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Offerte agli iscritti FIRST CISL

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Offerte agli iscritti FIRST CISL
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Le nostre offerte
agli iscritti FIRST CISL
anno 2016
Aletheia Srl, Società di Servizi di First Cisl, ha ulteriormente ampliato e
migliorato il ventaglio di offerte, assicurative e non, studiate con i migliori
Partners e dedicate a tutti gli Iscritti First Cisl.
Vi invitiamo a visitare il sito www.aletheiastore.it per:
• ulteriori informazioni su prodotti e servizi disponibili;
• consultare e scaricare tutta la modulistica correlata;
• effettuare adesioni on-line;
• richiedere preventivi ed assistenza.
Sommario
pag. 3
Polizze assicurative
pag. 5
Polizza R.C. Cassieri / Uff.li Riscossione
pag. 7
Polizza R.C. Professionali
pag. 17
Polizza RCT Capofamiglia
pag. 21
Polizza RCT Sanitaria Previsalute
Per tutti gli iscritti FIRST CISL
POLIZZE
POLIZZE ASSICURATIVE
Polizze gratuite
Tutela Legale
•
•
Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura extracontrattuale
nell’ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura
contrattuale.
Massimale assicurato pro-capite: € 2.500,00 per sinistro/anno.
RC Capofamiglia
•
•
Garantisce tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi per le somme dovute a terzi a titolo di
risarcimento di danni conseguenti ad eventi accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata.
Massimale assicurato pro-capite: € 400.000,00 per sinistro/anno.
Polizze a libera adesione
•
•
Assicurazione per “ammanchi di cassa”
involontariamente commessi;
premio di polizza pro rata temporis.
RC Professionale
•
•
Retroattività 5 anni per tutti;
premio di polizza pro rata temporis.
Polizze varie
Accedendo al sito www.altheiastore.it sarà possibile trovare
soluzioni a tutte le esigenze assicurative:
• RCA (preventivi auto scontati fino al 58%);
• Polizza Casa;
• Infortuni;
• Salute, Rimborso Spese Mediche e LTC (Long Term
Care) ai migliori prezzi, grazie alla prestigiosa
convenzione Previsalute;
•
Vita.
3
Offerte per gli iscritti 2016
RC Cassieri
Polizza R.C. Cassieri
Polizza R.C. Professionale
Polizza Integrata (RC Cassieri + RC Professionale)
a libera adesione
•
Possono aderire alle suddette coperture assicurative esclusivamente gli Iscritti First Cisl.
•
La nostra offerta non prevede condizioni di accesso a tali polizze differenziate tra i lavoratori assunti a tempo
indeterminato e quelli assunti a tempo NON indeterminato.
•
I massimali proposti prescindono inoltre dalla categoria professionale di appartenenza dell’Assicurato
(Impiegato/Quadro Direttivo/Dirigente).
MODALITA’ DI ADESIONE
Ciascun singolo iscritto First/Cisl che intenda aderire alle suddette polizze di Responsabilità Civile, una volta scelta la
combinazione assicurativa più confacente alle proprie esigenze, è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. – Aletheia
Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia (via fax al n. 06/89164207, oppure per posta elettronica a:
[email protected]), unitamente a copia dell’avvenuto pagamento del premio assicurativo annuo o pro rata
temporis, mediante bonifico bancario a favore del C/C intestato a “Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio
Generali” avente codice IBAN:
IT 61 C 05584 03201 000000000584
la seguente modulistica disponibile on-line, debitamente compilata, datata e sottoscritta:
· modulo di adesione individuale;
· modulo di adeguatezza;
· informativa privacy.
Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile dalla Home Page del portale www.fiba.it - banner “Servizi agli Iscritti – Polizze –
Linea Professionale” e www.dircredito.info .
Si raccomanda di indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico sul modulo di adesione, per eventuali
comunicazioni.
La scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico avrà valenza di quietanza e, pertanto, non sarà necessaria alcuna e-mail
di conferma di copertura od invio di altra documentazione contrattuale.
Gli Assicurati ex Fiba potranno inoltre rinnovare con una procedura estremamente facilitata le polizze RC Cassieri e RC
Professionale in corso nell’anno 2015 (rinnovo tel quel). Le modalità saranno rese note con apposita mail che verrà inviata per
tempo a tutti gli Assicurati.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Dalle ore 00,00 del 1° gennaio 2016 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016, per coloro che aderiscono entro il 31 dicembre 2015.
