barbiere e parrucchiere attivita - MoVimento 5 Stelle San Giorgio a
by user
Comments
Transcript
barbiere e parrucchiere attivita - MoVimento 5 Stelle San Giorgio a
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista tatuaggio e piercing Approvato dal C.C. Con atto n. 17 del 6/3/2003 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento pag. 4 Articolo 2 Definizioni pag. 4 Articolo 3 Modalità di svolgimento delle attività pag. 5 Articolo 4 Qualificazione professionale pag. 6 Articolo 5 Autorizzazione amministrativa pag. 6 Articolo 6 Tatuaggio e piercing pag. 9 Articolo 7 Distanze tra esercizi pag. 9 Articolo 8 Requisiti igienico – sanitari pag. 10 Articolo 9 Trasferimento di sede pag. 13 Articolo 10 Subingresso pag. 13 Articolo 11 Cessazione dell’attività pag. 14 Articolo 12 Revoca dell’autorizzazione pag. 14 Articolo 13 Tariffe pag. 14 Articolo 14 Orari degli esercizi pag. 14 Articolo 15 Sanzioni pag. 15 Articolo 16 Entrata in vigore pag. 16 pag. 17 Allegato “A” Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico Allegato “B” Elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici pa Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, mestieri affini ed estetista, esercitate in tutto il territorio comunale da imprese individuali, o in forma societaria di persone o di capitali, svolte in luogo pubblico o privato, a titolo oneroso o gratuito, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché a quelle di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Vengono altresì disciplinate le attività di tatuaggio e piercing di cui, in mancanza di espressa disposizione normativa, alle raccomandazioni del Ministero della Sanità n. DPS.VI/2.8/156 del 5.2.1998 e n. 2.8/633 del 16.7.1998, nonché alle disposizioni dell’Assessore Regionale alla Sanità trasmesse con nota n. F.D.1163 del 30.3.2001. Articolo 2 Definizioni Si definisce “barbiere” l’attività per solo uomo relativa al taglio dei capelli, al lavaggio, all’acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba ed a tutti gli altri servizi tradizionalmente complementari, compresi il trattamento di igiene del cuoio capelluto, il trattamento anticaduta, l’applicazione di protesi, parrucche, toupet. Tale termine è equiparato a quello in uso di “acconciatore maschile” o “parrucchiere per uomo”. Si definisce “parrucchiere per uomo e donna” l’attività analoga alla precedente, destinata indifferentemente ad una clientela sia maschile che femminile. Sono escluse dalle attività di cui ai commi precedenti il trapianto e l’impiantologia. Rientrano tra le attività di cui ai commi 1 e 2, le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, effettuate all’interno di detti esercizi da collaboratori familiari o da personale dipendente. Si definisce “estetista” l’attività consistente in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato della legge n. 1 del 4.1.1990 e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.6.1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni, riportati in calce al presente Regolamento con gli allegati “A” e “B”. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico. Gli esercenti le attività di cui ai commi precedenti possono vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie prestazioni, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Si definisce “tatuaggio” l’attività di colorazione permanente, ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce “piercing” l’attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l’inserimento di anelli nelle orecchie, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso. Articolo 3 Modalità di svolgimento delle attività Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante. E’ ammessa la possibilità, per l’esercente munito di regolare autorizzazione amministrativa, di cui al successivo articolo 5 , di effettuare, personalmente o a mezzo di proprio addetto qualificato, le prestazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 presso il domicilio o altro luogo indicato dal cliente in caso di comprovata necessità di quest’ultimo, ovvero quando ricorrano i presupposti previsti da usi e tradizioni locali. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere autorizzate presso il domicilio dell’esercente, nel rispetto dei requisiti igienico – sanitari ed edilizi prescritti, a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte delle competenti Autorità e che i locali interessati siano comunque distinti dai vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall’esterno indipendente da quello della stessa abitazione. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, in deroga ai requisiti di distanza di cui al successivo articolo 7, presso ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti appositi locali, box o cabine idonee dal punto di vista igienico – sanitario e che l’esercente l’attività risulti in possesso della qualificazione professionale di cui al successivo articolo 4. Dette autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l’esercizio di detta attività . E’ ammessa la possibilità di esercitare più attività disciplinate dal presente Regolamento nei medesimi locali ed ottenerne l’autorizzazione, nel rispetto delle prescritte disposizioni in materia igienico – sanitaria, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 del successivo articolo 4 siano in possesso della prescritta qualificazione professionale . Le attività di estetista possono essere autorizzate ed esercitate anche presso attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, ovvero presso profumerie, podologi o massoterapisti, anche da soggetti diversi dal titolare dell’attività principale, purchè in possesso dei prescritti requisiti professionali ed a condizione che venga allestito apposito locale, box o cabina idonei dal punto di vista igienico – sanitario. Negli esercizi autorizzati a norma del presente Regolamento non sono ammesse attività non attinenti. altre E’ consentito lo svolgimento a titolo dimostrativo o concorsuale delle attività di cui al presente Regolamento in occasione di manifestazioni, fiere, conventions organizzate sul territorio comunale, previa comunicazione al Comune e nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria. Articolo 4 Qualificazione professionale Possono essere autorizzati ad esercitare le attività di cui al 1° comma dell’articolo 1 tutti i soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale, certificata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. La qualifica professionale deve essere posseduta: a) in caso di ditta individuale, dal titolare; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85, e successive modificazioni ed integrazioni: - da almeno 1 dei soci di società cooperative o di persone, a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell’azienda; - da almeno un socio di società a responsabilità limitata ; - da almeno uno dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza di essi lavori nell’azienda; c)in caso di impresa societaria diversa da quella di cui al punto precedente, da almeno uno dei Soci o dal Direttore dell’azienda, ovvero da almeno un dipendente . Almeno uno dei soggetti di cui al comma precedente, in possesso della prescritta qualificazione professionale, deve sempre essere presente nell’azienda. Articolo 5 Autorizzazione amministrativa L’esercizio delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 1 è subordinato al rilascio, da parte del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune, di un’unica autorizzazione, comprensiva sia degli aspetti amministrativi che di quelli sanitari, valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L’autorizzazione sarà rilasciata, acquisito in proposito il parere favorevole dei competenti Uffici dell’A.S.L., entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di apposita istanza, nella quale il legale rappresentante dell’azienda, a norma delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, dovrà dichiarare: a) generalità complete, comprensive di residenza e di codice fiscale, del titolare di ditta individuale, ovvero di tutti i soci delle società di persone, dell’unico socio di s.r.l. uninominale, dei soci accomandatari di s.a.s., degli amministratori per tutte le restanti società; b) per le società: ragione sociale, sede legale, partita iva, numero e data di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, nominativo del direttore in possesso di qualificazione professionale (se diverso da uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a); c)insussistenza, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere precedenti, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia); d) assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo quinquennio; e) possesso, in capo ai soggetti di cui al precedente articolo 4, di attestato di qualificazione professionale, indicando il tipo di qualifica, il numero, la data di rilascio e la Commissione Provinciale per l’Artigianato che l’ha rilasciato; f) ubicazione del locale di esercizio e superficie complessiva dello stesso; g) rispetto delle distanze minime stabilite per l’esercizio simile più vicino, di cui al successivo articolo 7 ; h) conformità del locale di esercizio alle disposizioni in materia igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e sulla destinazione d’uso; i) l’avvenuta denuncia al competente Ufficio comunale ai fini dell’iscrizione al ruolo delle tasse e dei tributi comunali . Alla richiesta di cui al comma precedente dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione, da trasmettere all’A.S.L. per il prescritto parere: a) planimetria dei locali e dei servizi annessi, compresi i servizi igienici, con indicazione degli scarichi fognari e loro recapiti, in scala non superiore a 1/500; b) descrizione e relazione tecnica dei locali, degli smaltimenti, delle attrezzature, degli impianti e delle attività lavorative che verranno svolte nella struttura, a firma di un tecnico qualificato; c)elenco di tutte le attrezzature, ivi compresa quella necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, con relative schede tecniche di conformità; d) dichiarazione, a firma del richiedente l’autorizzazione, di non adoperare prodotti cosmetici, fissativi e tinture che possano contenere prodotti nocivi alla salute; e) scheda tecnica di tutte le tinture eventualmente utilizzate, per le quali valgono i divieti di impiego di sostanze indicate nei decreti ministeriali 18.6.1976, 7.3.1979 e 31.7.1985; f) indicazione delle modalità con cui si intende procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti, ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs. 5.2.1997, n. 22. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, richiederà, entro 5 giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta, ai competenti Uffici dell’A.S.L. apposito parere, inviando copia della documentazione presentata. Detto parere dovrà pervenire al Comune, a norma dell’articolo 8 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 30.3.2001 dal Comune e dall’A.S.L. NA 5 presso la Prefettura di Napoli, entro 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta. Nel caso in cui il richiedente una nuova autorizzazione alleghi alla istanza, formulata ai sensi del precedente comma 2, copia autenticata della relativa autorizzazione sanitaria, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sarà rilasciata dal competente settore comunale, entro i successivi 30 giorni. Ad una stessa Impresa possono essere rilasciate più autorizzazioni amministrative per l’esercizio in locali diversi per quanti sono i soggetti indicati al precedente articolo 4 in possesso della relativa qualificazione professionale e nominativamente individuati sulla richiesta. In ogni esercizio autorizzato deve essere sempre presente almeno uno di detti soggetti abilitati. E’ fatto obbligo all’esercente di tenere affissa nel locale, ben visibile al pubblico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Allo stesso procedimento di cui al presente articolo è soggetto l’esercente che intende ampliare, modificare o trasformare un esercizio già autorizzato. Il Settore Sviluppo Economico del Comune, verificata la regolarità formale della richiesta ed acquisito in merito il parere dei competenti organi dell’A.S.L., rilascerà la relativa autorizzazione, annotandone gli estremi sul titolo autorizzatorio posseduto . Qualora il titolare di un esercizio già autorizzato di barbiere o di parrucchiere per uomo sia in possesso di idonea qualificazione professionale, può richiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione di parrucchiere per uomo e donna. I titolari degli esercizi già autorizzati di parrucchiere e parrucchiere per donna, in possesso di idonea qualificazione professionale, possono richiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione di parrucchiere per uomo e donna. L’autorizzazione di cui ai due commi precedenti sarà rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, nel rispetto dei requisiti prescritti dal presente regolamento ed acquisito in merito il prescritto parere dell’A.S.l., entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Gli esercizi di cui presente Regolamento devono essere attivati entro centottanta giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio, pena la revoca dello stesso. L’attività regolarmente autorizzata può essere sospesa liberamente dall’esercente per un periodo non superiore a trenta giorni. Apposita comunicazione va trasmessa al Comune per la motivata sospensione dell’attività oltre detto termine: detta sospensione non potrà, in ogni caso, essere superiore ad un anno. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma, comporterà la revoca dell’autorizzazione. Articolo 6 Tatuaggio e piercing Le attività di tatuaggio e di piercing sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria, valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L’autorizzazione sarà rilasciata nei tempi e con le modalità descritte nel precedente articolo 5 e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui ai commi 5 e 6 del successivo articolo 8. E’ fatto obbligo all’esercente di tenere affissa nel locale, ben visibile al pubblico, l’autorizzazione. Articolo 7 Distanze tra esercizi Il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per le attività di cui al 1° comma dell’articolo 1 del presente Regolamento è subordinato al rispetto di distanze minime tra esercizi simili, non inferiori a quelle risultanti dall’applicazione della seguente formula: D= SxA P in cui: D rappresenta la distanza minima (in metri lineari) S la superficie del territorio comunale in mq A il numero complessivo di addetti in esercizio per ciascuna tipologia di attività P la popolazione residente. A tal fine, da una valutazione stimata, si ritiene potersi individuare il numero medio di addetti per esercizio in: 1,5 per barbieri, 2 per parrucchieri per uomo e donna, 2,5 per estetisti. In via puramente esemplificativa e tenendo conto che le attività in essere alla data di approvazione del presente Regolamento ammontano a n. 63 parrucchieri per donna, n. 40 barbieri e n. 7 estetisti, e che la popolazione residente al 31.12.2001 ammonta a 52.478, si individua la seguente distanza tra esercizi simili: barbieri D= parrucchieri D = estetisti D= 4.110.000 x 60 = ml 68 4.110.000 x 126 52.478 = ml 4.110.000 x 18 52.478 = ml 52.478 99 37 detta distanza aumenterà naturalmente con il rilascio di nuove autorizzazioni e conseguente aumento del numero di addetti (A). La misurazione delle distanze fra esercizi dovrà essere effettuata tenendo conto del percorso pedonale più breve. L’eventuale attraversamento delle strade dovrà essere effettuato ad angolo retto. Allo scopo di non penalizzare parte dell’utenza