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Formazione per Correlare completa

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Formazione per Correlare completa
Correlare
COnsolidare Reti REgionali e Locali per un'Accoglienza
REsponsabile
Progetto cofinanziato da
Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi.
La tutela dei minori
stranieri
Avv. Anna Brambilla - ASGI
Minore straniero
STATUS
TUTELA
Richiedente asilo
Accompagnato
Non richiedente asilo
Non accompagnato
Elementi fondamentali
età inferiore agli anni 18
minorenne
non avente cittadinanza italiana
o di altri Stati dell'U.E.
straniero
richiedente asilo /
non richiedente asilo
accompagnato /
non accompagnato
manifestazione o meno della volontà
di richiedere asilo
con / senza genitori presenti,
affidatari o tutori
Normativa di riferimento
Superiore
interesse
del minore
Assistenza
e
Art.28 D. Lgs. 286/98
In tutti i procedimenti amministrativi e
Giurisdizionali finalizzati a dare attuazione
Al diritto all‘unità familiare e riguardanti
I minori deve essere preso in considerazione
Con carattere di priorità il superiore
Interesse del fanciullo  art. 3
Convenzione ONU Diritti del fanciullo
Tutela
Art. 343 e ss. c.c.
Affidamento
Art. 2 e ss. L. 184/1983
rappresentanza
Adozione
Art. 6 e ss. L.184/1983
Art. 19, co. 1 D.Lgs. 286/98
richiedente
D.Lgs. 251/07
asilo
D.lgs. 25/08
Art. 29 bis D.Lgs. 286/98
famiglia
Minori non
accompagnati
Ricongiungimento e coesione
familiare
Artt. 29, 30 e 31
D.Lgs. 286/98
Conversione del pds al compimento
della maggiore età  art. 32
D. Lgs. 286/98
art. 32 e art. 33
D. Lgs. 286/98
Ingresso dei minori in Italia:
respingimento – espulsione
reato di ingresso e soggiorno irregolare
Minori stranieri: espulsione e respingimento
Il minore straniero e’ inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore,
dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 c. 4 TU 286/98), e salvo il diritto a
seguire il genitore o l’affidatario espulsi (TU art. 19 co.2),
Il minore straniero in quanto inespellibile ha diritto ad un permesso di
soggiorno  art. 28 DPR 394/99  permesso di soggiorno per minore età,
per motivi familiari, per integrazione sociale del minore
Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità,
degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche,
fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole
situazioni personali, debitamente accertate (art. 19 c. 2 bis TU 286/98
aggiunto dal D.L. 89/2011 convertito con L. 129/2011)
Non ci sono limiti normativi espressi al respingimento dei minori salvo quelli
previsti anche per gli adulti: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
Minori stranieri: il reato di ingresso e soggiorno irregolare
Secondo quanto disposto dall’art. 10bis D. Lgs. 286/98 “Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
Testo Unico è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro” 
reato di ingresso e soggiorno irregolare
Sebbene non sia espressamente prevista un’esclusione dei soggetti minorenni dall’ambito
applicativo dell’art. 10 bis una lettura costituzionalmente orientata della norma deve portare a
ritenere che tale fattispecie di reato non possa essere configurata con riguardo ai minori in
quanto:
Il minore che si trova in stato di abbandono non può essere espulso ma deve ricevere
protezione in base alla legislazione italiana in materia di adozione e affidamento e ha
comunque diritto ad un permesso di soggiorno
È dubbia la sussistenza dell’elemento psicologico del reato sia perchè il minore si affida
verosimilmente a soggetti adulti per fare ingresso in Italia e comunque ha legittime aspettative
di tutela sia relativamente alla consapevolezza del disvalore sociale dell’atto commesso
 La criminalizzazione del comportamento del minore (ingresso irregolare) appare
contrastante con i principi enunciati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (diritto del
minore privato del suo ambiente familiare a ricevere protezione e aiuti speciali dallo Stato in cui
si trova)
Cfr. Tribunale per i Minorenni di Bari decreto 11.12.2009 – Tribunale dei minorenni di Bologna
decreto 12.1.2010 est. Martello
Da una lettura congiunta e costituzionalmente orientata delle disposizioni del TU il
reato non viene integrato in molti casi tra cui: “1) lo straniero che si presenta ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti per l’ingresso ma è temporaneamente
ammesso sul T.N. per necessità di pubblico soccorso, 2) lo straniero che è stato
fatto entrare in modo incolpevole perché vittima di tratta o di favoreggiamento
dell’ingresso o del transito illegale compiuto da altri soggetti a fini di sfruttamento;
3) le ipotesi in cui vengano accordate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari, in conseguenza di afflusso massiccio di sfollati, 4) lo straniero che sia
genitore, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia, a condizione che non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la
legge italiana; 5) lo straniero familiare di cittadino comunitario che renda disponibile
passaporto e visto entro 24 ore dalla richiesta; 6) i minori stranieri;
7) lo straniero che sia in attesa della risposta alla domanda di rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno; 8) lo straniero familiare di cittadino italiano, comunitario o
non comunitario,che sia nelle condizioni di ottenere un permesso di soggiorno per
motivi familiari, se era titolare di un permesso di soggiorno scaduto da non meno di
un anno; 9) lo straniero familiare di cittadino comunitario che soggiorna per un
periodonon superiore a tre mesi che accompagna o raggiunge, se è in possesso di
passaporto ed è entrato con visto;) lo straniero espulso che permane in Italia per
diniego del nullaosta da parte dell’A.G.; 10) lo straniero vittima di violenza o grave
sfruttamento per cui sia in fieri un percorso ex art. 18 T.U; 11) lo straniero che
abbia ottenuto un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva, in
pendenza di ricorso, di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno o di
espulsione; 19) lo straniero che abbia chiesto o ottenuto laspeciale autorizzazione
dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, co. 3, T.U.; cfr. G. SAVIO, Il reato
di cui all’art. 10 bis t.u. 286/98 e altre fattispecie connesse alla condizione dello
straniero irregolare.
I minori accompagnati in Italia :
ricongiungimento e coesione familiare
Minore accompagnato in Italia con genitori o parente affidatario
Il minore è presente in Italia con
almeno un genitore
o
cittadino straniero affidatario
Se il genitore o parente affidatario è
titolare di permesso di soggiorno
Il minore è iscritto nel permesso
di soggiorno o carta fino al compimento
del 14 anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore
o del cittadino straniero affidatario.
Al 14 anno ha diritto ad un permesso
di soggiorno
per motivi familiari.
- art. 31, co.1 e 2, D.Lgs.286/98 -
Ricongiungimento familiare
Il familiare si trova nel Paese
d'origine ed entra in Italia con
regolare visto per ricongiungimento
Viene rilasciato un pds per motivi
familiari
Chi può effettuare il ricongiungimento (art. 28 D. Lgs. 286/98)
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri
è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari
N.B. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari non
possono effettuare il ricongiungimento.
In particolare è possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare per i titolari di:
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo non inferiore a un anno
permesso per asilo politico,
permesso per protezione sussidiaria,
permesso per motivi di studio, per motivi religiosi,
permesso per motivi familiari,
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
permesso per attesa cittadinanza
Permesso di soggiorno per ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata del permesso)
Carta blu (indipendentemente dalla durata dl permesso)
NB: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare: chi può essere
ricongiunto
Chi può essere beneficiario di ricongiungimento familiare (art. 29 D. Lgs 286/98):
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (adottati, affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli)
c) figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti
invalidità totale
d) genitori a carico o oltre 65 anni (solo senza altri figli nel Paese d'origine o altri figli
impossibilitati al loro sostentamento)
È inoltre consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso
dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il
ricongiungimento.
Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da
parte dell’altro genitore.
È consentito l’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di
primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.
N. B. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore
a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
I requisiti oggettivi per il ricongiungimento familiare
Disponibilità oggettive del familiare che ricongiunge:
a) alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché idoneità abitativa;
b) reddito minimo annuo;
c) assicurazione sanitaria
Salvo quanto previsto dall'articolo 29, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente.
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con
decreto del Ministro del lavoro
I requisiti oggettivi per il ricongiungimento familiare
- Il reddito minimo annuo Richiedente - 5.749,90 € annui - 442,30 € mensili
1 familiare - 8.624,85 € annui - 663,45 € mensili
2 familiari - 11.499,8 € annuali - 884,6 € mensili
3 familiari - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili
4 familiari - 17.249,7 € annuali - 1.326,9 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.449,8 € annuali - 884,6 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del
richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi(opportunamente documentato).
I soggetti titolari dello status di rifugiato non dovranno dimostrare la sussistenza di questo
requisito.
In ogni caso, la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una
applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno
sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata
dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari,
culturali o sociali con il Paese d’origine
Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 procedimento Chakroun c. Paesi Bassi (C-578/08)
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la direttiva n. 2003/86 deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo di favorire la
riunificazione familiare quale diritto umano fondamentale
gli Stati possono indicare una certa somma come importo di riferimento, tenendo
conto del salario minimo ovvero della pensione minima nazionale, ma non possono
imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento
familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame concreto
della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale situazione si verrebbe meno agli
obblighi di individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento previsti
dall’art. 17 della direttiva (necessità di tener conto della natura e solidità dei vincoli
familiari, come ad es. la durata dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno
nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine).
La direttiva non consente di introdurre nelle legislazioni nazionali di trasposizione una
disparità di trattamento a seconda che i vincoli familiari si siano formati rispettivamente
anteriormente o successivamente all’arrivo del richiedente nel Paese membro.
La sentenza della Corte di Giustizia europea è suscettibile di avere implicazioni anche
in relazione alla normativa italiana qualora quest’ultima venga interpretata nel senso di
impedire automaticamente il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento per la
mancanza del reddito minimo previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 286/98 senza una
valutazione individualizzata che tenga conto, in un’ottica di bilanciamento, la possibilità
di far prevalere elementi quali ad es. la durata dell’unione coniugale, che possano
invece compensare scostamenti dall’importo reddituale di riferimento.
Appare scarsamente coerente con tali obblighi comunitari la modifica apportata
dall’art. 1 c. 19 della Legge 94/2009 all’art 29 del T.U. immigrazione, con riferimento al
requisito dell’ idoneità abitativa dell’alloggio del richiedente il ricongiungimento
familiare, che deve essere accertato dai competenti uffici comunali sulla base di criteri
non esattamente precisati
I requisiti oggettivi per il ricongiungimento familiare
- L’alloggio idoneoDocumentazione richiesta per l’alloggio:
a) copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà
dell’alloggio;
b) idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante
che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme
sanitarie;
c) nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio,
attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con
riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello
S2);
d) nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, sia solo che al
seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare
dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà
La circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha
fatto presente che i Comuni, nel rilasciare la certificazione relativa
all’idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel
Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa
anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero
previsto degli occupanti (superficie dell’abitazione, la composizione dei
locali, l’altezza minima, l’aerazione, l’impianto di riscaldamento.)
I requisiti soggettivi per il ricongiungimento familiare
- La certificazione attestante il legame familiare 
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Può essere presentata alla Rappresentanza
diplomatica nel Paese d’origine direttamente dal
familiare con il quale ci si vuole ricongiungere
La certificazione deve essere tradotta, legalizzata e
validata dalla Rappresentanza diplomatica
In caso di mancanza di idonea documentazione, in
ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi
sull’autenticità della documentazione è possibile
procedere al rilascio dell’attestazione del vincolo
familiare (genitori/figli) previo svolgimento di esame
del DNA a spese dell’interessato
Il ricongiungimento familiare dei rifugiati e
dei titolari di protezione sussidiaria
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Il ricongiungimento familiare dei rifugiati è disciplinato dall’art. 29bis del D.
Lgs. 286/98
Il rifugiato può chiedere il ricongiungimento per le medesime categorie di
familiari previste dall’art. 29 ma non deve dimostrare il possesso dei requisiti
previsti per gli stranieri soggiornanti ad altro titolo (reddito, alloggio idoneo)
è consentito all’istante di fornire la prova del vincolo familiare attraverso la
produzione di certificazioni rilasciate dalla Rappresentanze diplomatiche
italiane nel Paese di origine ai sensi dell’art. 49 DPR 5 gennaio 1967, n. 200,
o con altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare, tra i quali gli
attestati di organismi internazionali ritenuti idonei dal ministero degli affari
Esteri
l’art. 30, comma 1 lett. c) T.U. prevede il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai familiari del rifugiato in
possesso dei requisiti per il
ricongiungimento, anche a prescindere dalla regolarità del loro soggiorno.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 251/2007 i familiari del titolare
dello status di rifugiato (coniuge e figli minori) presenti sul territorio nazionale,
pur non avendo individualmente diritto allo status di protezione
internazionale, hanno i medesimi diritti del titolare stesso, ed in loro favore è
disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
I titolari di protezione sussidiaria devono dimostrare il requisito dell’alloggio
idoneo ma per il ricongiungimento di due o piu' familiari e' richiesto, in ogni
caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale
Richiedenti asilo, titolari di protezione temporanea e umanitaria non possono
invece chiedere il ricongiungimento famliare
La fasi della procedura per il ricongiungimento familiare
Prima fase
Seconda fase
Compilazione e invio moduli
telematici sito internet
Ministero dell’ Interno
Consegna documenti attestanti
il rapporto di parentela presso
Rappresentanza consolare
italiana
Convocazione da parte dello
Sportello Unico per la
consegna di duplice copia dei
documenti
Verifica dei requisiti oggettivi
da parte dello sportello unico e
richiesta di parere alla
Questura circa insussistenza
motivi ostativi (180 giorni)
Esito negativo:
diniego – ricorso al
Tribunale ordinario
del luogo di
residenza
Esito
positivo:
rilascio nulla
osta
Verifica dei requisiti soggettivi
da parte della Rappresentanza
consolare
Possibile
segnalazione
SIS –
richiesta
cancellazione
Esito negativo:
diniego – ricorso al
Tribunale ordinario
del luogo di
residenza
Esito
positivo:
rilascio visto
di ingresso
Ingresso in Italia: entro 8 giorni
comunicare l’ingresso allo Sportello
Unico e attendere convocazione
per ritiro documentazione utile a
chiedere il permesso di soggiorno
tramite invio kit postale
L’attesa per
l’appuntamento in
Prefettura è può
durare anche 4 –
6 mesi durante i
quali l’interessato
non ha accesso a
nessun servizio o
prestazione
poiché non ha
ancora potuto
richiedere il
permesso di
soggiorno.
La coesione familiare
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di
soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere
dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Quesito A
Sono una cittadina marocchina e vorrei
chiedere il ricongiungimento familiare con un
minore marocchino, figlio di una mia amica
d’infanzia, che mi è stato affidato tramite
kafalah. Posso farlo? Siccome sono in attesa
della concessione della cittadinanza italiana
cambia qualcosa se attendo di ottenerla?
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La kafala (o kafalah o kafặla) è un istituto
giuridico previsto dal diritto islamico in base
al quale un bambino bisognoso di protezione
può essere affidato, da un giudice o da
un’autorità amministrativa, ad un’istituzione
pubblica o sociale oppure ad una famiglia
mussulmana che si prenderà cura della
persona del bambino e dove necessario sei
suoi beni. Non è equivalente all’adozione,
non consentita dal diritto islamico, perché
non incide sul rapporto genitore-figlio non
facendo sorgere alcun vincolo di filiazione ma
solo un obbligo di mantenimento.
La
kafala
prevista
nell’ordinamento
marocchino può essere negoziale o
giudiziale.

