Comments
Description
Transcript
asti anti tratta pretto unhcr
Giornata di formazione su TRATTA e RIFUGIATI Asti 9 dicembre 2014 Una prospettiva di lettura del membro UNHCR della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino UNHCR Ufficio Regionale per l’Italia, Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede CLAUDIA PRETTO, Protection Associate; [email protected] Collegamento tra Tratta e Diritto Internazionale dei Rifugiati Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini – Palermo, 2000 Art. 14 Clausola di Salvaguardia: “(1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato ed al principio di non-refoulement.” • La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951; • Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano con legge 146/2006; • Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta; • La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’ordinamento italiano con legge 848/1955; la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con legge 108/2010; • La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; la direttiva 2009/52/UE (che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); • La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)); • I decreti legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs 286/98; • Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI Migration: the 10-Point Plan in Action (Geneva, 2011), p. 291 According to UNHCR, mixed migration flows are “A movement in which a number of persons are travelling together, generally in an irregular manner, using the same routes and means of transport, but for different reasons. Persons travelling as part of mixed movements have varying needs and profiles and may include asylumseekers, refugees, trafficked persons, unaccompanied/separated children, and migrants in an irregular situation.” Also referred to as mixed movements or mixed migration.” Source: UNHCR, Refugee Protection and Mixed Tratta degli esseri umani si differenzia dal traffico dei migranti perche nella tratta si verifica il protrarsi dello sfruttamento Non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell’ambito della definizione di rifugiato infatti per essere riconosciuti rifugiati devono essere soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione di rifugiato nel senso che vi deve essere un fondato timore di persecuzione per uno o piu motivi dell’art 1 lett A 2 della Convenzione di Ginevra del 1951: razza; nazionalita’, religione, appartenenza ad un determianto gruppo sociale, opinione politica La partecipazione diretta dell’Alto Commissariato ONU per i rifugiati ( UNHCR) alla procedura di determinazione della Protezione Internazionale è prevista esplicitamente dalla legislazione che traspone le direttive europee in materia. L’Alto Commissariato ONU per i rifugiati esercita un ruolo di monitoriaggio sull’applicazione e dell’interpretazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Status di Rifugiato secondo l'articolo 35 della medesima Convenzione, l’Alto Commissariato ONU partecipa a tale procedure allo scopo di assistere il governo e gli enti impegnati per implementare una procedura giusta ed efficiente per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Proprio anche grazie all’esperienza diretta di lavoro nell’ambito delle Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale l’UNHCR ha potuto constatare come vi siano, tra i richiedenti asilo, potenziali vittime della tratta di esseri umani, come la condizione stessa di vittima della tratta possa essere posta a fondamento della richiesta di protezione internazionale e del conseguente riconoscimento di protezione da parte della Commissione. . Il coinvolgimento dell’UNHCR nella tutela delle vittime di tratta e dello sfruttamento degli esseri umani : l’UNHCR ha la responsabilità di garantire che rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, apolidi e altre persone che rientrano nella sua competenza non cadano vittime della tratta. l’UNHCR ha la responsabilità di assicurare che gli individui che sono stati vittime di tratta e che temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese d’origine, o gli individui che temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale rientra nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati siano riconosciuti rifugiati e ricevano la protezione internazionale cui hanno titolo. Nel 1961 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha incaricato l’UNHCR anche ad intervenire nella protezione degli apolidi. In talune situazioni le vittime di tratta possono essere apolidi. Spesso le vittime di tratta si vedono negare l’assistenza da parte delle autorita’ del paese di origine, per il mancato rilascio dei documenti, questa e’ una delle situazioni di potenziale causa di apolidia. Linee-guida UNHCR riconoscimento dello status di rifugiato alle vittime di tratta E ALLE PERSONE A RISCHIO DI TRATTA (7/4/2006) Tratta degli esseri umani ↔elementi ricorrenti: • • • • • • • • • • • • • • • Rapimento Trasporto attraverso diversi paesi