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Per il fondo pluriennale vincolato calcolo in sette mosse

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Per il fondo pluriennale vincolato calcolo in sette mosse
Per il fondo pluriennale vincolato
calcolo in sette mosse
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini
I recenti chiarimenti di Arconet sul trattamento delle economie su impegni
finanziati dal fondo pluriennale vincolato consentono di fare il punto sui
controlli che gli enti devono attivare in occasione della chiusura dell'esercizio
2015 per giungere alla corretta quantificazione di questa nuova grandezza
contabile. La novità della materia, gli errori ereditati dal riaccertamento
straordinario dei residui e, non da ultimo, le carenze riscontrate in alcuni
programmi informatici, rischiano infatti di inficiare l'esatta determinazione del
fondo pluriennale vincolato di spesa e di compromettere, conseguentemente, la
veridicità e la legittimità del primo rendiconto armonizzato.
Le sette mosse
Riepiloghiamo di seguito le sette mosse che gli enti devono seguire per evitare
errori in sede di determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa
dell'esercizio 2015:
1. la corrispondenza degli impegni finanziati dal fondo pluriennale
vincolato all'entità del fondo pluriennale vincolato di entrata al 1°
gennaio 2015.
Occorre verificare che gli impegni reimputati in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui e che secondo le risultanze del gestionale di contabilità
risultano finanziati dal fondo, corrispondano esattamente all'ammontare del
fondo costituito al 1° gennaio 2015. Accade frequentemente infatti che tutti gli
impegni reimputati, anche quelli finanziati dagli accertamenti a loro volta
reimputati sul 2015, risultino finanziati dal fondo, portandolo ad un ammontare
superiore alla consistenza reale. Se così fosse occorre modificare la fonte di
finanziamento degli impegni reimputati;
2. il disavanzo tecnico al 1° gennaio non riduce il fondo pluriennale
vincolato di entrata.
Per chi ha chiuso il riaccertamento straordinario con un disavanzo tecnico al 1°
gennaio 2015, ad esempio, sulla parte capitale (residui attivi > residui passivi
reimputati), dovrà appurare che tale disavanzo non abbia ridotto la disponibilità
del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente, o viceversa. In tal
caso con il rendiconto 2015 occorre ricondurre la consistenza del fondo
medesimo e del connesso risultato di amministrazione alla loro reale entità;
3. l'avanzo tecnico non incrementa il fondo pluriennale vincolato di
spesa.
Un altro errore che si incontra con frequenza riguarda gli enti che, avendo
registrato un disavanzo tecnico al 1° gennaio 2015, chiudono il 2015 in avanzo
tecnico, dato dal surplus delle entrate reimputate maturate nell'esercizio rispetto
agli impegni. Tale avanzo non deve incrementare il fondo pluriennale vincolato,
dato che non vi sono impegni reimputati agli esercizi successivi in attesa di
essere finanziati, ma confluisce nel risultato di amministrazione per essere
utilizzato nel 2016, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
4. le economie su impegni finanziati dal fondo riducono il fondo
pluriennale vincolato di spesa.
Nel caso in cui un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato venga
ridotto a seguito di economie, tale minore spesa non può rimanere dentro il
fondo pluriennale vincolato, ma deve essere portata in diminuzione dello stesso
a favore del risultato di amministrazione. Scelta obbligata in quanto la funzione
del fondo pluriennale vincolato è unicamente quella di dare copertura ad
impegni imputati agli esercizi successivi le cui entrate sono già esigibili e non
può, al contrario, accogliere risorse non correlate ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate. Arconet, con la Faq n. 13, ha chiarito un passaggio oscuro del
principio contabile – che verrà a breve modificato - precisando che le economie
riducono il fondo pluriennale vincolato di spesa e non anche quello di entrata
dello stesso esercizio. Conclusione pressoché obbligata sotto il profilo della
tecnica contabile (che trova conferma nello stesso prospetto di composizione del
fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi) ma che rischia di creare
un indebito vantaggio ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Il fondo
pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata, infatti, finisce per
diventare una posta utile ai fini del raggiungimento del saldo obiettivo
indipendentemente dall'ammontare degli impegni effettivi dallo stesso finanziati
e di cui esso ne rappresenta la copertura;
5. l'anticipazione del Dl 35/2013 esce dal fondo pluriennale vincolato
e finisce nel risultato di amministrazione.
In forza di quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la
deliberazione n. 33/2015, le somme derivanti dall'anticipazione di liquidità
concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del Dl 35/2013 non possono
rimanere nel fondo pluriennale vincolato ma devono confluire nel risultato di
amministrazione, come se si trattasse di una spesa non finanziata;
6. la reimputazione di accertamenti non correlati non riduce il fondo
pluriennale vincolato.
Qualora gli enti si trovino a dover differire al 2016 o seguenti l'esigibilità di
entrate già accertate nel 2015, ad esempio a seguito di provvedimenti di
rateizzazioni su accertamenti tributari o altre entrate, dovranno tener conto che
tale operazione non consente di ridurre il fondo. La facoltà di ridurre il fondo
pluriennale vincolato è ammessa solamente nel caso in cui vi sia la contestuale
reimputazione di entrate e spese correlate. Nel 2015 quindi, nel caso in
questione, si registrerà una minore entrata che inciderà negativamente solo sul
risultato di amministrazione, mentre negli esercizi su cui saranno reimputati gli
accertamenti si avrà una maggiore entrata di competenza che potrà essere
destinata al finanziamento di nuove spese. Anche in questo caso tale entrata non
potrà ingrossare le fila del fondo pluriennale vincolato di spesa ma con la
delibera del riaccertamento ordinario deve essere temporaneamente
«accantonata» in un capitolo di spesa che si potrà chiamare «avanzo tecnico da
destinare». Sarà il consiglio comunale, con la prima delibera utile, a decidere
come utilizzare tali entrate;
7. il calcolo del fondo pluriennale vincolato sul singolo investimento.
Il principio contabile prevede che possa formarsi il fondo pluriennale vincolato
di spesa, anche nel caso in cui l'investimento sia stato oggetto di avvio di una
procedura di gara o che vi sia stata l'effettiva assunzione di impegno di spesa di
almeno una voce del quadro economico – ad eccezione della progettazione. La
formazione del fondo pluriennale vincolato però non può essere automatica, ma
deve essere collegata all'effettivo accertamento di entrata collegato al
finanziamento della spesa in questione.
Il calcolo
Seguendo queste, il calcolo del fondo pluriennale vincolato di spesa potrà essere
effettuato secondo la formula classica esposta nello stesso prospetto allegato al
rendiconto, ovvero:
+ fondo pluriennale vincolato di entrata al 1° gennaio 2015
- impegni esigibili finanziati dal fondo pluriennale vincolato
- economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia
dell'esercizio sia di esercizi successivi)
+ impegni assunti e finanziati nell'esercizio ed imputati agli esercizi successivi
= fondo pluriennale vincolato di spesa al 31 dicembre 2015
Il valore così ottenuto dovrà essere riscontrato con gli impegni registrati e
imputati sugli esercizi successivi che risultano effettivamente finanziati dal
fondo pluriennale vincolato. In caso di discordanza – dovuta ad esempio ad
errori precedenti non superabili - sarà solamente quest'ultimo l'importo corretto
che gli enti dovranno esporre nel rendiconto. L'elenco di tali impegni, da inserire
nella relazione sulla gestione, è l'unico strumento che consentirà di legittimare
l'scrizione del fondo pluriennale vincolato di spesa nel rendiconto 2015 e del
conseguente fondo pluriennale vincolato di entrata nel bilancio 2016.
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