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l`affitto di poltrona/cabina

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l`affitto di poltrona/cabina
L’AFFITTO DI POLTRONA/CABINA
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
Ministero dello Sviluppo Economico
con la Circolare nr. 16361 del 31 gennaio 2014
inviata a Regioni, Comuni e Camere di Commercio,
ha precisato che “in base alla normativa nazionale è possibile
l’affitto di poltrona e di cabina tra imprese, mediante uno
specifico contratto in base al quale un titolare di salone di
acconciature o di centro estetico concede in uso una parte
dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un
determinato corrispettivo”.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
I SOGGETTI INTERESSATI
CHI PUO’ DARE IN AFFITTO LA POLTRONA / LA CABINA:
• L’acconciatore
che svolge l’attività in base alla Legge n.174 del 17/08/2005
• L’estetista
che svolge l’attività in base alla Legge n.1 del 04/01/1990
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
I SOGGETTI INTERESSATI
A CHI POSSONO DARE IN AFFITTO LA POLTRONA/CABINA
L’ACCONCIATORE (ditta individuale o società):
• ACCONCIATORI IMPRENDITORI
• ACCONCIATORI NON IMPRENDITORI
• ESTETISTI IMPRENDITORI.
PURCHE’ IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI PROFESSIONALI
L’ESTETISTA (ditta individuale o società):
•
•
•
ACCONCIATORI IMPRENDITORI
ESTETISTI IMPRENDITORI
SE L’ESTETISTA POSSIEDE ANCHE L’ABILITAZIONE DI
ACCONCIATORE PUO’ AFFITTARE ANCHE A SOGGETTI
ACCONCIATORI NON IMPRENDITORI
PURCHE’ IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI PROFESSIONALI
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
IL CONTRATTO DI AFFITTO
DI POLTRONA/CABINA
SE I LOCALI SONO CONDOTTI IN LOCAZIONE E’ NECESSARIO
AVERE IL CONSENSO ESPRESSO (scritto) DAL PROPRIETARIO
(se non è già compreso nel contratto)
IL CONTRATTO DEVE ESSERE STIPULATO AI SENSI DELL’ART.
1615 DEL CODICE CIVILE:
Gestione e godimento della cosa produttiva
“Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa
produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in
conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse
della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.”
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
IL CONTRATTO DI AFFITTO
DI POLTRONA/CABINA
Il contratto è inquadrabile quale sub-affitto di una porzione di locali
soggetto a registrazione a termine fisso, scontando l’imposta di registro
proporzionale dell’1% ai sensi dell’articolo 5, c. 1, lettera a-bis) della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Questo trattamento è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate
in data 21/06/2013.
Deve essere adottata la forma scritta, con atto pubblico o con scrittura
privata (senza notaio), con successivo deposito del contratto per
l’iscrizione nel Registro delle imprese.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
IL CONTRATTO DI AFFITTO
DI POLTRONA/CABINA
Elementi essenziali del contratto:
•La durata
•Il corrispettivo
•Il ritardo dei pagamenti
•La facoltà di recesso
•La superficie data un uso
•Le postazioni o le cabine date in uso
•L’elenco di eventuali attrezzature date in uso
•L’elenco di eventuali prodotti dati in uso
•La conformità degli impianti installati, delle attrezzature e delle apparecchiature date in uso
•Il corretto utilizzo dei beni e dei prodotti dati in uso
•Il rimborso delle utenze utilizzate
•Le cause di risoluzione del contratto
•Le cauzioni/fidejussioni per garanzia
•La consegna e il possesso dei beni in uso
•L’inventario
•Le manutenzioni e le riparazioni
•La correttezza e l’autonomia professionale
•Le denominazioni delle attività (eventuali marchi o insegne)
•Adempimenti in materia di rifiuti
•Risoluzioni per inadempimento
•Diritto di prelazione
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/04/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale del CONCEDENTE
Disciplina I.V.A.
La locazione dei beni e delle attrezzature rappresenta una
prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con
riferimento al canone (forfetario o analitico) da addebitare
all’affittuario, il concedente emette fattura ai sensi dell’art. 21 del
DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l’aliquota ordinaria al 22%.
In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è
assoggettata ad Iva, il concedente esercita il diritto alla detrazione
integrale dell’I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche
sui beni utilizzati dall’affittuario.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale del CONCEDENTE
La determinazione del Reddito d’Impresa
Il canone (forfetario o analitico) dovuto dall’affittuario costituisce ricavo ai sensi
dell’art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir.
Specularmente, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni e dei servizi sono
integralmente deducibili, anche nell’ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte
dall’affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale
classificazione. Qualora i materiali di consumo siano inclusi nel contratto di
affitto, il valore delle rimanenze finali è determinato tenendo conto delle effettive
giacenze di magazzino, al netto pertanto dei “consumi” effettuati da entrambi i
soggetti.
Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura
ordinaria, anche nell’ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall’affittuario.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale del CONCEDENTE
La disciplina dell’IRAP
1. il canone (forfetario o analitico) dovuto dall’affittuario concorre alla determinazione
della base imponibile;
2. i costi sostenuti per l’acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili,
anche nell’ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall’affittuario. Detti costi
conservano integralmente la loro naturale classificazione.
