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LEX 173/2005 e legge 114/98 ASPETTI GENERALI

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LEX 173/2005 e legge 114/98 ASPETTI GENERALI
LEX 173/2005 e legge 114/98
ASPETTI GENERALI DEGLI INCARICATI
Requisiti per gli Incaricati
L'attività di Incaricato alle Vendite di cui alla legge 173/2005 e legge 114/98 può essere svolta da tutte le
persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
avere la maggiore età,
non avere pendenze penali,
essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società,
Aspetti Fiscali
Tale attività può essere svolta da chiunque, purchè in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le
provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla R.M.
180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78% come
contemplato dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis. Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per
essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni
derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e
pertanto è possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.
Posizione IVA
L'attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Ufficio IVA quando è svolta in
modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a 5.000 Euro netti; superando questo limite
subentra l'obbligo di iscrizione all'Iva come contemplato dalla R.M 18/E sel 27.01.2006
Aspetti previdenziali
Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95
sull'ammontare oltre i 5.000 euro di provvigioni nette (6.410 -22% detrazione).
La quota Inps è a carico di 1/3 per l'incaricato e 2/3 per la società committente; l'adempimento del versamento
all'Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto di contributo. L'iscrizione all'Inps è a carico
dell'incaricato a mezzo del modulo di iscrizione. La riduzione dell'aliquota Inps deve essere inoltrata alla società
committente a mezzo specifica dichiarazione.
Limitazioni dell'attività
I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l'attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre consentito
ed è compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in funzione a delle
limitazione o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:
•
•
•
•
•
•
•
disoccupazione,
mobilità,
pensione di invalidità,
cassa integrazione,
pensione previdenziale,
dipendenti di enti pubblici,
percettori di assegni assistenziali,
possono subire una riduzione delle prestazioni concesse o anche la definitiva revoca.
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Lavoratori dipendenti.
L'attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro
dipendente precisando che:
•
lavoratori dipendenti con aziende private,
•
lavoratori dipendenti in enti pubblici,
la prima categoria di dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro
collettivi nazionali di categoria consentono l'attività libera, purchè non esercitata negli orari preposti
all'attività di dipendenza; mentre la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una
incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro, che in certi casi impone la scelta dell'attività
esercitata o la riduzione a part-time per l'attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio
ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività di incaricato alle vendite.
Pensionati.
Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza:
Pensioni di Invalidità. Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, secondo del tipo di classe di
invalidità, svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di I.V.D., possono subire la revoca della pensione
dall’ente predisposto. Da valutare attentamente caso per caso.
Pensioni di Previdenza. La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei
periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di I.V.D. è compatibile in quanto il pensionato non
perde mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se ha una pensione di importi
oltre i minimali può avere una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di
reddito e solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione
viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.
Pensione di reversibilità. La casistica è identica al punto 2 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece
oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si
può incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità.
Pensione Legge 335/95.La gestione pensionistica è separata ed integrata ad eventuali ulteriori tipi di
pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati
per ogni gestione previdenziale. Per avere avere diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver
versato minimo cinque anni completi di contribuzione minima.
Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere
per ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della
pensione.
DEFINIZIONE DI OCCASIONALITA'
Non esistono regole che, facendo riferimento a criteri temporali o ad altri parametri, consentano di
individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso
Ministero delle Finanze, ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e
“occasionalità”, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso
sulla base delle situazioni di fatto riscontrabili in concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma
abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo
continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”
(circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977). In sostanza, l’elemento dell’abitualità
abbinato a quello della professionalità sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità,
stabilità e sistematicità di comportamenti. Per contro, il significato di occasionale, riferito alle attività
commerciali e di lavoro autonomo previste dall’articolo 81, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, traduce i
caratteri della contingenza, della eventualità e della secondarietà (Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno
1988). Le prestazioni occasionali ai fini fiscali sono tali anche agli effetti previdenziali. Consegue che i
percettori di questi redditi non sono tenuti al versamento di contributi INPS.
Relativamente agli Incaricati alle vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 con la R.M 18/E del
27.01.2006 è stato determinato l'obbligo di iscrizione IVA al superamento dell'ammontare di provvigioni
annue per un totale superiore a 5.000 Euro netti (Euro 6.410 Lordi detrazione 22% forfettaria).