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 7472 del
2008 ha riconosciuto l’idoneità della kafala ai fini
del
ricongiungimento
familiare,
attraverso
un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 29 D. Lgs. 286/98 equiparando il minore
beneficiario della kafala (makful) al minore affidato
e consentendo al cittadino extracomunitario
affidatario in base alla kafala (kafil) il
ricongiungimento.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4868 del
2010 ha invece negato l’ammissibilità della kafala
quale presupposto per il ricongiungimento quando
il richiedente sia cittadino italiano in quanto al
cittadino italiano sarebbe applicabile quanto
disposto dal D. Lgs. 30/2007 che però individua
quali beneficiari del ricongiungimento i discendenti
di età inferiore ai 21 anni non includendo
espressamente tra gli stessi i minori affidati.
Questa interpretazione della Corte è stata contestata perché:
- il concetto di discendente non può considerarsi diverso da quello di
figlio
- non esiste una definizione comunitaria di famiglia e gli Stati membri
sono lasciati liberi di decidere se includere o meno i minori affidati tra
i discendenti
- deve essere preso in considerazione il superiore interesse del minore
- il D. Lgs. 30/07 si applica anche ai cittadini italiani solo se le
disposizioni sono di maggior favore quindi proprio in virtù del criterio di
maggior favore e del divieto di disparità di trattamento appare
opportuno applicare anche ai cittadini italiani quanto disposto dall’art.
29 D. Lgs. 286/98.
Le pronunce dei Tribunale di merito sono contrastanti:
In senso favorevole al ricongiungimento richiesto da cittadini italiani in
favore del minore kafil si veda Corte d’ appello Venezia decreto del
9.2.2011 e Tribunale di Tivoli decreto 18.06.2010
In senso negativo si veda Corte d’appello di Roma decreto 31.1.2011
che ha riformato il decreto del Tribunale di Tivoli di cui sopra
N. B. La Corte di Cassazione – sez. IV con ordinanza del 24.1.2012 n. 996
ha tuttavia rimesso alle sezioni unite della Corte la decisione su un
ricorso presentato avverso il decreto della Corte d’ appello di Roma
del 31.1.2011 al fine di valutare l’applicabilità anche ai cittadini italiani
dell’art. 29 D. Lgs. 286/98

L’ammissibilità della kafala ai fini del
ricongiungimento (così come ogni altra
modalità di affidamento) è stata
riconosciuta anche in assenza di una
precedente convivenza nel Paese
d’origine. Ed infatti il mantenimento
dell’unità familiare (posto alla base del
diritto al ricongiungimento) non richiede
un precedente rapporto di coabitazione
tra le persone interessate venuto meno
a seguito dell’emigrazione.
Quesito B
Sono un cittadino straniero. Vivo in Italia da dieci anni. Sono
stato sposato per tre anni con un’altra cittadina straniera
regolarmente soggiornante dalla quale ho avuto due figlie.
Attualmente però viviamo separati. Io continuo a vedere le
bambine e a contribuire al loro mantenimento anche se le
bambine sono affidate esclusivamente alla madre e anche se la
madre non vuole più vedermi.
Cinque anni fa sono stato arrestato e sono stato condannato ad
un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La pena è
stata sospesa. A seguito di tale condanna non ho più avuto
problemi penali e ho seguito un percorso presso un SERT.
Ho chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ma ho ricevuto
un diniego motivato dalla mia pericolosità sociale. Mi hanno detto
che posso fare ricorso contro il diniego ma vorrei sapere quali
sono le mie possibilità e quali sono le valutazioni che può fare il
Giudice.
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
Il diritto all'unità familiare trova espressa enunciazione in
numerose norme internazionali, prime fra tutte l'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo in base al quale “ogni persona ha diritto alla
sua vita privata e familiare” ed è vietata l'interferenza di
un'autorità pubblica se non in casi eccezionali per ragioni
di sicurezza nazionale o pubblica (comma 2).
Art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/98: “Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene
anche conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari
e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale”.
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La giurisprudenza che ha riconosciuto da una parte la necessità di
valutare l'esistenza di vincoli familiari e l'effettiva pericolosità sociale e
dall’altra la non automatica ostatività di condanne penali.
Il Consiglio di Stato, muovendo proprio dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs.
286/98, ha dato, nell’ultimo periodo, una applicazione estensiva e
costituzionalmente orientata della previsione, proprio in ossequio
all’art. 8 della CEDU, ritenendo che, anche al di fuori dei presupposti
per l’esercizio del ricongiungimento familiare, occorre tenere conto, in
sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno, dei vincoli familiari
dello straniero (cfr. Cons. di Stato sez. VI, sent. 15.06.2010 n. 3760 –
rel. De Nictolis; Cons. di Stato, sez. VI ordd. 30.03.2010 n. 1480,
31.3.2010 n 1469, 31.3.2010 n. 1468; 10.2.2010 n. 691; n. 3.2.2010 n.
537).
la Corte di Cassazione, chiamato a pronunciarsi in materia di rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi familiari, ha evidenziato la
necessità della formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che
conforti la valutazione che lo straniero rappresenta una minaccia
concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza, risultando del
tutto insufficiente a tal fine il richiamo generico al tipo di condanne e/o
delitti, occorrendo invece l’esplicitazione delle ragioni della perdurante
attualità della pericolosità sociale, alla luce delle esigenze di carattere
familiare (Corte cass. Sez. I. ord. 15.04.2011 n. 8795).
Quesito C
Sono un cittadino uruguayano. Vivo con mio nipote di
quattro anni avente la cittadinanza italiana.
Non ho il permesso di soggiorno.
Mio nipote è molto legato a me e anche il padre. Un
conoscente mi ha detto che non posso essere
espulso ma che non posso avere il permesso di
soggiorno perché mio nipote è troppo piccolo. E’
vero?


L’art. 19 co. 2 lett. c del D. Lgs. 286/98
stabilisce un divieto di espulsione per il
cittadino straniero c) degli stranieri conviventi
con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
Ai cittadini stranieri conviventi con il coniuge o
con un parente entro il secondo grado di
nazionalità italiana può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ex
art. 28 lett. b) DPR 394/99 e art. 30 D. Lgs.
286/98


Recentemente la Corte di Cassazione – mutando un
precedente orientamento – ha riconosciuto come valida sia
la manifestazione di volontà resa dal minore sia anche la
manifestazione di volontà a base della convivenza resa dal
rappresentante legale del minore (ad. Es. genitori) sulla
base di quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti
dell’Infanzia (vedi Corte di Cassazione 23.9.2011 n.19464 e
poi Corte di Cassazione 3.5.2012 n. 6694).
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all’art. 12,
introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi
solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e
“tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”
prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato
non solo direttamente, ma anche tramite di un
rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente
con le regole della legislazione nazionale”.
I minori presenti in Italia
con i genitori irregolarmente soggiornanti
Minore accompagnato in Italia con genitori irregolarmente
soggiornanti
Il minore è presente in Italia con
almeno un genitore
o
cittadino straniero affidatario
Se il genitore o parente affidatario
non è titolare di permesso di
soggiorno
I minori presenti in Italia con i genitori in stato
di irregolarità non può essere rilasciato
un permesso di soggiorno
Gli stessi non devono però essere considerati
come minori stranieri non accompagnati
I minori stranieri presenti in Italia con genitori irregolarmente
soggiornanti posso subire gravi forme di esclusione, in ragione dello
status dei genitori. Ai minori comunque presenti in Italia devono
essere assicurati i diritti previsti dalle Convenzioni internazionali e
dalla normativa nazionale. Art.28 D. Lgs. 286/98
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all‘unità familiare e riguardanti i minori deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
Interesse del fanciullo à art. 3 Convenzione ONU Diritti del fanciullo
Minori stranieri e tutela dell’unità familiare
- L’autorizzazione alla permanenza ex art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/98 -
Art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/98: “Il Tribunale dei Minorenni per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente Testo Unico. L’autorizzazione è revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio
o per attività familiare incompatibile con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia”.
Art. 29 c. 6 D. Lgs. 286/98 “Al familiare
autorizzato all’ingresso o alla permanenza sul
territorio nazionale ex art. 31 c. 3 è rilasciato un
permesso di soggiorno per assistenza minore
rinnovabile di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale dei Minorenni. Il
permesso di soggiorno consente di svolgere
attività lavorativa ma non può essere convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il Tribunale dei Minorenni può
autorizzare una proroga del
permesso di soggiorno. Inoltre
può valutarsi la possibilità, una
volta scaduto il permesso di
soggiorno, della richiesta di
permesso di soggiorno per
motivi familiari a seguito di
coesione familiare.
In seguito all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. Civ. S. U. n 21199 del 25.10.2010)
l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la
temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare
del minore, prevista dal D. Lgs. n. 286/98 art. 31 c. 3 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, non richiede
necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di
circostanze eccezionali strettamente collegabili alla salute del
minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto,
percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell’età
o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio
psico-fisico,
deriva
o
deriverà
certamente
al
minore
dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento
dall’ambiente in cui è cresciuto
Elementi valutabili ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 c. 3
-Effettività della coesione familiare e della funzione genitoriale
-Se si tratta di minore in tenera età  idoneità allo svolgimento della funzione
genitoriale
-Radicamento del minore e della famiglia nel territorio (es. iscrizione a scuola)
-Esistenza di problemi di salute
-La presenza dell’altro genitore e la sua condizione
-La situazione familiare in generale
Corte d’ appello di Milano – 14 febbraio 2013
La Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo avverso il rigetto da
parte del Tribunale dei Minorenni di un ricorso ex art. 31 c. 3 D. LGs.
286/98 basando la decisione su tre considerazioni fondamentali:



la valutazione della sussistenza dei presupposti per l ’autorizzazione
ex art. 31 TU deve tener conto della peculiarità della situazione
prospettata; la decisione quindi, al di là di qualsiasi standardizzazione,
deve essere fortemente caratterizzata dal caso concreto;
deve aversi riguardo a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile
e obiettivamente grave che potrebbe derivare al minore da un cambio
della sua situazione familiare e/o ambientale;
qualora il nucleo familiare dovesse essere espulso dall’ Italia ciò
provocherebbe un deterioramento grave delle condizioni di vita del
minore allorché questi abbia espresso, anche attraverso i risultati di
profitto scolastico raggiunti, una forte volontà di integrazione e di
radicamento.
L’indagine condotta alla stregua delle suddette considerazioni,
conclude la Corte, consente di addivenire ad un bilanciamento
equilibrato dei valori in gioco: da un lato il rispetto alla vita familiare del
minore, dall’ altro l’interesse pubblico generale alla sicurezza del
territorio che costituisce valore primario di pari rango.
I minori presenti in Italia:
diritti all’istruzione
diritto all’assistenza sanitaria
DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE
I minori stranieri sono soggetti all'obbligo
scolastico;
si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
Dirittto all'istruzione
indipendentemente dalla
regolarità della posizione
di soggiorno
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso
di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole d'ogni ordine e grado.
In mancanza d'accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno,il titolo è rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, sciogliendo
in tal modo la riserva al termine dell'obbligo scolastico.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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D.Lgs. 25.7.1998 n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
(ART. 38)
D.P.R. 31.8.1999 n.394 “Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione”
(art.45)
D. Lgs. 52/2003 Richiama allo sviluppo e alle potenzialità di tutti gli
allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la
costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascun
studente.
D. Lgs. 76/2005 Riprende e amplia il concetto di obbligo formativo ed
individua i destinatari in “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato” (comma 6 dell’art.1).
C.M. 1.3.2006 n.24 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri” fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per
l’organizzazione di misure per l’inserimento degli alunni stranieri e offre
un comune denominatore operativo ricavato dalle buone pratiche delle
scuole. Si comincia a definire il tema delle scuole a forte presenza di
alunni stranieri.
Circolare del ministero della Pubblica istruzione del 27 novembre 2008,
Programma nazionale «Scuole aperte» e Piano nazionale L2 per
studenti di recente immigrazione
Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n°2
dell’ 8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione
di alunni con cittadinanza non italiana”,
Articolo 45 DPR 394/99 Iscrizione scolastica
1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al
loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono
soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare
o incompleta sono iscritti con riserva.
2.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza
di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti
deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b)
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno;
c)
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza;
d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.


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La modifica dell’art. 6 co. 2 D. lgs 286/98
La L. 94/2009 ha modificato l’art. 6 c. 2 D. Lgs. 286/98
introducendo il principio per cui ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni,iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati si debba esibire il
permesso di soggiorno agli ufficiali della Pubblica
Amministrazione.
Tale previsione non si applica per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie.
La deroga non è invece più prevista per gli atti dello stato
civile e per i pubblici servizi.
Dichiarazione di nascita e riconoscimento di figlio naturale
 non devono essere esibiti i documenti relativi al
soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese a tutela del
minore nell’interesse pubblico della certezza delle
situazioni di fatto (circolare Min Interno 7.8.2009 n17)
ART. 6 D.LGS. 286/98 E PRESTAZIONI SCOLASTICHE OBBLIGATORIE:
SCUOLE dell'INFANZIA E ASILI NIDO
L’art. 6 c. 2 D. Lgs 286/98 stabilisce che per le prestazioni scolastiche
obbligatorie non devono essere esibiti i documenti relativi alla regolarità del
soggiorno (che devono invece essere esibiti agli uffici della P.A. in altri casi)

La scuola dell'infanzia, ancorché non obbligatoria, è in diretta connessione
funzionale alla scuola dell'obbligo "rientrando a pieno titolo nel più complesso
sistema dell'istruzione scolastica ancorché la scelta se usufruirne o meno sia
lasciata alla decisione dei genitori." (Trib. di Milano, decreto dell'11.2.2008 che ha
ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia al permesso di soggiorno).

La nozione di "prestazioni scolastiche obbligatorie" ricomprende anche la scuola
dell'infanzia, in ossequio al principio di non discriminazione tra minori.

I minori stranieri non in regola con le norme in materia di soggiorno possono
accedere a tutti quei servizi che agevolano il concreto esercizio del diritto
all’istruzione (trasporto scolastico, mense, libri, etc.).

Il genitore di minore, privo di permesso di soggiorno, non può attestare, né
formalmente né con autocertificazione, i propri redditi e dunque non potrà
accedere alle tariffe agevolate alla pari degli italiani.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che gli asili nido sono " speciali
servizi sociali di interesse pubblico ". L'accento posto sull'interesse pubblico,
unitamente al principio del superiore interesse del fanciullo consentono di ritenere
accessibile anche il nido d'infanzia per i minori stranieri figli di stranieri privi di
permesso di soggiorno

La cd. Circolare Gelmini 8 gennaio 2010


Diramata dal Ministro Gelmini la circolare che prevede
la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana
tra le scuole e le classi costituite in ciascuna scuola in
modo da non superare il tetto del 30% del numero degli
alunni stranieri in ciascuna classe.
La circolare prevede l’introduzione di tale limite a
partire dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale,
a partire dal primo anno di ciascun grado di studi.
Eventuali eccezioni e deroghe potranno essere
consentite dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale in
presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate
competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano
a disposizione particolari risorse professionali e strutture
di supporto ovvero consolidate e positive esperienze
didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità
didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per
l’oggettiva esistenza di soluzioni alternative.
ART. 6 D.LGS. 286/98 E PRESTAZIONI SCOLASTICHE OBBLIGATORIE:
SCUOLE PROFESSIONALI E SUPERIORI
In base alla normativa attualmente vigente le categorie giuridiche
dell’istruzione scolastica e della formazione professionale devono essere intese
in un unicum rappresentato dal “diritto/dovere all’istruzione e alla formazione”

Obiettivo principale: deve essere considerato il conseguimento del titolo di
studio superiore o di una qualifica professionale a prescindere dalla durata
minima obbligatoria (almeno dieci anni, da espletarsi entro il 18° anno di età ed
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

Ai fini della corretta interpretazione dell’art. 6, co. 2, TU immigrazione d.lgs.
286/98, come riformato dalla legge 94/2009, si può affermare che l’esenzione
dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall’inizio e sino al
completamento dell’intero percorso scolastico e/o formativo e dunque anche
fino al 18° anno di età.

Il limite dei 16 anni deve essere considerato solo ai fini della possibilità di
svolgere attività lavorativa e non ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico,
a prescindere dal completamento dell’iter scolastico o formativo.

Al minore straniero iscritto o che intenda iscriversi in una scuola o in un corso
di formazione professionale non può essere richiesto il permesso di soggiorno
sino al termine del percorso scolastico e/o formativo, a prescindere dal fatto che
abbia superato i 10 anni di scolarizzazione.

ACCESSO ALLA SALUTE DEI CITTADINI STRANIERI
(artt. 34 ss TU Immigrazione)
a
assistenza per
gli stranieri
iscritti al SSN
parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani
REGOLARE: (LAVORO, FAMIGLIA,
GRAVIDANZA, DISOCCUPAZIONE,
PROTEZIONE SOCIALE,
UMANITARI, ASILO, MINORE ETA’,
AFFIDAMENTO, INTEGRAZIONE)
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SSN
REGOLARE: STUDIO; RELIGIOSO;
PERSONALE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
ISCRIZIONE VOLONTARIA
(TESSERA SANITARIA – SCELTA MEDICO)
(ISCRIZIONE DIETRO PAGAMENTO DI
CONTRIBUTO)
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN: ALCUNE PRECISAZIONI
o L’iscrizione al SSN va effettuata nella ASL del luogo di residenza o effettiva
dimora del richiedente, come risultante dal permesso di soggiorno, unicamente
sulla base dell’esibizione del permesso stesso e di autocertificazione e del
codice fiscale
o La ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno è sufficiente ai fini dell’iscrizione al SSN (l’iscrizione alla ASL non
decade in fase di rinnovo) tuttavia MOLTE ASL ASSEGNANO ALLA TESSERA
SANITARIA LA STESSA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
o Nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero può
esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, compresa la richiesta della
tessera sanitaria (circolare del Min Salute 17 aprile 2007)
o L’assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e
viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, nelle more dell’iscrizione al Servizio stesso.
o Gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia e iscritti a titolo obbligatorio,
al compimento della maggiore età conservano l’iscrizione, senza il pagamento
del contributo.
ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI
IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI
assistenza per
gli stranieri
non iscritti
al SSN
CURE
URGENTI
CURE
ESSENZIALI
Sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva:
a) gravidanza e maternità;
b) salute del minore
c) vaccinazioni
d) interventi di profilassi internazionale
e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
cure che non possono essere differite senza
pericolo per la vita o danno per la salute
della persona
patologie non pericolose nell’immediato e nel breve
termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita
La legge assicura inoltre il principio della continuità del ciclo terapeutico
Sono garantiti la prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze (SERT),
dalle malattie psichiatriche (presso i Dipartimenti di salute mentale – DSM.) e
tutti gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi
L’art. 35 del TU immigrazione (D. Lgs. 286/98) vieta alle strutture sanitarie di
segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari
Vige un obbligo di referto del personale sanitario anche per gli utenti italiani in
caso di delitti di particolare gravità (procedibilità d’ufficio) questo obbligo non
sussiste con riferimento al reato di ingresso e soggiorno irregolare
(contravvenzione).
Il codice STP è rilasciato a tutti i cittadini immigrati irregolari per cure urgenti, cure
essenziali e interventi di medicina preventiva a tutela della salute individuale o
collettiva. Viene rilasciata per l’accesso diretto alle prestazioni ed al momento della
richiesta non deve essere richiesto nessun documento di identità. Il tesserino STP
ha una validità di sei mesi ed è sempre rinnovabile in caso di permanenza dello
straniero sul territorio nazionale. Il rinnovo avverrà possibilmente con lo stesso
numero.
In base al documento della Conferenza Permanente Stato Regioni denominato
“indicazioni per una corretta applicazione della normativa in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri” tutti i minori, anche se presenti in Italia con i genitori
irregolarmente soggiornanti, hanno diritto al pediatra di base
Minori stranieri accompagnati:
casi studio e approfondimenti
Quesito C
Sono un cittadino straniero sono stato regolarmente
soggiornante per alcuni anni ma ora ho perso il
soggiorno. Lavoro irregolarmente in un cantiere. In
Italia convivo con una cittadina straniera dalla quale
ho avuto una figlia che oggi ha sei anni e frequenta
la scuola. Attualmente siamo in attesa del secondo
figlio. Posso regolarizzare la mia posizione?


L’art. 19 c. 2 lett. d) del D. Lgs. 286/98 prevede il divieto di
espulsione per le donne in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio. La Corte
Costituzionale ha dichiarato (sent. 376/2000)
l’incostituzionalità di questa disposizione nella parte in cui
non prevede il divieto di espulsione anche per il marito
convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio. L’art. 28 del DPR
394/99 prevede in questi casi il rilascio del permesso di
soggiorno per cure mediche.
L’art. 31 c. 3 prevede che Il Tribunale dei Minorenni per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente Testo Unico.

Ai sensi dell’art. 30 del TU immigrazione il permesso di
soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato:
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione
può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza
del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare.
Quesito D
Sono una cittadina peruviana residente
regolarmente in Italia da più di dieci anni.
Mio figlio dopo la morte della moglie mi ha raggiunto
assieme alla figlia minore che ha otto anni.
Al momento lui è senza permesso di soggiorno.
La bambina può avere un permesso di soggiorno?
Mio figlio vorrebbe affidare a me la bambina
perché da solo non può prendersene cura e
perché vorrebbe farla studiare in Italia.
È’ possibile? Deve rivolgersi ad un Tribunale del
nostro Paese d’origine? La bambina deve tornare
in Perù?