Per coloro che aderiscono successivamente alla data del 31 dicembre 2015 la copertura partirà dalle ore 24 della data di
effettuazione del bonifico per il pagamento del premio e terminerà alle ore 24 del 31 dicembre 2016.
Non c’è alcuna scadenza per la sottoscrizione delle polizze in questione: l’adesione alle suddette coperture assicurative dopo il 31
gennaio 2016 comporterà un premio di polizza calcolato in pro rata temporis rispetto al premio annuo pro-capite riportato nel
modulo di adesione, come evidenziato nell’allegata “Tabella mensile premi”.
In caso poi di sottoscrizione delle polizze da parte di colleghe e colleghi che debbano fruire di congedi per maternità o per altre
casistiche particolari, si paga solo per i mesi in cui la copertura assicurativa è effettivamente necessaria.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare:
· Gilberto Crociani – cell. 393/9514637 – e-mail: [email protected]
· Alessandro Casini – tel.: 06/87809840 – e-mail: [email protected]
4
COSA GARANTISCE
L'Assicurato è tenuto indenne di quanto sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi
di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi
nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese
operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro
30 giorni dall’evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL
vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.
POLIZZA R.C. CASSIERI
Polizza R.C. Cassieri
/ Ufficiali di Riscossione
COSA ESCLUDE
La garanzia della presente polizza non è operante per:
•
•
•
gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo
dell'Assicurato;
distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza
maggiore in genere.
L’Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie esigenze tra i due
proposti:
•
•
€ 6.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 115,00 a carico del
singolo aderente;
€ 10.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 135,00 a carico del
singolo aderente.
FRANCHIGIE OPERANTI
Massimale di € 6.000,00 per sinistro e per anno:
•
•
franchigia di € 80,00 per il 1° ed il 2° sinistro;
franchigia di € 155,00 a partire dal 3°
sinistro.
Massimale di € 10.000,00 per sinistro e per anno:
•
•
franchigia di € 100,00 per il 1° sinistro;
franchigia di € 200,00 a partire dal 2°
sinistro.
5
Offerte per gli iscritti 2016
MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO
Polizza RC Cassieri / Ufficiali di Riscossione
Estratto delle condizioni di polizza
DEFINIZIONI
Nel testo che segue s'intendono per:
•
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia l'Associato alla FIRST (dipendenti anche
temporanei e/o interinali Cisl) che presta servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e
Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, e Stato del Vaticano.
•
Contraente: FIRST/CISL - il soggetto che stipula l'assicurazione.
•
Sinistro:
La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l’assicurazione.
•
Società:
La Compagnia di Assicurazione.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi
di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività
professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura
giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall’evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi
del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.
La garanzia della presente polizza non è operante per:
•
gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'Assicurato;
•
distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
•
mmanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere.
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e
amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
6
COSA GARANTISCE
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di
quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge e di CCNL, a fronte di
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi, compreso l'Istituto di Credito o altro Ente di
appartenenza, in relazione all'espletamento ed
all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi
affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti (anche
temporanei o interinali).
POLIZZA R.C. PROFESSIONALE
Polizza R.C. Professionale
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di
Credito, dopo aver risarcito il danno al terzo, si rivalga
sul dipendente.
•
•
•
•
•
smarrimento, distruzione, deterioramento di
atti, documenti e titoli non al portatore
rischi connessi con la concessione di prestiti,
mutui e fidi;
attività svolta c/o uffici titoli e/o borsini,
operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti
utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati,
mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni
di non pagato di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di
documenti contraffatti;
svolgimento dell’attività assicurativa, senza alcun aumento di premio;
danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato durante lo svolgimento delle
proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali SPESE LEGALI della difesa in giudizio
offerta dalla Compagnia (per un massimale pari ad un quarto di quello della polizza di
riferimento). E’ indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della polizza si attiva
esclusivamente laddove l’Assicurato sia chiamato in giudizio dalla banca o da un terzo; è
conseguentemente indispensabile che l’iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a
pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall’azienda, riservandosi la successiva
denuncia dello stesso all’assicurazione, ma resista alle richieste del datore di lavoro, coinvolgendo
immediatamente il Sindacato e/o la Compagnia nel contenzioso che lo riguarda.
7
Offerte per gli iscritti 2016
A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia
comprende:
Polizza R.C. Professionale
COSA ESCLUDE
La garanzia non vale per i danni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto
dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b) delle successive Condizioni Particolari;
derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività
industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3°
comma delle successive Condizioni Particolari;
derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti,
tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;
conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto
inflitto direttamente al dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile);
conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all’insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò
non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o
Società;
conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio
a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o
computers;
conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al
momento dell'adesione alla presente copertura.
MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO
L’Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie esigenze tra gli otto
proposti:
· € 25.000,00 per sinistro, con il limite di € 75.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite
€20,00 a carico del singolo aderente;
· € 60.000,00 per sinistro, con il limite di € 120.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite
€58,00 a carico del singolo aderente;
· € 100.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 85,00 a carico del singolo
aderente;
· € 200.000,00 per sinistro, con il limite di € 400.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite
€130,00 a carico del singolo aderente;
· € 500.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 190,00 a carico del singolo
aderente;
· € 750.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 250,00 a carico del singolo
aderente;
· € 1.200.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 445,00 a carico del
singolo aderente;
· € 1.700.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite € 550,00 a carico del
singolo aderente;
SCOPERTO OPERANTE
· Scoperto del 10% con il minimo di € 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di € 2.500,00.
8
Polizza R.C. Professionale
Estratto delle condizioni di polizza
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intendono per:
•
Assicurazione
•
Cose
:
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
•
Danni
:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
•
Franchigia
:
Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
•
Indennizzo
:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
•
Istituti di credito e altri:
Enti creditizi, Enti finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L. ABI e loro contratti complementari,
Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione.
•
Perdite patrimoniali :
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a
cose.
•
Polizza
:
Il documento che prova l'assicurazione.
•
Premio
:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
•
Scoperto
:
La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
•
Sinistro
:
La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Art. 1
a)
Il contratto di assicurazione.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Garanzia "Perdite Patrimoniali"
•
•
•
•
b)
:
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di
legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in
relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche
temporanei o interinali).
La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a
seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che
abbia risarcito il danno a Terzi.
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o
titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al
successivo art. 8).
La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è
valida esclusivamente per i rischi non a carico dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell’Assicurato, fermo restando
l’esclusione dei casi di dolo.
Garanzia danni
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività
assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi
esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente
garanzia opererà in secondo rischio.
Art. 2
DESTINATARI DELLA COPERTURA
La garanzia è operante per tutti i dipendenti iscritti alla First/Cisl (anche se temporanei e/o interinali Cisl) di ogni ordine e grado, operanti
presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito e/o altri Enti di appartenenza
Art. 3
PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"
Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché
altri componenti del nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello “stato di famiglia”.
9
Polizza R.C. Professionale
SEGUE
Estratto delle condizioni di polizza
Art. 4
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in
essere non oltre 5 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della
polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.
Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione,
l’assicurato, nei confronti del quale non sia stata disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società, che si riserva di
accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati alla Società.
In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l’estensione della copertura. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, che dovrà essere
corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà equivalente a quello pagato per l’annualità immediatamente
precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione del rapporto assicurativo.
E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che
prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei
rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.
Art. 9
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome
dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato nel limite di un quarto del
massimale e riferibili ai casi previsti nell’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione).
10
(R.C. Cassieri / Riscossori + R.C. Professionale)
COSA GARANTISCE
Due combinazioni prefissate per avere, con un solo
prodotto, le garanzie offerte da entrambe le coperture “RC
Cassieri” e “RC Professionale”.
POLIZZA R.C. INTEGRATA
Polizza Integrata
Le condizioni sono le medesime già esposte per questo
tipo di polizze.
MASSIMALI
PREMIO ANNUO
ASSICURABILI
E
RELATIVO
[A]
[B]
al premio annuo lordo pro-capite di € 155,00:
o R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di
€6.000,00 per sinistro e per anno;
o R.C. Professionale con massimale di
€100.000,00 per sinistro e per anno;
al premio annuo lordo pro-capite di € 175,00:
o R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di
€10.000,00 per sinistro e per anno;
o R.C. Professionale con massimale di
€100.000,00 per sinistro e per anno.
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI OPERANTI
Ipotesi “A”
· RC Cassieri:
o
franchigia di € 80,00 per il 1° ed il 2° sinistro;
o
franchigia di € 155,00 a partire dal 3° sinistro.
· RC Professionale:
o
Scoperto del 10% con il minimo di € 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di
€2.500,00.
Ipotesi “B”
· RC Cassieri:
o
franchigia di € 100,00 per il 1° sinistro;
o
franchigia di € 200,00 a partire dal 2° sinistro.
· RC Professionale:
o
Scoperto del 10% con il minimo di € 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di
€2.500,00.
