
Segmento
ExtraMOT PRO;
conferimento poteri di esecuzione
delibera.
L’organo competente delibera in merito all’emissione dei mini-bond, all’ammissione
degli stessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO nonché al
conferimento dei poteri di esecuzione della delibera stessa.
Se la società emittente è una società per azioni, la delibera deve risultare da
verbale redatto da Notaio ed essere depositata e iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese competente. Diversamente, nel caso in cui la
società emittente fosse una società a responsabilità limitata, non è necessaria la
redazione del verbale in forma notarile.
Viene istituito dall’emittente il cosiddetto “libro delle obbligazioni”, nel caso di
società per azioni, ovvero il registro dell’emittente, nel caso di società responsabilità
limitata nel quale vengono indicate l’ammontare dei mini-bond emessi e di quelli
estinti, il nominativo dei titolari dei mini-bond (in caso di titoli nominativi) nonché i
trasferimenti e i vincoli relativi ai mini-bond.
I termini e le condizioni relativi ai mini-bond sono inclusi in un “regolamento del
prestito” che contiene inter alia (i) le caratteristiche dei mini-bond, quali la natura, la
forma, l’importo, il valore nominale e i limiti di circolazione; (ii) le modalità di
pagamento degli interessi e di rimborso del capitale; (iii) i diritti dei titolari dei minibond e (iv) gli obblighi dell’emittente (ove necessario).
L’emittente e il sottoscrittore stipulano un contratto di sottoscrizione con cui
vengono convenute le modalità, le condizioni e i termini di sottoscrizione.
L’incarico di svolgere tutte le attività relative, tra l’altro, ai pagamenti dovuti
all’emittente in favore dei titolari dei mini-bond viene conferito a una banca da parte
dell’emittente. Quest’ultimo consegna inoltre al sottoscrittore all’atto di emissione e
sottoscrizione dei mini-bond alcuni certificati, quali il certificato di solvenza
sottoscritto dal legale rappresentate della società volto ad attestare la solvenza
della società, il certificato di vigenza rilasciato dalla competente camera di
commercio, che attesta assenza di procedure di insolvenza nei confronti della
società, e il certificato fallimentare rilasciato dalla competente sezione del tribunale
fallimentare che attesti l’assenza di procedure di insolvenza in capo alla società.
(B)
Ammissione mini-bond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO
Dall’11 febbraio 2013 Borsa Italiana ha attivato il Segmento Professionale
ExtraMOT PRO dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie,
strumenti partecipativi e project bond e altri titoli di debito (tra cui i mini-bond).
Il nuovo segmento è nato per offrire alle PMI un “mercato nazionale flessibile,
economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità e i benefici fiscali derivanti” 20
dal Decreto Sviluppo, che ha eliminato i principali vincoli normativi all’acceso al
mercato dei capitali da parte delle società italiane non quotate, mediante
l’emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, introducendo gli stessi benefici
legali e fiscali validi per le società quotate.
ExtraMOT PRO, inoltre allinea l’offerta di Borsa Italiana a quella di altre borse
europee, come Luxembourg Stock Exchange e Irish Stock Exchange, consentendo
alle imprese italiane di quotare i propri strumenti finanziari di debito su un mercato
nazionale supportato da un’ampia rete di intermediari connessi alla piattaforma di
negoziazione.
Sul mercato ExtraMOT PRO al mese di dicembre 2013 erano trattati 23 strumenti
(di cui 7 con caratteristiche tipiche mini-bond e 1 cambiale finanziaria a cui si
aggiungono 4 mini-bond di società finanziarie) gli emittenti sono 18, di cui 10 con
fatturato non superiore ai 50 milioni di euro.
In conformità al regolamento del mercato ExtraMOT emanato da Borsa Italiana, ai
fini dell’ammissione è necessario che l’emittente rispetti, prima e dopo
l’ammissione, un serie di adempimenti volti a preservare il corretto funzionamento
del mercato.
La società emittente deve redigere un prospetto conforme alle disposizioni
applicabili del Regolamento europeo n. 809/2004, ovvero un documento di
ammissione alla negoziazione contenente le informazioni indicate nelle linee guida
del Regolamento ExtraMOT.
Nello specifico è prevista la facoltà per la società emittente di redigere il prospetto
secondo gli schemi del Regolamento europeo “Prospetto” n. 809/2004
conformemente agli Allegati VII, VIII, IX, XIII; si tratta del documento che viene nella
prassi maggiormente utilizzato dalle società medio-grandi che effettuano emissioni
pubbliche di bond per importi minimi di duecento milioni di Euro.
