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asti anti tratta pretto unhcr

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asti anti tratta pretto unhcr
Giornata di formazione su
TRATTA e RIFUGIATI
Asti 9 dicembre 2014
Una prospettiva di lettura del membro UNHCR della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Torino
UNHCR
Ufficio Regionale per l’Italia, Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede
CLAUDIA PRETTO, Protection Associate; [email protected]
Collegamento tra Tratta e Diritto
Internazionale dei Rifugiati
Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e
persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo
donne e bambini – Palermo, 2000
Art. 14 Clausola di Salvaguardia:
“(1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i
diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai
sensi del diritto internazionale, compreso il diritto
internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti
umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione
di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status
di rifugiato ed al principio di non-refoulement.”
• La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
• Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato
dall’ordinamento italiano con legge 146/2006;
• Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo
1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle
vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
• La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali
ratificata dall’ordinamento italiano con legge 848/1955; la Convenzione sulla lotta contro la tratta
degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con legge 108/2010;
• La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176; la direttiva 2009/52/UE (che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare);
• La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale (rifusione));
• I decreti legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs
286/98;
• Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI
Migration: the 10-Point Plan in Action
(Geneva, 2011), p. 291
According to UNHCR, mixed migration flows are “A
movement in which a number of persons are travelling
together, generally in an irregular manner, using the
same routes and means of transport, but for different
reasons. Persons travelling as part of mixed movements
have varying needs and profiles and may include asylumseekers,
refugees,
trafficked
persons,
unaccompanied/separated children, and migrants in an
irregular situation.” Also referred to as mixed movements
or mixed migration.” Source: UNHCR, Refugee
Protection and Mixed
Tratta degli esseri umani si differenzia dal traffico dei
migranti perche nella tratta si verifica il protrarsi dello
sfruttamento
Non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano
nell’ambito della definizione di rifugiato infatti per essere
riconosciuti rifugiati devono essere soddisfatti tutti gli
elementi contenuti nella definizione di rifugiato nel senso
che vi deve essere un fondato timore di persecuzione per
uno o piu motivi dell’art 1 lett A 2 della Convenzione di
Ginevra del 1951: razza; nazionalita’, religione, appartenenza
ad un determianto gruppo sociale, opinione politica
 La partecipazione diretta dell’Alto Commissariato ONU per i rifugiati (
UNHCR)
alla procedura di
determinazione della Protezione
Internazionale è prevista esplicitamente dalla legislazione che traspone
le direttive europee in materia.
 L’Alto Commissariato ONU per i rifugiati esercita un ruolo di monitoriaggio
sull’applicazione e dell’interpretazione della Convenzione di Ginevra del
1951 sullo Status di Rifugiato secondo l'articolo 35 della medesima
Convenzione, l’Alto Commissariato ONU partecipa a tale procedure
allo scopo di assistere il governo e gli enti impegnati per implementare una
procedura giusta ed efficiente per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.
 Proprio anche grazie all’esperienza diretta di lavoro nell’ambito delle
Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale l’UNHCR ha
potuto constatare come vi siano, tra i richiedenti asilo, potenziali vittime
della tratta di esseri umani, come la condizione stessa di vittima della tratta
possa essere posta a fondamento della richiesta di protezione
internazionale e del conseguente riconoscimento di protezione da parte
della Commissione.
.
Il coinvolgimento dell’UNHCR nella tutela delle vittime di tratta e dello
sfruttamento degli esseri umani :
l’UNHCR ha la responsabilità di garantire che rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni,
apolidi e altre persone che rientrano nella sua competenza non cadano vittime della
tratta.
l’UNHCR ha la responsabilità di assicurare che gli individui che sono stati vittime di tratta
e che temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese d’origine, o gli individui che
temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale rientra nella
definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel suo
Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati siano riconosciuti rifugiati e ricevano la
protezione internazionale cui hanno titolo.
Nel 1961 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha incaricato l’UNHCR anche ad
intervenire nella protezione degli apolidi. In talune situazioni le vittime di tratta possono
essere apolidi. Spesso le vittime di tratta si vedono negare l’assistenza da parte delle
autorita’ del paese di origine, per il mancato rilascio dei documenti, questa e’ una delle
situazioni di potenziale causa di apolidia.