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Gli incaricati alle vendite, al contrario dei "lavoratori autonomi occasionali" di cui all'Art.81 T.U., sono
sempre soggetti al contributo Inps di cui alla Legge 335/95 quando è superato il limite della franchigia dei
5.000 Euro netti.
VANTAGGI E SVANTAGGI
•
INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO VANTAGGI:
- ritenuta d'imposta definitiva alla fonte,
- aliquota minima IRPEF 23% calcolata sul 78% delle provvigioni,
- aliquota INPS calcolata sul 78% delle provvigioni,
- esclusi dal pagamento dell'IRAP,
- provvigioni escluse da Dichiarazione dei Redditi (Unico),
- non devono tenere la contabilità ai fini Irpef,
- non sono soggetti ai parametri di controllo fiscale,
- non sono soggetti agli studi di settore,
- non hanno il costo per la compilazione della dich.dei redditi,
- i pagamenti fiscali e Inps sono a carico della società committente,
- le provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi,
- l'incaricato è sempre fiscalmente a carico del coniuge,
- pressione fiscale e contributiva minima.
INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO SVANTAGGI:
- non possono detrarre l'IVA degli acquisti,
- non possono detrarre i costi le spese dell'attività,
- oneri deducibili non consentiti per le provvigioni percepite,
- tassazione sul 78% delle provvigioni,
- non hanno diritto all'esclusiva della zona,
- non hanno un mandato regolamentato dal settore,
- non hanno diritto all'indennità clientela,
- non possono usufruire delle prestazioni Enasarco,
- non hanno la liquidazione Firr,
- il trattamento previdenziale Inps è ridotto e minimo.
AGENTI DI COMMERCIO VANTAGGI:
- possono detrarre l'IVA al 100% su automezzi e relative spese,
- possono detrarre costi all'80% su automezzi e relative spese di gestione,
- possono detrarre l'IVA ed i costi relativi alle spese inerenti l'attività,
- hanno diritto all'esclusiva per la zona,
- possono usufruire delle prestazioni Enasarco,
- hanno diritto alla liquidazione Firr,
- il trattamento previdenziale Inps è contributivo,
- l'utile tassato è al netto delle spese inerenti l'attività,
- possono detrarre gli oneri deducibili consentiti (spese mediche, interessi mutui, etc.),
- possono usufruire delle detrazioni fiscali per i figli ed il coniuge a carico.
AGENTI DI COMMERCIO SVANTAGGI:
- tassazione progressiva sul reddito netto,
- assoggettamento alla tassazione IRAP,
- contribuzione Inps elevata,
- soggetto ad imposizione Enasarco,
- deve presentare la dichiarazione dei redditi,
- le provvigioni nette cumulano, ai fini fiscali, con altri eventuali redditi,
- sono assoggettabili agli studi di settore,
- imposizione di redditi minimi da dichiarare in funzione ai costi e beni ammortizzabili,
- pressione fiscale e contributiva elevata.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
Considerazioni finali: per uno scopo esclusivamente di risparmio fiscale e di costi, l'inquadramento come
Incaricato alle Vendite a Domicilio, è più vantaggioso che di quello come Agente di Commercio. Consultare la
seguente tabella.
•
REDDITO
IMPONIBILE
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
8.000,00
11.000,00
14.000,00
17.000,00
20.000,00
23.000,00
26.000,00
29.000,00
TASSAZIONE
INCARICATI
89,70
179,40
269,10
358,80
448,50
538,20
627,90
717,60
807,30
897,00
1.549,79
2.304,21
3.058,63
3.813,04
4.567,46
5.321,87
6.076,29
6.830,71
TASSAZIONE
AGENTI/PROC.
3.102,00
3.102,00
3.102,00
3.102,00
3.102,00
3.118,00
3.233,00
3.348,00
3.463,00
3.578,00
4.268,00
5.017,00
5.824,00
7.037,00
8.383,00
9.786,00
11.190,00
12.593,00
TOTALE DIFFERENZA
RISPARMIO
3.012,30
2.922,60
2.832,90
2.743,20
2.653,50
2.579,80
2.605,10
2.630,40
2.655,70
2.681,00
2.718,21
2.712,79
2.765,37
3.223,96
3.815,54
4.464,13
5.113,71
5.762,29
•
Note:
o nella colonna tassazione Incaricati è riportato il conteggio dell'Irpef con ritenuta d'imposta
definitiva del 23% sul 78% ed 1/3 del 27,72% relativa all'Inps Legge 335/95;
o nella colonna tassazione Agenti/Procacciatori è riportato il conteggio dell'Irpef secondo gli
scaglioni, l'Irap e la quota Inps (Ivs Gestione Commercianti).