ed offrire a tutti i consumatori la presenza di una più articolata rete di servizi sul territorio, la distanza di un nuovo esercizio di parrucchiere per uomo e donna da esercizi simili sarà individuata in quella minima risultante tra attività di barbiere o di parrucchiere per donna. Conseguentemente, in via transitoria e fino alla eventuale modifica dei parametri fissati, si terrà conto della distanza di ml 68, individuata nel precedente comma 3 e riferita alle attività di barbiere. Articolo 8 Requisiti igienico – sanitari Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è subordinato all’accertamento, da parte dei competenti Servizi dell’A.S.L., dei requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature, dell’arredamento e dei procedimenti tecnici usati. I locali destinati all’esercizio delle attività devono avere caratteristiche tali da assicurare la funzionalità degli spazi, essere sufficientemente ampi in relazione alle postazioni di lavoro e di attesa del pubblico, illuminati ed areati naturalmente, conformi alle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia ed a quelle sulla destinazione d’uso, ed avere inoltre superficie minima così determinata: 1. esercizi di barbiere, fino a due postazioni di lavoro mq 20 per ogni altra postazione di lavoro mq 4 2. esercizi di parrucchiere per uomo e donna, fino a due postazioni di lavoro mq 30 per ogni altra postazione di lavoro mq 4 3. attività di estetista esercitata in locali autonomi, fino a due postazioni di lavoro mq 30 per ogni altra postazione di lavoro mq 6 4. attività di estetista esercitata presso altro esercizio mq 8 5. attività di tatuaggio e/o piercing mq 20 Gli stessi locali dovranno ancora avere: a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti in materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un’altezza di mt. 2 dal pavimento; b) lavabi fissi con acqua corrente potabile; c) arredamento di facile pulizia; d) dotazione di biancheria pulita, che dovrà essere cambiata per ogni cliente, in appositi armadi; e) appositi recipienti chiusi e distinti per biancheria usata; f) per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell’attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell’A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari; g) attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro; h) appositi contenitori chiusi per i rifiuti che devono essere classificati quali rifiuti speciali ai sensi del d. lgs. 5.2.97, n. 22. Essi vanno pertanto smaltiti previo conferimento ad apposita ditta autorizzata, ovvero al soggetto che gestisce il servizio pubblico dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Nel primo caso vi è l’obbligo della tenuta di apposito registro di carico e scarico e, per coloro che hanno più di tre dipendenti, anche l’obbligo alla comunicazione annuale alla competente C.C.I.A.A. (presentazione M.U.D.); i)almeno un bagno per ciascuna tipologia di clientela (uomo – donna), dotato di attrezzatura per disabili e muniti di: lavabo con rubinetteria a gomito o a pedale, asciugamani elettrico o dispositivo rotante o sistema a perdere e dispensatore automatico di sapone; aerazione naturale o, su parere del competente Servizio dell’ASL, artificiale ad aerazione forzata o condizionatore. Il bagno potrà anche essere esterno all’attività, qualora ne sia provato l’uso esclusivo del singolo esercizio. Le acque di scarico sono da considerarsi alla stregua di “acque reflue domestiche”, e devono confluire in vasca a perfetta tenuta stagna o in pubblica fognatura. Lo scarico in altri corpi idrici ricettori è assoggettato ad autorizzazione previo idonea trattamento. Il titolare ed il personale impegnato in qualsivoglia mansione all’interno dell’esercizio deve essere dotato di sopraveste pulita ed è tenuto al lavaggio delle mani dopo ogni servizio. I locali destinati ad attività di tatuaggio e di piercing, oltre alle caratteristiche di cui al precedente comma 3, dovranno avere i seguenti requisiti strutturali minimi: a) spazio per l’attesa idoneamente arredato; b) stanza/e ove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, separati dall’attesa, idoneamente arredati anche come spogliatoio; c) locale per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione, mediante apparecchiature idonee (autoclave, ecc.) del materiale non monouso, separato dai precedenti e provvisto di vasca con acqua calda e fredda, opportunamente organizzato per garantire la sicurezza dell’operatore. Considerato l’alto rischio sanitario connesso alle attività di tatuaggio e piercing, dovranno essere scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione indicate nelle disposizioni allegate alla nota n. FD/1163 del 30.3.2001 dell’Assessore alla Sanità della Giunta Regionale della Campania. In particolare: a) l’operatore, prima di ogni procedura di tatuaggio o piercing deve lavarsi accuratamente le mani con antisettico ed indossare guanti in lattice sterili e monouso; deve inoltre indossare camice monouso e maschera protettiva; b) prima di intervenire, l’operatore deve assicurarsi della integrità della cute e deve astenersi dall’eseguire tatuaggio o piercing su individui con lesioni cutanee o altre malattie della pelle; inoltre la cute va accuratamente disinfettata