Linee-guida UNHCR
riconoscimento dello status di rifugiato
alle vittime di tratta E ALLE PERSONE A RISCHIO DI TRATTA (7/4/2006)
Tratta degli esseri umani ↔elementi ricorrenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rapimento
Trasporto attraverso diversi paesi
Detenzione/ privazione della liberta personale
Alterazione della sfera affettiva con l’introduzione di fidanzati trolley
Violenza e abuso sessuale
Riduzione in schiavitù anche a fini di sfruttamento sessuale
Prostituzione forzata
Violenza psichica e fisica
Ritorsioni sul familiari
Paura di riti-juju
Lavoro forzato
Prelievo di organi
Percosse
Privazione di cibo
Negazione di cure mediche
TRATTA DEFINIZIONE LINEE GUIDA
UNHCR
«trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica
proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla
legislazione di un sempre crescente numero di Stati. La quantità
e la varietà delle azioni che rientrano nella definizione di tratta
variano a seconda delle giurisdizioni nazionali, ma spetta
comunque agli Stati la responsabilità di contrastare il fenomeno
della tratta e di proteggere e assistere le vittime della tratta».
• Reclutamento/trasporto/trasferimento/passaggio/trasf
erimento di autorità del/ della RA;
• Uso di mezzi di coercizione
(rapimento/inganno/frode/abuso di autorità/abuso di
condizione di vulnerabilità/offerta di pagamenti o
vantaggi, promesse di attivita’ lavorative, condizione
di minore eta’, condizione clanica-etnica);
• Scopo di sfruttamento (sessuale/lavorativo/espianto
organi/lavoro minorile/attivita’ illecite-trasporto di
droga);
• Irrilevanza del consenso della vittima di tratta
azione
mezzi
fine
Tratta degli esseri umani
PAESE DI ORIGINE
• Provenienza da Paese fonte di potenziali vittime di
trafficking:
(Nig/Cam/Gam/Sen/Alb/Etiopia/Brasile/Colombia/Cina
• LGBTI ( es Transgender Brasile, Colombia)
• Situazione di disagio: (es:
economico/familiare/formativo/precedenti violenze)
• Link con la rete di trasporto/sfruttamento
• Familiare/amicale
COMPORTAMENTO
(Vulnerabilità (es. pianto/atteggiamento di chiusura/ possibile aggressivita’/
silenzio/ dolori al ventre/ sguardo basso/ vergogna/diffidenza verso autorita’/)
Difficoltà/paura/avversione a rivelare passato (es.riti juju Ed anche altri rituali
quali stregoneria in altri paesi come senegal/RA ancora sotto controllo del
trafficante?/minacce alla famiglia/ violenza fisica e psichica del trafficante-maman
se verbalizzate alcune cose)
Timore dell’autorità (es E’ stato detto che verranno rimpatriate/i e che verranno
rinchius/e in luoghi dai quali non potranno fuggire; diffidenza veraso eventuale
possibilita’ di essere credute/i in caso )
Chiusura/vaghezza su attività attuali in Italia (Es Vergogna,juju, paura della
violenza)
Paura della violenza fisica e ritorsioni verso la famiglia
SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA
• Assenza di documenti, documenti di dubbia autenticita’, maggiore eta’ dubbia (soprattutto se RA
arrivata per via aerea) n.b documenti non corrispondenti quasi mai all’identita’ effettiva.
• Documenti preparati appositamente per procedura P.I.
• Presenza di fidanzati/uomini/mariti con riti tradizionali/ fratelli? (trolley: si sono i controllori della
richiedente asilo, ma lei non e’ consapevole.