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D.P.R. 600 29/09/73 ART. 25 BIS 6'COMMA
Il 6' comma dell'art. 25-bis del D.P.R. 29/09/73 nr. 600 stabilisce che per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 e D.Lgs. 114/98 recante "Disciplina del Commercio", la
ritenuta del 23 per cento è applicata a titolo d'imposta ed è calcolata sul 78% delle provvigioni percepite,
mentre per le provvigioni derivanti da mandato di agenzia resta ferma la ritenuta a titolo d'acconto. Da ciò
discende che la ritenuta a titolo d'imposta si applica solo nei casi in cui l'attività da cui consegue la
provvigione non sia inerente ad un rapporto d'agenzia.
La Circolare n.15/E del 05 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto Legge 27 Dicembre 2002, n.
289 (Legge Finanziaria per il 2003) riporta quanto segue:
L'articolo 2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli
incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati a imposizione attraverso
l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di
reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Il previgente testo dell'articolo 25bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse
operata, sempre con applicazione dell'aliquota stabilita dall'articolo 11 del T.U.I.R. per il primo scaglione di
reddito, sull'intero ammontare delle provvigioni percepite. L'introduzione della deduzione forfetaria è dettata
dalla opportunità di bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell'imponibile, l'aumento dell'aliquota
applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 289 del
27 dicembre 2002.
Tra i compensi da assoggettare alla ritenuta a titolo d'imposta vanno ricordati quelli scaturiti dall'attività di
incaricato alle vendite a domicilio rientrante nella sfera di applicabilità della Legge 173/2005, quali, ad
esempio, quelli percepiti dalle Dealers (che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di
privati consumatori, gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti) e da coloro i quali effettuano la vendita di
prodotti con il sistema del porta a porta.
Per quanto riguarda le provvigioni percepite dalle cosiddette Dealers va, altresì, evidenziato che sono
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta sia i compensi per la pura attività di intermediazione (provvigioni
in senso stretto) e sia i compensi per gli ulteriori servizi resi dalla Dealer dopo la conclusione del contratto di
vendita, consegna dei beni ed esanzione del relativo credito (Circ. 24/08/845 del 10/06/83 Min. Fin. Dir.
Imposte).
In considerazione a quanto esposto tutti coloro che percepiscono una provvigione con ritenuta definitiva non
dovranno dichiarare i compensi percepiti essendo stato assolto il debito d'imposta in maniera definitiva con
la ritenuta effettuata (R.M.180/E del 12.07.95). Tale reddito non si cumula con eventuali altri, ciò non nega
l'obbligo di dichiarare gli altri redditi tramite il Modello Unico personale. Le provvigioni percepite sono
escluse dall'assoggettamento dell' IRAP per esclusioni di legge oggettive, assenza di dichiarazione dei redditi
e soggettive come riportato dalle istruzioni ministeriali.
L'aliquota IRPEF, quale ritenuta d'imposta definitiva alla fonte, per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, è
variata, nel corso degli anni, come da seguente tabella:
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
PERIODO
ALIQUOTA IN VIGORE BASE DI CALCOLO
01.01.1973 al 24.10.1993
10%
50% delle provvigioni
25.10.1993 al 31.12.1997
10%
100% delle provvigioni
01.01.1998 al 31.12.1998
19%
100% delle provvigioni
01.01.1999 al 31.12.2000
18,5%
100% delle provvigioni
01.01.2001 al 31.12.2002
18%
100% delle provvigioni
01.01.2003
23%
78% delle provvigioni
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INPS - LEGGE 335/95
É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori
autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e per gli
incaricati alle vendite a domicilio per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. Il
contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia
e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Dal 01 Gennaio 2012 è variato il contributo Inps dal 26,72% al 27,72% e dal 17% al 18%,a seconda dei
casi come di seguito riportato:
A) per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 27,72% fino al
massimale di legge pari a 123.268 (lordi) Il contributo è maggiorato dello 0,72% per finanziare il fondo di
recente istituzione per maternità e assegni familiari;
B) per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie il contributo è pari al 18%.
C) per gli incaricati alle vendite già pensionati il contributo è pari al 18%.