11
Offerte per gli iscritti 2016
l’Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo
alle proprie esigenze tra gli otto proposti:
POLIZZA R.C. TUTELA LEGALE
Polizza Tutela Legale
Per tutti gli iscritti FIRST CISL
COSA GARANTISCE
Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura extracontrattuale
nell’ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura
contrattuale.
Si intendono per spese legali:
· le spese di assistenza stragiudiziale;
· gli oneri per l’intervento di un legale;
· gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;
· gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
· le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
· le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
· le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
· le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
· le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
· le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria,
Offerte per gli iscritti 2016
in relazione a:
· fatti di natura extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi;
· controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
o locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l’abitazione principale
(comprese le pertinenze), quelle costituenti dimora stagionale dell’Assicurato e/o dei
suoi familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate;
o personale di servizio;
o attività di lavoro, non dipendente;
o rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
o rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche intellettuale.
12
Polizza Tutela Legale
COSA ESCLUDE
L’assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di:
· diritto di famiglia, successioni, donazioni;
· natura contrattuale nei confronti della Società;
· controversie di lavoro dell’Assicurato;
· danni da inquinamento non accidentale;
· circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
· con valore in lite inferiore ad € 500;
· eventi di natura dolosa;
· controversie relative all’acquisto di cose (ad esclusione dell’abitazione principale).
La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria, multe e le ammende, per
tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle
sentenze e degli atti transattivi.
MASSIMALE ASSICURATO
€ 2.500,00 pro-capite, per sinistro e per anno.
FRANCHIGIA
È operante una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.
Estratto delle condizioni di polizza
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intendono:
•
•
ASSICURATO: i
ASSICURAZIONE:
•
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio
dell’azione giudiziaria;
•
•
•
•
•
•
CONTRAENTE:
POLIZZA:
PREMIO:
RISCHIO:
SINISTRO:
SOCIETA’:
il soggetto che stipula l’assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;
il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione;
la prestazione in denaro dovuta alla Società;
la probabilità che si verifichi il sinistro;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione, cioè la controversia;
la Compagnia di Assicurazione;
•
TRANSAZIONE:
accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta
o la prevengono;
•
TUTELA LEGALE:
l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 articoli 163-164-173-174.
l soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
il contratto di assicurazione;
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni di seguito previste e richiamate in scheda, il rimborso
delle spese legali a seguito di sinistro rientrante tra gli eventi garantiti.
Si intendono per spese legali:
•
le spese di assistenza stragiudiziale
•
gli oneri per l’intervento di un legale
•
gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio
•
•
•
gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte
le spese di giustizia, in caso di condanna penale
le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
13
Polizza Tutela Legale
SEGUE Estratto delle condizioni di polizza
•
•
•
•
le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società
le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa
le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria
Non è ammesso il cambio del legale autorizzato, fatto salvo quanto – caso per caso - venisse diversamente concordato in via preventiva
con la Società.
EVENTI GARANTITI
•
•
•
•
•
•
•
fatti di natura extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi;
controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l’abitazione (comprese le pertinenze) principale, quelle costituenti
dimora stagionale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate;
personale di servizio;
attività di lavoro, non dipendente;
rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche intellettuale.
Art. 2 - Massimale
La società sarà obbligata – relativamente a ciascun Assicurato – per ciascun sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza di un
importo pari ad Euro 2.500,00.
Art. 6 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di:
•
diritto di famiglia, successioni, donazioni;
•
natura contrattuale nei confronti della Società;
•
controversie di lavoro dell’Assicurato;
•
danni da inquinamento non accidentale;
•
circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
•
con valore in lite inferiore ad € 500,00;
•
eventi di natura dolosa;
•
controversie relative all’acquisto di cose (ad esclusione dell’abitazione principale).
La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria, multe e le ammende, per tutti gli oneri fiscali per la
regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.
Art. 8 - Inizio e termine della copertura assicurativa
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei 3 anni
antecedenti al giorno di decorrenza dell’assicurazione sempre che i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del
contratto.
Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della
violazione della norma o dell’inadempimento, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro
si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per controversie insorte nei 3 anni precedenti la decorrenza della garanzia e denunciate durante il periodo di validità dell’assicurazione,
la copertura viene prestata con un limite di risarcimento di € 150.000 qualunque sia il numero delle controversie relative a tale periodo e
fermi i limiti di risarcimento per sinistro previsti in polizza.
Art. 10 - Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che
esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a giudicare la
controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest’ultima si intende autorizzata a
provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la
documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del
sinistro e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento – prenderà
atto dell’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione
dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.