• A seconda della provenienza possono essere anche membrio del nucleo familiare come i fratelli e/o
parenti)
• Stato di salute (es. Stato di gravidanza, dolori pelvici, problemi ginecologici, altri dolori addominali,
malattie sessualmente trasmissibili)
• Accoglienza in sistema ordinario (es Spesso se proposto viene rifiutato, se sono all’interno dei
centri : uscite frequenti)
• Rifiuto-Consenso a progetto di integrazione/protezione
• Possibile reticenza, diffidenza, paura
• Rifiuto-Richiesta accompagnamento con percorso di supporto medico e/o psicologico
ALTRI ELEMENTI
Assenza di fonti di reddito vs lungo soggiorno in Italia; spiccata
mobilita’ sul territorio (Italia, UE)
Nome reale completamente diverso da quello su C3 e/o
spiegazione poco plausibile in merito, possibili problemi in caso
di rilascio poi con art 13 e 18 di passaporto da parte delle
autorita’ consolari per diversa identita’. I trafficanti-sfruttatori
attribuiscono identita’ falsa a impronte vere ( o altri dati veri)
presso le autorita’ del paese di origine, pertanto poi i consolati
si rifiutano di rilasciare passaporto. Nomi spesso stereotipati;
Difficolta’ a poter denunciare per assenza di conoscenza di
vera identita’ dei trasportatori e sfruttatori e dei luoghi
Fondato timore di persecuzione
definizione
(1-A, par. 2 della
Convenzione di Ginevra del 1951
sullo status dei
rifugiati)
• Circostanze individuali
• Rischio in caso di ritorno nel paese di origine
• Ruolo delle autorità del paese di origine
• COI
• Compelling reasons” a causa di persecuzioni
• particolarmente gravi subite in passato
• Possibili ritorsioni- violazioni attualmente in corso
Tratta – concetto di persecuzione
Persecuzione: nessuna definizione – spazio per una interpretazione che tiene conto di
nuove forme di violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale
Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro:
– Essere nuovamente vittima di tratta (consensus su tratta = persecuzione, in quanto
implica generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di
movimento, maltrattamenti, lavoro forzato, prostituzione forzata, etc)
– Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali
– Discriminazione da parte delle autorità e del contesto sociale sia del paese di origine che
di arrivo
– Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità, sia nel paese di
origine che di transito che di arrivo
Agente di persecuzione: trafficanti, organizzazioni criminali, membri della famiglia –
mancata protezione da parte dello Stato- organizzazioni criminali trasnazionali
Tratta – nesso causale
Motivazione generalmente legata al profitto economico delle
organizzazioni internazionali-trasnazionali organizzate tra paese di
origine, transito e di arrivo;
Motivi generalmente connessi alla convezione:
– razza/nazionalità (es. clan minoritario in Somalia, gruppo etnico in
Costa d’Avorio, gruppi etnici igbo/benin/edo sud della Nigeria)
– religione (es. donna hindu in India di classe sociale particolarmente
bassa)
– appartenenza ad un determinato gruppo sociale(caratteristica
comune e immutabile o persecuzione nella società): donne, bambini,
vittima di tratta
Mancata protezione dallo Stato in particolare per uno dei motivi
Identificazione vittime di tratta –
difficolta’
Flussi misti
Non si identificano spontaneamente
Controllo costante da parte dei trafficanti- trolley/maman- rete
familiare o gruppo etnico di origine;
Non raccontano le loro storie per paura dei trafficanti, ripercussioni
sulla famiglia,poca fiducia nei sistemi/servizi di protezione
Timore riti ( es juju)
 Troppo spesso l’elemento dell’essere stata, essere o poter essere
ancora vittima di tratta non emerge durante intervista di
determinazione della protezione internazionale – vergogna, paura,
mancanza di informazione, intervista non appropriata, genere
dell’intervistatore, modalita’ stessa dell’intervista che deve condurre
alla fiducia nel sistema di protezione effettivo
Poca conoscenza dei meccanismi in tempo reale
Tratta
violenza sessuale/di genere
Forme di SGBV
Rapporti di forza squilibrati
Abusi a fini di assoggettamento personale
 Nucleo familiare/ sociale/ etnico di controllo
Poverta’
Debito
Ritorsioni
La situazione delle potenziali vittime di tratta fra i
richiedenti asilo presso la Commissione di Torino
- Prevalenza provenienza Nigeria, principlamente ad oggi
individuazione vittime di tratta a fini di sfruttamento –induzione alla
prostituzione: donne, alcune minorenni;
- Alcuni casi di LGBTI;
- Potenziali Minori richiedenti asilo non accompagnati vittime o
potenziali vittime di tratta dalla Nigeria, Senegal, Gambia;
- Problema accertamento minore eta’: pressi adottata da settembre
2013 dalla Commissione di Torino, Rimando all’art 4 del D.lgs
24/2014;
- Deficit: conoscenza e applicazione tutela vittime di tratta maschili
Nigerian AS Female decision Sept 2013- October 2014
90 AS Nigerian Female
23%
status
5%
59%
13%
subsidiary
human.