In presenza del genitore irregolarmente soggiornante, la figlia non
può avere un permesso di soggiorno perché i figli minori seguono
lo status giuridico del genitore.
Il nostro ordinamento consente l’affidamento parentale libero
riservato ai parenti entro il quarto grado (art. 4 L. 184/83).La
manifestazione di volontà dei genitori di dare in affido il minore può
essere redatto anche avanti ad un notaio e non deve essere
necessariamente pronunciata da un Tribunale o da essa
convalidata.
Se il minore si trova in Italia e convive con il parente affidatario, la
Questura, ricevuto l’atto di affido tradotto e legalizzato
dall’Ambasciata italiana, deve precedere al rilascio del permesso di
soggiorno che dovrebbe essere per affidamento (ma molte
Questure rilasciano quello per minore età).
Se il minore si trova ancora all’estero, il parente affidatario
potrebbe procedere al ricongiungimento del minore, in quanto ai
sensi dell’art. 29 c. 2 del D. Lgs. 286/98 i minori adottati, affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Quesito E
Una mia amica, cittadina nigeriana,è rientrata
in Nigeria l’anno scorso nella speranza di
poter ottenere un visto di ingresso per motivi
di lavoro. Purtroppo il visto di ingresso le è
stato negato e ad oggi si trova
nell’impossibilità di rientrare in Italia. In Italia
ha lasciato una bambina di 5 anni che è stata
affidata ai servizi sociali che hanno avviato le
procedure per far dichiarare lo stato di
abbandono. La mia amica vorrebbe rientrare
in Italia per partecipare al procedimento e
poter tornare a vivere con la figlia. È
possibile?
L’art. 31 c. 3 del D. Lgs. 286/98 prevede la
possibilità per il Tribunale dei Minorenni di
autorizzare l’ingresso o il soggiorno di un
familiare per tutelare il benessere psicofisico
del minore
 Al fine del rilascio di tale autorizzazione
occorre verificare la sussistenza di gravi
motivi connessi allo sviluppo psicofisico
 Occorre valutare che la richiesta di
autorizzazione all’ingresso o al soggiorno
non sia fatta strumentalmente al sono fine di
ottenere un permesso di soggiorno,
considerando anche che l’autorizzazione
all’ingresso o al soggiorno risulta
temporalmente limitata.
Corte Appello Venezia – Decreto del
27.01.2011 rel Zampolli

I minori stranieri non
accompagnati
Minori stranieri non accompagnati:
definizione e percorsi
Minori stranieri non accompagnati: definizioni
Art. 1 del DPCM 535/99 - Oggetto e definizioni:
Co. 2: Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello
Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che,
non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano.

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In molti atti comunitari il minore straniero non accompagnato è definito come “un
cittadino di un Paese terzo dell’Unione europea (o apolide) di età inferiore ai 18 anni
giunto nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto per
lui responsabile in base alla legge o alla consuetudine e/o fino a quando questi non
ne assuma effettivamente la custodia” (Direttiva 2001/55/CE; Direttiva 2003/9/CE;
Direttiva 2004/83/CE).
Alcuni Stati membri dell’Unione Europea non distinguono tra minori non
accompagnati e minori richiedenti asilo (es. Regno Unito).
Nei casi di minori stranieri che sono accompagnati da sedicenti genitori è necessario
procedere all’accertamento del rapporto parentale attraverso documentazione
tradotta e legalizzata o esame DNA
I minori presenti in Italia con i genitori in stato di irregolarità non devono essere
considerati come minori stranieri non accompagnati
I minori presenti in Italia con parenti entro il quarto grado regolarmente soggiornanti a
cui siano stati affidati o sottoposti a tutela non dovrebbero essere considerati come
minori stranieri non accompagnati
DPCM 535/99 Art. 5. Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare
che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a
conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un
minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia
al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve
essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle
generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di
sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione
delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei
confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il
Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti,
quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.
3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomaticoconsolari del Paese di origine del minore.
DPCM 535/99 Art. 6 Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze
disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni
pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i
minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono
il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di
discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.
DPCM 535/99 Art. 7. Rimpatrio assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il
rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla
legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto
e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla
famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata
apposita attestazione da trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone
il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che
questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati
all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore
soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio
assistito.
DPCM 535/99 Art. 9 Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta
giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze
effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti
l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di
centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di
attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione
della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini
dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli
accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
Minori stranieri non accompagnati:
percorsi e procedure
Il percorso dei minori stranieri
che arrivano in Italia da soli
MINORE NON ACCOMPAGNATO
Fermato in frontiera
Fermato sul territorio nazionale
Prima identificazione del
minore: anche attraverso
rilievi fotodattiloscopici e esami
medici
Può essere
respinto (salvo
che presenti
domanda di
protezione
internazionale)
Non può essere espulso
Se presenta
subito domanda
di asilo entra a
far parte
dell’asse dei
richiedenti asilo
Se non presenta
domanda di asilo
vengono applicate
le disposizioni
previste per I
minori stranieri non
accompagnati
“Il 5 ottobre 2012, a Bari la Polizia di frontiera ha scoperto 81 persone nascoste in un camion su
un traghetto arrivato da Igoumenitsa. Secondo i dati ottenuti da Rete Iside, erano 61 irachene,
12 siriane, e 6 afgane. Dodici sono state autorizzate a rimanere sul territorio italiano, mentre 69
persone sono state rispedite in Grecia il giorno stesso. Di quelle autorizzate a rimanere, 6
erano bambini non accompagnati, due coppie di fratelli composte da un bambino e un adulto
ciascuna, e due adulti iracheni che hanno collaborato con le indagini della polizia per
identificare il contrabbandiere”.
“Human Rights Watch ha intervistato 10 minori, dai 13 ai 17 anni, che hanno detto di essere
stati rispediti dall'Italia alla Grecia, e anche 3 ragazzi che avevano da poco compiuto 18 anni e
hanno detto che erano stati rispediti dall'Italia quando avevano ancora meno di 18 anni. Nove
dei ritorni che abbiamo documentato hanno avuto luogo durante i primi sei mesi del 2012. Altre
organizzazioni in Grecia riferiscono risultati simili delle loro ricerche. Praksis, una ONG greca
che assiste i bambini migranti a Patrasso, ha documentato 19 casi di bambini, di età compresa
tra 14 a 17 anni di età, rispediti dall'Italia alla Grecia tra l'agosto 2011 e il luglio 2012. Un
funzionario dell'ACNUR in Grecia, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, stima che l'Italia
abbia rispedito ogni mese a Patrasso una media di due bambini non accompagnati. Il
funzionario ricordava un bambino di 11 anni che era stato restituito alla Grecia nel mese di
agosto 2011, e un gruppo di nove ragazzi tornati da Brindisi nel mese di novembre 2011”
“In una lettera a Human Rights Watch, il Prefetto Rodolfo Ronconi, direttore della Direzione
Centrale del Ministero dell'Interno italiano per la Polizia dell'immigrazione e delle frontiere, ha
dichiarato che la procedura di "respingimento alla frontiera" ai sensi dell'articolo 10 del Testo
unico sull'immigrazione non si applica ai ritorni verso la Grecia "essendo venuto meno il
concetto di frontiera tra Italia e Grecia. (…) il Prefetto Ronconi afferma che i due Paesi hanno
convenuto su una procedura secondo la quale gli immigrati irregolari possono essere reimbarcati sulla stessa nave con la quale sono arrivati, sotto la custodia del capitano per tutto il
viaggio di ritorno. Questa procedura sommaria, tuttavia, non è prevista nell'accordo bilaterale, e
questa risposta ufficiale non riesce a spiegare l'apparente discrepanza tra le procedure stabilite
nell'accordo bilaterale e la procedura sommaria“.
“L'Accordo sulla riammissione del 1999 (firmato tra Italia e Grecia), che obbliga entrambe le
parti ad accettare "senza formalità" il ritorno dei migranti privi di documenti qualora le autorità
possano dimostrare che essi avevano viaggiato irregolarmente da un paese all'altro, impegna
esplicitamente entrambe le parti a rispettare i trattati internazionali sui diritti umani in particolare
Convenzione sui rifugiati del 195146. L'accordo non fa alcun riferimento specifico alla
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, L'Accordo, entrato in vigore nel 2001, prevede la
riammissione formale, su richiesta ed entro un determinato lasso di tempo, dei cittadini di Paesi
terzi scoperti a entrare in Italia ai valichi di frontiera non ufficiali lungo la costa, o scoperti
altrove nel territorio italiano. Lo Stato di presunta provenienza può rifiutare la riammissione se
le prove non sono sufficienti a dimostrare il suo obbligo di riammettere l'individuo”.
Estratti del
rapporto
“Restituiti al
mittente”
HRW
Gennaio
2013
Identificazione del minore
Prima segnalazione alla Procura,
al Giudice Tutelare e al
Comitato minori stranieri*
Presa in carico del minore da parte
dei Servizi sociali
Adozione provvedimento di protezione,
collocamento in comunità di prima
accoglienza (90 gg), permesso di
soggiorno
Indagine sulla situazione personale del minore
Rimpatrio assistito
previo ascolto del
minore, di indagini
familiari e se non
sussistono pericoli per
l’integrità del minore
Integrazione del minore nel
contesto d’arrivo
Collocamento presso comunità
familiari di lunga permanenza
* Con la L. 7 Agosto 2012, n. 135 le funzioni del Comitato Minori Stranieri sono state
trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso
lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali .
Presa in carico del minore da parte dei Servizi sociali nella fase
di prima o di pronta accoglienza (art. 403 cc)
•
•
•
•
•
•
colloquio con il minore per la valutazione del caso;
segnalazione del minore al comitato minori stranieri, ai fini del
censimento, e per richiedere l’avvio alle indagini familiari
predisposizione del, progetto educativo a breve termine,
osservazione e inserimento in un percorso di alfabetizzazione;
reperimento di informazioni utili per l’identificazione del minore e
presentazione in questura dell’istanza di permesso di soggiorno per
il minore
segnalazione del minore al giudice tutelare e al tribunale dei
minorenni affinché vengano avviate le procedure per la nomina di
un tutore e/o per l’affidamento del minore (a parenti entro il quarto
grado, ad una famiglia affidataria o a un singolo, connazionale o
italiano, a una comunitàfamiliare o all’ente locale)
richiesta delle indagini familiari al comitato minori stranieri
Il caso “speciale” dei minori non accompagnati giunti durante
l’Emergenza Nord Africa: la procedura fissata dal Decreto 18.05.2011
Prima identificazione e segnalazione alla Procura, al Giudice Tutelare e al
soggetto attuatore
Trasferimento dal centro di prima assistenza alle strutture di assistenza temporanea (SAT)
Segnalazione al Giudice Tutelare, al tribunale dei minorenni e ai servizi sociali territoriali
Perfezionamento dell’identificazione e accertamento della minore età; verificare l’effettivo
status di non accompagnato; informazioni su eventuali parenti presenti in Italia; informazioni
sull’opportunità di chiedere protezione internazionale;screening sanitario, attraverso le
strutture sanitarie locali.
Segnalazione al Comitato Minori Stranieri e individuazione comunità di accoglienza definitiva
Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e adozione provvedimenti di protezione
Le SAT (Strutture di Accoglienza Temporanea) individuate e messe a
disposizione sono state 24 situate in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia
e Toscana.
A seguito dell’Emergenza Nord Africa inoltre erano già state messe a
disposizione altre strutture destinate all’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati (ad es. 6 strutture messe a disposizione dalla
Regione Lazio e 13 strutture messe a disposizione dal Comune di
Roma).
In circa 3 mesi (dal 3 luglio al 27 settembre 2011) sono stati 1.028 i
minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa in SAT, pari al 40%
circa dei minori non accompagnati sbarcati a Lampedusa dall’inizio del
2011 (2.594).
La maggior parte dei minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa
nelle SAT proviene dalla Libia (733) ed è originaria di Paesi dell’Africa
sub sahariani (686). Gli altri sono originari di Pakistan (3) e Bangladesh
(17), Corno d’Africa (15 Somalia, 1 Etiopia e 1 Eritrea) e Libia (4).
Altri 295 minori arrivati a Lampedusa sono tunisini.
Molti minori sono stati trasferiti presso le SAT dopo 10 – 20 giorni di
presenza a Lampedusa ma alcuni hanno aspettato a Lampedusa
anche 40- 50 giorni.
La procedura per il collocamento dei minori stranieri” del 17 maggio
2011 non dà, invece, indicazioni rispetto alla possibilità di aprire la
tutela nel periodo di permanenza del minore in SAT.
(Dati estratti dal Rapporto di Save the
Children “L’accoglienza temporanea dei minori non accompagnati
arrivati via mare a Lampedusa nel contesto dell’Emergenza Umanitaria Nord Africa ottobre 2011)
Minori stranieri non accompagnati:
minore età ed identificazione
Minori stranieri non accompagnati: maggiore età
La maggiore età dei ragazzi e delle ragazze stranieri deve essere stabilita in base alla
legge dello stato di cui hanno la cittadinanza.

Articolo 42 della legge 218/1995:- Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione
dei minori.
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei
minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori
soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si
trova in uno degli Stati contraenti.