Art. 11 - Franchigia
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per sinistro.
Art. 12 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti ovunque verificatesi nel Mondo.
14
Per tutti gli iscritti FIRST CISL
POLIZZA RCT CAPOFAMIGLIA
Polizza RCT Capofamiglia
COSA GARANTISCE
A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:
1.
2.
3.
4.
attività di volontariato e del tempo libero;
caduta antenna ricevente;
committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;
danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
5. guida di ciclomotori da parte di minori, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della
responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia
a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della
copertura per danni a cose;
6. incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
7. lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
8. lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello
svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
9. messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e
natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e
limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile
obbligatoria sui veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del
guidatore;
10. normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti,
avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
15
Offerte per gli iscritti 2016
Si assicurano tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi di quanto siano tenuti a pagare, quale
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.
Polizza RCT Capofamiglia
11.
ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
12. partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a
quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
13. possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
14. presenza di alberi, giardini, piante alto fusto, muretti etc;
15. proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da
radioamatore;
16. proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;
17. proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l’assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a
terzi (in tal caso vale solo la proprietà);
18. proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile
delle persone che abbiano, per conto dell’assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli
animali stessi;
19.
20.
21.
22.
proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
scoppio apparecchi TV e simili;
somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurato;
23. spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà
di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza
dell’immobile
24.
25.
26.
27.
uso apparecchi domestici;
uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;
uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.
PRINCIPALI ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:
· furto
· esercizio dell’attività venatoria;
· comportamento doloso dell’Assicurato;
· danneggiamenti a cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o
destinazione;
· pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;
· umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
· inadempimenti di natura contrattuale;
· pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;
· perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell’assicurato.
MASSIMALE ASSICURATO
€ 400.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno.
FRANCHIGIA
È operante una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro a cose.
16
Polizza RCT Capofamiglia
Estratto delle condizioni di polizza
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intendono:
•
ASSICURATO:
l’associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l’associato debba
rispondere, compresi i minori in affido, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
•
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione;
•
CONTRAENTE:
l’Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio;
•
COSE:
sia gli oggetti materiali sia gli animali;
•
DIMORA ABITUALE:
l’abitazione dove l’Assicurato ha la residenza anagrafica;
•
DIMORA SALTUARIA:
il luogo ove l’Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica;
•
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
•
MASSIMALE:
sinistro;
la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di
•
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione;
•
PREMIO:
la somma dovuta alla Società;
•
SOCIETA’:
la Compagnia di Assicurazione;
•
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
•
VALORI:
monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Art. 1
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.
A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
attività di volontariato e del tempo libero;
caduta antenna ricevente;
committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;
danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile derivante
dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di
persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro
mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di
minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore
di responsabilità civile obbligatoria sui veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo
aziendale ed interaziendale;
ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle
autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc;
proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore;
proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;
proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l’assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi (in tal caso vale
solo la proprietà);
proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che
abbiano, per conto dell’assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
17
Polizza RCT Capofamiglia
SEGUE
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Estratto delle condizioni di polizza
proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
scoppio apparecchi TV e simili;
somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurato;
spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elet trodomestici in
genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell’immobile. La garanzia è pre
stata
con
un
sottolimite di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia pari ad Euro 500,00 per sinistro;
uso apparecchi domestici;
uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;
uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.
Art. 2
Massimale assicurato
L’assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza del seguente massimale: R.C.T. € 400.000,00 per
sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato.
Art. 3
Novero dei Terzi
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:
· il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato;
· i componenti dello stato di famiglia dell’Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico “stato di famiglia”.
Art. 4
Estensione territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 5
Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:
a)
b)
furto
esercizio della attività venatoria;
c)
i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche,
integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all’art. 1) commi e) ed i);
d)
i danni derivanti dall’impiego di aeromobili;
e)
esercizio di attività professionali, industriali, commerci ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione
domestica;
comportamento doloso dell’Assicurato;
danneggiamenti a cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;
f)
g)
h)
i)
detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i
danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j)
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di
quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
k)
l)
m)
n)
o)
Art. 6
umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
inadempimenti di natura contrattuale;
qualunque tipo di danno provocato dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o
misura l’amianto;
pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;
perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell’assicurato.
Franchigia
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salve altre maggiori franchigie
ove previste.