La società emittente potrà altrimenti optare per il documento di ammissione redatto
secondo le linee guida del Regolamento ExtraMOT che, salvo diversa indicazione
di Borsa Italiana, deve indicare alcune informazioni minime. Tra queste, nello
specifico, devono essere indicate le persone con ruoli di responsabilità in azienda, i
fattori di rischio, le informazioni sull’emittente, la struttura organizzativa, i principali
azionisti, le informazioni riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’emittente (ovvero l’ultimo bilancio), le informazioni riguardanti
gli strumenti finanziari, l’ammissione alla negoziazione e le modalità di
20
www.borsaitaliana.it
negoziazione. Questo strumento viene generalmente scelto dagli emittenti di più
piccole dimensioni con emissioni al di sotto dei trenta milioni di Euro oppure in caso
di private placement.
L’emittente deve inoltre
richiedere
l’assegnazione
del
codice ISIN alla Banca
• ridefinizione del sistema di comunicazione verso l’esterno;
d’Italia ed è tenuto a
• convocazione CdA ed Assemblea dei Soci per approvazione pubblicare e depositare i
delle relative delibere ed assegnazione procure e poteri;
propri bilanci (anche
• monitoraggio periodico degli andamenti con analisi degli consolidati
ove
scostamenti ed individuazione di eventuali azioni correttive;
disponibili) relativi agli
due
esercizi
• implementazione di un adeguato sistema di reporting e tableau ultimi
de bord;
annuali, di cui almeno
sottoposto a
• predisposizione di un business plan con relativa analisi dei l’ultimo
revisione contabile da
fabbisogni finanziari;
parte di un soggetto
• valutazione dell’efficacia dei propri sistemi di pianificazione e
terzo
(Società
di
controllo di gestione.
Revisione o soggetto
iscritto all’Albo dei revisori contabili) indipendente ed esterno all’emittente ai sensi
del Decreto Legislativo n. 39 del 27/1/2010 (salvo diversa normativa di settore
applicabile).
Aspetti da curare – Si può fare di più?
• verifica dell’adeguatezza patrimoniale;
Al fine di richiedere l’ammissione dei mini-bond alla negoziazione sul Segmento
ExtraMOT PRO, l’emittente (o un operatore aderente al mercato previo consenso
dell’emittente) redige l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente,
sulla base di un modello fornito da Borsa Italiana cui devono essere allegati i
documenti richiesti.
L’emittente deve inoltre sottoscrivere un contratto con uno SDIR (Sistema di
Diffusione delle Informazioni Regolamentate) autorizzato e iscritto nell’elenco
tenuto dalla Consob ai fini degli obblighi di informativa dell’emittente ovvero in
alternativa l’emittente può optare per la pubblicazione della relativa informativa sul
proprio sito internet.
L’emittente dovrà quindi pubblicare il prospetto o il documento di ammissione alla
negoziazione.
Borsa Italiana verifica la sussistenza delle condizioni richieste ai fini
dell’ammissione alle negoziazioni e dell’avvenuto accentramento dei mini-bond
presso Monte Titoli ed entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di ricezione della
richiesta di ammissione alla negoziazione pubblica l’avviso di avvenuta ammissione
dei mini-bond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO.
Le negoziazioni hanno inizio dal secondo giorno di mercato aperto successivo alla
data di pubblicazione di detto avviso.
Successivamente alla pubblicazione da parte di Borsa Italiana dell’avviso di
avvenuta ammissione dei mini-bond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT
PRO, l’emittente è tenuto a pubblicare le seguenti informazioni:
(i)
il bilancio annuale sottoposto a revisione contabile, senza indugio e in ogni
caso non oltre sei mesi dalla conclusione dell’anno finanziario cui è riferito;
(ii)
ogni informazione relativa all’emittente che possa avere un impatto sul
prezzo dei mini-bond ammessi alla negoziazione (informazioni cosiddette
price-sensitive);
(iii)
ogni modifica delle caratteristiche dell’emissione nonché delle modalità di
esercizio dei diritti dei titolari dei mini-bond;
(iv)
l’informativa tecnica relativa ai mini-bond, ossia le informazioni sul calcolo
degli interessi e l’eventuale rimborso anticipato dei titoli.