Articolo 12 Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione dei minori
Ai fini della presente Convenzione, per « minore » s’intende qualsiasi persona che ha tale
qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la
legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.
Per conseguenza, le autorità italiane devono considerare minorenni i ragazzi che sono tali
in base alla legge dello stato di origine e adottare i provvedimenti di protezione previsti
dalla legge italiana per i minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età così stabilita.
Vedi  Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/2012
Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/2010
Minori stranieri non accompagnati:
identificazione e accertamento dell’età
Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido nel
quale viene specificato solo l’anno di nascita, è buona prassi attribuire al
minore come data di nascita il 31 dicembre dell’anno riportato nel
documento (Linee Guida del Comitato minori stranieri, 2003).
• Quando il minore è privo di documenti di identità al fine di rilasciargli un permesso di soggiorno e
riconoscerlo come straniero non accompagnato è necessario procedere all’identificazione (nome,
cognome, età, genere, provenienza). E’ competenza delle Forze dell’ordine accertare e
successivamente ratificare suddetta identità (DPCM 535/99 art.5 co.3)
•Gli accertamenti sono fatti da personale medico qualificato. Gli accertamenti non sono mai esatti:
è scientificamente provato che nessun accertamento medico può dare una definizione esatta
dell’età della persona. Gli esami possono determinare un ambito temporale in cui può collocarsi
l’età della persona esaminata.
•Gli accertamenti e gli esami possono essere compiuti sulla persona solo con il suo consenso
espresso personalmente o attraverso il tutore.
•In ogni caso il minore ha diritto ad essere informato circa: a) la determinazione dell’età attaverso
esami medici; b) Il tipo di esame medico, i risultati possibili e le eventuali conseguenze; c) le
conseguenze del suo rifiuto
•Il rifiuto da parte del minore di sottoporsi agli accertamenti medici per la determinazione dell’età
non può comportare il non accoglimento della domanda di protezione internazionale•il minore non accompagnato può in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso
suo o del suo legale rappresentante, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di
accertarne l’età. Nel corso degli accertamenti
I principi fondamentali, derivanti dal diritto internazionale e nazionale
vigenti in Italia, da applicare nel processo di accertamento dell’età
dei minori stranieri, possono essere riassunti come segue:





l’accertamento dell’età deve essere sempre effettuato in conformità
con la considerazione preminente del superiore interesse del minore
in caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al
sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; il
ricorso a procedure medico-scientifiche dovrebbe aver luogo solo
allorquando emerga un dubbio fondato e dopo che altri mezzi ai quali
si è fatto ricorso non abbiano dato nessun esito (sempre quando ciò
non sia in alcun modo dannoso per il minore in questione o per la
sua famiglia).
La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la
perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore
(Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 n. 17272/7).
In mancanza di un adulto legittimamente responsabile, è necessario
procedere alla nomina di un tutore.
l’accertamento deve essere eseguito con modalità che siano il meno
invasive possibili e deve prendere in considerazione lo sviluppo fisico
e psico-sociale del minore, nonché fattori e parametri che tengano
conto della cultura di provenienza e dell’etnia di appartenenza del
minore






l metodo ancora maggiormente utilizzato per l’accertamento dell’età risulta
essere quello basato sullo studio radiologico dei nuclei di ossificazione del
polso e della mano sinistra, valutati sulla base di un atlante (il c.d. Atlante
di Greulich WW e Pyle Sl, 1959) ove sono riportati i radiogrammi tipici delle
diverse età. Tale atlante utilizza radiografie rilevate negli anni ’30 in
bambini ed adolescenti statunitensi di origine nord europea. L’applicazione
di tale metodica in soggetti di diversa provenienza può comportare margini
di errore di un certo rilievo in quanto l’accrescimento è diverso nelle
diverse etnie.
L’ organizzazione inglese di tutela Medical Foundation sostiene che
l’imprecisione dei metodi radiologici è di più o meno 2 anni16.
La Commissione svizzera che ha affermato che l’accertamento della
maggiore età con tale metodo non può considerarsi attendibile, portando
con sé un margine di errore di circa due anni, motivando tale posizione con
argomentazioni scientifiche basate sull’analisi di numerosi studi e
sull’audizione di diversi radiologi.
Sul territorio nazionale non esiste una procedura che venga utilizzata in
modo uniforme e che abbia margini di incertezza contenuti inoltre nel
certificato medico non viene in genere quasi mai indicato il margine di
errore, ma viene direttamente indicata l’età che viene arbitrariamente
addebitata al minore; questa si configura come una grave mancanza dal
momento che dovrebbe sempre essere garantito il beneficio del dubbio nel
caso in cui, considerato il margine di errore, la maggiore età risulti incerta.
In fase di accertamento dell’età e/o dell’intervista dovrebbe essere sempre
presente il tutore o un mediatore culturale
A Lampedusa: da febbraio 2011 l’accertamento dell’età non viene più
effettuato facendo ricorso alla radiografia del polso bensì le autorità di
pubblica sicurezza procedono all’identificazione dello straniero sulla base
delle dichiarazioni dello stesso
Minori stranieri non accompagnati:
rimpatrio assistito, integrazione in Italia
e provvedimenti di protezione
Minori stranieri non accompagnati:
rimpatrio assistito e integrazione in Italia
Le misure da adottare nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati devono essere valutate alla luce del loro superiore
interesse e possono consistere:
Nella decisione di rimpatrio assistito nel
paese di origine.
La decisione di rimpatrio assistito è
preceduta da un’indagine familiare condotta
nel paese di origine con i genitori o i familiari
del minore. I dati sono comunicati, insieme
ad una relazione relativa al profilo del
minore, dalla Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione all’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM),
l’organismo attualmente designato per lo
svolgimento delle indagini familiari.
Nella decisione di far restare il minore in
Italia rilasciando allo stesso un permesso
di soggiorno.
In questa fase:
permesso di soggiorno
per minore età
Il rimpatrio assistito






La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione stipula convenzioni con organismi o associazioni
umanitarie a carattere nazionale o internazionale, per l’attuazione
di programmi diretti a rintracciare anche nel paese di origine i
familiari dei minori non accompagnati.
I progetti di rimpatrio assistito devono prevedere
l’accompagnamento nel paese di origine, il riaffido alla famiglia e il
progressivo reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc).
Nel caso in cui le indagini familiari si concludano nel senso di
riaffidare il minore alla famiglia di origine deve essere elaborato un
progetto di reinserimento, e deve essere informato il Tribunale per i
Minorenni per il rilascia del nulla osta al rimpatrio.
Il rimpatrio viene eseguito dalla Polizia (nel caso dei rimpatri
coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le
indagini nel paese di origine.
Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il
minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del
tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per
ottenere l’annullamento del provvedimento
Per approfondimenti Guida pratica all’intervento sociale
transnazionale per i minori migranti non accompagnati e delle loro
famiglie – Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Interventi a protezione dei minori strani non accompagnati
Quando non sussistano le condizioni necessarie ed indispensabili per procedere al
rimpatrio assistito viene disposto di non procedere al rimpatrio e viene segnalata la
situazione ai servizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni
perché provvedano all’affidamento del minore ai sensi della legge n.184/1983 e
venga avviato un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno
due anni.
Apertura
della tutela
Affidamento
Ammissione ad un
progetto di
integrazione
Il percorso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia è
spesso caratterizzato da una distorsione dei percorsi e
dell’assenza/ritardo di provvedimenti di protezione. In molti casi, per i
minori che arrivano in Italia ad un età compresa tra i 16 e i 17 anni non
vengono adottati provvedimenti di protezione.
Minori stranieri non accompagnati: tutela e affidamento
Nell’adozione di provvedimenti a protezione dei
minori stranieri non accompagnati ci si avvale di:
norme e delle disposizioni previste
dalla legge italiana in materia di
assistenza e protezione dei
minori
•Codice Civile,Titolo X,
dall’art. 343 all’art. 389
•Legge 184/83,“Disciplina
dell’adozione e
dell’affidamento dei minori”,
come modificata dalla Legge
476/98 e dalla Legge 149/01
Per approfondimenti  Minori stranieri
non accompagnati e stato di abbandono
– nota di Lorenzo Miazzi in Diritto
immigrazione e cittadinanza n. 3/2011
testi normativi sopranazionali (convenzioni,
disposizioni) in materia di diritti e garanzie
dei minori
•Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia
•Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei
minori, ratificata in Italia con legge 742/80,
•Convenzione de l’Aja del 28 maggio 1970 in materia di
rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975,
•Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei
minori, e
•Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori,
ratificate in Italia e rese esecutive con
Legge n. 64/94: “Recepimento di convenzioni europee sui
minori”
•Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati,
cittadini dei paesi terzi (97/C221/03),
2
Minori stranieri non accompagnati: tutela
Tutela: riferimenti normativi
•Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori (Art. 343 del Codice Civile)
•La filiazione proveniente da genitori ignoti o che non intendono riconoscere il
proprio figlio (art. 345 c.c.)
•La scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta dei genitori quali
condizioni di impedimento (art. 48, 49 e 58 c.c.)
•La decadenza della potestà genitoriale (art. 330 c.c.)
•La sospensione della genitorialità (nel corso della procedura di adottabilità)
(art.19 Legge 184/83)
•L’esclusione dei genitori dalla potestà, interdizione o minore età dei genitori e
incapacità naturale dei genitori (art. 317 c.c.)
•L’impedimento dei genitori per i minori ricoverati in comunità di tipo famigliare o
in istituto fino a quando il genitore non riprenda l’esercizio della patria potestà (art.
3 Legge 184/83 come modificato dalla Legge 149/2001)
DPCM 535/99 Art. 1, c. 2
“Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito
denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.
9
Soggetti che devono dare notizia al Giudice tutelare della necessità di apertura della tutela
• L'ufficiale di stato civile (art 345 c.c.)
• Il notaio (art 345 c.c.)
• Il Cancelliere del Tribunale (art 345 c.c.)
• I parenti del minore entro il terzo grado (art 345 c.c.)
• La persona designata come tutore (art 345 c.c.)
• I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti
di assistenza pubblici o privati, dove il minore è stato collocato, che
esercitano in via provvisoria i poteri tutelari sul minore loro affidato (L.184/83
come modificato dalla L. 149/2001, art. 3)
• Tribunale per i Minorenni, nel caso di minori non accompagnati
richiedenti asilo (D.P.R. n. 303/2004, Art. 2, c. 5)
• Comitato Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999, Art. 3, c. 6°)
Nella prassi avviene che la notizia sia data al Giudice Tutelare da:
• I Servizi Sociali del Territorio che hanno in carico il minore, il quale ricade sotto le
competenze amministrative ed economiche dell’ente locale presso il quale è avvenuta la sua
segnalazione, in base a quanto disposto dalla Legge 328/2000
E’ possibile deferire la tutela del minore provvisoriamente ai legali rappresentanti delle
comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati a cui è affidato il
minore, per un massimo di 30 giorni (Art. 354 e art. 402 cc, art. 3 L. 184/83
21

Affidamento (L. 184/83)
Art. 2 il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare può
essere affidato ad una famiglia o inserito in una comunità di tipo
familiare (o in mancanza in un istituto pubblico o privato) al fine di
assicurare il necessario mantenimento, educazione e istruzione.
Art. 3 i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza esercitano i poteri tutelari sul minore affidato fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei
quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito
Art. 4 L’affidamento è disposto
•
dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore (affidamento
consensuale);
•
dal Tribunale per i minorenni, ove manchi l'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del tutore; in tal caso si applicano gli articoli
330 e seguenti del Codice Civile (affidamento giudiziale).
Per l’affidamento dei minori stranieri non accompagnati
L'affidamento consensuale è sempre da ritenersi la soluzione preferibile. Per
l’ottenimento del consenso. Le soluzioni prospettate sono:

il Giudice Tutelare nomina un tutore, che dà poi il consenso all'affidamento;

il consenso all'affidamento può essere manifestato dall'istituto di pubblica assistenza
(ovvero, in genere, l'Ente locale) in quanto esercente i poteri tutelari ex art. 402 del
Codice Civile;

si può ipotizzare la possibilità per i genitori di manifestare il consenso all'affidamento
mediante atto notarile legalizzato presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare
italiana nel paese d'origine.
A proposito dell'affidamento consensuale, il Tribunale per i minorenni e la Procura della
Repubblica per i minorenni di Venezia hanno indicato: "Poiché il minorenne, non
accompagnato immigrato da solo è pur sempre un minore nei confronti del quale i genitori
non possono esercitare la potestà, il caso potrà essere segnalato al Giudice Tutelare del
luogo ove il minore è stato accolto per l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c. Il
tutore così nominato potrà dare il consenso per l'affidamento familiare, qualora sia questo
il provvedimento disposto dal Servizio Locale ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83.
Qualora il minore sia stato accolto presso una struttura assistenziale il Comune quale ente
erogatore dell'assistenza può essere considerato Istituto di Pubblica Assistenza che
esercita
i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge
184/83.“ (Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica per i minorenni di
Venezia "Informazioni, indicazioni, suggerimenti in ordine alla tutela giudiziaria dei minori"
21 giugno 2000.)
Minori non accompagnati:
tipologie di permesso di soggiorno



Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di
ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi
inespellibili – art. 19 D. Lgs. 286/98), un permesso di
soggiorno per minore età (art. 28 DPR 394/99).
I minori titolari di permesso per minore età possono
convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito
del provvedimento di "non luogo a provvedere al
rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono
affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i
minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva
dal Giudice Tutelare.
I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente
soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono
iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al
compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di
soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.