Detenzione/ privazione della liberta personale Alterazione della sfera affettiva con l’introduzione di fidanzati trolley Violenza e abuso sessuale Riduzione in schiavitù anche a fini di sfruttamento sessuale Prostituzione forzata Violenza psichica e fisica Ritorsioni sul familiari Paura di riti-juju Lavoro forzato Prelievo di organi Percosse Privazione di cibo Negazione di cure mediche TRATTA DEFINIZIONE LINEE GUIDA UNHCR «trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre crescente numero di Stati. La quantità e la varietà delle azioni che rientrano nella definizione di tratta variano a seconda delle giurisdizioni nazionali, ma spetta comunque agli Stati la responsabilità di contrastare il fenomeno della tratta e di proteggere e assistere le vittime della tratta». • Reclutamento/trasporto/trasferimento/passaggio/trasf erimento di autorità del/ della RA; • Uso di mezzi di coercizione (rapimento/inganno/frode/abuso di autorità/abuso di condizione di vulnerabilità/offerta di pagamenti o vantaggi, promesse di attivita’ lavorative, condizione di minore eta’, condizione clanica-etnica); • Scopo di sfruttamento (sessuale/lavorativo/espianto organi/lavoro minorile/attivita’ illecite-trasporto di droga); • Irrilevanza del consenso della vittima di tratta azione mezzi fine Tratta degli esseri umani PAESE DI ORIGINE • Provenienza da Paese fonte di potenziali vittime di trafficking: (Nig/Cam/Gam/Sen/Alb/Etiopia/Brasile/Colombia/Cina • LGBTI ( es Transgender Brasile, Colombia) • Situazione di disagio: (es: economico/familiare/formativo/precedenti violenze) • Link con la rete di trasporto/sfruttamento • Familiare/amicale COMPORTAMENTO (Vulnerabilità (es. pianto/atteggiamento di chiusura/ possibile aggressivita’/ silenzio/ dolori al ventre/ sguardo basso/ vergogna/diffidenza verso autorita’/) Difficoltà/paura/avversione a rivelare passato (es.riti juju Ed anche altri rituali quali stregoneria in altri paesi come senegal/RA ancora sotto controllo del trafficante?/minacce alla famiglia/ violenza fisica e psichica del trafficante-maman se verbalizzate alcune cose) Timore dell’autorità (es E’ stato detto che verranno rimpatriate/i e che verranno rinchius/e in luoghi dai quali non potranno fuggire; diffidenza veraso eventuale possibilita’ di essere credute/i in caso ) Chiusura/vaghezza su attività attuali in Italia (Es Vergogna,juju, paura della violenza) Paura della violenza fisica e ritorsioni verso la famiglia SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA • Assenza di documenti, documenti di dubbia autenticita’, maggiore eta’ dubbia (soprattutto se RA arrivata per via aerea) n.b documenti non corrispondenti quasi mai all’identita’ effettiva. • Documenti preparati appositamente per procedura P.I. • Presenza di fidanzati/uomini/mariti con riti tradizionali/ fratelli? (trolley: si sono i controllori della richiedente asilo, ma lei non e’ consapevole. • A seconda della provenienza possono essere anche membrio del nucleo familiare come i fratelli e/o parenti) • Stato di salute (es. Stato di gravidanza, dolori pelvici, problemi ginecologici, altri dolori addominali, malattie sessualmente trasmissibili) • Accoglienza in sistema ordinario (es Spesso se proposto viene rifiutato, se sono all’interno dei centri : uscite frequenti) • Rifiuto-Consenso a progetto di integrazione/protezione • Possibile reticenza, diffidenza, paura • Rifiuto-Richiesta accompagnamento con percorso di supporto medico e/o psicologico ALTRI ELEMENTI Assenza di fonti di reddito vs lungo soggiorno in Italia; spiccata mobilita’ sul territorio (Italia, UE) Nome reale completamente diverso da quello su C3 e/o spiegazione poco plausibile in merito, possibili problemi in caso di rilascio poi con art 13 e 18 di passaporto da parte delle autorita’ consolari per diversa identita’. I trafficanti-sfruttatori attribuiscono identita’ falsa a impronte vere ( o altri dati veri) presso le autorita’ del paese di origine, pertanto poi i consolati si rifiutano di rilasciare passaporto. Nomi spesso stereotipati; Difficolta’ a poter denunciare per assenza di conoscenza di vera identita’ dei trasportatori e sfruttatori e dei luoghi Fondato timore di persecuzione definizione (1-A, par. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati) • Circostanze individuali • Rischio in caso di ritorno nel paese di origine • Ruolo delle autorità del paese di origine • COI • Compelling reasons” a causa di persecuzioni • particolarmente gravi subite in passato • Possibili ritorsioni- violazioni attualmente in corso Tratta – concetto di persecuzione Persecuzione: nessuna definizione – spazio per una interpretazione che tiene conto di nuove forme di violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro: – Essere nuovamente vittima di tratta (consensus su tratta = persecuzione, in quanto implica generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di movimento, maltrattamenti, lavoro forzato, prostituzione forzata, etc) – Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali – Discriminazione da parte delle autorità e del contesto