(C)
Immissione dei mini-bond nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli
Ai fini dell’immissione dei mini-bond nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli (che è il Deposito Centrale Titoli Italiano che svolge una funzione di
regolamento dei titoli) è necessario che l’emittente, qualora non ne sia già titolare,
provveda all’apertura di un “conto emittente” presso Monte Titoli, ovvero inoltri la
richiesta di ammissione alla gestione accentrata a Monte Titoli.
La procedura di accentramento presso Monte Titoli deve essere conclusa
dall’emittente prima che la Borsa decida definitivamente in merito all’ammissione
dei mini-bond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO.
4.
La disciplina fiscale
Come anticipato, la finalità degli interventi legislativi in esame è quella di ridurre i vincoli
normativi, civilistici e fiscali che finora hanno limitato il ricorso al mercato dei capitali
mediante l’emissione di strumenti di debito quale fonte di reperimento delle necessarie
risorse finanziarie, ulteriore e complementare rispetto al sistema bancario e alla raccolta
presso i soci.
Infatti nonostante la riforma del diritto societario, attuata con il decreto legislativo 17
gennaio 2003 n.6, abbia ampliato la gamma degli strumenti cartolari di debito che le
imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali all’indebitamento e gli
adempimenti amministrativi richiesti finora dalla normativa di settore ne hanno di fatto
consentito la fruizione esclusivamente per le società le cui azioni sono negoziate nei
mercati regolamentati e per le banche.
L’intento del legislatore è quindi quello di ridurre sensibilmente la disparità esistente nella
disciplina civilistica e fiscale tra le società italiane con azioni quotate e quelle non quotate,
rendendo possibile anche a queste ultime l’emissione di strumenti di debito da destinarsi
ai mercati domestici ed internazionali, consentendo il tal modo alle PMI non quotate di
accedere in modo diretto anche ai mercati internazionali dei capitali.
Detto obiettivo è stato perseguito dal Decreto Sviluppo mediante, inter alia, la modifica
delle previgenti norme di deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni, delle
cambiali e titoli similari nonché del regime impositivo dei medesimi interessi in capo ai
sottoscrittori.
Come si vedrà nel prosieguo, le società non quotate potranno emettere titoli obbligazionari
e godere dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi
corrisposti sulle obbligazioni, mentre i benefici fiscali variano a seconda che i titoli o gli
strumenti finanziari siano quotati o non quotati.
Con la circolare n. 4/E del 6 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato e chiarito le
novità fiscali e, al fine di meglio far comprendere la novella normativa, ha effettuato
dapprima una ricognizione del regime fiscale previgente per poi passare ad illustrare le
novità apportate dal Decreto Sviluppo e dal Decreto Sviluppo bis.
Le novità fiscali ai fini delle imposte dirette sono di assoluto rilievo, tanto per le cambiali
finanziarie quanto per le obbligazioni e titoli similari, e riguardano, da un lato, il regime di
deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti e, dall’altro lato, il regime impositivo dei
proventi in capo ai sottoscrittori.
4.1
La deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti
Sulla base delle disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dall’articolo 32
del Decreto Sviluppo, gli interessi passivi erano deducibili, ai sensi dell’articolo 96
del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917, al netto di quelli indeducibili in modo assoluto, per effetto di specifiche
disposizioni applicabili in via prioritaria.
Per gli interessi derivanti da prestiti obbligazionari la normativa 21 prevedeva la
deducibilità degli interessi a condizione che al momento dell’emissione il tasso di
rendimento non fosse superiore:
(i)
al doppio del tasso ufficiale di riferimento applicato su obbligazioni e titoli
similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
inclusi nella cosiddetta white list 22 o collocati mediante offerta al pubblico ai
sensi della disciplina vigente al momento dell’emissione; e
(ii)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, applicato alle
obbligazioni e ai titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il tasso di rendimento effettivo al momento dell’emissione fosse stato
superiore ai limiti sopra descritti, gli interessi passivi eccedenti tali limiti sarebbero
stati indeducibili dal reddito d’impresa.
L’articolo 32, comma 8, del Decreto Sviluppo ha previsto che la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 115 della legge 549/1995 non si applica alle cambiali
finanziarie e alle obbligazioni e titoli similari al ricorrere di determinate circostanze.
Nello specifico, per le cambiali finanziarie e per le obbligazioni e titoli similari emessi
da società con azioni non quotate (diverse dalle banche e dalle microimprese) e
negoziati su mercati regolamentati, ovvero presso sistemi multilaterali di
negoziazione dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta white list, gli interessi passivi
sono deducibili ai fini IRES nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL),
secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 96 del DPR n. 917/1986.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che il requisito della quotazione deve essere
verificato al momento dell’emissione delle obbligazioni e dei titoli similari e delle
cambiali finanziarie, pertanto in caso di successivo delisting, ossia qualora in un
momento successivo all’emissione tali titoli perdano il requisito della quotazione,
continuerà ad applicarsi agli interessi e agli altri proventi derivanti dai titoli il regime
di deducibilità di cui all’articolo 96 del T.U.I.R..