I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano
stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se
hanno partecipato a un programma di assistenza e
integrazione sociale possono, al termine della espiazione
della pena, ottenere un permesso di soggiorno per
protezione sociale. Il permesso per protezione sociale può
inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei
servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui
confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di
grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo,
ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità. Il
permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è
rinnovabile.
In base a quanto disposto dall’art. 32 D. Lgs. 286/97 così
come modificato dalla L. 189/2002 ai minori non
accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia almeno tre
anni prima del compimento della maggiore età e hanno
seguito un progetto di integrazione civile e sociale per
almeno due anni può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per integrazione minore
Approfondimento: il permesso per minore eta’
Il permesso di soggiorno per minore età viene rilasciato qualora si
verifichino situazioni non riconducibili ad altre tipologie di soggiorno
già previste dalla normativa in vigore:
Art. 22 DPR 334/04 che modifica l’art. 28 del DPR 394/99 - Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il
respingimento
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:
“a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario straniero
regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il
permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della
segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo
necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di
origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza”.
Circolare n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^ Div. del 13.11.2000 :
“Il Ministero ribadisce che il titolo di soggiorno da attribuire al minore
presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità è determinabile
solo dopo che sia stata individuata puntualmente l'effettiva situazione
familiare in cui il medesimo versa…”.
Approfondimento: il permesso per integrazione minore
Ai minori stranieri non accompagnati che soddisfino le
condizioni poste nel Testo Unico all’articolo 32 dai nuovi
commi 1bis, 1ter, 1 quater, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per integrazione di minore previo
parere del Comitato Minori stranieri (art. 11 DPR 394/99
co.1 lettera c-sexies).
Quali sono le condizioni di cui all'articolo 32, commi 1- bis e
1-ter, del Testo Unico 286/98?
•
•
Essere stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (art. 32
comma 1 bis)
Avere fatto ingresso almeno tre anni prima del compimento della maggiore
età (art. 32 comma 1 ter)
Approfondimento: il permesso per affidamento
Ai minori stranieri non accompagnati può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per affidamento
Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale - 9 Aprile 2001, N.00/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV:
“ [….] Nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi
valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul
territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che,
dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo
possesso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali
territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2
della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti.
In tali circostanze le SS.LL. potranno procedere alla modifica, a richiesta dei
Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per ''minore età" in uno
per "affidamento", previa esibizione del provvedimento di convalida della
competente autorità giudiziaria.
A tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento,
che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non
accompagnato l’accesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i
requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche
al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore
età, un nuovo titolo di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo (art.32 del D.L.vo 286/98)”.
I minori stranieri non accompagnati al
raggiungimento della maggiore età
DAL 1998 AL 2002
Nella sua originaria formulazione l’art. 32 c. 1 del D. Lgs. 286/98 prevedeva:“Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31,
commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per
accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.”
Tale disposizione, che prevedeva in ogni caso il rilascio di un permesso di soggiorno al
compimento della maggiore età, non riguardava i minori stranieri non accompagnati, la cui
condizione era disciplinata dall’art. 33 e per i quali ogni decisione era rimessa al Comitato Minori
Stranieri.
DAL 2002 AL 2009
Nel 2002 con la cd. Legge Bossi Fini il legislatore interviene sull’art. 32 nell’ottica però di limitare le
possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per i minori
stranieri non accompagnati introducendo le disposizioni di cui ai commi 1 bis - quater (presenza in
Italia da tre anni e progetto di integrazione di due anni)
In particolare In particolare il comma 1bis disponeva:
“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394”.
Gli effetti negativi delle modifiche introdotte dalla L. Bossi Fini sono
stati in parte attenuati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
198/03 intervenuta sull’originaria formulazione dell’art. 32 D. Lgs.
286/98 laddove prendeva in considerazione solo i minori affidati e
non anche quelli sottoposti a tutela. Secondo la Corte
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32 anche la
sottoposizione alla sola tutela consente la conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età, essendo il fine della
tutela analogo a quello dell’affidamento (provvedere ai bisogni del
minore). Sempre in base a tale sentenza, il nuovo comma 1bis è stato
interpretato nel senso di ritenersi applicabile unicamente ai minori
stranieri non accompagnati (non ancora sottoposti a tutela o
affidamento) e non a quelli sottoposti a tutela o affidamento a
prescindere dal requisito della presenza in Italia da tre anni e progetto di
integrazione di due anni
Tale interpretazione è stata confermata dallo stesso Ministero
dell’Interno con circolare del 28.03.08. In questo modo la
maggior parte dei minori stranieri presenti in Italia rientra nel
comma 1 e non nel comma 1bis
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non discriminazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di
minori in tutela o affidamento al Servizio Sociale (Consiglio di Stato
sezione VI, sentenza n. 2437 del 22.4.2008, Consiglio di Stato,
sezione VI, n. 1540 del 5.4.2007, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6525
del 18.12.2007);
non discriminazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al
compimento della maggiore età di minori affidati di fatto al parente
entro il IV grado durante la minore età ex art. 9 L. 184/1983, in quanto
non identificabili come minori stranieri non accompagnati (Corte cost.,
sent. n. 198/2003,T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sentenza n.
1847 del 27.5.2008, T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sentenza n.
1766 del 27.3.2008, T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, sentenza n.
1741 dell’1.12.2004, T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 85 del 21.2.2006);
irretroattività della normativa introdotta dalla L. 189/2002 (cd. BossiFini) in materia di minori stranieri non accompagnati, rimarcando
“l’impossibilità di applicare la norma di cui si tratta a soggetti che
abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore,
ovvero entro i successivi due anni”. Cons. Stato sentenza n.
2951/2009)
DAL 2009 AL 2011
Nel 2009 con la L. 94/2009 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32 TU
Art. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato) disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore età1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico
o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.1-quater. Il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4».
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Dopo l’introduzione delle modifiche previste dalla L. 94/09, la giurisprudenza ha
proposto più volte una lettura delle nuove norme conforme ai principi generali
dell’ordinamento in materia di protezione del minore, come affermati anche dalla
Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 198 del 2003, disponendo la
conversione del permesso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla nuova norma
(es. TAR Lazio, sentenza del 18.11.2010 n. 33581 e del 7.10.2010 n. 32718
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 21.10.2009 n. 6450).
E’ stato inoltre individuato un regime transitorio per il quale la norma introdotta
dalla L. 94/09 non può applicarsi ai minori entrati in Italia prima 8 agosto 2009, nè a
quelli che pur entrati successivamente raggiungono la maggior età prima del
decorrere dei termini (triennale e biennale) previsti dal comma 1 bis (Cons Stato
Ordinanze 2919/2010 – 3749/2010 – 4232/2010)
. In particolare, la normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un
percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai
ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data
di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di
partecipare al progetto biennale (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi
1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009).
La disposizione non può comunque applicarsi ai minori comunque inseriti in un
nucleo familiare perché affidati ai sensi dell’art. 4 L. 184/83 (quindi con un formale
provvedimento di affidamento giudiziario o amministrativo) ad un parente e minori
la cui tutela sia stata deferita a parenti entro il 4° grado ex art. 9 L. 184/2003: in
quanto equiparati ai figli ex art. 29 D. Lgs. 286/98. A questi minori dovrà essere
rilasciato un permesso per motivi familiari convertibile al compimento della
maggiore età
La Corte Costituzione è intervenuta con due ordinanze (n. 222/2011 e n. 326/2011)
ritenendo nel primo caso la questione di costituzionalità inammissibile per non aver
il giudice remittente adempiuto all’obbligo di ricercare un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma e nel secondo caso disponendo la
restituzione degli atti al Giudice in ragione del mutato quadro normativo
CONSIGLIO DI STATO
Ordinanze 2919/2010 – 3749/2010 – 4232/2010-1547/2011
Al ricorrente...entrato minorenne, sottoposto a tutela, e aspirante,
divenuto maggiorenne, al permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o studio, deve essere applicato l'art. 32, co. 1, D.lgs. 286/98 nel testo
anteriore alla L. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati,
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di Studio o lavoro
a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale;
Invece, la nuova disciplina recata dalla L. 94/2009, che anche
per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno,
dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto
almeno biennale, si applica ai minori affidati dopo la sua
entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano
la maggiore età almeno due anni dopo l'entrata in vigore
della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti
di partecipare al progetto biennale.
In senso sostanziale  sulla convertibilità del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età  TAR Lazio,
sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581
“Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso
di soggiorno alla maggiore età per i minori comunque affidati
ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati
sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo
ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano
applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un
progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da
almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato
nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie
distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le
condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle
del primo comma, idonee autonomamente a consentire la
conversione del permesso.
2011
Con la L. 129/2011 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32
Art. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato) e dalla L. 129/2011
(grassetto) disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età-
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate
le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all’articolo 23
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere
positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato
che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti
deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di
due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.1-quater. Il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4».
In base alla nuova disposizione la conversione del permesso di soggiorno per i
minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età se risulta
soddisfatta una delle seguenti circostanze:
•
•
Siano stati affidati ai sensi dell’art. 2 L. 183/84 o sottoposti a tutela intervenuto
un parere positivo del Comitato per i Minori Stranieri sulla prosecuzione del
loro soggiorno in Italia (oggi Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali )
Siano presenti in Italia da almeno tre anni, siano inseriti da almeno due anni in
un progetto di integrazione sociale, dispongano di un alloggio, frequentino un
corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita
La disposizione non riguarda:
 i minori sottoposti a tutela di un cittadino straniero o italiano (parificati ai figli
minori)
 i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado
La disposizione riguarda
 i minori sottoposti alla tutela di un ente
 i minori destinatari di un intervento ex art. 2 L 183/84  inserimento in
comunità
Il parere del Comitato dovrebbe essere acquisito al termine delle indagini
familiari e quindi preventivamente (in alternativa  decisione di rimpatrio
assistito) e non in prossimità del compimento del 18mo anno di età
Una volta acquisito il parere favorevole del Comitato per i Minori Stranieri al
proseguimento del soggiorno in Italia dopo il conseguimento della maggiore
età, il permesso di soggiorno per minore età deve essere convertito, anche
se risulta che il cittadino straniero è in Italia da meno di tre anni  Si
vedaTribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 4 ottobre
2012 n. 1237
Se il Comitato non risponde alla richiesta del parere, il permesso di
soggiorno può comunque essere rilasciato. In base ai principi generali sul
procedimento amministrativo, è responsabilità della Questura promuovere
l’emissione del parere del Comitato, riguardo all’opportunità che il
richiedente prosegua o meno il soggiorno in Italia. Il ritardo della risposta del
Comitato non può legittimamente fondare il rifiuto del rilascio del permesso
di soggiorno  Si veda tribunale amministrativo della regione Liguria con
sentenza del 15 novembre 2012 n. 1441.
In ogni caso anche per il nuovo requisito del parere favorevole del Comitato
Minori Stranieri (oggi Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione presso lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)
in applicazione di quanto previsto dalla giurisprudenza per le diposizioni
introdotte dalla L. 94/2009 si Si può ritenere che il requisito del parere sia
applicabile solo per i ragazzi che, alla data di entrata in vigore della norma
che lo ha previsto (6 agosto 2011) fossero in grado (ovvero ne avessero il
tempo e il modo, anche attraverso l’affidatario) di chiedere e ottenere tale
atto
Minori
permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale
e permesso di soggiorno per motivi umanitari
in presenza di grave sfruttamento
Le varie disposizioni applicabili
Il permesso per protezione sociale può essere rilasciato dal
Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, ai minori
stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di
violenza e di grave sfruttamento (prostituzione,
sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano
concreti pericoli di incolumità (art. 18 c. 1 D. Lgs.286/98)
I minori che abbiano commesso un reato per il
quale siano stati reclusi prima del compimento
della maggiore età, se hanno partecipato a un
programma di assistenza e integrazione sociale
possono, al termine della espiazione della pena,
ottenere un permesso di soggiorno per protezione
sociale. (art. 18 c. 6 D. Lgs.286/98)
Ai minori in età non lavorativa che risultino essere stati
impiegati irregolarmente che presentano denuncia e
cooperano alle indagini può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi umanitari (art. 22 c. 12 quater D. Lgs
286/98)
Presunzione
legale relativa
allo status di
vittima del
minore
Protezione sociale ex art. 18 co. 1
Quando il minore è riconosciuto vittima di violenza o di grave
sfruttamento
Contestualmente alla richiesta di pds è necessario presentare il
programma d’integrazione che può essere implementato solo da
associazioni o enti iscritte ad uno specifico albo in collaborazione con i
servizi sociali
G
I
U
D
I
Z
I
A
R
I
O
denuncia degli sfruttatori e
rilascio con parere positivo
del p.m.
relazione della storia di vita
e rilascio a discrezionalità
del questore
Il permesso di soggiorno dura un anno è rinnovabile e
convertibile
S
O
C
I
A
L
E
Protezione sociale ex art. 18 co. 6
Art. 18, co. 6: rilasciato al maggiorenne che è stato condannato per un reato
commesso durante la minore età ed ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza ed integrazione sociale
con il servizio sociale territorialmente competente o con
un’associazione accreditata
Destinatario è qualsiasi straniero che abbia espiato una pena per un reato
commesso durante la minore età che trovi all’atto delle dimissioni dall’istituto di
pena e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza
e integrazione sociale
È pacifica l’applicabilità dell’istituto anche quando il Tribunale dei Minorenni
abbia disposto l’applicazione di alternative o sostitutive, in particolare 
sospensione del processo e messa in prova
Il permesso di soggiorno dura un anno è rinnovabile e convertibile
Protezione umanitaria e sfruttamento lavorativo
Art. 22 c. 12 TU Immigrazione: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato
Art. 22 c. 12bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un
terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre (nella direttiva “numero
significativo”) ;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa (nella direttiva
“minori d’età”);
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice
penale (nella direttiva “vittime di tratta” o grave sfruttamento).
Art. 22 c. 12 bis quater Art. 22 c. 12quater Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al c. 12bis e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel
procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6 (permesso previsto dal D. Lgs. 109/2012)
Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento
penale.
I minori non accompagnati richiedenti asilo
Normativa di riferimento e problematiche
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Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo - Min.
dell’Interno e Min. della Giustizia del 07.03.2007
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Circ. 1157
dell’11.04.2007
art. 28 D.L.vo 251/2007
art. 19, art. 13, co 3, e art. 26, co. 5 e s, D. L.vo 25/2008
La normativa vigente prevede che minori, nel periodo intercorrente tra la
manifestazione della volontà di chiedere asilo e la formale verbalizzazione (mod
C3) presso la Questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del
Comune dove si trovano. Questi li ospitano in strutture ove, nelle more della
nomina del tutore e della conferma della domanda di asilo, sostano prima di poter
essere indirizzati in uno dei centri destinati alla loro specifica accoglienza,
La Direttiva 2005/85/CE all’art. 17, par. 1, lett. a), pone il legale rappresentante come
figura centrale e necessaria nell’intera procedura di riconoscimento della protezione
internazionale dei minori non accompagnati e che la stessa centralità viene ribadita
dall’art. 19, co.1, del D.Lgs 25/2008 il quale prevede che al minore non accompagnato,
che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, sia fornita la
necessaria assistenza per la presentazione della domanda e che l’assistenza del tutore
sia garantita in ogni fase della procedura per l’esame della domanda stessa
Principali problematiche 
•individuazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo,
•riammissione verso Paesi terzi (in particolare la Grecia)
•Tempistica nomina tutore
•Divergenza tra luogo di prima e seconda accoglienza

