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soldi e documenti spariti
A.N.AMM.I. - Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili Page 1 of 2 n. 55 dicembre/2008 Soldi e documenti... Spariti! di Manuela Palamara Spesso ci si chiede come il nuovo amministratore nominato e i condomini si possano tutelare se l’amministratore uscente fa perdere le sue tracce appropriandosi di soldi e documentazione del condominio, procurandosi così un ingiusto profitto con gli utili derivategli dal governo del denaro altrui, che l’amministratore ha invece il compito di gestire nell’adempimento del suo mandato. In primo luogo, prima di addentrarci negli specifici reati per i quali può essere rinviato a giudizio un amministratore, ponendo in essere i comportamenti sopra esposti, va chiarito preliminarmente cosa s’intenda per passaggio di consegne della documentazione del condominio tra il vecchio amministratore e il nuovo, con particolare riguardo alla documentazione attinente al rendiconto di gestione della situazione lasciata dal predecessore. La suddetta documentazione è chiaramente fondamentale nell’eventualità di una sostituzione nella gestione del condominio, per rendere palese al nuovo amministratore il rendiconto della situazione lasciata e dell’attività svolta dal predecessore. La giurisprudenza ritiene che il diritto al passaggio di consegne, in caso di rifiuto, ben può essere fatto valere dal nuovo amministratore, attraverso le vie giudiziarie, attivando tramite un legale un procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (ved. sul punto sentenza del Tribunale Milano 24 gennaio 2000, n. 646). Inoltre, la Cassazione specifica che l’amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l’obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione (ved. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13504).L’amministratore di nuova nomina subentrato nella carica nel corso dell’esercizio, deve controllare con estrema attenzione i documenti concernenti i rendiconti della gestione stilati dal suo predecessore. Infatti, l’amministratore, in questo caso, sarà ritenuto responsabile in solido con il suo predecessore dei danni causati al condominio che derivassero da irregolarità presenti nel rendiconto da lui stesso illustrato all’assemblea per ottenere l’approvazione ai fini della chiusura dell’esercizio: un comportamento di ordinaria diligenza prevede un accurato controllo dei rendiconti, di fatto stilati dal predecessore, e della relativa documentazione al momento dell’assunzione del mandato (ved. sentenza del Tribunale Milano 15 maggio 2000, n. 5883). La responsabilità in solido comporta la possibilità, per i condomini, di agire indifferentemente in via giudiziaria sia nei confronti del vecchio amministratore sia del nuovo. In particolare, la documentazione concernente il rendiconto deve elencare le somme percepite dall’amministratore con le specifiche voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini, la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere chiaro e comprensibile all’assemblea l’andamento della gestione contabile. Ne consegue che, se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo di chiarezza, l’approvazione assembleare si forma in modo viziata. La funzione del rendiconto da presentare all’assemblea condominiale è di fondamentale importanza, tant’è che se l’amministratore omette di presentarlo per due esercizi consecutivi, egli può essere revocato dalla carica, come espressamente delinea l’art. 1129, 3° comma, c.c., anche se http://www.anammi.it/riservato/articolo%2020.asp 03/12/2009 A.N.AMM.I. - Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili Page 2 of 2 dall’inadempimento non siano derivati danni. Se si verifica tale ipotesi vi è sia la possibilità di impugnare la delibera, entro trenta giorni da parte del condomino dissenziente, decorrenti dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti ai sensi dell’art. 1137 c.c., sempre chiaramente se il termine non sia spirato.Si può agire invece in sede penale, presentando una denuncia per i reati di appropriazione indebita e truffa, se l’amministratore si appropria di soldi e documentazione del condominio procurandosi un ingiusto profitto con artifizi e raggiri. L’amministratore è infatti un mandatario ed ha il compito di gestire i fondi a lui consegnati dai condomini, destinandoli obbligatoriamente e con diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni. Ne consegue che il denaro di cui l’amministratore ha il possesso, non è di sua proprietà e quindi non può essere destinato ad altri scopi con danno dei condomini. Pertanto, sia nel caso in cui il nuovo amministratore, subentrato nella carica nel corso dell’esercizio, dopo il passaggio di consegne si accorga di irregolarità presenti nel rendiconto stilato dal suo predecessore, (autorizzato se del caso dall’Assemblea), sia nel caso in cui se ne accorga il singolo condomino, si può denunciare l’amministratore uscente per il reato di appropriazione indebita (art. 646 codice penale) e truffa (art. 640 codice penale). Il reato di appropriazione indebita è espressamente previsto all’art. 646 c.p., il quale delinea che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € euro 1.032,00”. In tal caso, il possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto del proprietario e, ove ciò avvenga, chi compie tali atti commette il reato di appropriazione indebita. Quindi l’amministratore commette il reato di appropriazione indebita se si appropria di documentazione e denaro di proprietà del condominio, di cui abbia il possesso appunto in virtù dell’esercizio del mandato di amministratore.Il denaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell’interesse del proprietario. Il reato di truffa è espressamente previsto dall’art. 640 c.p., ai sensi del quale “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €euro 51,00 a euro 1.032,00”. Pertanto, l’amministratore commette il reato di truffa se inducendo in errore i condomini, si procura un ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di somme di denaro tenute nella propria disponibilità, di proprietà dei condomini. Per fare un esempio pratico, gli artifizi e i raggiri che può porre in essere un amministratore nel reato di truffa, possono consistere nella presentazione all’assemblea condominiale di un rendiconto consuntivo indicante spese complessive per forniture di gas per un certo importo, di cui in realtà una parte erano dovute per interessi passivi relativi a ritardati pagamenti di bollette dell’esercizio precedente, oppure ripartendo le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa, inducendo così in errore i condomini. In alcuni casi, l’amministratore che commette il reato di truffa e appropriazione indebita, può essere anche interdetto, ovvero gli può essere fatto divieto di esercitare la professione di amministratore condominiale per un periodo variabile deciso dal giudice, avendo abusato dei poteri di amministratore condominiale. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, sia i singoli condomini, sia il nuovo amministratore, autorizzato semmai dall’Assemblea, possono agire in sede penale, presentando una denuncia per i reati di appropriazione indebita e truffa, se l’amministratore uscente si sia appropriato di soldi e documentazione del condominio, procurandosi un ingiusto profitto con artifizi e raggiri. Avv. Manuela Palamara (Consulente Legale A.N.AMM.I.) Torna a pagine di editoria http://www.anammi.it/riservato/articolo%2020.asp 03/12/2009