Per le cambiali finanziarie e per le obbligazioni e titoli similari non quotati in questi
mercati o in questi sistemi multilaterali di negoziazione, gli interessi passivi sono
deducibili ai fini IRES nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) soltanto
21
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 115.
Vale a dire paesi inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del T.U.I.R., che
consentono un adeguato scambio di informazioni.
22
nell’ipotesi in cui i titoli siano detenuti da investitori qualificati 23, i quali non
detengono, direttamente o indirettamente 24, anche per il tramite di società fiduciarie
o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società
emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e
territori che consentano un adeguato scambio di informazioni al fine di garantire un
controllo da parte dell’amministrazioni finanziaria italiana.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, al fine della deduzione degli interessi
passivi dei titoli non quotati, è necessario che nella delibera di emissione e nel
prospetto di offerta dei titoli emessi o in altro documento equivalente, sia
espressamente previsto che i titoli possono essere sottoscritti da soci che
detengono più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente.
La società emittente inoltre deve acquisire un’apposita certificazione (scritta ed in
forma libera) nella quale il sottoscrittore o il successivo acquirente attesti di essere
un investitore qualificato, di non possedere più del 2% del capitale sociale o del
patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi dei titoli
sia residente in Italia o in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio
di informazioni.
Qualora siano soddisfatte queste condizioni, le società non quotate potranno
dedurre gli interessi passivi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo risultante
dall’ultimo bilancio approvato. Rimane ferma la restrizione alla deducibilità degli
interessi passivi per i titoli sottoscritti e detenuti da soggetti diversi e per le microimprese.
Laddove i predetti requisiti non venissero rispettati, l’eventuale indeducibilità si
applica soltanto pro quota in relazione agli interessi dei titoli detenuti dagli investitori
non qualificati o da soci che partecipano al capitale o al patrimonio in misura
superiore al 2% e/o agli interessi il cui beneficiario effettivo non sia residente in
Italia o in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni,
maturati durante il periodo di possesso, e non a tutti i titoli emessi.
4.2
Regime fiscale degli interessi per i sottoscrittori
Prima delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo e dal Decreto Sviluppo bis,
l’articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dall’art. 2, comma
13, del DL 138/2011) disciplinava la tassazione delle obbligazioni e titoli similari
emessi, in Italia e all’estero, da enti e società diversi dai grandi emittenti privati 25,
prevedendo che i proventi derivanti dal possesso di tali titoli erano assoggettati a
ritenuta nella misura del 20%.
Il Decreto Sviluppo ha esteso il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal
Decreto Legislativo n 239/1996 anche alle società per azioni con azioni negoziate in
sistemi multilaterali di negoziazione e alle società non quotate le cui obbligazioni e
titoli similari siano negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione.
La ritenuta di cui all’articolo 26 del DPR n. 600 del 1973 resta applicabile sugli
interessi dei titoli obbligazionari e titoli similari e cambiali finanziarie non quotati
23
Per gli investitori qualificati si intendono i soggetti individuati dall’articolo 100 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), vale a dire gli
investitori individuati dalla Consob con il Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007.
24
L’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di partecipazione indiretta ai fini del calcolo della percentuale si deve tener
conto del cosiddetto “effetto demoltiplicativo”.
25
Per tali si intendono le banche, le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e
Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta white list e gli enti pubblici trasformati
in società pe azioni.
emessi da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati ovvero
presso sistemi multilaterali di negoziazione.
Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo, l’imposta sostitutiva,
nella misura del 20%, si applica inter alia agli interessi ed altri proventi derivanti da:
(A)
cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da
società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati
ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione dei Paesi
dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo inclusi nella cosiddetta white list;
(B)
obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici
trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
(C)
cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari, emessi da società
diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 4.2(A), negoziati in
mercati regolamentati ovvero presso sistemi multilaterali di
negoziazione dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella cosiddetta
white list.
Con riferimento all’imposta sostitutiva importanti novità sono contenute nel decreto
“Destinazione Italia” 26 per le quali si rinvia al successivo paragrafo 5 (Mini bond in
continua evoluzione: il Piano “Destinazione Italia”).