rejected
Protocollo anti tratta formalmente siglato tra Commissione e Comune
di Torino in data 20 giugno 2014
Il Protocollo realizzato dal Comune di Torino - Divisione Politiche Sociali con
la Commissione Territoriale per il Riconsocimento della Protezione
Internazionale di Torino nasce dall’esperienza degli operatori e dei
funzionari del Comune e dei membri della Commissione stessa che nella
loro attivita’ lavorativa hanno incontrato ed incontrano fra i richiedenti asilo
persone vittime di tratta o potenziali vittime di tratta anche minorenni.
Questo protocollo ha rappresentetato la prima esperienza italiana in tal
senso, nasce da un un lavoro in rete di collaborazione fra enti ed istituzioni
che si impegnano quotidianamente con professionalita’ e dedizione ad
individuare, a tutelare e ad assistere le vittime di tratta assicurando loro un
riconoscimento e garantendo a tali persone di essere inserite in percorsi di
tutela anche sul territorio italiano, in piena attuazione del Decreto Legislativo
24 del 2014 che da traspone nell’ordinamento italiano la nota “Direttiva
europee anti tratta”.
Procedura e qualche info dell’applicazione concreta del protocollo
• Fino ad ora, richiedenti asilo nigeriane, che hanno accettato di essere messe in contatto , dentro i locali
della commissione con il personale anti tratta del Comune di Torino sono pochissime, potremmo dire
circa il 35 % di tutte quelle ascolte, poi circa il 20% ha accettato una protezione sul territorio.
• A seguito del consenso all'incontro, immediatamente, o entro pochi giorni, con una convocazione che
non riporti nulla , la richiedente asilo incontra , presso I locali dela Commissione, in due casi presso il
CIE, il personale anti tratta. In tutti i casi di accettazione dell'ingresso in protezione la richiedente asilo
viene immeditamente allocata in un luogo protetto, se non e' possibile subito in una rete anti tratta,
viene allocate presso luoghi di accoglienza protetti e poi inviata in un luogo protetto delal rete, dopo in
media un mese, due mesi, il personale anti tratta del Comune invia un referral alla commissione. La
decisione della Commissione si basa sugli elementi di Inclusion che emergono in audizione, qualora tali
elmenti bastino la decisione di protezione internazionale ( Status SG) viene presa subito, ma si
favorisce l'ingresso in comunita' protetta immediatamente con il personale anti tratta e per completezza
si attende il referral , questo e' stato deciso dalla Tc di Torino. Tale procedura sana i gaps e i limiti
dell’articolo 18 D.lgs 286/298 nel caso di vitime di tratta per le quali vi sia un fondato timore di
persecuzione ai sensi dell’art 1 lett A 2 della Convenzione di Ginevra
• Nel caso di mancati elementi di Inclusion, ma di bisogno di protezione la Commissione mette comunque
in contatto la richiedente asilo con il personale anti tratta, sospende la decisione, dunque la Questura
ne e' automaticamente informata, la richiedente asilo potra' dalla comunita' protetta decidere con il
personale anti tratta di rivolgersi alle autorita' penali competenti, poi la commissione sulla base dei
referral prende una decisione che dipende dalla situazione personale ( vi sono stati alcuni casi di
richiedenti asilo gravemente malate HIV fase terminale, sifidide e lebbra , ben due casi dove non vi era
piu il fondato timore in quanto, ad esempio, il debito era stato pagato, la richiedente asilo non
lamentava piu un rischio di persecuzione attuale, intali casi sono state accordate, su proposta della
commissione, o una P.U in un caso e in un altro una P.S)
Protocollo anti tratta formalmente siglato tra Commissione e Comune
di Torino in data 20 giugno 2014
Il Protocollo realizzato dal Comune di Torino - Divisione Politiche Sociali con
la Commissione Territoriale per il Riconsocimento della Protezione
Internazionale di Torino nasce dall’esperienza degli operatori e dei
funzionari del Comune e dei membri della Commissione stessa che nella
loro attivita’ lavorativa hanno incontrato ed incontrano fra i richiedenti asilo
persone vittime di tratta o potenziali vittime di tratta anche minorenni.