CHI DEVE VERSARE
Sono interessati al versamento del contributo del 18% e 27,72%:
1. coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale
2. coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono
esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che
svolgono un'attività con contenuto artistico e non hanno un rapporto subordinato
3. venditori porta a porta di cui alla legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998
4. spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da
questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati
da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo
nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo
5. ricercatori universitari che dal 1.1.1999 fruiscono di borse di studio.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile ai fini del calcolo del contributo Inps è diversa a seconda della categoria da assoggettare:
1. Professionisti Autonomi: la base di calcolo è la stessa del reddito imponibile fiscale riportato nel quadro
RE del modello Unico. Deve essere compilato il quadro RR ai fini del corretto calcolo dell'Importo da versare.
Il versamente si effettua in autoliquidazione.
2. Venditori Porta a Porta: dal 01.01.2003 la base imponibile è ridotta di una percentuale forfettaria del
22%. Pertanto la base imponibile per il calcolo del contributo Inps è del 78% delle provvigioni percepite. La
disposizione per il calcolo della base imponibile è contemplata nel Decreto Ministeriale 24.11.1995
pubblicato in G.U. n.282 del 02.12.1995 "Modalità di Versamento all'Inps".
Il versamento è a completo carico dell'azienda committente.
Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto fino a € 5.000,00 (pari al 78% di
€ 6.410,00) non devono effettuare il versamento dei cotributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto
esclusi. Al superamento di tale importo deve essere versato il contributo inps solo sulla parte eccedente i
5.000 Euro netti.
Tale franchigia è annuale; pertanto ogni anno le provvigioni percepite fino all'ammontare lordo di € 6.410
sono escluse dall'assoggettamento Inps.
COME SI PAGA
Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per
professionisti e collaboratori. Professionisti:www.AMAZYNG.it
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi
negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Collaboratori: il versamento è effettuato con cadenza
mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Poiché il
modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i
committenti hanno l'obbligo di compilare il modello Emens da inviare entro il fine mese del mese successivo
al pagamento. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici
ISTAT di variazione del costo della vita.
PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'
Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età,
con decorrenza 01.07.2001 non può più scegliere di non versare. Pertanto ha l'obbligo del versamento
all'aliquota Inps del 18%.
PROCEDURA PER ALIQUOTA RIDOTTA
Per coloro che hanno un'altro contemporaneo versamento previdenziale obbligatorio e i pensionati il
contributo INPS di cui all'art.2 comma 24 Legge 335/95 e' del 18%. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta
del 18% ogni incaricato deve comunicarlo per scritto alla società. Tale riduzione potrà essere applicata solo
per le liquidazioni successive alla data di tale comunicazione.
Se durante l'anno ci sono ulteriori cambiamenti della propria posizione previdenziale, dovranno essere
comunicati tempestivamente alla societa' per poter adeguare la percentuale INPS all'aliquota ordinaria del
27,72%.
TABELLA ALIQUOTE INPS
Di seguito è riportata la tabella relativa alle due tipologie di aliquote Inps di cui alla Legge 335/95 in vigore
dal 01.01.2012: 18% per gli IVD che effettuano altri versamenti previdenziali obbligatori e per i percettori
di pensione diretta, 27,72% per gli IVD che non hanno nessun altro tipo di versamento previdenziale
obbligatorio.
Il reddito imponibile si riferisce a provvigioni percepite come Incaricato alle Vendite.
REDDITO
IMPONIBILE
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
6.410,00
8.000,00
11.000,00
14.000,00
17.000,00
20.000,00
23.000,00
26.000,00
29.000,00
Aliquota
18%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,24
644,44
1.065,64
1.486,84
1.908,04
2.329,24
2.750,44
3.171,64
Aliquota
27,72%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,78
992,43
1.641,08
2.289,73
2.938,38
3.587,02
4.235,67
4.884,32
Note:
• la tabella si riferisce alla posizione di incaricato senza e con l'iscrizione IVA;
• per il calcolo Inps è stata applicata la detrazione del 22%;
• per il calcolo Inps è stata considerata la franchigia di esenzione di 6.410 Euro Lordi;
• tabella con quota INPS totale: di cui 1/3 a carico IVD, e 2/3 a carico committente.
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RIS.MINISTERIALE 180/E DEL
12.07.95
Aggiornata al
01.09.2009
La Risoluzione Ministeriale datata 12 luglio 1995, n.180/E ha chiarito che anche i
venditori a domicilio titolaridi Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo definitivo ai sensi dell'art. 25bis, comma sesto, del D.P.R. 600/1973, non
sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, al pari dei loro colleghi
che svolgono l'attività solo occasionalmente, salvo naturalmente che non posseggano
altri redditi per i quali tale dichiarazione risulta obbligatoria.