sociale sia del paese di origine che di arrivo – Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità, sia nel paese di origine che di transito che di arrivo Agente di persecuzione: trafficanti, organizzazioni criminali, membri della famiglia – mancata protezione da parte dello Stato- organizzazioni criminali trasnazionali Tratta – nesso causale Motivazione generalmente legata al profitto economico delle organizzazioni internazionali-trasnazionali organizzate tra paese di origine, transito e di arrivo; Motivi generalmente connessi alla convezione: – razza/nazionalità (es. clan minoritario in Somalia, gruppo etnico in Costa d’Avorio, gruppi etnici igbo/benin/edo sud della Nigeria) – religione (es. donna hindu in India di classe sociale particolarmente bassa) – appartenenza ad un determinato gruppo sociale(caratteristica comune e immutabile o persecuzione nella società): donne, bambini, vittima di tratta Mancata protezione dallo Stato in particolare per uno dei motivi Identificazione vittime di tratta – difficolta’ Flussi misti Non si identificano spontaneamente Controllo costante da parte dei trafficanti- trolley/maman- rete familiare o gruppo etnico di origine; Non raccontano le loro storie per paura dei trafficanti, ripercussioni sulla famiglia,poca fiducia nei sistemi/servizi di protezione Timore riti ( es juju) Troppo spesso l’elemento dell’essere stata, essere o poter essere ancora vittima di tratta non emerge durante intervista di determinazione della protezione internazionale – vergogna, paura, mancanza di informazione, intervista non appropriata, genere dell’intervistatore, modalita’ stessa dell’intervista che deve condurre alla fiducia nel sistema di protezione effettivo Poca conoscenza dei meccanismi in tempo reale Tratta violenza sessuale/di genere Forme di SGBV Rapporti di forza squilibrati Abusi a fini di assoggettamento personale Nucleo familiare/ sociale/ etnico di controllo Poverta’ Debito Ritorsioni La situazione delle potenziali vittime di tratta fra i richiedenti asilo presso la Commissione di Torino - Prevalenza provenienza Nigeria, principlamente ad oggi individuazione vittime di tratta a fini di sfruttamento –induzione alla prostituzione: donne, alcune minorenni; - Alcuni casi di LGBTI; - Potenziali Minori richiedenti asilo non accompagnati vittime o potenziali vittime di tratta dalla Nigeria, Senegal, Gambia; - Problema accertamento minore eta’: pressi adottata da settembre 2013 dalla Commissione di Torino, Rimando all’art 4 del D.lgs 24/2014; - Deficit: conoscenza e applicazione tutela vittime di tratta maschili Nigerian AS Female decision Sept 2013- October 2014 90 AS Nigerian Female 23% status 5% 59% 13% subsidiary human. rejected Protocollo anti tratta formalmente siglato tra Commissione e Comune di Torino in data 20 giugno 2014 Il Protocollo realizzato dal Comune di Torino - Divisione Politiche Sociali con la Commissione Territoriale per il Riconsocimento della Protezione Internazionale di Torino nasce dall’esperienza degli operatori e dei funzionari del Comune e dei membri della Commissione stessa che nella loro attivita’ lavorativa hanno incontrato ed incontrano fra i richiedenti asilo persone vittime di tratta o potenziali vittime di tratta anche minorenni. Questo protocollo ha rappresentetato la prima esperienza italiana in tal senso, nasce da un un lavoro in rete di collaborazione fra enti ed istituzioni che si impegnano quotidianamente con professionalita’ e dedizione ad individuare, a tutelare e ad assistere le vittime di tratta assicurando loro un riconoscimento e garantendo a tali persone di essere inserite in percorsi di tutela anche sul territorio italiano, in piena attuazione del Decreto Legislativo 24 del 2014 che da traspone nell’ordinamento italiano la nota “Direttiva europee anti tratta”. Procedura e qualche info dell’applicazione concreta del protocollo • Fino ad ora, richiedenti asilo nigeriane, che hanno accettato di essere messe in contatto , dentro i locali della commissione con il personale anti tratta del Comune di Torino sono pochissime, potremmo dire circa il 35 % di tutte quelle ascolte, poi circa il 20% ha accettato una protezione sul territorio. • A seguito del consenso all'incontro, immediatamente, o entro pochi giorni, con una convocazione che non riporti nulla , la richiedente asilo incontra , presso I locali dela Commissione, in due casi presso il CIE, il personale anti tratta. In tutti i casi di accettazione dell'ingresso in protezione la richiedente asilo viene immeditamente allocata in un luogo protetto, se non e' possibile subito in una rete anti tratta, viene allocate presso luoghi di accoglienza protetti e poi inviata in un luogo protetto delal rete, dopo in media un mese, due mesi, il personale anti tratta del Comune invia un referral alla commissione. La decisione della Commissione si basa sugli elementi di Inclusion che emergono in audizione, qualora tali elmenti bastino la decisione di protezione internazionale ( Status SG) viene presa subito, ma si favorisce l'ingresso in comunita' protetta