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
I minori che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono
stati 573 nel 2008, 409 nel 2009 e 306 nel 2010.
Il maggior numero delle richieste arriva da minori di nazionalità afghana(414
nei tre anni considerati. L’età dei minori si colloca prevalentemente tra i 16 e i
17 anni. Il maggior numero di minori, ad eccezione di quelli afghani, arriva
medianti “sbarchi”.
I problemi di accesso alla procedura di asilo sono evidenti se si incrociano i
dati relativi ai minori non accompagnati segnalati al Comitato minori stranieri
con i dati dei minori richiedenti asilo. I minori non accompagnati che
presentano domanda di asilo dovrebbero essere espunti dal numero dei
minori non accompagnati (questo non sempre avviene). Il numero dei minori
non accompagnati di nazionalità afghana risulta essere molto alto, così come
alta risulta la percentuale degli irreperibili, in entrambi i casi si può trattare di
potenziali richiedenti asilo (per approfondimenti si veda Il diritto alla
protezione – Studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una
sua evoluzione)
Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo:ruoli e procedura
Identificazione del minore non accompagnato: informazione della possibilità di
chiedere protezione internazionale
Espressione della volontà di chiedere asilo (Questura o in frontiera)
Segnalazione al Giudice Tutelare, al tribunale dei minorenni e affido temporaneo ai servizi
sociali territoriali. Rilascio documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo
(Questura)
Segnalazione al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e Assistenza
nella presentazione della domanda di asilo e nella compilazione del Mod.C3 (Servizi sociali)
Inserimento presso un progetto di accoglienza (Sprar) situato nel territorio dell’Ente locale che
ha effettuato la segnalazione o in altro territorio
Segnalazione al giudice tutelare
Accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale
Se la domanda di protezione è presentata da un
minore la procedura deve essere sospesa - nomina
del tutore entro 48 ore dalla presentazione della
domanda – immediato contatto del tutore per la
conferma.
Verifica identità,
età, nazionalità
Rilascio di attestato
nominativo /permesso
di soggiorno
Verbalizzazione
Mod. C3
convocazione
commissione
Audizione
commissione
Immediato
inserimento nello
SPRAR
In nessun caso i minori
richiedenti asilo possono
essere trattenuti in CARA,
CID o CIE
Regolamento Dublino: competente lo Stato membro nel quale
si trova legalmente un familiare solo se viene rispettato il
superiore interesse del minore o in assenza lo Stato membro
in cui è stata presentata la domanda di asilo.
Le impronte vengono prese solo ai minori di età superiore ai
14 anni
il colloquio deve avvenire alla presenza o del tutore
I minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale
arrivati durante l’Emergenza Nord Africa (provvedimento del 15.7.11)
Il minore esprime subito la volontà
di chiedere asilo
Rilascio dell’attestato nominativo e
segnalazione al Soggetto Attuatore
e allo SPRAR (Questura)
Individuazione di un posto in
accoglienza e segnalazione a Trib
Minori, Procura, Soggetto
Attuatore (SPRAR)
In caso di assenza di posti nello
SPRAR è il soggetto attuatore a
dover individuare una struttura di
accoglienza alternativa
informando il Comune interessato
Il minore esprime la volontà di
chiedere asilo in un momento
successivo alla collocazione in SAT
Formalizzazione della richiesta in
Questura e sottoscrizione Mod. C3
Segnalazione del minore al
Soggetto Attuatore e allo SPRAR
Eventuale individuazione di altro
posto in accoglienza (il minore può
anche continuare ad essere
ospitato presso la medesima
struttura)
Sono almeno 40 i minori che hanno manifestato a Lampedusa la volontà di chiedere asilo e
che sono stati successivamente trasferiti in SAT. Non risulta tuttavia essere stata effettuata
alcuna segnalazione alla rete SPRAR delle domande di protezione internazionale presentate.
La protezione riconoscibile
RIFUGIATO
Colui che temendo a ragione di essere perseguitato
nel suo Paese per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese
cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione di questo Paese;oppure che,
non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese
di cui aveva la residenza abituale, a seguito di siffatti
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per i fatti di cui sopra.
-art. 1 Convezione di Ginevra del 28 Luglio 1951-Art. 2, co. 1, lett. e), D.Lgs. 251/2007 -
Persona
ammissibile
alla
protezione
sussidiaria
Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono
fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
d’origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e per il quale non può o,
a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
di detto Paese
- art. 2, co. 1, lett. g), D.L.vo 251/2007
Cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto rifugiato o titolare di protezione
sussidiaria ma nei cui confronti non può essere
disposto il respingimento o l’espulsione in quanto
ricorrono seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
- art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, D.L.vo 286/98
Persona
ammissibile
alla
protezione
umanitaria
può presentare ricorso
per ottenere lo status
di rifugiato
protezione
sussidiaria
status
di rifugiato
decisione
commissione
Permesso di soggiorno
Per 3 anni
Ricorso per
ottenere lo status
di rifugiato o la
protezione sussidiaria
Protezione
umanitaria
permesso di
Soggiorno
per 5 anni
Diniego
con possibilità di
presentare
ricorso ed ottenere
un permesso
di soggiorno
per richiesta asilo
(in attesa di sentenza)
o per altri motivi
permesso
di soggiorno
per 1 anno
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Per quanto riguarda l’accoglienza dei minori all’interno dello SPRAR, il
rapporto annuale 2009-2010 mette in luce la forte crescita del numero dei
minori stranieri accolti: nel 2006 il numero dei minori accolti era di appena 31,
nel 2007 di 197, mentre il picco si è avuto nel 2008 con un numero di 409
minori, scesi a 320 per il 2009. Tuttavia, poco più della metà dei posti di
accoglienza dei minori sono reperiti nello SPRAR a causa del limitato numero
di posti disponibili.
Nel caso in cui il minore, per quanto richiedente asilo, non riesca ad entrare in
un progetto SPRAR e quindi rimanga nell’accoglienza sul territorio, il quadro
degli interventi diviene ancora più frastagliato. Non si prevede una
separazione tra i minori stranieri richiedenti asilo e gli altri minori stranieri non
accompagnati che vengono, pertanto, accolti nelle medesime strutture e ai
quali vengono, quasi sempre, offerti i medesimi servizi. Attualmente, inoltre, la
normativa italiana non distingue compiutamente tra comunità di prima o di
seconda accoglienza; tuttavia questa distinzione è molto frequente nella
prassi: in particolare la comunità educativa di prima accoglienza (detta anche
pronta accoglienza) è caratterizzata dalla continua disponibilità e
temporaneità dell’accoglienza che in genere è rivolta ad un gruppo ristretto di
minori, massimo 10, che hanno a disposizione un gruppo di educatori che a
turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Il minore dovrebbe
risiedere all’interno della comunità per un lasso di tempo molto ridotto, e,
entro un mese, dovrebbe essere elaborato un progetto educativo a
medio/lungo termine presso una comunità di seconda accoglienza.
Minori stranieri non
accompagnati:
casi studio e approfondimenti
Ajub, Marocco 17 anni
Sono arrivato a Milano qualche mese fa. Ho
detto di essere nato il 4/12/1993. La Polizia
però ha scritto 1/1/1993. Allora mi hanno
portato in un centro per stranieri e, dopo 2
mesi, mi hanno fatto uscire con un foglio che
dice che devo andarmene. Perché mi hanno
messo in prigione se sono minore? Un mio
amico mi ha detto che i minori non possono
essere mandati via. Allora sono venuto in
questa comunità. Mi potete aiutare? Come
faccio a dimostrare che ho 17 anni?
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Assistenza mediatore culturale nell’immediato; contatto
con struttura pubblica “di fiducia” per accertamento età;
Acquisire informazioni rilevanti subito;
Richiesta invio documento di identità; esclusione
condizione richiedente asilo;
Presentare istanza di accesso agli atti per copia
certificato medico e decreto di espulsione;
Assistenza per richiesta di passaporto; deposito istanza
revoca espulsione;
Contatto avvocati rete per predisposizione ricorso sulla
base di perizia di parte
Segnalazione a Autorità Giudiziaria per riconoscimento
minore età ed a servizi sociali supportata da elementi di
dubbio e richiesta di collocamento
Moussà, 15 anni, Togo
Da quando sono arrivato in Italia ho
sempre male alla pancia. I dottori mi hanno
detto che mi devo operare tra due
settimane. Mi hanno anche detto che i miei
genitori devono firmare per l’operazione.
Però mia mamma è morta e mio padre è in
Togo. Ora che succede, non posso fare
l’operazione? Anche dopo l’operazione
posso farmi curare dal medico anche se
non sono italiano? Da chi devo andare?
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Se problemi di salute sono tali da mettere a rischio la vita del minore,
informativa su condizioni di accesso alle cure e chiamata a ambulanza o
accompagnamento a PS o ambulatorio STP informando tempestivamente GT
e tutore;
Quando non sussista il rischio menzionato, va tempestivamente informato il
GT per la nomina di un tutore provvisorio (se il tutore è già nominato provvede
a dare il consenso) che sarà responsabile sulle scelte riguardo a terapie
mediche e interventi necessari;
Cura: quando un minore è sottoposto a tutela, le funzioni genitoriali sono
suddivise tra i vari soggetti istituzionalmente preposti, che devono agire in
rete, nel rispetto delle loro precise responsabilità. Questi soggetti sono: il
Comune, che ha la titolarità della tutela dei minori e al quale compete il
sostegno economico; il servizio sociale che ha in carico il minore e che è
responsabile del progetto di tutela per lui predisposto; il Giudice che
sovraintende alla tutela; la famiglia affidataria o la comunità di accoglienza
che si occupa della cura quotidiana del bambino e della sua educazione.
Rappresentanza: poiché il minore non ha la capacità di agire, il tutore lo
sostituisce negli atti formali, consentendogli di esercitare i diritti che le
convenzioni internazionali e la nortmativa nazionale gli riconoscono. Perciò,
tiene i rapporti con i servizi e le istituzioni (lo iscrive a scuola, autorizza un
intervento chirurgico, può costitursi parte civile in un processo, può presentare
querela,…)
I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per
affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o
per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e
quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al
Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva
e ad un pediatra di base
Frank, Ghana, 17 anni e 6 mesi
Sono arrivato in Italia a agosto del
quando avevo 16 anni. Ho il permesso
di soggiorno per minore età. Ho
frequentato la scuola ed ho finito la
scuola dell’obbligo. Ho trovato lavoro in
una bottega e mi vogliono mettere in
regola. Possono? Che contratto posso
avere?
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I minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di
lavoro che si applicano ai minori italiani (salvo la
discriminazione vista al punto 1), in base a cui i minorenni
possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento
dei 15 anni e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con
modalità tali da non violare l’obbligo formativo:
in generale l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata
a 15 anni; per stipulare un contratto di apprendistato o un
contratto di formazione e lavoro, l’età minima è fissata a 16
anni;
l’obbligo scolastico è assolto se il minore ha frequentato il
primo anno di scuola superiore ed è stato promosso, ovvero
se ha compiuto 15 anni e dimostra di aver frequentato la
scuola per 9 anni;
i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni;
l’obbligo formativo può essere assolto nel sistema
scolastico, nel sistema della formazione professionale o
nell’apprendistato; un minore può stipulare un contratto
diverso dall’apprendistato solo se tale contratto non gli
impedisce di frequentare la scuola o la formazione
professionale.
Maltrattamento e abuso di minori
tutela ed interventi
Abuso e maltrattamenti: definizioni
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Per abuso all’infanzia e maltrattamento devono
intendersi “tutte le forme di cattiva salute fisica ed
emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o
negligenza o sfruttamento commerciale o altro che
comportano un pregiudizio reale o potenziale per
la salute del bambino, per la sua sopravvivenza,
per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell’ambito
di una relazione caratterizzata da responsabilità,
fiducia e potere” (WHO, World Report on Violence
and Health, 2002).
Il maltrattamento può concretizzarsi in una
condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali,
ipercura) o in una condotta omissiva (incuria,
trascuratezza, abbandono).
Tipologia e caratteristiche del maltrattamento
Patologia delle cure
 Per patologia delle cure si intendono quelle condizioni in cui i
genitori o le persone legalmente responsabili del bambino, non
provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici, in
rapporto al momento evolutivo ed all'età.
 La patologia della somministrazione delle cure comprende
pertanto tre categorie cliniche:
- l'incuria vera e propria (i bambini trascurati) si realizza quando le
cure sono insufficienti (cibo, igiene, cure mediche) e si manifesta
con ripercussioni sullo stato di salute, con segni fisici e
comportamentali;
- la discuria si realizza quando le cure vengono fornite ma in modo
distorto, non appropriato al momento evolutivo e ciò può condurre
ad anacronismo delle cure, imposizione di ritmi di acquisizione
precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività;
- l'ipercura si realizza quando le cure dello stato fisico sono
caratterizzate da una persistente e eccessiva medicalizzazione.
Maltrattamento fisico
Per maltrattamento fisico, si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad
aggressioni, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e
alla vita. I principali segni fisici del maltrattamento sono contusioni, ecchimosi,
cicatrici, morsi, lesioni scheletriche o addominali.
Maltrattamento psicologico
Per maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intendono verbalizzazioni
o comportamenti che si configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi,
indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono nel
bambino lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali
l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.
Violenza assistita
Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino
qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica,
verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o
affettivamente significative. Si include l’assistere a violenze di minori su altri
minori e/o su altri membri della famiglia e maltrattamenti a danni di animali
domestici.
Abuso sessuale
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali – con
o senza contatto fisico – a cui non può liberamente consentire in ragione dell’età
o della preminenza dell’abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o
adolescente dipendente e/o immaturo sul piano dello sviluppo, prostituzione
infantile e pornografia.
Fasi dell’intervento