Il dubbio era sorto ad una associazione di categoria nell'esaminare il comma 4
dell'art.1 del D.P.R. 600/1973, così come modificatodall'art. 15, comma secondo, lett.
a), della legge 24 dicembre1993, n. 537, che prevede l'esonero dall'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che non possiedono
alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
Il ministero al riguardo ha precisato che l'attività dei venditori a domicilio di cui all'art.
36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, indipendentemente dal fatto che i compensi
relativi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, si configura come attività
commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale od occasionale. Nel primo
caso siamo in presenza di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, nel
secondo caso si tratta di redditi diversi di cui all'art. 81,comma 1, lett. i), dello stesso
decreto.
Qualora ci troviamo nella prima ipotesi la tenuta delle scritture contabili è comunque
"logicamente e materialmente esclusa" per via del particolare criterio di tassazione del
reddito prodotto. Di conseguenza, proprio per il fatto che si esclude che i venditori a
domicilio titolari di Partita Iva debbano tenere le scritture contabili, gli stessi sono
esonerati anche dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda i venditori a domicilio "occasionali",
esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi in virtù del
quarto comma,lett. b), dell'art. 1 del D.P.R. 600/1973 (persone fisiche non obbligate
alla tenuta di scritture contabili che possiedono solo redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), norma che in realtà vale, come si è visto, anche
per i venditori a domicilio titolari di Partita Iva.
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(Legge 173/2005 e D.Lgs. 114/98 )
CHI PUO' SVOLGERLA ?
- i maggiorenni;
- i cittadini Italiani;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- i possessori del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.
Limitazioni dell'attività:
I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l'attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre
consentito e compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in
funzione a delle limitazione o revoche dei diritti acquisiti.
Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:
- disoccupazione,
- mobilità,
- possesso di pensione di invalidità,
- cassa integrazione,
- pensione EMPAS,
- dipendenti di enti pubblici,
- percettori di assegni assistenziali
maturando con una qualsiasi attività un reddito netto di 20.000,00 € /annui possono avere una riduzione delle
prestazioni concesse o anche la definitiva revoca (si deve scegliere se continuare a prendere l'assegno di
disoccupazione, di mobilitazione o di cassa integrazione oppure le provvigioni).
Lavoratori dipendenti.
L'ATTIVITA' di incaricato alle vendite E' COMPATIBILE fiscalmente con qualunque tipo di attività di
lavoro dipendente precisando che:
- lavoratori dipendenti con aziende private,
- lavoratori dipendenti in enti pubblici,
Dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di
categoria consentono l'attività libera purchè non esercitata negli orari preposti all'attività di dipendenza;
Dipendenti enti pubblici a seconda degli enti pubblici interessati è consigliabile interpellare il proprio ufficio
del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività di incaricato part time e in orari al di fuori di
quelli preposti all'attività di dipendenza;
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Pensionati.
Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza:
Pensioni di Invalidità. Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, secondo del tipo di classe di
invalidità, svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di I.V.D., possono subire la revoca della pensione
dall’ente predisposto. Da valutare attentamente caso per caso.
Pensioni di Previdenza. La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei
periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di I.V.D. è compatibile in quanto il pensionato non perde
mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se ha una pensione di importi oltre i
minimali può avere una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di reddito e
solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione viene
reintegrata secondo la classe di appartenenza.
Pensione di reversibilità. La casistica è identica al punto 1 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece
oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si può
incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità.
Pensione Legge 335/95. La pensione di tale gestione non è ancora stata erogata in quanto entrata in vigore con
il mese di Aprile 1996. In ogni caso la gestione pensionistica sarà separata ed integrata ad eventuale ulteriori
tipi di pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi
versati per ogni gestione previdenziale.
Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere per
ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della
pensione.
Aspetti Fiscali: IMPORTANTISSIMO
Tale attività può essere svolta da chiunque, purchè in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le
provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla
R.M.180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% come contemplato
dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis.
Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della
detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attività di incaricato
alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge può usufruire della
relativa detrazione fiscale.
L' interessato dovrà firmare la seguente autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
in cui DICHIARA:
di non essere stato dichiarato fallito;
di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II
e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
di non aver riportato due o pi condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivit, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 442, 444, 513,513-bis,
515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 575, ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.www.AMAZYNG.it
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