prima di iniziare la procedura; c)gli aghi e gli strumenti taglienti devono essere rigorosamente monouso; d) tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati; e) dopo l’utilizzo, i materiali monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi ermeticamente chiusi, da conferire nei modi di legge; f) il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente, l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e, successivamente, decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indosati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione; g) nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun), con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e gli aghi siano rigorosamente monouso; h) nel caso delle procedure di piercing è vietato l’uso di dispositivi automatici, cd. “pistola”, difficilmente sterilizzabile o disinfettabile, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti; i) i pigmenti da utilizzare nelle attività di tatuaggio devono essere atossici, sterili e certificati dall’azienda produttrice; j) i coloranti, i materiali puliti e sterilizzati, il materiale monouso deve essere custodito in appositi armadi chiusi; k) tamponi di garza, cotone idrofilo ed altri mezzi utilizzati per tamponamento devono essere posti in sacchi impermeabili; la biancheria sporca e/o contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ed a temperatura adeguata; l) devono essere adottati adeguati accorgimenti per prevenire contaminazioni tra gli operatori ed i clienti; m) è obbligatorio da parte dell’esercente l’attività di tatuaggio e piercing raccogliere e conservare il consenso informato dell’interessato, rilasciato su apposito modulo e, per quanto riguarda i minori, l’autorizzazione rilasciata da un genitore o, comunque, dall’esercente la potestà parentale. E’ obbligatorio, da parte dell’esercente attività di tatuaggio e piercing, il rilascio all’utente dell’attestazione, su carta intestata e firmata in modo leggibile dall’operatore, in cui devono essere indicate: a) generalità del soggetto su cui si è effettuata la procedura; b) data di effettuazione della procedura; c)tipo di procedura effettuata; d) indicazione del fabbricante/i, con relativo numero di lotto (quando previsto), del materiale utilizzato (pigmenti, aghi, taglienti, ecc.). Articolo 9 Trasferimento di sede Il trasferimento di sede delle attività disciplinate dal presente Regolamento è ammesso su tutto il territorio comunale. Esso è subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione da richiedere con le modalità di cui al precedente articolo 5 e nel rispetto dei requisiti urbanistici, igienico – sanitari e di distanza da esercizi simili. In tal caso va osservata una distanza di almeno 50 ml da esercizio simile. Nel caso di trasferimento in altro locale per la documentata impossibilità di prosecuzione di attività per causa di forza maggiore, la distanza minima da un esercizio simile da osservarsi sarà pari al 50% di quella prevista per il rilascio di nuove autorizzazioni. Articolo 10 Subingresso Il subingresso nell’esercizio delle attività di cui al 1° comma dell’articolo 1 del presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il diritto per il subentrante di ottenere la voltura dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 , semprechè sia provato il trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito professionale di cui all’articolo 4, nonché di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso di tutti i requisiti richiesti, può iniziare l’attività solo dopo aver richiesto al Comune la voltura dell’autorizzazione. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 4, può proseguire l’attività del dante causa per un periodo massimo di tre anni a far data dal decesso del de cuius, ovvero fino al raggiungimento della maggiore età degli eredi, utilizzando personale in possesso del prescritto requisito professionale. Della prosecuzione dell’attività va data comunicazione al Comune entro il termine massimo di sei mesi dal decesso del de cuius, indicando il nominativo del dipendente qualificato con gli estremi dell’atto di qualificazione. Detto dipendente dovrà essere sempre presente nell’esercizio durante gli orari di apertura al pubblico. Entro il citato termine di anni tre, gli eredi possono cedere la titolarità dell’azienda ed il subentrante ottenere l’intestazione dell’autorizzazione. Articolo 11 Cessazione dell’attività Nel caso di cessazione dell’attività a qualunque titolo, il titolare dell’autorizzazione, ovvero gli eredi nel caso di decesso del titolare dell’azienda, è tenuto a darne comunicazione al Comune entro il termine di sessanta giorni. Articolo 12 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione all’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è revocata, con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo Economico nei seguenti casi: a) qualora vengano meno i requisiti e/o le condizioni che ne hanno consentito il rilascio; b) mancata attivazione dell’esercizio entro centottanta giorni dal rilascio, salvo proroga per comprovate esigenze; c) sospensione dell’attività per oltre un anno. Articolo 13 Tariffe E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate. Articolo 14 Orari degli