4.3
Deducibilità dei costi di emissione
Merita infine di essere menzionata un’ulteriore agevolazione prevista dal Decreto
Sviluppo relativa alla deducibilità delle spese di emissione.
Per costi di emissione si intendono tutte le spese relative all’emissione delle
obbligazioni tra le quali possono essere annoverate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le commissioni da corrispondersi alla banca, le commissioni da
corrispondersi alle società che emettono il rating sull’emittente, le commissioni di
collocamento, i compensi per le prestazioni professionali e le altre spese legate
all’emissione.
In base al Decreto Sviluppo le spese di emissioni sono deducibili nell’esercizio in
cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, in
base al principio di cassa.
5.
Mini bond in continua evoluzione: il Piano “Destinazione Italia”
Con il Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 2013, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",
per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per
la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», sono state approvate misure volte a
rafforzare ulteriormente le forme di finanziamento a medio e lungo termine alternative o
complementari a quelle bancarie.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 24
dicembre 2013, e dovrà essere convertito in legge dalle Camere nel rituale termine di
sessanta giorni.
26
Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e che dovrà essere convertito in legge dalle Camere nel rituale termine
di sessanta giorni.
Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior rilievo per quanto qui
concerne che riguardano (i) la legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione, (ii) il privilegio
speciale ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario e (iii) l’imposta sostitutiva.
In particolare è stata estesa l’applicazione della legge n. 130 del 1999 sulla
cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari
sottoscritti – con l’eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili – dalle società
veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Come si evince dalla nota illustrativa al
decreto legge, questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento
operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari e ciò dovrebbe aumentare il
numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare le capacità di diffusione dei
mini-bond.
Nell’ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di
società, favorendone l’accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale
bancario, è stato esteso il privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio
dell’impresa previsto dall’articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli
articoli 2410 e seguenti, o 2483 del codice civile. Mediante l’inserimento del comma 1-bis
nell’articolo 46 del testo unico si permette all’impresa di utilizzare i beni destinati al proprio
processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti senza privarsi degli stessi.
Come si evince dalla nota illustrativa al decreto legge, il privilegio speciale costituirebbe in
tal modo “una garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali” quali l’ipoteca e il
pegno in quanto, da un lato, le imprese di dimensioni ridotte sono generalmente prive di
beni immobili di particolare valore e, dall’altro lato, lo “spossessamento è incompatibile con
la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo”.
Ai fini dell’applicazione del citato privilegio si è reso necessario modificare altresì il comma
2 dell’articolo 46 del testo unico, per apportare gli adattamenti della relativa disciplina in
caso di emissione di obbligazioni o titoli similari, prevedendo in particolare che nell’atto
con cui viene costituito il privilegio dovrà essere indicato “il sottoscrittore o i sottoscrittori di
tali obbligazioni o un loro rappresentante”. Al fine di favorire la circolazione di tali strumenti
è stata prevista la possibilità di nominare un rappresentante (security agent) dei titolari dei
titoli “per evitare di modificare le informazioni contenute nell’atto trascritto ai sensi
dell’articolo 1524, secondo comma del codice civile a seguito della circolazione degli
stessi”.
Con il Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 2013, recante le norme per l’avvio del piano “Destinazione Italia”, è stato
inoltre riformato il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo
termine assoggettati all’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15-20 del DPR 601/1973.
Con l’inserimento del nuovo articolo 20-bis nel medesimo DPR è stata estesa
l’applicabilità dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15-20 del DPR 601/1973 anche alle
modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché
ad essi accessori quali garanzie, surroghe e postergazioni e rendendone opzionale
l’applicazione. Ai sensi del comma 1, il regime dell’imposta sostitutiva si applica alle
garanzie “di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all’atto di
emissione delle obbligazioni o titoli similari (ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera c)
T.U.I.R.), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle
stesse nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni e alla modificazione o estinzione di tali operazioni.”.
L’imposta sostitutiva torna inoltre a recuperare la funzione agevolativa con cui era stata
concepita mediante la modifica degli articoli 15 e 17 del DPR 601/1073 che rendono tale
imposta opzionale.
Ai sensi del nuovo articolo 20-bis si prevede che l’opzione per l’imposizione sostitutiva sia
esercitata nella deliberazione di emissione e vengono individuati i soggetti passivi
dell’imposta, ossia gli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e
collocamento delle obbligazioni, ovvero, nel caso in cui non intervengano intermediari, le
società emittenti.
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