immediatamente con il personale anti tratta e per completezza si attende il referral , questo e' stato deciso dalla Tc di Torino. Tale procedura sana i gaps e i limiti dell’articolo 18 D.lgs 286/298 nel caso di vitime di tratta per le quali vi sia un fondato timore di persecuzione ai sensi dell’art 1 lett A 2 della Convenzione di Ginevra • Nel caso di mancati elementi di Inclusion, ma di bisogno di protezione la Commissione mette comunque in contatto la richiedente asilo con il personale anti tratta, sospende la decisione, dunque la Questura ne e' automaticamente informata, la richiedente asilo potra' dalla comunita' protetta decidere con il personale anti tratta di rivolgersi alle autorita' penali competenti, poi la commissione sulla base dei referral prende una decisione che dipende dalla situazione personale ( vi sono stati alcuni casi di richiedenti asilo gravemente malate HIV fase terminale, sifidide e lebbra , ben due casi dove non vi era piu il fondato timore in quanto, ad esempio, il debito era stato pagato, la richiedente asilo non lamentava piu un rischio di persecuzione attuale, intali casi sono state accordate, su proposta della commissione, o una P.U in un caso e in un altro una P.S) Protocollo anti tratta formalmente siglato tra Commissione e Comune di Torino in data 20 giugno 2014 Il Protocollo realizzato dal Comune di Torino - Divisione Politiche Sociali con la Commissione Territoriale per il Riconsocimento della Protezione Internazionale di Torino nasce dall’esperienza degli operatori e dei funzionari del Comune e dei membri della Commissione stessa che nella loro attivita’ lavorativa hanno incontrato ed incontrano fra i richiedenti asilo persone vittime di tratta o potenziali vittime di tratta anche minorenni. Questo protocollo ha rappresentetato la prima esperienza italiana in tal senso, nasce da un un lavoro in rete di collaborazione fra enti ed istituzioni che si impegnano quotidianamente con professionalita’ e dedizione ad individuare, a tutelare e ad assistere le vittime di tratta assicurando loro un riconoscimento e garantendo a tali persone di essere inserite in percorsi di tutela anche sul territorio italiano, in piena attuazione del Decreto Legislativo 24 del 2014 che da traspone nell’ordinamento italiano la nota “Direttiva europee anti tratta”. Quali vie possibili? Fiducia, trasparenza, riservatezza, sensibilità alla diversità culturale e di genere e di eventuale orientamento sessuale Contatto, comunicazione operatori/vittime; Informazione sulle procedure, sistemi/meccanismi di protezione, possibili soluzioni – come, dove? Collegamento sprar- vittime di violenza progetti art 18 D.lgs 286/298: protezione effettiva Coordinamento tra sistemi di protezione/tutela: previsioni normative chiare, meccanismi di segnalazione, formazione comune, Monitoraggio, scambio di informazione Formazione del prsonale in tutti i livelli di possibile incontro con la vittima: dallo sbarco- identitifazione/fermo alla commissione territoriale allo stesso Giudice Tutelare, procura presso il Tribunale per i Minorenni ( art 4 dlgs 24/2014 Varietà di risposte: assistenza medica, psico-sociale, assistenza legale, protezione, assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione Quali orizzonti possibili? • Rete • Effettivo accesso alla tutela • Formazione personale di Polizia ( fin dagli “ sbarchi o dai Fermi delle “mobili”), operatori, Membri delle Commissioni, Magistrati, Procuratori, ecc… • Collegamento e Formazione continua reciproca: rete art 18SPRAR- Tutela Minori, Commissioni, Giudici minorili, Tutori, e Magistrati che decidono delle impugnazioni contro i dinieghi; • Attuazione direttiva 36 del 2011 e D.lgs 24/2014 con un regoalmento che dia organicita’ al Sistema di individuazioneprotezione effettiva delle vittime di tratta Strumenti UNHCR UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22/12/2009, HCR/GIP/09/08: http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 7:L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, 7/4/2006, HCR/GIP/06/07: http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/ITA-Tratta.pdf UNHCR, The Identification and Referral of Trafficked Persons to Procedures for Determining International Protection Needs, October 2009, PPLAS/2009/03: http://www.refworld.org/docid/4ad317bc2.html UNHCR HANDBOOK, 1979-1992, trad. in italiano: www.unhcr.it/news/download/34/200/112/manuale13.html UNHCR/ASGI/SC-Sprar, Ministero dell’Interno, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico, 2012: www.serviziocentrale.it/.../Manuale%20giuridico%20%20con%20copertina.pdf UNHCR, Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, maggio 2003: http://www.unhcr.it/news/dir/90/view/807/violenzasessuale-edi-genere-nei-confronti-di-rifugiati-rimpatriatie-sfollati-interni-80700.html Grazie per l’attenzione, ma soprattutto per il Vostro importante lavoro nella individuazione, tutela e protezione effettiva delle vittime di tratta. Continuiamo a porci interrogativi e a individuare soluzioni in rete sostenibili ed effettive in termini di protezione