esercizi Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento osserveranno, per l’intero anno solare, un orario di attività compreso tra le 08,00 e le 22,00. Fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti e le prescrizioni dei cc.cc.nn.ll. , nell’ambito della fascia oraria di cui al precedente comma, il singolo esercente determinerà liberamente l’orario di apertura e chiusura, con obbligo di esporre al pubblico l’orario prescelto, da riportare su apposito cartello ben visibile dall’esterno. Gli esercizi effettueranno la chiusura dell’attività in tutti i giorni festivi. E’ data facoltà agli esercenti di osservare una ulteriore giornata di chiusura settimanale. Con apposita ordinanza sindacale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e le Associazioni dei Consumatori, verranno disciplinate annualmente le deroghe alla chiusura degli esercizi. Fermo restando i limiti previsti ai commi precedenti, per le attività esercitate presso esercizi diversi da quello autorizzato, l’orario di lavoro potrà essere articolato nel rispetto degli orari previsti per l’attività principale. Articolo 15 Sanzioni Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico disporrà con proprio provvedimento la chiusura dell’esercizio sprovvisto delle autorizzazioni di cui al presente regolamento. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è spedito con l’applicazione della formula prevista dall’articolo 475 c.p.c.. Chiunque attivi un esercizio di cui al presente Regolamento, ovvero trasferisca l’azienda autorizzata in altro locale, senza la prescritta autorizzazione, oltre a quanto previsto al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ad Euro 1032,91 (milletrentadue/91), con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689. La stessa sanzione di cui al comma precedente si applica a coloro i quali violino le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 (divieto di svolgimento attività in forma ambulante). È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ad Euro 2582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) chi esercita una delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 1, senza essere in possesso del relativo requisito professionale. Soggiace alla stessa sanzione di cui al comma precedente, l’esercente attività di tatuaggio o piercing che non abbia partecipato ai corsi obbligatori organizzati dalla Regione, una volta istituiti. Fatte salve le sanzioni di cui ai commi precedenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00 ) chiunque contravvenga a tutte le altre disposizioni di cui al presente Regolamento . Tutti gli Organi di vigilanza sono tenuti a trasmettere al competente Servizio Attività Produttive del Comune copia del verbale di trasgressione o copia del provvedimento con il quale vengono irrogate sanzioni a carico del trasgressore del Regolamento. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore, acquisito il parere della competente Commissione Provinciale per l’Artigianato, in uno all’esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale. ALLEGATO “A” ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO (di cui all’allegato alla legge n. 1 del 4 gennaio 1990) - vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori a un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA. Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. Lampade abbronzanti UV-A. Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette. Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica. Attrezzature per manicure e pedicure. Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico ( alta frequenza). Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 cm. quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massaggi subacquei. Apparecchi per presso-massaggio. Elettrostimolatore ad impulsi. Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico. Saune. ALLEGATO “B” ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI (legge 11 ottobre 1986, n. 713, integrato con il d.lgs. 10.9.1991, n. 300 e con d. lgs. 24.4.1997, n. 126) - Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, etc.). Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling). Fondotinta (liquidi, paste, ciprie). Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, etc.. Saponi da toletta, saponi deodoranti, etc.. Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia. Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, etc.). Prodotti per la depilazione. Deodoranti ed antisudoriferi. Prodotti per il trattamento dei capelli. Tinture per capelli e decoloranti. Prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio. Prodotti per la messa in piega. Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo). Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli). Prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine). Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, etc.). Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi. Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra. Prodotti per l’igiene dei denti e della bocca. Prodotti per l’igiene delle unghie e lacche per le stesse. Prodotti per l’igiene intima esterna. Prodotti solari. Prodotti abbronzanti senza sole. Prodotti per schiarire la pelle. Prodotti antirughe.