Questo protocollo ha rappresentetato la prima esperienza italiana in tal
senso, nasce da un un lavoro in rete di collaborazione fra enti ed istituzioni
che si impegnano quotidianamente con professionalita’ e dedizione ad
individuare, a tutelare e ad assistere le vittime di tratta assicurando loro un
riconoscimento e garantendo a tali persone di essere inserite in percorsi di
tutela anche sul territorio italiano, in piena attuazione del Decreto Legislativo
24 del 2014 che da traspone nell’ordinamento italiano la nota “Direttiva
europee anti tratta”.
Quali vie possibili?
 Fiducia, trasparenza, riservatezza, sensibilità alla diversità culturale e di genere e di
eventuale orientamento sessuale
 Contatto, comunicazione operatori/vittime;
 Informazione sulle procedure, sistemi/meccanismi di protezione, possibili
soluzioni – come, dove?
 Collegamento sprar- vittime di violenza progetti art 18 D.lgs 286/298: protezione
effettiva
 Coordinamento tra sistemi di protezione/tutela: previsioni normative
chiare, meccanismi di segnalazione, formazione comune,
 Monitoraggio, scambio di informazione
 Formazione del prsonale in tutti i livelli di possibile incontro con la vittima: dallo
sbarco- identitifazione/fermo alla commissione territoriale allo stesso Giudice
Tutelare, procura presso il Tribunale per i Minorenni ( art 4 dlgs 24/2014
 Varietà di risposte: assistenza medica, psico-sociale, assistenza legale,
protezione, assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione
Quali orizzonti possibili?
• Rete
• Effettivo accesso alla tutela
• Formazione personale di Polizia ( fin dagli “ sbarchi o dai Fermi
delle “mobili”), operatori, Membri delle Commissioni, Magistrati,
Procuratori, ecc…
• Collegamento e Formazione continua reciproca: rete art 18SPRAR- Tutela Minori, Commissioni, Giudici minorili, Tutori, e
Magistrati che decidono delle impugnazioni contro i dinieghi;
• Attuazione direttiva 36 del 2011 e D.lgs 24/2014 con un
regoalmento che dia organicita’ al Sistema di individuazioneprotezione effettiva delle vittime di tratta
Strumenti UNHCR
 UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION No.
8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of
Refugees, 22/12/2009, HCR/GIP/09/08:
http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
 UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.
7:L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o
del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di
tratta e alle persone a rischio di tratta, 7/4/2006, HCR/GIP/06/07:
http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/ITA-Tratta.pdf
 UNHCR, The Identification and Referral of Trafficked Persons to
Procedures for Determining International Protection Needs,
October 2009, PPLAS/2009/03:
http://www.refworld.org/docid/4ad317bc2.html
 UNHCR HANDBOOK, 1979-1992, trad. in italiano:
www.unhcr.it/news/download/34/200/112/manuale13.html
 UNHCR/ASGI/SC-Sprar, Ministero dell’Interno, La tutela
dei richiedenti asilo. Manuale giuridico, 2012:
www.serviziocentrale.it/.../Manuale%20giuridico%20%20con%20copertina.pdf
 UNHCR, Violenza sessuale e di genere nei confronti di
rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la
prevenzione e la risposta, maggio 2003:
 http://www.unhcr.it/news/dir/90/view/807/violenzasessuale-edi-genere-nei-confronti-di-rifugiati-rimpatriatie-sfollati-interni-80700.html
Grazie per l’attenzione, ma soprattutto per
il Vostro importante lavoro nella individuazione, tutela e
protezione effettiva delle vittime di tratta.
Continuiamo a porci interrogativi e a individuare soluzioni in
rete sostenibili ed effettive in termini di protezione
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