Prevenzione: promozione di interventi di natura sociale e sanitaria
che vadano ad agire sulle condizioni di rischio
Rilevazione: maltrattamento e abusi non sono normalmente
affrontabili tramite un’esplicita richiesta di aiuto. Per rilevazione si
intende il percorso di approfondimento che trae spunto da
osservazioni compiute nell’ambito della loro funzione istituzionale
da insegnanti, medici, educatori nonché da familiari o cittadini
preoccupati dall’emergere di comportamenti di disagio e sofferenza
vissuti da un minore. Fondamentale inoltre in questa fase è la
possibilità di osservare e promuovere le capacità protettive
immediatamente disponibili nell’ ambito familiare e comunitario in
cui il minore vive. I punti della rete sensibili rispetto al mondo
dell’infanzia operanti sul territorio sono individuati a due livelli:
1. un livello primario in cui i minori vengono incontrati nella
“normalità” per bisogni generali legati alla loro crescita: scuola;
servizi sanitari di base; pronto soccorso, pediatria, ginecologia.
2. un livello secondario di soggetti istituzionali che incontrano
bambini o famiglie già portatori di una richiesta di aiuto a carattere
socio-assistenziale o educativo: servizi sociali, forze dell’ordine,
neuropsichiatria infantile, consultori etc


Segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile: quando i segnali
osservati nella fase di rilevazione concorrono a far emergere una
situazione di pregiudizio per il bambino, connesso alle condotte
genitoriali, e non è stato possibile o non ha dato esito l’intervento
dei servizi in contesto di “consensualità”, è necessario coinvolgere
la Magistratura minorile tramite la “segnalazione” della situazione.
La segnalazione è l’atto attraverso il quale si rende pubblica la
preoccupazione per le condizioni di un bambino connessa alle
relazioni familiari e si chiede all’organo giudiziario
(Procura/Tribunale per i minorenni) di attivare idonee misure di
protezione e di predisporre una valutazione approfondita della
situazione. La segnalazione non presuppone necessariamente una
conoscenza esaustiva della situazione, ma deve riferire gli elementi
che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che
sussistano le condizioni di pregiudizio per il minore.
La denuncia è l’atto attraverso il quale si informa l’Autorità
Giudiziaria penale di fatti che, se veri, costituiscono reato. La
denuncia può anche essere inoltrata quando le notizie che
pervengono all’incaricato di pubblico servizio non sono dirette ma
“de relato” cioè apprese da altra persona. La denuncia ha la
funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a
stabilire la sussistenza di un reato accertandone le responsabilità
individuali
I Servizi sociali hanno il dovere di segnalare alla Procura presso il Tribunale per
i minorenni ogni situazione di pregiudizio del minore (non affrontabile attraverso
liberi e accettati interventi da parte della famiglia)  art. 13 del R.D. 2316/1934
(T.U. delle leggi protezione maternità e infanzia
art. 23, lett. c. del D.P.R. 616/1977, che disciplina la collaborazione tra Servizi e
Giustizia minorile a tutela del minore,
art. 19 della L. 176/1991 (Convenzione ONU)
art.1, comma 2 della L. 216/1991 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a
rischio di coinvolgimento in attività criminose",
Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico Servizio esiste uno specifico
obbligo di segnalare alla Procura per i minorenni le situazioni di abbandono
(mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti),
ai sensi dell’ art. 9 della L.149/2001 (modifiche alla legge in materia di adozione
e affidamento).
Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti
reatovi è un obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario i fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Quando nelle condotte degli adulti si configura un’ipotesi di reato procedibile
d’ufficio, oltre alla segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni
vi è un obbligo di “denuncia” alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario dei fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie funzioni (
art. 331 c.p.p.).

Protezione
La presa in carico del minore vittima di violenza o abuso
presuppone in primo luogo la garanzia di un contesto di protezione
all’interno del quale si possano attivare i necessari interventi di
sostegno e cura sia fisica che psicologica.
Gli interventi di protezione devono essere modulati in relazione alla
gravità del pregiudizio ed alla presenza o meno di risorse protettive
nel contesto familiare anche allargato.
Nelle situazioni più gravi è invece necessario collocare il bambino in
un contesto diverso da quello familiare.
In tal senso particolare cura deve essere data alla:
- scelta della risorsa più idonea in cui collocare il bambino
allontanato (famiglia affidataria, strutture di accoglienza, ecc) in
relazione all’età, alla tipologia del trauma subito, ai bisogni di
approfondimento diagnostico sul minore e sulla famiglia;
- modalità con cui gestire gli incontri tra minore e familiare
eventualmente concessi dall’Autorità giudiziaria con mandato di
vigilanza e osservazione;
- definizione immediata delle modalità di funzionamento e
coordinamento della rete interprofessionale degli operatori che
seguirà la situazione.
Strumenti a protezione del minore:

art. 330 cc Decadenza dalla potestà genitoriale  quando il genitore
viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio. È pronunziata dal Tribunale per i Minorenni
su ricorso del pubblico ministero, dell’altro genitore o di un parente. La
decisione è presa in camera di consiglio dopo aver sentito il p.m.m. ed
è reclamabile dinanzi alla sezione minorile della Corte di Appello. La
legge prevede anche che sia sentito il genitore contro il quale è
richiesto il provvedimento, nonché il minore stesso quando abbia
capacità di discernimento, quale parte del giudizio. (art. 12 della
Convenzione sui diritti del fanciullo).

Art. 333 cc condotta pregiudizievole dei genitori a danno dei figli: Il
giudice del Tribunale dei Minorenni che non riscontra gli estremi per la
decadenza dalla potestà del genitore può adottare i provvedimenti
opportuni secondo le circostanze per la tutela del minore in particolare
affidamento familiare o allontanamento del figlio dalla residenza
familiare. Sono revocabili e modificabili.

Art. 342-bis.Ordini di protezione contro gli abusi familiari (introdotto
dalla L. 154/2001) “Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il
fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può
adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342ter”.

Art. 342-ter.Contenuto degli ordini di protezione “Con il
decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge
o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta e dispone
l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del
convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dall’istante. Con il
medesimo provvedimento il giudice può altresì disporre altri
interventi es. quello dei servizi sociali e dispone la durata
dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno
dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può
essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su
istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il
tempo strettamente necessario.

Art. 736 bis cpc Provvedimenti di adozione degli ordini di
protezione contro gli abusi familiari
Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile, l’istanza si
propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che
provvede in camera di consiglio in composizione
monocratica. Il provvedimento viene assunto sentite le parti
o, in caso di urgenza, anche immediatamente l’ordine di
protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni
ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di
protezione.
Questi ordini di protezione “civili” trovano dei corrispondenti
anche in ambito penale:
 misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare
ex art. 282 bis c.p.p.
 decadenza dalla potestà genitoriale come pena
accessoria in seguito a condanna ex art.34 c.p. con durata
pari alla pena
Art. 403.Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato
in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca
in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla
sua protezione. È un atto di amministrazione e ha una natura
essenzialmente operativa e di protezione, non richiede l’esplicitazione
dettagliata dei motivi; deve tuttavia essere indicata la presenza di una
situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. Non è necessario
che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a
proteggerlo.
L’iniziativa di protezione proviene normalmente dai servizi sociali, che
dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere
l’intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per
vincere la resistenza dei genitori. Se l’iniziativa proviene dalle forze di
polizia, i servizi sociali dovranno comunque essere necessariamente
coinvolti.
I servizi sociali devono in primo luogo effettuare l’intervento di collocazione
del minore in ambiente protetto, ex art.403 c.c., e segnalarlo con urgenza al
Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale
per i Minorenni.
Il presupposto è il grave pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore.
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