3. la variazione delle rimanenze finali è determinata avendo a riferimento le effettive
giacenze di magazzino, al netto pertanto dei “consumi” effettuati da entrambi i
soggetti.
4. le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria,
anche nell’ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall’affittuario.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale dell’AFFITTUARIO
Disciplina I.V.A.
L’affittuario dovrà avere un proprio registratore di cassa ovvero un proprio
blocchetto di ricevute fiscali, che dovrà rilasciare alla propria clientela nei termini
fissati in via ordinaria, ciò entro il termine di ultimazione della prestazione ovvero
nel momento del pagamento se precedente alla prestazione.
Anche qui, in modo speculare, l’affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale
dell’I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l’affitto, come anche in
relazione agli altri beni di consumo (shampoo, lozioni ecc.) ovvero beni strumentali
secondari (phon, forbici ecc) che intende acquistare per svolgere la propria attività.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale dell’AFFITTUARIO
La determinazione del Reddito d’Impresa
Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare. Esso è
diversamente classificabile secondo che sia determinato in modo analitico o
forfetario.
Nel primo caso le sue componenti sono classificate secondo la loro natura
(affitto, noleggio attrezzature, acquisti di beni e servizi, consumi di acqua,
energia elettrica e gas, ecc.).
Nel secondo caso, l’intero canone è classificato quale affitto.
Ovviamente sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o
di altri beni strumentali, inerenti all’attività d’impresa.
Qualora i materiali di consumo, in tutto o in parte, vengano acquistati
direttamente, si dovranno gestire anche le rimanenze finali, sottraendo dagli
acquisti le materie prime ancora in giacenza al 31 dicembre.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Disciplina fiscale dell’AFFITTUARIO
La disciplina dell’IRAP
Come già anticipato, l’affittuario, con la stipula del contratto, si cala in una
struttura d’impresa già costruita da altri. O meglio, la causa del contratto di
affitto è proprio l’utilizzo autonomo di una struttura altrui. Sulla base di
questa premessa, si ritiene che l’affittuario non integri il presupposto di
applicazione dell’IRAP non avendo generato alcuna autonoma
organizzazione, così come, invece, richiede l’articolo 2 del D.Lgs n.
446/1997.
In tal caso, pertanto, il valore della produzione generato con l’attività d’impresa
non dovrà essere assoggettato ad IRAP.
IRAP
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI FISCALI
Gli Studi di Settore
Sono in corso ulteriori approfondimenti circa le
modalità di inserimento di tali informazioni
all’interno dei modelli degli studi di settore, per
entrambi gli imprenditori.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI
Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine
della corretta attribuzione di responsabilità,
potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei
medesimi strumenti utilizzati dal concedente da
parte dell’affittuario di poltrona/cabina.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI
Al fine di rendere esplicito che non si prefigura un rapporto di lavoro
dipendente, è indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia
effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi
di commistione rispetto ai locali.
Gli elementi determinanti che possono condizionare gli esiti di un eventuale
accertamento ispettivo sono:
a) La corretta gestione della clientela
b) I rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI
a) la corretta gestione della clientela:
È quella alla quale verrà rilasciata la propria ricevuta fiscale, non è possibile che tra i
due soggetti ci sia uno scambio di prestazioni, nemmeno in momenti particolari
come ad esempio quando nel locale ci sono molti clienti di un imprenditore e
nessuno dell’altro (prestazione di lavoro/manodopera).
Mentre è possibile scambiarsi i clienti in caso di necessità, come per esempio
durante le ferie o in caso di malattia, chi effettua la prestazione deve essere lo
stesso che rilascia la ricevuta fiscale e incassa il corrispettivo.
b) i rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori.
Nessuno dei due imprenditori deve impartire ordini all’altro o dare indicazioni su
come effettuare le prestazioni né tantomeno esercitare controlli sull’operato
dell’altro o, peggio ancora, effettuare richiami. Inoltre i ricavi dell’attività devono
provenire esclusivamente dalle ricevute rilasciate ai clienti ai quali è stata
erogata la prestazione e non da fatture emesse per prestazioni d’opera in favore
dell’altro imprenditore.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI
In occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale del 3 ottobre 2011 era stata affrontata la
tematica dell’“affitto di poltrona/cabina”, che le stesse rappresentanze dei lavoratori
avevano ritenuto un’opzione utile, ed era stato pertanto sottoscritto un “Avviso
comune” che, alle condizioni definite, prevedeva l’impegno congiunto a perorare la
fattispecie nei confronti delle competenti Istituzioni.
Nell’Avviso comune si evidenzia che l’affitto di parte del proprio salone e centro estetico
ad un collega, mediante l’affitto della poltrona/cabina, costituisce una possibile
soluzione alla sospensione dell’attività ma che al fine di evitare possibili distorsioni o
abusi le Istituzioni competenti hanno previsto un limiti di utilizzo nella misura di:
‐ una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
‐ due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
‐ tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti
Non è possibile affittare la poltrona/cabina:
•
a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all’interno dello stesso
salone/centro estetico negli ultimi 5 anni;
•
alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
L’Unione Artigiani
di Bergamo e Provincia
rimane sempre
a vostra disposizione
per qualsiasi cosa
abbiate bisogno!
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L’affitto di poltrona/cabina U. Benigni 17/03/2014
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