18
Dedicata agli iscritti ed agli ex iscritti FIRST CISL
A libera adesione
First Cisl ha raggiunto un importante accordo con
Previsalute per offrire ai propri Iscritti ed a coloro già
Iscritti Fiba Cisl (in servizio, in esodo o pensionati),
nonché ai relativi familiari, dei Piani Assistenziali
Sanitari a condizioni particolarmente vantaggiose
POLIZZA SANITARIA
POLIZZA SANITARIA PREVISALUTE
Grazie al convenzionamento con primarie strutture
sanitarie operanti sul territorio nazionale, la
garanzia prevede il rimborso delle spese sanitarie
in assistenza diretta per:
•
•
•
•
Centrale Operativa e Guardia Medica 24 ore
su 24, 365 giorni l’anno
qualità del servizio: garanzia di tempi rapidi e
certi nelle risposte e nel disbrigo delle pratiche
servizio “Segui la tua pratica”: l’Assistito riceverà automaticamente con SMS tutte le
informazioni relative allo stato della propria pratica di liquidazione
pagamento del premio assicurativo con rate mensili a mezzo mandato SEPA
OPZIONI
Base – Gold - Plus
· Prestazioni ospedaliere:
o
Ricovero con/senza intervento
o
DH con/senza intervento
o
Interventi ambulatoriali
o
Indennità sostitutiva
· Prestazioni Extraospedaliere:
o
Alta diagnostica
o
Visite specialistiche ed accertamenti
o
Piano Aggiuntivo opzionale: Perdita Autosufficienza
· Garanzie Aggiuntive
o
Trasporto sanitario
o
Assistenza Infermieristica domiciliare
19
Offerte per gli iscritti 2016
· prestazioni ospedaliere
· prestazioni extraospedaliere:
o
alta diagnostica
o
visite specialistiche ed
accertamenti
o
perdita di autosufficienza
Ed inoltre:
Polizza Sanitaria Previsalute
· Servizi Aggiuntivi tramite Centrale Operativa
o
Gestione Appuntamento
o
Informazioni e Orientamento medico telefonico
o
Assistenza h24 7 giorni su 7 con Consulenza Medica
o
Servizio di Guardia Medica Permanente
o
Consegna esiti ed Invio medicinali a domicilio
o
Second Opinion
Senis (riservata ai soli coniugi)
· Prestazioni ospedaliere:
o
Ricovero con/senza intervento
o
Ricovero Grandi Interventi
· Prestazioni Extraospedaliere:
o
Ticket per Cure Oncologiche
o
Perdita Autosufficienza
LIMITI DI ETA’
· Limite di età all’ingresso per opzioni Base Family – Gold – Plus: 70 anni;
· Limite di età all’ingresso per opzione Base Single: 75 anni;
· Opzioni Base – Gold – Plus: non sono assicurabili le persone di età superiore ad 80 anni;
· Limite di età all’ingresso per opzione Senis (riservata ai soli coniugi): 80 anni non compiuti;
· Limite massimo di permanenza per opzione Senis (riservata ai soli coniugi): 85 anni compiuti;
PERIODI DI CARENZA
Le garanzie saranno accessibili senza alcuna carenza per tutti coloro che risultano in continuità di
copertura con un precedente assicuratore in convenzione First Cisl.
Per i nuovi iscritti carenza:
•
ridotta a zero giorni per le malattie improvvise e per eventi definiti infortunio;
•
carenza di 90 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’assistito ma insorti
anteriormente alla sottoscrizione della polizza;
•
300 giorni di carenza per il parto.
Per la garanzia Perdita Autosufficienza sono previste le carenze:
•
zero giorni per eventi definiti infortunio;
•
30 giorni per le malattie improvvise;
•
180 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’assistito ma insorti
anteriormente alla sottoscrizione della polizza.
PREMI E FRANCHIGIE
Come riportati nel Fascicolo Informativo, disponibile on-line.
DECORRENZA E DURATA
La presente copertura ha durata triennale con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2015 e
scadenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2018.
Il premio dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali a mezzo mandato SEPA, la procedura è valida
anche per i pagamenti del premio pro-rata in caso di adesioni avvenute in corso di anno.
Gli iscritti o ex iscritti interessati alla presente offerta potranno scaricare dalla Home Page del portale
www.fiba.it – banner “Servizi agli Iscritti – Polizze Linea Persona” la seguente modulistica:
•
Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione;
•
Modulo di Adesione, contenente scheda mandato SEPA.
1.
2.
20
Scarica subito e compila il modulo di richiesta Carta Personale
21
http://fibasconti.it/wp-content/uploads/2015/10/MOD.-CARTA-PERSONALE.pdf
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Tel. +39 06 87809840
Fax +39 06/91511148
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